CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2019
240.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 10.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che entrano a far parte della Commissione bilancio i deputati Massimo GARAVAGLIA e Vannia GAVA del gruppo Lega e Carmelo Massimo MISITI, del gruppo M5S, in sostituzione del deputato Federico D'INCÀ, che ha assunto un incarico di Governo. Comunica altresì che cessano di far parte della Commissione bilancio i deputati Maura TOMASI e Alberto RIBOLLA, del gruppo Lega.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
C. 2017 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
C. 2018 Governo, approvato dal Senato.
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, rivolge un saluto al Viceministro Misiani e augura buon lavoro al nuovo Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, si associa all'augurio formulato dal relatore.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, il cosiddetto anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è formato da due parti, costituite rispettivamente dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle Pag. 78entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
  In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – come riformulato a seguito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che, oltre ad esporre le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, anche al fine della valutazione dell'operato delle Amministrazioni.
  Esso è inoltre corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).
  L'analisi delle risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2018 consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'ambito del perimetro dell'amministrazione statale. A tale fine le risultanze del rendiconto vengono sottoposte a trattamenti contabili che rispondono all'applicazione delle regole standardizzate del Sistema Europeo dei Conti – SEC e che hanno lo scopo di trasformare i dati di contabilità pubblica (impegni, pagamenti, accertamenti e incassi) nei corrispondenti aggregati espressi in termini di competenza economica, che costituisce il criterio di riferimento della contabilità nazionale.
  Il Rendiconto viene, in tal modo, raccordato con il Conto economico dello Stato, che costituisce un sottosettore di rilievo del più generale Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, altresì, i conti delle amministrazioni locali e quello degli enti di previdenza. Tale Conto, com’è noto, è utilizzato come esclusivo quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei vincoli europei in termini di indebitamento netto e di debito pubblico.
  È pertanto opportuno, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio.
  A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2018 relativi al conto economico della Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nelle regole della fiscal governance adottata nell'ambito dell'Unione europea (UE).
  A questo riguardo, evidenzia che nel 2018 il PIL nominale è stato pari a 1.756,982 miliardi di euro, con una crescita dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente, mentre in termini di volume (PIL reale) la crescita è stata dello 0,9 per cento rispetto al 2017.
  Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, segnala che i dati riferiti all'esercizio 2018 concluso, resi noti dall'ISTAT, attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a -37,505 miliardi, corrispondente al 2,1 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento di circa 3,8 miliardi rispetto all'anno 2017, anno nel quale l'indebitamento è risultato pari a -41,285 miliardi, corrispondente al 2,4 per cento del PIL.Pag. 79
  Dal confronto fra il 2018 e il 2017 emerge che hanno contribuito al predetto miglioramento sia un incremento del saldo primario (+3,1 miliardi), sia una riduzione della spesa per interessi (-0,6 miliardi). In termini relativi, il saldo primario è cresciuto all'1,6 per cento del PIL (a fronte del +1,4 per cento registrato nel 2016 e nel 2017), mentre la spesa per interessi è diminuita dal 3,8 per cento del 2017 al 3,7 per cento del PIL del 2018.
  Limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione, rileva che al miglioramento del saldo concorre principalmente un incremento delle entrate (per 12,5 miliardi), che determina effetti più che compensativi rispetto all'incremento delle spese (per 8,7 miliardi).
  Il saldo di parte corrente nel 2018 è stato positivo e pari a 17,168 miliardi, a fronte dei 19,295 miliardi del 2017. Tale peggioramento di 2,1 miliardi (pari all'11 per cento) è il risultato di un aumento delle entrate correnti di circa 15,4 miliardi, a fronte di un incremento delle uscite correnti di circa 17,5 miliardi.
  Le entrate totali del 2018 delle amministrazioni pubbliche registrano rispetto all'anno 2017, in valore assoluto, un incremento di 12,5 miliardi di euro (da 803,6 miliardi a 816,1 miliardi di euro). Poiché tale incremento (+1,6 per cento) risulta proporzionalmente inferiore all'incremento del PIL nominale (+1,7 per cento), l'andamento delle entrate totali rispetto al prodotto interno lordo registra una contrazione, attestandosi al 46,4 per cento del PIL (-0,1 punti percentuali rispetto al 2017).
  In particolare, le entrate correnti evidenziano, rispetto al 2017, un incremento di circa 15,4 miliardi (+1,9 per cento), determinato da un aumento delle imposte indirette (+2,1 per cento) e dei contributi sociali (+4,3 per cento), a fronte di una riduzione delle imposte dirette (-0,7 per cento). In rapporto al PIL, le entrate correnti registrano un incremento di 0,1 punti percentuali, passando dal 46,1 per cento al 46,2 per cento del prodotto interno lordo. Le imposte in conto capitale registrano, invece, una contrazione di 840 milioni di euro (-36,2 per cento).
