CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2019
250.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

  La seduta comincia alle 13.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019.
Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati).
  Al riguardo segnala come l'esame in sede consultiva sul provvedimento dovrà esaurirsi entro le ore 15 di domani, in quanto la Commissione Bilancio concluderà l'esame della Nota entro il primo pomeriggio di domani.

Pag. 20

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce la Nota, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF.
  Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati.
  Ricorda inoltre che la legge n. 163 del 2016 è intervenuta su numerose disposizioni della predetta legge di contabilità (legge n. 196 del 2009): in particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge n. 163 ha modificato l'articolo 10-bis della legge di contabilità, in ordine al contenuto della Nota di aggiornamento al DEF, prevedendone la presentazione – anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee – entro il 27 settembre di ogni anno (e non più entro il 20 settembre).
  Per quanto riguarda il contenuto proprio della Nota di aggiornamento, l'articolo 10-bis della citata legge di contabilità stabilisce che essa deve contenere l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio ECOFIN relative al Programma di stabilità e al PNR, nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.
  Sempre relativamente al contenuto proprio della Nota, è altresì previsto che il Governo dia conto degli eventuali disegni di legge che considera collegati alla decisione di bilancio.
  La Nota contiene poi, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, all'Allegato II, il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, all'Allegato III, il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, all'Allegato IV, la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e, all'Annesso, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO).
  Passando quindi a illustrare in linea generale il contenuto della Nota di aggiornamento 2019, essa si articola in 4 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico e alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, la Nota di aggiornamento presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2019, in considerazione del permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per la seconda parte dell'anno, dovuta al fatto che l'indebolimento del ciclo economico mondiale, considerato fino a pochi mesi fa un fenomeno temporaneo, sembra ora invece destinato ad incidere sulla dinamica della crescita economica anche nel medio periodo.
  Il rallentamento interessa pressoché tutte le economie avanzate, specialmente quelle maggiormente esposte alla flessione degli investimenti e del commercio mondiale. Pag. 21Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, il permanere del rischio di uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione Europea, la crisi del mercato dell'auto, il rallentamento di alcune grandi economie emergenti determinano infatti una contrazione della domanda mondiale non soltanto nel breve ma anche nel medio termine, riducendo la produttività e gli incentivi ad investire.
  Per quanto riguarda l'Italia, la Nota mette in rilievo l'esiguità del recupero dell'economia italiana nei primi mesi del 2019, dopo la flessione della seconda metà del 2018, ed il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali anche per la seconda metà dell'anno. Secondo i dati diffusi dall'ISTAT, nell'anno in corso il PIL ha registrato una crescita dello 0,1 per cento sia nel primo che nel secondo trimestre dell'anno, rispetto ai trimestri precedenti.
  La Nota spiega che la sostanziale stagnazione dell'attività economica nel 2019 è determinata da una crescita della domanda interna molto contenuta e dall'apporto negativo dovuto all'accelerazione del processo di decumulo delle scorte da parte delle imprese, già in atto dal secondo trimestre 2018. Un contributo positivo è invece fornito dalle esportazioni nette.
  Nel quadro del peggioramento del ciclo economico, la Nota mette peraltro in evidenza il miglioramento delle condizioni finanziarie, in termini di tassi di interesse e di quotazioni nei mercati azionari. In particolare, gli spread sui titoli corporate e bancari si sono notevolmente ristretti e, per quanto riguarda l'Italia, la Nota sottolinea come il differenziale contro il Bund è quasi tornato al livello medio dei primi quattro mesi del 2018, con il rendimento a dieci anni al livello più basso mai registrato.
  Il recupero dei mercati finanziari italiani è considerato nella Nota uno sviluppo decisamente positivo per l'economia nazionale. Secondo la Nota, infatti, se la percezione di minore incertezza evidenziata dal restringimento dello spread sovrano si diffonderà dai mercati finanziari anche ai consumatori e alle imprese, traducendosi in maggiore domanda di credito, la domanda interna potrebbe rafforzarsi anche in presenza di un quadro internazionale ancora difficile.
  La Nota di aggiornamento presenta quindi due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali.
  Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente, che include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette nel 2020 e 2021.
  L'aggiornamento delle variabili esogene alla previsione, rispetto al DEF di aprile, fa emergere un peggioramento del contesto macroeconomico internazionale di riferimento, che induce ad una revisione al ribasso delle stime elaborate nel DEF di aprile per l'intero arco previsivo.
  In confronto al DEF, alcune variabili esogene della previsione, valutate a settembre, esercitano un effetto più sfavorevole sulla crescita del PIL: la crescita del PIL mondiale e l'andamento del commercio internazionale risultano nettamente meno favorevoli, così come il profilo del tasso di cambio effettivo nominale, che incide negativamente sulla previsione di crescita delle esportazioni. Viceversa, la revisione in discesa del prezzo del petrolio e i livelli più bassi attesi dei tassi di interesse e dei rendimenti sui titoli pubblici risultano attualmente più favorevoli, incidendo positivamente sulla domanda interna.
  Alla luce del mutato contesto internazionale e dei più recenti indicatori congiunturali, la Nota rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL, rispetto al quadro programmatico definito nel DEF 2019, allo 0,1 per cento nel 2019, allo 0,4 per cento nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2021 e all'1,0 nel biennio 2020-2021. La revisione maggiore, rispetto al programmatico di aprile, si concentra nel 2020, con un ribasso di 4 decimi di punto, anno Pag. 22in cui si sconta la revisione degli effetti di trascinamento della minore crescita del 2019.
  Per quanto riguarda il biennio 2021-2022, la previsione di crescita tendenziale del PIL reale per il 2021 resta allo 0,8 per cento, mentre quella per il 2022 sale lievemente, all'1,0 per cento dallo 0,8 per cento del DEF.
  Lo scenario tendenziale include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette nel 2020 e 2021 (nello specifico, un aumento dell'IVA per 23,1 miliardi da gennaio 2020 e un ulteriore incremento, per 5,6 miliardi, da gennaio 2021).
  L'impatto negativo degli aumenti IVA sulla crescita del PIL, tenuto conto degli effetti ritardati, è stimato dalla Nota in poco più di 0,4 punti percentuali nel 2020, 0,6 nel 2021 e 0,1 nel 2022.
  Passando al quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2019 e successivi, presentato nella Nota, esso include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2020.
  Secondo quanto esposto nella Nota, la manovra di finanza pubblica per il 2020 comprenderà la disattivazione dell'aumento dell'IVA, il finanziamento delle politiche invariate e il rinnovo di altre politiche in scadenza.
