CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2019
255.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 30

  Mercoledì 16 ottobre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.

  La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.
C. 1056 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2103 Boschi).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti la proposta di legge C. 2103 Boschi ed altri, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali». Tale proposta, vertendo su identica materia, è stata abbinata alla proposta di legge C. 1056 Fiano, già all'esame delle Commissioni riunite. Ricorda che la proposta di legge Boschi è inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre. Comunica, quindi, che alla deputata Ascani, entrata a far parte del Governo, è subentrata, quale relatrice per la VII Commissione, la deputata Ciampi.

  Lucia CIAMPI (PD), relatrice per la VII Commissione, nel riferire in merito alla proposta di legge C. 2103, evidenzia preliminarmente che il suo testo è abbastanza simile a quello della proposta di legge C. 1056, di cui le Commissioni VII e IX hanno già avviato l'esame: i due provvedimenti presentano somiglianze soprattutto per quanto riguarda gli aspetti procedurali e organizzativi della Commissione Pag. 31d'inchiesta, mentre mostrano alcune differenze per quanto riguarda l'oggetto dell'indagine.
  Ciò premesso, avverte che nella sua relazione darà conto, a grandi linee, delle differenze tra la proposta C. 1056 e la proposta C. 2103 rispetto all'oggetto dell'inchiesta, mentre la deputata Paita, relatrice per la IX Commissione, riferirà in merito agli aspetti organizzativi della costituenda Commissione. Ricorda che i compiti della Commissione sono disciplinati dall'articolo 2. Secondo tale disposizione la Commissione ha il compito di: a) indagare sulle reali dimensioni dei casi di diffusione seriale e massiva di informazioni false attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali, nonché sulle condizioni nelle quali tali fenomeni si realizzano; b) accertare eventuali violazioni, manipolazioni o alterazioni di dati personali ovvero di circostanze fattuali riferibili a cittadini italiani, funzionali a condizionare illecitamente o illegittimamente l'esito delle consultazioni elettorali o referendarie svoltesi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, a manipolare indebitamente il consenso elettorale; c) accertare le responsabilità relative alla diffusione seriale di notizie false e alle eventuali violazioni di dati personali, i mezzi e i modi attraverso cui sono commessi gli abusi e i soggetti in essi coinvolti, nonché le motivazioni e i fini di tali comportamenti, e verificare se questi atti siano riconducibili a gruppi organizzati o, comunque, finanziati da Stati esteri allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica; d) accertare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche volte all'eliminazione di informazioni false e di contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché la presenza di idonee procedure per la gestione dei reclami presentati dagli utenti sui contenuti, per la tutela degli utenti da notizie costruite intenzionalmente per trarli in inganno e per la prevenzione e il contrasto della commissione di reati attraverso la rete internet; e) analizzare gli episodi di diffusione seriale e massiva di informazioni false verificatisi nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico allo scopo di orientare l'attività di prevenzione; f) accertare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse finanziarie alle autorità e alle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di repressione della diffusione di informazioni false e di contenuti illeciti nella rete internet; g) valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto della diffusione di informazioni false e della commissione di reati attraverso le piattaforme sociali e la rete internet, anche prevedendo specifiche forme di repressione penale per la diffusione di contenuti illeciti attraverso la rete internet ed efficaci sanzioni pecuniarie per i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche che non si dotano di idonee procedure per il controllo e la rimozione di tali contenuti; h) promuovere, anche sulla base delle esperienze di Stati esteri, azioni idonee a indurre i fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme digitali a dotarsi di un codice di autoregolazione, al fine di rimuovere le informazioni false dalle proprie piattaforme, vietando altresì il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.
  Alla luce di questa descrizione, osserva che – mentre risultano sostanzialmente analoghi, nelle due proposte di legge, i contenuti di cui alla lettera h) e, in parte, alla lettera d) – il campo di inchiesta della proposta Boschi (C. 2103) risulta per certi versi diverso da quello delineato dalla proposta Fiano (C. 1056).

  Raffaella PAITA (PD), relatrice per la IX Commissione, dopo aver premesso che si soffermerà sulla parte della proposta di legge Boschi che disciplina l'aspetto strutturale Pag. 32e organizzativo della Commissione d'inchiesta, ricorda che l'articolo 1 della proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali. Si fa pertanto esplicito riferimento, nel nome della Commissione, anche alla diffusione di contenuti illeciti, nonché alla diffusione di tali contenuti tramite le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali.
  Con riferimento alla durata della Commissione, fa presente che la proposta Boschi istituisce una Commissione per la durata della XVIII legislatura, mentre la proposta Fiano – lo ricorda – prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla costituzione.
  Riferisce poi che l'articolo 3 della proposta C. 2103 disciplina la composizione della Commissione. Precisa che il testo è sostanzialmente analogo a quello della proposta di legge C. 1056 salvo per il fatto che non è previsto espressamente che il presidente sia eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione. Si fa inoltre riferimento alla necessità di favorire, nella composizione della Commissione, l'equilibrio tra i sessi. L'articolo 4 stabilisce, come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari, che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, anche in tal caso la disciplina si connota in termini sostanzialmente analoghi a quanto indicato nella proposta C. 1056. Anche con riferimento al regime del segreto si prevede una disciplina simile ma, a differenza che nella proposta di legge C. 1056, il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario possano essere opposti alla Commissione ricorrendone i presupposti di legge. Analogo alla proposta di legge già all'esame è il regime delle audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione.
  L'articolo 5 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio anche in tal caso in termini simili a quanto previsto dalla proposta di legge all'esame.
  L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione in larga parte in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto dalla proposta C. 1056. Con riguardo alle spese per il funzionamento della Commissione, esse sono stabilite nella misura massima di 100.000 euro, anziché di 300.000 come nella proposta di legge già all'esame, prevedendosi tuttavia la possibilità di un incremento delle stesse fino al 30 per cento. Non si fa inoltre riferimento alla cura dell'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività. L'articolo 7 della proposta Boschi, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

  Luigi GALLO, presidente, considerato che entrambe le Commissioni, Cultura e Trasporti, sono convocate alle 9.30 per la trattazione di un altro argomento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.