CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2019
267.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, riferendo sul disegno di legge C. 2211, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, finalizzate anche ad agevolare la ripresa economica delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma, sul quale la Commissione è chiamata rendere il parere alla VIII Commissione, segnala che il provvedimento, che novella in più punti il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, consta 10 articoli.
  Evidenzia che, all'articolo 1, in primo luogo, si prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016: agli oneri derivanti dalla proroga – che si configura come una deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice della Protezione civile – si provvede con le disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.
  Fa presente che l'articolo 2 reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, che a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici mentre l'articolo 3, ai fini dell'accelerazione della ricostruzione privata, prevede l'introduzione di una nuova procedura semplificata per la concessione del contributo riservata agli interventi entro limiti di importo definiti con ordinanze commissariali; si disciplina, Pag. 90inoltre, l'ordine di priorità per la concessione del contributo, prevedendo anche verifiche a campione su almeno il 20 per cento delle domande presentate che saranno eseguite dagli Uffici Speciali per la ricostruzione con cadenza mensile.
  Illustrando l'articolo 4, rileva che il provvedimento modifica poi le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, nonché di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Relativamente a tale procedura negoziata, ricorda che l'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici elenca una serie di casi nei quali è possibile utilizzarla, tra i quali rammenta, in particolare, quello di cui alla lettera c) del comma 2, che ne consente l'uso «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati». Segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge motiva il ricorso a tale procedura in considerazione dell'urgenza di provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle macerie accelerando per questa via la ricostruzione.
  Osserva che l'articolo 5 provvede ad estendere la misura denominata «Resto al Sud» a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno ai comuni del cratere delle quattro regioni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici ed elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Ricorda che si tratta di una misura agevolativa, prevista dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistente in un finanziamento che ha lo scopo di promuovere nuove imprese da parte di giovani imprenditori (da 18 a 45 anni) residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che mantengono la residenza nelle medesime regioni.
  Evidenzia, inoltre, che all'articolo 6 il provvedimento estende anche ai comuni elencati nell'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 già previsto per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici, affidando il riparto dei fondi ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  Fa presente che l'articolo 7 estende la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e che, inoltre, si specifica che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.
  Segnala che l'articolo 8 introduce disposizioni in materia di proroghe di termini e, in particolare: differisce di due anni il pagamento delle rate in scadenza nel 2018 e nel 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma; proroga, dal 1o gennaio 2020 al 1o gennaio 2021, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017. Pag. 91
  Ricorda, inoltre, che è previsto che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (cosiddetta busta paga pesante), siano effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
  Rileva che gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni sono posti a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle risorse previste per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche e evidenzia, inoltre, che all'articolo 9 il provvedimento estende alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, la possibilità di richiedere dei contributi a fondo perduto nonché dei mutui agevolati già previsti a legislazione vigente per favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: la copertura dell'onere, pari ad un massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, è posta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.
  Segnala, infine, che in base a quanto affermato nell'analisi tecnico normativa, il decreto-legge in esame risulterebbe compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e le misure finanziarie incentivanti in esso contenute sarebbero compatibili con la regolamentazione europea degli aiuti di Stato. Osserva altresì che non si ravvisano procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto del decreto-legge.
  Conclude rimettendosi al dibattito in Commissione e riservandosi di formulare la proposta di parere.

  Simona VIETINA (FI) ritiene che il testo all'esame sia largamente insoddisfacente in particolare per i termini di proroga limitati ad un anno laddove, a suo avviso, sarebbe stato opportuno sagomarli sui tempi necessari per la conclusione delle opere e fino alla piena ricostruzione. Osserva inoltre che le norme recate dal testo sono piuttosto confuse in materia di autorizzazioni e non sembrano facilitare l'attività degli operatori economici e dei professionisti. In ultimo rileva che il provvedimento non sembra aver preso in carico, e comunque non indica in che modo siano state utilizzate, le ingenti somme raccolte dalle iniziative di solidarietà e di beneficenza dei cittadini italiani; chiede quindi sul punto delucidazioni alla relatrice.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, in replica alla deputata Vietina evidenzia che la sua relazione si muove nei limiti del perimetro degli interessi di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea. Prende tuttavia atto delle considerazioni svolte sulle quali si riserva di effettuare i possibili approfondimenti in funzione delle competenze della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, in relazione alle osservazioni della deputata Vietina, ricorda ai membri della Commissione che la competenza per le questioni di merito, concernenti il testo in oggetto, è della VIII Commissione Ambiente. Invita quindi i deputati a mantenere i loro interventi entro il perimetro delle competenze della XIV Commissione, ricordando che sui contenuti di merito si potrà intervenire nel corso dell'iter presso la Commissione competente o, in seguito, nel corso dei lavori dell'Assemblea.