  La Nota riporta alcune ulteriori misure mirate a stimolare la crescita:
   la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro;
   il rilancio degli investimenti pubblici;
   l'aumento delle risorse per istruzione e ricerca scientifica e tecnologica;
   il sostegno e rafforzamento del sistema sanitario universale.

  Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari allo 0,6 per cento nel 2020, che salirebbe all'1 per cento nel 2021 e nel 2022.
  In particolare, nel 2020, il mancato l'aumento dell'IVA previsto dalla legislazione vigente, porta, da un lato, una maggiore crescita della domanda interna e, dall'altro, un incremento più contenuto dei deflatori dei consumi e del PIL, con un effetto netto positivo sul PIL reale e su altre variabili macroeconomiche, quali l'occupazione; si riduce, tuttavia, lievemente il PIL nominale. La crescita del PIL reale nel 2020 è infatti prevista allo 0,6 per cento, mentre il PIL nominale crescerebbe del 2,0 per cento (rispetto al 2,3 per cento delle previsioni tendenziali). L'occupazione, in particolare, crescerebbe di 1 decimo di punto in più rispetto al tendenziale, sia in termini di occupati che di ore lavorate. Il surplus di partite correnti sarebbe leggermente inferiore a causa del migliore andamento della domanda interna.
  Per gli anni successivi, la crescita è fissata all'1 per cento nello scenario programmatico, grazie ad un contributo complessivo della domanda interna leggermente più elevato in confronto al 2020, ad una ripresa più decisa della domanda interna leggermente più alta in confronto al 2020 e ad una ripresa più decisa della produzione (e quindi un apporto della variazione delle scorte leggermente positivo) nel 2021.
  Rispetto allo scenario tendenziale, si profila un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,2 punti percentuali nel 2020 e nel 2021, mentre resta sostanzialmente invariato nell'ultimo anno dell'orizzonte di programmazione.
  Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, la Parte IV.2 (»Principali iniziative in risposta alle raccomandazioni UE») della Nota di aggiornamento reca l'indicazione di alcune «altre aree di riforma».
  Tra queste figurano: immigrazione; sicurezza ed ordine pubblico; riforme costituzionali e autonomia differenziata; efficienza della pubblica amministrazione.
  Nella sezione «Immigrazione» sono enunciate alcune «linee programmatiche». In tale ambito si pone in risalto l'esigenza, definita indispensabile, di migliorare la gestione dei flussi migratori, anche attraverso una riforma del Regolamento di Dublino.Pag. 23
  L'approccio da seguire, circa la gestione dei flussi, è prospettato come «strutturale», lungo una duplice falsariga da percorrere con una «normativa organica», sia di lotta al traffico illegale di persone e all'immigrazione clandestina sia di «drastico» miglioramento dell'efficacia delle politiche di integrazione.
  Nella sezione «Sicurezza e ordine pubblico» è preannunciata una «rivisitazione» del decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto «decreto sicurezza bis») «alla luce delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica». Il riferimento è alla lettera che il Presidente della Repubblica – contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del citato decreto-legge n. 53 – ha inviato l'8 agosto 2019 ai Presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio dei ministri.
  Sotto altro profilo, è preannunciata una «massima attenzione» al personale delle Forze di polizia e al personale civile dell'amministrazione dell'Interno, al fine di garantire la piena attuazione delle politiche di sicurezza, valorizzando le rispettive professionalità nonché la formazione e l'aggiornamento professionale.
  In tema di Forze di polizia, va ricordato che il 1o ottobre 2019 è stato trasmesso al Parlamento, ed è all'esame della Commissione, l'atto del Governo n. 117, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”».
  Rileva, inoltre, come nella Parte IV.1 della Nota si ricordi che nell'ambito delle Raccomandazioni del Consiglio Ecofin rivolte all'Italia adottate il 9 luglio 2019 si chiede al nostro Paese di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.
  Al riguardo nella Parte IV.2 il Governo ribadisce che il processo di innovazione della pubblica amministrazione è cruciale per lo sviluppo delle attività imprenditoriali e per il benessere dei cittadini.
  In tale ambito, la Nota innanzitutto aggiorna il piano delle riforme ricordando l'approvazione, a giugno 2019, della legge «concretezza» (legge n. 56 del 2019) che contiene specifiche misure tese a migliorare l'azione della PA proprio in termini di maggiore efficienza: creazione di un nuovo organismo di verifica e controllo delle amministrazioni (cosiddetto nucleo della concretezza); strumenti per contrastare il fenomeno dell'assenteismo con l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza per gli accessi; misure per accelerare lo sblocco delle assunzioni ed il ricambio generazionale.
  Le ulteriori azioni intraprese, sulle quali il Governo intende procedere, sono rappresentate, in particolare, da due disegni di legge delega attualmente all'esame del Parlamento, rispettivamente per il miglioramento della pubblica amministrazione (il disegno di legge A.S. 1122) all'esame del Senato e in materia di semplificazione e codificazione (il disegno di legge A.C. 1812), all'esame della I Commissione della Camera, che la Nota indica come provvedimento collegato alla decisione di bilancio.
  Il primo dei provvedimenti citati, qualificato dal DEF 2019 come «collegato alla manovra di finanza pubblica» e ora in discussione al Senato, riforma il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, modificando vari aspetti in cui tale rapporto si articola. In particolare, il provvedimento contiene alcune deleghe per:
   la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi inclusa la riforma della dirigenza ed anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;Pag. 24
   la ridefinizione della vigente disciplina in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, anche con riflessi differenziati ai fini delle progressioni di carriera e del riconoscimento della retribuzione accessoria, assicurando la riduzione degli oneri amministrativi, l'oggettività e la trasparenza dei procedimenti di valutazione, il coinvolgimento dell'utenza, laddove esistente, e di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche;
   la razionalizzazione e semplificazione della disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili;
   la ridefinizione gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale;
   il riordino dei procedimenti disciplinari.

  Il secondo disegno di legge (A.C. 1812) reca deleghe al Governo in materia di semplificazione e di codificazione, con l'obiettivo di potenziare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, di assicurare maggiore certezza dei rapporti giuridici e chiarezza del diritto, nonché di ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e di accrescere la competitività del Paese.
  Per garantire l'attuazione delle misure di semplificazione il disegno di legge prevede innanzitutto alcune deleghe finalizzate al riordino degli organismi pubblici posti a presidio di tale finalità mediante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una Commissione per l'attuazione delle misure di semplificazione, nonché il riordino dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.
