CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2019
258.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.25.

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Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge Salvamare»).
C. 1939 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che nella seduta del 15 ottobre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1939 e abb.-A, recante Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (“Legge Salvamare”);
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince, tra l'altro, che:
    ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, i costi della gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento saranno coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    i costi associati a tale gestione, pertanto, saranno posti a carico della tariffa come quota fissa per tutti i contribuenti e le risorse che ne deriveranno saranno poi attribuite ai comuni interessati mediante apposito meccanismo perequativo predisposto dall'ARERA stessa;
    i tempi di realizzazione del meccanismo tariffario in argomento dovrebbero risultare oltremodo brevi, posto che l'ARERA ha già provveduto a compiere analoga attività per la tariffa del servizio idrico integrato per i comuni recentemente colpiti da eventi sismici;
    nelle more dell'emanazione della regolamentazione attuativa da parte dell'ARERA, continuerà ad applicarsi l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 182 del 2003, richiamato dal comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, in forza del quale il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 8;
    ferma restando la gratuità del conferimento dei rifiuti raccolti in mare, pertanto, i maggiori oneri relativi alla gestione di tali rifiuti per il soggetto gestore dell'impianto portuale di raccolta saranno assorbiti nell'ambito dei costi dell'impianto di raccolta e coperti nell'ambito della tariffa per il conferimento dei rifiuti delle navi;
    i rifiuti raccolti nelle acque interne, essendo equiparati ai rifiuti urbani, rientrano, invece, nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ordinariamente svolto dai comuni;
    in sede di prima applicazione della normativa in argomento, pertanto, sarà applicata la disciplina dei rifiuti urbani, mentre, all'atto dell'emanazione della nuova disciplina da parte dell'ARERA, i costi associati a tale gestione saranno posti a carico della tariffa per tutti i contribuenti, come sopra evidenziato;
    le misure premiali nei confronti del comandante del peschereccio, soggetto al Pag. 56rispetto degli obblighi di conferimento di cui all'articolo 2, comma 8, saranno individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10;
    l'attuazione del regime di autorizzazioni e prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, previsto per le campagne organizzate dai soggetti privati, sarà assicurato dall'autorità competente ad invarianza di spesa, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10;
    gli enti gestori delle aree marine protette potranno svolgere le iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio;
    le attività concernenti l'educazione ambientale, di cui all'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'educazione ambientale rientra nelle tematiche che saranno sviluppate dalle istituzioni scolastiche, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica istituito dalla legge 20 agosto 2019, n. 92;
    il riconoscimento ambientale, di cui all'articolo 8, sarà rilasciato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ivi previsto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, giacché tale riconoscimento si concretizzerà nel rilascio all'imprenditore ittico virtuoso di un'attestazione di virtuosità ambientale che certifica l'impegno profuso in favore del risanamento dell'ecosistema;
   considerato che:
    come risulta dalla relazione tecnica, il nuovo regime di copertura dei costi della gestione dei rifiuti in esame che sarà definito da ARERA ha la finalità di “evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti”;
    al fine di escludere che, nelle more dell'introduzione del citato nuovo regime, si determinino maggiori costi a carico dei pescatori e degli utenti dei porti interessati si potrebbe valutare la possibilità di prevedere che la nuova disciplina prevista dal presente provvedimento per i rifiuti accidentalmente pescati nonché le disposizioni ad essa connesse, vale a dire gli articoli 1, 2 (ad esclusione dei commi 6 e 7), 3, 4, 8 e 9, debbano trovare applicazione solo dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'ARERA definirà puntualmente i criteri e le modalità per la copertura dei nuovi costi di gestione;
    in questa prospettiva si potrebbe altresì valutare l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, precisando altresì, al fine di attribuire maggiore flessibilità alla procedura in esame, che tale disciplina sarà introdotta «sulla base» dei dati e delle informazioni forniti dagli enti individuati dalla medesima Autorità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 7, si valuti l'opportunità di sostituire le parole da: individuando fino a: determinazione della medesima con le seguenti: e individua altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni sulla base dei quali è determinata la componente medesima;
   b) al medesimo comma 7 dell'articolo 2 si valuti l'opportunità di definire un termine entro il quale l'ARERA debba disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 6 del medesimo articolo 2;
   c) dopo l'articolo 10 si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: Art. 10-bis. Pag. 57(Disposizioni finali) – 1. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 e degli articoli 5, 6, 7 e 10, si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede alla determinazione della componente di cui al predetto comma 6 del medesimo articolo 2.».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Vanessa CATTOI (Lega) manifesta apprezzamento per le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dalla relatrice. In particolare reputa opportuna l'osservazione relativa alla fissazione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del provvedimento al 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'ARERA provvederà alla determinazione della componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti o della tariffa istituita in suo luogo. Al riguardo reputa necessaria l'acquisizione di dati relativi alla quantità di rifiuti accidentalmente pescati ogni anno.
