CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2019
256.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Atto n. 118.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che il provvedimento è assegnato, oltre che alla Commissione Difesa, anche – per i soli profili di carattere finanziario – alla Commissione Bilancio e che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 29 novembre 2019.

  Alberto PAGANI (PD), relatore, ricorda che la delega legislativa per l'adozione del provvedimento è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (decreto sicurezza). Tale disposizione ha, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo n. 94 del 2017, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del citato «decreto sicurezza». Tale articolo ha infatti istituito un apposito Fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e ulteriori risorse stanziate con successivi provvedimenti normativi.Pag. 61
  Per quanto concerne il contenuto del provvedimento segnala che da un punto di vista formale lo schema è strutturato in maniera analoga al decreto legislativo n. 94 del 2017, di riordino delle Forze armate ed è, pertanto, composto di 12 articoli aventi la stessa rubrica delle disposizioni di quel decreto. Si tratta principalmente di novelle al Codice dell'ordinamento militare che si sono rese necessarie anche per apportare talune correzioni a quanto disposto con il richiamato provvedimento di riordino rispetto al quale la relativa legge di delega non aveva contemplato la facoltà di adottare successivi decreti legislativi correttivi. Tale facoltà era stata, invece, prevista dalla legge n. 124 del 2015, concernente il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia.
  In estrema sintesi, lo schema ha carattere trasversale e riguarda tutti i ruoli del personale militare. In virtù del collegamento funzionale con il decreto legislativo n. 94 del 2017, si prevedono disposizioni che incidono sul reclutamento, l'avanzamento, la formazione, i compiti, le responsabilità e i trattamenti economici del personale militare. Nel dettaglio, l'articolo 1 reca disposizioni comuni a più categorie di personale militare, compreso il personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Si tratta di una serie norme che incidono su una eterogeneità di istituti giuridici. In estrema sintesi, si individuano ulteriori requisiti per il reclutamento nelle Forze armate, si incide sulla disciplina della riserva dei posti nei concorsi di cui all'articolo 673, sull'aspettativa, sulle dimissioni volontarie e il transito del personale militare nei ruoli civili. Viene, inoltre, novellato l'articolo 627 del Codice, al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse e si modifica la rubrica dell'articolo 2209-septies al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri sono riferite al personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, eliminando dubbi interpretativi dovuti all'attuale formulazione che fa riferimento al «personale non dirigente». Segnala, inoltre, la novella all'articolo 640, che consente alle aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e impossibilitate a svolgere gli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, di svolgere i richiamati accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dell'impedimento, per una sola volta, anche in deroga, ai limiti di età.
  I successivi articoli 2 e 3 recano disposizioni in materia di ufficiali. Al riguardo, sempre attraverso apposite novelle al Codice dell'ordinamento militare, si prevede il divieto per i medici militari di svolgere, nell'esercizio delle attività libero professionali, attività peritali di parte nei giudizi contro l'amministrazione Difesa; si contempla, inoltre, la possibilità di bandire concorsi per l'alimentazione di ufficiali medici in servizio permanente, da trarre con il grado di capitano, in caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie. Ulteriori modifiche riguardano i periodi di permanenza e i limiti di età per l'accesso in determinati ruoli. Nel dettaglio, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico connesso con gli investimenti nel settore formativo da parte delle Forze armate, si prevede l'aumento, da 11 a 15 anni, del periodo di ferma per gli ufficiali allievi delle accademie militari iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni. Si innalza, inoltre, il limite di età, da 56 a 60 anni, ai fini del richiamo in servizio dalla riserva di complemento e da 45 a 55 anni, fino al 2024, per l'accesso al ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano Segnala, inoltre, la proroga, dal 2019 al 2029, dell'istituto del collocamento a disposizione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo e la novella all'articolo 1094, concernente le attribuzioni dei gradi vertice, volta a prevedere il collocamento in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale.Pag. 62
  I successivi articoli 4 e 5 recano disposizioni in materia di marescialli. Nel dettaglio, segnala, in particolare, l'innalzamento del limite d'età da 40 a 45 anni per il concorso interno per il reclutamento dei marescialli riservato agli appartenenti al ruolo sergenti e l'abbassamento del periodo minimo di formazione, da sei a tre mesi, per il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli. Si contempla, inoltre, la riduzione della permanenza nel grado da 7 a 6 anni per l'avanzamento a maresciallo capo; la riduzione della permanenza nel grado da 8 a 7 anni per l'avanzamento a primo maresciallo; la riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti; l'estensione agli iscritti al ruolo d'onore dei diritti del regime transitorio per l'attribuzione del grado di luogotenente, già previsto per il restante personale; la previsione che le promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità nel periodo transitorio dal 2018 al 2022; l'estensione al 75 per cento dell'aliquota di valutazione fino al 2029 delle promozioni a luogotenente.
