CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2019
263.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 37

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Fa presente, inoltre, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e che è stata altresì presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato; quest'ultima dà conto delle modifiche introdotte al testo iniziale ed è, inoltre, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo aggiornato con le modifiche introdotte dal Senato.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti disposizioni in materia di rapporti di collaborazione – Riders, rileva preliminarmente che le quantificazioni relative all'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata [articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 2] si basano su dati amministrativi. Pertanto, sulla base dei dati e delle percentuali di ampliamento della platea di beneficiari utilizzate dalla relazione tecnica, le stime appaiono sostanzialmente verificabili. Tuttavia, con particolare riguardo alla riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale [(articolo 1, comma 1, lettera b)], rileva che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla misura agevolativa. Per entrambe le misure [articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 2] evidenzia inoltre una lieve sovrastima degli oneri relativi al 2019, atteso che il provvedimento in esame dispiega la sua efficacia soltanto per 4 mesi dell'anno in corso (anziché per metà anno). Ritiene, pertanto, che in ordine ai predetti profili andrebbero acquisiti i relativi elementi. Non ha osservazioni da formulare in relazione ai nuovi articoli del Capo V (articoli 47-bis – 47-septies), in quanto, come affermato dalla relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale (articoli 47-bis e 47-ter) e sono rivolti a soggetti privati (articoli 47-quater – 47-septies). Per quanto riguarda l'istituzione dell'Osservatorio permanente (articolo 47-octies), la norma prevede che ai componenti dello stesso non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; inoltre la relazione tecnica afferma che eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a verificare la congruità e la disponibilità di tali risorse per le finalità in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 2, valutati complessivamente in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. Ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:
   quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, con una dotazione di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, di 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;Pag. 38
   quanto a 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall'articolo 20 della legge n. 328 del 2000, che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 400,9 milioni di euro per l'anno 2020.

  Al riguardo, con riferimento ad entrambe le modalità di copertura, evidenzia la necessità che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, recante adempimenti per i datori di lavoro, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 4, recante emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa, rileva che le disposizioni appaiono volte ad eliminare la limitazione di talune procedure di assunzione (previste entro la spesa massima di 1 milione di euro dal 2019) al personale già dipendente di ANPAL Servizi Spa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. A tal fine il predetto stanziamento viene ricondotto all'intervento previsto dalla legge di bilancio 2019 e configurato quindi come contributo ad ANPAL per spese di personale. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto che la norma non incida su procedure eventualmente già avviate sulla base delle disposizioni ora oggetto di abrogazione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il quale destina ad ANPAL Servizi Spa un contributo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per spese di personale, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, disposta dal comma 2 dello stesso articolo 4, dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, il quale aveva autorizzato ANPAL Servizi Spa ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali riservate, il personale già dipendente della stessa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che le risorse destinate all'attuazione dell'abrogato articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, non siano ancora state utilizzate per le finalità originariamente previste e siano pertanto disponibili per la copertura dell'onere di cui al presente articolo 4, comma 1.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, recante stabilizzazione di personale dell'ANPAL Servizi Spa, evidenzia che il comma 2-bis autorizza ANPAL Servizi (inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni e interamente partecipata da ANPAL) ad assumere determinate categorie di personale; ai relativi oneri la disposizione stessa provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale; inoltre il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale ultimo importo sterilizza quindi l'onere netto derivante dalla maggiore spesa di personale, stimata dalla relazione tecnica in conseguenza delle assunzioni previste dal testo, pari a circa 9.000.000 euro e ridotta degli incassi introitati dalle amministrazioni pubbliche a titolo di imposte e contributi (effetti indotti) pari a circa 4.400.000 euro, come evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tanto premesso, non appaiono evidenti le ragioni che inducono a prevedere un onere soltanto a partire Pag. 39dal 2022 dal momento che il testo del comma 2-bis consente di procedere alle assunzioni in esito ad una o più procedure selettive riservate, da espletarsi nel periodo 2019-2021, senza peraltro porre il vincolo di procedere all'effettiva immissione in servizio a tempo indeterminato solo dopo il 1o gennaio 2022. Appare, pertanto, necessario acquisire chiarimenti in proposito. Quanto alla stima degli oneri, non sono forniti taluni elementi sottostanti la spesa quantificata, come, ad esempio, gli inquadramenti contrattuali e le retribuzioni medie corrisposte. In proposito, per quanto concerne l'onere medio derivante da ogni nuova unità di personale assunta in base alle norme, rileva che dal tenore letterale della relazione tecnica risulterebbe che «l'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo (400 unità di personale con contratto a tempo indeterminato) è di circa 25 milioni di euro». Ne consegue che il costo unitario è di 62.500 euro. Tale somma sembra peraltro alquanto elevata rispetto alle retribuzioni medie corrisposte nel pubblico impiego a personale non dirigente ed appare altresì elevata se posta a raffronto con la remunerazione media (quale si evince dalla stessa relazione tecnica) del personale attualmente impiegato dall'ANPAL Servizi con contratti di collaborazione o a tempo determinato. Tanto premesso appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione. Quanto all'utilizzo delle disponibilità di bilancio di ANPAL Servizi per assunzioni a tempo indeterminato, premesso che la predetta forma di copertura non rientra tra quelle previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ritiene che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle risorse in questione in via permanente – essendo l'onere in questione non limitato temporalmente – senza determinare riflessi negativi o rigidità nella gestione finanziaria della società.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 2-bis, autorizza ANPAL Servizi Spa a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio presso la medesima società con contratto di lavoro a tempo determinato e a bandire, nel triennio 2019-2021, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato, entro il 1o gennaio 2019, specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la suddetta società e presso Italia lavoro Spa. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale. Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 2-bis, si prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, sia ridotto di un importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza, nel bilancio di ANPAL Servizi Spa, di risorse per spese di personale sufficienti per la copertura dell'onere di cui al comma 2-bis e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda la copertura degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali dell'importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e che l'utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le modifiche apportate dalla norma in esame all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019 operano nell'ambito di risorse già stanziate Pag. 40con riguardo a facoltà assunzionali fissate a legislazione vigente. Dette risorse (50 milioni a decorrere dal 2019) costituiscono un limite di spesa, a fronte del quale la norma in esame prevede un incremento della dotazione organica nella misura predeterminata di 1.003 unità, e non entro un limite massimo corrispondente a tale cifra. Pertanto andrebbero forniti gli elementi volti a quantificare gli oneri derivanti da detto incremento al fine di verificare l'idoneità dello stanziamento già previsto a legislazione vigente a far fronte alle medesime spese. Andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo riguardo alla idoneità della predetta formulazione dell'incremento di organico in misura fissa, tenuto conto che gli oneri in questione, essendo correlati alle retribuzioni di personale, presentano natura obbligatoria e appaiono quindi difficilmente comprimibili in ragione del limite di spesa previsto.
  Per quanto riguarda l'articolo 5-bis, recante internalizzazione del Contact center multicanale (CCM) dell'INPS, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse risorse attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei contact center con società esterna verranno allocate sulla spesa per l'internalizzazione, senza maggiori oneri. Tale affermazione non trova però riscontro espresso nel testo della norma che non pone alcun limite di spesa. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione onde suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria della misura prevista.
  Con riferimento all'articolo 5-ter, recante assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame vengono individuati in misura pari ad euro 6.387.000 a decorrere dal 2021 per assunzioni, fino a 150 unità a decorrere dal 2021, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro; tali oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge di bilancio 2017 che alla lettera b) reca una specifica destinazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica e considerato che i medesimi oneri sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa e si riferiscono ad un «contingente massimo» di personale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 5-ter autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, attraverso una procedura concorsuale, un contingente di personale ispettivo nel numero massimo di 150 unità a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, pari a 6,387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Segnala, infine, che l'onere di 6,387 milioni di euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere «annuo», attesa la sua natura permanente.
  Con riferimento all'articolo 6, recante misure urgenti in favore di LSU e LPU, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo al testo iniziale dell'articolo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame parlamentare. Con riferimento alle modifiche – introdotte nel corso dell'esame presso il Senato – apportate all'articolo 1, comma 448, della legge n.  145 del 2018, relative all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni pubbliche «sia utilizzatrici che non utilizzatrici» dei lavoratori LSU e LPU, appare necessario acquisire chiarimenti riguardo al tenore letterale della novella legislativa. Quest'ultima infatti estende l'ambito applicativo di una modalità di assunzione Pag. 41che, dal punto di vista della formulazione letterale, non appare subordinata espressamente al rispetto del limite delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (tale limite risulta infatti previsto in altra parte del testo della norma novellata). In ordine a tale aspetto andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere la possibile onerosità della modifica.
  Per quanto riguarda l'articolo 6-bis, recante armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia di ISEE, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 8, recante donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato sembrerebbero far riferimento esclusivamente agli effetti sul gettito IRPEF. La disposizione prevede tuttavia agevolazioni anche in favore dei soggetti IRES, con conseguenti possibili effetti sul gettito di tale ultima imposta. Andrebbe pertanto acquisita una conferma in merito al carattere marginale anche dei possibili effetti ai fini IRES, al fine di verificare il complessivo impatto finanziario delle disposizioni in esame.