  La pressione fiscale nel 2018 resta invariata rispetto al 2017, al 42,1 per cento del PIL, mentre le spese finali del 2018 hanno mostrato un incremento in valore assoluto rispetto al 2017, impatto che è stato parzialmente stemperato, nei suoi effetti peggiorativi sui saldi, dalla crescita economica registrata nell'anno, da cui è conseguito un netto incremento delle entrate correnti rispetto al 2017.
  In valore assoluto, le spese si attestano nel 2018 a 853,6 miliardi, in aumento dell'1 per cento rispetto al 2017, anno in cui l'analogo valore era stato di 844,9 miliardi.
  Nel complesso, diminuisce leggermente l'incidenza delle spese complessive rispetto al PIL, passando dal 48,9 per cento del 2017 al 48,6 per cento del 2018. La variazione «complessiva» è il prodotto dell'incremento di 2,3 punti di PIL della spesa corrente, a fronte di una riduzione dello 0,9 per cento della spesa per interessi e una riduzione del 13,1 per cento della spesa in conto capitale.
  Per quanto riguarda, infine, il debito pubblico, a fine 2018 era pari a 2.321,957 miliardi di euro (132,2 per cento del PIL), in aumento di 52,947 miliardi di euro rispetto ai 2.269,01 del 2017 (131,4 per cento del PIL), con un incremento del rapporto debito/PIL dello 0,8 per cento. Segnala che si tratta di una inversione di tendenza rispetto alla progressiva, sebbene contenuta, riduzione intervenuta dopo la rapida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito è passato dal 99,8 al 129,0 per cento del PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.
  Venendo ora al contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, osserva che la gestione di competenza ha fatto conseguire, nel suo insieme, un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive.
  Anche a raffronto con l'esercizio precedente, i dati di consuntivo evidenziano un miglioramento sia del saldo netto da Pag. 80finanziare che del ricorso al mercato. Più contenuto risulta il valore positivo del risparmio pubblico.
  In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2018 un valore negativo per circa 20 miliardi di euro (pari all'1,1 per cento del PIL, mentre era l'1,7 per cento nel 2017), con un miglioramento di oltre 9 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2017 (-29,1 miliardi), dovuto al sensibile aumento delle entrate finali (+8,6 miliardi) ed alla riduzione delle spese finali (-473 milioni). Il miglioramento del saldo è ancora più evidente (circa 24 miliardi) se confrontato con le previsioni definitive, che prevedevano un valore negativo del saldo di -43,9 miliardi.
  Si registra, invece, un peggioramento del risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dai 31,6 miliardi di euro registrati nel 2017 ad un valore di 27,4 miliardi (corrispondente all'1,6 per cento del PIL), con una riduzione di circa 4,2 miliardi rispetto al 2017. Tale situazione è determinata dal maggior incremento delle spese correnti (+13 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+8,9 miliardi). Se confrontato con le previsioni definitive, il risparmio pubblico presenta, invece, un miglioramento di quasi 22 miliardi.
  Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2018 a 225,1 miliardi (con un'incidenza sul PIL del 16,6 per cento), evidenziando un miglioramento di 44,8 miliardi rispetto al 2017, riprendendo quindi, dopo il dato del 2017 (in cui tale saldo si era assestato a oltre 271 miliardi di euro), il trend in discesa registrato negli ultimi anni (260,4 miliardi nel 2014, 257,1 miliardi nel 2015, 207,1 miliardi nel 2016).
  Il valore del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato registrati nel 2018 si mantengono comunque al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio per il 2018 (tetto stabilito, rispettivamente, in -45.470 milioni e in 274.000 milioni).
  Il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2018 che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali (+8,6 miliardi) rispetto all'anno precedente, ascrivibile alle entrate tributarie, ed una lieve flessione (-474 milioni) degli impegni delle spese finali.
  Guardando alle entrate complessive, l'entità degli accertamenti (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata nel 2018 pari a 840,7 miliardi di euro, con una diminuzione rispetto al 2017 (-2,8 per cento, circa -23,9 miliardi), che trae origine soprattutto dalla dinamica degli accertamenti delle entrate del Titolo IV – accensione prestiti (-32 miliardi rispetto al 2017).
  Dal lato della spesa, la flessione degli impegni finali nel 2018 è frutto di una contrazione delle spese in conto capitale (-13,6 miliardi) e di un incremento della spesa corrente (+13,1 miliardi) rispetto al 2017.
  Relativamente agli impegni complessivi di spesa, essi ammontano nel 2018 (incluse le spese per rimborso prestiti) a 816,7 miliardi. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta una riduzione degli impegni complessivi di spesa di -37,4 miliardi di euro (-4,4 per cento), determinata, in particolare, oltre che dalle spese in conto capitale, dal rimborso delle passività finanziarie (-37 miliardi). Questo dato si riflette in una diminuzione della «Capacità d'impegno» (cioè del rapporto tra le somme impegnate e gli stanziamenti definitivi) nel 2018 rispetto al 2017.
  Passando ad esaminare la gestione dei residui, rileva che il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti presentava, al 1o gennaio 2018, residui attivi per 204 miliardi di euro e residui passivi per 137,9 miliardi, con un'eccedenza attiva di 66 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio la situazione delineata si è modificata: infatti, dal lato delle entrate, si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 46 miliardi di euro e Pag. 81dal lato delle uscite si è registrata una analoga diminuzione di 17,5 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. A seguito di tali variazioni, gli accertamenti di residui attivi provenienti dai precedenti esercizi ammontano a 158 miliardi di euro, mentre i residui passivi ammontano a 120 miliardi di euro.