  Inoltre il provvedimento delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la semplificazione e la codificazione entro 2 anni in diversi ambiti di materie, quali le attività economiche, l'energia, l'edilizia e il governo del territorio, l'ambiente, l'acquisto di beni e servizi dalle p.a., l'innovazione digitale, il servizio civile e il soccorso alpino, la prevenzione della corruzione e la trasparenza nelle p.a., la giustizia tributaria e il sistema tributario e contabile dello Stato, l'ordinamento e il funzionamento del servizio sanitario.
  Sono previsti criteri e principi generali volti, in gran parte, a dare attuazione a finalità di coordinamento, razionalizzazione, ricognizione, semplificazione, ampliamento dell'ambito delle attività liberamente esercitabili, monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Sono dettati poi alcuni criteri specifici in materia di edilizia; governo del territorio; sportello unico delle attività produttive; acquisto di beni e servizi da parte delle p.a.; cittadinanza e innovazione digitale.
  In diversi settori, ritenuti strategici dal Governo per le esigenze economiche e sociali nazionali, è prevista la redazione di codici, anche al solo scopo di operare un riordino della legislazione vigente.
  Si prevede inoltre di assegnare il coordinamento delle attività di semplificazione e di codificazione ad un neo istituito Comitato interministeriale che si avvale di una Cabina di regia da istituire presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.
  Ricorda al riguardo che l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1812 è stato avviato lo scorso 18 settembre presso la I Commissione della Camera e che sullo stesso è stato espresso parere negativo da parte della Conferenza unificata.
  Nelle linee programmatiche in risposta alla raccomandazione del Consiglio Ecofin per quanto concerne la strategia della digitalizzazione, il Governo intende promuovere l'integrazione delle tecnologie digitali nei processi decisionali, attraverso una sempre maggiore interoperabilità delle soluzioni tecnologiche, un migliore utilizzo dei dati pubblici e l'adozione di standard comuni in termini di procedure e servizi forniti ai cittadini e alle imprese.
  Per quanto riguarda le risorse umane, il Governo prevede di assicurare le necessarie assunzioni in specifici comparti. Pag. 25D'altra parte, si evidenzia la necessità di rivedere le dotazioni organiche, rafforzando gli strumenti a supporto della formazione continua del personale.
  In particolare, d'intesa con le regioni, dovrà essere avviato un piano di reclutamento straordinario di medici e infermieri. Si prevede, inoltre, la valorizzazione il personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.
  Su questo ultimo punto, rammenta in particolare che l'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato, provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con i quali si è provveduto, rispettivamente, al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria).
  Ricorda, inoltre, che il 30 settembre 2019 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti (Atto del Governo n. 119), il quale sarà esaminato, alla Camera, dalle Commissioni riunite I e IV ai fini del parere al Governo.
  Il Governo intende altresì rivolgere una attenzione particolare al tema dell'inclusione e della tutela e partecipazione dei disabili ai processi organizzativi e operativi.
  Nella parte della Nota dedicate alle «altre riforme» si richiama il tema delle riforme costituzionali e dell'autonomia differenziata.
  Relativamente alle riforme costituzionali, sono enunciate alcune «linee programmatiche»; richiamando in particolare:
   l'imminente conclusione dell’iter di revisione costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari;
   l'iniziativa di riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   l'introduzione di istituti che «assicurino maggiore equilibrio al sistema e riavvicino i cittadini alle Istituzioni».

  Per il primo aspetto, si segnala come la proposta di legge costituzionale C. 1585-B (in discussione presso l'Assemblea della Camera da lunedì 7 ottobre in vista della sua approvazione definitiva) preveda una riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale (e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni da essa).
  Per il Senato, la variazione di formato numerico lì prevista comporta altresì la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione (da 7) a 3 componenti (tale diviene anche il numero minimo, per la prima volta previsto nella Carta costituzionale, di seggi senatoriali per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano), fermo restando il numero dei senatori per il Molise (2) e la Valle d'Aosta (1).
  Riguardo ai requisiti di età per l'elettorato attivo e passivo, la Camera dei deputati ha approvato il 31 luglio 2019 in prima lettura il disegno di legge costituzionale, ora all'esame del Senato (A.S. n. 1440), che modifica l'articolo 58 della Costituzione circa il requisito per l'elettorato attivo del Senato, equiparandolo a quello vigente per la Camera dei deputati (diciotto anni di età).Pag. 26
  Presso il Senato è altresì stata presentata la proposta di legge A.S. 875, a prima firma Corbetta (M5S), modificativo del requisito anagrafico per l'elettorato attivo della Camera dei deputati (lì previsto a sedici anni di età), per l'elettorato attivo (diciotto anni) e passivo (trent'anni) del Senato.
  Riguardo alla interazione di cittadini e istituzioni, in corso di esame presso il Senato è il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1089, recante «Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum», approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2019.
  In tale contesto rileva come la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari debba inserirsi in un contesto di misure atte a rendere il complesso delle istituzioni più coerente e più efficiente, e come le forze di maggioranza abbiano a tal fine sollecitato, nel documento sulle riforme recentemente sottoscritto dai capigruppo, la realizzazione a breve termine di una riforma dei Regolamenti parlamentari e ulteriori interventi per il superamento del vincolo dell'elezione a base regionale del Senato, sul riequilibrio del rapporto tra parlamentari e delegati regionali ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica, nonché, in una prospettiva temporale più ampia, ma sempre nell'anno solare in corso, una riflessione su altri possibili interventi di natura costituzionale (sulla struttura del rapporto fiduciario tra Camere e Governo; sulla valorizzazione del ruolo delle regioni in relazione all'attuazione sull'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) e sulle leggi elettorali, tutte ipotesi su cui è auspicabile il dialogo con le forze politiche di opposizione.
  A questi temi, posti nel predetto documento sulle riforme sottoscritto dai capigruppo delle forze politiche di maggioranza, si aggiunge quello, fortemente presente nel dibattito pubblico, della valorizzazione costituzionale del principio dello sviluppo sostenibile, fermo restando che ad essa possono essere date soluzioni diverse. In merito, se si ritiene che tale principio sia già riconosciuto dalla prima Parte della Costituzione in forza di un'interpretazione sistematica del testo costituzionale, analogamente a quanto una parte della dottrina ritiene per quanto riguarda il diritto all'ambiente, si potrebbe ipotizzare una collocazione nella seconda Parte della Costituzione, inserendolo tra le materie attribuite alla competenza legislativa statale esclusiva nell'ambito dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
  Sottolinea pertanto, a tale riguardo, la necessità di proseguire il dialogo sulle riforme istituzionali adottando decisioni puntuali sulle materie costituzionale, elettorale e regolamentare, le quali, pur non agendo direttamente sul miglioramento della situazione economica del Paese, contribuiscono tuttavia a creare un contesto favorevole allo sviluppo.
