CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2019
267.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere anche alla deliberazione del prescritto parere.

  Devis DORI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra Pag. 17la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016» (A.C. 1941).
  Prima di illustrare i contenuti dei tre accordi bilaterali tra Italia e Colombia, precisa che nel corso della sua relazione si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  Per quanto concerne il Trattato di estradizione tra Italia e Colombia, evidenzia che lo stesso si compone di 23 articoli, preceduti da un breve preambolo, e che intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Rammento che tale Trattato di estradizione si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata – segnalo in particolare, nelle specifiche relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra vitali intrecci tra i cartelli della droga colombiani e alcune associazioni criminali in Italia.
  In particolare, osserva che l'articolo 1, dispone che le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'estradizione è concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contraenti, e punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Inoltre, se l'estradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno un anno. In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, non rileva l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte richiedente che da quella della Parte richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal Trattato per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte richiesta può ugualmente concedere l'estradizione. Costituisce altresì presupposto per l'estradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati – in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di tre anni.
  Fa presente che il Trattato prevede che le cause di rifiuto dell'estradizione possono essere obbligatorie o facoltative. L'articolo 3 individua i motivi di rifiuto obbligatorio, prevedendo il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della parte richiesta; l'articolo 4, invece, individua i motivi di rifiuto facoltativi, disponendo che l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere Pag. 18umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta. Un particolare motivo di rifiuto facoltativo dell'estrazione, disciplinato dall'articolo 5, riguarda l'estradizione di un cittadino della parte richiesta. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, ovvero – qualora la Parte richiedente abbia messo una sentenza di condanna definitiva della medesima persona – la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo.
  Evidenzia che l'applicazione del «principio di specialità» in favore della persona estradata viene illustrato dall'articolo 6. Tale persona, infatti, non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria. L'articolo 7 disciplina l'estradizione semplificata prevedendo che, nel caso di consenso all'estradizione da parte dell'estradando, espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e reso dinanzi all'autorità competente dello Stato richiesto, sarà possibile procedere all'estradizione senza ulteriori formalità.
  Rammenta che gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione, mentre l'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può a sua volta rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 12 prevede la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione: l'arresto dovrà essere richiesto per via diplomatica e la richiesta di estradizione dovrà essere formalizzata non oltre novanta giorni dal giorno successivo all'arresto. L'articolo 13 individua gli specifici criteri da utilizzare per decidere a quale domanda dovrà essere data esecuzione nell'ipotesi in cui siano avanzate richieste concorrenti di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.
  Osserva che gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame (articolo 16).
  Rileva che specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte contraente. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata, mentre l'articolo 20 dispone in merito alle eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato. L'articolo 21 prevede l'applicazione del Trattato a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente. L'articolo 22 riguarda informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiesta per stabilire in che misura Pag. 19tali informazioni possano essere protette. Infine, l'articolo 23 dispone in merito all'entrata in vigore e alla cessazione del trattato.
  Nel passare ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che lo stesso, che si compone di 29 articoli, preceduti da un breve preambolo, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.
  In particolare, fa presente che con l'articolo 1 le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta. Mentre l'articolo 3 designa le autorità centrali per assicurare la debita cooperazione tra le parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del trattato, l'articolo 4 prevede che le richieste debbano essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte richiesta.
  Rammenta che l'articolo 5 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 7 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovverosia: quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato; quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi. Essendo stato recepito il cosiddetto principio del ne bis in idem, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto.
  Sottolinea che l'articolo 10 prevede che le richieste sono eseguite secondo la legislazione della Parte richiesta e in conformità alle disposizioni del Trattato. L'assunzione probatoria e l'acquisizione di elementi materiali nel territorio della Parte richiesta costituiscono l'oggetto dell'articolo 11, mentre l'articolo 12 prevede la possibilità che l'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime avvenga mediante videoconferenza. L'articolo 13 contempla la possibilità che le Parti si trasmettano informazioni e mezzi di prova anche in assenza di una richiesta di assistenza a localizzazione e identificazione di persone e oggetti. L'articolo 15 riguarda la comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della parte richiedente; in relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, l'articolo 16 riconosce espressamente il cosiddetto principio di specialità. Con l'articolo 17 viene regolamentato il Pag. 20trasferimento temporaneo di persone detenute, mentre, ai sensi dell'articolo 18, le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste. L'articolo 19 riguarda casi speciali di assistenza giudiziaria.
  Fa notare che, ai sensi dell'articolo 20, ciascuna Parte può presentare all'altra una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente. L'articolo 21 riguarda le misure su beni, strumenti o proventi diretti e indiretti del reato, incluse le misure patrimoniali di prevenzione, per l'Italia, o le misure in materia di extinciòn del derecho del dominio sobre bienes, per la Colombia. L'articolo 23 individua ulteriori modalità di cooperazione indicando scambi di esperienze, scambi di informazioni, attività di formazione e aggiornamento. Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla disciplina di squadre investigative comuni in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte. Alle consegne vigilate o controllate, volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, individuazione e cattura dei responsabili, è dedicato l'articolo 26, a norma del quale esse sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Ai sensi dell'articolo 27 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
  Con riferimento al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto da 20 articoli preceduti da un breve preambolo, evidenzia che l'accordo intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo, tra i quali spicca quello delle ragioni umanitarie per motivare il trasferimento dei condannati. Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, ovvero il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero della giustizia e del diritto per la Colombia. L'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti. Una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'articolo 6. L'articolo 7 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo. L'articolo 8 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo consenso, Pag. 21mentre alle modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 9. L'articolo 10 concerne le garanzie che ciascuna Parte accorda ai diritti umani della persona trasferita, nei cui confronti non può essere impiegata la tortura né trattamenti inumani o degradanti.
  Fa presente che con l'articolo 11 è disciplinata l'esecuzione della condanna. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata. L'articolo 12 stabilisce che la Parte che trasferisce il condannato conserva la propria giurisdizione ai fini della modifica o della revoca delle condanne e delle sentenze adottate, e a tali modifiche o revoche si attiene la Parte ricevente. In base all'articolo 13, poi, la Parte ricevente informa la Parte di provenienza sull'eventuale termine della pena, nonché su un'eventuale fuga o decesso della persona interessata prima del termine esecutivo della pena stessa. L'articolo 14, infine, contiene disposizioni in ordine al transito di una persona oggetto di trasferimento ai sensi dell'accordo da parte di uno Stato terzo verso il territorio di una delle due Parti contraenti, e che richieda l'attraversamento del territorio dell'altra Parte contraente, della quale è richiesto il permesso, salvo uso del trasporto aereo e senza scalo nel territorio dell'altra Parte contraente.
  Nel passare, da ultimo, ad illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati in esame, evidenzia che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre Trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 riporta una clausola di invarianza finanziaria. Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  Ciò premesso propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare come già altre volte abbia rilevato numerose criticità nel corso dell'esame di provvedimenti di ratifica di trattati internazionali, chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario ad esaminare compiutamente il provvedimento in titolo.