  Con riferimento all'articolo 8-bis, concernente ricorsi in materia di strumenti di sostegno al reddito, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di aree di crisi industriale complessa (Sardegna e Sicilia), in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 1 reca un onere di 3,5 milioni di euro per il 2019 riferito alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna. Pur considerando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e che lo stesso appare in linea con quello indicato negli interventi già svolti, evidenzia l'opportunità di acquisire più puntuali indicazioni riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi. Con riferimento al comma 2, andrebbero altresì forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della dotazione del Fondo sociale rispetto agli interventi in esame e al complesso di quelli già programmati a valere sullo stesso. In proposito, rinvia alle considerazioni di seguito svolte con riguardo ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 prevede che alla copertura dell'onere, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 527 milioni di euro per l'anno 2019, che aumentano a 612,9 milioni di euro in seguito all'entrata in vigore della legge di assestamento per il 2019 (legge n. 110 del 2019). Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per le finalità di cui al presente articolo 9, comma 1, anche tenendo conto dell'utilizzo delle medesime risorse per la copertura degli oneri recati dal comma 2 del medesimo articolo 9 e dall'articolo 9-bis, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede che alla copertura dell'onere, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel territorio della Regione Sicilia si provveda a valere sul Fondo sociale per Pag. 42occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo 9.
  Con riferimento all'articolo 9-bis, recante proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare atteso che le modifiche prevedono oneri limitati allo stanziamento previsto e che la relazione tecnica attesta la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9-bis modifica l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, da un lato autorizzando un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2019 per la concessione della proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 22-bis, dall'altro provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rinvia a quanto illustrato in merito al comma 1 del precedente articolo 9.
  Con riferimento all'articolo 10, recante disposizioni sulle aree di crisi industriale complessa (Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto), in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'intervento è configurato come limite di spesa e che la relazione tecnica assicura l'idoneità delle risorse stanziate a finanziare l'intervento, ritiene utile acquisire più puntuali indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la definizione dell'ammontare della predetta spesa, modificato rispetto a quello inizialmente previsto, in ragione della nuova delimitazione dell'ambito applicativo. Ciò con particolare riguardo alla platea interessata, al costo medio effettivo degli interventi e alla loro durata media.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in commento provvede all'onere derivante dalle risorse complessivamente destinate, in misura pari a 1,5 milioni di euro per il 2019, ai trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e del relativo indotto, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  Riguardo all'articolo 10-bis, relativo al progetto stradale «Mare-Monti», in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, osserva che quest'ultimo è specificamente destinato alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti». Ritiene quindi che andrebbero acquisiti i dati sottostanti la determinazione del predetto stanziamento ai fini di una conferma della sua congruità rispetto alla finalità indicata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in esame provvede all'onere derivante dallo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del progetto stradale denominato «Mare-Monti» nella regione Marche, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (per l'anno 2020) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per l'anno 2021) relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, atteso che entrambi i predetti accantonamenti recano le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 11, che prevede l'esonero dal contributo addizionale, relativamente ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce dati riferiti alla ripartizione della platea interessata in ragione delle diverse aliquote applicabili. In mancanza Pag. 43di tale parametro, non risulta possibile verificare puntualmente la congruità dello stanziamento previsto; considera pertanto utile acquisire i predetti elementi, pur rilevando che la stima complessiva dell'onere (16,9 milioni di euro) sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità. Ritiene inoltre che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la modulazione temporale dell'onere.
  Osserva altresì che il prospetto riepilogativo riporta l'onere sul bilancio dello Stato limitatamente alla somma di 10 milioni di euro per il 2019 (quali maggiori spese correnti per trasferimenti all'ente previdenziale), ma non computa l'analoga spesa di 6,9 milioni di euro per il 2020 in quanto posta a carico delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata, su cui confluiscono i residui passivi disimpegnati del Fondo per la formazione professionale. Correttamente peraltro l'utilizzo dei residui in questione è compensato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Con riferimento all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, il cui minor gettito contributivo è valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, fa presente che la quantificazione appare sostanzialmente congrua alla luce dei parametri riportati nella relazione tecnica.
  Osserva altresì che tali disposizioni – in base al tenore letterale del comma 1-bis – appaiono di immediata applicazione, mentre la relazione tecnica assume come ipotesi ai fini della stima la decorrenza della norma dal 1o gennaio 2020 e non imputa quindi minori entrate contributive all'esercizio 2019. Al riguardo ritiene necessario acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti negativi anche per l'anno in corso.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 provvede all'onere – pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 6,9 milioni di euro per il 2020 – derivante dall'esonero dal contributo addizionale – previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in favore di imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici in possesso di determinati requisiti tramite le seguenti modalità:
   quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;
   quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, istituito presso il medesimo Ministero per favorire l'accesso ai finanziamenti europei di progetti realizzati dalle Regioni; tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui al primo punto rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In tale contesto, considera pertanto necessario acquisire una conferma del Governo, da un lato, circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste Pag. 44a copertura, dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione ed eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime, anche alla luce dell'ulteriore utilizzazione delle risorse in parola da parte dell'articolo 12 del provvedimento in esame.
  Ritiene che analoga rassicurazione – sul piano della effettiva disponibilità delle risorse all'uopo indicate – andrebbe altresì acquisita in merito alla copertura di cui al secondo punto.
  Rileva, infine, che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 prevede l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, al fine di assicurare la compensazione degli oneri – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – che vengono a determinarsi in misura pari a 6,9 milioni di euro per il 2020. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità.
  Inoltre, il comma 2-ter provvede agli oneri derivanti dall'esonero dal contributo addizionale – previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dall'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012 – delle attività stagionali svolte da lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune in località sciistiche e montane, valutati in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze riferito al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne l'articolo 11-bis, relativo al trattamento di mobilità in deroga, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione in esame sostituisce la clausola di copertura prevista dal comma 253 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non rientrano nell'istituto della NASpI, di cui al precedente comma 251. In particolare, la norma di cui si propone l'introduzione pone ora i suddetti oneri a carico delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (per l'erogazione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità), ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativo alla proroga di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga). Al riguardo, pur in assenza di un dato puntuale circa l'ammontare delle risorse residue e tuttora libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, non ha osservazioni da formulare, posto che la concessione del beneficio dovrà comunque avvenire nell'ambito delle risorse assegnate agli enti territoriali effettivamente disponibili, che si configurano quindi come un limite massimo di spesa.
  Relativamente all'articolo 11-ter, che prevede l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene necessario acquisire conferma dal Governo – che il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018 sia in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame.
  In merito all'articolo 12, relativo al potenziamento della struttura per le crisi di impresa, in merito ai profili di quantificazione, riguardo alla stima degli oneri Pag. 45retributivi del personale forniti dalla relazione tecnica, prende atto delle ipotesi prudenziali assunte dalla medesima relazione tecnica.
  Osserva in proposito che la somma autorizzata – euro 180.000 per il 2019 ed euro 540.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – si configura come limite massimo di spesa pur a fronte di oneri aventi natura obbligatoria in quanto correlati alle retribuzioni di personale. Ritiene quindi che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'idoneità della formulazione della disposizione finanziaria come limite anziché come «previsione» di spesa pur rilevando, in ogni caso, che l'assegnazione di funzionari è prudenzialmente prevista non in numero predeterminato, ma fino ad un limite massimo di 12.
  Con riferimento alla disposizione introdotta dal Senato (comma 1-bis) che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione in merito all'effettiva possibilità di attuare la disposizione nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativi al potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali svolte dal Ministero dello sviluppo economico:
   quanto a 180.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;
   quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge n. 205 del 2017.

  In proposito, relativamente alla copertura prevista al primo punto, rinvia a quanto illustrato in merito all'articolo 11, comma 2.
  Quanto alla copertura prevista al secondo punto, ricorda che il comma 1089 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale (capitolo 2503), con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi agli anni 2020 e 2021 e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 13, concernente i Fondi da alimentare con i proventi delle aste emissioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione opera nel limite delle risorse disponibili e che, pertanto, l'onere è limitato agli stanziamenti annui previsti. Prende altresì atto degli elementi, forniti dalla relazione illustrativa, concernenti la compatibilità con la normativa europea dell'utilizzo dei proventi delle aste CO2 per le finalità indicate dalla norma. Ritiene inoltre che andrebbe confermata la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere in linea di principio eventuale e, comunque, non predeterminabile nell'ammontare delle risorse in questione.
  In merito alla previsione, introdotta dal Senato, secondo la quale nell'utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale va attribuita priorità a interventi di riconversione sostenibili, non rileva profili di onerosità, posto che la stessa interviene sulla ripartizione ed impiego del Fondo senza incidere sul relativo ammontare complessivo.
  Riguardo all'articolo 13-bis, concernente i controlli e le sanzioni in materia Pag. 46di incentivi per energia da fonti rinnovabili, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma in esame riduce, con effetti anche retroattivi, talune sanzioni previste per l'indebita o irregolare fruizione degli incentivi in materia di energie da fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011: le sanzioni ora modificate consistono, a loro volta, nella decurtazione degli incentivi fruiti. Poiché gli incentivi in questione sono finanziati a valere su specifiche componenti delle tariffe energetiche e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica, le disposizioni non appaiono comportare effetti sui saldi. In proposito non formula pertanto osservazioni, nel presupposto che le stesse non siano suscettibili di determinare difficoltà di carattere operativo anche connesse all'allineamento temporale tra entrate da tariffe ed esborsi da incentivi. In proposito considera utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  Riguardo all'articolo 13-ter, che prevede misure di sostegno per le società cooperative, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 13-ter, da un lato, incrementa di 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, dall'altro, provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Segnala, inoltre, che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, debba intendersi che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In merito all'articolo 14, recante disposizioni urgenti in materia di ILVA Spa, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare riguardo alla soppressione da parte del Senato delle disposizioni in esame, tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse.
