CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 105

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.
C. 1990 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 16 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.
  Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Osserva comunque che sul punto è opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.
  Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio Pag. 106triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 23.253 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  Segnala inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1990 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 23.253 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Pag. 107Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.
  Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.
  Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Rileva pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 77.508 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  Evidenzia inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1991 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; Pag. 108
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 77.508 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1992 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.
  Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.
  Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse Pag. 109rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 111.236 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  Assicura inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1992 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 111.236 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Pag. 110

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.
  Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.
  Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Rileva pertanto la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  Evidenzia inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di Pag. 111legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1993 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.
  Segnala quindi che dal nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità. Sul punto evidenzia comunque l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo, anche in considerazione delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del suddetto disegno di legge sul programma «Fondi di riserva e Pag. 112speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2022.
  Inoltre segnala che il decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2019 il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se le risorse rese indisponibili debbano intendersi riferite per quota parte ai fondi speciali e, in tal caso, in quale misura a valere sui singoli accantonamenti. Ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito ai citati aspetti anche al fine di assicurare la disponibilità delle risorse utilizzate per l'anno 2019 a copertura del presente provvedimento sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 81.547 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
  Assicura inoltre che la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1994 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, complessivamente pari a 81.547 euro annui a decorrere dal 2019, reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
    la capienza del predetto accantonamento risulta confermata dal nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), anche tenendo conto delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del Pag. 113medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
C. 1027-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge – nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito – reca disposizioni relative alla retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che la proposta è assistita, al comma 2, da una clausola generale di invarianza finanziaria, evidenzia in primo luogo la necessità di acquisire gli elementi necessari ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità – già riconosciuta alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari di prima categoria e agli istituti italiani di cultura – di assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio. Infatti, poiché non risulta modificato il contingente complessivo delle unità da assumere con le predette modalità, ritiene necessario chiarire se possa determinarsi comunque – sia pure all'interno del predetto limite – un incremento di contratti rispetto a quelli attualmente stipulati, con conseguenti maggiori oneri; qualora il limite massimo di assunzioni risulti già raggiunto a normativa vigente, se possano verificarsi criticità sul piano amministrativo per le amministrazioni che dovessero essere costrette, ai fini del rispetto del limite stesso, a rinunciare a parte dei contratti stipulati. Osserva inoltre che la proposta interviene su vari punti della disciplina in materia di retribuzione del personale in questione, talvolta modificando o integrando, e talvolta semplicemente riformulando le vigenti disposizioni. Occorrerebbe quindi, a suo avviso, precisare i profili effettivamente innovativi delle disposizioni in esame, anche alla luce della prassi attualmente adottata per l'applicazione della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Rileva come tali indicazioni appaiano necessarie per verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre. Segnala che andrebbero altresì indicati i possibili riflessi finanziari della disposizione che prevede che il Ministero degli affari esteri si avvalga «ove possibile», ai fini del reclutamento del suddetto personale, di agenzie specializzate a livello internazionale. In particolare, andrebbero chiariti gli effettivi margini di discrezionalità per il Ministero nell'applicazione della disposizione, precisando, per converso, le condizioni che ne rendono possibile la disapplicazione. Fa presente che un chiarimento appare altresì opportuno in merito alla disposizione che estende da 45 a 90 giorni il periodo massimo in cui l'impiegato assunto a tempo indeterminato può godere dell'intera retribuzione in caso di malattia, nonché a quella che estende da 15 a 30 giorni il termine in base al quale, in caso di ulteriore prolungamento del periodo di Pag. 114malattia, la retribuzione è ridotta di un quinto.
  Appare infine opportuna, a suo avviso, l'acquisizione di una valutazione in merito agli effetti finanziari discendenti dalla norma che ridefinisce la disciplina dei viaggi di servizio, di cui al comma 1, lettera g), capoverso comma 2.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che sia espunta dal testo del provvedimento la previsione della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero (vedi allegato 1).

