CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la Pag. 31continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 163 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Sisto 1.02, il quale prevede l'istituzione del Ministero della terza età, cui sono attribuite le funzioni statali in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al regime pensionistico;
   Sisto 2.01, il quale interviene sul meccanismo del reddito di cittadinanza, istituendo presso il Ministero dell'interno una struttura tecnica volta a verificare che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità di legge;
   3.3 Iezzi, il quale prevede che i ministeri dell'interno e della giustizia svolgano controlli a campione sui beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre a intervenire sulla disciplina dei requisiti per la fruizione del predetto istituto del reddito di cittadinanza e dei casi di decadenza, nonché sulle relative sanzioni;
   Calabria 3-bis.11, il quale interviene sulla disciplina relativa al transito nella carriera dei funzionari di Polizia dei funzionari del ruolo direttivo vincitori di uno specifico concorso, nonché sui successivi percorsi di carriera;
   Calabria 3-bis.12, il quale interviene sulla disciplina relativa al transito nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia dei funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, nonché sui successivi percorsi di carriera;
   Calabria 3-bis.13, il quale interviene sul trasferimento a domanda di funzionari direttivi della Polizia ad altre amministrazioni;
   Calabria 3-bis.14, il quale prevede il riconoscimento di emolumenti specifici ai funzionari di Polizia vincitori di concorsi puntualmente individuati e che rivestivano la qualifica di perito superiore in una determinata data;
   Calabria 3-bis.15, il quale prevede il riconoscimento di un assegno personale al personale di Polizia che per effetto del decreto legislativo n. 95 del 2017 percepisce un trattamento economico inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, Pag. 32ovvero percepisce un trattamento economico inferiore a quello in godimento prima del passaggio di qualifica;
   Calabria 3-bis.16, il quale stabilisce che tutte le spese di assistenza e cura connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono a carico del Servizio sanitario nazionale;
   Calabria 3-bis.17, il quale interviene sul decreto legislativo n. 334 del 2000, relativamente ai criteri per l'attribuzione ai commissari e vice commissari delle funzioni di direzione degli uffici e reparti non riservate a personale di qualifiche superiori;
   Iezzi 7.1, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 249 del 1997, in materia di poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alle sanzioni irrogate dalla stessa Autorità in materia di tutela del diritto d'autore e sulla legge n. 167 del 2017, con riferimento alle misure cautelari che la medesima Autorità può disporre in merito;
   Iezzi 7.01, il quale dispone che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo di legittimità sugli atti di aggiudicazione e affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori di importo superiore alle soglie comunitarie, oltre a intervenire sulla disciplina relativa alla trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.

  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 11 di oggi.
  Ricorda che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea al termine delle votazioni che avranno luogo nella giornata di mercoledì 13 novembre, atteso che il termine di conversione del decreto – legge scadrà il 20 novembre prossimo e che l'esame in sede referente dovrà concludersi, al più tardi, entro le ore 15 di mercoledì 13. Pertanto a quell'ora dovrò porre in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea, anche qualora non si fosse concluso l'esame delle proposte emendative.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 12 di oggi.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative Sisto 1.02 e Sisto 2.01 pronunciati nell'odierna seduta delle 9,45.
  Al riguardo ritiene di confermare i giudizi di inammissibilità su tali proposte emendative, nonché sulle restanti proposte Pag. 33emendative dichiarate inammissibili, in quanto non direttamente attinenti ai singoli oggetti affrontati dal decreto-legge.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo Sisto 1.02, il quale prevede l'istituzione del Ministero della terza età, cui sono attribuite le funzioni statali in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al regime pensionistico, segnalo come la proposta emendativa non attenga a nessuno delle materie affrontate dal decreto-legge;
  Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Sisto 2.01, rilevo come esso intervenga sostanzialmente sui meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza, tematica non affrontata in alcun modo dal decreto-legge.

