CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2019
259.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 37

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, fa presente che oggetto dell'odierno esame è il testo elaborato dalle Commissioni riunite I e IX in sede referente, rammentando che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole.
  Evidenzia, in proposito, che tra le proposte emendative approvate solo quella introduttiva dell'articolo 4-bis (emendamento 4.01, di iniziativa governativa), è corredata di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato laddove i restanti emendamenti, di iniziativa parlamentare, sono sprovvisti di relazione tecnica.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 19-bis, recante attività di coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi di valutazione in merito alla possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di adempiere alle funzioni di coordinamento attribuite dalla norma in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante settori di rilevanza strategica, per quanto riguarda l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del punto di contatto Pag. 38per lo screening degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea, rileva come la relazione tecnica affermi che la definizione dell'organizzazione e del funzionamento del punto di contatto avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri: in proposito, reputa opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione, volti a verificare le relative occorrenze finanziarie e le risorse con cui farvi fronte al fine di dimostrare l'effettiva possibilità di svolgere i compiti previsti nel quadro delle risorse disponibili. Ritiene tali elementi necessari anche in considerazione del fatto che la definizione dell'organizzazione e del funzionamento del punto di contatto viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Per quanto riguarda le attività di collaborazione tra i soggetti istituzionali indicati dal comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-bis, non formula osservazioni in relazione a talune autorità esterne al perimetro della pubblica amministrazione ed a quelle che si finanziano mediante contributi imposti ai soggetti regolati, mentre in relazione al Gruppo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, che già opera a legislazione vigente, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per il medesimo organismo di attuare le disposizioni nel quadro delle risorse disponibili.
  Rileva come le ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo aggiuntivo assumano prevalentemente natura procedurale e ordinamentale.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) potranno adempiere alle funzioni di coordinamento a loro attribuite dall'articolo 1, comma 19-bis, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che il Gruppo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, già istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, effettuerà le attività di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-bis, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, infine, che l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del punto di contatto per lo screening degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 3, avrà luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2100-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) potranno adempiere alle funzioni di coordinamento a loro attribuite dall'articolo 1, comma 19-bis, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il Gruppo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, già istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, effettuerà le attività di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-bis, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 39
    l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del punto di contatto per lo screening degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, comma 3, avrà luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Ceccanti 1.102, che nel novellare la lettera a) del comma 6 dell'articolo 1, modifica la clausola di invarianza finanziaria sopprimendo, tra l'altro, la previsione che l'attività dei Centri di valutazione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno avvenga senza «nuovi» oneri e «nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente», nonché riferendo la predetta clausola esclusivamente al bilancio dello Stato e non alla finanza pubblica nel suo complesso.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   gli identici emendamenti Capitanio 1.26 e Butti 1.27, che prevedono il coinvolgimento, tramite un apposito tavolo tecnico, dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 1 per l'adozione del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 e del regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo 1. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Gariglio 1.66, che è volto a prevedere che il CVNC comunichi gli esiti delle attività di test ai soggetti di cui al comma 6, lettera a) e, in caso di esito negativo, fornisca istruzioni per la ripetizione del test. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Capitanio 1.67, che è volto a prevedere che il Ministero della difesa costituisca un proprio Centro di valutazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che alla proposta emendativa possa darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dalla medesima proposta emendativa, anche in considerazione del fatto che tale Centro di valutazione sembrerebbe già contemplato dal testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del provvedimento;
   Bruno Bossio 1.105, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui forme e modalità di consultazione periodica dei soggetti privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di promuovere la condivisione con le amministrazioni competenti delle migliori prassi e conoscenze tecniche in uso a tali soggetti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in rassegna Pag. 40nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Zanella 2.1, che, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 2, prevede, da un lato, che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi, nel limite massimo di 77 unità, di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando. Dall'altro lato, essa prevede che – fermo restando il predetto limite di unità – il medesimo Ministero sia autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le posizioni non coperte tramite la predetta procedura, un corrispondente numero di unità di personale, nel limite di spesa di 3.005.000 euro annui a decorrere dal 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, giacché la stessa sembra nella sostanza ricalcare la disciplina dettata dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente provvedimento;
   Zanella 2.01, che prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, da destinare alla formazione del personale preposto alla sicurezza cibernetica, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in commento, anche in considerazione dei provvedimenti legislativi in itinere che a vario titolo attingono al citato accantonamento del fondo speciale;
   Capitanio 3.12, che prevede tra l'altro che – qualora per impedire gravi violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza – su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per l'Autorità di garanzia nelle comunicazioni di dare attuazione alla proposta emendativa in rassegna nell'ambito delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Cunial 4-bis.6, che è volta a prevedere che, ai fini della valutazione per l'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, il Governo promuova l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e garantisca un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in rassegna nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Capitanio 1.67 e 3.12, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Michele GUBITOSA (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, Pag. 41propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27, 1.66, 1.102, 1.105, 2.1 e 4-bis.6 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2019.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che sullo schema di decreto in esame non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. Non essendovi obiezioni, dispone quindi un ulteriore rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.
