CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2019
232.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o agosto 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.25.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende richiamare l'attenzione, per il tramite della Presidenza, circa l'esigenza che i rappresentanti del Governo di volta in volta chiamati a presenziare alle sedute della Commissione bilancio assicurino, nei limiti del possibile, Pag. 48un più puntuale rispetto degli orari stabiliti in convocazione, giacché tale circostanza – come dimostrato anche nel caso della seduta odierna – non sempre si è verificata nella corrente legislatura, ciò denotando, a suo avviso, una disdicevole mancanza di riguardo nei confronti dei componenti dell'organo parlamentare.

  Claudio BORGHI, presidente, pur rilevando che il ritardo nell'inizio dei lavori non sempre può essere direttamente attribuito alla volontà del rappresentante del Governo di volta in volta presente, avverte che sarà naturalmente cura della Presidenza adoperarsi in modo tale da assicurare per il futuro il più rigoroso rispetto degli orari previsti in convocazione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, facendo seguito alle comunicazioni rese nel corso della seduta precedente, avverte che – all'esito degli specifici approfondimenti svolti dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – è stata approntata, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis in materia di istituti musicali e accademie di belle arti non statali, una copertura integrativa, alternativa rispetto a quella indicata nella relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta di ieri, sulla quale vi è l'assenso della Ragioneria generale dello Stato e che è essenzialmente volta ad assicurare l'integrale compensazione degli oneri derivanti dal predetto articolo 5-bis in termini di indebitamento netto e fabbisogno di cassa.
  In tale quadro, fa infatti presente che al citato articolo 5-bis si è reso necessario aumentare, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, la copertura degli oneri, pari a 4 milioni di euro per il medesimo anno, derivanti dall'incremento del fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, destinato a far fronte a situazioni debitorie pregresse dei comuni. Tale necessità è dettata dal fatto che l'utilizzo delle risorse del fondo per la buona scuola, come incrementate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2019, per le predette finalità di copertura, anziché per le assunzioni di personale previste a legislazione vigente, comporta effetti non pienamente compensativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, legati al venir meno delle maggiori entrate fiscali e contributive che si sarebbero dovute verificare proprio a seguito delle predette assunzioni. Chiarisce quindi che tale copertura finanziaria aggiuntiva può essere reperita a valere sul fondo per l'arricchimento e il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, in alternativa alla copertura integrativa indicata nella relazione tecnica depositata nella seduta di ieri.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, preso atto delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo, che integrano la documentazione depositata nella precedente seduta, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 2019-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
  preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, tra l'altro, che:
   all'articolo 1, comma 1, capoversi 3-bis e 3-ter, le modifiche introdotte alla vigente disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche in materia di contrattazione a tempo determinato di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, si limitano ad estendere Pag. 49anche ai teatri di tradizione e ai soggetti finanziati dal fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche la disciplina ordinamentale relativa alla durata massima, alla forma di sottoscrizione, alle caratteristiche dei contratti a tempo determinato;
   il comma 4-bis del predetto articolo 1, che reca una norma di interpretazione autentica a carattere retroattivo, in materia di trattamenti economici aggiuntivi, non determina comunque alcun onere ulteriore, giacché non si profilano situazioni ancora pendenti di possibili ulteriori richieste di pagamento da parte dei lavoratori in forza di contratti integrativi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 100 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010, ovvero dopo il 2012;
   all'articolo 3-bis, recante credito d'imposta per investimenti pubblicitari, l'ammontare delle risorse da destinare alla predetta misura fiscale è definito nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui alla legge n. 26 ottobre 2016, n. 198;
   il predetto articolo 3-bis è infatti volto a colmare la lacuna normativa presente nell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e a ripristinare il previgente meccanismo di finanziamento del credito di imposta per gli esercizi a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo del Fondo per il pluralismo e l'informazione;
   all'articolo 5-bis appare necessario comunque aumentare, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, la copertura degli oneri, pari a 4 milioni di euro per il medesimo anno, derivanti dall'incremento del fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 destinato a far fronte a situazioni debitorie pregresse dei comuni;
   infatti, l'utilizzo delle risorse del fondo per la buona scuola, come incrementate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2019, per le predette finalità di copertura, anziché per le assunzioni di personale previste a legislazione vigente, comporta effetti non pienamente compensativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, legati al venire meno delle maggiori entrate fiscali e contributive che si sarebbero dovute verificare proprio a seguito delle predette assunzioni;
   tale copertura finanziaria aggiuntiva può essere reperita a valere sul fondo per l'arricchimento e il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
   sulle risorse del fondo per la buona scuola, come incrementate dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2019, utilizzate dall'articolo 5-bis per le predette finalità di copertura, non sono stati programmati interventi,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 5-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;
   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