  Relativamente all'articolo 14-bis, che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto, in merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l'istituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incaricato di svolgere le attività istruttorie relative all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 5), fa presente che la norma prevede, all'atto del collocamento del personale interessato in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione, l'indisponibilità, per tutto il periodo del collocamento, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, la norma prevede la stipulazione di un numero fino a cinque contratti libero-professionali e per tale finalità viene autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
  Ritiene peraltro che andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa delle disposizioni, posto che la suddetta autorizzazione di spesa è riferita esclusivamente al periodo dal 2020 al 2024 mentre la norma nulla dispone in merito alla durata dei contratti libero professionali da stipulare.
  Con riferimento all'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo (nuovo comma 3-septies), prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo.Pag. 47
  Non ha osservazioni da formulare in merito alle ulteriori disposizioni relative alla nuova disciplina del procedimento di autorizzazione relativa al recupero del rifiuto nel presupposto della conformità delle stesse alla normativa europea.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 5 dello stesso articolo, relativi all'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  In merito all'articolo 15, concernente il Fondo «salva-opere» e il Fondo sviluppo e coesione, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli interventi sul Fondo «salva-opere», rileva che le relative risorse risultavano classificate come spese in conto capitale dalla norma istitutiva; pertanto, fermo restando che il Fondo continua ad operare nel limite delle risorse ad esso assegnate, l'utilizzo di queste ultime anche per il pagamento di somme dovute in favore degli enti previdenziali e assicurativi appare determinare effetti di dequalificazione della spesa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda gli interventi sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), evidenzia che il comma 01 proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 il termine entro cui i comuni interessati devono avviare i lavori per poter essere ammessi ai finanziamenti FSC per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: la proroga non incide sull'ammontare delle risorse stanziate né sull'esercizio (2019) di imputazione degli effetti. Sotto il profilo degli effetti di cassa e, quindi, dell'impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, segnala che la relazione tecnica riferita alla norma novellata (articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019) aveva espressamente correlato l'imputazione degli oneri all'anno 2019 alla circostanza che i comuni dovessero avviare le opere entro il 31 ottobre 2019; inoltre, nel corso dell'esame del decreto in esame presso il Senato, la Commissione Bilancio, pur esprimendo parere non ostativo, ha comunque rilevato la possibilità che dalla norma derivino riflessi finanziari per il 2020 sul FSC. Alla luce di tali circostanze, ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'effettiva possibilità di introdurre la proroga in esame senza nuovi o maggiori oneri, in particolare per l'esercizio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), evidenzia che, per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ai fini della definizione dell'ampliamento della platea degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si è proceduto analizzando i dati osservati e consolidati nell'anno 2017 relativi ai lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate, considerando la ripartizione degli iscritti – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – sulla base del numero di mesi di contribuzione accreditati.
  Fa presente che il rapporto tra coloro che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto a coloro che, secondo la normativa vigente, presentano da tre a dodici mesi di contribuzione ha condotto conseguentemente ad un aumento della platea di potenziali beneficiari, sulla base dell'ipotesi che la probabilità di ricorso alle diverse indennità sia la medesima a prescindere dai mesi di contribuzione accreditata.
  In merito all'articolo 2, in materia di accesso alla dis-coll, segnala che il numero aggiuntivo dei percettori del predetto beneficio derivante dal più favorevole requisito Pag. 48contributivo (un mese anziché tre) è stato determinato in base al rapporto tra le specifiche figure di collaboratori che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto alle stesse figure di collaboratori che presentano da tre a dodici mesi di contribuzione.
  Sottolinea che, analogamente ai casi di indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, di cui si è detto in precedenza, l'ipotesi sottostante è quella che il ricorso alla prestazione di dis-coll risulti invariato rispetto ai mesi di contribuzione.
  Fa presente che la sovrastima dell'onere quantificato per l'anno 2019 in relazione alle misure di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, di cui si è detto in precedenza, è dovuta al fatto che la relazione tecnica, essendo stato approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, considera nell'anno 2019 un'efficacia del provvedimento di cinque mesi innalzati in via prudenziale a sei.
  Segnala che l'articolo 4, commi 1 e 2, recante emergenza occupazionale presso l'ANPAL Servizi Spa, non incide su procedure già avviate sulla base del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, oggetto di abrogazione, e che pertanto le risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri non compromettono la realizzazione di attività già programmate.
  Evidenzia che la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di personale per assunzioni da parte di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, è garantita a decorrere dal 2019 mentre la compensazione a decorrere dal 2022 viene indicata solo ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  In merito all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, evidenzia che la formulazione dell'incremento di organico in misura fissa appare idonea, anche tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri correlati.
  Fa presente che all'articolo 5-bis, l'internalizzazione del contact center multicanale appare suscettibile di determinare una riduzione dei costi unitari e pertanto non si stimano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti mantenendo l'attuale assetto organizzativo.
  Segnala che l'articolo 6, comma 1-bis, recante misure urgenti in favore di lavoratori socialmente utili e di personale utilizzato in lavori di pubblica utilità, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate potranno attingere alle suddette graduatorie nel limite delle rispettive facoltà assunzionali.
  Segnala che l'articolo 8, che reca la disciplina delle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non ha effetti di minor gettito anche in relazione all'IRES, atteso che, anche in assenza della suddetta norma, sarebbero sempre possibili atti di liberalità da parte delle società in favore di ONLUS nonché di associazioni impegnate nel settore, con analoghi effetti sul gettito fiscale.
  Chiarisce che, all'articolo 9, recante misure a favore delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna e della Sicilia, la platea è riferibile ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che potrà dunque proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.
  Con riferimento all'articolo 10, recante misure in favore delle aree di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e relative aree dell'indotto, segnala che la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e le risorse stanziate sono pertanto idonee a finanziare la misura.
  In relazione all'articolo 10-bis, recante la realizzazione del progetto stradale Mare-Monti, conferma che lo stanziamento delle risorse appare congruo rispetto all'intervento ivi previsto.
  In relazione all'articolo 11, che prevede l'esonero dal versamento del contributo Pag. 49addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, fa presente che i decreti n. 102688 e n. 102828, rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame, riportano una decorrenza degli interventi di integrazione salariale dal 1o gennaio 2019 e come termine ultimo (solo per alcune sedi aziendali) il 31 dicembre 2020.
  Fa presente, pertanto, che nelle elaborazioni è stato considerato l'intero anno 2019 e per l'anno 2020 si è fatto riferimento ai periodi di integrazione salariale indicati dalla direzione centrale Ammortizzatori Sociali, che ha fornito le basi tecniche distintamente per ciascun decreto e sede aziendale.
  Evidenzia che l'articolo 11, comma 2-bis, in relazione all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, non appare suscettibile di determinare minori entrate contributive per l'esercizio 2019, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto-legge in esame e che il pagamento dei contributi per i periodi di paga di dicembre avviene a gennaio 2020.
  Sottolinea che, conseguentemente, è stata ipotizzata la decorrenza della norma dal 1o gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione.
  Segnala che all'articolo 11-ter, concernente l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame.
  Con riferimento all'articolo 12, comma 1, recante potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferma che la stima dell'onere per il personale appare congrua e il relativo stanziamento si configura come limite di spesa.
  Evidenzia che all'attuazione del comma 1-bis del medesimo articolo 12, che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 13, in materia di fondi da alimentare con i proventi delle aste per emissioni di CO2, conferma la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere eventuale delle risorse e non predeterminabile nell'ammontare dei predetti proventi.
  Fa presente che l'articolo 13-bis, concernente controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili, non determina squilibri tra entrate da tariffe ed esborsi per incentivi.
  Sottolinea che, all'articolo 14-bis, recante disposizioni in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto, la durata dei contratti libero-professionali eventualmente stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, riguarda l'arco temporale 2020-2024, in linea con l'autorizzazione di spesa prevista, pari a 200.000 euro annui per il periodo 2020-2024.
  Conferma che all'articolo 15, in materia di Fondo salva-opere, ferma restando l'assegnazione dei 500 milioni di euro già ripartiti e la sua imputabilità al 2019, i due mesi di proroga non determinano un reale impatto finanziario.
  Sottolinea che il medesimo articolo 15 non determina altresì effetti di dequalificazione della spesa tenuto conto che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, esso dispone che in mancanza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente appositamente certificate, le somme vengano pagate direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi in sostituzione al richiedente stesso, senza pertanto incidere sulla natura della spesa.Pag. 50
  Conferma che i Fondi a vario titolo impiegati, con finalità di copertura, da singole disposizioni del presente decreto-legge – quali, in particolare, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (articolo 3, comma 1, lettera a)), il Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 3, comma 1, lettera b)), il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 4, comma 2-ter), il Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (articolo 5-ter, comma 1), il Fondo sociale per occupazione e formazione (articoli 9, commi 1 e 2, e 9-bis) e il Fondo per il commercio equo e solidale (articolo 12, comma 2) – recano le occorrenti disponibilità ed il loro utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.