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1027-A, recante Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:
    le lettere a), b), prima parte, e c) del comma 1 dell'articolo 1 consentono l'assunzione di personale a contratto a legge locale anche nelle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
    tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contingente complessivo del personale in parola resta fissato dall'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che non viene novellato dal presente provvedimento;
    il ricorso ad Agenzie specializzate ai fini della determinazione della retribuzione annua di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato giacché la possibilità di avvalersi di tali Agenzie è già prevista dall'articolo 171, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica con riferimento alla definizione dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo;
    a tali attività il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa fronte con lo stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo 1292 dello stato di previsione del medesimo Ministero, dedicato all'acquisto di beni e servizi, che presenta la necessaria disponibilità, anche per effetto della riprogrammazione delle iniziative cui lo stesso è finalizzato;
    la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, nel sostituire integralmente l'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in materia di retribuzione da corrispondere al personale assunto a contratto presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ne novella il quarto comma con l'obiettivo di ristabilire il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero;
    tale novella appare tuttavia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e deve pertanto essere soppressa, poiché la sua introduzione implicherebbe la disapplicazione della regola generale disposta dal decreto interministeriale del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente quarto comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede la determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del personale a contratto;
    il ritorno alla valuta locale, infatti, esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi Pag. 115carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute (cosiddetto «rischio di cambio»);
    l'attuazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, recante modifiche al regime di assenze dal servizio, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'aumento del periodo di assenza retribuita per malattia comporta solo la rinuncia ad una minore spesa eventuale, derivante dalla decurtazione delle retribuzioni in seguito al superamento del periodo di malattia retribuita attualmente concesso;
    infatti, poiché la minore spesa derivante dall'attuazione della norma attualmente vigente è puramente ipotetica e dipende esclusivamente da comportamenti e situazioni individuali non prevedibili dei singoli dipendenti, quali l'insorgenza di stati di malattia che giustificano l'astensione dal lavoro, in via prudenziale è già prevista in bilancio la spesa per la corresponsione al personale in questione dell'intera retribuzione, comprensiva dei contributi previdenziali;
    in ogni caso, peraltro, l'assenza retribuita del dipendente non comporta per l'amministrazione obblighi di assunzioni sostitutive, posto che le assunzioni di personale temporaneo sono strettamente vincolate ai casi nei quali al dipendente sostituito sia sospeso il trattamento economico, come previsto dall'articolo 153, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sia nel testo attualmente vigente, sia in quello modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame;
    inoltre, il prolungamento del periodo di assenza retribuita comporta automaticamente una corrispondente riduzione dei casi nei quali è possibile provvedere alla sostituzione con personale temporaneo;
    la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 introduce una possibilità di opzione a favore dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, giacché quest'ultimo, anziché usufruire del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, può richiedere, oltre alle spese di viaggio, un'indennità pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento;
    tale opzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la possibilità di effettuare o meno viaggi di servizio è soggetta al limite di spesa costituito dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti sul bilancio della sede,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'articolo 157 è sostituito dal seguente: «Art. 157. – (Retribuzione) – 1. con le seguenti: i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti: «1.

  Conseguentemente, alla medesima lettera e), capoverso Art. 157, sopprimere il comma 4.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Zangrillo 1.5, che subordina l'eventuale avvalimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di agenzie specializzate a livello internazionale alla previa selezione Pag. 116tramite gara a evidenza pubblica. Al riguardo, pur rilevando il carattere eventuale del suddetto avvalimento e la previsione di una specifica clausola di neutralità di cui risulta corredata la proposta emendativa in esame, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della predetta clausola ad assicurare la neutralità finanziaria della proposta emendativa, anche alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica sul provvedimento.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime nulla osta su tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, osserva che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante norme in materia di trasferimento di funzioni e di riorganizzazione di Ministeri. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario del provvedimento.