  Simona VIETINA (FI) precisa che la sua richiesta era volta soltanto a sapere se nel testo vi fossero disposizioni in tema di utilizzo dei fondi provenienti da elargizioni a titolo di liberalità a favore delle zone terremotate.

  Cristina ROSSELLO (FI) prende atto delle considerazioni espresse dalla presidenza Pag. 92circa l’iter procedimentale, sottolineando tuttavia come l'intervento della deputata Vietina sia del tutto pertinente e associandosi alla sua richiesta di chiarimenti. Ritiene peraltro che, a legislatura inoltrata, vi siano ormai le condizioni affinché i deputati della Commissione possano ragionevolmente approfondire i diversi profili istruttori e ottenere risposte a eventuali dubbi od obiezioni sugli argomenti trattati in seduta. In tal senso ritiene che le richieste di chiarimenti avanzate in questa sede debbano comunque trovare un adeguato riscontro.

  Sergio BATTELLI, presidente, osserva che le richieste di chiarimento sono del tutto legittime ma ribadisce che la Commissione non è competente per il merito di singole questioni di carattere specifico.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ribadisce di aver preso atto dei chiarimenti richiesti in relazione ai quali si riserva di svolgere approfondimenti qualora emergano profili di competenza della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682 Brunetta ed altri.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla XIII Commissione sulla proposta di legge in esame C. 1682, d'iniziativa dei deputati Brunetta ed altri, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana e che essa, che consta di 9 articoli, è volta promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, anche in ragione dei riflessi dei riflessi del settore sul versante economico ed occupazionale, nonché a diffondere la dieta mediterranea, nel presupposto che il patrimonio enogastronomico italiano sia parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e che i prodotti agroalimentari di qualità siano, come evidenzia la relazione illustrativa, veri e propri «giacimenti culturali immateriali» da tutelare e valorizzare anche nella prospettiva dell'attrattività turistica.
  A tali fini, osserva che la proposta di legge, come modificata nel corso dell'esame della Commissione di merito, prevede anzitutto che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (ora MIPAAF) assumano la denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto: al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori del comparto agricolo e della filiera agroalimentare viene quindi istituito, dall'articolo 1 del provvedimento in oggetto, presso il predetto Ministero il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal citato decreto.
  Evidenzia che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, volta a promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, nonché del turismo esperienziale: data e modalità organizzative di questa Giornata saranno definite con apposito decreto, mentre, entro il 31 marzo di ciascun anno viene inoltre scelta, sulla base di criteri individuati mediante apposito decreto interministeriale, la «capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» che a rotazione coinvolgerà ciascuna regione.
  Segnala che, al fine di definire una strategia di rete, la proposta istituisce, con Pag. 93l'articolo 3, presso il MIPAAF, un nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, cui partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, associazioni e operatori del settore. Osserva poi che si prevedono disposizioni dedicate al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo e gastronomico italiano, da realizzare mediante l'attivazione, da parte del MIUR, di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, anche con riferimento all'insegnamento della dietoterapia mediterranea. Evidenzia, inoltre che si dispone che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica.
  Fa presente che oltre a disposizioni in materia di diploma di «esperto di vino», si prevede altresì l'istituzione, presso il MIPAAF, di una Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità». Rileva che la Commissione, composta da dieci membri, può altresì promuovere il sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti che valorizzino il paesaggio agricolo, l'equilibrio e la sostenibilità ambientale delle produzioni o gli effetti benefici di determinati stili alimentari su salute e qualità della vita (articolo 5).
  Segnala che, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea (che, ricorda, dal 2013 è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco), l'articolo 6 dispone che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di dieta mediterranea: tale disposizione si applica anche ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle citate strutture.