  Con riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 88 miliardi di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 68,3 miliardi di euro. In termini di tasso di formazione di nuovi residui passivi, questo aumenta dall'8,2 per cento registrato nel 2017, all'8,4 per cento registrato nel 2018. Tale aumento è riconducibile al maggiore tasso di riduzione dei pagamenti di competenza rispetto al tasso di riduzione degli impegni.
  Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone residui attivi per 203,9 miliardi di euro e residui passivi per 140,36 miliardi di euro, con un'eccedenza attiva di 63,57 miliardi di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 2,6 miliardi di euro circa, dovuto ad una riduzione del volume dei residui attivi per 136 milioni di euro e un aumento dei residui passivi per 2,4 miliardi di euro.
  Venendo alla gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui – la stessa è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.
  In termini di cassa, come già riscontrato per la gestione di competenza, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2017.
  Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2018 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 45,9 miliardi, con un miglioramento di 16,3 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era attestato a -62,2 miliardi di euro).
  Il risparmio pubblico risulta di -9,5 miliardi di euro, con un miglioramento di oltre 2,9 miliardi rispetto al dato del 2017. Esso indica che i pagamenti per spese correnti hanno superato gli incassi registrati sulle entrate correnti.
  Il ricorso al mercato si attesta nel 2018 su di un valore di circa -251 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di 53,1 miliardi) rispetto al 2017, anno in cui tale saldo aveva raggiunto il valore assoluto più elevato degli ultimi anni (pari a -304 miliardi. Si ricorda che nel 2015 era stato di 300,9 miliardi, di 286,4 miliardi nel 2014 e di 248,0 miliardi di euro nel 2013).
  Tutti e tre i saldi registrano valori migliori rispetto alle previsioni, sia iniziali che definitive.
  Per quanto concerne il Conto generale del patrimonio, lo stesso, com’è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2016, esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
  Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2018 si rileva che le attività finanziarie hanno presentato nel 2018 un aumento complessivo di 20,1 miliardi di euro, passando da 636 a 656 miliardi di euro; nello specifico, va registrato un aumento delle attività finanziarie di breve termine (+7.131 milioni di euro) dovuto all'aumento registrato nei «residui attivi per denaro da riscuotere» (+5.386 milioni) e nei «crediti di tesoreria» (+7.267 milioni), compensato in parte da una diminuzione nei «residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione» (-5.522 milioni).
  Quanto alle attività finanziarie di medio-lungo termine, si è assistito ad un aumento complessivo di 13.029 milioni.
  Va altresì ricordato che nel ciclo del bilancio 2018, con riferimento al triennio Pag. 82di programmazione 2018-2020, è stato integrato per la prima volta il processo di revisione della spesa, così come previsto dall'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria e con l'obiettivo di conseguire un maggior grado di sistematicità del processo di revisione della spesa. Tale disposizione richiede la fissazione di obiettivi di spesa per i ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici, a monte della fase di formazione ed esame delle proposte di bilancio e assicura il monitoraggio delle misure amministrative e legislative previste per consentire correzioni tempestive in corso d'opera. Si mira, da una parte, ad invertire l'ordine con il quale si assegnano le risorse alle diverse finalità e alle strutture amministrative con il bilancio di previsione, ancorando il processo di predisposizione dello stesso alle compatibilità macro-economiche e alle priorità indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento, e dall'altra, a garantire una effettiva ed efficace attuazione. Le proposte di risparmio dei Ministeri sono confluite nella legge di bilancio, attraverso specifiche disposizioni normative, con le quali sono stati rivisti i parametri che determinano la spesa e, in più ampia misura, tramite azioni di razionalizzazione delle strutture e dei processi. A fronte dell'obiettivo di 1 miliardo in termini di indebitamento netto, gli stanziamenti del bilancio sono stati ridotti per circa 1,3 miliardi di euro che decorrono – in base al diverso impatto delle spese e secondo la loro natura – in conformità ai criteri di contabilità nazionale.
  Infine, ritiene utile ricordare che il 2018 è il secondo esercizio finanziario consecutivo in cui, in via sperimentale, è stata introdotta l’»azione» come ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa. Per quanto riguarda il contenuto delle azioni dei programmi trasversali, la Nota metodologica fornisce apposite indicazioni sui contenuti.
  Per quanto attiene al ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale, il disegno di legge contiene una illustrazione delle diverse forme di flessibilità e dei conseguenti esiti. L'analisi dei dati per l'esercizio 2018 conferma la tendenza dell'esercizio precedente, mostrando come le nuove forme di flessibilità vengano utilizzate soprattutto dai responsabili delle strutture in cui si articolano le Amministrazioni (direttori generali), che colgono l'opportunità di vedere ampliata la propria autonomia di intervento sul bilancio, mentre più difficoltà incontra l'adozione dei nuovi strumenti di flessibilità destinati ad una gestione trasversale all'intera Amministrazione, per la quale è necessario un superiore coordinamento e una più ampia programmazione delle risorse stesse.
  Il disegno di legge di assestamento ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
  Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:
   per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
   per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
   per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