  Riguardo all'articolo 1, recante disposizioni sul trasferimento al Ministero dei beni culturali delle funzioni in materia di turismo, in merito ai profili di quantificazione, pur considerando la clausola di invarianza di cui al comma 18 e l'esiguità delle risorse umane e finanziarie oggetto delle norme di trasferimento, ritiene opportuno acquisire conferma che, per effetto dello stesso, l'onere complessivo per il personale trasferito non subisca incrementi dovuto ad eventuali aumenti retributivi connessi all'applicazione del trattamento dell'amministrazione di destinazione.
  Quanto ad eventuali spese una tantum, dovute alle operazioni materiali di trasferimento, non formula osservazioni nel presupposto della possibilità di ricorso alle attuali disponibilità di bilancio. Non formula altresì osservazioni riguardo alla stima degli oneri riferiti al comma 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal trasferimento dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e dall'istituzione presso tale ultimo Ministero di posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non Pag. 117generale per soprintendenze, biblioteche e archivi, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, evidenzia che l'accantonamento utilizzato ai fini del bilancio triennale 2019-2021 reca le occorrenti disponibilità. Sottolinea tuttavia che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), pur ridefinendo in misura congrua rispetto agli oneri derivanti dal presente provvedimento l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali a decorrere dall'anno 2020, prevede, agli articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, che siano temporaneamente accantonate e rese indisponibili ai fini della gestione risorse su taluni programmi di spesa, ivi compreso il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risultano accantonati 750 milioni di euro per il 2020, 700 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, senza specificare l'ammontare delle risorse eventualmente non utilizzabili sui singoli accantonamenti dei fondi speciali di competenza di ciascun ministero. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si evidenzia esclusivamente che sul Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) sono stati effettuati ulteriori accantonamenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021, mentre non risultano effettuati accantonamenti sull'anno 2022.
  Su tale punto considera, pertanto, necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità risultanti alla luce delle risorse rese indisponibili dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sull'accantonamento del fondo speciale di competenza di ciascun Ministero, in particolare di quello di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine di assicurare che le risorse complessivamente utilizzate dal presente provvedimento a decorrere dal 2020 a valere sul citato accantonamento non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio.
  Rileva inoltre che il comma 3-ter dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali inerenti al turismo, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo in esame.
  In merito all'articolo 1-bis, che reca disposizioni sui servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri indicati, vale a dire oneri assunzionali per 2.623.798 per il 2020, euro 5.247.596 annui a decorrere dal 2021 ed euro 145.000 per il 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Peraltro, evidenzia che gli stanziamenti sono configurati come limiti di spesa: ciò a fronte di oneri per spese di personale, che rivestono natura obbligatoria. Inoltre, il reclutamento del personale è riferito ad un contingente determinato in numero fisso e non entro un tetto massimo. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento in merito alla configurazione della disposizione come limite di spesa, anche in considerazione della mancanza di una relazione tecnica che quantifichi in modo puntuale le esigenze finanziarie in questione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti Pag. 118dall'assunzione a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dallo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.
  Riguardo all'articolo 1-ter, recante norme sulla tutela, sulla valorizzazione e sulla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, in merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 2 non formula osservazioni, essendo il maggior onere recato dalla disposizione – contributo di 5 milioni di euro nel 2019, 330.000 euro nel 2020 e 245.000 euro nel 2021 in favore della società Ales S.p.A. – configurato come limite di spesa. Quanto all'impiego di quota parte – nel limite massimo del 15 per cento – degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso presso gli istituti e i luoghi di cultura statali per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi di cultura, non formula osservazioni nel presupposto che tale specifica destinazione non pregiudichi la realizzazione di impegni già finanziati a normativa vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1-ter provvede agli oneri derivanti dalla possibilità riconosciuta al Ministero per i beni e le attività culturali di avvalersi della società Ales S.p.a. per l'attività di accoglienza e vigilanza, previste dal comma 1 del medesimo articolo 1-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021: quanto a 5 milioni di euro per il 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019; quanto a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021.
