CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2019
255.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 987) – dispone la ratifica e l'esecuzione di tre Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria: a) Trattato di estradizione, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'8 novembre 2016. Segnala che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di tre Trattati conclusi con il Governo della Repubblica federale della Nigeria, in materia di estradizione, di mutua assistenza giudiziaria in materia penale e di trasferimento delle persone condannate. Per quanto riguarda i primi due Trattati, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazione tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo. Per quanto riguarda il terzo (Accordo sul trasferimento delle persone condannate), rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Nigeria, in conformità con quanto previsto dal Trattato, 20 persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 849 cittadini e cittadine nigeriani. Pur tenendo conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire una conferma circa l'effettiva prudenzialità della stima di 20 trasferimenti l'anno.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 200.720 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di Pag. 53spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala peraltro che tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere «annuo», attesa la loro natura permanente.
  A margine, rileva infine che il comma 2 dell'articolo 3 reca, con specifico riferimento ai citati oneri «valutati», il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa.
  Al riguardo rileva che il predetto richiamo appare sostanzialmente ultroneo, dal momento che, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo. Ciò nonostante, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, fa presente che si potrebbe valutare l'opportunità di non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare, analogamente a quanto avvenuto recentemente in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia che, per quanto riguarda l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, l'ipotesi di 20 persone l'anno interessate dalle procedure di trasferimento è stata effettuata calcolando la media delle persone condannate e detenute che nel lasso di tempo annuale sono interessate da trasferimenti dall'Italia verso i Paesi che gravitano nell'area geografica dell'Africa centro-occidentale, quale appunto la Nigeria, ed è stata valutata in via del tutto prudenziale, al fine di coprire tutte le spese di viaggio per i condannati, nonché le spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1988 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, per quanto riguarda l'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, l'ipotesi di 20 persone l'anno interessate dalle procedure di trasferimento è stata effettuata calcolando la media delle persone condannate e detenute che nel lasso di tempo annuale sono interessate da trasferimenti dall'Italia verso i Paesi che gravitano nell'area geografica dell'Africa centro-occidentale, quale appunto la Nigeria, ed è stata valutata in via del tutto prudenziale, al fine di coprire tutte le spese di viaggio per i condannati, nonché le spese di viaggio e di missione per gli accompagnatori;
   ritenuto che:
    tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso Pag. 54nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere “annuo”, attesa la loro natura permanente;
    al comma 2 dell'articolo 3, il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, appare sostanzialmente ultroneo, giacché, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo;
    tuttavia, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, appare opportuno non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1016) – dispone la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador: a) Trattato di estradizione, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Quito il 25 novembre 2015. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo dell'Ecuador, finalizzati al miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace il contrasto della criminalità. Con riguardo al primo dei summenzionati Trattati in materia di estradizione, evidenzia che gli oneri complessivi da esso derivanti vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 33.469 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 29.469 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 4.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, con riferimento specifico agli oneri valutati, riferisce che questi vengono considerati tali atteso che l'onere quantificato discende da una stima – il numero delle persone da estradare e degli accompagnatori – effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
  Con riferimento al secondo Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 44.039 annui. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima Pag. 55disposizione prevede che euro 30.789 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 13.250 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazione tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei due Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 77.508 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa, relativi alle spese di missione (oneri valutati), e in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala peraltro che tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere «annuo», attesa la loro natura permanente. Si ritiene inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba intendersi implicitamente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la copertura degli oneri del provvedimento.
  A margine, rileva infine che il comma 2 dell'articolo 3 reca, con specifico riferimento ai citati oneri «valutati», il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa.
  Al riguardo rileva che il predetto richiamo appare sostanzialmente ultroneo, dal momento che, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo. Ciò nonostante, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, si potrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare, analogamente a quanto avvenuto recentemente in occasione dell'esame di altri provvedimenti.
  Tutto ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1991 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;
   ritenuto che:
    tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere «annuo», attesa la loro natura permanente;
    il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi implicitamente autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la copertura degli oneri del provvedimento;Pag. 56
    al comma 2 dell'articolo 3, il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, appare sostanzialmente ultroneo, giacché, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo;
    tuttavia, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, appare opportuno non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1992 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame – già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 1017) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica: a) Trattato di estradizione, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto a Roma il 27 maggio 2016.