  Infine, con riferimento alle attività concernenti l'educazione ambientale di cui all'articolo 6, osserva che le medesime non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto rientrano nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, recentemente approvata dal Parlamento.

  Marialuisa FARO (M5S) segnala che le osservazioni contenute nella proposta di parere, relative all'acquisizione di dati e informazioni necessari per la determinazione della componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti o della tariffa istituita in suo luogo, sono state inserite per rendere il calcolo di detta componente aggiuntiva il più corretto possibile, onde evitare che residuino oneri che debbano essere coperti esclusivamente dai soggetti interessati. Precisa inoltre che la componente dovrà essere periodicamente ricalcolata al fine di coprire gli oneri che dovranno essere effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. Evidenzia infine che spetta alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di recepire o meno nel provvedimento questa e le altre osservazioni contenute nella proposta di parere, posto che esse, pur prospettando la soluzione di profili problematici, non attengono strettamente alla copertura finanziaria del provvedimento.

  Vannia GAVA (Lega) chiede se la componente aggiuntiva che sarà determinata dall'ARERA si applicherà a tutto il territorio italiano o solo nei comuni dove sono conferiti i rifiuti accidentalmente pescati.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, segnala che il provvedimento prevede che la componente aggiuntiva sia applicata in tutto il territorio nazionale, mentre il gettito corrispondente sarà attribuito esclusivamente agli enti che sostengono i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Marialuisa FARO (M5S) avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   gli identici emendamenti Cunial 2.16, Butti 2.18 e Schullian 2.19, i quali, sopprimendo i commi 6 e 7 dell'articolo 2, eliminano la previsione secondo cui i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (TARI) o alla tariffa istituita in luogo di essa, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria alternativa;
   Benedetti 2.113, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano individuate Pag. 58misure premiali nei confronti dei pescherecci, attribuite in base alla quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con finalità di contributo alla formazione, al rinnovo e all'implementazione di attrezzature idonee ad abbattere le emissioni inquinanti, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e modalità di copertura degli stessi;
   gli identici emendamenti Gagliardi 10.1 e Lucchini 10.100, che sono volti a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, relativa al provvedimento nel suo complesso.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Schullian 2.5, che è volta a ricomprendere tra i rifiuti urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati in mare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Raffaelli 2.110 e 1.101, che prevedono che i rifiuti accidentalmente pescati possano essere conferiti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale, in tal caso istituendosi all'interno dell'ambito portuale e nel territorio comunale, in prossimità delle imbarcazioni da pesca, apposite strutture di raccolta gestite dai gestori dei rifiuti urbani e assimilati competenti per territorio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;
   Lucchini 2.7, la quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia istituito il modello del logo «SALVAMARE», da utilizzare, a titolo gratuito da parte dei gestori, su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione alla proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della generale clausola di invarianza di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame;
   Ruffino 2.101, la quale prevede che l'impianto o l'area di raccolta debba garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi e quelli pescati accidentalmente, al fine di prevenire indebiti trasferimenti tra i due aggregati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;
   Valbusa 2.111, che è volta a prevedere che le attività relative al servizio di recupero o smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati conferiti all'impianto portuale di raccolta siano effettuate senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;
   gli identici emendamenti Schullian 2.14 e Tasso 2.15, i quali sopprimono la previsione secondo cui il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta si configuri come deposito temporaneo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari Pag. 59derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;
   Cortellazzo 2.103, la quale, sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 2, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti da una quota parte, a tal fine destinata, del tributo speciale riscosso dalle regioni per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, stabilendo inoltre che la suddetta quota non deve essere compensata da un aumento del medesimo tributo speciale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, alternativa a quella prevista dal testo del provvedimento e consistente nella applicazione di una componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti (TARI) ovvero della tariffa istituita in luogo di essa, ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013;
   Lucchini 2.121, la quale, sostituendo il comma 6 dell'articolo 2, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti ad uno specifico contributo dello Stato in favore dei gestori interessati, provvedendo al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in commento;