  Francesco Paolo SISTO (FI) invita il Presidente a rivalutare il suo giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative 1.02 e 2.01, a sua prima firma, che ritiene siano pertinenti rispetto all'oggetto del provvedimento in esame, dal momento che entrambi riguardano la materia dell'organizzazione dei Ministeri.
  Soffermandosi, in particolare, sull'articolo aggiuntivo 2.01, osserva come esso presenti un contenuto meramente organizzativo, non potendo rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilità, gli effetti che potrebbero da esso derivare in relazione ai meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza. Si augura quindi che il Presidente riveda il proprio giudizio di ammissibilità, auspicando che dietro a tale valutazione, non vi sia – piuttosto che la mera applicazione delle regole sull'ammissibilità – una censura di merito su una questione politicamente delicata, come quella costituita dal reddito di cittadinanza, che la maggioranza potrebbe avere l'interesse a non affrontare.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente di non poter accedere alla richiesta, formulata dal deputato Sisto, di rivedere le decisioni sui ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità. Rileva, infatti, come le proposte emendative in questione siano da ritenersi estranee alla materia oggetto del decreto-legge, in quanto quest'ultimo attiene alla riorganizzazione di alcuni Ministeri specificamente indicati e non alle tematiche oggetto degli articoli aggiuntivi Sisto 1.02 e 2.01.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di riservarsi comunque l'adozione di ulteriori iniziative al riguardo.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Sisto, ritiene che il giudizio di ammissibilità sia stato svolto dal Presidente secondo modalità eccessivamente discrezionali, anche in relazione alle proposte emendative presentate dal suo gruppo. Soffermandosi poi sull'articolo aggiuntivo Sisto 2. 01, analogo al suo emendamento 3.3, non comprende perché esso sia stato valutato inammissibile, tenuto conto che il provvedimento in esame, che reca un contenuto piuttosto eterogeneo, reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e di personale. Si chiede quindi se la maggioranza non abbia in realtà interesse a impedire la verifica sui meccanismi di fruizione del reddito di cittadinanza, auspicando, infine, che il presidente possa rivedere i propri giudizi di ammissibilità.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce le valutazioni espresse, anche in considerazione degli specifici, rigorosi criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative previsti per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa all'invito alla Presidenza a rivedere le decisioni di inammissibilità assunte, rilevando come le proposte emendative in questione possano essere legittimamente contestate nel merito da parte della maggioranza ma siano da ritenersi attinenti alla materia oggetto del provvedimento in esame, e non possa dunque esserne preclusa la discussione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che, nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative, si è attenuto rigorosamente Pag. 34alle norme regolamentari, a prescindere da ogni valutazione politica su di essi.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI) esprime stupore per il parere espresso dalla relatrice, che ha manifestato in modo sbrigativo una contrarietà assoluta e pregiudiziale su tutte le proposte emendative, liquidando di fatto i diritti delle opposizioni. Ritiene che tale atteggiamento non possa essere giustificato dall'esigenza di addivenire all'approvazione del provvedimento, in quanto l'obbligazione di risultato non appartiene alla democrazia rappresentativa.
  Manifesta quindi il proprio disagio, ritenendo che la prevalenza numerica della maggioranza non possa tradursi nell'impossibilità di esprimere le opinioni dissenzienti.

  Emanuele PRISCO (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Sisto, manifesta il proprio disappunto per il metodo sbrigativo posto in essere per l'espressione dei pareri, invitando la relatrice a valutare attentamente le proposte emendative presentate, al fine di favorire un confronto costruttivo tra i gruppi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ribadendo le considerazioni svolte nella seduta delle Commissioni riunite I e IX nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di sicurezza cibernetica, ritiene che sarebbe più corretto, da parte della maggioranza, dichiarare esplicitamente che non intende discutere nel merito i provvedimenti.
  Stigmatizza quindi il fatto che la relatrice abbia espresso un parere cumulativo, senza neppure esplicitarlo con riferimento alle specifiche proposte emendative, e giudica gravemente scorretto l'atteggiamento della maggioranza, la quale rifiuta la discussione, avendo quale unico obiettivo quello di approvare il testo nel più breve tempo possibile, svolgendo nell'arco di sole ventiquattro ore l'esame contestuale di due provvedimenti di notevole rilevanza.

