CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 novembre 2019
268.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 novembre 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.40.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
S. 1570 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 16 ottobre 2019, un parere favorevole alla luce della circostanza che le disposizioni contenute nel provvedimento risultano riconducibili alla materia sicurezza dello Stato di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
  Con riferimento alle principali modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, segnala che all'articolo 1 è stato specificato, tra le altre cose, che potranno essere inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche operatori pubblici e privati purché abbiano una sede nel territorio nazionale. È stato anche precisato che l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro Pag. 174avverrà sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale. Si è poi previsto che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi delle norme, siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato per l'espressione del parere.
  Ricorda che è stato poi introdotto l'articolo 4-bis che detta disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale analoghe a quelle previste dal decreto-legge n. 64 del 2019, decaduto.
  In analogia a quanto già previsto dal decreto-legge n. 64 viene in generale allungato il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici; viene ampliato l'oggetto dei poteri speciali; sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; viene ridefinito il concetto di «soggetto esterno all'Unione europea» e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.
  Rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64, l'articolo aggiuntivo 4-bis introduce ulteriori circostanze che il Governo può tenere in considerazione per l'esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l'acquirente di partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all'Unione europea; sottopone all'obbligo di notifica anche l'acquisizione, a qualsiasi titolo – in luogo del solo acquisto – di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea; consente di aggiornare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure richieste dalla legge n. 400 del 1988; viene semplificata la procedura per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti; disciplina la notifica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative alla provenienza dell'acquirente ovvero agli effetti delle operazioni compiute.
  Rileva che anche le modifiche introdotte al testo appaiono quindi riconducibili alla materia sicurezza dello Stato di esclusiva competenza statale.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara che il gruppo di Forza Italia si asterrà dal voto sul provvedimento. Pur condividendo infatti la necessità di individuare un perimetro di sicurezza cibernetica, ritiene che il decreto-legge dia vita ad un'architettura normativa eccessivamente complessa e ferraginosa. Ricorda che il gruppo di Forza Italia ha dato un importante contributo alla stesura del testo nel corso dell'esame svolto presso le Commissioni di merito alla Camera e rileva come, tuttavia, il provvedimento necessiti di ulteriori miglioramenti. Richiama in proposito l'intervento del deputato Sisto in Assemblea che ha segnalato come nel provvedimento sarebbe stato necessario chiudere alcune finestre per evitare che entrasse il vento del giustizialismo e per ottenere un obiettivo che quantomeno, pur nel dissenso delle opinioni, fosse passabile per la prosecuzione democratica del dibattito parlamentare.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara l'astensione del gruppo Fratelli d'Italia.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) dichiara l'astensione del gruppo della Lega dal voto.

  Bernardo MARINO (M5S) relatore Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Pag. 175

  La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
S. 1335.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente avverte che il relatore, Carlo Piastra è impossibilitato a prendere parte alla seduta e nomina in sua sostituzione la deputata Sara Foscolo.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice nel riassumere il contenuto del disegno di legge in esame ricorda come esso si proponga, attraverso modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, specificamente indicati, rivedendo conseguentemente anche l'apparato sanzionatorio. Il provvedimento è composto da un solo articolo che modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. Il vigente testo del comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne (tra le quali la pesca di specie la cui commercializzazione è vietata; la cattura di fauna ittica con materiali esplosivi; l'utilizzo di reti e attrezzi difformi). Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame, i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicheranno unicamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) e ulteriori 23 laghi minori. Quanto all'elenco delle attività vietate, rispetto al testo vigente, l'unica differenza consiste nella specificazione che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva. Lo stesso disegno di legge introduce poi un'ulteriore lista di divieti – tra cui un generale divieto di pesca professionale – contenuta nel nuovo comma 2-bis, per le tipologie di acque interne non indicate nell'allegato 1. In particolare, il nuovo comma 2-bis reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.
  Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter indica i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi – comunque non inseriti nell'allegato 1 – nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale. Le ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40 mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione Pag. 176dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma 2-bis. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori. Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto «emergenze in agricoltura»), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini (comma 6 dell'articolo 40). Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca «di professione» o «professionale», il disegno di legge propone di far riferimento alla «licenza di pesca» senza ulteriore specificazione (comma 7 dell'articolo 40). Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, ricorda che sebbene la disciplina della pesca risulti di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il provvedimento, per il suo contenuto e per le sue finalità, investe, più nello specifico, le materie ordinamento civile e penale e tutela dell'ecosistema, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione).

