CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 agosto 2019
233.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 3

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 agosto 2019.

Audizione informale di rappresentanti di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM e UGLM, sulle prospettive industriali del sito di Taranto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 agosto 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 14.05

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
C. 662 Gadda, C. 711 Moretto e C. 874 Vallascas.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alex BAZZARO (LEGA), relatore, fa presente che la X Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 662 Gadda e C. 711 Moretto, recanti «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, a disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore» e C. 874 Vallascas recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista».
  Osserva preliminarmente che le misure di liberalizzazione introdotte con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se da una parte hanno semplificato le procedure per avviare l'esercizio di alcune attività economiche, prima sottoposte a diversi vincoli normativi, dall'altra hanno favorito, se pure involontariamente, il diffondersi di fenomeni di abusivismo, in particolar modo in relazione al mondo dell'estetica, delle attività Pag. 4di onicotecnico e di truccatore e del settore dei tatuaggi e dei piercing, caratterizzati negli ultimi anni da una crescente domanda. Le proposte di legge oggi in esame muovono tutte dalla necessità di garantire ai consumatori un servizio di elevata qualità, e constano di un solo articolo finalizzato alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quelle di socio-estetista, truccatore, tecnico delle ciglia, onicotecnico, tatuatore e piercer. A tal fine, modificano ed integrano la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di estetista». Tutte e tre le proposte di legge constano di un articolo unico e sono finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quelle di socio-estetista, truccatore, tecnico delle ciglia, onicotecnico, tatuatore e piercer. A tal fine, modificano ed integrano la legge 4 gennaio 1990, n.  1, recante « Disciplina dell'attività di estetista».
  Ricorda che nella scorsa legislatura, la X Commissione aveva esaminato in sede referente proposte di legge su identico tema. In particolare, nella seduta del 25 luglio 2017, la Commissione aveva adottato all'unanimità un testo unificato come testo base per il prosieguo dell'esame. Ricorda, altresì, che, allo scadere della legislatura, l'esame in sede referente non si era concluso e che la Commissione Bilancio, ai fini dell'espressione del proprio parere, aveva chiesto al Governo la relazione tecnica sul citato testo unificato, relazione non pervenuta.
  La proposta di legge C. 874 Vallascas riprende in larga parte il contenuto del suddetto testo unificato, mentre le proposte di legge C. 662 Gadda e C. 711 Moretto, di identico contenuto, riprendono quasi integralmente il testo della proposta di legge della scorsa legislatura Donati C. 4169.
  Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto delle proposte di legge, tutte e tre apportano modifiche all'articolo 1 della proposta di legge n. 1 del 1990, individuando con modalità e principi differenti una più specifica disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione mentre la sola proposta di legge C. 874 apporta al citato articolo 1 modifiche volte a specificare che la legge regola anche le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista. In particolare la proposta di legge C. 874 premette un nuovo comma 01, che dispone che la legge contiene i principi fondamentali per disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sia la proposta di legge C. 874 che le proposte di legge C. 662 e C. 711 novellano il comma 1, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. La sola proposta di legge C. 874 apporta al citato articolo 1 modifiche volte a specificare che la legge disciplina anche le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista e che l'attività di estetista può essere svolta, oltre che con l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; Si sostituisce infine il riferimento alla legge n. 713 del 1986 con il richiamo alle norme vigenti.
  La proposta di legge C. 874 inserisce nella legge n. 1 del 1990 una serie di definizioni, e nello stesso senso vanno le proposte di legge C. 662 e C. 711. Le definizioni introdotte sono le seguenti: per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante Pag. 5aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; con piercing si definisce la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura; onicotecnica è l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali e si specifica altresì che l'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico; per truccatore si intende il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico; tecnico delle ciglia è inteso come l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse; con socio-estetista si fa riferimento al soggetto che svolge trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. Tutte e tre le proposte specificano che tutte le predette attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e piercing su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni solo con il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
  Con riguardo al tema dell'abilitazione e della qualificazione professionale, le tre proposte di legge modificano le disposizioni della legge n. 1 del 1990 in merito alle modalità per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista. In particolare, si aggiorna il riferimento normativo alla disciplina del rapporto di apprendistato, sostituendo il richiamo alla abrogata legge n. 25 del 1955 con quello relativo al decreto legislativo n. 81 del 2015. Inoltre si prevede che al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possano frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1 del 1990, che viene come detto modificato dalla proposta di legge. La sola proposta di legge C. 874 inserisce poi nella legge n. 1 del 1990 l'articolo 9-ter, che consente l'erogazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, di cui decreto legislativo n. 150 del 2015, danno titolo a crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Quanto alla disciplina del percorso di qualificazione e abilitazione professionale di tatuatore e di piercer, le tre proposte dispongono che la qualificazione professionale è conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo Pag. 6svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. Gli operatori in possesso dell'abilitazione igienico-sanitaria, prevista dalle leggi regionali ovvero dalle Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza sono abilitati all'esercizio dell'attività a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I corsi e l'esame teorico-pratico sono organizzati ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 1 del 1990, come modificato dalle proposte di legge. La qualificazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia è conseguita dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore nel corso di un biennio. I corsi e l'esame teorico-pratico sono anch'essi organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista abilita alle attività di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Agli operatori qualificati in tali attività sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista. La proposta di legge. C. 874 dispone, inoltre, che le qualificazioni professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio estetista, possono altresì essere conseguite: dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito da appositi corsi regionali, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; in alternativa dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica, periodo di attività svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai suddetti corsi Le tre proposte di legge demandano alle regioni: la disciplina delle suddette attività professionali, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. È prevista inoltre, una norma transitoria, secondo la quale – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza. Come già richiamato, le proposte di legge modificano l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990, nella parte in cui disciplina le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, inserendovi ulteriori materie, Le proposte di legge C. 662 e C. 711 si limitano a inserire fisica, elettrologia, tecniche di dermopigmentazione, mentre la proposta di legge C. 874 aggiunge a queste il massaggio del benessere, le nozioni di base sulla legislazione in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, educazione sanitaria e fisco ed enumera le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento rispettivamente delle attività di tatuaggio e piercing, di onicotecnico truccatore, di tecnico delle Pag. 7ciglia e di socio-estetista. Le proposte di legge C. 662 e C. 711, al nuovo articolo 9-bis inserito nella legge n. 1 del 1990, dispongono che i corsi e l'esame teorico-pratico per la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi.
  Le proposte di legge in esame intervengono tutte sulle modalità di svolgimento dell'attività di estetista, sostituendo il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, e inserendo un nuovo comma 5-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1/1990, come sostituito, conferma che l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, ovvero presso il domicilio del committente, ma a condizione che il servizio sia prestato nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari per lo svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 1 del 1990. Si dispone poi che l'attività di estetista possa essere svolta in un locale proprio o in uno spazio e con attrezzature concessi in uso da altri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente, e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie e fiscali. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte nello stesso locale purché esso risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5. Nel nuovo comma 5-bis, si dispone che le prestazioni professionali di estetista, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, possono essere erogate anche in modo occasionale presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le sole proposte di legge C. 662 e C. 711 introducono il comma 5-ter, con il quale si consente di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, ma solo a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento.
  Le proposte di legge dispongono poi che l'esercizio delle attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive; le 8 stesse attività sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria e presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio. In caso di esercizio abusivo delle attività professionali di tatuatore, di piercer, di onicotecnico, di truccatore, di tecnico delle ciglia, di socio estetista, si dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, modificato nel senso a cui si accennerà più avanti.
  Tutte e tre le proposte di legge, sostituendo il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, prevedono che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute, come già nel caso di vendita di prodotti cosmetici, alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella SCIA, per gli esercizi di vicinato.
  La sola proposta di legge C. 874 prevede che le attività professionali di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista, siano svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita dalle norme vigenti. Contestualmente si introduce il rinvio all'Allegato 1 per la Pag. 8individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. La proposta di legge dispone poi in ordine al termine per provvedere agli adempimenti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di piercer, indicate rispettivamente nei nuovi Allegati 2 e 3 della legge. n. 1 del 1990, dalla medesima PDL, all'articolo 1, comma 1, lettera p). La lettera l) dispone altresì in ordine all'aggiornamento periodico degli Allegati 1, 2 e 3. Con l'articolo. 12-bis, introdotto nella legge n. 1 del 1990 dalla proposta di legge C. 874, si riconosce il carattere stagionale a tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e si autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Come già accennato, le proposte di legge in esame intervengono, anche se in maniera differenziata, sull'articolo 12 della legge n. 1 del 1990 in materia di esercizio abusivo dell'attività di estetista, prevedendo modifiche all'attuale quadro sanzionatorio e ampliandone l'ambito di applicazione a tutte le attività professionali nel settore dell'estetica disciplinate dalle proposte stesse. Le modifiche apportate dalle proposte di legge prevedono prima di tutto un innalzamento dell'attuale sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 a 2.582 euro) prevista nei confronti di chi esercita l'attività senza i requisiti di legge; In particolare: la proposta di legge C. 874 innalza la sanzione nel minimo a 2000 euro e nel massimo a 5000 euro; le proposte di legge C. 662 e C. 711 innalzano la sanzione nel minimo a 5.000 euro e nel massimo a 50.000 euro. Si dispone poi la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione. Infine viene sostituita la sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la segnalazione certificata allo sportello unico. Anche questa sanzione (attualmente fissata da 516 a 1.032 euro) viene innalzata nel minimo a 2.000 e nel massimo 5.000 euro.
  Si desidera infine evidenziare, riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
  In conclusione, evidenzia che i temi affrontati nelle proposte di legge in esame rivestono una particolare importanza sia in termini produttivi, in quanto coinvolgono tantissimi operatori qualificati e un giro di affari sempre più significativo a livello nazionale, sia sotto il profilo delle garanzie e del miglior servizio da offrire ai consumatori; per questo motivo auspico che i lavori della nostra Commissione possano procedere speditamente e consentire con il contributo di tutti alla rapida approvazione di una disciplina il più completa e condivisa possibile anche dagli addetti ai lavori.