  Franco VAZIO, presidente, nel ricordare che la Commissione Affari esteri ha chiesto di poter acquisire il prescritto parere da parte della Commissione Giustizia in tempo utile per deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea, previsto per domani mattina, propone di aggiornare la seduta alle ore 9.45 della giornata di domani.

  Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che nella giornata di domani è già convocata, alle ore 9.30, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ai lavori della quale alcuni componenti della Commissione Giustizia sono chiamati a partecipare.

  Franco VAZIO, presidente, accogliendo la richiesta della collega Annibali, al fine di consentire comunque ai componenti della Commissione di valutare il contenuto del provvedimento in titolo, propone di sospendere la seduta in sede consultiva per riprenderla al termine dell'esame del provvedimento in sede referente previsto subito dopo la sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 14.15.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come già nella seduta del 2 ottobre scorso, nel corso dell'esame di alcuni provvedimenti Pag. 22concernenti la ratifica di trattati internazionali in materia di estradizione, avesse evidenziato, stigmatizzandola, la predisposizione di provvedimenti disomogenei tra loro, a seconda dell'altro Stato Parte del trattato, pur se riferiti alla medesima materia, ribadisce nuovamente tale profilo anche in relazione al provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che sono state presentate 103 proposte emendative (vedi allegato 1). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili le proposte emendative riferite a progetti di legge, che siano relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione». Sulla base di tale criterio, fa presente che la Presidenza ritiene inammissibili gli articoli aggiuntivi: Perantoni 1.01, in quanto introduce una circostanza aggravante comune all'articolo 61 del codice penale, che troverebbe quindi applicazione per qualsiasi reato; Bartolozzi 1.02, in quanto recante modifiche agli articolo 604-bis e 604-ter del codice penale, relativi alla diversa fattispecie della propaganda e dell'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; Bisa 3.01, in quanto volto ad inserire nel Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, l'articolo 528-bis in materia di trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni.
  Avverte che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 16 della giornata odierna.
  Comunica, inoltre, che la relatrice ha ritirato il suo emendamento 4.18. Comunica, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti Bazoli 1.1, Conte 1.13, Bazoli 1.6, 3.8, 3.9, 3.7, 3.6 e 4.1, Annibali 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10, Emanuela Rossini 4.13, nonché gli emendamenti Bazoli 5.1, 6.1 e 6.2, Dori 6.12 e 6.13, Grippa 6.10 e Dori 6.11. Comunica, infine, che la relatrice ha presentato la proposta emendativa 1.50 (vedi allegato 2).