Atto n. 104.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2019.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel riservarsi di fornire i puntuali elementi di chiarimento ribaditi dal relatore nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione alcune schede tecniche relative al provvedimento in esame verificate dal Ministero dell'economia e delle finanze, Pag. 42che presentano disallineamenti rispetto alle corrispondenti schede originariamente allegate al medesimo provvedimento e che pertanto devono intendersi integralmente sostitutive di queste ultime (vedi allegato).

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), nell'attesa degli elementi di chiarimento del Governo, suggerisce di approfondire le problematiche sollevate dal relatore attraverso un'audizione informale di rappresentanti dell'ISTAT.

  Claudio BORGHI, presidente, nel rinviare alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nella giornata odierna, le determinazioni in merito alla richiesta di audizione formulata dal deputato Bellachioma, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Atto n. 117.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 ottobre 2019.

  Pietro NAVARRA (PD), alla luce dei chiarimenti contenuti nella documentazione depositata dal Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4), la misura organizzativa che si sostanzia nella soppressione dei servizi tecnico-logistici e patrimoniali e nella contestuale istituzione dei nuovi «centri infrastrutture» consiste nel reindirizzamento dell'attuale e generica mission logistica svolta dai predetti servizi sui soli profili concernenti la gestione delle infrastrutture dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
    le rinnovate strutture conserveranno comunque la medesima competenza interregionale, utilizzando – senza così determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – le risorse già in atto impiegate, in termini di sede, personale e mezzi, dei medesimi servizi tecnico-logistici e patrimoniali;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 5), con cui si abroga la norma che prevede per l'esercizio delle funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico l'utilizzo in via prioritaria del personale e dei mezzi degli uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Pag. 43Polizia di Stato, i nuovi «centri infrastrutture» sono destinati ad ereditare le dotazioni dei servizi tecnico-logistici e patrimoniali avviati alla soppressione, mentre gli ulteriori uffici già esistenti per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico continueranno ad esercitare i loro compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    la citata disposizione, essendo finalizzata ad eliminare dal testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 una previsione divenuta non più attuale, alla luce delle nuove modifiche organizzative, ha una valenza meramente ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il complessivo progetto di riorganizzazione introdotto dalle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2 e 4, che consentono la preposizione ad uffici non più solo di personale con la qualifica di primo dirigente, ma anche con la qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, tiene conto delle riduzioni previste per le dotazioni organiche relative alle qualifiche di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto, da realizzarsi entro il 1o gennaio 2027, come previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
    la predetta rimodulazione organizzativa sarà pertanto sostenibile con le dotazioni organiche che si verranno a determinare per effetto delle citate riduzioni, destinate ad essere realizzate entro il 1o gennaio 2027, senza che si determinino ulteriori esigenze o fabbisogni assunzionali;
    le funzioni del vice questore vicario che si aggiungono a quelle attuali, a seguito delle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3), consistono in attività di mera sovrintendenza e coordinamento del cosiddetto back-office e, trattandosi di un ruolo che il vice questore vicario già oggi in parte assolve su delega del questore, la novità del provvedimento risiede nella mera stabilizzazione dei predetti compiti;