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  La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.
  Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto, ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità.
  Come previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, anche in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della c.d. flessibilità di bilancio, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte prima dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione), ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  La legge n. 163 del 2016 ha inoltre introdotto la previsione, a partire dal 2017, che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2019 (approvato con la legge n. 145 del 2018) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.
  L'articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In particolare si tratta del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il cui importo viene ridotto di 130 milioni di euro; dei Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, ridotti di 50 milioni di euro; del Fondo di riserva per le spese impreviste, ridotto di 150 milioni; del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, ridotto di 500 milioni. I citati fondi sono inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Pag. 84
  Passando all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2019, la relazione allo stesso evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi.
  Il miglioramento di 435 milioni di euro del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente all'effetto positivo per 1,92 miliardi di euro derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, in parte compensato per -1,48 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo.
  Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 364 milioni rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto positivo sul saldo, per complessivi 5,3 miliardi, passando da circa -290,9 miliardi di euro a circa -285,6 miliardi.
  Come esplicitato nella relazione illustrativa, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con la legge di bilancio e, nel complesso, riflettono in larga parte l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime già formulate con il Documento di economia e finanza (DEF) 2019. Per altra parte, le maggiori spese trovano corrispondente compensazione in un aumento delle entrate o nella riduzione di altre voci di spesa.
  Il miglioramento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, in termini di competenza, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente ad un decremento delle spese finali per 668 milioni di euro (che passano da 637.991 a 637.323 milioni di euro), parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di 232 milioni di euro (che scendono da 578.638 a 578.406 milioni di euro).
  Il miglioramento deriva dall'effetto congiunto delle variazioni per atto amministrativo adottate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 maggio 2018 che, in realtà, determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di quasi 1,5 miliardi in termini di competenza, connesso principalmente all'incremento delle spese finali (+2,3 miliardi), e delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, che invece determinano un miglioramento del saldo netto pari a 1,9 miliardi in termini di competenza rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, derivante da una proposta di riduzione delle spese finali (-2,9 miliardi) parzialmente compensata da una proposta di diminuzione delle entrate finali (-1 miliardo).
  Sottolinea che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.
  In particolare, le proposte di variazioni delle entrate del provvedimento di assestamento (sebbene negative in termini di saldo netto da finanziare per -1.022 milioni) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di complessivi 4.965 milioni di euro, derivante interamente dall'aumento delle entrate risultante dal monitoraggio degli introiti (non incidono, infatti, sull'indebitamento netto le riduzioni di entrate per l'adeguamento alle nuove stime del DEF 2019, in quanto già scontate nelle previsioni tendenziali).
  Le proposte di riduzione delle spese (-2.941 milioni in termini di saldo netto da Pag. 85finanziare) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di 626 milioni di euro. Anche per le spese si sottolinea che le riduzioni degli stanziamenti di spesa proposte con il disegno di legge di assestamento afferenti agli accantonamenti indisponibili costituiti dalla legge di bilancio 2019 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1117, legge n. 145 del 2018), per circa 2 miliardi di euro, non hanno effetti sull'indebitamento netto in quanto già scontati nelle previsioni tendenziali del DEF 2019.
  In relazione alla correzione complessiva dei saldi di finanza pubblica, la Relazione tecnica precisa inoltre che ulteriori 0,5 miliardi di euro di riduzione dell'indebitamento netto derivano dai maggiori introiti delle c.d. «Aste CO2» e dalle maggiori entrate per flussi con la UE. Si tratta di misure i cui effetti finanziari non incidono tuttavia sul disegno di legge di assestamento in esame, in quanto agiscono al di fuori dal perimetro del bilancio dello Stato.
  Ricorda, infine, che è il 30 luglio è stato convertito in legge dal Parlamento il decreto-legge n. 61 del 2019 che, insieme al disegno di legge di assestamento in esame, completa l'insieme delle misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018, per ulteriori 1,5 miliardi di euro di risparmi.
  Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese.
  Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio.
  La Relazione illustrativa al disegno di legge specifica che le variazioni alle entrate del bilancio dello Stato disposte con il provvedimento di assestamento in esame sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel DEF di aprile 2019, assunto a base per l'aggiornamento delle stime per l'anno 2019, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell'esercizio in corso. Dal monitoraggio emerge, in particolare, un miglioramento delle entrate finali tale da compensare, in larga parte, la contrazione scontata nelle stime dello scorso aprile, derivante dal nuovo quadro macroeconomico.
  Per quanto riguarda la variazione complessiva delle entrate si evidenzia che 6.716 milioni di euro riguardano la riduzione delle entrate tributarie, determinata, da un lato, dall'adeguamento in riduzione per 9.191 milioni della stima al quadro più aggiornato del DEF 2019 e, dall'altro lato, dall'andamento più favorevole per 2.475 milioni registrato nei primi mesi dell'anno. In termini di composizione, la variazione totale si distribuisce sostanzialmente in egual misura tra imposte dirette e imposte indirette. Per le imposte dirette, la riduzione complessiva è di 3.713 milioni, di cui 5.413 milioni già considerati nelle stime dei tendenziali di finanza pubblica. Quanto alle imposte indirette, la flessione complessiva è di 3.000 milioni, per lo più ascrivibile all'adeguamento al quadro di previsione del DEF, solo in parte mitigata dall'andamento più favorevole atteso sulla base dei risultati già conseguiti, in particolare, per i proventi del gioco del lotto (per 475 milioni), al lordo delle maggiori spese per gli aggi da corrispondere ai concessionari del gioco e per il pagamento delle relative vincite (per 270 milioni), nonché per il gettito IVA. Si evidenzia, quindi, che 5.594 milioni di euro si riferiscono invece all'incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato in larga parte dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia già versati allo Stato per l'importo complessivo di 5.710 milioni, di cui 1.710 milioni quali maggiori entrate rispetto alle previsioni del DEF. Ulteriori 1.915 milioni di euro riguardano le maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, di cui 1.430 non previsti nelle stime del DEF. Infine, 100 milioni di euro riguardano le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti.Pag. 86
  Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento, che determinano una complessiva riduzione di 2.941 milioni di euro, interessano le spese correnti, che diminuiscono di 1.441 milioni di euro (al netto degli interessi) e di quasi 1 miliardo per la parte relativa agli interessi, ma anche le spese in conto capitale, che si riducono di 541 milioni.
  La relazione illustrativa chiarisce che concorrono alla riduzione complessiva della spesa le riduzioni disposte in relazione agli accantonamenti operati con la legge di bilancio 2019 (ai sensi dell'articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 145 del 2018), disposti per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Al riguardo si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 tali accantonamenti sono stati confermati per l'anno 2019, come rimodulati dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 111962 del 23 maggio 2019.
  A fronte di tale conferma, il disegno di legge di assestamento in esame, oltre a effettuare ulteriori rimodulazioni degli accantonamenti – con riferimento ad alcune specifiche appostazioni di bilancio, quali gli stanziamenti del Fondo per le politiche sociali (40 milioni), diritto allo studio (30 milioni), funzionamento università (40 milioni) e alta tecnologia (50 milioni) e, per 300 milioni, per il finanziamento del trasporto pubblico locale – dispone le relative riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, da cui deriva il corrispondente miglioramento del saldo netto da finanziare.
  In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2019 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1.929 milioni di euro, derivante da una riduzione delle entrate finali per 232 milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.160 milioni.
  Migliorano anche gli altri saldi: il saldo primario di 158 milioni di euro, il risparmio pubblico di 2.055 milioni e il ricorso al mercato di 6.586 milioni.
  In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -134,7 miliardi, con un miglioramento di quasi 2 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (+3.393 milioni), in parte compensate dalle variazioni per atto amministrativo che incidono negativamente per 1,5 miliardi.
  Per quanto concerne gli altri saldi, il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta di 6,6 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -361,6 miliardi; il saldo primario, partendo dal valore negativo di 56,7 miliardi, raggiunge l'importo di 56,6 miliardi; il risparmio pubblico migliora di oltre due miliardi, attestandosi nelle previsioni assestate a -82,8 miliardi di euro.
  Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca, in termini di cassa, variazioni del tutto analoghe a quelle previste in termini di competenza, ossia una riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio, con una riduzione delle entrate tributarie di 6.716 milioni e un incremento delle entrate extra-tributarie di 5.594 milioni.
  Riguardo alle spese finali, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento delle spese di circa 2,3 miliardi, parzialmente compensato da una diminuzione delle spese finali dovute alle proposte del disegno di legge di assestamento (-4,4 miliardi circa). Le spese in conto capitale aumentano, in complesso, in termini di dotazioni di cassa, di 226 milioni; le spese correnti al netto degli interessi aumentano di 616 milioni, mentre diminuiscono gli interessi (-1,8 miliardi circa).
  Nell'ambito della dotazione di cassa della spesa corrente, va segnalata la proposta di riduzione della spesa per interessi, per un totale di 1.824 milioni di euro, rispetto alla riduzione di soli 959 milioni riferita alla gestione di competenza, conseguente ad una previsione più aggiornata rispetto a quella iniziale della dinamica dei tassi di interesse.Pag. 87
  Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, rammenta previamente che nel bilancio di previsione l'entità degli stessi viene stimata, in modo presuntivo, all'atto dell'elaborazione del disegno di legge di bilancio, ossia alcuni mesi prima della conclusione dell'esercizio. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1o gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente (vale a dire quello per il 2018).
  Ciò precisato, evidenzia che nel complesso le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2018 pari a 203.940 milioni di euro, a fronte dei 245.604 milioni di residui inizialmente previsti.
  Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 99.831 milioni, con una variazione in diminuzione di 30.754 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 130.585 milioni. Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 103.421 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 10.985 milioni rispetto alla previsione iniziale di 114.406 milioni.
  Con riferimento alla spesa complessiva, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 509 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018 è pari a 140.364 milioni.
  Con riferimento ai residui delle spese finali, in base al Rendiconto 2018 (Tabella n. 25 della Relazione al disegno di legge di Rendiconto), alla fine dell'esercizio 2018 (31 dicembre), a seguito dei risultati di gestione, la consistenza dei residui passivi per le spese finali è risultata pari a 139.855 milioni (al netto di 509 milioni relativi al rimborso prestiti), di cui 71.971 milioni che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi) e 67.884 milioni che derivano dalla gestione di competenza 2018 (residui di nuova formazione).
  Dei suddetti residui passivi per le spese finali, rileva che circa il 59 per cento del totale sono ascrivibili alle spese di parte corrente (82.319 milioni) e il 41 per cento a quelle di conto capitale (57.536 milioni).
  Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone un aumento dei residui passivi, rispetto all'esercizio precedente, di 2.425 milioni (passando da 137.430 milioni nel 2017 ai 139.855 milioni nel 2018, pari a +1,8 per cento).
  L'aumento della consistenza dei residui finali nel 2018 è imputabile interamente ai residui di conto capitale (+7.317 milioni, circa +14,6 per cento), mentre quelli di parte corrente si riducono di 4.892 (-5,6 per cento).
  Conclude esprimendo un giudizio favorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