  Federico FORNARO (LEU), pur ritenendo che i rilievi critici formulati dai gruppi di opposizione siano comprensibili, alla luce dell'oggettiva difficoltà di una Camera ad esaminare in tempi ristretti due distinti decreti-legge, ritiene opportuno operare una distinzione tra i due iter di esame in questione. Fa notare, infatti, che il disegno di legge C. 2100-B è stato ampiamente approfondito in sede parlamentare, visto che la Camera, che già lo aveva esaminato in prima lettura, è ora chiamata solo a pronunciarsi sulle modifiche apportate dal Senato. Ritiene, dunque, che su tale provvedimento l’iter possa svolgersi più velocemente, rispettando la tempistica attualmente prevista dal calendario dell'Assemblea, eventualmente valutando di dedicare più tempo per l'esame del disegno di legge in esame, per il quale ritiene si possa ipotizzare uno slittamento a giovedì dell'avvio della discussione in Assemblea.
  Ritiene, peraltro, che, la questione dell'eccessiva ristrettezza dei tempi in occasione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge da parte di una delle due Camere – vigendo attualmente un sistema di bicameralismo perfetto – sia realmente esistente e richieda una seria riflessione da parte degli schieramenti, anche in prospettiva di una riforma costituzionale, ricordando peraltro che tale questione fu posta con forza anche dal suo gruppo.
  Chiede infine alla relatrice di valutare se sia possibile, rispetto alle proposte emendative più di buon senso, formulare un invito a trasfonderne il contenuto in specifici ordini del giorno, in vista della discussione in Assemblea.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura come da parte della Presidenza non vi sia Pag. 35alcuna pregiudiziale contrarietà a prendere in considerazione l'ipotesi di chiedere al Presidente della Camera un rinvio della discussione in Assemblea, rilevando tuttavia come tale rinvio non potrà che essere molto breve, attesa l'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame.

  Simona BORDONALI (LEGA), dopo aver fatto notare che la dilatazione dei tempi dell'esame presso il Senato è dipesa dai conflitti interni alla maggioranza e non certo dall'atteggiamento delle opposizioni, auspica che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea possa slittare alla prossima settimana, a fronte dell'esigenza di dare ai gruppi la possibilità di entrare nel merito delle questioni. Nel rilevare come non si fosse mai arrivati ad una simile forzatura nell'organizzazione dei lavori, fa presente che sinora le proposte emendative dell'opposizione – alcune delle quali sono state dichiarate inammissibili, nonostante il decreto-legge in esame presenti un contenuto eterogeneo – non sono state in alcun modo prese in considerazione, auspicando che la relatrice possa manifestare qualche apertura sugli emendamenti presentati, se non altro in vista della presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce come occorra tener conto dell'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, nonché della necessità di trasmettere il testo approvato alla Presidenza della Repubblica in tempo utile per la sua promulgazione.

  Francesco Paolo SISTO (FI) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di investire il Presidente della Camera circa la valutazione di inammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 1.02 e 2.01, dei quali chiede pertanto fin d'ora l'accantonamento sino a quando il Presidente della camera non avrà comunicato le proprie decisioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara che la richiesta del deputato Sisto può senz'altro essere accolta.

  Francesco Paolo SISTO (FI) apprezza l'intervento del deputato Fornaro, dandogli atto della coerenza delle sue posizioni, anche dopo il suo passaggio dall'opposizione alla maggioranza. Ritiene, tuttavia, come gli ordini del giorno abbiano assunto le caratteristiche di una sorta di «placebo parlamentare» e come, dunque, la proposta di trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno non possa essere considerata sufficiente a fronte di quello che considera un vero e proprio «strangolamento», per responsabilità dell'altro ramo del Parlamento e della maggioranza, del dibattito. Ritiene, dunque, che l'impossibilità di modificare il provvedimento in esame costituisca di per sé un vulnus, al quale non può porsi rimedio con la soluzione prospettata dal deputato Fornaro, e ribadisce il proprio disagio per le modalità di svolgimento dei lavori.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende la ragione per la quale iniziare ad esaminare le proposte emendative, facendo notare che è stato da più parti richiesto di rinviare l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ribadire la sua disponibilità a valutare l'ipotesi di un differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, fa presente che tale eventualità non preclude, in ogni caso, la possibilità di iniziare ad esaminare e votare le proposte emendative presentate.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.1, facendo notare come esso appare coerente con la volontà politica manifestata dal suo gruppo, quando era in carica il precedente Governo, laddove si intese incardinare le competenze in materia di turismo nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Al riguardo ricorda che il gruppo del M5S condivise convintamente quella scelta per motivi di merito, chiedendosi per quale ragione oggi la disconosca. Si interroga, ad esempio, se tale nuovo atteggiamento Pag. 36del gruppo del M5S sia dovuto ad un cambio di opinione nel merito o se, più realisticamente, dipenda dall'esigenza di rispettare l'alleanza di Governo, tenuto conto che, a suo avviso, tale scelta organizzativa è stata dettata da mere logiche di spartizione politica, volte a favorire una specifica personalità del Partito democratico.