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) ricorda che si tratta di un provvedimento ampiamente condiviso in quanto il bracconaggio ittico è un grave problema che sta devastando i fiumi del nord del Paese.

  Il deputato Dario BOND (FI) rileva come l'elencazione dei laghi minori, operata dall'allegato 1 al provvedimento, non sia esaustiva e propone pertanto alla relatrice di inserire nel parere un'osservazione per segnalare alla Commissione di merito la necessità di approfondire l'individuazione di tali laghi minori anche prevedendo a tal fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice accoglie la proposta del collega Bond e formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
S. 1547 Governo.

(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, segnala, per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia tutela dell'ambiente di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Rileva come assumano però rilievo anche materie di Pag. 177competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali il sostegno all'innovazione per i settori produttivi ovvero di residuale competenza regionale quali il trasporto pubblico locale. Alla luce di questo intreccio di competenze si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  L'articolo 1 prevede l'approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Nel programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Per ciascuna misura il piano dovrà identificare le risorse economiche disponibili a legislazione vigente e indicare la relativa tempistica attuativa.
  Data la natura trasversale degli interventi previsti dal programma strategico nazionale, potrebbe essere opportuno prevedere, ai fini della sua adozione, un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  L'articolo 2 istituisce un fondo denominato «programma sperimentale buono mobilità» per finanziare un bonus mobilità per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita (comma 1), nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale (comma 2).
  Rileva come anche in questo caso, per le misure previste al comma 1, appaia opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'emanazione del previsto decreto attuativo del Ministro dell'ambiente. Osserva poi che, se per le misure previste al comma 2, la norma già prevede che il decreto attuativo del Ministro dell'ambiente sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata, andrebbe tuttavia approfondita la previsione in base alla quale si procederà comunque all'emanazione del decreto qualora l'intesa non sia raggiunta entro 30 giorni. Una simile previsione potrebbe risultare infatti in contrasto con lo strumento dell'intesa la cui disciplina già prevede (articolo 3 del decreto legislativo n. 281/1997) una diversa procedura nel caso in cui non si giunga alla stipula dell'intesa nel termine di 30 giorni (vale a dire la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri).
  L'articolo 3 autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.
  Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministro dell'ambiente previsto dal comma 3.
  L'articolo 4 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per consentire il rapido avvio del programma è prevista l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Richiama, al riguardo, le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2, comma 2.
  L'articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. Tra le altre cose, il Commissario unico per le discariche abusive potrà avvalersi, in base al comma 1, sulla base di apposite convenzioni e nei limiti Pag. 178della normativa europea vigente di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato; del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica. Il comma 6 prevede quindi la nomina – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – di un nuovo Commissario unico per la progettazione e la realizzazione di interventi di collettamento, fognatura e depurazione nell'ambito della procedura di infrazione per le acque reflue. Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi al massimo di due subcommissari.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. In particolare, il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti, e da concessionari di pubblici servizi. Si prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblichino in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo e sui dati acquisiti. I dati sono acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA che provvede poi ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso un'apposita sezione del sito del Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Le modalità per ottenere il contributo saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa (recte: di concerto) con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, decreto da adottare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 e per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva come il provvedimento sia povero di contenuti effettivi, come confermato anche dalla previsione che le misure previste siano realizzate ad invarianza di gettito. Critica poi la scelta di rimettere l'attuazione del provvedimento a decreti attuativi e chiede che sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'approvazione del programma strategico nazionale previsto dall'articolo 1.