   Giacometto 2.31, che è volta a prevedere che l'ARERA svolga attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria introdotta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento della predetta attività l'ARERA possa fare nell'ambito delle risorse ad essa assegnate sulla base della legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Buratti 2.100, la quale prevede che, nelle more della definizione da parte dell'ARERA della componente tariffaria di cui al comma 6 dell'articolo 2, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati siano coperti mediante la restante quota del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica, che affluisce ad apposito fondo regionale ai sensi delle stesse proposte emendative. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Prestigiacomo 2.104, che prevede che i comuni interessati possano prevedere la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita ad un idoneo impianto portuale di raccolta, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che non appaiono configurabili come limite massimo di spesa e vengono stimati in 200.000 euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, pur osservando che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Rampelli 2.36, che prevede una riduzione della tassa sui rifiuti o sulla tariffa istituita in luogo di essa a favore dei soggetti che conferiscono rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, provvedendo alla copertura del relativo onere, che non appare configurabile Pag. 60come limite massimo di spesa e viene stimato in 15 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, dei quali non viene peraltro precisata la decorrenza, e della relativa copertura finanziaria;
   Rampelli 2.37, che è volta ad estendere la disciplina prevista dall'articolo 2 anche ai gestori dei centri di immersione che durante le operazioni subacquee recuperino rifiuti assimilabili a quelli accidentalmente pescati e li conferiscano correttamente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2, ai sensi del quale l'ARERA determinerà le tariffe volte ad assicurare la copertura dei costi di gestione;
   Rampelli 3.2, la quale, al fine di promuovere le campagne di pulizia, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di 5 milioni di euro annui, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa, che peraltro non precisa la decorrenza del relativo onere;
   Prestigiacomo 3.15, che prevede che le autorità di bacino avviino specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, assegnando, altresì, a tali iniziative un contributo dello Stato pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo, pur osservando che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato a copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se le autorità di bacino possano dare attuazione alla proposta emendativa – in particolare, con riferimento ad eventuali spese non coperte dal contributo dello Stato – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Formentini 3.102, che prevede che gli enti territoriali e gli enti gestori del servizio rifiuti provvedano con attività giornaliera regolare alla pulizia dei bacini delle acque interne, attraverso battelli spazzini di opportuna tipologia in funzione delle caratteristiche delle attività svolte e della specificità dei luoghi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Zolezzi 3.0100, la quale, modificando la legge n. 979 del 1982 (recante «Disposizioni per la difesa del mare»), prevede, da un lato, che il competente Ministero provveda all'istituzione di un servizio di intervento per la rimozione dei rifiuti solidi galleggianti, comprese le plastiche di tutte le tipologie, dall'altro, che le navi, gli aeromobili ed i mezzi di trasporto e di rimorchio all'uopo già in dotazione debbano essere strutturati ed attrezzati anche per la rimozione dei suddetti rifiuti solidi galleggianti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;Pag. 61
   Andreuzza 0.4.0200.2 e 4.0100 e Formentini 4.0101, le quali prevedono, a vario titolo, che le biomasse costituite da materiale legnoso siano sottoposte a operazioni di vagliatura e di selezione, anche ai fini del recupero di materia e della possibilità di riutilizzo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   4.0200 della Commissione, che prevede particolari modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Rampelli 5.3, che sopprime il carattere facoltativo delle campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità del presente provvedimento, previste dall'articolo 5. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in commento possa darsi luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che gli adempimenti ivi previsti rivestono carattere non più facoltativo bensì natura obbligatoria;
   Maraia 7.0100, volta a prevedere che l'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della rete informativa nazionale ambientale SINANET, gestisca il monitoraggio ambientale delle acque marine, lacustri, fluviali, di tutte le zone di pesca, nonché delle acque sotterranee e superficiali e il Registro nazionale del monitoraggio ambientale delle acque e della pesca marina, istituito ai sensi della medesima proposta emendativa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Viviani 8.7, che è volta a istituire, in via sperimentale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenza indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Rampelli 8.5, che è volta a istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui al fine di promuovere l'utilizzo di materiali di ridotto impatto ambientale da parte degli imprenditori ittici e provvede alla copertura del relativo onere, del quale peraltro non è individuata la decorrenza, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Valbusa 8.6, la quale prevede l'obbligo per i possessori di imbarcazioni di munirsi di un documento che attesti la pulizia della carena prima del varo dell'imbarcazione medesima nelle acque interne italiane. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Gallinella 8.0101, che è volta all'istituzione di un Fondo «Salvamare», destinato tra l'altro alla riduzione, anche attraverso strumenti fiscali, della produzione e dell'utilizzo di contenitori di plastica, al quale confluiscono le risorse derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1o gennaio 2020, di un contributo, pari a 2 centesimi, Pag. 62applicato al prezzo di vendita di contenitori di plastica di capacità pari o inferiore a 5 litri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Labriola 2.102 e Gagliardi 8.08, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità, nonché l'emendamento Formentini 3.101, che provvede alla copertura del relativo onere, qualificato come limite massimo di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Schullian 2.5, Valbusa 2.111 e degli identici emendamenti Schullian 2.14 e Tasso 2.15, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. In merito agli emendamenti recanti copertura sugli accantonamenti dei Fondi speciali di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, sui quali la relatrice ha formulato un parere di nulla osta, esprime parere contrario sulle proposte emendative 2.102 e 8.08, atteso che le risorse utilizzate dalle medesime sono state recentemente acquisite per l'approvazione di emendamenti al Senato sul decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, nonché per la predisposizione del decreto-legge recante Disposizioni per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ieri. Esprime infine nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Marialuisa FARO (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.101, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19, 2.31, 2.36, 2.37, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.110, 2.113, 2.121, 3.2, 3.15, 3.102, 5.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1 e 10.100, sugli articoli aggiuntivi 3.0100, 4.0100, 4.0101, 4.0200, 7.0100, 8.08 e 8.0101 e sul subemendamento 0.4.0200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 63

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di tre Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia: a) Trattato di estradizione, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 e che il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati conclusi con il Governo della Repubblica di Colombia, in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale e di trasferimento delle persone condannate.
  Per quanto riguarda i primi due Trattati, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.
  Per quanto riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Colombia, in conformità con quanto previsto dal Trattato, due persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 66 cittadini colombiani. Pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, appare pertanto necessario acquisire una conferma circa l'effettiva prudenzialità della stima di due trasferimenti l'anno.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 200.052 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Da un punto di vista meramente formale, evidenzia l'opportunità di precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, con riferimento al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, assicura che la stima degli oneri annui per trasferimenti in Colombia contenuta nella relazione tecnica appare improntata a criteri di prudenzialità, posto che i competenti Uffici ritengono che nel prossimo futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni di ottenere il trasferimento di 2 persone condannate all'anno.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1941 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, per quanto Pag. 64riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, la stima degli oneri annui per trasferimenti in Colombia contenuta nella relazione tecnica appare improntata a criteri di prudenzialità, posto che i competenti Uffici ritengono che nel prossimo futuro potrebbero trovarsi nelle condizioni di ottenere il trasferimento di 2 persone condannate all'anno;
   rilevata la necessità di precisare, all'articolo 3, comma 1, il carattere annuo degli oneri permanenti che decorrono dal 2019,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: euro 30.261, euro 4.000, euro 124.330, euro 17.200, euro 20.261, nonché euro 4.000 aggiungere la seguente: annui».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Tenuto conto peraltro che la relazione tecnica non fornisce elementi riguardo all'articolo 18, in base al quale le pensioni e le altre analoghe remunerazioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del percipiente, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità dell'Accordo in relazione alle fattispecie in questione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte all'onere derivante dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, che ammonta a 67.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Tutto ciò premesso, anche alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 maggio 2019, in occasione dell'esame dell'atto Camera n. 1074-A, segnala l'opportunità modificare il comma 1 dell'articolo 3, al fine di precisare che le minori entrate quantificate nella relazione tecnica sono da considerarsi – ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009 – oneri assimilabili a tetti di spesa (oneri «pari a») e non a previsioni di spesa (oneri «valutati in»), giacché l'eventuale disallineamento tra oneri previsti e oneri effettivi, essendo verificabile solo dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento, non potrebbe essere fronteggiato efficacemente attraverso la citata clausola di salvaguardia.