  Francesco Paolo SISTO (FI), dopo aver osservato come le questioni di metodo siano pregiudiziali rispetto a quelle di merito, dal momento che il rispetto delle regole è essenziale alla democrazia, esprime il proprio sconcerto per la disinvoltura con la quale si trasferiscono continuamente competenze, e conseguentemente personale e risorse, da un Ministero all'altro, al punto che si può parlare di vere e proprie «sliding doors ministeriali», e ricorda come la propria parte politica abbia egualmente avversato anche gli analoghi provvedimenti proposti dal precedente Governo. Ritiene infatti che la materia del turismo, attesa la rilevanza del settore per il nostro Paese, sia meritevole di una considerazione autonoma, e come a tale esigenza risponda il successivo emendamento 1.3 a sua prima firma.
  Raccomanda comunque l'approvazione degli identici emendamenti 1.2 a sua prima firma e Iezzi 1.1, soppressivi dell'articolo 1, rilevando come tale articolo operi una spoliazione di competenze del Ministero delle politiche agricole in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e giudicando pericoloso consentire al Ministro di turno un'annessione di competenze, in una sorta di «colonialismo ministeriale», non sorretta da alcuna motivazione logica.

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2, auspicando l'approvazione del successivo emendamento Lollobrigida 1.4, di cui è cofirmatario, volto all'istituzione del Ministero delle politiche turistiche della promozione nazionale. Ritiene infatti necessario che in materia di turismo sia competente un Dicastero specifico, che abbia il compito di promuovere l'intera filiera turistica nazionale, valorizzando le risorse del Paese, a livello paesaggistico, agroalimentare e artigianale, e promuovendo le eccellenze produttive del made in Italy. Ritiene infatti importante scommettere su tali importanti settori, piuttosto che assumere decisioni dettate da mere logiche di spartizione politica, ricordando che il precedente Governo quantomeno manifestò la disponibilità a valutare l'ipotesi dell'istituzione di un organismo autonomo deputato alla salvaguardia di tale settore.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.3, rileva come esso sia volto a prevedere l'istituzione del Ministero del turismo e, dunque, una sorta di ripristino della dignità economica e strutturale del settore turistico. Osserva infatti come il fenomeno del turismo non possa prestarsi a una lettura univoca, essendo legato tanto alla fruizione dei beni culturali quanto all'enogastronomia, come testimoniato dalla diffusione di un turismo enogastronomico di alto livello, e come dunque le politiche in materia non possano essere ricondotte esclusivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali né a quello delle politiche agricole, ma debbano rivestire un rilievo autonomo, attraverso l'istituzione di un apposito dicastero, al quale la sua proposta emendativa prevede siano attribuiti compiti in materia di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, rapporti con le regioni, progetti di sviluppo del settore turistico, relazioni con l'Unione europea e relazioni internazionali in materia di turismo e promozione del Made in Italy.
  Esprime dunque rammarico per l'indisponibilità del Governo a valutare le questioni poste dall'emendamento in esame, di cui raccomanda l'approvazione.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara di non condividere nel merito il contenuto Pag. 37dell'emendamento Sisto 1.3, pur riconoscendo che esso risponde ad una visione politica precisa, che giudica legittima e sicuramente preferibile rispetto a quella assunta dal Governo attuale, che appare volta esclusivamente a rispondere agli interessi di una componente della maggioranza, nell'ambito di una logica meramente spartitoria. Fa presente, infatti, che il suo gruppo ritiene il turismo un volano per il settore dell'agricoltura, ritenendo innegabile la capacità attrattiva di alcune eccellenze agricole e alimentari. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Sisto 1.3.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Sisto 1.3, ritenendo peraltro che al Ministero del turismo possano essere altresì attribuiti compiti per quanto concerne la promozione nazionale, come previsto dall'emendamento a sua firma 1.4.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.3.