    peraltro, giacché le attività di coordinamento in questione sono esercitate soprattutto attraverso il personale operante nelle strutture coordinate, non appare necessario adibire a tali compiti unità di personale e risorse strumentali ulteriori rispetto a quelle che già attualmente sono destinate al diretto supporto al vice questore vicario;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativo alle questure di sedi di particolare rilevanza, la vigente dotazione organica prevede 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza e tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura dei due posti di funzione necessari a soddisfare le esigenze di ampliamento – dalle attuali 20 a 22 – del numero delle questure di sedi di particolare rilevanza;
    per quanto riguarda la sostenibilità a legislazione vigente dello spostamento da Padova a Venezia di uno degli uffici di coordinamento sanitario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), tali uffici operano con funzioni eminentemente di raccordo ed indirizzo delle ulteriori strutture sanitarie esistenti a livello periferico;
    peraltro tali uffici, proprio in ragione delle funzioni ai medesimi attribuite, operano con una dotazione minima di personale in supporto al dirigente (in media due unità);
    dal punto di vista logistico la questura di Venezia presenta spazi sufficienti ad ospitare l'ufficio di coordinamento sanitario, con le predette dimensioni snelle, e anche l'assegnazione all'ufficio in questione del predetto nucleo di personale sarà sostenibile dalla medesima questura;
    inoltre, in caso di assenza temporanea, il dirigente dell'ufficio di coordinamento sanitario sarà sostituito dal dirigente dell'ufficio sanitario provinciale;Pag. 44
    poiché l'istituto che trova applicazione in tal caso è quello della supplenza, che non dà luogo né alla percezione di specifici emolumenti né a forme di progressione di carriera, peraltro non previste dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato, la previsione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il supporto logistico che gli uffici sanitari provinciali delle questure svolgeranno in favore degli uffici di coordinamento sanitario, non determinerà ulteriori oneri, ma consentirà di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché di razionalizzare il settore sanitario operante a livello periferico;
   preso atto dei dati forniti con riferimento alle dotazioni effettive della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia nonché delle informazioni fornite in merito all'adeguatezza dell'organico previsto a fronte dei fabbisogni di servizio stimati per i prossimi anni, anche alla luce delle misure di riordino apportate all'organizzazione degli uffici di questura e degli organismi di supporto al regolare funzionamento dell'Amministrazione periferica della pubblica sicurezza;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Atto n. 107.
(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2019.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il provvedimento in esame dovrebbe determinare, nel complesso, entrate maggiori o uguali per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente in quanto sono state riprese le sanzioni già esistenti o comunque ne sono state introdotte di nuove.
  In particolare, evidenzia che all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4 vengono riprese solo in parte le sanzioni già esistenti, essendo modificati gli obblighi previsti dal regolamento europeo richiedendo pertanto una differente applicazione.
  Segnala, in particolare, che l'articolo 3, comma 3, stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore che, a seguito di un intervento di riparazione delle perdite, non rispetta l'obbligo di «assicurare che la riparazione sia stata efficace», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, secondo sottoparagrafo, del Regolamento (UE) n. 517/2014.
  Ricorda che il predetto Regolamento UE stabilisce inoltre che tale «controllo» deve essere effettuato entro un mese dalla riparazione stessa avvalendosi di soggetti in possesso del pertinente certificato.
  Fa presente che, trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che riprende, almeno in parte, quanto disposto all'articolo 3, comma 3, del vigente decreto legislativo n. 26 del 2013, i relativi importi sono stati rimodulati al fine di evitare che si determinino complessivamente minori entrate per la finanza pubblica.
  Osserva che l'articolo 4, comma 1, introduce una fattispecie sanzionatoria che riprende almeno in parte quanto disposto Pag. 45all'articolo 3, commi 1 e 2, del vigente decreto legislativo n. 26 del 2013, di cui sono stati rimodulati i relativi importi al fine di evitare che si determinino minori entrate per la finanza pubblica.
