CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 ottobre 2019
258.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 22 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene sia scorretto costringere i membri del Comitato a trasferirsi presso la Sala del Mappamondo per lo svolgimento dei diversi punti previsti all'ordine del giorno, in ragione di una concomitante riunione informale tra gruppi di maggioranza, che sta avendo luogo nell'Aula della I Commissione. Chiede, dunque, alla Presidenza delucidazioni al riguardo, stigmatizzando tale spostamento di sede, avvenuto proprio in prossimità dell'avvio dei lavori.

  Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come la circostanza segnala dal deputato Iezzi presenti un carattere di eccezionalità, dettato dalle particolari esigenze di confronto emerse tra i gruppi nell'ambito della discussione del decreto-legge n. 105 del 2019, all'esame dalle Commissioni riunite Pag. 22I e IX nella seduta convocata alle ore 13 di oggi.

  Alberto STEFANI, presidente, osserva come l'esigenza manifestata dai gruppi di maggioranza di approfondire taluni aspetti del decreto-legge n. 105 del 2019 – il cui esame è iscritto come ultimo punto all'ordine del giorno della I Commissione, in congiunta con la IX Commissione – hanno imposto un improvviso cambiamento del luogo di riunione del Comitato, peraltro comunicato ai componenti dello stesso Comitato, al fine di consentire, da un lato, a tali gruppi di completare l'ampio confronto informale avviato su tale provvedimento, dall'altro, al Comitato di rispettare la tempistica prevista per lo svolgimento dei punti all'ordine del giorno. Assicura, in ogni caso, che tale circostanza non costituirà un precedente e si farà tutto il possibile affinché ciò non accada di nuovo in futuro.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge Salvamare»).
Emendamenti C. 1939-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti nonché il subemendamento 0.4.0200.3 presentati alla proposta di legge C. 1939-A e abb. recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).

  Fausto RACITI (PD), relatore, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana.
C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1993, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.
  Segnala inoltre come la Repubblica Dominicana vanti con l'Italia, oltre a relazioni politiche improntate ad una piena collaborazione, anche rapporti economici stabilmente in crescita, considerato che l'Italia si colloca al sesto posto fra i suoi principali fornitori, dopo gli Stati Uniti, la Cina, il Messico, il Brasile e la Spagna.
  In tale contesto rammenta che un disegno di legge (AS 2813) recante, fra le Pag. 23altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame, venne presentato al Senato dal Governo nel corso della XVII Legislatura e discusso dalla Commissione Affari esteri di quel ramo del Parlamento nel giugno del 2017, senza tuttavia vedere completato l’iter di approvazione a causa della conclusione della legislatura.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 20 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 individua i settori di intervento dell'accordo, che sono cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi.
  Gli articoli 2 e 3 indicano quali partner dell'accordo le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche. Viene favorito lo scambio di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali. La possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione è contemplata dall'articolo 4.
  A norma dell'articolo 5, le Parti si impegnano a favorire la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.
  L'articolo 6 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.
  L'articolo 7 prevede l'erogazione di borse di studio mediante programmi di attuazione dell'accordo.
  L'articolo 8 contempla l'impegno delle Parti allo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.
  Con gli articoli 9, 10 e 11 viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione.
  L'articolo 12 prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.
  L'articolo 13 contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.
  Con l'articolo 14 viene disciplinato lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
  L'articolo 15 impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.
  L'articolo 16 instaura una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini.
  L'articolo 17 prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate sono previste.
  L'articolo 18 contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.
  Ai sensi dell'articolo 19 viene istituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.
  L'articolo 20 disciplina l'entrata in vigore – alla ricezione della seconda delle due notifiche – e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, Pag. 24rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati.
  L'articolo 3, contiene le disposizioni finanziarie, autorizzando la spesa di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria in forza della quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalle disposizioni dell'Accordo non considerate nella norma di copertura (di cui al precedente articolo 3). Quanto agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 dell'Accordo, e correlati ad eventuali future modifiche del medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5, infine, dispone che l'entrata in vigore dell'accordo sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba.
C. 1994 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1994, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.
  Rileva in via preliminare come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi tra Italia e Cuba al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo, creando a tal fine uno strumento giuridico idoneo a regolamentare la collaborazione di polizia, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e di renderli più rispondenti alle esigenze attuali, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Intesa stessa.
  Il testo dell'Accordo, come precisato nella relazione illustrativa, è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei; esso ricalca nel contenuto altri recenti intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 entrata in vigore il successivo 25 ottobre.
  Ricorda inoltre che nel corso della XVII Legislatura un analogo disegno di legge (A.S. 2106) di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo era stato presentato al Senato, senza che tuttavia ne venisse completato l’iter di approvazione.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e 13 articoli, nel preambolo viene richiamata la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione contro le sostanze stupefacenti e psicotrope del 1971 e quella contro il traffico delle sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione contro la criminalità transnazionale del 2000, la Convenzione contro la corruzione del 2003, nonché le Pag. 25pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU.
  L'articolo 1 indica che obiettivo dell'Accordo è l'intensificazione della cooperazione mediante lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione e l'addestramento tra le autorità di polizia ai fini della lotta alla criminalità.
  L'articolo 2 individua le Autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e per Cuba la Direzione generale della Polizia nazionale rivoluzionaria del Ministero dell'Interno. Vengono inoltre salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti.
  L'articolo 3 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, e reprimere la criminalità nei seguenti settori:
   crimine organizzato transnazionale;
   produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori;
   tratta di esseri umani e traffico di migranti;
   traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici;
   reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
   reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;
   altri reati che interessino le Parti.