  Con riferimento alla categoria dei sergenti, gli articoli 6 e 7 modificano la disciplina della riserva di posti per il reclutamento in tale ruolo prevedendo, in particolare, l'abbassamento del limite minimo, dal 50 al 40 per cento, dei posti riservati ai volontari in servizio permanente e un innalzamento del limite massimo, dal 50 al 60 per cento, dei posti disponibili mediante concorso per soli titoli riservato ai volontari con anzianità minima di dieci anni. Si prevede, inoltre, l'innalzamento, da 4 a 5 anni, del periodo di permanenza minimo nel grado per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo e la riduzione dei periodi di attribuzione specifica e imbarco per i sergenti, in linea con le riduzioni dei tempi di avanzamento operati dal riordino del 2017. Si stabilisce, inoltre, la riduzione, da tre a due mesi, della durata del corso di aggiornamento e formazione professionale per i vincitori del concorso ruolo sergenti, la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale e la previsione di un periodo transitorio con anzianità diverse di permanenza nel grado, al fine di evitare possibilità di scavalcamento.
  Gli articoli 8 e 9 recano disposizioni in materia di graduati e truppa. Segnala, in particolare, la novella all'articolo 782, in materia di «speciali obblighi di servizio per i volontari» volta a specificare l'inizio della decorrenza e della scadenza dei vincoli di ferma e l'abrogazione dell'articolo 1049, concernente le «Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente» trattandosi di una norma superata dalle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 94 del 2017 all'articolo 1047 che disciplina le Commissioni di avanzamento permanenti. Segnala, poi, la novella all'articolo 1307-bis in materia di «avanzamento dei volontari in servizio permanente». Al riguardo, ai fini del procedimento di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, si prevedono disposizioni che, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione illustrativa, rendono più chiara la formazione dell'aliquota e le valutazioni di eventuali provvedimenti disciplinari. Si prevede, inoltre, la riduzione da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado. Al comma 2 dell'articolo 1524 viene, inoltre, fissato in trentacinque anni il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate, analogamente al limite massimo stabilito per il reclutamento degli atleti.
  L'articolo 10 reca disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare Al riguardo, segnala, in particolare, il nuovo comma 8-bis all'articolo 10 del decreto legislativo n. 94 del 2017, che prevede l'attribuzione di un assegno personale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1o gennaio 2017-30 settembre 2017, il grado di sergente. Tale assegno è pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1o Pag. 63ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente. La modifica prevede, inoltre, l'inserimento del nuovo comma 9-bis, prevedendo che il compenso per lavoro straordinario per i capitani che alla data del 1o gennaio 2018 non hanno maturato un'anzianità di tredici anni dalla nomina ad ufficiale sia corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. Si inserisce, inoltre, la lettera b-bis al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 94 del 2017, recante norme transitorie e finali, al fine di riconoscere un assegno lordo una tantum al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, abbia conseguito, entro il 30 settembre 2017, il grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado. Vengono, inoltre, inserite altre modifiche per completare l'estensione delle norme di concertazione al personale dirigente.
  L'articolo 11 reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Al riguardo, si prevede l'estensione della corresponsione dell'assegno personale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in luogo dell'equivalente assegno ad personam riassorbibile, per 13 mensilità e fino al grado di maggiore, agli ufficiali che abbiano maturato i 13 anni dalla nomina a ufficiale/aspirante, prima del 1o gennaio 2018, nonché l'attribuzione di un assegno lordo una tantum al personale non interessato dagli effetti del riordino in quanto già in possesso della qualifica speciale del grado apicale della propria categoria. Osserva, altresì, che l'articolo 12 contiene le necessarie coperture finanziarie.
  Sottolinea in conclusione che il provvedimento ha a oggetto il riordino delle carriere. In sostanza, si tratta di determinare il trattamento economico stipendiale di tutto il personale. Al riguardo, tale trattamento è totalmente parametrizzato, nel senso che ad ogni grado o qualifica è associato un parametro, il cui valore unitario determina automaticamente l'ammontare dello stipendio. Anche la parte variabile del trattamento economico corrisposta attraverso numerose indennità di base e accessorie è legata a parametri fissi. Questo modello suscita perplessità legate all'imminente introduzione nel mondo delle Forze armate di associazioni a carattere sindacale con capacità di raggiungere accordi contrattuali attraverso un procedimento di negoziazione. Con un sistema parametrico rigido, l'attenzione del negoziato è portata ad intervenire sulla carriera gerarchica. Poiché, allo stato attuale, ogni aumento di stipendio è legato ad una promozione gerarchica, questo modello tende alla naturale proliferazione di gradi e qualifiche alle quali con difficoltà si deve cercare di corrispondere con impieghi funzionali. Tracce evidenti di questa commistione di interessi possono essere trovate in questo provvedimento e in quello che lo ha preceduto. I deputati dovranno pertanto prestare attenzione agli effetti economici che verranno introdotti con il provvedimento e considera indispensabile esaminare attentamente le tabelle che l'Amministrazione della Difesa ha fornito nella Relazione tecnica, eventualmente chiedendo che vengano integrate con un quadro dettagliato dei trattamenti economici in essere e delle variazioni che il provvedimento determinerà per i singoli gradi e qualifiche di ogni categoria.
  Prospetta l'eventualità che i suoi dubbi possano essere dissipati dai contenuti di un ciclo di audizioni.