  Evidenzia che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei due Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 111.236 euro a decorrere dal 2019 configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Segnala peraltro che tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere «annuo».
  A margine, giova infine a suo avviso rilevare che il comma 2 dell'articolo 3 reca, con specifico riferimento ai citati oneri «valutati», il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa.Pag. 57
  Al riguardo rileva che il predetto richiamo appare sostanzialmente ultroneo, dal momento che, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo. Ciò nonostante, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, si potrebbe a suo parere valutare l'opportunità di non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare, analogamente a quanto avvenuto recentemente in occasione dell'esame di altri provvedimenti.
  Tutto ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1992 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
   ritenuto che:
    tutti gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2019, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, devono intendersi di carattere “annuo”, attesa la loro natura permanente;
    al comma 2 dell'articolo 3, il richiamo all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che detta la disciplina di carattere generale volta ad assicurare la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, appare sostanzialmente ultroneo, giacché, come del resto evidenziato nei pareri in tal senso resi dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile, anche in assenza di un esplicito rinvio normativo;
    tuttavia, trattandosi di un profilo di carattere meramente formale, appare opportuno non espungere il comma 2 dell'articolo 3, al fine di escludere un nuovo passaggio parlamentare,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Michele GUBITOSA (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  Leonardo DONNO (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
C. 1993 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, ricorda che il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1138) – reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo Pag. 58il 5 dicembre 2006. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, i cui oneri vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 90.000 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 101.880 a decorrere dal 2021. Al riguardo osserva che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa. Appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare all'interno di tale limite spese obbligatorie, ai sensi di trattati internazionali, tra cui, in particolare, quelle riferite a missioni che in analoghi provvedimenti sono definite, viceversa, come spese «valutate». Inoltre, in merito alla Commissione prevista all'articolo 19 dell'Accordo, che si riunisce ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge di ratifica. Segnala che la quantificazione appare pertanto corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l'ipotesi indicata.
  Infine, prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica con riguardo alla neutralità finanziaria delle norme di cui agli articoli 8, 12, 13, 14, 16 e 18 dell'Accordo nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che l'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Occorre peraltro rilevare che gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo. Tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in circa 33.500 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, fa presente che si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria. In questa stessa prospettiva evidenzia, inoltre, che gli oneri permanenti decorrenti dall'anno 2021 devono intendersi a carattere «annuo», pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento.
  Fa presente, infine, che l'onere connesso alla partecipazione di una delegazione italiana alla istituenda Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo, che la relazione tecnica quantifica in 7.920 euro annui a decorrere dal 2021, si verifica esclusivamente nel caso in cui i lavori del citato organismo abbiano luogo presso il Paese estero, posto che la Commissione si riunisce ogni tre anni alternativamente nei Paesi contraenti. Pertanto, al fine di consentire la verifica della corretta determinazione della decorrenza del predetto onere, appare necessario, a suo avviso, che il Governo Pag. 59assicuri che la prima riunione della Commissione mista, di cui alla citata disposizione dell'Accordo, avrà luogo nella Repubblica Dominicana nell'anno 2021.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che la prima riunione della Commissione mista, di cui all'articolo 19 dell'Accordo, avrà luogo nella Repubblica Dominicana nell'anno 2021.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1993 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la prima riunione della Commissione mista, di cui all'articolo 19 dell'Accordo, avrà luogo nella Repubblica Dominicana nell'anno 2021;
   ritenuto che:
    all'articolo 3, comma 2, gli oneri oggetto di copertura, sebbene complessivamente espressi in termini di limite massimo di spesa, si riferiscono in parte anche a mere previsioni di spesa, ossia a spese non comprimibili nell'ambito di un limite massimo;
    tuttavia, considerate da un lato l'esiguità delle citate previsioni di spesa, stimate dalla relazione tecnica in circa 33.500 euro annui – peraltro integralmente coperte –, dall'altro l'opportunità di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, si potrebbe valutare la possibilità di non apportare modifiche al testo, lasciando inalterata la clausola di copertura finanziaria;
    in questa stessa prospettiva, gli oneri permanenti decorrenti dall'anno 2021 devono intendersi a carattere «annuo», pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.