  La senatrice Sonia FREGOLENT (Lega) rileva come il provvedimento rappresenti un'occasione persa in quanto privo di una visione organica in particolare con riferimento ai contributi per l'acquisto delle auto che non sono sufficienti e pertanto risulteranno inefficaci. Sottolinea la necessità di prevedere piuttosto interventi di potenziamento delle infrastrutture. Desidera tributare una nota di plauso al commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, Generale Vadalà, che sta facendo un ottimo lavoro, rileva tuttavia che il tema dei rifiuti necessiterebbe un diverso approccio. Lo stesso dicasi per le acque reflue, gli acquedotti e gli impianti di rete sui quali sono operati interventi spot ma manca un approccio organico e strutturato.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), con riferimento all'articolo 5, comma 1, del provvedimento che consente la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di 70 ore mensili pro capite, al Pag. 179personale di cui si avvale il Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiede su quali basi sia stata operata questa previsione. E con riferimento alla figura del commissario stesso chiede se sia possibile prevedere una verifica dell'operato in merito a queste attività straordinarie.

  Il deputato Dario BOND (FI) nel concordare con le osservazioni riferite alla carenza di fondi stanziati dal provvedimento propone che i temi trattati siano riproposti nell'ambito dell'esame della legge di bilancio.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) rileva come gli interventi previsti dal provvedimento siano del tutto insufficienti a fronte della grande rivoluzione culturale di cui il Paese ha grande necessità. Paragona pertanto il provvedimento alla «montagna che ha partorito un topolino». In particolare, con riferimento alle misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane e per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, rileva come le cifre stanziate non siano sufficienti a coprire nemmeno una regione. Sottolinea inoltre che le amministrazioni comunali, che hanno esternalizzato i servizi, non sono in ogni caso in condizione di stanziare risorse proprie, specie i piccoli comuni che sono quelli che più avrebbero bisogno di tali misure. Dunque pur riconoscendo le buone intenzioni in questo provvedimento paventa che lo stesso possa diventare solo un titolo da spendere sui giornali senza alcun effetto concreto. Riconosce la bontà degli spunti che però sembra manchino di concretezza. Concorda con quanto dichiarato dal collega Bond dichiarando che sarebbe preferibile trasferire tali istanze nella legge di bilancio stanziando, in quella sede, le risorse effettivamente necessarie.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S) riconoscendo che si tratta indubbiamente di un provvedimento ambizioso ricorda come questo debba essere visto in un contesto più ampio del quale fanno parte altri provvedimenti in materia ambientale. Ricorda che il provvedimento in esame si concentra soprattutto sulla qualità dell'aria dovendo fare fronte a diverse procedure di infrazione in corso. I temi ambientali saranno poi più ampiamente trattati nel collegato ambientale e nel cd. «DDL cantiere ambiente» che daranno altre risposte, stanziando altri 11 miliardi per i prossimi 9 anni. Inoltre, ulteriori risorse sono stanziate nel provvedimento noto come «Salvamare», da poco approvato in prima lettura dalla Camera. Rileva come, evidentemente, sarebbe stato possibile fare di più e dichiara che il percorso avviato con questo provvedimento sarà proseguito con la legge di bilancio.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI) sottolinea come il provvedimento, di ampio respiro nelle intenzioni, sia poi, nella pratica, per la sua stessa forma giuridica di decreto-legge, di portata non congrua agli obiettivi dichiarati. Mancano le risorse per poter realizzare tutte le istanze in maniera diffusa. E manca, dati i tempi di conversione, gli spazi per il necessario approfondimento. Le disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile di cui all'articolo 3 appaiono destinate di comuni interessati da procedure di infrazione comunitaria per la qualità dell'aria e dunque è evidente che non si sta facendo prevenzione ma si sta cercando di risolvere un problema e che con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro al massimo si potrà intervenire in 300 comuni. Sottolinea poi che il provvedimento sembra debba essere letto in combinato disposto con la plastic tax inserita nella legge di bilancio che si risolve in un aumento degli oneri posti a carico dei cittadini. La tassa avrebbe potuto essere significativa se fosse stata, almeno, una tassa di scopo e avesse destinato i proventi a finalità specifiche, ma non è così. È una tassa che pesa sulle spalle dei cittadini ma i cui proventi non sono destinati a fini ambientali. È necessaria una grande sensibilizzazione che dovrebbe partire dalle Pag. 180scuole altrimenti le misure resteranno confinate in un ambito che non potrà mai raggiungere un obiettivo efficace.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S) ricorda che la Commissione per le questioni regionali non è competente nel merito del provvedimento ma solo sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni. Sottolinea che il provvedimento non è, in ogni caso, il new green deal, né una rivoluzione ecologica, si tratta, tuttavia, di un provvedimento molto importante. Sottolinea come il provvedimento sia finalizzato essenzialmente a fronteggiare le numerose procedure d'infrazione in materia ambientale e come, al contempo abbia una connotazione sperimentale con misure quali il bonus mobilità e il piano per la riforestazione delle città metropolitane. Il provvedimento propone inoltre una disciplina organica delle attività del Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive e per le acque reflue. A questo si aggiungono infine le disposizioni sulla pubblicità dei dati ambientali. Quanto alle critiche mosse circa la limitatezza delle risorse stanziate, ricorda che ve ne sono altre in numerosi altri provvedimenti. In particolare, con riferimento alle risorse per la riforestazione ricorda che nel provvedimento noto come «Proteggi Italia» sono stati stanziati ben 3 miliardi di euro per i danni arrecati dal maltempo di ottobre 2018. Respinge pertanto, con decisione, le critiche mosse al provvedimento, che dichiara invece valido.

  Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) pur avendo apprezzato l'intervento del collega Quarto, conferma la non condivisione del provvedimento da parte del gruppo Fratelli d'Italia, che continua a giudicare insufficiente a risolvere i numerosi problemi del Paese, connessi ai cambiamenti climatici.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nel dichiarare che il provvedimento non è finalizzato a risolvere in via definitiva i problemi connessi all'emergenza climatica, chiarisce che la ratio che ne ha decretato la nascita è cercare soluzioni tentando nuove vie. Nella consapevolezza che le soluzioni proposte non sono di per sé sufficienti – porta ad esempio le disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile – chiarisce che tali norme sono emanate nell'ottica di avviare nuove filiere produttive anche al fine di stimolare la produzione nazionale anche per evitare che il mercato interno venga brutalmente invaso da soggetti stranieri.
  Concorda con le osservazioni sollevate dal relatore circa il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 3 e ai fini dell'approvazione del programma strategico nazionale previsto dall'articolo 1.
  Quanto ai numerosi temi sollevati nel corso del dibattito ricorda che la Commissione non è competente nel merito del provvedimento.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FI) segnala che, come spesso accade ultimamente, il titolo del provvedimento non è coerente con il contenuto e che lo strumento del decreto-legge non è congruente in quanto non vi era alcuna urgenza neanche con riferimento alle procedure di infrazione in corso. Apprezza l'attenzione dimostrata dal collega Gariglio nei confronti del sistema produttivo e rileva come la vera urgenza al riguardo sia l'adozione della direttiva europea sui tempi di conversione ecologica per le imprese. Con questo provvedimento si pongono infatti obblighi di conversione e le imprese oltre a essere tassate non sanno in che direzione devono andare.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore nel ricordare che qualunque provvedimento è evidentemente migliorabile e perfettibile avverte che la legge di bilancio sarà stracolma di norme in tema ambientale che potranno fare fronte ai numerosi problemi derivanti dall'emergenza climatica. Accogliendo le richieste emerse nel corso del dibattito formula una proposta Pag. 181di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 novembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

Pag. 182