  Davide GALANTINO (FdI) rileva che il provvedimento nasce dall'esigenza di porre rimedio, attraverso una serie di correzioni normative, a gravi errori compiuti dai precedenti Governi nell'esercizio della delega conferita dal Parlamento. In particolare, le criticità più evidenti derivano da norme che hanno determinato una situazione Pag. 64di sbilanciamento a favore dei gradi apicali e reso meno lineare il percorso delle carriere. Ritiene fondamentale approfondire tutti i complessi aspetti dello schema e preannuncia la richiesta del proprio gruppo di svolgere un'adeguata attività conoscitiva.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega) sottolinea la complessità della materia affrontata dal provvedimento e ricorda come il precedente Governo abbia preso consapevolezza delle situazioni di difficoltà discendenti dal primo decreto inerente il riordino delle carriere ed abbia inserito, nel decreto sicurezza, una norma di delega per adottare decreti correttivi precedentemente non previsti. Lo schema incide in particolare su due aspetti: quello normativo e quello economico. Al riguardo, condivide le considerazioni del relatore e ritiene opportuno riflettere adeguatamente. Ciò anche a motivo dei cambiamenti nei rapporti relativi alla trattativa sulle retribuzioni che si verificheranno nel passaggio da un quadro di concertazione ad uno di contrattazione. Si associa, pertanto, alla richiesta di audizioni.

  Maria TRIPODI (FI) concorda con la necessità di programmare un ciclo di audizioni e sottolinea l'esigenza di migliorare il provvedimento, evitando così di mortificare le aspettative del personale militare che svolge i propri compiti con alto senso del dovere.

  Francesco D'UVA (M5S) non disconosce la sensatezza delle richieste istruttorie dei colleghi. Tuttavia, non vorrebbe che un ciclo troppo nutrito di audizioni conducesse a un parere sullo schema di decreto legislativo che delegittimasse la legge delega e producesse proposte di modifica testuale che ne eccedessero l'ambito.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega) osserva che la complessità della materia richiede però un'analisi attenta e l'eventualità di correzioni.

  Maria TRIPODI (FI) si associa.

  Wanda FERRO (FdI), nel condividere la posizione del collega Ferrari, fa presente che un sostanzioso apporto in sede conoscitiva dovrà, a suo avviso, interessare sia l'atto 118, sia l'atto 119.

  Alberto PAGANI (PD) coglie il senso dei rilievi del collega D'Uva, circa l'insidia di rimettere surrettiziamente in discussione, in sede di espressione del parere, le determinazioni normative contenute nella legge delega. Tuttavia, gli sviluppi dell'esame in sede referente delle proposte di legge 875 Corda e abbinate rendono evidente una necessità di conciliazione tra il decreto legislativo in discussione e il conferimento di poteri contrattuali a nuovi soggetti interni al settore militare.

  Francesco D'UVA (M5S) concorda con il relatore e, nello spirito da questi proposto, si rimette alle determinazioni dei gruppi parlamentari circa l'attività conoscitiva da svolgere.

  Il sottosegretario Giulio CALVISI dichiara che il Governo è totalmente disponibile a un proficuo dialogo con la Commissione, onde approfondire gli aspetti che necessitano di chiarimenti.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.