  Il Viceministro Antonio MISIANI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

  La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 Pag. 88febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1476-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato esaminato, nella seduta del 2 luglio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha deliberato in quella sede un parere favorevole con una condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 3 luglio 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  Il Viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, rammenta che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e che il testo originario risultava corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia che non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, rilevando che, durante l'esame presso il Senato è stata presentata una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.3, del Governo, che modifica l'Allegato A al disegno di legge (rinviando in proposito alla scheda relativa a tale Allegato) mentre gli altri emendamenti non sono corredati di relazione tecnica e non risulta presentata ulteriore documentazione tecnica del Governo presso la 5a Commissione.
  Passando all'esame delle sole modifiche introdotte dal Senato oggetto della predetta relazione tecnica, nonché delle ulteriori modifiche che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 4, commi da 3 a 9, recanti procedura per la designazione di tre candidati al posto di procuratore europeo, con riferimento alla soppressione della norma che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo – computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO – non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, rileva che all'introduzione della stessa non erano stati ascritti effetti di minore spesa. Osserva, inoltre, che la soppressione dell'innovazione normativa non muta la situazione prevista a legislazione vigente: dalla modifica non sembrano pertanto derivare effetti di maggiore spesa. In proposito appare comunque utile acquisire una conferma.
  Non ha alcunché da osservare con riguardo alla disposizione che stabilisce che al magistrato nominato procuratore europeo non si applichino le norme che limitano il periodo temporale di collocamento fuori ruolo dei magistrati, considerato che la disposizione non incide sul numero di massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo che attualmente è fissato a duecento unità ai sensi del decreto-legge n. 143 del 2008.Pag. 89
  In merito all'articolo 6, recante adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, in considerazione dell'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, non formula osservazioni nel presupposto dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.
  Con riguardo all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, rileva che la norma in esame attribuisce specifiche funzioni amministrative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Reputa pertanto necessario che il Governo fornisca indicazione degli elementi innovativi rispetto ad attività già attualmente esercitate dal medesimo Ministero in base alla vigente normativa, al fine di chiarire l'impatto organizzativo che lo svolgimento delle attività in esame potrebbe comportare e le eventuali implicazioni di carattere finanziario.
  In ordine all'articolo 14, comma 1, lettera c), recante attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame) consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe a suo giudizio utile acquisire elementi per una valutazione del possibile impatto finanziario derivante dall'attuazione dei criteri di delega relativi alla predisposizione di misure per favorire il riutilizzo dei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il ritiro, su base volontaria, dei piccolissimi rifiuti RAEE – comma 1, lettera c), n. 3) e n. 4) – nonché alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014.
  In relazione all'articolo 16, comma 1, lettere e) e g), concernente rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame, consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, ritiene che sarebbe utile acquisire elementi per una valutazione riguardo ai possibili oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate – lettera e) – nonché dall'introduzione di misure incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità – lettera g).
  Con riferimento all'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la normativa delegata possa essere applicata con le risorse già previste a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo in esame. In proposito reputa utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.
  Per quanto attiene all'articolo 25, recante delega in materia di mercato interno del gas naturale, osserva che la norma risulta corredata di una specifica clausola di neutralità e che le deroghe, previste al sussistere dei relativi presupposti, riguardano disposizioni di derivazione europea alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di risorse, come previsto dall'apposita clausola.
  A proposito dell'Allegato A, n. 25, recante delega in materia di efficienza energetica, evidenzia che, in mancanza di criteri specifici di delega e di indicazioni da parte della relazione tecnica, non risulta possibile verificare la possibile portata finanziaria del recepimento della direttiva in questione direttiva (UE) 2018/2002. Pur Pag. 90prendendo atto del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame), che consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe a suo avviso utile acquisire elementi per una valutazione, anche di massima, del possibile impatto finanziario derivante dal recepimento della predetta direttiva.