  Ciò premesso, in merito alla prima tipologia di copertura, fa presente che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019, al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, aveva autorizzato la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, provvedendo ad essa mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza degli importi previsti a copertura e che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  In merito alla seconda modalità di copertura, rinvia alle osservazioni già formulate in merito al comma 2 dell'articolo 1.
  Con riferimento all'articolo 1-quater, recante disposizioni sul Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, in merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che l'onere per il compenso del Commissario è posto a carico della contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, ritiene che andrebbero acquisiti elementi relativi all'entità di tale onere e alla disponibilità delle somme per farvi fronte senza pregiudicare interventi già programmati. Ritiene altresì utile indicare a valere su quali risorse saranno erogati i rimborsi spese a seguito della soppressione della disposizione del citato Pag. 119articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 che li imputa alle spese per la realizzazione degli interventi.
  Riguardo all'articolo 2, recante disposizioni per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il trasferimento di personale dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previsto dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri nel caso in cui il trattamento corrisposto dallo stesso Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovesse risultare più alto di quello in godimento, tenuto conto che la norma garantisce il trattamento dell'amministrazione di destinazione, ove più elevato di quello già in godimento. Ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se tale eventualità sia concretamente realizzabile in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale.
  Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 5, recante disposizioni sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i commi 1 e 2 dispongono la rideterminazione delle dotazioni del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate attuativi della delega contenuta nel medesimo decreto legge (articolo 1, comma 2). Tale rideterminazione appare conforme a quanto rappresentato negli schemi di decreti legislativi di riordino attualmente all'esame delle Camere (si vedano gli atti del Governo 118 e 119) e nelle relative relazioni tecniche. Non formula pertanto osservazioni, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato.
  Non ha nulla da osservare, altresì, con riferimento alla rideterminazione delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 3) essendo l'onere limitato agli stanziamenti previsti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti sia dall'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, sia dal rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura complessivamente pari a 6,5 milioni di euro per il 2019, a 4,5 milioni di euro per il 2020, a 3,3 milioni di euro per il 2021, a 3,8 milioni di euro per il 2022, a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla riduzione del citato Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere, come disposta, per gli importi testé richiamati, dal comma 2 del medesimo articolo 3; quanto a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva preliminarmente che gli importi ivi indicati risultano lievemente superiori all'onere oggetto di copertura, giacché l'impatto della riduzione del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere indicata in termini di saldo netto da finanziare determina effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a causa delle minori entrate tributarie e contributive generate dalla mancata destinazione delle risorse del Fondo alle finalità per le quali il Fondo era stato originariamente istituito, vale a dire la copertura di spese afferenti il personale.
  Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, essendo l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di Pag. 120politica economica riferito ad annualità successive a quelle ricomprese nell'ambito del bilancio di previsione attualmente all'esame del Parlamento, ritiene necessario che il Governo confermi la capienza del Fondo medesimo per gli anni 2023 e 2024.
  Riguardo all'articolo 3, commi 6 e 7, recante disposizioni sul lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione «Strade sicure», in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura al Senato riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di 4.645.204 euro per il 2019 introdotta dal precedente comma 6, che stanzia le risorse occorrenti al pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate impiegato nell'operazione «Strade sicure» nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2019.
  In particolare, ai suddetti oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, quanto a euro 3.737.108, mediante la riduzione del «Fondo per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate», di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare) e, quanto a euro 908.096, tramite la riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rileva che – sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che, per effetto dell'adozione del presente decreto-legge, sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 3.737.108, che corrispondono alla dotazione integrale del Fondo stesso. Ciò posto ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo integrale della dotazione del Fondo in esame non comprometta la possibilità di far fronte ad eventuali deficienze di altri capitoli relativi alle Forze armate.
