CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 141

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 10.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo M5S, è entrata a far parte della Commissione la deputata Leda Volpi, mentre ha cessato di farne parte la deputata Angela Ianaro.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il provvedimento è all'esame dell'Assemblea a partire da domani pomeriggio.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, riferendo ai fini del parere da rendere alla Commissione cultura, sul disegno di legge n. 2019, di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale Pag. 142delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, segnala che il decreto legge, approvato dal Senato in prima lettura, è stato trasmesso alla Camera il 25 luglio con diverse modifiche e scade il 27 agosto 2019. Ricorda che la discussione in Assemblea è prevista a partire da domani al termine delle votazioni pomeridiane. Illustra sinteticamente il contenuto degli articoli, per concentrarsi quindi sugli aspetti di più stretta competenza della Commissione.
  Rammenta che nell'articolo 1, modificato dal Senato, sono contenute varie misure relative al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, al reclutamento ed alle assunzioni ed alla definizione della dotazione organica. Ricorda che, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, vi sono istituzioni quali la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il teatro Carlo Felice di Genova, il Massimo di Palermo e altre di analoga fama. Osserva che si tratta di disposizioni, a suo avviso volte a dare una risposta alla cronica situazione degli enti lirico-sinfonici, storicamente connotati dal precariato, prevedendo la possibilità di stipulare, in presenza di determinate esigenze, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi, anche non continuativi, prevedendo, tuttavia, che il limite si computi a decorrere dal 1o luglio 2019. In questo ambito, viene estesa l'applicazione di questa regola anche ai «teatri di tradizione» e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applichino, nei contratti di lavoro con i dipendenti, il contratto collettivo nazionale.
  Segnala che la parte saliente dell'articolo 1 – ai fini delle competenze della Commissione – è che le disposizioni ivi contenute sono volte ad adeguare il diritto interno con quello dell'Unione europea. Evidenzia che, come emerge dalla relazione illustrativa, l'intervento sui contratti di lavoro a termine delle Fondazioni lirico-sinfoniche è necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 25 ottobre 2018 (causa C-337/17).
  Al riguardo, con ordinanza 15 maggio 2017, ricorda che la Corte d'appello di Roma aveva proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale circa la conformità della normativa nazionale alla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla Confederazione europea dei sindacati. In particolare, il riferimento era all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 64 del 2010 (convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100), nella parte in cui stabiliva che non si applicavano alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni in materia di limiti ai contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
  Ricorda che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso che tale disposizione è in contrasto con il diritto dell'Unione europea, nel senso che questo non consente una normativa nazionale, in forza della quale le sanzioni contro il rinnovo immotivato del contratto a tempo determinato non si applichino anche agli enti lirico sinfonici; peraltro, in caso di superamento del termine, non si prevede l'automatica trasformazione del rapporto in impiego a tempo indeterminato, ma il risarcimento del danno per il lavoratore.
  Evidenzia che l'articolo 1 modifica altresì la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle fondazioni lirico-sinfoniche ed introduce una disciplina transitoria per le assunzioni a tempo indeterminato, volta, in particolare, a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le stesse fondazioni sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato e modifica inoltre la procedura per la definizione della dotazione organica delle medesime fondazioni, intervenendo con novelle ai decreti legislativi 29 giugno 1996, n. 367, e 15 giugno 2015, n. 81. Pag. 143
  Segnala che l'articolo 2 stanzia risorse per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e che la relazione illustrativa specifica che si tratta di risorse aggiuntive per soddisfare esigenze di carattere generale dell'Amministrazione.
  Sottolinea che l'articolo 3 inerisce alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e che ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1o luglio 2019) al 1o gennaio 2020. Rileva che, in particolare, si modifica gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, abbassando le quote di progressivo incremento precedentemente previste.
  Rammenta che l'articolo 3, comma 3, ridisciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, in particolare riducendo (da 50) a 49 i membri complessivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e introducendo elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei gruppi di soggetti che devono essere rappresentati nella Commissione stessa.
  Quanto ai contributi per opere cinematografiche e audiovisive e per attività di promozione cinematografica e audiovisiva, evidenzia che l'articolo 3, comma 4, aumenta (da 5) a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso a tali contributi selettivi e prevede che siano gli stessi esperti ad attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto e che, inoltre, modifica alcuni criteri di ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con riferimento alle medesime tipologie di contributi.
  Quanto alla cosiddetta 18app (la «carta cultura» per i diciottenni, che è attualmente finanziata con 290 milioni all'anno), segnala che l'articolo 3, comma 4-bis, inserisce i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati con la card assegnata al compimento del 18o anno di età.
  Circa i sistemi di videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo, segnala che l'articolo 3, comma 4-ter, prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, esclusivamente al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali: i dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e possono essere conservati per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione.
  Sottolinea che l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali. Esso dispone che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 è loro concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, fermo restando il rispetto della pertinente normativa europea espressamente richiamata dalla norma.
  Ricorda che dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il DPCM che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza: il DPCM deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.
  Sottolinea che per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1o al 31 ottobre.Pag. 144
  Evidenzia che l'articolo 4 inerisce al fenomeno del cosiddetto secondary ticketing. Ricorda che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha stabilito che, dal 1o luglio 2019, i biglietti per le attività di spettacolo in impianti con più di 5.000 spettatori devono essere nominativi, riportando l'indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso e sottolinea che lo spettacolo viaggiante viene qui escluso da questa regola.
  Segnala che l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido, mentre – in punto di interventi per la manifestazione UEFA Euro 2020 – l'articolo 5 prevede la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma. In tal senso, segnala che il commissario provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per gli eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché alla predisposizione e approvazione del piano degli interventi, piano che deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport.
  Evidenzia che l'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, riguarda gli istituti superiori musicali non statali e Accademie di belle arti non statali finanziati da enti locali e incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinarvi nel 2019 per un totale, dunque, di 32,5 milioni. Sottolinea che le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire allo Stato di assumere l'onere delle situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018 e che esse sono attribuite su richiesta dell'Istituzione interessata e previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda, inoltre, che dispone in ordine alla assegnazione delle risorse per il 2019 prima del perfezionamento della domanda di statizzazione.
  Dal punto di vista delle competenze della Commissione strettamente intese, ritiene che il testo appare sostanzialmente in linea con vari snodi del diritto primario dell'Unione europea.
  Evidenzia infatti che la Carta di Nizza – in primo luogo – appare ispirata alla concezione di dignità e di cittadinanza tutta imperniata su una persona consapevole, informata e incline all'esercizio pieno dei propri diritti: si vedano al riguardo il diritto di espressione e d'informazione (articolo 11); alla libertà delle arti e della scienza (articolo 13) e al diritto all'istruzione (articolo 14).
  Aggiunge che, in secondo luogo, l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune e che in esso si afferma anche che l'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei settori: del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; degli scambi culturali non commerciali; della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
  Sottolinea che l'Unione europea e gli Stati membri favoriscono, inoltre, la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. Ricorda che l'Unione europea tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre Pag. 145disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
  Per quanto riguarda l'articolo 5 sul Campionato europeo del 2020, ricorda che l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che questa contribuisca alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa e che l'azione dell'Unione europea è intesa, tra l'altro, a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
  In definitiva, rimettendosi comunque al dibattito tra i commissari, ritiene di poter anticipare un parere favorevole sul testo all'esame.