  Il Viceministro Antonio MISIANI segnala che, all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell’European Public Prosecutor's Office (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea.
  Con riferimento all'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, evidenzia che il medesimo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata. Le amministrazioni interessate provvederanno pertanto ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Assicura quindi che l'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali compiti saranno svolti dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Conferma inoltre che le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore.
  Evidenzia poi che l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare precisa che il costo stimato per la realizzazione del database in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica. Inoltre le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 «Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Pag. 91e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia.
  Assicura che le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi.
  Rileva quindi che l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo.
  Infine segnala che l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,
  Comunica infine che nel corso della giornata odierna sarà presentata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

  La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
C. 2017 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
C. 2018 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Andrea MANDELLI (FI) fa presente che, in merito al disegno di legge riguardante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, le proposte emendative del gruppo Forza Italia si concentreranno su tre obiettivi: rafforzare gli interventi di sostegno alle imprese tramite il sistema della fiscalità, potenziare le politiche sociali e il sostegno delle famiglie e, infine, garantire maggiore sicurezza. Infine, non ritiene adeguati gli stanziamenti destinati a sostenere le fusioni di comuni realizzate nell'anno 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in oggetto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 92

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1o luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Atto n. 96.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, commi 2, 5 e 7, della legge n. 154 del 2016 (semplificazione settore agricolo). In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 74 del 2018 che ha ridefinito il riparto delle funzioni e delle competenze tra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), incorporando in quest'ultima la società AGECONTROL Spa e prevedendo l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio presso AGECONTROL.
  Il provvedimento in esame – corredato di clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3 – prevede, invece, all'articolo 2, l'assorbimento di AGECONTROL Spa nella società SIN Spa; tale società, in base alla vigente disciplina, risulta partecipata al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da un soggetto privato e costituisce lo strumento operativo di AGEA nella gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Rileva che l'assorbimento è disposto con il contestuale avvio di una procedura finalizzata alla trasformazione di SIN Spa in società in house del Ministero con trasferimento a titolo gratuito delle azioni di SIN detenute da AGEA al Ministero (articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso Art. 15-bis). Fa presente che l'operazione comporterà, altresì, l'inquadramento in SIN del personale AGECONTROL, senza distinzione tra personale a contratto e a tempo indeterminato, con applicazione allo stesso del trattamento economico e del regime previdenziale spettante al personale della società ricevente e con attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore rispetto a quello di destinazione (articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 3).
  Segnala come venga infine demandata ad un decreto interministeriale la quantificazione degli «eventuali maggiori oneri» derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, osserva che la norma ha l'effetto di demandare la quantificazione di oneri, sia pur definiti come «eventuali», e l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad una fonte subordinata (decreto interministeriale): evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica – dettata in attuazione del disposto dell'articolo 81 della Costituzione –, l'individuazione di tali effetti onerosi e la conseguente copertura devono invece essere rimessi alla fonte legislativa e, quindi, allo stesso provvedimento in esame, anche al fine di assicurare la prescritta verifica in sede parlamentare.
  A tal fine, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che riferisce che la riorganizzazione prevista dalla norma comporta risparmi di spesa – appare necessario, a suo avviso, altresì indicare i possibili profili di onerosità derivanti dalla medesima riorganizzazione, con particolare riferimento alle Pag. 93misure per il personale interessato, sia a contratto che e a tempo indeterminato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Ciò in quanto il provvedimento in esame, sebbene mediante rinvio ad un decreto interministeriale, pone gli eventuali oneri in questione a carico dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4.
  Quanto ai menzionati risparmi, connessi alla riduzione degli organi societari nonché al dimezzamento dei costi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie, che la relazione tecnica quantifica in circa 32 milioni di euro annui, pur prendendo atto che gli stessi non appaiono scontati ai fini dei saldi, ritiene che sarebbe opportuno acquisire gli specifici elementi utilizzati per tale stima.
  Infine, considerato che AGECONTROL è attualmente inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità europea, andrebbero acquisite, a suo avviso, le valutazioni del Governo riguardo ai possibili effetti dell'assorbimento della stessa nella società SIN Spa, attualmente non ricompresa nel predetto elenco. In particolare, segnala che andrebbe verificato se l'operazione in esame sia suscettibile di determinare l'eventuale inclusione della società SIN nel conto della pubblica amministrazione e, in tal caso, quali siano gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici, anche con riguardo alla configurazione del rapporto di impiego del personale SIN e all'inclusione dei conti pubblici delle relative spese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4, recante disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale applicabile al personale di Agecontrol.Spa, oggetto di inquadramento nella SIN Spa, nel ribadire le considerazioni già esposte in ordine ai profili di quantificazione circa la necessità di una maggiore aderenza alle prescrizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, rileva altresì che l'imputazione degli «eventuali maggiori oneri» derivanti dall'attuazione della predetta disciplina a carico degli «stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» non appare conforme alle modalità di copertura indicate dal citato articolo 17, comma 1, in considerazione del fatto che l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura finanziaria viene rimessa ad una fonte subordinata a quella legislativa, in tal modo tra l'altro precludendone la compiuta verifica in sede parlamentare.
  Inoltre, dal punto di vista meramente formale – anche tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di funzioni in precedenza esercitate da Agecontrol.Spa – rileva come andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3 nei termini seguenti: «4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, Pag. 94n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, segnala che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 167 del 2015 – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 167 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il codice della nautica da diporto. Rileva che il medesimo articolo ha anche stabilito che dai decreti legislativi emanati in virtù dell'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica e che questi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. Fa presente che la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, evidenzia che andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.
  Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-septies e 49-octies relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Fa presente, peraltro, che le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, in mancanza di indicazioni di dettaglio – anche in considerazione del richiamato rinvio a un decreto interministeriale – ritiene utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo. Segnala, inoltre, che la nuova disciplina sulle scuole nautiche e sui centri di istruzione prevede interventi sulle sanzioni pecuniarie comminate in caso di gestione non conforme di tali strutture; in proposito, non ha osservazioni da formulare in quanto le modifiche comportano il rafforzamento delle sanzioni (nel caso delle scuole nautiche) o la specifica di sanzioni non previste nella formulazione attuale del testo (nel caso dei centri per l'istruzione).
  Relativamente all'articolo 21, che inserisce il Ministero della difesa e della marina tra i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti formativi riguardanti l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara nell'ambito dei piani formativi degli istituti scolastici, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere facoltativo di tale attività.
  Per quanto attiene all'articolo 23, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica volti a confermare che detta istituzione e la relativa Pag. 95gestione potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dall'articolo 29 del provvedimento.
  Infine, con riferimento all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, ritiene utile acquisire una conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 – anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio, ovvero l'obbligo di denuncia di eventi straordinari avvenuti nel corso della navigazione o durante la sosta in porto. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-sexies segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».
  Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Atto n. 95.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame del provvedimento era stato, da ultimo, rinviato in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che, Pag. 96nel frattempo, è stato trasmesso. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), che prevede la facoltà per il Nucleo speciale di polizia valutaria di acquisire dati e informazioni presso i soggetti obbligati, anche in assenza di una segnalazione di operazione sospetta, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per acquisire i dati e le informazioni in argomento non sarà necessario utilizzare risorse umane e finanziarie aggiuntive, essendo tali attività demandate proprio al Nucleo speciale di polizia valutaria, reparto specialistico del Corpo della guardia di finanza, preposto, ai sensi della legislazione vigente, allo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;
    l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2), che affida al Nucleo speciale di polizia valutaria l'ulteriore compito di svolgere gli approfondimenti investigativi delle informazioni provenienti dalla cooperazione internazionale, in analogia a quanto già previsto per le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai soggetti obbligati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno ordinariamente svolte con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;
    l'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'accesso del Nucleo speciale di polizia valutaria ai dati e alle informazioni contenuti nell'anagrafe immobiliare integrata, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la Guardia di finanza già attualmente abilitata all'accesso alla citata banca dati;
    l'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3) e lettera b), che rafforza la cooperazione, anche in deroga al segreto d'ufficio, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, le autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, avrà effetti positivi sull'efficienza e l'efficacia della circolarità informativa, contraendone i tempi, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
    le attività attribuite alla Direzione investigativa antimafia dal presente schema di decreto costituiscono una sorta di «corollario» rispetto a compiti già svolti dalla predetta Direzione, sicché le stesse potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 97

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.
Atto n. 99.
(Rilievi alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che non sono ancora stati trasmessi gli elementi di chiarimento richiesti al Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei, Laura Agea, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Villarosa.

  La seduta comincia alle 17.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  La sottosegretaria Laura AGEA depositata agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1).

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella odierna seduta antimeridiana nonché dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
   per quanto riguarda i profili di merito,
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei Pag. 98sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell’European Public Prosecutor's Office (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea;
    l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;
    le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali compiti saranno svolti dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;
    l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il costo stimato per la realizzazione del database in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;
    le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 «spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;
    le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;
    l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;
    l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, Pag. 99relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

  delibera di riferire favorevolmente».