  Con riferimento invece al Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, rammenta che tale ultima disposizione prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tanto premesso, evidenzia che – sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che per effetto dell'adozione del presente decreto-legge sul Fondo medesimo sono state impegnate risorse pari ad euro 908.096, che costituivano la capienza residua dello stanziamento iniziale del Fondo medesimo per l'anno 2019, pari complessivamente a 28 milioni di euro. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, recante disposizioni sull'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli del personale militare e di polizia e sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità del previsto stanziamento annuo, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la determinazione di tale importo e riguardo alla sostenibilità delle riduzioni di spesa previste a fini di copertura rispetto alle esigenze connesse alle Pag. 121funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. In ordine a quest'ultimo profilo ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, anche al fine di escludere l'eventualità che si manifestino successive esigenze di finanziamento per far fronte ai relativi fabbisogni. Ciò anche in considerazione del carattere permanente dell'onere coperto con le predette modalità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3-bis, nel disporre l'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, nella misura di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
  Al riguardo, rammenta preliminarmente che un siffatto meccanismo, per quanto non pienamente conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, è già stato utilizzato dal Governo, da ultimo per la copertura di parte degli oneri recati dal decreto-legge n. 124 del 2019, in corso di conversione.
  Ciò posto, da un lato evidenzia che, essendo le riduzioni degli stanziamenti di bilancio riferite esclusivamente ad aggregati contabili costituiti dalle missioni e dai programmi di spesa, come rappresentato nell'elenco 1 allegato al provvedimento in esame, risulta per tal via in sostanza preclusa la possibilità di riscontrare nel dettaglio i singoli capitoli di spesa e le sottostanti autorizzazioni legislative interessati dalle predette riduzioni, con ciò impedendo la puntuale verifica in sede parlamentare circa la riconducibilità delle risorse accantonate alle diverse categorie di spesa tipizzate dalla vigente disciplina contabile, vale a dire ai fattori legislativi, all'adeguamento al fabbisogno ovvero agli oneri inderogabili, i quali ultimi dovrebbero in linea di principio considerarsi esclusi, stante la natura obbligatoria delle prestazioni cui gli stessi sono generalmente preordinati, dall'ambito di applicazione del descritto meccanismo di riduzione. In ordine a tali problematiche, ritiene pertanto che andrebbero acquisiti elementi di maggiore informazione da parte del Governo. Dall'altro lato, considera comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo sia in ordine alla concreta possibilità per le amministrazioni coinvolte di conseguire i previsti risparmi di spesa, sia in merito alla circostanza che il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse in questione.
  Riguardo all'articolo 3-ter, che prevede la sostituzione delle tabelle B e C al decreto legislativo n. 217 del 2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le modifiche apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono finalizzate ad apportare delle correzioni ad errori materiali: ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma che la correzione di tali errori non sia comunque suscettibile di incidere su aspetti retributivi o di presentare comunque implicazioni di carattere finanziario.
