CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2019
258.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
C. 2118, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, in sostituzione della relatrice Ascari, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 2118, recante la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
  Segnala preliminarmente che la proposta di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Airola ed altri, già approvata dall'altro ramo del Parlamento il 6 agosto scorso, riproduce parzialmente il testo dell'Atto Camera n. 4609 che, presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura (e volto a ratificare e a dare esecuzione anche ad altri quattro accordi con altrettante organizzazioni internazionali), venne approvato dalla Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il suo iter di esame al Senato a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  Rammenta inoltre che il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM, secondo l'acronimo inglese) è un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente 135 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio Pag. 33culturale. L'ICCROM è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957, ratificato con la legge 11 giugno 1960, n. 723, il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959 ed è attualmente ospitato presso un'ala del complesso monumentale di San Michele a Ripa.
  Quanto al contenuto dello scambio di lettere in esame, precisa che esso ha l'obiettivo di aggiornare il citato Accordo di sede tra Italia e UNESCO del 1957, modificandone l'articolo 11 recante la disciplina relativa alle esenzioni fiscali concesse al personale dell'Organizzazione. La novella in questione, oltre a estendere a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e a riconoscere al direttore ed ai vice direttori del Centro il medesimo trattamento riconosciuto dal Governo italiano ai membri delle rappresentanze diplomatiche in Italia, estende anche ai dipendenti di nazionalità italiana i benefìci fiscali previsti per il personale di altra nazionalità, conformemente con quanto previsto dalla Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
  Con l'inserimento di un nuovo comma (comma 2) nel testo dell'articolo 11 dell'Accordo di sede, inoltre, il Governo italiano si impegna a pagare con un unico versamento una tantum, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 del medesimo Accordo.
  Quanto al contenuto della proposta di legge, essa si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio di lettere e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, valutando un onere di un milione di euro per l'anno 2019 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il medesimo articolo 3, al comma 2, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 prevede infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.