  Nella Nota il Governo manifesta inoltre l'intendimento di proseguire il processo di conferimento di forme e condizioni di autonomia differenziata nei confronti delle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
  Rammenta al riguardo che nella parte conclusiva della XVII legislatura, su iniziativa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono stati avviati i negoziati con il Governo, che hanno condotto (con l'approssimarsi della conclusione della scorsa legislatura) alla sottoscrizione di tre distinti accordi «preliminari». Con l'avvio della XVIII legislatura le tre regioni interessate hanno integrato la richiesta di autonomia estendendola ad ulteriori materie rispetto a quelle oggetto delle preintese.
  Le trattative sono così riprese e si è registrato un intenso confronto fra le menzionate tre regioni e i Ministeri interessati ratione materiae, nell'ambito dell'attività di coordinamento in capo al Ministro pro tempore per gli affari regionali. Al riguardo, sul sito internet del Dipartimento per gli Affari regionali sono state pubblicate tre bozze di intesa sulle quali si era registrata una convergenza fra il Governo Pag. 27e le regioni interessate. Si tratta di bozze informali composte da un articolato contenente le sole disposizioni generali, che avrebbero dovuto costituire il quadro di riferimento comune a tutte le richieste di autonomia.
  Rispetto al DEF 2019, in cui il riferimento al processo di autonomia differenziata viene riferito alle trattative in atto con le menzionate Regioni, nella Nota in esame l'impegno del Governo a portare avanti il processo è posto in termini più generali.
  Ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che anche altre regioni hanno, nel frattempo, avanzato la richiesta per l'ottenimento di forme e condizioni ulteriori di autonomia.
  Le linee programmatiche enunciate nella Nota stabiliscono che il processo di autonomia differenziata si svolgerà:
   nel rispetto del «principio di coesione nazionale e di solidarietà»;
   nell'ambito di un quadro di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP).

  Tutto ciò anche al fine di evitare «di aggravare il divario tra il Nord e il Sud del paese».
  Tale intendimento è in linea con le dichiarazioni programmatiche rese in occasione della fiducia del Governo in carica lo scorso 9 settembre. In quella sede il Presidente del Consiglio ha esplicitato l'esigenza di perseguire un'autonomia differenziata «giusta e cooperativa», che «salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà e la tutela dell'unità giuridica ed economica», evocando la piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, conseguentemente, la definizione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in sede di audizione sulle proprie linee programmatiche (lo scorso 2 ottobre) presso la Commissione per le questioni regionali, ha confermato di ritenere centrale la definizione dei LEP e ha preannunciato l'intenzione del Governo di presentare un'iniziativa legislativa volta a definire una cornice normativa unitaria di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il disegno di legge che il Governo si appresta a presentare alle Camere è stato inserito, nella Nota di aggiornamento in esame, fra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio.
  Sempre in materia di autonomie territoriali, nell'ambito delle linee programmatiche in commento, il Governo intende promuovere la revisione del Testo unico degli enti locali, «introducendo un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili».
  Al riguardo, l'impegno di rivisitazione del TUEL si inserisce in un processo avviato già con l'istituzione di un tavolo tecnico-politico per la «redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni» (ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2018). Il tavolo tecnico, incardinato presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la regia del Ministero dell'interno, ha iniziato i propri lavori il 10 gennaio 2019 e ha tenuto, sino ad ora, nove riunioni.
  In merito segnala l'opportunità di inserire esplicitamente, nell'elenco di provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, anche tale revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1). Fa presente che tale proposta di parere, nell'osservazione di cui alla lettera a), richiama anzitutto l'esigenza di inserire la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari in un contesto di misure atte a rendere il complesso delle istituzioni più coerente e Pag. 28più efficiente, conformemente all'accordo raggiunto, al riguardo, dagli schieramenti di maggioranza.
  Rileva poi che la proposta di parere, nelle altre osservazioni, oltre a sottolineare necessità di proseguire il dialogo sulle riforme istituzionali adottando decisioni puntuali sulle materie costituzionale, elettorale e regolamentare, richiama l'opportunità di procedere alla valorizzazione in ambito costituzionale del principio dello sviluppo sostenibile, segnalando altresì l'esigenza di inserire esplicitamente, nell'elenco di provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, anche la revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale.

  Emanuele FIANO (PD) si sofferma sulla parte della Nota che affronta il tema delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, laddove si fa riferimento alla finalità di assicurare le necessarie assunzioni in specifici comparti, nonché di rivedere le dotazioni organiche, rafforzando gli strumenti a supporto della formazione continua del personale, segnalando, in particolare, che la Nota fa riferimento all'intenzione del Governo di valorizzare il personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. In proposito, si chiede se, sulla base di quanto indicato nella Nota, il Governo abbia intenzione di prevedere nuovi stanziamenti, in particolare in favore del personale della difesa, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, o se abbia inteso far riferimento esclusivamente a meri interventi di rimodulazione delle risorse o volti ad integrare e correggere il decreto legislativo n. 95 del 2017, in conseguenza della revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia.

  Il Sottosegretario Vito Claudio CRIMI precisa come la valorizzazione del personale della Difesa, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco attenga al tema del riconoscimento del lavoro svolto dal personale medesimo, a partire dal pagamento tempestivo degli straordinari, nonché a quello dell'equiparazione del personale dei Vigili del fuoco al personale delle Forze di polizia e dichiara l'intenzione del Governo di promuovere il confronto parlamentare su tali questioni.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1909, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
  Segnala innanzitutto come il Centro spaziale «Luigi Broglio», con sede a Malindi, in Kenia, sia stato creato nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal Professor Luigi Broglio della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Il Centro rappresenta per la sua localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano un sito ideale sia per attività di lancio che di controllo di satelliti da terra. Esso è gestito dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI).
  L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016. Pag. 29
  L'Accordo in esame riprende i contenuti del precedente Accordo, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'ASI. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea firmato il 13 settembre 1995 e rinnovato solo fino al 30 giugno 2015, in attesa della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica e dei cinque protocolli attuativi, a carattere tecnico, rileva come esso miri a definire una collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra i due Paesi. La prospettiva di rendere la Base di Malindi, e più in generale il Kenya, fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, conferisce all'Accordo ricadute strategiche a carattere anche regionale, oltre che scientifico, tecnologico e programmatico. La nuova intesa in campo spaziale è destinata, inoltre, a divenire un elemento centrale della collaborazione bilaterale più vasta tra Italia e Kenya.
