CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2019
243.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 25 settembre 2019.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

(Esame emendamenti).

  Il Comitato si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.
C. 1640-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 25 luglio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare all'articolo 3 che gli oneri derivanti da spese di missione devono essere espressi in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa.
  Rammenta, altresì, che in data 31 luglio 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.
C. 1641-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 25 luglio scorso, deliberando Pag. 35un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare all'articolo 3 che gli oneri derivanti da spese di missione devono essere espressi in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa.
  Rammenta, altresì, che in data 31 luglio 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
C. 1770-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 25 luglio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a configurare gli oneri di cui all'articolo 3 in termini di previsioni di spesa.
  Rammenta, altresì, che in data 31 luglio 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 1850-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 30 luglio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a configurare gli oneri di cui all'articolo 4 in termini di previsioni di spesa e a precisarne la ricorrenza annuale.
  Rammenta, altresì, che in data 1o agosto 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.25.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il lo luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Atto n. 96.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 18 settembre la rappresentante del Governo si era riservata di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 18 settembre 2019, precisa che gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.A. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche – fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT – non sono ex ante compiutamente valutabili.
  Evidenzia quindi che attualmente, a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti si configurano come costi con impatto sull'indebitamento netto. A seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.A., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche.
  Osserva inoltre che in aggiunta potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale.
  Segnala poi che i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.A. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica. Ricorda in particolare che, con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN. Tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5, con un costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro, mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni, con un costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro. Pertanto l'onere complessivo annuo è pari a 51,1 milioni di euro. Pertanto, considerando che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, rileva che il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro.Pag. 37
  Infine evidenzia che appare necessario riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.A. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, e che, qualora all'esito di una puntuale verifica preliminare da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del predetto Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili.
  Ritiene altresì necessario riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in oggetto, da sottoporre all'esame della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 settembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che, nella seduta dello scorso 18 settembre, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 18 settembre 2019, conferma che le amministrazioni competenti potranno provvedere a tutti gli adempimenti previsti dagli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, ad invarianza di risorse, atteso che trattasi di funzioni già esercitate dalle stesse nell'ambito delle competenza attribuite in materia di amministrazione e controllo delle attività connesse alla nautica da diporto.
  Segnala poi che le attività di controllo di cui agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-septies e 49-octies del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, sono già previste dal vigente codice della nautica da diporto e che pertanto le modifiche previste alle predette disposizioni sono volte esclusivamente a standardizzare, a livello nazionale, modalità e periodicità dei suddetti controlli al fine di evitare eccessive differenziazioni territoriali.
  Rileva che la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di porto risulta già prevista, seppur implicitamente, nella vigente normativa, atteso che lo stesso dipende, funzionalmente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l'attuale normativa attribuisce inoltre al Capo del Compartimento marittimo il potere di chiusura dei centri per l'istruzione nautica gestiti in assenza dei prescritti requisiti. Assicura pertanto conferma che i predetti articoli 18 e 19 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando attività già previste e ordinariamente poste in essere.
  Con riferimento all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato Pag. 38l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto per il conseguimento delle patenti nautiche, conferma che, per effetto della predetta modifica, è comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti dai soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame, facendo presente infatti che tale modifica nasce dalla costatazione che l'attuale previsione di un decreto annuale ha comportato nel tempo il susseguirsi di decreti pressoché identici, attesa l'invarianza dei costi rispetto a quelli rilevati nei periodi precedenti. Pertanto la disposizione proposta rende maggiormente flessibili le valutazioni circa la reale necessità di emanazione di un nuovo decreto, senza vincolarne tuttavia la periodicità.
  Per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, rileva la necessità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 – anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio.
  Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-sexies, ritiene inoltre necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole «non derivano» con le seguenti «non devono derivare».
  Infine, giacché l'articolo 29 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene necessario riformularne la rubrica sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che sullo schema di decreto in esame non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.
  Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 settembre 2019. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.
Atto n. 99.

(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2019.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che l'articolo 94, che introduce il nuovo articolo 25-bis alle norme di attuazione del codice in oggetto, volto a disciplinare il tirocinio formativo presso la Corte dei conti, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è espressamente previsto che l'onere delle eventuali borse di studio sarà a carico del bilancio autonomo della Corte dei conti.
  Deposita inoltre una tabella recante la situazione aggiornata dei posti già coperti e di quelli ancora da coprire dei presidenti di sezione della Corte dei conti.

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  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'articolo 94, che introduce il nuovo articolo 25-bis alle norme di attuazione del codice in oggetto, volto a disciplinare il tirocinio formativo presso la Corte dei conti, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è espressamente previsto che l'onere delle eventuali borse di studio sarà a carico del bilancio autonomo della Corte dei conti;
   preso atto della situazione aggiornata dei posti già coperti e di quelli ancora da coprire dei presidenti di sezione;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.
Atto n. 102.

(Rilievi alle Commissioni VI e XIV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che l'Atto del Governo in esame reca lo schema di decreto concernente le norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 129 del 2017, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari. In proposito, evidenzia che le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedono all'articolo 31, comma 5 che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo possa adottare, con la medesima procedura ivi prevista ai commi 2-4 del medesimo articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già emanati. Il comma 3, in particolare, prescrive che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento – e, parimenti, sui relativi decreti «correttivi» – debba essere comunque acquisito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi, i decreti possano comunque essere emanati.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 1, recante modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, considerato il tenore delle disposizioni in esame avente un mero rilievo ordinamentale, e alla luce della circostanza che le Autorità di Regolazione richiamate dalle norme modificate (CONSOB e IVASS), non sono comprese nell'ambito delle Autorità di regolazione comunque contemplate nell'ambito del comparto «Amministrazioni pubbliche» a fini di contabilità nazionale (SEC2010).
  Parimenti segnala di non aver nulla da osservare in relazione all'articolo 2, recante modifiche alla parte II del decreto Pag. 40legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del T.U.F. è ente associativo di diritto privato e che il relativo funzionamento è assicurato esclusivamente dalle contribuzioni degli iscritti e che parimenti di diritto «comune» è da ritenersi la gestione del Fondo Nazionale di Garanzia.
  In considerazione del tenore ordinamentale dell'articolo 3, recante modifiche alla parte III (Disciplina dei Mercati) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), non formula alcuna osservazione sul medesimo.
  In merito all'articolo 5, recante modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, posto che si prevede un ampliamento delle fattispecie inerenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità di regolazione dei mercati finanziari (CONSOB e IVASS) rispetto a quelle che sono già previste dalla legislazione vigente, pur considerando che ivi trattasi di maggiori entrate meramente «eventuali» per il bilancio dello Stato – come peraltro certificato dalla relazione tecnica – sarebbe utile, a suo avviso, una stima sia pure ipotetica del gettito aggiuntivo che verrebbe assicurato in ragione annua dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie alla nuova fattispecie ivi prevista.
  Infine segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 9, recante la clausola di invarianza finanziaria, convenendo in merito alla neutralità delle disposizioni per i profili concernenti la finanza pubblica.
  Tutto ciò premesso, propone di esprime una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 settembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.