Atto n. 104.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2019.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

Pag. 60

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che, alla luce della nota testé depositata dalla rappresentante del Governo, la Commissione non è ancora nella condizione di poter esprimere il parere sullo schema di decreto in esame, giacché la medesima nota non reca alcuna sostanziale risposta alla principale richiesta da lui stesso formulata nella relazione introduttiva, riguardo alla presentazione di un puntuale elenco delle spese con riferimento alle quali è stata operata l'imputazione all'anno 2020 (pari a circa 400 milioni di euro) e a quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di indebitamento netto all'anno 2020 anziché all'anno 2019.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) evidenzia che dalla nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dalla rappresentante del Governo emerge che mancano le valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito alla natura di limite di spesa degli oneri riguardanti tale Ministero. Fa presente, inoltre, che il provvedimento reca una contabilizzazione degli oneri che non appare coerente con la vigente disciplina europea, giacché le spese correnti andrebbero imputate, in termini di indebitamento netto, all'esercizio finanziario in cui il bene o il servizio, a cui la spesa si riferisce, viene effettivamente acquisito e non a quello in cui avviene il relativo pagamento.

  Claudio BORGHI, presidente, sottolinea come la questione sollevata dall'onorevole Comaroli relativa alla corretta imputazione degli oneri corrisponde ai motivi per i quali il relatore ha richiesto di rinviare l'espressione del parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2019.
Atto n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che lo schema di atto in esame ottempera alla prescrizione dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo con il quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta (più precisamente, per quanto riguarda l'atto in esame, nel periodo 1o gennaio 2019-31 dicembre 2019).
  Evidenzia che esso è stipulato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, in quanto Presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, nato a seguito della soppressione di Equitalia e della complessiva riforma della riscossione, operata dal decreto-legge n. 193 del 2016.
  Segnala che, sotto il profilo strutturale, l'Atto aggiuntivo è composto dall’«Articolato», dal «Piano annuale dell'Agenzia» (Allegato 1) e da un allegato relativo ai «Flussi informativi» (Allegato 2), mentre, sotto il profilo dei contenuti, l'Atto aggiuntivo tiene conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2019-2021. Sottolinea che il citato Atto di indirizzo 2019-2021 pone l'accento sul miglioramento della performance dell'amministrazione finanziaria, con l'obiettivo di contrastare l'evasione e ridurre il tax gap, per abbassare la pressione fiscale sui contribuenti Pag. 61che adempiono spontaneamente all'obbligo tributario e realizzare un sistema fiscale più equo e favorevole alla crescita. Fa presente che particolare rilievo viene posto, fra gli ambiti di azione, al consolidamento della governance dell'amministrazione fiscale, mediante un maggiore e più efficace coordinamento generale, al potenziamento delle sinergie con le altre Autorità nazionali ed internazionali e al miglioramento del sistema informativo della fiscalità, anche attraverso l'attuazione di misure di cybersecurity. Evidenzia, inoltre, che viene posto l'accento anche sull'adempimento volontario, sul sostegno della competitività delle imprese e sulle attività volte a migliorare l'attrattività degli investimenti per gli operatori economici. Sono sollecitate anche le misure necessarie alla prevenzione degli inadempimenti tributari, con il miglioramento della qualità dei controlli ed il rafforzamento dell'efficacia della riscossione, mentre si sottolinea l'importanza della legalità negli ambiti di competenza. Osserva, altresì, che si intende poi elevare la qualità dell'offerta dei giochi pubblici, proteggendo i soggetti vulnerabili e combattendo il gioco illegale. Con riferimento al patrimonio immobiliare statale, evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze si propone di amministrarlo secondo criteri di economicità ed efficienza, da un lato per ridurne i costi di gestione e dall'altro per valorizzare gli immobili in una prospettiva di vendita.
  Ricorda che, come anticipato, sotto il profilo strutturale lo schema in esame è composto dall'articolato, che regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, dal Piano annuale dell'Agenzia per il 2019 (Allegato 1) e da un allegato relativo ai Flussi informativi (Allegato 2).