  Per quanto riguarda le singole disposizioni dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, l'articolo I reca le definizioni.
  L'articolo II fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso ed individua i campi di cooperazione, tra cui scienza e tecnologia dello spazio, osservazione della Terra: applicazioni e servizi, supporto ai servizi di sorveglianza, comunicazioni spaziali, telemedicina, acquisizione dei dati satellitari, servizi di tracciamento e telemetria, attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, servizi di navigazione e posizionamento, lancio e controllo di satelliti, istruzione e formazione, telerilevamento. Viene, inoltre, sancito l'impegno delle Parti ad utilizzare la Base per soli scopi pacifici. Ulteriori aree e forme di cooperazione sono altresì individuate dall'articolo III.
  Gli articoli IV, V e VI riguardano gli organi per l'attuazione dell'Accordo: il Consiglio Congiunto dei Ministri (organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base), il Comitato Direttivo Congiunto e l'Organo di gestione congiunto.
  L'articolo VII regolamenta la gestione della Base, affidata ad un direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI.
  L'articolo VIII definisce le prerogative ed obblighi del Governo italiano, che si impegna, tra l'altro, a avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e promuovere progetti di sviluppo nell'area di Ngomeni dove è ubicata la Base. Inoltre, tramite l'Agenzia spaziale italiana: il Governo italiano nominerà il Direttore della Base, il personale di cui all'articolo VII dell'Accordo e i rappresentanti italiani negli organi di Governo (Consiglio, Comitati e Board); sosterrà i costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base; contribuirà ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra; corrisponderà al Kenya la somma annuale di 250.000 dollari statunitensi per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base; verserà alla controparte il 50 per cento dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base; raccoglierà da terzi e verserà al Kenya una quota annuale pari a 50.000 dollari statunitensi per l'utilizzo della Base; richiederà al Governo keniano la concessione delle radio frequenze; sottoporrà al Governo del Kenya e all'aviazione civile tutte le informazioni relative ad attività di lanci orbitali e suborbitali pianificati con un anticipo di almeno sessanta giorni; fornirà alla controparte dati sul personale non keniano, impiegato presso la Base, e su tutte le attrezzature destinate alla Base, prima del loro arrivo in Kenya e, su base annuale, sullo stato di avanzamento delle attività.
  L'articolo IX definisce invece prerogative ed obblighi del Governo del Kenia, che, tra l'altro, si impegna a: nominare un Vice-Direttore della Base, il personale keniano da distaccare alla Base e i rappresentanti keniani negli organi di Governo (Consiglio, Comitati e Board); assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace Pag. 30funzionamento della Base, nonché la protezione di beni e delle persone che ivi si trovano; fornire l'autorizzazione al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali; valutare per l'approvazione l'utilizzo di tutte le attrezzature destinate ad essere utilizzate presso la Base; favorire il leasing o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi per l'espansione della Base; individuare, di concerto con la controparte, progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi; facilitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad importazione, esportazione, trasporto, installazione ed utilizzo delle attrezzature da installare presso la Base; facilitare il rilascio di visti e permessi di lavoro a personale non keniano impiegato presso la Base; autorizzare i Protocolli per l'utilizzo della Base da parte di Terzi; fornire al Governo italiano aggiornamenti, con periodicità annuale, sulle attività di cooperazione oggetto dell'Accordo, da sottoporre al Comitato di Gestione congiunta della Base.
  L'articolo X regolamenta l'uso della Base da parte di terzi.
  L'articolo XI è relativo alle responsabilità e regolamenta il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, tale risarcimento sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. A questo proposito l'Italia è tenuta, attraverso l'ASI, a stipulare opportune polizze assicurative con compagnie riconosciute dalle autorità locali.
  L'articolo XII prevede la prerogativa del Governo keniano di condurre, tramite personale esplicitamente autorizzato, tutte le verifiche ed ispezioni ritenute necessarie al fine di assicurare la conformità del funzionamento della Base con le disposizioni dell'Accordo.
  L'articolo XIII è relativo alle misure di riservatezza e assoggetta il trattamento delle informazioni scambiate od originate nell'ambito di applicazione dell'Accordo alle regolamentazioni in materia di entrambe le Parti.
  L'articolo XIV riguarda la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo (in caso di impossibilità a risolvere la disputa da parte degli Organi preposti o tra i due Governi, si prevede il ricorso all'arbitrato internazionale).
  L'articolo XV riguarda il conferimento di beni al Governo della Repubblica del Kenya, prevedendo che alla scadenza dell'Accordo o in caso di recesso, ovvero anche antecedentemente laddove concordato dalle Parti a livello di Ministri, la proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la Base venga trasferita al Governo della Repubblica del Kenya. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti potranno accordarsi sull'utilizzo congiunto della Base. Durante la vigenza dell'Accordo il Governo italiano conserverà la proprietà dei beni e delle attrezzature, mentre il terreno resterà di proprietà del Governo keniano, che non potrà assoggettare i beni della Base ad alcuna forma di sequestro o requisizione o di vincolo amministrativo o giudiziario.
  L'articolo XVI, in materia di legislazione applicabile o di riferimento, prevede che tutte le attività connesse al funzionamento della Base vengano regolate in conformità con le leggi keniane. Inoltre, l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, inclusi, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo XVII è relativo agli emendamenti, modifiche e revisioni dell'Accordo, mentre l'articolo XVIII concerne la sua entrata in vigore e durata (stabilita in quindici anni, salvo rinnovo concordato congiuntamente e ferma restando la facoltà di recesso di ciascuna Parte con almeno dodici mesi di preavviso).
  L'Accordo è corredato da un Allegato, che aggiorna il precedente allegato, e da cinque protocolli attuativi di carattere tecnico (relativi all'istituzione di un centro regionale per l'osservazione della Terra, al supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana, alla telemedicina, all'accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici, all'istruzione e formazione).Pag. 31
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay.
C. 1990 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1990, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.
  In linea generale rileva come il Trattato di cui si propone la ratifica si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
  A tal fine è apparso indispensabile procedere ad un aggiornamento dell'accordo in essere con la Repubblica orientale dell'Uruguay, risalente addirittura alla seconda metà dell'800 (Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata da un Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881).
  Per quanto riguarda il contenuto del Trattato, che è composto da un breve preambolo e da 24 articoli, l'articolo 1 stabilisce l'impegno delle Parti a consegnarsi reciprocamente le persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva).