  Le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti.
  Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dall'articolo 4, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti:
   lo scambio e l'analisi delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul modus operandi, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici;
   l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte;
   lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
   lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare;
   l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 5);
   la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia;
   lo scambio delle buone prassi per l'esecuzione di speciali tecniche investigative;
   lo scambio di esperti.

  Le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali, sono regolate dall'articolo 5.
  L'articolo 6 individua al comma 1 le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui la richiesta possa essere pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali assunti. Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte Pag. 26richiesta. Prima di rifiutare l'assistenza, la Parte richiesta consulta la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza può essere eseguita a condizioni stabilite dall'Autorità richiesta; nel caso la Parte richiedente accetti le condizioni, si impegna a rispettarle. In caso di rifiuto parziale o totale, l'Autorità richiesta comunica per iscritto alla Parte richiedente tale decisione, motivando il rifiuto.
  L'articolo 7 disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza.
  L'articolo 8 riguarda la protezione dei dati personali e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale, prevedendo che ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo e in conformità con la legislazione nazionale e con le condizioni e i principi relativa alla protezione dei dati personali.
  L'articolo 9 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, in Italia e a Cuba, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.
  L'articolo 10 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono di norma sostenute dalla Parte richiesta; a fronte di spese notevoli e straordinarie le Parti si consulteranno per stabilire sia le modalità di trattazione della richiesta, sia il modo in cui saranno sostenute le spese. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.
  Ai sensi dell'articolo 11 le lingue italiano e spagnolo sono riconosciute quali lingue di lavoro.
  L'articolo 12 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative tra le Parti.
  L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore dell'Accordo alla data della seconda notifica in cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. L'Accordo, che ha durata illimitata, potrà tuttavia essere denunciato con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà altresì essere emendato con il reciproco consenso scritto delle Parti.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali.
C. 2118, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2118, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.
  Rileva preliminarmente come il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM, secondo l'acronimo inglese) sia un'organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono attualmente oltre 130 Stati, che promuove a livello internazionale la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio culturale. L'ICCROM è stata istituita per decisione della IX Conferenza generale dell'UNESCO nel 1956; a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNESCO del 1957 (ratificato dall'Italia con la legge 11 giugno 1960, n. 723) il Centro ha stabilito la propria sede a Roma nel 1959.