Pag. 65

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica qualifica tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica come spese «autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque a suo avviso necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate, e non valutate, oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Rileva inoltre che, secondo la relazione tecnica, le attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione (di cui alla lettera n) dell'articolo 4 dell'Accordo) non comporteranno ulteriori oneri in quanto effettuate con le ordinarie modalità a legislazione vigente; osserva che la relazione indica a tal proposito il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pur tenendo conto che l'articolo 10 dell'Accordo, che riguarda la ripartizione delle spese fra le Parti, consente margini di flessibilità nel caso in cui da una richiesta di cooperazione derivino spese elevate o straordinarie, andrebbe a suo parere acquisita conferma che le richieste concernenti la citata lettera n) e rivolte all'Italia possano essere effettivamente fronteggiate con le risorse già disponibili; ciò in quanto le previsioni di bilancio dovrebbero essere state costruite sulla base della legislazione vigente e, pertanto, non considerare le ulteriori attività previste dalle disposizioni in esame. Prende infine atto degli ulteriori dati, assunzioni ed elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 3, comma 1, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 81.547 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Occorre peraltro a suo avviso rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in circa 55.000 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in relazione alle richieste rivolte all'Italia concernenti la lettera n) dell'articolo 4 dell'Accordo, relative alle attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, Pag. 66conferma che le stesse potranno essere effettivamente fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Precisa poi che l'onere totale del provvedimento, che ammonta a 81.547 euro annui a decorrere dall'anno 2019, è composto per 58.493 euro annui di spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo, ivi comprese le spese per la copertura sanitaria dei frequentatori del corso di formazione a beneficio della Polizia cubana di cui all'articolo 4, lettera p), dell'Accordo, e per 23.054 euro annui di spese autorizzate.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1994 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le richieste concernenti la lettera n) dell'articolo 4 dell'Accordo rivolte all'Italia, relative alle attività di riammissione dei cittadini presenti nell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, potranno essere effettivamente fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   ritenuto che:
    all'articolo 3, comma 1, gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;
    tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in 58.493 euro annui, ivi comprese le spese per la copertura sanitaria dei frequentatori del corso di formazione a beneficio della Polizia cubana di cui all'articolo 4, lettera p), dell'Accordo – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
C. 2118 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, fa presente che il progetto di legge, già approvato dal Senato (A.S. 964), reca la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, e che nel corso dell'esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento vengono quantificati dall'articolo 3, Pag. 67comma 1, del progetto di legge di ratifica in euro 1.300.000 per il 2019 e in euro 300.000 annui a decorrere dal 2020. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, indica che euro 300.000 hanno natura di oneri valutati – riferiti alla perdita di gettito di competenza di 280.785 euro su base annua, prudenzialmente arrotondati, secondo la relazione tecnica, a 300.000 euro – ed euro 1.000.000 di oneri autorizzati – riferiti al versamento in un'unica soluzione da parte del Governo, come somme dovute per la manutenzione della sede dell'ICCROM. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dello Scambio di lettere oggetto di ratifica – pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e valutato in 300.000 euro annui a decorrere dalla medesima annualità – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Atto n. 117.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2019.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 16 ottobre la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno recante elementi di chiarimento alle questioni sollevate dal relatore (vedi allegato 2).

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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