  Fa presente che nell'articolato si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In particolare l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna a: garantire il miglioramento della relazione con il contribuente in un'ottica di trasparenza e fiducia reciproca, incrementando anche la gamma e la qualità dei servizi digitali offerti e semplificandone l'accesso; assicurare lo scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari per consentire il tempestivo aggiornamento e la fruibilità di tutte le informazioni relative allo stato della riscossione, comprese quelle riguardanti le sospensioni legali della riscossione e le rateazioni; migliorare le tecniche di analisi delle posizioni debitorie per innalzare il livello di efficacia delle azioni di recupero attraverso l'acquisizione e l'utilizzo, nel rispetto della normativa sulla privacy, delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili per l'Agenzia e avviare le conseguenti procedure di riscossione in coerenza con la programmazione annuale delle attività; assicurare la costituzione in giudizio nel contenzioso tributario attraverso l'utilizzo sistematico dei servizi telematici del contenzioso tributario al fine di favorire la formazione e la consultazione del fascicolo informatico delle parti processuali e dei giudici tributari; incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento conseguenti al riassetto organizzativo della riscossione (articolo 4).
  Segnala che l'articolo 5, conformemente a quanto già previsto nel precedente atto aggiuntivo, disciplina le risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attività di riscossione, che derivano dai corrispettivi della propria attività: riscossione mediante ruolo, ivi compresa quella degli enti locali, nonché le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione.
  Fa presente che l'articolo 6 si occupa degli impegni istituzionali del Ministero, consistenti nello svolgimento degli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia specifiche risorse stanziate dal bilancio Pag. 62dello Stato per lo svolgimento dei propri compiti. Osserva che rimangono a carico dell'Agenzia delle entrate la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli eventuali ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative. Sottolinea infine che il Ministero, tramite il Dipartimento delle finanze, e l'Agenzia, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, accordi per disciplinare il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest'ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi.
  Rileva che, analogamente all'Atto aggiuntivo 2018, gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano i rapporti in materia di comunicazione istituzionale, sistemi informativi e qualità dei servizi ai contribuenti. In particolare fa presente che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di e-government e con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala che, sulla base della metodologia condivisa con il Dipartimento delle finanze, l'Agenzia delle entrate-Riscossione conduce autonome indagini di customer satisfaction sui 3 servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie degli stessi.
  Evidenzia che l'articolo 10 affida – ferma restando la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze – al Dipartimento delle finanze del medesimo Ministero la valutazione delle modalità complessive di esercizio dell'attività di riscossione da parte dell'ente, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. Viene disciplinata compiutamente la modalità di svolgimento dell'attività valutativa. Inoltre l'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Ente secondo principi di trasparenza e pubblicità; quest'ultimo fornisce rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione.
  Il Piano annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2019 (Allegato 1) ricorda in primo luogo che il processo di programmazione annuale per il 2019 è stato orientato al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali identificate nello Statuto dell'Ente: assicurare lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle entrate e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria, in coerenza con l'Atto di indirizzo adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze per il triennio 2019-2021; esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza, efficacia ed equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari; perseguire, nell'esercizio dell'attività di riscossione un approccio sempre più adeguato alle caratteristiche del singolo contribuente, ottimizzando i risultati; garantire il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, in ottica di trasparenza, imparzialità, correttezza e fiducia reciproca attraverso: riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio, incremento della gamma dei servizi, semplificazione degli accessi; garantire la tenuta dei conti per la gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi.
  Il Piano tiene conto degli effetti derivanti dall'insieme di provvedimenti legislativi in materia di definizione agevolata della pretesa tributaria, contenuti nel decreto-legge Pag. 63fiscale (n. 119 del 2018), nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e nel decreto-legge n. 135 del 2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
  Evidenzia che il volume di incassi stimato per l'Agenzia delle entrate-Riscossione è di 9,012 miliardi di euro per il 2019, di 9,60 miliardi di euro per il 2020 e di 9,93 miliardi di euro per il 2021. Sottolinea in particolare che la componente di riscossione ordinaria stimata è pari a 6,207 miliardi di euro; dai pagamenti delle rate, in scadenza nell'anno 2019, relative alle misure agevolative introdotte con il decreto-legge n. 119 del 2018 e la legge n. 145 del 2018 si stima che derivino in 2,805 miliardi di euro.
  Segnala che anche per il 2019 le strategie per la riscossione dei ruoli sono suddivise in tre aree e che, nell'ambito di ciascuna area strategica, sono stati individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.