  In riferimento all'articolo 13-ter, recante disposizioni a sostegno delle società cooperative, laddove si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che presenta le necessarie disponibilità – fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso nel testo.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2203 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019 recante Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    per quanto riguarda la riduzione del requisito contributivo per l'accesso all'indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ai fini della definizione dell'ampliamento della platea degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, si è proceduto analizzando i dati osservati e consolidati nell'anno 2017 relativi ai lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate, considerando la ripartizione degli iscritti – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – sulla base del numero di mesi di contribuzione accreditati;
    il rapporto tra coloro che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto a coloro che, secondo la normativa vigente, presentano da tre a dodici mesi di contribuzione ha condotto conseguentemente ad un aumento della platea di potenziali beneficiari, sulla base dell'ipotesi che la probabilità di ricorso alle diverse indennità sia la medesima a prescindere dai mesi di contribuzione accreditata;
    in merito all'articolo 2, in materia di accesso alla dis-coll, il numero aggiuntivo dei percettori del predetto beneficio derivante dal più favorevole requisito contributivo (un mese anziché tre) è stato determinato in base al rapporto tra le specifiche figure di collaboratori che presentano uno/due mesi di contribuzione rispetto alle stesse figure di collaboratori che presentano da tre a dodici mesi di contribuzione;
    analogamente ai casi di indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale, di cui si è detto in precedenza, l'ipotesi sottostante è quella che il ricorso alla prestazione di dis-coll risulti invariato rispetto ai mesi di contribuzione;
    la sovrastima dell'onere quantificato per l'anno 2019 in relazione alle Pag. 51misure di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, di cui si è detto in precedenza, è dovuta al fatto che la relazione tecnica, essendo stato approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, considera nell'anno 2019 un'efficacia del provvedimento di 5 mesi innalzati in via prudenziale a 6;
    l'articolo 4, commi 1 e 2, recante emergenza occupazionale presso l'ANPAL Servizi Spa, non incide su procedure già avviate sulla base del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, oggetto di abrogazione, e che pertanto le risorse utilizzate a copertura dei relativi oneri non compromettono la realizzazione di attività già programmate;
    la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di personale per assunzioni da parte di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, è garantita a decorrere dal 2019 mentre la compensazione a decorrere dal 2022 viene indicata solo ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
    in merito all'articolo 5, recante misure urgenti in materia di personale INPS, la formulazione dell'incremento di organico in misura fissa appare idonea, anche tenuto conto della natura obbligatoria degli oneri correlati;
    all'articolo 5-bis, l'internalizzazione del contact center multicanale appare suscettibile di determinare una riduzione dei costi unitari e pertanto non si stimano oneri aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti mantenendo l'attuale assetto organizzativo;
    l'articolo 6, comma 1-bis, recante misure urgenti in favore di lavoratori socialmente utili e di personale utilizzato in lavori di pubblica utilità, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate potranno attingere alle suddette graduatorie nel limite delle rispettive facoltà assunzionali;
    l'articolo 8, che reca la disciplina delle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non ha effetti di minor gettito anche in relazione all'IRES, atteso che, anche in assenza della suddetta norma, sarebbero sempre possibili atti di liberalità da parte delle società in favore di ONLUS nonché di associazioni impegnate nel settore, con analoghi effetti sul gettito fiscale;
    all'articolo 9, recante misure a favore delle aree di crisi industriale complessa della Sardegna e della Sicilia, la platea è riferibile ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che potrà dunque proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore;
    con riferimento all'articolo 10, recante misure in favore delle aree di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e relative aree dell'indotto, la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e le risorse stanziate sono pertanto idonee a finanziare la misura;
    in relazione all'articolo 10-bis, recante la realizzazione del progetto stradale Mare-Monti, lo stanziamento delle risorse appare congruo rispetto all'intervento ivi previsto;
    in relazione all'articolo 11, che prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, i decreti n. 102688 e n. 102828, rientranti nel campo di applicazione della disposizione in esame, riportano una decorrenza degli interventi di integrazione salariale dal 1o gennaio 2019 e come termine ultimo (solo per alcune sedi aziendali) il 31 dicembre 2020;
    pertanto, nelle elaborazioni è stato considerato l'intero anno 2019 e per l'anno 2020 si è fatto riferimento ai periodi di integrazione salariale indicati dalla direzione Pag. 52centrale Ammortizzatori Sociali, che ha fornito le basi tecniche distintamente per ciascun decreto e sede aziendale;
    l'articolo 11, comma 2-bis, in relazione all'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, non appare suscettibile di determinare minori entrate contributive per l'esercizio 2019, tenuto conto dei tempi di conversione del decreto-legge in esame e che il pagamento dei contributi per i periodi di paga di dicembre avviene a gennaio 2020;
    conseguentemente, è stata ipotizzata la decorrenza della norma dal 1o gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione;
    all'articolo 11-ter, concernente l'estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, il meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145 del 2018, è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario nell'applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l'indennizzo in esame;
    con riferimento all'articolo 12, comma 1, recante potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la stima dell'onere per il personale appare congrua e il relativo stanziamento si configura come limite di spesa;
    all'attuazione del comma 1-bis del medesimo articolo 12, che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 13, in materia di fondi da alimentare con i proventi delle aste per emissioni di CO2, si conferma la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere eventuale delle risorse e non predeterminabile nell'ammontare dei predetti proventi;
    l'articolo 13-bis, concernente controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili, non determina squilibri tra entrate da tariffe ed esborsi per incentivi;
    all'articolo 14-bis, recante disposizioni in materia di cessazione dalla qualifica di rifiuto, la durata dei contratti libero-professionali eventualmente stipulati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, riguarda l'arco temporale 2020-2024, in linea con l'autorizzazione di spesa prevista, pari a 200.000 euro annui per il periodo 2020-2024;
    all'articolo 15, in materia di Fondo salva-opere, ferma restando l'assegnazione dei 500 milioni di euro già ripartiti e la sua imputabilità al 2019, i due mesi di proroga non determinano un reale impatto finanziario;
    il medesimo articolo 15 non determina altresì effetti di dequalificazione della spesa tenuto conto che, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, esso dispone che in mancanza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente appositamente certificate, le somme vengano pagate direttamente in favore degli enti previdenziali e assicurativi in sostituzione al richiedente stesso, senza pertanto incidere sulla natura della spesa;
    i Fondi a vario titolo impiegati, con finalità di copertura, da singole disposizioni del presente decreto-legge – quali, in particolare, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (articolo 3, comma 1, lettera a]), il Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 3, comma 1, lettera b]), il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 4, comma 2-ter), il Fondo da Pag. 53ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (articolo 5-ter, comma 1), il Fondo sociale per occupazione e formazione (articoli 9, commi 1 e 2, e 9-bis) e il Fondo per il commercio equo e solidale (articolo 12, comma 2) – recano le occorrenti disponibilità ed il loro utilizzo non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;
    in riferimento all'articolo 13-ter, recante disposizioni a sostegno delle società cooperative, laddove si prevede l'utilizzo, con finalità di copertura per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che presenta le necessarie disponibilità – il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso nel testo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  Leonardo DONNO (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritenendo che gli elementi di chiarimento forniti dal Governo non siano sufficienti a chiarire alcune questioni sollevate dal relatore, chiede al rappresentante del Governo di specificare meglio in che modo la disposizione recata dall'articolo 8, che disciplina le donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Ritiene che infatti le donazioni liberali effettuate in favore delle ONLUS non possano essere paragonate a quelle effettuate in favore del Fondo medesimo ai fini fiscali.
  Inoltre, in merito all'articolo 15, chiede al rappresentante del Governo di chiarire come la proroga dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 del termine entro cui i comuni devono iniziare l'esecuzione dei lavori per poter beneficiare del contributo previsto per la realizzazione di opere pubbliche nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile non sia suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare per l'esercizio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, rispondendo all'onorevole D'Ettore, in merito all'articolo 8 evidenzia che la possibilità di effettuare donazioni in favore del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, piuttosto che alle ONLUS, non avrà l'effetto di produrre minor gettito. Sottolinea, infatti, che, considerando stabile il volume delle donazioni effettuate, la possibilità di portare in detrazione le somme donate rimane la stessa, non comportando, pertanto, una diminuzione del gettito.
  In merito all'articolo 15, evidenzia che, rimanendo fermo il limite di spesa nella misura di 500 milioni per l'anno 2019 e l'imputazione della stessa spesa all'anno 2019, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in particolare per l'esercizio 2020.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 54

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che le Commissioni II e XII hanno trasmesso il testo del provvedimento concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
  Segnala che il Capo I, composto da sette articoli, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori per la durata della XVIII legislatura e prevede che essa sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera. Evidenzia che la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine della XVIII legislatura.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 7, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Fa presente che il Capo II, composto dagli articoli 8 e 9, contiene disposizioni che modificano la normativa vigente in tema di incompatibilità dei giudici orari minorili e affidamento dei minori.
  Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché non incide sul bilancio dello Stato ma sul bilancio interno delle Camere, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario che il provvedimento in esame potrebbe comportare.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 23 ottobre scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce assicurazioni in merito alla correttezza degli oneri quantificati dalla relazione tecnica.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1962 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019;Pag. 55
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che forniscono assicurazione della correttezza degli oneri quantificati;
   rilevata la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che l'onere previsto è costituito da minori entrate che non richiedono l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, giacché l'eventuale scostamento tra minori entrate previste e quelle che effettivamente si realizzeranno, essendo verificabile solo ad esercizio ormai concluso, confluirà nell'ambito delle entrate stimate ai fini della successiva manovra di finanza pubblica;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2019.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 23 ottobre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1o dicembre 2018, n. 132.
Atto n. 118.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 132 del Pag. 562018, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un Annesso (Annesso 1), che reca a sua volta numerose tabelle e prospetti riassuntivi.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame è correlato, per finalità di equiordinazione, a quello previsto per le Forze di polizia, anch'esso all'esame delle Camere, e che entrambi gli interventi normativi di riordino sono disposti nei limiti delle risorse finanziarie recate dal fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018.
  In proposito, rammenta che il citato articolo 35 ha istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge n. 113 del 2018 un ulteriore stanziamento, poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo, rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, attualmente in fase di conversione. Osserva che alle misure disciplinate dal provvedimento in esame, in particolare, sono associati oneri valutati in euro 9.427.750 per il 2019, euro 38.040.356 per il 2020, euro 39.238.419 per il 2021, euro 39.411.391 per il 2022, euro 47.700.840 per il 2023, euro 46.035.694 per il 2024, euro 33.127.924 per il 2025, euro 32.071.647 per il 2026, euro 34.649.316 per il 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dal 2028. Evidenzia che tali importi, comprensivi degli «oneri indiretti» che – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla relazione tecnica – ammontano a 640.815 euro (annui) a decorrere dal 2020, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nella Tabella 50, contenuta nella stessa relazione tecnica.
  In proposito segnala che, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione alle qualifiche superiori.
  Rileva che, come evidenziato in premessa, la relazione tecnica indica in modo puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l'iter logico seguito nella quantificazione degli effetti finanziari.
  Tanto premesso, evidenzia peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero a suo avviso acquisiti ulteriori elementi di valutazione:
   viene prevista la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento – specialità operatore elaborazione automatica dati – dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra per l'avanzamento nonché l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso per il reclutamento di marescialli In proposito, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziate, reputa necessario chiarire se la riduzione dei summenzionati periodi minimi possa determinare effetti di accelerazione di carriera non considerati dal provvedimento, con conseguenti aggravi di spesa per trattamenti economici e previdenziali;
   viene consentito l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo per anzianità, in luogo di quanto stabilito dal vigente regime che prevede l'avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l'avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo. Al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5o anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4o anno (1o terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6 anno (3o terzo), ritiene Pag. 57opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a verificare la compensatività tra i suddetti oneri ed i risparmi conseguibili;
   viene previsto l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo. Considerato che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5o anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4o anno (1o terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6 anno (3o terzo), analogamente a quanto sopra osservato, giudica opportuno che vengano forniti dati quantitativi ed elementi di valutazione volti a verificare l'entità dei suddetti effetti di segno opposto e, quindi, la loro compensatività;
   in merito alla quantificazione degli «effetti indiretti» relativi all'articolo 12, comma 2, la relazione tecnica assume una percentuale di riferimento, per i miglioramenti economici da riconoscere al personale interessato in base alla vigente normativa, pari allo 0,022 per cento; tale parametro era invece determinato nella misura dello 0,54 per cento dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 94 del 2017. Riguardo ai fattori sottostanti la variazione di tale parametro ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 11, comma 2, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino dei ruoli e delle carriere di cui al presente schema di decreto, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.
  Al riguardo, considerato che la disposizione in commento delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni che giustificano l'introduzione di una clausola di salvaguardia di siffatto tenore, fermo restando quanto si dirà in seguito in merito alla trasmissione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
  Dall'altro lato, evidenzia altresì che la previsione di un simile meccanismo di salvaguardia nell'ambito del presente schema di decreto correttivo appare suscettibile di determinare sovrapposizioni rispetto alle analoghe attività di monitoraggio già previste dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo oggetto di correzione, vale a dire il decreto legislativo n. 94 del 2017.
  Ciò considerato, andrebbe pertanto a suo parere valutata l'opportunità – anche alla luce della sovrapposizione dei profili ordinamentali e dei connessi profili finanziari dei due menzionati provvedimenti – di riferire la procedura di monitoraggio prevista dal presente schema di decreto correttivo sia agli oneri derivanti dallo stesso sia a quelli derivanti dal decreto legislativo n. 94 del 2017, correggendo conseguentemente il testo della disposizione e prevedendo al contempo l'abrogazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 15, di quest'ultimo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto. Pag. 58
  In tale quadro, si potrebbe a suo avviso inoltre prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009. Sulla base di quanto precede, ritiene pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca informazioni in ordine agli esiti del monitoraggio condotto sino ad oggi ai sensi del decreto legislativo n. 94 del 2017, dall'altro, renda noto il suo avviso in ordine ai profili problematici in precedenza segnalati.
  In merito all'articolo 12, riferito alla copertura finanziaria, occorre a suo parere preliminarmente osservare che una compiuta analisi degli stessi non può prescindere dalla considerazione dei contenuti dell'ulteriore schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 119, anch'esso attualmente all'esame delle Camere, giacché entrambi i provvedimenti risultano caratterizzati dal ricorso alla medesima modalità di copertura degli oneri da essi complessivamente derivanti, consistente nell'utilizzo – come di seguito si illustrerà – del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, all'uopo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3029) dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018.
  Tanto premesso, evidenzia che l'articolo 12 dello schema di decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione – valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028 – tramite le seguenti modalità:
   quanto a quota parte degli oneri previsti per l'anno 2019, nella misura di 4.722.126 euro, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del citato Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
   quanto ai restanti oneri per il 2019 e al complesso di quelli previsti per ciascuno degli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo, come rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, tuttora in corso di conversione da parte delle Camere.

  Ciò posto, rileva che il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 reca la puntuale determinazione della dotazione del Fondo in parola, che viene tuttavia rimodulata in via compensativa, dal successivo comma 2 del medesimo articolo 3, per gli anni dal 2019 al 2024, nel senso che le risorse del Fondo citato da un lato vengono ridotte per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (in misura pari a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022), dall'altro incrementate, in misura complessivamente equivalente, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (in misura pari a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024), in modo tale da allineare formalmente il profilo temporale del Fondo medesimo al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente schema di decreto e dell'ulteriore atto del Governo n. 119 dianzi citato.
  Ciò posto, sebbene la dotazione del Fondo – così come rimodulata ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulti coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 119 in termini di saldo netto da finanziare, ritiene tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il meccanismo Pag. 59di rimodulazione delle annualità del Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento.
  Da un punto di vista formale, considera infine opportuno specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12. Segnala che una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a euro 640.815». A tale proposito, ritiene infatti opportuno esplicitare che – come è dato evincere dalla Tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020. Sul punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  Passando quindi all'esame delle disposizioni o delle parti della relazione tecnica sulle quali appaiono utili approfondimenti, fa presente che una prima osservazione concerne i prospetti degli oneri forniti dalla relazione tecnica, i quali fanno sempre riferimento al periodo novennale 2020-2028, mentre l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme sul pubblico impiego, prescrive che siano presentate proiezioni almeno decennali.
  Per quanto riguarda i parametri retributivi considerati nel computo degli oneri dalla relazione tecnica nelle retribuzioni unitarie, rilevato che essi sono sommariamente corrispondenti al costo medio annuo riportato dal Conto Annuale della Ragioneria, non formula osservazioni, anche se andrebbero a suo parere in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli oneri a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 della legge di contabilità.Pag. 60
  Evidenzia inoltre che, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi di riscontro in merito alle fonti da cui sono state tratte le stime previsionali, con particolare riferimento ai dati sulle platee.
  Per quanto concerne il Capo I, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, osserva che alcune tabelle fornite dalla relazione tecnica presentano platee molto variabili da un anno all'altro. Si tratta in particolare di:
   la tabella 2, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera a), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. In particolare, la platea di assistente evidenzia un andamento fortemente decrescente dopo il secondo anno per giungere al termine del novennio ad un contingente pari a circa un decimo di quello iniziale. Andrebbero quindi a suo parere chiarite le ragioni di tale spopolamento della carriera e se la relazione tecnica abbia considerato anche i nuovi soggetti che entreranno nel ruolo di assistente capo e che matureranno i sei anni di anzianità nel periodo in esame;
   la tabella 3, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera f), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Rileva che l'andamento della platea di sovrintendente capo mostrato dalla tabella presenterebbe infatti caratteristiche peculiari visto che risulterebbe popolata sostanzialmente solo per tre anni dal 2023 al 2025, non essendoci unità o quasi nei restanti anni;
   la tabella 4, concernente l'articolo 3, comma 1, lettere o) e p), che riducono di un anno la permanenza rispettivamente nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo e nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore. Osserva che in questo caso, la platea di ispettore, oggetto della misura di cui alla lettera o), presenta unità nulle o molto esigue fino al 2026 per assumere consistenza solo nel 2027 e 2028 e che le platee considerate per gli effetti delle modifiche apportate dalla lettera p), tengono conto di un effetto di trascinamento per la promozione alla qualifica di sostituto commissario. Anche in questo caso osserva che le platee presentano ampie oscillazioni annuali che meriterebbero una spiegazione, soprattutto nella tabella per le promozioni a sostituto commissario che varia da un massimo 2.747 unità nel 2023 ad un minimo di 34 unità nel 2027.