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Lollobrigida 1.4, di cui è cofirmatario, osserva che esso, nell'istituire il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale concentrando in una struttura autonoma le relative competenze, sia volto alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze italiane, a favore dello sviluppo economico del Paese. Ritiene che tali serie questioni debbano rappresentare la priorità per gli schieramenti politici, alcuni dei quali, all'interno della maggioranza di Governo, a suo avviso, sembrano esclusivamente interessati a logiche di potere. Dopo aver manifestato la sua preoccupazione per gli scenari aberranti che, a suo avviso, si stanno delineando nell'ambito della definizione delle politiche industriali, auspica soluzioni organizzative che diano priorità, in tale strategico settore, agli interessi nazionali.
  Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento Lollobrigida 1.4.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ribadendo le considerazioni precedentemente svolte, ritiene che le competenze in materia di agricoltura e turismo siano sinergiche. Rispetta quindi la scelta di coloro che sostengono l'istituzione di un autonomo Ministero del turismo, ma ritiene scorretto utilizzare strumentalmente la materia del turismo, che riveste una notevole rilevanza economica e occupazionale, per assecondare le «mire espansionistiche» di un esponente della maggioranza.

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Lollobrigida 1,4, ribadendo la necessità che le competenze in materia di turismo siano attribuite a un dicastero autonomo.

  La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.4.

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.5, rileva come esso rechi una proposta di buon senso, e chiede pertanto alla relatrice e alla rappresentante del Governo di valutare favorevolmente l'eventuale presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda il contenuto. Rileva come la proposta emendativa in esame, restituendo alcune funzioni al Ministero dello sviluppo economico, potrebbe peraltro risolvere alcuni contrasti emersi in seno alla maggioranza, a causa dei quali l'esame del provvedimento da parte del Senato si è prolungato.

  La Sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, in risposta a talune qualsiasi svolte nell'odierno dibattito, osserva come il Governo, che ha valutato con attenzione tutte le proposte emendative presentate, su alcune di queste sia disponibile a chiedere ai presentatori di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, in vista della discussione in Assemblea, precisando che tale invito sarà espressamente formulato non appena si giungerà all'esame degli emendamenti in questione. Pag. 38
  Fa presente altresì che le decisioni relative all'organizzazione dei Ministeri assunte dal Governo in carica nel provvedimento in esame sono state dettate unicamente da scelte politiche, rispondenti ad una precisa visione di sistema, che ritiene sia stata legittimamente motivata nel merito, non certo da logiche personalistiche interne alla maggioranza.

  Simona BORDONALI (LEGA) ringrazia la rappresentante del Governo, rilevando tuttavia come per l'economia dei lavori sarebbe più opportuno indicare preventivamente le proposte emendative sulle quali sussiste la disponibilità del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno in Assemblea, anche al fine di consentirne il tempestivo ritiro. Prende atto delle affermazioni del Governo secondo le quali le scelte contenute nel provvedimento in esame sono dettate esclusivamente da considerazioni organizzative e di funzionalità, pur mantenendo le proprie forti perplessità al riguardo.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come, mentre le scelte assunte dal precedente Governo rispondevano ad una chiara visione politica, quelle dell'Esecutivo attuale sembrino motivate esclusivamente da logiche di scambio tra i partiti della maggioranza o persino tra le componenti di un medesimo schieramento.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, attesa la rilevanza del settore del turismo, ripetutamente sottolineata nel corso della discussione, ritiene condivisibile la scelta, compiuta con il provvedimento in esame, di ricondurre le politiche in materia all'unica regia del Ministero dei beni e delle attività culturali.

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.5.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.6, facendo notare che esso, istituendo il Ministero dell'agroalimentare e del turismo, mira a ripristinare una sinergia tra tali settori, fondando il rilancio del turismo anche sulle eccellenze vantate dai diversi territori nel campo agro alimentare.

  Simona BORDONALI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi, rileva come l'enogastronomia costituisca una delle motivazioni più importanti del turismo in Italia, anche sulla base dei dati che emergono da una recente indagine condotta dalla World Food Travel Association, e come dunque sia assolutamente ragionevole ricondurre le politiche relative all'agroalimentare e al turismo nell'ambito di uno stesso dicastero.

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Iezzi 1.6. Infatti, pur condividendo la finalità della valorizzazione del settore agroalimentare, ritiene necessario che in materia di turismo sia competente un autonomo Dicastero.