  L'articolo 2, nell'accogliere il principio della doppia incriminazione, stabilisce che l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l'estradizione deve essere previsto come reato ai sensi della legge di entrambe le Parti.
  A tal fine, il paragrafo 2 precisa che non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alle materie fiscale e doganale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte e dazi. È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore a due anni. Per l'estradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi.Pag. 32
  L'articolo 3 norma i motivi di rifiuto obbligatorio della richiesta di estradizione e prevede che l'estradizione non sarà concessa, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (reati politici, motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, e così via), in particolare, anche quando: il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con una pena che preveda un trattamento crudele, inumano o degradante ovvero, ancora, con una pena detentiva perpetua (salvo, in quest'ultimo caso, che la Parte richiedente garantisca l'applicazione di una pena non maggiore della massima ammessa dalla legge penale della Parte richiesta); se per il reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, una delle Parti ha concesso amnistia, indulto o grazia; la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del ne bis in idem) ovvero, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena; se la sentenza sia stata pronunciata in contumacia e la Parte richiedente non garantisca l'esistenza di rimedi procedurali preordinati alla riapertura del processo ed alla emissione di una nuova sentenza, sì da consentire l'audizione del condannato e l'esplicazione delle sue prerogative difensive; se la Parte richiesta ritenga che la concessione dell'estradizione possa compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
  L'articolo 4 riguarda i motivi di rifiuto facoltativi e prevede unicamente i casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e l'estradando sia (o sarà) sottoposto ad un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale.
  L'articolo 5 stabilisce che la condizione di cittadino non potrà essere invocata per negare l'estradizione.
  L'articolo 6 individua le Autorità centrali nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nel Ministero della Pubblica istruzione e Cultura della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
  L'articolo 7 riguarda la presentazione della richiesta di estradizione e disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di quest'ultima e della documentazione allegata a supporto.
  L'articolo 8 prevede che la Parte richiesta possa chiedere alla Parte richiedente informazioni supplementari, laddove quelle fornite non fossero ritenute sufficienti all'adozione di una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta; se tale termine non potesse essere rispettato, la Parte richiedente può chiedere una proroga, un'unica volta, per venti giorni. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive equivale alla rinuncia della richiesta.
  L'articolo 9 riguarda la decisione e prevede che sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, cui incombe l'obbligo di informare prontamente lo Stato richiedente della sua decisione, esponendone i motivi nell'ipotesi di rifiuto anche solo parziale.
  L'articolo 10 riguarda il principio di specialità (rule of speciality); in caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del Pag. 33territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.
  L'articolo 11 prevede che, tranne nei casi in cui la presenza della persona estradata sia da considerarsi volontaria sullo Stato richiesto, la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.
  L'articolo 12 prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura.
  L'articolo 13 individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti della medesima persona.
  L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. Se l'estradato fugge nel territorio della Parte richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, la persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione per lo stesso reato, senza la necessità di presentare la documentazione prevista.
  L'articolo 15 prevede la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna della persona da estradare qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Un'ulteriore ipotesi di consegna differita è stata contemplata per i casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.
  L'articolo 16 prevede una procedura semplificata per l'ipotesi in cui l'interessato dichiari di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto ed alla presenza di un difensore.
  L'articolo 17 stabilisce specifiche disposizioni relative alla consegna allo Stato richiedente di beni sequestrati alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto.
  L'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.
  L'articolo 19 stabilisce che in materia di spese di estradizione è lo Stato richiesto a sostenere spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative al sequestro e alla custodia dei beni indicati all'articolo 17 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.
  L'articolo 20 prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente, o sulla sua estradizione a uno Stato terzo.
  L'articolo 21 sottolinea che il Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.
  L'articolo 22 stabilisce l'impegno delle Parti a conservare la documentazione acquisita e ogni informazioni utilizzata per la procedura di estradizione fino alla scadenza prevista dalle proprie legislazioni interne; le Parti si impegnano altresì a conservare il riserbo il segreto di detta documentazione, quando vi sia una richiesta dalla Parte interessata.
  L'articolo 23 è relativo alla soluzione delle controversie e prevede che o verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.
  L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore del Trattato, che avverrà dopo trenta Pag. 34giorni dalla ricezione dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica; la sua durata, illimitata, e le eventuali modifiche mediante accordo tra le Parti. Inoltre si prevede che ciascuna Parte potrà denunciare il Trattato e che tale denuncia avrà effetto dopo centottanta giorni dalla sua comunicazione, salva la definizione dei procedimenti già in corso.
  Il Trattato sostituisce la già citata Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata tra le Parti a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'articolo 5 di detta Convenzione.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato dal Senato, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riconosce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole. (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Atto n. 117.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Atto n. 117).
  In linea generale rileva come lo schema di regolamento introduca alcune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, che disciplina la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  In particolare, le modifiche riguardano l'organizzazione delle questure; l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico e una nuova strutturazione delle funzioni di coordinamento sanitario.
  Ricorda preliminarmente che l'ordinamento centrale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza rientra nell'ambito della più vasta organizzazione del Ministero dell'interno, che è stata definita, da ultimo, con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 78 del 2019 (il quale ha abrogato il previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2001). L'amministrazione della pubblica sicurezza a livello territoriale è invece disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. L'organizzazione territoriale Pag. 35è basata su uffici con funzioni finali (questure, commissariati di pubblica sicurezza, distretti, ispettorati, ecc.) e uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto (istituti di istruzione, strutture sanitarie, gabinetto di polizia scientifica, zone telecomunicazioni, ecc.).
  Rileva altresì come l'intervento normativo realizzato con lo schema in esame si inserisca anche nell'ambito del processo di progressiva attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato, realizzata, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015, dal decreto legislativo n. 95 del 2017.
  In particolare, una parte delle modifiche proposte discendono da esigenze legate al riordino della carriera dei funzionari di polizia, che incide sulla struttura organizzativa delle questure. Il decreto legislativo 95 del 2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria), in correlazione con il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate operato con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, che ha individuato una carriera unitaria dei funzionari che supera la precedente divisione in ruoli tra commissari e dirigenti.
  I ruoli della Polizia di Stato sono stati ridotti da sei a quattro: sono stati mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e sono stati abrogati i tre ruoli dirigenziali (direttivo speciale, commissari e dirigenti) che confluiscono nella carriera dei funzionari.