  Fa presente che all'interno dell'area strategica servizi l'obiettivo è quello di garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca favorendo lo sviluppo digitale.
  Tale obiettivo è misurato mediante sette indicatori, di cui uno, e cioè «numero transazioni effettuate con Pago P.A.» è di nuova introduzione rispetto al piano 2018. Gli indicatori «incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia» e «incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia», già presenti nel precedente Piano, sono riconfermati, con l'incremento del target dall'85 all'86 per cento e che è riconfermato anche l'indicatore relativo all'incidenza percentuale delle istanze di adesione alla Definizione Agevolata ricevute dai canali remoti rispetto al totale», con l'aggiornamento ai citati interventi di definizione agevolata (decreto-legge n. 119 del 2018; legge n. 145 del 2018; decreto-legge n. 135 del 2018). Sono confermati, rispetto agli anni precedenti, anche gli indicatori denominati «numero degli accessi di professionisti intermediari utilizzatori di Equipro», «Customer Satisfaction dei servizi web cittadini» e «Customer Satisfaction dei servizi web intermediari».
  Segnala che nell'area strategica riscossione si intende realizzare: l'obiettivo di raggiungere volumi di riscossione da ruoli non inferiore a 9 miliardi di euro, anche per mezzo del contributo delle misure di definizione agevolata (stimato in circa 2,8 miliardi); la contrazione dei tempi medi di concessione delle rateizzazioni per accogliere oltre il 70 per cento delle istanze dei contribuenti entro 5 giorni dalla presentazione, con riguardo ai debiti di importo fino a 60.000 euro, per i quali la legge prevede una procedura semplificata; la riduzione, rispetto all'esercizio precedente, dei tempi medi di notifica della cartella, funzionale all'assolvimento dell'onere di notifica entro 90 giorni dalla data di cartellazione per una percentuale non inferiore al 60 per cento.
  Fa presente che per monitorare l'andamento del contenzioso tributario conseguente alle attività di riscossione sono stati inseriti nuovi indicatori, volti a valutare l'operato dell'Agente della riscossione con riguardo: alla qualità degli atti prodotti, che viene misurata attraverso la percentuale di ricorsi su atti della riscossione relativi alle entrate di natura tributaria delle Agenzia fiscali, degli enti territoriali e, più in generale, ad entrate devolute alla giurisdizione tributaria; alla capacità di difendere la pretesa tributaria, misurata sulle costituzioni in giudizio il cui termine scade nell'esercizio, tenendo conto, tuttavia, dell'esigenza che ne sia apprezzata, caso per caso, l'effettiva necessità (carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione), ovvero l'opportunità, sulla base della possibilità, anche minima, di ottenere la vittoria giudiziale; agli esiti del contenzioso (favorevoli anche parzialmente per l'Agenzia) su sentenze passate in giudicato nell'anno di riferimento. Pag. 64
  Sottolinea che nell'area strategica efficienza l'obiettivo è quello di garantire il contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore. Il Piano rileva come l'efficientamento dei processi di riscossione già portato avanti dall'Ente abbia consentito di realizzare economie di scala e di scopo, tali da determinare una significativa riduzione dei costi di gestione su standard definiti dal legislatore e di rispettare i vincoli previsti dalle norme di contenimento della spesa. Anche nel 2019 la valutazione dell'Agenzia è basata sulla capacità di migliorare i livelli di servizio ai contribuenti pur mantenendo inalterata rispetto all'esercizio precedente l'incidenza dei costi rispetto al valore complessivo della riscossione conseguita nell'esercizio. Si chiarisce l'intento di migliorare l'accoglienza del contribuente estendendo il servizio di prenotazione degli appuntamenti agli sportelli elettronici per la rilevazione e la gestione delle code. Ci si attende una riduzione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello, con la possibilità di fissare appuntamenti allo sportello dal proprio computer, smartphone o tablet, scegliendo giorno e fascia oraria.
  Osserva che, a differenza dell'anno precedente, il Piano non quantifica il volume di investimenti da intraprendere nell'anno 2019. Esso riferisce che è stato sviluppato un piano degli investimenti correlato al budget economico (annuale e triennale), con distinzione tra immobilizzazioni materiali e immateriali. In particolare, in ambito ICT sono previsti investimenti connessi agli sviluppi applicativi (tra cui app, servizi digitali, sito internet, sportelli, utilizzo del PagoPA e adeguamento alle norme europee in materia di protezione dei dati) e un generale adeguamento di infrastrutture e tecnologie informatiche, sia hardware che software.