  Riguardo all'articolo 4, recante disposizioni sulla Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti durante l'esame del provvedimento presso il Senato, in particolare riguardo alla quantificazione delle spese di funzionamento, commisurate al 4 per cento della spesa di personale. Pag. 122
  Per quanto attiene tuttavia al comma 6-bis, introdotto dal Senato, osserva che lo stesso prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – soggetto incluso nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato – promuova e assicuri la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, laddove la norma vigente – articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 – assegna alla stessa Agenzia il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Ritiene in proposito che andrebbe acquisito un chiarimento circa l'effettiva portata delle modifiche in esame e la conseguente eventuale rimodulazione delle competenze in materia di sicurezza ferroviaria ed autostradale tra i diversi soggetti pubblici, anche al fine di verificare le relative implicazioni di carattere finanziario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari complessivamente a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  In particolare, evidenzia che la copertura dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2019 è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al triennio 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità, mentre alla copertura dell'importo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate di cui all'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. A tale ultimo proposito, rammenta che detta disposizione ha definito gli importi relativi alla quota delle maggiori entrate, derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione previsto dalla medesima disposizione, oggetto di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in ordine al fatto che la citata riduzione delle risorse di cui la normativa vigente prevede la riassegnazione al predetto Ministero non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di finalità eventualmente già programmate a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 5, recante disposizioni sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 6, recante disposizioni urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 7, in materia di continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2) e si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 123

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, nel testo risultante degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento presenta profili di possibile onerosità in relazione a diverse iniziative ed interventi da esso previsti, a fronte dei quali il testo provvede ad indicare uno stanziamento, configurato come limite di spesa, pari a 200.000 euro annui, per il triennio 2020-2022 da destinare alle sole esigenze di formazione in ambito scolastico. Premessa la necessità di acquisire elementi di valutazione riguardo agli elementi sottostanti la definizione di tale limite di spesa e riguardo all'effettiva disponibilità delle relative risorse, poste a carico del Fondo «La Buona scuola», si evidenzia che non risultano stimati – e, quindi, coperti – ulteriori possibili oneri suscettibili di prodursi per effetto delle disposizioni in esame (articolo 7, comma 1). Appare quindi necessario, a suo avviso, acquisire i dati e gli elementi idonei a quantificare le occorrenze finanziarie connesse all'applicazione della normativa in esame. Ciò, in particolare, con riferimento alla possibilità di disporre progetti d'intervento educativo di minori prima del loro eventuale affidamento (già previsto a normativa vigente) ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza da parte del Tribunale per i minorenni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso Art. 25, comma 5. Segnala che profili di onerosità sono, altresì, prefigurabili riguardo alla possibilità da parte del Tribunale dei minorenni di disporre il proseguimento delle suddette misure di affidamento ai servizi sociali o collocamento in una struttura di accoglienza oltre il termine del ventunesimo anno (termine previsto a normativa vigente) e fino al compimento del 25o anno di età dell'interessato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso Art. 29-bis.
  Rileva, altresì, l'esigenza che vengano forniti dati ed elementi di valutazione relativi alle spese per l'implementazione della piattaforma e-learning Elisa, eventualmente ulteriori rispetto a quelle che già troverebbero copertura nelle sopra indicate risorse del Fondo «La Buona scuola». Un chiarimento appare inoltre opportuno, a suo avviso, in merito agli oneri derivanti dall'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un servizio di assistenza delle vittime di bullismo e cyberbullismo accessibile tramite il numero telefonico nazionale gratuito del 114, attivo 24 ore su 24, nonché alla promozione, per le medesime finalità di assistenza, di un'applicazione informatica da parte del Ministero dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Fa presente, in fine, come andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla possibilità che i percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, la cui attivazione è rimessa in ambito scolastico alla valutazione del Dirigente scolastico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 5, comma 1, possano essere effettivamente realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 7 stanzia risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o la realizzazione di progetti pilota. In proposito, in considerazione del Pag. 124fatto che il Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) era stato istituito al fine di dare attuazione alla legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ritiene necessario che il Governo assicuri che nel citato Fondo risultino disponibili gli importi previsti a copertura, anche alla luce di recenti provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura – da ultimo, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – e che l'utilizzo delle predette risorse possa avvenire senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se il predetto utilizzo sia sufficiente a fare fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento relativamente a tutti e tre i saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto), in considerazione del fatto che la mancata destinazione delle risorse del Fondo «La Buona Scuola» alle finalità per le quali era stato originariamente istituito potrebbe determinare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, minori entrate tributarie e contributive, come emerge da altri provvedimenti che hanno utilizzato la medesima modalità di copertura, come ad esempio il citato decreto-legge n. 126 del 2019. Infine, dal punto di vista formale, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo un'espressa autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, ai fini dell'implementazione della Piattaforma Elisa o della realizzazione di progetti pilota, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ed autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Rammenta che il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che tutte le modifiche apportate dal Senato, rispetto al testo già approvato dalla Camera, sono corredate di una relazione tecnica – allegata all'emendamento 1.700 del Governo – ad eccezione di talune modifiche non rilevanti ai fini della presente analisi.