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.27 e 1.16, Versace 1.15, Meloni 1.11, Sisto 1.28, nonché sugli identici emendamenti Varchi 1.10 e Potenti 1.2. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dori 1.30, mentre formula parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.23 e 1.24. Invita, quindi, al ritiro delle proposte emendative Massimo Enrico Baroni 1.29, Varchi 1.9, Lapia 1.32 e Bartolozzi 1.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva, quindi, di esprimere il parere sull'emendamento Potenti 1.3 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone l'accantonamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 1.4 e parere favorevole sulla proposta emendativa Dori 1.31. Esprime, inoltre, parere favorevole Pag. 23sugli identici emendamenti Varchi 1.8 e Bartolozzi 1.19, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), nonché sulle identiche proposte emendative Bartolozzi 1.25, Bazoli 1.5 e Conte 1.14. Formula parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.21 e 1.22, mentre raccomnada l'approvazione del suo emendamento 1.50. Invita al ritiro degli emendamenti Varchi 1.7, Bartolozzi 1.18 e degli identici emendamenti Lucaselli 1.12 e Bartolozzi 1.17, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, in fine, parere favorevole sull'emendamento Bartolozzi 1.20, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 2.6, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 2.4. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Bazoli 2.1, Bartolozzi 2.5 e Potenti 2.3 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone pertanto l'accantonamento. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Potenti 2.2 e Bartolozzi 2.01.
  Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Bisa 3.1 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone pertanto l'accantonamento, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Si riserva, quindi, di esprimere il proprio parere sull'emendamento Turri 3.11 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone quindi l'accantonamento, e invita al ritiro dell'emendamento Nappi 3.14, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Spena 3.13 e parere favorevole sull'emendamento Dori 3.17, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Formula, inoltre, parere contrario sull'emendamento Latini 3.10, mentre si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Lucaselli 3.12 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone così l'accantonamento. Invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 3.3, Lapia 3.16 e Lorefice 3.15, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Carnevali 3.4 e Bazoli 3.5. Esprime, in fine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spena 3.02.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 4.11. Propone, quindi, una nuova formulazione dell'emendamento a sua firma 4.16 (vedi allegato 3), del quale raccomanda l'approvazione. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Potenti 4.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.5. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Potenti 4.2 e Ianaro 4.15, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Massimo Enrico Baroni 4.17 e Dori 4.19. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Potenti 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3) e parere favorevole sull'emendamento Dori 4.20. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 4.14, nonché parere favorevole sull'emendamento Dori 4.21, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Emanuela Rossini 4.12 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone quindi l'accantonamento.
  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 5.2, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Casa 5.03 e Gallo 5.02 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spena 5.01.
  Con riferimento, da ultimo, alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 6.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato Pag. 243), mentre invita al ritiro degli emendamenti Varchi 6.7, Bartolozzi 6.14, Tateo 6.3 e Bisa 6.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Tateo 6.5, mentre invita al ritiro delle proposte emendative Dori 6.8, Lattanzio 6.9, Bartolozzi 6.01 e 6.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva, in fine, di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.03 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone l'accantonamento.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.50 e 4.16 (nuova formulazione) della relatrice.