  Inoltre, la riforma ha stabilito la natura dirigenziale della qualifica di vice questore aggiunto e della nuova qualifica di vice questore, così come delle corrispondenti qualifiche dei funzionari tecnici e dei medici.
  Con riferimento ai presupposti legislativi per l'adozione dello schema di decreto, segnala come il provvedimento sia stato predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che affida a un regolamento di delegificazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  Viene inoltre in rilievo l'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017, che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in conseguenza della revisione delle funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000 come modificato dal medesimo decreto n. 95 del 2017.
  Con riferimento alla procedura emanazione, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che disciplina i regolamenti di delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge, ed è adottato su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di regolamento di delegificazione sono trasmessi al Consiglio di Stato, per il parere (ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) e alle Camere (ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 59 del 1997), perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
  Il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema è fissato al 18 ottobre prossimo.Pag. 36
  Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, questo si compone di tre articoli.
  L'articolo 1, composta da un solo comma suddiviso in lettere dalla a) alla h), reca modifiche in più parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001.
  La lettera a) modifica l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, che definisce l'articolazione periferica dell'amministrazione di pubblica sicurezza ed elenca la tipologia di uffici e strutture che la compongono.
  In particolare, i numeri 1 e 2 della lettera a) modificano la denominazione dei commissariati al solo fine di garantire il coordinamento con le modifiche introdotte dalla riforma dei ruoli, in base alle quali i commissariati di pubblica sicurezza sono stati ridenominati in «commissariati distaccati di pubblica sicurezza», mentre i commissariati sono stati ridenominati «commissariati sezionali di pubblica sicurezza».
  Il numero 3 della lettera a) introduce gli «uffici di coordinamento sanitario» e i «centri sanitari polifunzionali» nell'elenco delle strutture sanitarie indicate dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001.
  Il numero 4 della lettera a) ridenomina le attuali «zone telecomunicazioni» in «centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione». In base alla relazione illustrativa dello schema, la nuova denominazione risulta più aderente alle funzioni effettivamente svolte dagli uffici, che comprendono compiti sia di telecomunicazione sia di informatica e sono poi istituiti nuovi uffici, nell'ambito di quelli con funzioni strumentali e di supporto, denominati «centri infrastrutture» in dipendenza del complessivo riassetto delle funzioni di supporto tecnico-logistico.
  Il numero 5 della lettera a) abroga il comma 2-bis dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, in considerazione della riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico svolte sul territorio.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, che reca l'ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti. La revisione organizzativa delle questure mira a realizzare una struttura più agile composta di più uffici equiordinati con un profilo funzionale specifico, in luogo dell'attuale disegno normativo che configura l'ordinamento di massima delle questure in quattro strutture (ufficio di gabinetto del questore, divisione anticrimine, divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale) da cui dipendono altri uffici.
  Viene integralmente sostituito il comma 2 dell'articolo 3, elencando gli uffici che compongono le questure:
   ufficio di gabinetto del questore;
   ufficio polizia anticrimine, nel cui ambito opera il gabinetto provinciale di polizia scientifica (attualmente divisione anticrimine);
   ufficio polizia amministrativa e di sicurezza (attualmente divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione): la denominazione perde il riferimento alle funzioni di polizia sociale che, come riferito nella relazione di accompagnamento allo schema, sono state progressivamente dismesse;
   Squadra mobile (attualmente articolazione della divisione anticrimine);
   DIGOS (attualmente articolazione della divisione anticrimine): per questi ultimi due uffici, in quanto servizi di polizia giudiziaria, l'amministrazione ritiene «inopportuna la dipendenza da una diversa articolazione interna»;
   Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (attualmente incorporato nell'ufficio di gabinetto del questore): l'ufficio viene reso autonomo attesa la specifica vocazione operativa e le funzioni ad esso attribuite;Pag. 37
   ufficio immigrazione (attualmente articolazione della divisione di polizia amministrativa e sociale): l'ufficio viene reso autonomo dall'ufficio polizia amministrativa, in ragione delle profonde differenze sul piano dell'organizzazione, delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza;
   uno o più uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
   ufficio sanitario provinciale.

  In merito alla nuova formulazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, sottolinea l'opportunità di inserire in relazione agli uffici in cui sono ordinate le questure, una indicazione, ancorché in forma sintetica, delle funzioni svolte da tali uffici, in via analoga a quanto previsto nella vigente formulazione del testo.
  La stessa lettera b), al numero 2, sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, che attualmente dispone che alle funzioni di questore possano essere preposti dirigenti superiori di pubblica sicurezza, mentre riserva ai primi dirigenti della Polizia di Stato la preposizione all'ufficio di gabinetto, alle divisioni, ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza, nonché allo svolgimento delle funzioni vicarie. La nuova formulazione della disposizione conferma che alle funzioni di questore sono preposti dirigenti superiori e, alle funzioni di vicario, primi dirigenti della Polizia di Stato. Per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio di polizia amministrativa e di sicurezza possono invece essere assegnati funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato. Pertanto, stante la attuale articolazione della carriera dei funzionari, ai tre uffici menzionati potranno essere preposti vice questori aggiunti o vice questori o primi dirigenti, ossia un livello dirigenziale differenziabile, da determinare con decreto del Ministro dell'interno.
  Ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della revisione dei ruoli, i due precedenti ruoli di commissari e dirigenti sono stati unificati in una unica struttura denominata «carriera dei funzionari di Polizia», articolata in 8 qualifiche: vice commissario, commissario, commissario capo, vice questore aggiunto, vice questore, primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di pubblica sicurezza.
  Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema il 25 luglio 2019, ha posto come condizione la sostituzione delle parole «funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato» con le parole: «preferibilmente primi dirigenti della Polizia di Stato ovvero funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto della Polizia di Stato».
  Il numero 3 della lettera b), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 3, conferma che al dirigente assegnato allo svolgimento delle funzioni vicarie può essere delegata dal questore la sovrintendenza di alcuni uffici o servizi (e ora anche di alcune attività). Nell'ottica di valorizzare il ruolo del vicario, lo schema in esame aggiunge inoltre il compito di sovrintendere a tutti gli uffici di supporto che necessitano di un coordinamento (ossia gli uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).
  Infine, al vicario sono demandate le attività di controllo interno sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi svolti dalle singole articolazioni della questura.
  Il numero 4 della lettera b) sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208, che riguarda le questure di sedi di particolare rilevanza. In merito si prevede che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce la qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente per l'ufficio di gabinetto del questore per l'ufficio polizia Pag. 38anticrimine e per l'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, sulla base delle esigenze funzionali e operative di ciascun contesto territoriale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Il Ministro individua inoltre le qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici delle questure.