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede se vi siano le condizioni per procedere alla formulazione della proposta di parere da parte della relatrice e quindi di votarla già in questa seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che è già prevista una seduta alle ore 13 per proseguire l'esame del provvedimento, anche al fine di consentire ai colleghi che abbiano interesse di intervenire. Pertanto propone di rinviare il voto sulla proposta di parere nel corso di tale seduta, chiedendo comunque alla relatrice di anticipare la sua proposta al fine di consentire ai colleghi di poterla valutare.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, formula, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 13.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice, Daniela Torto, ha illustrato i contenuti del provvedimento ed è iniziato il dibattito, al termine del quale la relatrice ha presentato una proposta di parere.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, richiama i contenuti della sua proposta di parere favorevole.

  Guido Germano PETTARIN (FI), nell'annunciare il voto di astensione da parte del suo gruppo, segnala che essa è determinata da una certa parzialità del provvedimento che, a fronte delle gravi difficoltà di tutto il comparto – il cui deficit complessivo quantifica in 300 milioni di euro –, ritiene che non conceda e non si occupi abbastanza del settore cinematografico e più in generale dei livelli occupazionali complessivi del settore. Evidenzia, tuttavia, che le misure proposte non sono del tutto incoerenti, cosa che giustifica la parziale apertura di credito testimoniata dal voto di astensione espresso da Forza Italia.

Pag. 146

  Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo. Ritiene infatti che con il testo all'esame si vada nella giusta direzione anche se è dell'avviso che, al momento, esso rappresenti un mero punto di partenza. Ringrazia comunque la relatrice per la chiarezza della sua esposizione e per gli opportuni riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.05.

Pag. 147