  Evidenzia che nell'allegato 2, relativo ai flussi informativi, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce al Dipartimento delle finanze, per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministro. Essi intendono rispondere all'esigenza di disporre di una struttura di informazioni organica e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse.
  Segnala che, come per gli anni precedenti, il processo di verifica si articola attraverso un report infrannuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati – entro il 31 marzo – i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
  Fa presente che nella relazione annuale l'Agenzia si impegna a fornire le seguenti ulteriori informazioni: risultati di riscossione raggiunti raffrontati con gli obiettivi di Piano (vista nazionale/regionale/territoriale); importo remunerazione (aggi e oneri di riscossione) su somme iscritte a ruolo riscosse, distinto tra quota incassata a carico del debitore e quota trattenuta in sede di riversamento a carico dell'ente impositore; tipologia e numero totale delle procedure poste in essere (vista nazionale/regionale/territoriale); incassi ripartiti per fasce di importo; numero di azioni cautelari, conservative e altre azioni previste ed effettuate a tutela del creditore, con indicazione degli importi sottoposti a garanzia/riscossi; numero delle istanze di rateazione pervenute nell'anno, con la corrispondente indicazione di quelle accolte e di quelle respinte; con una novità rispetto all'anno precedente, anche le istanze di sospensione legale della riscossione; numero degli interventi di audit ed esiti dell'attività di vigilanza interna svolta; una rendicontazione sulle attività di investimento.
  In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

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  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Atto n. 117.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, con riguardo all'articolo 1, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in merito alla modifica recata dalla lettera a), numero 4), dal momento che la relazione tecnica si limita a descrivere la modifica alla norma, considerato che ivi è prevista l'introduzione dei «centri infrastrutture», andrebbe a suo avviso richiesta conferma che dall'istituzione di tali nuovi centri non si determineranno nuovi oneri evidenziando le risorse già disponibili che potranno essere rimodulate per far fronte alla loro organizzazione.
  In tal senso, ritiene che andrebbe altresì confermata la neutralità dell'abrogazione di cui alla lettera b), numero 5), dal momento che si sopprime la norma che prevede per l'esercizio delle funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico l'utilizzo in via prioritaria del personale e dei mezzi degli uffici delle soppresse Direzioni interregionali. Osserva che in tale modo potrebbero venire meno eventuali economie di scala attualmente derivanti proprio dall'utilizzo in via prioritaria di risorse da sedi di supporto tecnico-logicistico interregionali.
  Circa le modifiche che consentono la preposizione ad uffici non più solo di personale con la qualifica di primo dirigente, ma con sistema flessibile tra vice questore/vice questore aggiunto e primo dirigente, segnala come la relazione tecnica affermi che ciò aderisce alle nuove e più contenute dotazioni organiche. Evidenzia che le nuove dotazioni organiche hanno ridotto anche i posti di vice questore/vice questore aggiunto, per cui andrebbe a suo parere comunque confermato che ciò non si rifletta però in un fabbisogno organico aggiuntivo nei profili di vice questore e vice questore, rispetto al contingente dell'organico che è già previsto ai sensi dalla legislazione vigente.
  Sul punto, ritiene che vada evidenziato inoltre che l'impatto del riordino sarà chiaro solo a seguito della successiva individuazione, attraverso un decreto ad hoc del Ministro dell'interno, degli incarichi destinati alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore «aggiunto» e di vice questore, che va da sé dovrà anch'esso essere adottato nei limiti delle relative dotazioni organiche tenuto conto dei parametri oggettivi citati dalla relazione illustrativa.