  Conferma, in ogni caso, che l'impianto del provvedimento in oggetto è volto a rafforzare nel suo complesso l'assetto sanzionatorio rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente ed è stato definito nei suoi contenuti all'esito di varie interlocuzioni avute con la Commissione europea per rendere le fattispecie sanzionatorie coerenti con le previsioni della disciplina europea in materia e con quanto praticato dagli altri Paesi UE.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Atto n. 107);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il provvedimento in esame dovrebbe determinare, nel complesso, entrate maggiori o uguali per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, posto che esso riproduce sanzioni già esistenti o comunque ne introduce di nuove;
    in particolare, all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4 vengono riprodotte solo in parte le sanzioni già esistenti, essendo stati modificati gli obblighi previsti dal regolamento europeo;
    in particolare, l'articolo 3, comma 3, stabilisce le sanzioni da applicare all'operatore che, a seguito di un intervento di riparazione delle perdite, non rispetta l'obbligo di «assicurare che la riparazione sia stata efficace», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, secondo sottoparagrafo, del Regolamento (UE) n. 517/2014;
    il predetto Regolamento UE stabilisce inoltre che tale «controllo» deve essere effettuato entro un mese dalla riparazione stessa avvalendosi di soggetti in possesso del pertinente certificato;
    trattandosi di una fattispecie sanzionatoria che riprende, almeno in parte, quanto disposto all'articolo 3, comma 3, del vigente decreto legislativo n. 26 del 2013, i relativi importi sono stati rimodulati al fine di evitare che si determinino complessivamente minori entrate per la finanza pubblica;
    l'articolo 4, comma 1, introduce una fattispecie sanzionatoria che riprende almeno in parte quanto disposto all'articolo 3, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 26 del 2013, di cui sono stati rimodulati i relativi importi al fine di evitare che si determinino minori entrate per la finanza pubblica;
    in ogni caso, l'impianto del provvedimento in oggetto è volto a rafforzare nel suo complesso l'assetto sanzionatorio rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente ed è stato definito nei suoi contenuti all'esito di varie interlocuzioni avute con la Commissione europea per rendere le fattispecie sanzionatorie coerenti con le previsioni della disciplina europea in materia e con quanto praticato dagli altri Paesi UE,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 46

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento reca uno schema di regolamento in materia di assunzione di testimoni di giustizia. Fa presente che con il testo in esame si dà attuazione all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, che prevede l'accesso del testimone di giustizia a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute. Rileva che la disposizione legislativa prevede anche che alle assunzioni si provveda per chiamata diretta nominativa, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. Alla legge n. 6 del 2018 non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Segnala che lo schema in esame propone, in primo luogo, norme definitorie e stabilisce l'ambito di applicazione ed i requisiti richiesti per accedere al programma di assunzioni. Sono recate, inoltre, alcune disposizioni di carattere procedimentale che definiscono l'istruttoria della domanda di assunzione, la formazione dell'elenco delle domande di assunzione (che determina un ordine), la disciplina dell'assegnazione dei posti disponibili, l'attuazione del programma di assunzione (che prevede lo svolgimento delle prove di idoneità per i soggetti da assumere), le misure per la tutela del posto di lavoro e della riservatezza dei soggetti assunti. Fa presente che il testo in esame, infine, reca una disposizione che precisa che l'attuazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo dei beni e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala, in fine, che viene abrogato il decreto ministeriale n. 204 del 2014 il quale, ad oggi, disciplina la medesima fattispecie dell'assunzione dei testimoni di giustizia presso una pubblica amministrazione.
  Rileva che la relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che l'impianto del provvedimento ha carattere ordinamentale e procedimentale e che le assunzioni avvengono nell'ambito delle quote di riserva già previste, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998, con ciò non creando nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare considerata la natura procedimentale delle disposizioni e tenuto comunque conto che le incombenze istruttorie poste in capo alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente riproduttive di quelle già previste, a legislazione vigente, dal decreto ministeriale n. 204 del 2014, che viene contestualmente abrogato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, si dovrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di sopprimere la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 12, riferita all'attuazione del presente regolamento, sia perché essa è già prevista dalla legge n. 6 del 2018, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», che, all'articolo 26, autorizza l'emanazione del regolamento stesso, sia perché lo schema di decreto ministeriale in esame, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Pag. 47

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – sistema soldato sicuro.