  Evidenzia che, in ogni caso, la stima degli oneri annuali correlati alla anticipazione nell'accesso ai vari gradi dovrebbe innanzitutto essere accompagnata da elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità del decennio. In tal senso riterrebbe perciò necessario un approfondimento in merito alle dinamiche stimate per le platee considerate.
  Sull'articolo 3, comma 1, lettera t), che prevede la facoltà di attribuire la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni dell'assenza di nuovi o maggiori oneri affermata dalla relazione tecnica.
  Sull'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità recato dall'articolo 3, comma 1, lettera v), numero 9), posto che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di connessi oneri, andrebbe a suo parere confermato che ciò sia da attribuire all'assenza di nuovi posti effettivi in quanto varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita sull'articolo 4, comma 1, lettera q), laddove incrementa la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e sostituti commissari tecnici che dovrebbero formare il nuovo polo cibernetico.Pag. 61
  Anche sulla tabella 8, relativa all'articolo 7, lettera h), che determina l'accelerazione di un semestre nell'avanzamento al grado direttivo/dirigenziale successivo per i funzionari della Polizia di Stato, in merito alle quantificazioni fornite osserva una notevole variabilità di anno in anno che meriterebbe un supplemento di chiarificazioni. Ad esempio, rileva che l'effetto risulta assai limitato per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico, salvo gli anni 2024 e 2026 in cui si passa dallo zero dell'anno precedente alle 57 e 53 unità.
  In ordine al Capo II, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri, sulla tabella II.1, relativa all'articolo 18, comma 1, lettera a), concernente la riduzione di un anno del periodo minimo per la progressione dal grado di maresciallo ordinario a quello di maresciallo capo, considererebbe necessario un approfondimento in merito alla dinamica stimata nel periodo 2020/2028 per le platee considerate in ragione annua per gli avanzamenti: rileva come in particolare si osservi una variabilità molto elevata da un anno all'altro, ad esempio i marescialli ordinari interessati dalla norma passerebbero da 1.171 unità nel 2020 a solo 344 nel 2022. Andrebbe quindi a suo avviso confermato che la singolare dinamica delle unità interessate sia stata calibrata in considerazione dei tassi di turn over e dell'alimentazione attesa del ruolo marescialli prevista nel medesimo periodo.
  Considerazioni analoghe valgono a suo parere per la tabella II.2, relativa all'articolo 20, concernente la riduzione di due anni della permanenza minima del grado di brigadiere capo per l'attribuzione della qualifica speciale, e per la tabella II.3, relativa all'articolo 22, che riduce di due anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, per cui andrebbe a suo giudizio fatta luce innanzitutto sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste per il novennio 2020/2028.
  Sull'articolo 21, che incrementa la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri, andrebbe a suo avviso confermato che l'effettivo incremento del personale nel relativo ruolo avverrà solo con l'adozione di successivi provvedimenti normativi di assunzione del personale.
  Sulla tabella II.4, relativa all'articolo 23 che aumenta di 3.000 unità il ruolo dei sovraintendenti dei carabinieri, con riassorbimento entro il 2030, andrebbe a suo parere confermata la ripartizione delle promozioni al ruolo dei sovrintendenti tra appuntati scelti e appuntati, analiticamente illustrata nella relazione tecnica, posto che essa non trova riscontro nel testo della norma. Poiché da una maggiore quota di promozioni dagli appuntati discenderebbero maggiori oneri in conseguenza del maggior differenziale stipendiale ritiene che sarebbero opportuni chiarimenti. Andrebbe inoltre a suo giudizio assicurato che l'Arma dei carabinieri sia effettivamente in grado di riassorbire le 3.000 unità soprannumerarie già a partire dal 2025 fino al completo riassorbimento dal 2030, posto che gli effetti del riassorbimento sono scontati in riduzione degli oneri complessivi per ciascun anno.
  Sull'articolo 24, comma 1, lettera d), che determina maggiori oneri previdenziali derivanti modifiche ai limiti di collocamento al congedo per il personale dei ruoli forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe assicurata la natura prudenziale della percentuale (50 per cento) della propensione all'esercizio del diritto di opzione all'accesso al trattamento pensionistico, come indicata dalla relazione tecnica.
  Osserva poi che non è risultata possibile una puntuale verifica degli oneri e dei risparmi riportati nella relazione tecnica per ciascun anno con riferimento alle pensioni e ai trattamenti di fine servizio, sia degli Ufficiali del ruolo forestale che dei ruoli PROC (periti, revisori, operatori e collaboratori), pur utilizzando la distribuzione degli accessi anticipati e gli importi medi indicati dalla relazione tecnica. Evidenzia che, procedendo analiticamente per ogni anno, voce di spesa e tipologia di ruolo, si registrano sistematiche differenze rispetto ai valori riportati nella relazione tecnica, sia per quanto riguarda gli attesi Pag. 62risparmi pensionistici che per i costi e i risparmi connessi ai trattamenti di fine servizio. Rileva che, anche se il segno di tali discrasie non è costante (si registrano infatti anche sovrastime di oneri o sottostime di risparmi), l'effetto complessivo del provvedimento, al netto dei rilievi sopra formulati in ordine alla sottostima degli oneri pensionistici per i primi 4 anni e dell'ulteriore correzione (in peius) da apportare ai successivi risparmi, nell'arco dell'intero periodo considerato (2020-2028), dovrebbe risultare maggiormente oneroso, per circa 1,8 milioni di euro, rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica.
  Sulla modifica apportata dall'articolo 25, comma 1, lettera l), numero 2), al comma 3 dell'articolo 2252 del decreto legislativo n. 66 del 2010, osserva che essa eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire fissato in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri a quozienti di 1/12, 1/30 e 1/7 per gli anni 2020, 2022 e 2023. La norma appare quindi a suo parere suscettibile di determinare effetti onerosi su cui la relazione tecnica non si sofferma, affermando solamente che si tratta di norma tecnica di raccordo.
  Sull'articolo 25, comma 1, lettera l), punto 3.3) osserva che il nuovo comma 9-sexies deroga, per i soli marescialli capo che raggiungono nel 2020 la permanenza minima di 7 anni, all'articolo 1295 che prevede la promozione al grado di maresciallo maggiore per soltanto un terzo dei marescialli capo al momento della maturazione del periodo di minimo di permanenza mentre i restanti due terzi sono promossi per metà con un anno di ritardo e per l'altra metà con due anni di ritardo. Tale deroga sembra quindi comportare la promozione dell'intero contingente alla maturazione del periodo minimo con evidenti effetti di accelerazione della spesa. A tale proposito, segnala che la relazione tecnica afferma che l'onere è stato quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste all'articolo 18, comma 1, lettera a). Evidenzia che tuttavia, la relazione tecnica relativa a tale ultima disposizione non illustra separatamente gli effetti derivanti dall'eliminazione del limite di un terzo citato. Si può solo notare, a suo parere, che il contingente delle promozioni nel 2020 è pari a 854 unità, più alto di quello dei successivi 4 anni, ma più basso di quello degli anni 2025, 2026 e 2027 (Tabella II.1). Quindi nonostante l'eliminazione per il solo 2020 del limite citato, il numero di promozioni raggiunge il suo massimo in anni diversi.
  Osserva che all'articolo 25, comma 1, lettera l), punto 3.4), il nuovo comma 9-septies riduce, in via transitoria, da 8 a 6 anni la permanenza minima per la promozione al grado di maresciallo maggiore per i marescialli capo con determinate anzianità, riduzione superiore a quella prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera a), che invece prevede la riduzione a 7 anni. Osserva che, anche in questo caso, l'onere è ricompreso dalla relazione tecnica nella tabella relativa all'articolo 18, comma 1, lettera a), ma non è possibile ricostruire separatamente gli effetti della disposizione transitoria in esame che, tra l'altro, dovrebbe determinare un maggior numero di promozioni fino al 2024 mentre invece secondo la relazione tecnica esse raggiungerebbero il picco negli anni 2025, 2026 e 2027.
  Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.1) che introduce il comma 9-bis all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, mentre la relazione tecnica afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, osserva che in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di tre anni (cinque in luogo di otto). Sarebbe quindi a suo parere opportuno un chiarimento.
  Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.2), che introduce il comma 9-ter all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, rileva che esso deroga espressamente al limite previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per cui il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e Pag. 63periti dell'Arma dei carabinieri. Segnala che anche in questo caso la relazione tecnica ne ricomprende l'effetto nella tabella II.1 allegata all'articolo 18, senza tuttavia fornire separata evidenza degli effetti di questa norma transitoria. Tra l'altro, poiché essa si applica al personale con anzianità fino al 2015 prevedendone la promozione dopo cinque anni, gli effetti si dovrebbero a suo parere riscontrare nelle promozioni a luogotenente dell'anno 2020 mentre invece gli anni che mostrano un picco di promozioni sono il 2023 e il 2024.
  Sull'articolo 25, comma 1, lettera n), punto 2.3), che introduce il comma 9-quater all'articolo 2253-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, rileva che, mentre la relazione tecnica afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di due anni (sei in luogo di otto). Sarebbe quindi opportuno a suo giudizio un chiarimento.