  Sempre al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, evidenzia che, con un articolo aggiuntivo introdotto dalla Commissione di merito, è stato previsto che il MIPAF sviluppi, senza nuovi o maggiori oneri, un «portale web e app delle denominazioni DOP e IGP» includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geolocalizzazione dei prodotti, nonché degli itinerari culturali e turistici.
  Osserva che la proposta di legge interviene altresì in ambito televisivo, prevedendo anzitutto che il Ministero dello sviluppo economico sia tenuto ad assicurare che nel contratto di servizio con la RAI sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quali patrimonio culturale nazionale. In secondo luogo, sottolinea che la proposta interviene in materia pubblicitaria, prevedendo che i divieti relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, bensì la promozione in via generale del vino, definito quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale; a tal fine, si dispone che la trasmissione in deroga ai predetti divieti dei messaggi pubblicitari possa avvenire solo previa approvazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 7).
  Per quanto concerne la copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8 dispone che una quota non superiore all'1 per cento, nel limite di 15 milioni di euro Pag. 94annui, delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcol e alle bevande alcoliche a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità del provvedimento in esame. Segnala che la corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  Conclude rimettendosi al dibattito in Commissione e riservandosi di formulare la proposta di parere nel corso della seduta successiva.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto esprime una valutazione positiva del testo all'esame, che investe aspetti assai rilevanti che spaziano dall'istituzione della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» alla promozione della dieta mediterranea e dell'enogastronomia di qualità, prevedendo, tra l'altro, un'apposita Commissione ministeriale su quest'ultima tematica. Considera quindi il provvedimento all'esame un primo passo verso la giusta direzione.
  Ricorda inoltre che nella giornata di ieri è iniziata l'attività del nuovo osservatorio del mercato del vino istituito dalla Commissione europea, rilevando a tal proposito che l'Unione europea è il più grande produttore di vino al mondo con il 65 per cento della produzione globale di vino e il 70 per cento delle esportazioni. Auspica quindi che il nuovo osservatorio possa contribuire a garantire una maggiore trasparenza dei prezzi, della produzione e del commercio.
  Ricorda altresì che resta ancora attuale la questione, riferita alla modifica del regolamento 607 del 2009 sulla etichettatura dei vini, concernente la cancellazione dell'indicazione dell'origine delle uve di vitigni internazionali, sulla quale, peraltro, rammenta che il Governo precedente aveva mostrato l'intenzione di farsi parte attiva. In tal senso osserva che se si intendono mantenere elevati standard qualitativi nel settore, come l'Italia dovrebbe pretendere, è necessario vigilare continuamente.

  Dimitri COIN (LEGA) ringrazia la relatrice per le considerazioni espresse e ricorda che il provvedimento in titolo è frutto del lavoro della XIII Commissione Agricoltura svolto nel periodo in cui risultava in carica il precedente Governo. Nel merito, osserva che il testo all'esame insiste su diversi e rilevanti aspetti del settore agroalimentare senza tuttavia sovrapporsi alle normative esistenti, con particolare riferimento a quelle concernenti registri di produzioni e denominazioni.
  Sottolinea poi che l'intervento della Commissione di merito ha reso particolarmente significativa anche la tematica riguardante i profili formativi, prevedendo tra l'altro che, nell'indirizzo di studio concernente l'articolazione di Enogastronomia, venga introdotta l'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo. Giudica altresì positivamente il coinvolgimento del sistema scolastico nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi che il provvedimento si propone.
  Ritiene quindi che il testo all'esame possa essere ampiamente condiviso, auspicando, peraltro, un possibile intervento migliorativo nel prosieguo dell'iter avente ad oggetto una più netta distinzione nella disciplina delle diverse tematiche relative all'olio e al vino, elementi che hanno proprie peculiarità

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.