  Quanto alla modifica prevista alla lettera b), numero 3), posto che la riformulazione del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 introduce alcune funzioni del vice questore che si aggiungono a quelle attuali ed, in particolare, la sovrintendenza agli uffici per la gestione delle risorse umane per le funzioni logistiche, Pag. 66informatiche, amministrativo-contabili e per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per le attività di supporto alla funzione e la funzione di controllo interno, andrebbe a suo avviso confermato che per l'espletamento di tali compiti il vice questore potrà avvalersi comunque delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
  Sulla lettera c), per i profili di quantificazione, pur convenendo con la relazione tecnica in merito alla circostanza che la previsione di due incarichi di funzione di questore aggiuntivi a quelli già previsti dalla normativa vigente risulti compatibile con la disponibilità di «posizioni aggiuntive» previste nell'organico previsto a legislazione vigente dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, incrementato di cinque posti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 126 del 2018, andrebbe a suo parere in ogni caso confermato che l'incremento posto dal citato decreto legislativo del 2018 non sia già stato utilizzato o non fosse comunque destinato alla copertura di altri fabbisogni di funzione previsti per tali profili.
  In merito alla lettera f), che introduce il nuovo articolo 7-bis, dedicato ai centri sanitari polifunzionali, le cui funzioni e la cui collocazione sono ridefinite, posto che, come si evince dalla relazione tecnica, uno degli uffici di coordinamento sanitario sarà spostato da Padova a Venezia, andrebbe a suo parere assicurato che ai relativi oneri si potrà provvedere ricorrendo alle sole risorse già disponibili a legislazione vigente, evidenziandosi a tal fine le unità di bilancio dalle quali sarà possibile attingere.
  Inoltre, con riferimento alla circostanza affermata dalla relazione tecnica per cui sarà possibile disporre che la sostituzione dei dirigenti superiori medici, in caso di assenza, sia assicurata dai primi dirigenti medici preposti agli uffici sanitari provinciali, anche se la stessa non è direttamente evincibile dalla modifica in esame, ritiene che andrebbe valutato il rischio di oneri per il riconoscimento di funzioni superiori.
  Inoltre, per quanto concerne il supporto logistico da parte degli uffici sanitari provinciali delle questure, alla luce della soppressione dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, andrebbe a suo avviso confermata la praticabilità di tale avvalimento, sia riguardo alla dotazione di personale sanitario che per quanto concerne le strutture ambulatoriali e sanitarie.
  In ordine all'articolo 2, recante una clausola di neutralità finanziaria, richiamando l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, rammenta che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano in definitiva idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando comunque precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria nel caso di spese di natura «obbligatoria».
  In tal senso, osserva che andrebbe pertanto richiesta una situazione aggiornata dell'organico cosiddetto di «fatto» della Polizia di Stato, con specifico riferimento ai gradi dirigenziali (dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente), ma anche con riferimento alle qualifiche «apicali» della carriera direttiva, relativamente ai gradi di vice questore «aggiunto» e di vice questore. Inoltre, tenuto conto delle specifiche modalità di avanzamento nella carriera direttiva della Polizia di Stato, ritiene che andrebbero richieste indicazioni anche in merito alla situazione degli organici relativamente ai profili di commissario e commissario capo, nonché in relazione ai reclutamenti previsti ai sensi della normativa vigente, nell'anno in corso e per i prossimi anni.
  Nel contempo, reputa che sarebbero utili informazioni in merito all'adeguatezza dell'organico previsto a fronte dei fabbisogni di servizio stimati per i prossimi Pag. 67anni, anche alla luce delle misure di riordino apportate all'organizzazione degli uffici di questura e degli organismi di supporto al regolare funzionamento dell'Amministrazione periferica della pubblica sicurezza.
  Infine, non formula osservazioni circa l'articolo 3, recante disposizioni transitorie e finali.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Atto n. 107.

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie (articoli da 3 a 15) rileva che la relazione tecnica afferma che dalla generalità delle disposizioni sono attese pari o maggiori entrate per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
  Osserva che la medesima relazione afferma altresì che da talune delle disposizioni potrebbero derivare minori entrate per la finanza pubblica (si tratta, in particolare, delle sanzioni previste all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4): in proposito, non ha osservazioni nel presupposto, sul quale va comunque a suo avviso acquisita conferma, che le entrate da sanzioni in materia di gas a effetto serra non siano scontate nei tendenziali.
  Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni (articolo 16), non ha osservazioni in merito alle funzioni del Ministero dell'ambiente, in quanto le stesse sono già esercitate dalla medesima amministrazione a legislazione vigente. In merito all'avvalimento di altre amministrazioni da parte del Ministero, prende atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa la possibilità di dare corso ai relativi adempimenti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

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