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la seduta termini in tempo utile per consentire la partecipazione dei deputati di Forza Italia all'assemblea del gruppo, prevista alle 14.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Sisto, e anche al fine di consentire lo svolgimento della prevista seduta del Comitato permanente per i pareri, avverte che l'esame del provvedimento sarà sospeso alle 13.55.

  Gianni TONELLI (LEGA) sottolinea l'importanza dell'enogastronomia quale motivazione dei flussi turistici, richiamando in particolare l'esperienza della propria terra di provenienza, la Romagna, e ritiene dunque opportuno, in un'ottica di concretezza e pragmatismo, ricondurre a un unico dicastero le politiche in materia di agroalimentare e di turismo.

  Filippo MATURI (LEGA) ritiene che la connessione tra le politiche agricole e quelle del turismo, attuata nell'ambito un unico Dicastero, potrebbe contribuire positivamente Pag. 39a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone più disagiate, tra cui richiama quelle montane, che altrimenti, in assenza dei flussi turistici, a suo avviso, rischiano un isolamento sempre maggiore.

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.6.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte la Commissione che, facendosi interprete delle richieste avanzate in tal senso, prospetterà al Presidente della Camera l'ipotesi di rinviare alla mattinata di giovedì 14 novembre l'avvio della discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea, rappresentando al medesimo Presidente della Camera come il ritardo nella trasmissione del provvedimento da parte del Senato e il contestuale esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019 in materia di sicurezza cibernetica, abbia posto la Commissione nella necessità di esaminare contemporaneamente due provvedimenti in tempi oggettivamente assai ristretti.

  Laura RAVETTO (FI) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Sisto.
  Ricollegandosi a talune considerazioni riguardanti l'esigenza di tutelare le aree più a rischio nel nostro Paese, fa notare che la città di Matera, proprio in queste ore, è stata colpita da rilevanti eventi atmosferici che hanno determinato ingenti danni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
Esame emendamenti C. 1027-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché il subemendamento 0.4.0200.3 presentati alla proposta di legge C. 1027-A e abb., recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1524 Dori- il cui testo è stato adottato quale testo base – recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, al quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, segnala come il provvedimento sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme.
  Ricorda innanzitutto che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura, di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la legge n. 71 del 2017, che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socioeducativo, che coinvolgono le responsabilità dei genitori e, soprattutto, della scuola, rispetto ad interventi di natura penale, incentrandosi, infatti, su azioni a carattere preventivo e favorendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.
  La proposta di legge in esame, che, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione Giustizia, si compone di 8 articoli, pur ponendosi in continuità con la sopra citata legge n. 71 del 2017, che viene integrata con riferimenti, oltre che al cyberbullismo anche al bullismo e che contiene anch'essa alcune misure di carattere socio-educativo, accosta alle stesse l'impiego di strumenti di repressione penale.
  In particolare, l'articolo 1 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione. Viene inoltre introdotta una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.
  In merito ricorda che già attualmente la giurisprudenza, in assenza di una specifica norma penale che punisca il bullismo, tenta, laddove possibile, di inquadrare nella fattispecie degli atti persecutori le condotte di prevaricazione del bullo. Rammenta, ad esempio, la sentenza n. 28623 del 2017, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente il reato di atti persecutori previsto e punito dall'articolo 612-bis del codice penale, essendo sufficiente ai fini della compiuta integrazione dell'evento del reato, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene sul primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale per aggiungere ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono cagionare Pag. 41«un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» – anche la condizione di emarginazione della vittima.
  Tale condizione di emarginazione non è attualmente definita dal codice penale ma il concetto è richiamato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul mobbing, definito anche come «danno da emarginazione» (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5905 del 2018).
  Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-bis, la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, aggiunge all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore (di donna in gravidanza e di disabile) ovvero con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà.
  Alla lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 si inserisce un nuovo comma nell'articolo 612-bis del codice penale, per prevedere, in caso di sentenza di condanna definitiva per il reato di atti persecutori, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici eventualmente utilizzati per commettere il reato.
  L'articolo 2 modifica la disciplina della contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, portando l'attuale ammenda fino a 30 euro ad una ammenda da 100 a 1.000 euro e prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria, e non più solo elementare.
  L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge n. 71 del 2017, per estenderne il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo; in particolare:
   il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo;
   il comma 1, lettera b), numero 1), modifica l'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, relativo alle linee di orientamento che deve emanare il MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, estendendo nell'ambito del comma 1 di tale articolo 4, anche in questo caso il campo d'applicazione di tale strumento alla prevenzione e al contrasto del bullismo;
   il comma 1, lettera b), numero 2), modificando il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 71 del 2017, stabilisce, inoltre, che le predette linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico;
   il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 5 della richiamata legge n. 71 del 2017, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative; la novella in esame, in sintesi, prevede che, a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe; nei casi più gravi, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni;
   la lettera d) del comma 1, con disposizione di chiusura, prevede che ogniqualvolta nella legge n. 71 del 2017 si faccia riferimento a «fenomeno del cyberbullismo» occorra riferirsi invece a «fenomeni di bullismo e cyberbullismo».