  Riguardo all'articolo 1, comma 6, n. 4), lettera a), comma 19 e all'articolo 6, comma 1, recante l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a suffragare la clausola di neutralità finanziaria recata dalla medesima disposizione. Non formula quindi osservazioni nel presupposto dell'effettiva Pag. 125capienza e disponibilità delle dotazioni di bilancio indicate dalla relazione tecnica a copertura di talune spese, senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Non formula osservazioni riguardo alla nuova autorizzazione di spesa disposta, essendo il relativo onere limitato alla spesa indicata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 6 fa fronte alle spese autorizzate – in misura pari a 200.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, sulla base della specifica integrazione al testo apportata nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, al citato onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. Il citato fondo, in conformità a quanto stabilito dalla predetta disposizione, è stato ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2017 tra le amministrazioni interessate e le relative risorse sono state pertanto iscritte su appositi capitoli di spesa in conto capitale negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
  Alla luce di ciò, in primo luogo, considera pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle risorse in conto capitale previste a copertura a far fronte ad oneri che almeno in parte – ad esempio, quelli relativi al funzionamento del Centro di valutazione – sembrerebbero di parte corrente. In secondo luogo, ritiene altresì necessario che il Governo chiarisca a carico di quali amministrazioni beneficiarie del decreto di riparto dianzi citato debba intendersi imputata – e in quale misura – la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dal presente provvedimento, anche al fine di assicurare che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 3). Chiarisce inoltre che, come si evince dalla citata relazione tecnica, alle spese di parte corrente necessarie per il funzionamento dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvederà con le risorse già disponibili a legislazione vigente, mentre alle spese di conto capitale, relative all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica e alla dotazione della struttura delle necessarie workstation informatiche e suite di software, si provvederà a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 623, della legge n. 232 del 2016.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, commi 6 e 7, ha previsto l'istituzione, analogamente a quanto Pag. 126già previsto per il Ministero della difesa, di un Centro di valutazione anche per il Ministero dell'interno;
    l'articolo 1, comma 19, autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno;
    per le funzioni dell'istituendo Centro di valutazione del Ministero dell'interno si provvede, per quel che concerne le risorse umane, avvalendosi di quelle attualmente disponibili nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ove opera il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144;
    per lo svolgimento di dette funzioni appare necessario un moderato impiego di unità aggiuntive di personale, quantificate in circa 40 unità, che saranno reperite all'interno della dotazione effettiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che oggi ammonta a 8.242 unità;
    per le attività connesse all'avvio del laboratorio a supporto delle attività di analisi e verifica di cui al provvedimento in esame, è prevista la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, avente natura di conto capitale;
    per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono previsti oneri, anch'essi in conto capitale, pari a 1,5 milioni di euro al fine di dotare la struttura delle necessarie workstation informatiche e suite di software;
    ai predetti oneri si farà fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte sul capitolo 7457, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
    i contratti destinati all'acquisto degli apparati informatici necessari all'espletamento delle funzioni del Centro di valutazione del Ministero dell'interno comprendono la manutenzione ordinaria per il periodo di tre anni;
    la manutenzione ordinaria per gli anni successivi, pari a circa il 20 per cento dei costi, sarà assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio in misura pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 600.000 per gli anni successivi, mediante le risorse disponibili sul capitolo 2816, piano gestionale 1, che per il periodo di riferimento presenta idonea capienza;
    per quanto concerne le spese relative all'organizzazione di mirati percorsi formativi degli operatori, tenuto conto degli standard stabiliti in raccordo con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che le stesse graveranno sul capitolo 2721, piani gestionali 1, 2 e 4, che presentano sufficienti disponibilità,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

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