  Sulle lettere e), l), m), n), o), p), q) dell'articolo 25, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, segnala che la relazione tecnica afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo, ma che, tuttavia, tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni transitorie si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.
  Con riguardo al Capo III, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza, andrebbe a suo parere fatta luce sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste in relazione alle:
   tabelle 1A e 1B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera b), che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. Rileva che la platea considerata presenta marcata variabilità di anno in anno tra il massimo del 2020 son 1229 unità al minimo del 2027 con 20 unità;
   tabelle 2A e 2B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera g), che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, in cui si passa da un massimo di promozioni nel 2020 pari a 367 unità ad un minimo nel 2025 pari a 2 unità;
   tabelle da 3A a 10, concernenti l'articolo 26, comma 2, che sostituisce le tabelle A, D/2 e G allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 determinando riduzioni di permanenza in vari gradi ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale. In particolare, sarebbero a suo giudizio utili elementi di chiarificazione circa la congruità della platea considerata (17.122 unità) per l'intero decennio, per cui andrebbe confermato che la relativa dinamica annuale sia stata correttamente calibrata in considerazione dei previsti tassi di turn over e della prevista alimentazione del ruolo marescialli della Guardia di finanza programmate per gli anni 2020/2028;
   tabella 11, relativa all'articolo 27, comma 1, lettera u), che prevede un semestre di anticipazione per le promozioni annuali. Per i profili di quantificazione, osserva che in questo caso, contrariamente a quanto avviene nelle altre previsioni del presente schema, la platea interessata ha una misura fissa di 20 unità senza alcuna variazione da un anno all'altro. Ritiene quindi necessario fornire elementi ulteriori di riscontro in merito al numero degli avanzamenti previsti a scelta per gli Ufficiali della Guardia di finanza.

  Sulla tabella 12, relativa all'articolo 27, commi 2 e 3, che sostituiscono le tabelle 1 e 4 allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001, concernenti il ruolo normale e il ruolo tecnico degli Ufficiali, ritiene che andrebbe confermato che la rappresentazione degli oneri annui aggiuntivi, così Pag. 64come indicati dalla relazione tecnica, risulti conforme ai criteri di periodicità dell'avanzamento previsto per i posti in organico aggiuntivi nei gradi dirigenziali, previsti sia nel ruolo normale che in quello tecnico-logistico e amministrativo.
  Con riferimento al Capo IV, recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, ritiene che andrebbero acquisiti elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità, fornendosi elementi di riscontro in merito alle fonti da cui siano state tratte tali stime, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, relativamente a:
   la tabella n. 1, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera b), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Rileva che anche in questo caso si evidenzia una grande variabilità con platee annue che oscillano tra un minimo di 234 unità ad un massimo di 1.756;
   la tabella n. 2, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera d), che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore, con variazioni annue da 1 unità nel 2020 a 1.176 nel 2027;
   la tabella n. 3, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera l), che riduce di un anno la permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore e risulta avere effetti sostanziali solo negli anni 2022 e 2027 essendo nulle o quasi le platee nei restanti anni.

  In tutti i casi andrebbe a suo avviso confermato che la dinamica delle platee annuali abbia preso in considerazione i tassi di turn over per l'accesso al ruolo nel medesimo periodo e la prevista alimentazione del ruolo.
  Sulla tabella n. 4, relativa all'articolo 33, comma 1, lettera p), che sostituisce la tabella D allegata al decreto legislativo n. 146 del 2000 recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari, osserva che mentre la norma e la relazione tecnica fanno riferimento all'aumento di 51 posti di primo dirigente (da 96 a 147), la tabella mostra un aumento invece di 52 unità, calcolando quindi gli oneri per 1 unità aggiuntiva. Inoltre, la relazione tecnica non quantifica i risparmi derivanti dalla riduzione di 65 posti da commissario coordinatore (precedentemente denominato Intendente). In proposito, va a suo parere evidenziato che la formale compensazione mediante la riduzione di n. 65 posti in organico di commissario coordinatore, potrebbe operarsi solo nella misura in cui la stessa corrisponda a posizioni che risultino ad oggi effettivamente occupate in organico, per cui andrebbe confermato che per tale ragione i risparmi non sono stati quantificati.
  Sugli articoli 34 e 35, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, osserva che la relazione tecnica afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo di cui alle tabelle precedenti, tuttavia tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni relative ai ruoli tecnici e speciali si confondono con quelli delle disposizioni relative ai ruoli generali.
  In merito al Capo V, recante modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia», circa l'articolo 36, comma 1, lettera b), che, inserendo le lettere a-bis), a-ter), a-quater) dopo la lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, determina un aumento transitorio nel ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, segnala innanzitutto che la nuova lettera a-ter) prevede il completo riassorbimento entro il 2026 delle posizioni sovrannumerarie ma poi nell'elencare le modalità di assorbimento graduale di anno in anno non indica esplicitamente il loro azzeramento nel 2026. Osserva che, d'altra parte, invece la Pag. 65tabella V.1 della relazione tecnica prevede l'ulteriore riduzione di 750 posizioni nel 2026. Poi, sul decorso degli effetti dell'intervento, rileva che da un lato che si dispone l'aumento della dotazione di sovrintendenti al 31 dicembre 2019 di 1.500 unità, d'altro la copertura di questi nuovi posti avverrà al 70 per cento con selezione e al 30 per cento con concorso per cui sarebbero a suo giudizio da chiarire i tempi di espletamento delle procedure selettive. Il chiarimento si rende a suo avviso necessario in virtù delle tabelle esposte in relazione tecnica, che presuppongono un aumento solo dal 2020, considerato però nella sua interezza, quindi presupponendo l'immissione in ruolo al 1o gennaio. Inoltre, non appare a suo parere di immediata lettura il meccanismo attraverso cui avverrà il riassorbimento: osserva che la Tabella della relazione tecnica fa riferimento a «cessazioni» dal ruolo di assistenti capo coordinatori, però secondo la norma in esame il riassorbimento dovrebbe consistere in riduzioni di posti disponibili per le promozioni, quindi in maggiori permanenze nel ruolo di assistenti capo coordinatori.
  Sulla tabella V.2 relativa all'articolo 36, comma 1, lettere e) ed f), che anticipano lo svolgimento di tre concorsi per vice ispettori, ritiene che andrebbero certificate le platee dei posti interessati dalla misura, con distinto riferimento all'ambito della quota dei posti riservata nelle procedure concorsuali per l'utilizzo dei posti residui per il ruolo Ispettori, agli Assistenti capi separatamente da quella destinata all'avanzamento degli appartenenti al ruolo Sovrintendente.
  Sulla tabella V.3, relativa alla lettera ff) del comma 1 dell'articolo 36, posto che la norma oggetto di modifica fa riferimento ad un unico contingente di 80 persone che dovevano essere assunte con concorso da bandire entro il 30 dicembre 2017, ritiene che sarebbero innanzitutto necessarie informazioni di dettaglio sulla data di immissione in ruolo di tali persone al fine di determinare di conseguenza quando conseguiranno i quattro anni di effettivo servizio ora previsti dalla norma in esame in luogo dei sei anni previsti dalla norma vigente. Rileva che la tabella fornita dalla relazione tecnica al proposito sembra considerare i soggetti in questione come immessi in ruolo dal 1o settembre 2018, circostanza di cui chiede conferma. Inoltre, rileva una lieve sottostima dell'onere complessivo sulla base del differenziale tra le due qualifiche. In particolare, l'onere per ogni anno di anticipo dovrebbe essere pari a 67.422,4 (842,78*80) anziché 62.236 euro indicati in tabella.
  Sul comma 2 dell'articolo 36, che prevede l'accesso alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, con un'anticipazione di sei mesi nella promozione per determinati soggetti, evidenzia che mentre la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, la determinazione di inquadramenti in posizioni «soprannumerarie» rispetto agli organici di diritto prefigura di per sé il sostenimento di nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto da ritenersi già scontato dai saldi tendenziali a legislazione vigente.
  Sull'articolo 36, comma 1, lettere m), n), p), q), r), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo) e sul comma 2, del medesimo articolo nella parte in cui aggiunge un comma 1-quater all'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, posto che tali disposizioni prevedono varie accelerazioni nelle carriere previste nella fase transitoria, osserva che la relazione tecnica ne fa rientrare gli effetti nel computo degli oneri già evidenziati alle tabelle precedenti senza però fornire separata evidenza degli effetti delle disposizioni transitorie che così si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.
  Sull'articolo 38, comma 1, lettera I, che aggiunge il comma 56-bis all'articolo 38 del decreto legislativo n. 95 del 2017, rileva che la norma nel facoltizzare una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste come affermato dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe quindi esplicitato meglio nel dispositivo della norma che Pag. 66la facoltà attribuita al Comandante generale avviene nei limiti delle promozioni previste per il periodo.
  Sull'articolo 38 comma 1, lettera bb), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, segnala che dal punto di vista formale sarebbe da valutare se esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità suprannumerarie deve essere pari a zero. Rileva che la relazione tecnica illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità suprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni. Inoltre, mentre la norma fa riferimento ad una ripartizione delle promozioni tra appuntati scelti e appuntati e finanzieri sono poi illustrate dalla relazione tecnica solo le differenze stipendiali con il ruolo di appuntato scelto per cui non è possibile verificare l'esattezza dei calcoli.