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.27 volto a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, precisando che il gruppo di Forza Italia, nel concordare sulla necessità di contrastare il fenomeno del bullismo, non condivide tuttavia l'impostazione di fondo della proposta di legge dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ritiene infatti che, in linea con le considerazioni svolte dai soggetti auditi, sarebbe stato più opportuno sotto il duplice profilo preventivo ed educativo introdurre nel codice penale una fattispecie specifica per il reato di bullismo, invece di ampliare le condotte persecutorie previste dall'articolo 612-bis. Evidenzia come a parere del gruppo di Forza Italia, generalmente contrario all'impostazione panpenalistica cara al Movimento 5 Stelle, in casi specifici in cui le vittime sono da individuarsi nelle fasce sociali più deboli si debba prevedere una fattispecie specifica. Rileva infatti come tale scelta normativa consenta, da un lato, di lanciare un messaggio più chiaro ed incisivo ai soggetti responsabili di condotte di bullismo, che nella maggior parte dei casi sono minori, e, dall'altro, di favorire una più facile applicazione della norma. Invita pertanto i colleghi del Movimento 5 Stelle a non intestarsi il merito di una battaglia contro il bullismo, avendo operato una scelta normativamente non adeguata, anche considerato che la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 a sua prima firma, volto a destinare risorse finanziarie all'attuazione del provvedimento, anche al fine di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia la posizione di Fratelli d'Italia, nel caso in cui in futuro qualcuno voglia comprendere le ragioni del legislatore anche consultando i resoconti dei lavori della Commissione Giustizia. Rileva in primo luogo come Fratelli d'Italia sia stato l'unico gruppo a presentare una autonoma proposta di legge sul bullismo che è stata abbinata d'ufficio al provvedimento del collega Dori. Ritiene che bene avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle ad affidare alla sensibilità comune la predisposizione di un testo condiviso in tema di bullismo, intestandosi invece battaglie di natura diversa. Precisa inoltre che dall'esame delle proposte emendative presentate emerge la grande confusione dei colleghi del Movimento 5 Stelle che, in corso d'opera, si sono resi conto delle criticità della loro proposta di legge e, invece di ricorrere alla collaborazione di tutti i colleghi, hanno preferito depositare proprie proposte emendative nel tentativo di correggere il testo. Si rivolge in particolare ai colleghi del gruppo del Partito democratico, che hanno sempre manifestato una attenzione particolare e una grande prudenza alle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale, evidenziando come la disposizione recata dall'articolo 1 dimostri, al di là della propaganda politica, la volontà di non combattere efficacemente il fenomeno attraverso una fattispecie specifica. Nel ricordare come il codice penale costituisca una materia viva, che viene modificata al fine di recepire le istanze della società, invita i colleghi a non avere timore di introdurre una nuova fattispecie, se riconoscono la gravità del fenomeno del bullismo. Ritenendo che al contrario con la scelta operata nell'articolo 1 della proposta Pag. 25di legge in esame si configuri una vittoria a metà, preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sull'emendamento 1.27 della collega Bartolozzi.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la scelta di introdurre o meno una fattispecie specifica per il reato di bullismo costituisca un punto dirimente, considerato che un intervento sul codice penale quale quello operato dalla maggioranza comporta due rischi, da un lato la totale impunità dei reati che si intende sanzionare, e dall'altro un eccesso di punibilità per reati irrilevanti. A tale proposito evidenzia come il generico riferimento ad azioni che umiliano e emarginano possa comportare come conseguenza che il preside di un istituto scolastico assuma iniziative forti anche con riguardo ad episodi di non grande significato. Ciò premesso, sottolinea la necessità di una riflessione approfondita sull'argomento nell'interesse di tutti.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel ribadire l'opportunità dell'intervento recato dagli emendamenti 1.27 e 1.16 della collega Bartolozzi, condivide la necessità di introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo. Precisa tuttavia che tale fattispecie, recata dall'emendamento Bartolozzi 1.16, andrebbe introdotta con un nuovo articolo 612-quater considerato che nel codice penale l'articolo 612-ter esiste già e punisce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

  Franco VAZIO, presidente, evidenzia la necessità di concludere l'esame delle proposte emendative al provvedimento in esame nei termini concordati.

