CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2019
254.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 ottobre 2019.

Audizioni di rappresentanti della Polizia di Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.55.

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Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge Salvamare»).
Emendamenti C. 1939-A e abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1393-A e abb., recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).

  Fausto RACITI (PD), relatore, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
C. 1991, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1991, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.
  Innanzitutto segnala come il Trattato di estradizione vada ricompreso nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità. In virtù del Trattato di estradizione Italia ed Ecuador si impegnano reciprocamente a consegnarsi le persone che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono sottoposte a indagini, a processo o condannate, secondo le norme e le condizioni determinate dall'accordo medesimo.
  Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del Trattato, che si compone di un breve preambolo e di 25 articoli, ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  L'articolo 2 individua, al paragrafo 1, le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'estradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione Pag. 26della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno un anno. In generale, il paragrafo 2 stabilisce che l'estradizione sarà concessa, in conformità al principio della doppia incriminazione, quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto. Per i reati in materia fiscale il paragrafo 3 stabilisce che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in tale materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. Il paragrafo 4 prevede altresì la possibilità di concedere l'estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all'articolo 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni.
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata:
   quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare;
   quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche;
   quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto;
   quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali;
   quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
   quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto;
   quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem) ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena.

  Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena vietato dalla legge dello Stato richiesto.
  Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4, quando si ha intenzione di sottoporre l'estradando a procedimento penale per lo stesso reato nello Stato richiesto ovvero per motivazioni di carattere umanitario.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione.
  In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste (per l'Italia, il Ministero della giustizia.
  L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 8 contempla la facoltà di richiedere informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato.
  L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.Pag. 27
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti.
  L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.
  Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte di una delle Parti e di altri Stati terzi nei confronti della medesima persona, l'articolo 13 stabilisce specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Resta salva per lo Stato richiesto la possibilità di differire la consegna qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato.
  L'articolo 15 stabilisce che, in tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.
  L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione attraverso una dichiarazione resa dinanzi a un'autorità competente dello Stato richiesto, con l'assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario.
  Previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 18.
  L'articolo 19 dispone in materia di ripartizione tra le Parti delle spese sostenute per l'esecuzione delle norme del Trattato.
  L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, mentre l'articolo 21 riguarda la partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 22 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.
  L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 24 le eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato verranno risolte mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 25 disciplina l'entrata in vigore e la durata del Trattato e il recesso dallo stesso.
  Per quanto riguarda il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, con il quale Italia ed Ecuador si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente, esso si compone di 27 articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali:
   la ricerca e l'identificazione di persone;
   la notificazione degli atti giudiziari;
   la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti;
   l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;Pag. 28
   lo svolgimento e la trasmissione di perizie;
   l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
   il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;
   l'esecuzione di indagini, perquisizioni, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato;
   la comunicazione dell'esito di procedimenti penali;
   la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari.

  Inoltre sono previsti lo scambio di informazioni relative alla legislazione nazionale e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.
  L'articolo 2, relativo al tema della doppia incriminazione, stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (salvo che la richiesta si riferisca a perquisizioni, sequestri, confische o altri atti che incidono sui diritti fondamentali o siano invasivi di luoghi o cose).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.
  L'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.
  Ai sensi dell'articolo 6 per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
  Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la disposizione, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati.
  L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato.
  L'articolo 24 reca un'articolata disciplina della riservatezza, mentre l'articolo 25 disciplina il riparto delle spese tra le Parti per le attività di assistenza.
  Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (che saranno trattate mediante la consultazione tra le Autorità centrali e, in caso di mancato accordo, per via diplomatica) le clausole finali, relative all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e al recesso dal Trattato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si Pag. 29inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1992, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1992, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
  Rileva innanzitutto come i trattati di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nei rispettivi preamboli, sono ispirati dal desiderio delle Parti di migliorare e rafforzare la cooperazione, con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.
  Quanto al Trattato di estradizione, esso sostituisce la Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, fatta a Roma il 6 maggio 1873, la quale necessita di essere abrogata e sostituita con uno strumento più completo e moderno.
  Il testo del Trattato si compone di un breve preambolo e di 22 articoli.
  Ai sensi dell'articolo 1 gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso a un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  Ai sensi dell'articolo 2, nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a un anno; per l'estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estradizione la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi. L'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto (principio della doppia incriminazione).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto obbligatorio dell'estradizione e precisa che essa sarà negata:
   quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta sia formulata a fini di discriminazione (vale a dire al fine di processare o punire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, origine etnica, appartenenza a un particolare gruppo sociale, ideologia od opinioni politiche);
   quando si procede o si è proceduto per un reato politico o militare;
   quando il reato è considerato dallo Stato richiesto reato politico (non potranno essere considerati tali i reati di omicidio o attentato a un Capo di Stato o di Governo o a un membro della sua famiglia nonché i reati di terrorismo); Pag. 30
   quando si ha motivo di ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che vìoli i suoi diritti fondamentali;
   quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
   quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto;
   quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del ne bis in idem), ovvero quando nello Stato richiesto sia intervenuta prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
   quando il reato potrebbe essere punito con una pena vietata dallo Stato richiesto nonché quando la persona richiesta sarà giudicata o è stata condannata nello Stato richiedente da un tribunale speciale.

  Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall'articolo 4, quando sussista un procedimento penale per lo stesso reato nello Stato richiesto ovvero per motivazioni di carattere umanitario.
  L'articolo 5 disciplina l'estradizione del cittadino e riconosce a ciascuno Stato il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In tal caso lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese.
  Gli articoli da 6 a 10 disciplinano il procedimento di estradizione (modalità di presentazione della domanda e documentazione necessaria, arresto provvisorio, informazioni supplementari, comunicazione della decisione).
  In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 7 riguarda la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.
  L'articolo 8 contempla la facoltà di richiedere informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista.
  L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, che avrà l'obbligo di motivare e di informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna.
  L'articolo 11 riguarda il principio di specialità, per cui la persona estradata non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta per reati commessi anteriormente alla consegna diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione, e le relative eccezioni (rientro volontario o permanenza volontaria della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente ovvero consenso dello Stato richiesto, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Trattato).
  L'articolo 12 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo senza il consenso dello Stato richiesto.
  L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di concorso di richieste di estradizione da parte di Stati diversi nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione, fatta salva, ai sensi dell'articolo 15, la possibilità di consegna differita e di consegna temporanea qualora nello Stato richiesto sia in corso un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. È altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.Pag. 31
  Previsioni in ordine alla consegna di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 16, mentre al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo è dedicato l'articolo 17.
  L'articolo 18 è relativo alle spese tra le Parti per l'esecuzione delle norme del Trattato.
  L'articolo 19 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione.
  Ai sensi dell'articolo 20 il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  L'articolo 21 concerne le controversie sull'applicazione e sull'interpretazione del Trattato, di cui si prevede la risoluzione per via diplomatica, mentre l'articolo 22 reca le disposizioni finali (entrata in vigore, modifica, recesso dal Trattato), stabilendo, tra l'altro, che il Trattato abroga e sostituisce la citata Convenzione del 1873.
  Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria, che si compone di un breve preambolo e di 27 articoli, l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che riguarderà un esteso novero di atti, quali:
   la ricerca e l'identificazione di persone;
   la notificazione degli atti giudiziari;
   la citazione di testimoni, di persone offese, di persone sottoposte a procedimento penale e di periti;
   l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
   lo svolgimento e la trasmissione di perizie;
   l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e interrogatori;
   l'esecuzione di ispezioni, indagini, perquisizioni, sequestri e confische;
   lo scambio di informazioni in materia di diritto e qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

  L'articolo 2 (relativo alla doppia incriminazione) stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto (salvo che la richiesta si riferisca a perquisizioni, sequestri, confische o altri atti che incidono sui diritti fondamentali o siano invasivi di luoghi o cose).
  L'articolo 3 riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, prevedendo inoltre la facoltà di subordinare a condizioni lo svolgimento della rogatoria.
  L'articolo 4 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza (per l'Italia, il Ministero della giustizia).
  L'articolo 5 contiene una dettagliata disciplina dei requisiti formali e di contenuto che devono caratterizzare la richiesta.
  Ai sensi dell'articolo 6 per l'esecuzione della richiesta di cooperazione è prevista l'applicazione del principio della lex loci, fermo restando l'impegno dello Stato richiesto di eseguirla secondo le modalità indicate dallo Stato richiedente nonché ad autorizzare la partecipazione delle persone indicate nella richiesta di assistenza al compimento degli atti richiesti, ove ciò non contrasti con la propria legislazione nazionale.
  Gli articoli da 7 a 18 contengono una disciplina dettagliata dei singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria.
  Ai sensi dell'articolo 19 sono fatti salvi i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato in virtù della firma di altri accordi internazionali; la disposizione, inoltre, non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria, in virtù di specifici Pag. 32accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
  Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati.
  L'articolo 23 esclude qualsiasi forma di legalizzazione, certificazione o autenticazione dei documenti forniti sulla base del Trattato.
  L'articolo 24 disciplina la riservatezza, mentre l'articolo 25 è relativo al riparto delle spese tra le Parti per l'esecuzione delle norme del Trattato.
  Gli articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente, la soluzione delle eventuali controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del Trattato (CHE avverrà per via diplomatica) e le clausole finali (relative all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e al recesso dal Trattato).
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.05.

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