  Sull'articolo 39, comma 1, lettera a), recante una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, osserva che la norma da un lato prescrive il completo riassorbimento entro il 2028 ma poi ne dettaglia lo scaglionamento temporale in misura incompatibile tanto che alla fine del 2028 rimarrebbero ancora 160 posizioni soprannumerarie. Rileva che la relazione tecnica è coerente con tale ultima statuizione e infatti dalle tabelle risultano ancora 160 posizioni soprannumerarie al 2028 e connessi oneri per 209 mila euro. Segnala poi che cruciale ai fini della parziale copertura degli oneri appaiono i dati sui pensionamenti attesi che però non sono riportati nel dettaglio. Sottolinea che la tabella V.9 fornita dalla relazione tecnica infatti indica soltanto come si vanno a ridurre per ogni anno i vari contingenti di posizioni soprannumerarie. Sembrerebbe quindi a suo parere necessario un supplemento di informazioni sulle previsioni di pensionamento con indicazione del numero atteso per ogni anno e del connesso valore finanziario, considerato tra l'altro che i pensionamenti si riferiscono ad assistenti capo coordinatore mentre le posizioni soprannumerarie sono nel grado più alto di vicesovrintendente.
  Sulle tabelle V.10 e V.11, relative alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40, per i profili di quantificazione, richiamando il disposto dell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, in merito all'esigenza di fornire le fonti dei dati considerati nella quantificazione degli oneri, ritiene che andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a confermare la prudenzialità delle platee considerate, nonché riguardo al riparto con notturni e festivi delle ore di straordinario per il profilo professionale interessato.
  Circa il Capo VI, recante disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, osserva che la relazione tecnica illustra alcuni oneri previdenziali derivanti dal complesso delle disposizioni a causa della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi che determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con una qualifica o un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola. Al riguardo, rileva che non vengono esplicitati i criteri che consentono di infierire l'incremento pensionistico e di trattamenti di fine servizio rispetto alla differenza stipendiale che scaturisce dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi a fine carriera, anche se si ritengono ragionevoli gli importi unitari indicati.
  In merito all'invarianza negli anni della numerosità dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico incrementato per effetto della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi, ritiene che andrebbe chiarito se essa sia frutto di un'ipotesi formulata a fini di semplificazione, peraltro accettabile, ovvero corrisponda all'effettivo profilo degli organici delle carriere interessate.
  Osserva, poi, che la relazione tecnica ha calcolato gli oneri tenendo conto della quota retributiva dei trattamenti pensionistici. Considerando che tale quota tenderà naturalmente a diminuire con il Pag. 67decorso degli anni, si può a suo parere ritenere prudenziale il mantenimento del medesimo onere unitario per tutto il periodo di valutazione.
  Infine, rilevato che le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica sono corrette rispetto alle ipotesi e ai parametri assunti, sottolinea che gli oneri presenteranno un profilo ulteriormente crescente dopo il periodo preso a riferimento dalla relazione tecnica, perlomeno fino a quando a nuove classi di pensionati corrisponderà l'estinzione per motivi naturali dei trattamenti pensionistici erogati nei primi anni di applicazione del presente intervento.
  Segnala che la relazione tecnica nella tabella VI.5 illustra gli oneri per spese di funzionamento connessi alle previsioni transitorie in materia di promozioni sovrannumerarie.
  Al riguardo, rileva che la prospettazione di sintesi di un costo unitario omnicomprensivo andrebbe integrata con la dettagliata esposizione dei fattori d'oneri considerati per l'adeguamento delle dotazioni di funzionamento relativamente alle risorse strumentali che si rendono necessarie ad assicurare la loro formazione e l'aggiornamento professionale, con l'esplicita indicazione dei parametri assunti nella loro determinazione quantitativa in ragione unitaria.
  Sull'articolo 43 che reca la copertura complessiva del provvedimento, relativamente all'onere previsto per il 2019 (44,9 milioni di euro), posto che la norma provvede all'utilizzo delle risorse appositamente stanziate nel capitolo n. 3029 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stata ad hoc rimodulata di recente decreto-legge n. 104 del 2019, la cui componente di stanziamento prevista in conto residui viene versata in conto entrata del bilancio, non ha alcunché da osservare. Parimenti, anche con riguardo alla componente degli oneri complessivamente previsti invece per le annualità 2020-2028 e a decorrere, per le quali si prevede l'utilizzo a copertura delle risorse previste, per le medesime annualità, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, non ha osservazioni da formulare.
  Ad ogni modo, segnala che sebbene sia allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli oneri attesi per ciascuna disposizione nelle annualità con orizzonte decennale 2019/2028, alla medesima non è tuttavia allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziaria associati a ciascuna norma sui saldi di finanza pubblica del triennio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.
  In aggiunta, evidenzia la necessità di richiedere un chiarimento anche con riferimento alla copertura degli oneri indiretti predisposta dall'articolo 43, comma 2. A tale proposito osserva che la relazione tecnica, in un passaggio introduttivo, evidenzia che gli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate sono complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020 (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 alle Forze Armate). Rileva che la predetta somma è stata quantificata assumendo una percentuale di riferimento per i miglioramenti economici, da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, pari ad appena lo 0,022 per cento, rapportati ai circa 8,2 miliardi di trattamento economico, al lordo degli oneri riflessi, rappresentativo della «massa salariale» dei comparti interessati dal riordino in esame così come tratta dai dati del Conto annuale 2017, nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente correttivo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
  Al riguardo, osserva che la relazione tecnica annessa all'atto del Governo n. 395 della XVII legislatura, da cui è scaturita l'approvazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, su cui interviene lo schema di decreto correttivo in esame, ipotizzava, Pag. 68però, incrementi economici medi assai più consistenti (0,54 per cento) relativamente al triennio 2016/2018 di quelli previsti dalla relazione tecnica in esame per il triennio 2019/2021 (appena lo 0,022 per cento). Pertanto, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza degli incrementi ora ipotizzati sulla base della normativa vigente, nonché indicazioni più specifiche circa i parametri e dati impiegati per la stima della relativa percentuale.
  Rileva che la relazione tecnica, in aggiunta agli interventi normativi sopra illustrati, riporta poi la quantificazione dell'onere connesso all'aggiornamento del numero di unità destinatarie delle previsioni contenute nel comma 60-ter dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del 2017, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017.
  Segnala che il citato comma 60-ter prevede la possibilità di bandire un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, volto a «stabilizzare» il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di «esecutore» nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di «aggregato». Osserva che tale personale in sede di relazione tecnica è stato a suo tempo individuato in undici unità mentre invece vi sarebbe un'ulteriore unità che ha maturato i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in parola, ancora da bandire.
  Evidenzia che i maggiori oneri sono pari a 4.626 euro l'anno dal 2020 al 2025 e a 5.744 euro dal 2028.
  Al riguardo, posto che la relazione tecnica predispone l'aggiornamento della quantificazione di una norma già vigente, senza perciò che ad essa risulti formalmente associata alcuna nuova norma contenuta nell'articolo in esame, evidenziandone, per l'appunto, la revisione della stima dell'onere calcola a suo tempo in connessione al provvedimento, del decreto legislativo n. 126 del 2018, correttivo del decreto legislativo n. 95 del 2017), evidenzia la singolarità di tale procedura. Ciò, in particolare, tenuto conto che il prospetto riepilogativo degli oneri del provvedimento in esame include nel computo della spesa complessiva anche tale revisione per il novennio 2020-2028, sebbene non connessa ad una nuova norma. Osserva che la circostanza sembrerebbe infatti definire una procedura differente rispetto a quella indicata dall'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità, in relazione al monitoraggio periodico degli andamenti delle leggi di spesa e dei correttivi da apportare che dovrebbero essere accompagnati anche da una modificazione alla norma già vigente. Rileva che ai sensi delle norme della legge di contabilità si dovrebbe dunque per l'esercizio in corso compensare i maggiori oneri attraverso la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili, e poi procedere con la legge di bilancio adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.
  Segnala che, peraltro, dalla lettura del testo formale della norma non sembra doversi imporre il sostenimento del maggiore onere. Infatti la norma non prevede concorso per un numero di posti esattamente pari ai soggetti aventi i requisiti per potervi partecipare, ma solamente un concorso riservato, per cui la circostanza esposta dalla relazione tecnica che vi sarebbe un'ulteriore unità in grado di concorrere rispetto a quanto precedentemente previsto, potrebbe risolversi anche semplicemente nella necessità di effettuare una selezione senza che sia necessario procedere alla promozione per tutti i soggetti, proprio alla luce della copertura finanziaria della norma che era stata calibrata per undici unità e non dodici.
  Ad integrazione di quanto risulta dalla documentazione, segnala in primo luogo che – in riferimento all'applicazione della specifica clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, richiamata dall'articolo Pag. 6941, comma 2, del presente provvedimento – essa delinea, come già accennato, una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, aspetto sul quale appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Al riguardo, ritiene che andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre, ai sensi del citato articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate in caso di scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, nonché di prevedere espressamente che la procedura di monitoraggio si riferisca tanto agli oneri derivanti dal presente schema di decreto quanto a quelli derivanti dal citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
  In secondo luogo, con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, fermo restando che la dotazione dello stesso – così come rimodulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulta coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 118 in termini di saldo netto da finanziare, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il suddetto meccanismo di rimodulazione delle annualità del Fondo risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge n. 104 del 2019, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

Pag. 70