  Alfredo BAZOLI (PD) interviene per svolgere alcune brevi considerazioni, dichiarandosi preliminarmente d'accordo con i colleghi dell'opposizione con riguardo alla necessità che su un tema come quello del bullismo si proceda in maniera condivisa. A tale proposito, nel sottolineare come la relatrice e il Governo abbiano espresso parere favorevole su proposte emendative delle forze di minoranza o ne abbiano chiesto il temporaneo accantonamento in vista di una ulteriore valutazione, ritiene che vadano riconosciuti gli sforzi della maggioranza, che si è dimostrata assolutamente disponibile alla modifica del testo in esame, manifestando la volontà di tenere in conto le diverse sensibilità. Tiene inoltre a precisare che, diversamente da quanto sostenuto dalla collega Bartolozzi, nel corso delle audizioni sono state espresse opinioni divergenti e spesso critiche con riguardo all'introduzione di una fattispecie specifica, che rischierebbe di aumentare le incertezze interpretative considerato che le condotte di bullismo già oggi sono sanzionate a norma del codice penale. Evidenzia pertanto come la scelta di non introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo sia frutto di una riflessione approfondita da parte della maggioranza.

  Devis DORI (M5S), con riferimento all'intervento della collega Varchi, tiene a precisare che la decisione di modificare il testo originario deriva non dalla volontà di rimediare ad un errore iniziale, ma da un atteggiamento di maturità politica che ha condotto alla revisione di alcune posizioni, anche a seguito delle considerazioni svolte dai soggetti auditi. Nel sottolineare che anche nel testo originario si era preferito non introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo, evidenzia come la proposta di legge in esame, che prende le mosse dall'ottimo lavoro svolto nel corso della scorsa legislatura, rappresenti un passo in avanti necessario, che tuttavia potrebbe non essere l'ultimo considerata la complessità del fenomeno e la rapida evoluzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali molto spesso si manifesta. Pertanto, ribadendo la contrarietà all'introduzione di una fattispecie autonoma del reato di bullismo, con riguardo alle considerazioni del collega Paolini, tiene a precisare che è stata presentata una proposta emendativa volta a sopprimere l'originario ampliamento delle condotte recato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e a considerare l'emarginazione Pag. 26non più una condotta ma una conseguenza del reato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.27.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.16 che, pur con la modifica opportunamente rilevata dal collega Potenti, è volto ad introdurre nel codice penale una fattispecie autonoma, per la quale è prevista una pena massima di quattro anni allo scopo di consentire ai soggetti responsabili, nella maggior parte minori o comunque adolescenti, di accedere a tutti i benefici previsti dal nostro ordinamento, a cominciare dalla messa alla prova. Evidenzia inoltre come l'emendamento sia volto a prevedere la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Con riguardo all'efficacia del contrasto al fenomeno del bullismo ribadisce la necessità di prevedere una fattispecie autonoma, che consente come già detto in precedenza di lanciare un chiaro messaggio sociale e di facilitare l'applicazione della norma, invece di limitarsi ad intervenire sugli eventi che connotano la condotta di reato. Con riguardo all'eventualità di ulteriori interventi futuri in materia di bullismo ventilati dal collega Dori, esprime la propria preoccupazione ritenendo che il codice penale non possa essere oggetto di continue modifiche.

