CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2019
263.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente della II Commissione, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Atto n. 107.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 23 ottobre scorso.

  Franco VAZIO, presidente, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro la giornata di domani, mercoledì 30 ottobre 2019, come concordato con il rappresentante del Governo nella scorsa seduta.
  Comunica, altresì, che sono pervenuti i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

  Mario MORGONI (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
  Al riguardo, evidenzia che il provvedimento all'esame delle Commissioni interviene sul sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo 517/2014, anche al fine di chiudere la procedura d'infrazione europea. Ricorda, in particolare, che gli articoli da 3 a 15 fissano sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di inadempimento agli obblighi posti dal citato regolamento. A tale quadro sanzionatorio fanno eccezione agli articoli 11, comma 1 e 13, commi da 1 a 3, che puniscono con l'arresto da tre a nove mesi o con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro Pag. 7di zolfo ovvero violi le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi.
  L'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto, attribuendo l'attività di vigilanza e accertamento al Ministero dell'ambiente che, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il rapporto al prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
  Richiama l'attenzione dei colleghi sulle considerazioni riportate nella premessa della proposta di parere, che i relatori hanno ritenuto opportuno esplicitare anche per raccogliere le sollecitazioni pervenute nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo, con riguardo, in particolare, alla eccessiva onerosità degli importi minimi di alcune sanzioni ivi previste.
  In particolare, l'articolo 3, comma 3, a seguito della scelta del legislatore di non escludere che anche il proprietario sia responsabile degli obblighi dell'operatore, colpisce i proprietari o i conduttori di appartamenti in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici. Al riguardo rileva che tali soggetti non possono avere né un'adeguata struttura né la richiesta competenza che può vantare chi esercita invece tali attività.
  L'articolo 4, comma 1, commina sanzioni in relazione al ritardo nella tempistica relativa agli obblighi di controllo, il cui importo minimo, pari a 5.000 euro, appare particolarmente gravoso.
  L'articolo 6, comma 1, sanziona le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono informazioni in banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento; il disposto normativo non appare allineato a quanto previsto per il mancato rispetto di altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 che prevedono sanzioni di importo minore. A tale riguardo sottolinea l'incongruenza di sanzioni di importo diverso applicate a fattispecie simili.
  Quanto alla competenza per l'irrogazione delle sanzioni, il Governo ha deciso di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del prefetto, in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le prefetture dalla competenza ad esse assegnata. A tale riguardo ritiene opportuno che la competenza rimanga in capo alle prefetture prevedendo tuttavia il potenziamento degli organici in servizio presso le amministrazioni. Al riguardo l'Agenzia delle dogane, proposta come ente sostitutivo, ha evidenziato, nel corso della audizione svoltasi di fronte alle Commissioni, che l'assolvimento di tali nuovi compiti travalicherebbe le competenze gestionali ad essa attribuite e risulterebbe esorbitante rispetto all'effettiva capacità di lavoro dell'organico disponibile.
  In ultimo, fa presente che a seguito di una interlocuzione informale con il Ministero competente è emerso che modifiche all'attuale formulazione dell'apparato sanzionatorio comporterebbero potenziali distorsioni dell'applicazione della normativa europea. Ritiene pertanto opportuno che le Commissioni esprimano un parere favorevole, anche al fine di superare la citata procedura di infrazione. In ultimo richiama il fatto che il ministero competente ha dato rassicurazioni sulla circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica 146 del 2018 non introduce l'obbligo di istituzione tenuta dei registri per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati in misura inferiore a 5 t di CO2 equivalente, né di comunicazione alla banca dati, sciogliendosi così l'ambiguità che a tali obblighi siano tenuti anche operatori di apparecchiature contenenti quantità minori di gas fluorurati. Ritiene che tale precisazione sia importante in quanto occorre assicurare l'omogeneità delle prescrizioni in materia a quelle di altri Stati membri, quali in particolare l'Austria e Germania, per evitare squilibri concorrenziali dovuti a differenti costi sul piano burocratico e sanzionatorio.

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  Franco VAZIO, presidente, constata la disponibilità dei gruppi a deliberare già nella seduta in corso sulla proposta di parere del relatore.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime preliminarmente la propria soddisfazione nel constatare che due delle osservazioni avanzate dal suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento siano state incluse nella proposta di parere formulata dai relatori. In particolare, rammenta che, relativamente alla competenza all'irrogazione delle sanzioni, in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito della decisione del Governo di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del prefetto, nel corso dell'esame del provvedimento era emersa la possibilità di attribuire tale competenza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli stessa. Nel ricordare, inoltre, come il gruppo di Forza Italia avesse chiesto che le Commissioni svolgessero l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia al fine di verificare la praticabilità di tale ipotesi, condivide la scelta di lasciare la competenza alle prefetture in tale materia, prevedendo il potenziamento degli organici in servizio presso dette amministrazioni. Esprime, inoltre, la soddisfazione di Forza Italia nel veder sottolineata nella proposta di parere l'entità delle sanzioni a carico dei proprietari o conduttori di appartamento, in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici. Ciò nonostante, non condivide lo spirito sotteso al provvedimento che, inducendo ad un indiscriminato innalzamento delle sanzioni, a suo avviso non giova al bene del Paese. Preannuncia, pertanto, il voto contrario dei parlamentari del suo gruppo sulla proposta dei relatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori.

  La seduta termina alle 13.50.

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