Atto n. 121.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2019, relativo ai Sistemi individuali di combattimento – Sistema soldato sicuro (atto del Governo n. 121) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale riguarda l'acquisizione di 65.695 Sistemi individuali di combattimento – Sistema soldato sicuro per le unità delle Forze armate italiane e del relativo supporto logistico integrato decennale, finalizzati a conferire al militare appiedato un elevato livello di sicurezza, protezione, interoperabilità e una maggiore versatilità d'impiego, anche in senso duale.
  Rileva che il programma, il cui avvio è previsto nel 2019, si concluderà, presumibilmente, nel 2031 e avrà un onere previsionale complessivo stimato in circa 1.635 milioni di euro, articolato in tanche successive. Evidenzia che oggetto del presente schema di decreto sono le prime due tanche, delle quali vengono indicate sia la puntuale quantificazione degli oneri, pari a complessivi 752,8 milioni di euro, sia le relative modalità di copertura. Segnala che la relazione illustrativa precisa che il completamento del programma, attraverso l'acquisizione delle tanche successive per ulteriori 882,2 milioni di euro circa, è subordinato al rifinanziamento dell'intervento mediante successivi provvedimenti normativi e che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione.
  Rileva che la prima tranche del programma, del valore di 532 milioni di euro, è finanziata attraverso parte delle risorse che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha destinato al rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, assegnate al Ministero della difesa. In proposito, ricorda che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e ha confermato nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quelli relativi ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». Rammenta, inoltre, che con il decreto del Presidente Pag. 48del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 si è proceduto al riparto delle risorse allocate sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, tra le amministrazioni centrali dello Stato.
  Osserva, pertanto, che l'onere finanziario relativo alla prima tranche prevista dallo schema di decreto in esame sarà sostenuto mediante le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero della difesa e allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi. In particolare, all'onere finanziario programmato dal 2019 al 2027, pari a 24,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 56,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 66 milioni di euro per l'anno 2022, a 61,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 81 milioni di euro per l'anno 2024, a 54 milioni di euro per l'anno 2025, a 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, si farà fronte mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 32 del citato capitolo 7120 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072), provenienti proprio dal rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
  Rileva che la seconda tranche ha un valore complessivo di 220,8 milioni di euro, con il seguente profilo finanziario: 40 milioni di euro per l'anno 2026, 35 milioni di euro per l'anno 2027, 40,8 milioni di euro per l'anno 2028, 36 milioni di euro per l'anno 2029, 39 milioni di euro per l'anno 2030 e 30 milioni di euro per l'anno 2031, ed è finanziata attraverso parte delle risorse destinate al medesimo Ministero della difesa in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero della difesa, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2026 al 2031, è complessivamente pari a 2,68 miliardi di euro.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione per la copertura di entrambe le tanche previste dallo schema in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, anche tenendo conto delle risorse destinate ai programmi d'armi di cui agli atti del Governo nn. 108, 109, 110, 112, 113 e 114, già esaminati dalla Commissione Bilancio e agli atti del Governo nn. 122, 124, 125, 126 e 127, attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, Pag. 49della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2019, relativo ai sistemi individuali di combattimento – sistema soldato sicuro (Atto n. 121);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;
    l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio.
Atto n. 122.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di Difesa aerea di corto/medio raggio (atto del Governo n. 122) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale è finalizzato all'ammodernamento/rinnovamento della capacità di Difesa aerea nel corto-medio raggio, attraverso lo sviluppo di un missile superficie/aria e la Pag. 50sua integrazione/qualifica nei futuri sistemi del segmento Short Range Air Defence (SHORAD). Rileva che il programma ha lo scopo di ripianare le capacità attualmente espresse dai sistemi in servizio basati sul missile ASPIDE che, in considerazione della loro vetustà, non potranno essere più impiegati nel breve termine.
  Segnala che il programma, il cui avvio è previsto nel 2019, si concluderà entro il 2023 e avrà un onere previsionale stimato in circa 95 milioni di euro, con il seguente profilo finanziario: un milione di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 34 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni di euro per l'anno 2023.