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  L'articolo 4, al comma 1, lettera a), sostituisce l'articolo 25 della legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, cosiddetta «legge minorile») con riguardo alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile, mediante predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità ripartiva, preliminare rispetto a qualsiasi altra misura. In particolare, la novella interviene al nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile, sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore, aggiungendo all’«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.
  La novella interviene altresì sul procedimento per l'adozione delle misure, il quale attualmente inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione (ad esempio, la scuola), o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari).
  Si stabilisce inoltre che il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. In base al già richiamato nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile l'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni, che dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.
  Per quanto riguarda le misure che il tribunale dei minorenni può adottare, nell'ordinamento vigente si prevede che il Tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. A tale riguardo la novità più rilevante recata dalla novella consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal Tribunale dei minori con decreto, nel quale, ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 25 della legge minorile, dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento.
  La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece dal nuovo comma 3 dell'articolo 25 della legge minorile, ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
  Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 25 della legge minorile, a conclusione del progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni:
   conclusione del procedimento;
   continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;
   affidamento del minore ai servizi sociali;
   collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. Il collocamento in comunità sostituisce l'attuale riferimento al collocamento in una «casa di rieducazione» o di un «istituto medico psico pedagogico».

  La novella conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese, ma aggiunge, Pag. 43al nuovo comma 5 dell'articolo 25 della legge minorile, che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale; la riforma consente l'assistenza del difensore.
  Le lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 4, con finalità di coordinamento, modificano anche gli articoli 26, 27, 28 e 29 del già citato Regio decreto n. 1404 del 1934, mentre la lettera f) inserisce in tale ambito un nuovo articolo 29-bis, in base al quale gli interventi educativi possono proseguire anche al raggiungimento della maggiore età, fino ai 25 anni.
  L'articolo 5 prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), specificando gli impegni, da un lato, della scuola e, dall'altro, delle famiglie, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.
  L'articolo 6 prevede, al comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba mettere a disposizione delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, «strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti», con la finalità di valutare e monitorare: l'estensione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti; la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici; la qualità del clima della classe. Gli strumenti di valutazione e i questionari dovranno essere approntati attraverso piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio.
  In base al comma 2 ogni istituzione scolastica dovrà poi, sulla base dei dati raccolti, elaborare un report da mettere a disposizione dei consigli di classe, al fine di poter predisporre azioni di miglioramento del clima della classe.
  Ai sensi del comma 3, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, a partire dal prossimo anno scolastico (2020/2021) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.
  L'articolo 7 prevede, al comma 1, l'implementazione di una piattaforma di e-learning già predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e denominata Piattaforma Elisa (E-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo), all'interno della quale dovranno essere predisposti moduli specifici relativi all'educazione emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive e a prevenire e gestire i conflitti.
  Per lo svolgimento di tali attività il comma 2 stanzia specifiche risorse (200.000 euro annui) nel triennio 2020-2022.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia – di un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.
  Il servizio dovrà essere accessibile tramite il numero di telefono pubblico e gratuito 114, denominato «emergenza infanzia», attivo 24 ore su 24, e tramite una applicazione informatica da installare sui cellulari che consenta anche un servizio di messaggistica istantanea, con la finalità di fornire alle vittime – o ai loro congiunti – assistenza psicologica e giuridica e informare prontamente le autorità di polizia. Alla predisposizione dell'applicazione informatica, che dovrà essere dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore, dovrà provvedere il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento rechi disposizioni riguardanti la materia «ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oltre che interventi di carattere formativo e educativo, che possono essere ricondotti in gran parte alla Pag. 44materia «istruzione», le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti.

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