  Il numero 5 della lettera b) abroga il comma 6 dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, riguardante le questure di sedi di particolare rilevanza, a cui invece viene dedicato il nuovo articolo 3-bis.
  Il numero 6 della lettera b) interviene sul comma 7 dell'articolo 3, apportandovi modifiche lessicali e di coordinamento rispetto al mutato quadro normativo introdotto con lo schema in commento. La disposizione prevede che, con le modalità di cui al comma 6, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.
  La lettera c) introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 un nuovo articolo 3-bis, che reca l'ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza che sono elencate con riferimento ai territori indicati nella Tabella A e nella Tabella B, allegate allo schema di decreto, che riguardano, rispettivamente:
   le 14 città metropolitane di cui alla Tabella A, ossia le 10 previste dalla legge n. 56 del 2014 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma capitale) e le ulteriori 4 istituite dalla regione Sardegna (Cagliari) e Sicilia (Messina, Catania e Palermo);
   gli ulteriori 8 capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B (Catanzaro, Trieste, Brescia, Bergamo, Salerno, Padova, Verona, Caserta). La sola Tabella B può essere modificata con decreto del Ministro dell'interno a fronte di eventuali evoluzioni del quadro delle esigenze di ciascun territorio, fermo restando che il numero di tali questure non potrà essere superiore a otto.

  Rammenta in merito che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema il 25 luglio 2019, ha posto come condizione, al fine di utilizzare anche elementi di contesto della valutazione di eventuali variazioni, che la modificazione del numero possa avvenire «previo rilevamento dei dati e avvalendosi, ove opportuno, dell'ISTAT».
  Le questure delle città indicate nelle Tabelle hanno un ordinamento differenziato che continua a essere definito con decreto del Ministro dell'interno. A tali questure sono preposti con funzioni di questore dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica. In base alle modifiche proposte il numero delle questure di sedi di particolare rilievo sale da venti a ventidue.
  La lettera d) sostituisce l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 la fine di riorganizzare le funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale. Tale riorganizzazione prevede, in sostanza, la soppressione degli attuali Servizi tecnico-logistici e patrimoniali e l'affidamento del supporto tecnico-logistico sul territorio, nei settori di rispettiva competenza, ai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e del patrimonio del Dipartimento di pubblica sicurezza:
   centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   centri elettronici ed informatici;
   centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
   centri motorizzazione;
   centri infrastrutture.

  Il nuovo assetto organizzativo intende garantire piena corrispondenza tra i servizi istituti nell'ambito della rinnovata Direzione Pag. 39centrale e le articolazioni periferiche. Tali uffici concorrono al monitoraggio e all'individuazione del fabbisogno di beni delle articolazioni periferiche, alla pianificazione e programmazione degli acquisti e dei lavori, nonché alla gestione dei beni.
  In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione, al fine di precisare meglio le funzioni svolte dai nuovi uffici, di sostituire le parole «concorrono al monitoraggio e all'individuazione del fabbisogno» con «forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno».
  Le lettere e) ed f) recano una riorganizzazione delle funzioni di coordinamento sanitario.
  Al riguardo ricorda che attualmente l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 attribuisce ai centri sanitari polifunzionali le funzioni di coordinamento sanitario dei servizi di assistenza nei confronti degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali, nonché la programmazione dei piani di sorveglianza sanitaria. Tali centri, oggi esistenti nelle tre sedi di Milano, Napoli e Palermo, sono diretti da primi dirigenti medici, dipendono dal Servizio centrale operativo di sanità, incardinato all'interno della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  La lettera e) riscrive tale disposizione al fine di definire correttamente tali funzioni e la loro titolarità, in quanto, come riferisce l'Amministrazione nella relazione illustrativa, le funzioni di coordinamento sanitario, benché ricondotte dalla norma ai centri sanitari polifunzionali, sono svolte in realtà da dirigenti superiori medici alle dirette dipendenze della Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza. In luogo dell'attuale organizzazione lo schema in esame, nella nuova formulazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica recata dalla lettera e), si prevede l'istituzione di uffici di coordinamento sanitario, direttamente dipendenti dalla Direzione centrale di sanità, con sede nei sette capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C (Catania, Firenze, Milano. Napoli, Roma, Torino, Venezia), con competenza territoriale interregionale.
  I nuovi uffici, ai quali sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche. La sistemazione logistica di tali uffici, nelle sedi e con la competenza territoriale definita nella Tabella C, sarà assicurata dagli uffici sanitari provinciali.
  In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019 sullo schema, ha posto come condizione di precisare, come già nelle altre disposizioni del decreto, che i dirigenti superiori medici sono preposti agli uffici «nell'ambito della relativa dotazione organica».
  La lettera f) introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 208 un nuovo articolo 7-bis, dedicato ai centri sanitari polifunzionali, le cui funzioni e la cui collocazione sono ridefinite. In particolare, i centri svolgono attività diagnostiche, anche di natura specialistica, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio e alla promozione della salute del personale, oltre che di analisi strumentale per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro. La riorganizzazione ne prevede la dipendenza dagli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio.
  In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto come condizione, di precisare, dopo le parole: «competenti per territorio» le seguenti: «ove essi hanno sede».
  La lettera g) introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 208 un nuovo articolo 7-ter, con il quale si precisa che alla costituzione, all'ordinamento e alla complessiva organizzazione dei nuovi uffici previsti dagli articoli 6 (uffici per il supporto tecnico-logistico), 7 (uffici di coordinamento Pag. 40sanitario) e 7-bis (centri sanitari polifunzionali), si provvede con decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione posti di funzione dirigenziali e con un decreto del Capo della Polizia per quanto riguarda la costituzione, l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture, ivi inclusa la dotazione organica, di personale e di mezzi.
  La lettera h) apporta modifiche di mero coordinamento interno, conseguenti alle novelle apportate all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, recante disposizioni transitorie e finali.
  In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso il 25 luglio 2019, ha posto – come condizione – l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, in quanto ha esaurito i suoi effetti.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 reca alcune disposizioni transitorie e finali. In particolare, al fine di garantire continuità nella copertura normativa, si prevede che la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche resti disciplinata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 nel testo previgente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del nuovo regolamento, che devono essere adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

  Francesco Paolo SISTO (FI) auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento, osservando che il suo gruppo si riserva, eventualmente, di indicare taluni soggetti da ascoltare.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto è fissato per il 18 ottobre prossimo, fa notare che la questione posta dal deputato Sisto sarà affrontata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

Pag. 41