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento all'articolo 12, recante delega in materia di prodotti fitosanitari, esprime perplessità circa l'asserita invarianza finanziaria in ordine all'adempimento dei compiti ivi attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche in considerazione del fatto che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato appaiono in realtà suscettibili di comportare un incremento quantitativo e qualitativo delle attività di controllo, con conseguente presumibile necessità di avvalersi di personale aggiuntivo all'uopo destinato.

  La sottosegretaria Laura AGEA fa preliminarmente presente che la disposizione richiamata dalla deputata Comaroli è stata positivamente verificata, al pari dell'intero provvedimento in esame, dalla Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base dell'istruttoria compiuta, sotto il profilo finanziario, dal competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Rileva peraltro che, a garanzia della neutralità finanziaria, l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede in via generale che all'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilendo altresì che, nel caso in cui la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, qualora i decreti legislativi attuativi delle deleghe comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.
  Si limita, infine, a segnalare l'opportunità che il Parlamento possa procedere ad una spedita approvazione definitiva del presente disegno di legge di delegazione europea 2018, ciò alla luce del crescente numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia già avviate ovvero in fase di potenziale avvio.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel condividere le perplessità manifestate dalla collega Comaroli in relazione all'attuazione della delega di cui all'articolo 12, richiama altresì l'attenzione del Governo sulla soppressione, operata nel corso dell'esame presso il Senato, della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), secondo cui il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo presso la Procura europea (EPPO) non avrebbe dovuto eccedere il limite massimo stabilito dalla legislazione vigente in relazione agli stipendi nel settore pubblico. A suo avviso, appare al riguardo necessario chiarire preliminarmente la natura della nomina a procuratore europeo, ciò in particolare al fine di valutare gli eventuali risvolti di carattere finanziario di tale previsione normativa, dal momento che essendo il procuratore europeo qualificato dalla relazione tecnica di passaggio testé depositata dal Governo alla stregua di un agente temporaneo dell'EPPO, qualora il soggetto incaricato dovesse porsi in posizione di aspettativa potrebbero determinarsi oneri a carico della finanza pubblica connessi al riconoscimento di contributi previdenziali figurativi.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, con riferimento alla questione da ultimo avanzata dal deputato Garavaglia, si limita a rilevare ad adiuvandum che il citato articolo 4, comma 3, lettera d), soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, costituiva comunque un principio e criterio Pag. 100direttivo nell'ambito della relativa delega, la cui attuazione soggiace comunque al rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – peraltro richiamato in via generale dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del presente provvedimento –, ai sensi del quale i decreti legislativi attuativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. In secondo luogo, osserva come, fermo restando che – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica di passaggio – gli oneri relativi al magistrato nominato procuratore europeo (dalla retribuzione agli emolumenti accessori e alle indennità di vario genere) risultano posti a totale carico del bilancio dell'EPPO, gli oneri connessi al riconoscimento di eventuali contributi previdenziali figurativi in favore del magistrato stesso si configurano come meramente eventuali e comunque di trascurabile entità, in quanto, rispetto al testo licenziato dalla Camera, si manifesterebbero solo con riferimento alla parte del trattamento retributivo eccedente il predetto limite massimo.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), osservando come la trascurabile entità degli oneri eventualmente derivanti dalla soppressa disposizione non possa naturalmente costituire una valida argomentazione ai fini del rispetto della disciplina contabile in tema di corretta quantificazione e copertura degli stessi, ravvisa l'opportunità, stante la palese incompletezza dell'istruttoria al riguardo svolta dal Governo, di modificare la proposta di parere dianzi formulata dalla relatrice Madia al fine di introdurre, perlomeno tra le premesse dello stesso, una specifica volta ad esplicitare che, qualora i decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che una analoga precisazione dovrebbe essere inserita tra le premesse della proposta di parere anche con riferimento al dianzi citato articolo 12, dal momento che l'asserita circostanza secondo cui la sua attuazione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo i compiti ivi attribuiti al competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non appare pienamente conforme a quanto invece riportato nella relazione tecnica di passaggio, laddove in proposito si afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega e che pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, preso atto dei rilievi sollevati dai deputati Garavaglia e Comaroli con riferimento, rispettivamente, alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 12, riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
   per quanto riguarda i profili di merito,Pag. 101
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
   per quanto riguarda i profili finanziari,
  preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell’European Public Prosecutor's Office (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, fermo restando che, qualora i relativi decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;
    l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;
    le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    per quanto concerne l'articolo 12, comma 3, lettere d) ed e), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega;
    pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;
    le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;
    l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il costo stimato per la realizzazione del database in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, Pag. 102le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;
    le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 «spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature» nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;
    le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;
    l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;
    l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

  delibera di riferire favorevolmente».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice, come testé riformulata.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

  La seduta termina alle 17.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 17.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.
C. 2017 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.
C. 2018 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame.
   Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.
   Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 2017, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

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  Claudio BORGHI, presidente, con riferimento al disegno di legge C. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, segnala che sono state presentate quindici proposte emendative (vedi allegato 2). Al riguardo, comunica che tutte le predette proposte emendative risultano ammissibili.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini Tab.2.1, Tab.2.2 e Tab.2.3, Silvestroni Tab.2.4, Lucaselli Tab.2.5, Tab.3.1 e Tab.4.4, Gelmini Tab.4.1, Tab.4.2 e Tab.4.3, Montaruli Tab.5.1, Gelmini Tab.8.1, Prisco Tab.8.3, Gelmini Tab.8.2 e Lucaselli Tab.8.4.
  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Claudio BORGHI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.

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