  Lucia ANNIBALI (IV), essendo stata presente alle audizioni svolte, ricorda che i soggetti auditi, a cominciare dalla procuratrice Monteleone, hanno escluso l'introduzione di una fattispecie autonoma per il reato di bullismo, evidenziando come esistano già gli strumenti per intercettare e punire tali condotte e paventando il rischio che si finisca con il restringere l'ambito della punibilità. Nel dichiararsi favorevole ad un intervento che punti soprattutto alla rieducazione dei soggetti responsabili di tali reati, anche considerato che nella maggior dei casi si tratta di minorenni, ritiene da ultimo che le forze di minoranza non possano lamentare la mancata condivisione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel condividere le considerazioni della collega Annibali, sottolineando che l'introduzione o meno di una fattispecie autonoma di reato è stata oggetto di una approfondita riflessione, fa presente che i comportamenti esibiti in caso di condotta di bullismo sono molto diversi tra di loro ma mirano ad un unico obiettivo, che è quello di isolare la vittima, puntando sulla sua paura e anche su quella indotta negli altri soggetti del contesto.

  Devis DORI (M5S) al fine di evitare qualsiasi equivoco tiene a precisare, con riguardo alle considerazioni svolte nel suo precedente intervento, che quando ha ipotizzato la necessità di intervenire nuovamente in materia di bullismo intendeva riferirsi non ad ulteriori modifiche del codice penale, ma all'approntamento di nuovi strumenti preventivi e rieducativi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.16

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento Versace 1.15, tiene a fare due precisazioni. Con riguardo alla prima, essendo stata presente alle audizioni, sottolinea come la maggior parte dei soggetti, a cominciare dalla citata procuratrice Monteleone, si sia espressa a favore della fattispecie autonoma di reato, rilevando come soltanto qualcuno abbia espresso rilievi critici rispetto a tale ipotesi. Precisa altresì che il legislatore ha la piena autonomia delle proprie scelte, come avvenuto di recente con l'introduzione del reato specifico di matrimonio forzato. Con riguardo alla seconda precisazione, ribadisce la propria contrarietà ad intervenire sull'articolo 612-bis del codice penale, ritenendo che l'introduzione della condizione di emarginazione come evento della condotta, recata dall'emendamento Dori 1.30, rappresenti un pericolo dal momento Pag. 27che, come avviene anche per lo stalking, se tale evento non si manifesta il reato non può essere perseguito. Nel rilevare inoltre come la condizione di emarginazione sia difficilmente accertabile, ritiene preferibile che essa figuri tra le condotte e non tra gli eventi del reato.

  Federico CONTE (LEU) tiene a precisare che la scelta normativa relativa al trattamento del reato di bullismo è stata oggetto, anche a seguito delle audizioni svolte, di una lunga e ponderata riflessione da parte degli esponenti della maggioranza, pur riconoscendo che l'introduzione di una fattispecie autonoma, oltre ad apparire molto suggestiva, possa dare una maggiore soddisfazione al legislatore e rappresentare un messaggio sociale forte. Con riguardo alle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene che molto opportunamente l'emarginazione debba essere considerata un evento del reato, dal momento che essa è la conseguenza sociale delle azioni di bullismo ed è proprio attraverso l'emarginazione della parte lesa che tale reato si manifesta. Nell'accogliere con favore lo sfrondamento di alcune condotte contenute nel testo originario della proposta di legge, recato dal successivo emendamento Dori 1.30, ribadisce come la condizione di emarginazione diventi l'elemento di interesse nell'attività di prevenzione del bullismo, che è un fenomeno sociale prima che penale.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, con riguardo alla decisione di non introdurre una fattispecie autonoma di reato, richiama anche i risultati dell'indagine conoscitiva in tema di bullismo svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella scorsa legislatura, evidenziando come tutti i soggetti auditi in quell'occasione si siano espressi in senso contrario. Precisa inoltre che l'emendamento Dori 1.30, volto a sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, sopprimendo le diverse condotte attualmente previste, deriva da una riflessione attenta della maggioranza, anche in seguito alle considerazioni svolte dai soggetti auditi che sono stati tutti concordi sulla necessità di trasferire l'emarginazione dalle condotte agli eventi alternativi del reato, rilevando come in tal modo tale condizione sia più facilmente accertabile.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Versace 1.15.

  Franco VAZIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 28