  Evidenzia che alla copertura dell'onere si provvede attraverso parte delle risorse destinate al Ministero della difesa in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero della difesa, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2019 al 2023, è complessivamente pari a 1,115 miliardi di euro.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione per la copertura del programma previsto dallo schema in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, anche tenendo conto delle risorse destinate ai programmi d'armi di cui agli atti del Governo nn. 108 e 110, già esaminati dalla Commissione Bilancio e agli atti del Governo nn. 121, 124, 125 e 126, attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo e alla omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio (Atto n. 122);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle Pag. 51risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;
    l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.
Atto n. 123.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (atto del Governo n. 123) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale consentirà di proseguire nella sostituzione dei vetusti sistemi controcarro a media gittata MILAN, la cui vita tecnica terminerà nel 2019, oltre che completare la sostituzione di quelli a lunga gittata TOW, alienati nel 2013 al termine della vita tecnica nel 2010. Rileva che il programma, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà nel 2030 e avrà un costo complessivo di 105 milioni di euro.
  Evidenzia che il programma pluriennale è finanziato attraverso le risorse allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi. Segnala, in particolare, che all'onere finanziario programmato dal 2020 al 2030, si farà fronte mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 3 del citato capitolo 7120 (spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari).
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle Pag. 52suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra nell'attività di pianificazione finanziaria elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate sullo stato di previsione del medesimo Ministero, non derivanti da specifici fondi di investimento e rifinanziamenti successivi.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2019, relativo all'acquisizione di sistemi controcarro SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (Atto n. 123);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra nell'attività di pianificazione finanziaria elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate sullo stato di previsione del medesimo Ministero, non derivanti da specifici fondi di investimento e rifinanziamenti successivi;
    l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2019, relativo allo sviluppo e all'acquisizione del nuovo elicottero multiruolo – light utility helicopter (LUH).
Atto n. 124.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2019, relativo allo sviluppo e all'acquisizione del nuovo elicottero multiruolo – light utility helicopter (LUH) (atto del Governo n. 124) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa Pag. 53ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale mira ad assicurare la continuità qualitativa e quantitativa della componente elicotteristica c.d. «multiruolo» dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando la progressiva sostituzione delle linee legacy con piattaforme allo stato dell'arte, idonee a soddisfare le esigenze addestrative ed operative sia in campo nazionale sia all'estero e svolgendo, al contempo, un ruolo indispensabile con riferimento agli odierni scenari di impiego. Rileva che il programma, il cui avvio è previsto nel 2019, si concluderà nel 2033 e avrà un onere previsionale complessivo stimato in 407 milioni di euro, articolato in due tanche successive.
  Evidenzia che la prima tranche del programma, del valore di 70 milioni di euro, è finanziata attraverso parte delle risorse che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha destinato al rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, assegnate al Ministero della difesa. In proposito, ricorda che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e ha confermato nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quelli relativi ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». Rammenta, inoltre, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 si è proceduto al riparto delle risorse allocate sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, tra le amministrazioni centrali dello Stato.
  Segnala, pertanto, che l'onere finanziario relativo alla prima tranche prevista dallo schema di decreto in esame sarà sostenuto mediante le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero della difesa e allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi. In particolare, all'onere finanziario programmato dal 2019 al 2021, pari a 13,20 milioni di euro per l'anno 2019, a 21,80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si farà fronte mediante le risorse assegnate al piano di gestione n. 32 del citato capitolo 7120 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072), provenienti proprio dal rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
  Rileva che la seconda tranche ha un valore complessivo di 337 milioni di euro, con il seguente profilo finanziario: 5 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, ed è finanziata attraverso parte delle risorse destinate al medesimo Ministero della difesa in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di Pag. 54euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero della difesa, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2026 al 2031, è complessivamente pari a 2,68 miliardi di euro.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione per la copertura di entrambe le tanche previste dallo schema in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, anche tenendo conto delle risorse destinate ai programmi d'armi di cui agli atti del Governo nn. 108, 109, 110, 112, 113 e 114, già esaminati dalla Commissione Bilancio e agli atti del Governo nn. 121, 122, 125, 126 e 127, attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2019, relativo allo sviluppo e all'acquisizione del nuovo elicottero multiruolo – light utility helicopter (LUH) (Atto n. 124);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;
    l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 55

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare.