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  Maria Elena BOSCHI (PD), pur comprendendo la necessità di apprestare piena copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, del quale condivide peraltro le finalità, manifesta tuttavia perplessità in ordine alla scelta compiuta dal Governo di reperire le risorse occorrenti alla completa compensazione dei predetti oneri in termini di indebitamento e fabbisogno attingendo al Fondo per l'arricchimento e il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo già presenta una dotazione relativamente limitata rispetto alle rilevanti finalità cui lo stesso risulta preordinato, come del resto ampiamente dimostrato dai sistematici tentativi di integrarne le risorse nell'ambito delle scorse sessioni di bilancio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Mollicone 1.26, che prevede che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Ascani 1.65, che riconosce ai lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato una forma di sostegno al reddito, denominata Cigospet, in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano, né all'indicazione della relativa copertura finanziaria;
   Aprea 2.1, che attribuisce all'istituendo comitato per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale d'Italia un contributo di 50 mila euro per il 2019 e di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che non reca tuttavia, per gli anni 2019 e 2020, le occorrenti disponibilità;
   Aprea 2.3, che prevede l'incremento – in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006, concernente la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che non reca tuttavia, per l'anno 2019, le occorrenti disponibilità;
   Aprea 2.2, che autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2020 per le iniziative relative alle celebrazioni per i 700 anni di Dante Alighieri, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che non reca tuttavia, per l'anno 2020, le occorrenti disponibilità;
   Ascani 2.4, che prevede l'incremento – in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006, concernente la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente Pag. 51riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che non reca tuttavia, per l'anno 2019, le necessarie disponibilità;
   Mollicone 3.1, che prevede l'istituzione di un fondo per la promozione della musica italiana nazionale senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Mollicone 3-bis.2, che è volta a riservare una quota pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica. In proposito si evidenzia che le risorse destinate alla copertura degli oneri per la concessione del credito di imposta in questione non sono ancora state determinate e pertanto non è possibile prevedere se la quota complessiva sarà pari almeno a 35 milioni di euro;
   4-bis.200 della Commissione, sostitutiva dell'articolo 4-bis, che è volta a differire al 31 dicembre 2021 – anziché al 31 dicembre 2019, come previsto dal provvedimento in esame – il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. In tale quadro, essa prevede la definizione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico i cui oneri, non quantificati, sono posti a carico della quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le annualità 2019, 2020 e 2021 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui non vengono precisati gli estremi;
   Aprea 4-bis.02, che è volta ad elevare dal 65 al 100 per cento la misura del credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, senza quantificare il relativo onere e provvede alla copertura mediante riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018;
   Frassinetti 5-bis.3, che è volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 5-bis, il quale reca la copertura dell'onere di cui al comma 1 del medesimo articolo 5-bis;
   Deidda 5-bis.4, che è volta ad autorizzare uno stanziamento di un milione di euro in favore dell'Accademia di belle arti «Mario Sironi» di Sassari senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Aprea 1.1, che è volta ad escludere anche il personale amministrativo delle fondazioni di produzione musicale dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi da 1 a 3, e 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rispettivamente in materia di termine e durata massima del contratto di lavoro subordinato e di proroghe e rinnovi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1.10, che prevede, tra l'altro, al comma 2, capoverso 2-sexies, che le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni debbano essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei limiti della pianta organica, ferma restando la compatibilità di bilancio delle fondazioni medesime. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1.2, che è volta a consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri Pag. 52di tradizione e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato anche in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Fratoianni 1.100, che è volta a prevedere, tra l'altro, che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso le fondazioni lirico sinfoniche ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del lavoratore interessato all'indennità risarcitoria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ascani 1.60, che estende anche ai teatri di prosa finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato prevista dal comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.30, che è volta a ridurre a ventiquattro mesi la durata dei contratti a termine stipulabili dalle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.32, che prevede che l'obbligo per cui il contratto deve contenere l'indicazione espressa della condizione che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo non può dirsi assolto attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Fratoianni 1.102, che è volta a sopprimere il capoverso 3-ter del comma 1, il quale dispone che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso le fondazioni lirico sinfoniche non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.37, che prevede che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni non necessariamente imperative. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1.11, che è volta, tra l'altro, a sostituire, ovunque ricorra, il riferimento alla dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche con quello alla pianta organica delle stesse. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ascani 1.62, che sopprime l'obbligo per cui la copertura degli oneri relativi alla dotazione organica proposta dalle fondazioni lirico-sinfoniche e contenuta nella relazione illustrativa e tecnica che correda tale proposta sia effettuata con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità. Al riguardo, reputa necessario acquisire Pag. 53l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.43, che prevede che l'equilibrio economico-finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità siano raggiunti compatibilmente con la programmazione triennale degli spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena nel perseguimento delle finalità istituzionali prevalenti e prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico culturale italiano della lirica e del balletto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Aprea 1.14, che prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata solo quando risulta essere venuto meno, per almeno un biennio, il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione, dopo aver adottato le opportune correzioni alle spese correnti e di gestione dell'ente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.48, che prevede che le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente pari alle attuali dotazioni organiche approvate all'epoca della costituzione delle fondazioni lirico sinfoniche, e dopo la rivisitazione delle piante organiche secondo un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 1.49, che sopprime la disposizione per cui le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ascani 1.63, che estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Mollicone 1.56, che è volta a posticipare al 1o gennaio 2022 e dopo l'approvazione delle nuove dotazioni organiche del contingente lavorativo il momento da cui le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Aprea 1.03, che istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere tramite devoluzione al Fondo stesso di una quota percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, da determinare annualmente con decreto ministeriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame, posto che la stessa – a Pag. 54fronte di un onere quantificato – provvede tramite il reperimento di risorse il cui effettivo ammontare non appare invece previamente determinabile;
   Aprea 1.04, che prevede agevolazioni fiscali in favore delle bande musicali e detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Essa prevede, inoltre, l'istituzione presso l'Agenzia delle entrate del registro nazionale delle bande musicali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo, da un lato, in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle misure di favore fiscale previste dalla presente proposta emendativa, dall'altro, in ordine alla effettiva possibilità di provvedere all'istituzione e alla tenuta del registro nazionale delle bande musicali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Mollicone 1.05, che, nel sostituire l'articolo 3 del decreto legislativo n. 134 del 1998, recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, introduce una nuova disciplina degli organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, prevedendo la costituzione del Consiglio generale per le arti sceniche e delle Commissioni consultive per le arti sceniche, nulla tuttavia stabilendo in merito all'eventuale corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza od altri emolumenti comunque denominati ai rispettivi componenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Mollicone 1.06, che, nel sostituire l'articolo 3 del decreto legislativo n. 134 del 1998, recante la trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, reca disposizioni in materia di categorie teatrali, tra le quali risultano inclusi i centri di produzione teatrale. Al riguardo, fermo restando il carattere essenzialmente definitorio dalle disposizioni recate dalla presente proposta emendativa, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione;
   Mollicone 1.07, che include talune fattispecie di spettacoli dalla stessa puntualmente richiamati tra i beni e i servizi soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento, di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, conseguentemente sopprimendo i numeri 3) e 4) della tabella C allegata al medesimo decreto, inerenti a talune tipologie di spettacoli per i quali l'aliquota IVA applicabile per i corrispettivi relativi agli ingressi è fissata al 20 ovvero al 10 per cento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Ascani 1.08, che estende alle imprese dello spettacolo che si avvalgono di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l'ambito di applicazione della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e dei relativi obblighi contributivi, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Mollicone 3.01, che è volta a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del consiglio degli operatori radiofonici. Al riguardo, ritiene Pag. 55necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   Aprea 4-bis.01, che è volta ad elevare i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per missioni, per attività di formazione e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi delle amministrazioni pubbliche, fissati dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Al relativo onere, quantificato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla proposta emendativa;
   Aprea 4-bis.03, che è volta a riconoscere le seguenti agevolazioni: esonero per sei anni dal versamento dei contributi previdenziali e per otto anni dal pagamento dell'IRAP e dell'IRES per le imprese che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età; deducibilità integrale delle spese sostenute per investimenti in arte cultura attraverso manifestazioni artistiche con mostre di opere d'arte. Al relativo onere, quantificato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla proposta emendativa;
   Aprea 5-bis.02, che è volta a prevedere la totale deducibilità delle spese per l'acquisto di opere d'arte nonché per la promozione e il finanziamento di mostre di opere d'arte. Al relativo onere, quantificato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere previsto dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, gli articoli aggiuntivi Aprea 1.01 e 5-bis.01, che provvedono alla copertura degli oneri, pari rispettivamente a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'emendamento 4-bis.200 della Commissione, sul quale esprime parere favorevole alla luce degli elementi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ha evidenziato come alla finalità prevista dall'emendamento siano destinate le risorse spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nei limiti di euro 30 milioni per l'annualità 2019, euro 40 milioni per l'annualità 2020 e 63 milioni per l'annualità 2021 a valere sul capitolo 7105, piano gestionale 12, del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante Pag. 56del Governo, ritiene necessario indicare nel testo dell'emendamento 4-bis.200 della Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, le risorse specificamente destinate al programma straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, quali risultanti dai chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo.