  Lo Scambio di lettere tra Governo italiano ed ICCROM di cui si propone la ratifica modifica l'articolo 11 del predetto Accordo di sede del 1957. La novella estende a tutti i funzionari del Centro, quale ne sia la nazionalità, l'esenzione da ogni imposta su ogni somma loro versata dal Centro a titolo di remunerazione.
  La relazione illustrativa rammenta che l'articolo 11 dell'Accordo di sede attualmente vigente prevede che i funzionari dell'ICCROM, con l'esclusione di quelli di nazionalità italiana o di coloro che avevano residenza abituale in Italia prima dell'istituzione del Centro, godano dell'esenzione dalle imposte sugli emolumenti e sulle indennità versate a titolo di remunerazione dall'Organizzazione. Per compensare questa differenza di trattamento, nel 1978 il Consiglio dell'ICCROM ha approvato una risoluzione che impegna l'Organizzazione a rimborsare ogni anno i funzionari italiani delle tasse da loro versate allo Stato italiano in relazione al salario percepito dall'ICCROM.
  Di contro, la Convenzione del 1947 sui privilegi e le immunità degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, principale fonte normativa a livello multilaterale in questo settore, prevede che tutti i funzionari delle agenzie delle Nazioni Unite debbano beneficiare dell'esenzione fiscale dalle imposte dirette sulle remunerazioni, senza distinzioni basate sulla nazionalità. L'Italia ha ratificato la Convenzione in oggetto nel 1985, 28 anni dopo l'Accordo di sede con l'ICCROM, peraltro formulando una riserva all'atto di adesione all'Accordo in base alla quale il Governo italiano si è riservato la facoltà di limitare, in sede di negoziazione di un accordo di sede, l'applicazione dei privilegi fiscali.
  La questione della corretta applicazione dell'articolo 11 dell'Accordo di sede si è posta con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992, dell'elenco degli istituti specializzati delle Nazioni Unite nei confronti delle quali si assicurava l'applicazione senza restrizioni della citata Convenzione del 1947. L'elenco includeva infatti l'ICCROM, che ha pertanto maturato l'aspettativa che nell'applicazione senza restrizioni fosse compresa anche la materia delle esenzioni fiscali. Il 17 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un interpello proposto dall'ICCROM, ha chiarito che l'estensione dell'esenzione fiscale ai funzionari italiani è possibile solo attraverso un emendamento all'articolo 11 dell'Accordo di sede, non potendo essa essere accordata in via interpretativa sulla base di quanto previsto nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 1992.
  L'estensione ai funzionari italiani dell'ICCROM dei benefici fiscali riconosciuti ai funzionari degli istituti specializzati dell'ONU presenti sul territorio italiano appare peraltro coerente, come si legge nella relazione illustrativa, con quanto già previsto negli accordi di sede degli istituti specializzati delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano.Pag. 28
  La relazione illustrativa sottolinea inoltre che per l'ICCROM, a partire dal 2013, il costo del rimborso delle tasse ai dipendenti italiani è più elevato del contributo italiano all'Organizzazione e che pertanto l'Assemblea generale degli Stati membri dell'ICCROM del novembre 2013 ha approvato una mozione, votata all'unanimità e con la sola astensione dell'Italia, che invitava il Direttore generale dell'ICCROM ad avviare un negoziato con il Governo italiano per consentire l'esenzione dei dipendenti italiani dalla tassazione nazionale, in applicazione della citata Convenzione del 1947.
  Lo Scambio di lettere di cui si propone la ratifica prevede altresì l'impegno del Governo italiano a pagare, con un unico versamento una tantum, la somma di 1 milione di euro a saldo totale delle somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM, secondo quanto statuito dall'articolo 2 dell'Accordo di sede.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13

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