Atto n. 125.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare (atto del Governo n. 125) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che il programma pluriennale, come si evince dalla nota tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata al presente schema di decreto, prevede l'acquisizione di 17 elicotteri HH-139, destinati a colmare un deficit capacitivo creatosi a seguito della radiazione, avvenuta nel 2014, degli elicotteri HH-3F ed acuitosi negli ultimi anni con il progressivo invecchiamento della linea HH-212 ormai prossima anch'essa alla dismissione. Rileva che il programma in esame, il cui avvio è previsto nel 2019, si concluderà presumibilmente nel 2033 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in 765,8 milioni di euro, distribuiti in due differenti tranche realizzative solo in parte coincidenti dal punto di vista temporale.
  Segnala che lo schema di decreto prevede che la prima delle due suddette tranche sia finanziata attraverso il complesso degli stanziamenti provenienti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, assegnati al Ministero della difesa quali somme da destinare al settore «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». In proposito, ricorda che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, confermando nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». Rammenta, inoltre, che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato ripartito, inizialmente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 e che successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 si è proceduto al riparto delle ulteriori risorse allocate sul medesimo Fondo, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, tra le amministrazioni centrali dello Stato.
  Tanto premesso, osserva che l'onere finanziario relativo alla prima tranche del programma in esame, pari complessivamente a 512,07 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2019 e il 2027, sarà in particolare sostenuto mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come Pag. 56rifinanziato, assegnate al Ministero della difesa e rispettivamente allocate sui piani gestionali nn. 27 e 32 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi.
  Evidenzia che lo schema di decreto prevede invece che agli oneri relativi alla realizzazione della seconda tranche del programma in esame, pari a complessivamente a 253,73 milioni di euro lungo l'arco temporale compreso tra il 2023 e il 2033, si provveda mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al medesimo Ministero della difesa in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, osserva che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
  Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero della difesa, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2023 al 2033, è complessivamente pari a 5,092 miliardi di euro.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di specifici interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenendo conto delle risorse destinate ai programmi d'armi da ulteriori atti del Governo presentati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 39/2019, relativo all'adeguamento della linea SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica militare (Atto n. 125);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di Pag. 57bilancio 2017, all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;
    l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2.
Atto n. 126.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2 (atto del Governo n. 126) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che il programma pluriennale, come si evince dalla nota tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, riguarda l'acquisizione di un adeguato numero di veicoli blindati di nuova generazione VTLM2, quale integrazione utile a colmare il gap capacitivo nonché l'evoluzione tecnologica intervenuta dalla introduzione in servizio del precedente modello, garantendo maggiori livelli di protezione e capacità di carico.
  Rileva che il programma – il cui avvio è previsto nel 2019 – è destinato a concludersi nel 2033 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 558 milioni di euro, articolato in tranche successive, cui si provvederà tramite utilizzo delle risorse iscritte sui capitoli di investimento afferenti al programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  Evidenzia che oggetto del presente schema di decreto è, in particolare, la prima tranche del programma, di cui vengono indicate sia la puntuale quantificazione degli oneri, pari a complessivi 305,1 milioni di euro, sia le relative modalità di copertura, laddove il completamento del programma medesimo, attraverso l'acquisizione delle tranche successive per ulteriori 252,9 milioni di euro circa, è subordinato – come precisato dalla nota tecnica allegata allo schema di decreto – al rifinanziamento dell'intervento mediante successivi provvedimenti normativi. Rileva Pag. 58che la nota tecnica chiarisce, altresì, che il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili, anche mediante una sua parziale attuazione e/o con una ridefinizione dei tempi di attuazione.
  Tanto premesso, segnala che lo schema di decreto prevede che ai costi relativi alla realizzazione della prima tranche del programma si faccia fronte tramite le seguenti modalità.
  Da un lato, ai suddetti oneri si provvederà, in misura pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 17 milioni di euro per l'anno 2029, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,5 milioni di euro per l'anno 2031, attraverso quota parte delle risorse che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – nel rifinanziare il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 – ha assegnato al Ministero della difesa.
  In proposito, ricorda che il citato comma 1072 ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e ha confermato nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quelli relativi ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni». Rammenta, inoltre, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 si è proceduto al riparto delle risorse allocate sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, tra le amministrazioni centrali dello Stato.