  Paolo BARELLI (FI) desidera, per correttezza verso i deputati della Commissione che non sono componenti dell'Ufficio di presidenza, anticipare una questione che porrà nella sede appunto più opportuna della riunione dell'Ufficio di presidenza che seguirà la seduta in sede referente. Fa infatti presente che ci sono due proposte di legge di deputati del gruppo di Pag. 9Forza Italia, la C. 401 Paolo Russo ed altri recante «Disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di tatuatore e piercer professionista e la formazione universitaria per il suo esercizio» e la C. 592 «Disciplina della attività di tatuaggio e piercing» che risultano assegnate in sede referente alla XII Commissione. Da una prima analisi, a suo avviso, vi è una sovrapposizione di temi con le proposte di legge di cui la X Commissione ha avviato oggi l'esame. Chiederà, quindi, in sede di Ufficio di presidenza, di approfondire la questione e di valutarla, eventualmente anche congiuntamente alla XII Commissione, al fine di riflettere se ci sono gli estremi per chiedere al presidente della Camera una riassegnazione delle due proposte.

  Andrea MANDELLI (FI) a completamento di quanto affermato dal deputato Barelli, sottolinea l'importanza del tema dei tatuatori, anche sotto il profilo della sanità pubblica. Rileva, quindi, la necessità di un esame unico e completo delle questioni sottese alla disciplina della professione dei tatuatori.

  Gianluca BENAMATI, presidente, a conferma di quanto detto dal deputato Barelli, ritiene che la questione possa essere affrontata nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 agosto 2019.

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.