  Formula pertanto la seguente proposta di parere sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea:

«PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 4-bis.200 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  Al comma 1, sostituire le parole da:, i cui oneri fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: All'attuazione del piano straordinario di cui al precedente periodo si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 63 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.14, 1.26, 1.30, 1.32, 1.37, 1.43, 1.48, 1.49, 1.56, 1.60, 1.62, 1.63, 1.65, 1.100, 1.102, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.4 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 3.01, 4-bis.01, 4-bis.02, 4-bis.03, 5-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Elena BOSCHI (PD) chiede delucidazioni in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Ascani 2.4, al fine di comprendere se tale valutazione discenda da una scelta di carattere politico ovvero dalla indisponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, concernente la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, ivi previsto a copertura dei relativi oneri, non reca le occorrenti disponibilità, essendo le disponibilità residue dello stesso integralmente utilizzate, per l'anno 2019, dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dalla relatrice sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.
C. 2039, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele CESTARI (LEGA), relatore, avverte che la proposta di legge in titolo, Pag. 57composta di tre articoli e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni per la proroga del termine per l'adozione di decreti recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega per la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto, conferita con legge 7 ottobre 2015, n. 167, alla quale è stata data attuazione con il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, entrato in vigore il 13 febbraio 2018.
  Segnala, in particolare, che l'articolo 1 prevede che il termine, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del codice della nautica da diporto sia prorogato di ulteriori dodici mesi rispetto al termine previsto a legislazione vigente, che scade il prossimo 13 agosto. Non sono oggetto di modifica le disposizioni che recano i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega nonché la relativa procedura di adozione.
  Rileva inoltre che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica, mentre l'articolo 3 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda infine che, nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo nella seduta del 23 luglio 2019 e che, in tale sede, il rappresentante del Governo, nel confermare il carattere ordinamentale del provvedimento, ha assicurato che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul medesimo un parere favorevole.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o agosto 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione procede al riesame dell'emendamento 4-bis.200 della Commissione, sul quale nella odierna seduta antimeridiana ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI avverte che, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è risultato che le risorse utilizzabili dall'emendamento 4-bis.200 della Commissione, da impiegare specificamente per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico, ammontano a 25 milioni di euro per l'anno 2019, a 25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 48 milioni di euro per l'anno 2021, mentre le risorse a cui si è fatto riferimento nella odierna seduta antimeridiana, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 63 milioni di euro per l'anno 2021, si riferivano complessivamente a interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ivi compresi ad esempio quelli relativi alla Pag. 58videosorveglianza. Tutto ciò considerato, ritiene pertanto necessario riformulare l'emendamento 4-bis.200 della Commissione facendo riferimento alle sole risorse destinate alla normativa per l'adeguamento antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   riesaminato l'emendamento 4-bis.200 della Commissione al progetto di legge C. 2019-A Governo, approvato dal Senato, recante DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 4-bis.200 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  Al comma 1, sostituire le parole da:, i cui oneri fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: All'attuazione del piano straordinario di cui al precedente periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere sull'emendamento 4-bis.200 della Commissione reso nella seduta antimeridiana della giornata odierna».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.
Atto n. 99.