  Osserva che si tratta, in particolare, delle risorse iscritte sul piano gestionale n. 32 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero della difesa, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi.
  Rileva che, dall'altro lato, ai restanti oneri connessi alla realizzazione della prima tranche del programma si provvederà attraverso quota parte delle risorse destinate al Ministero della difesa in esito alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, che presenta uno stanziamento pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e a 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ciò posto, rileva che il riparto del citato Fondo è oggetto di un apposito schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del Governo n. 81), sul quale è già stato espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari ma che non risulta ancora definitivamente adottato, sulla base del quale la dotazione attribuita al Ministero della difesa, con riferimento al periodo relativo agli anni dal 2019 al 2033, è complessivamente pari a 5,8 miliardi di euro.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione per la copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di specifici interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenendo conto delle risorse destinate ai programmi d'armi da ulteriori atti del Governo presentati nel corso della presente legislatura alle Camere Pag. 59per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2019, relativo all'incremento delle condizioni di sicurezza del parco veicoli tattici leggeri multiruolo VTLM tramite l'acquisizione di circa 650 veicoli di nuova generazione VTLM 2 (Atto n. 126);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 e all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;
    l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 velivoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS.
Atto n. 127.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, fa presente che il Ministro della difesa, in data 8 ottobre 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 velivoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS (atto del Governo n. 127) e che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 10 ottobre 2019, alla IV Commissione (Difesa) in sede primaria, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione Pag. 60di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Osserva che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale riguarda l'acquisizione di 9 velivoli P.180, l'ammodernamento dalla configurazione «Avanti II+» di 19 velivoli in versione Avanti e Avanti II della flotta legacy della Difesa, l'acquisizione di 3 consolle per velivoli in versione RADIOMISURE (RM) e l'acquisizione di un simulatore di volo per la formazione e la qualifica del personale navigante.
  Rileva che il programma, il cui avvio è previsto nel 2020, si concluderà nel 2029 e avrà un onere previsionale stimato in 143,5 milioni di euro.
  Evidenzia che il programma pluriennale è finanziato attraverso il complesso degli stanziamenti provenienti dalla ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, successivamente rifinanziato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, assegnati al Ministero della difesa quali somme da destinare al settore «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».
  In proposito, ricorda che il citato articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, ha istituito il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 e che successivamente il citato articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 ha incrementato la dotazione del Fondo, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 e ha confermato nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto anche quello relativo ad «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni».
  Rammenta, inoltre, che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato ripartito, inizialmente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 e che successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 si è proceduto al riparto tra le amministrazioni centrali dello Stato delle ulteriori risorse allocate sul medesimo Fondo, in base al citato comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
  Segnala, pertanto, che l'onere finanziario recato dallo schema di decreto in esame sarà sostenuto mediante le risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al Ministero della difesa e allocate sul capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Ministero, relativo a spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi, e, in particolare, mediante le risorse assegnate ai piani gestionali n. 27 (somme da destinare alle forniture militari e attività di ricerca della difesa con alto contenuto tecnologico con sostegno alle esportazioni, anche relativi alle reti informatiche ed ai sistemi satellitari, razionalizzazione del parco infrastrutturale della difesa) e n. 32 (somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni- riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072). In dettaglio precisa che all'onere finanziario pari a complessi 65,25 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022 si provvederà mediante le risorse stanziate dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, mentre all'onere pari a complessivi 78,25 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2029 si farà fronte mediante le risorse provenienti dal rifinanziamento del Fondo Pag. 61per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
  Osserva che la nota tecnica specifica, inoltre, che, in ogni caso, il programma sarà modulato in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente rese disponibili.
  Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste dalla relazione per la copertura dell'onere recato dallo schema in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, anche tenendo conto delle risorse destinate ai programmi d'armi di cui agli atti del Governo nn. 109, 112, 113 e 114, già esaminati dalla Commissione Bilancio e agli atti del Governo nn. 121, 124, 125 e 126, attualmente all'esame del Parlamento, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della Difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale.
  Conferma che l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 velivoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS (Atto n. 127);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della Difesa, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi prioritari, particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;
    l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

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