CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 135

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 luglio 2019.

Audizione di Andrea Goggi, amministratore delegato di Jobby S.r.l., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00106 Costanzo, 7-00224 Invidia e 7-00236 Serracchiani, concernenti iniziative per la regolazione del rapporto di lavoro tramite piattaforma (gig working).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti di Assindatcolf, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 136

DL 59/2019 Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VII Commissione (Cultura), del disegno di legge n. 2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 25 luglio, la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza, sul testo trasmesso dal Senato, nella seduta di domani.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Villani, a svolgere la relazione introduttiva.

  Virginia VILLANI (M5S), relatrice, rileva preliminarmente che si tratta di un provvedimento composto di nove articoli, il cui articolo 1 appare direttamente riconducibile alle competenze della XI Commissione.
  Come si legge nella relazione illustrativa, esso, intervenendo sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, mira a garantire la prosecuzione della loro attività istituzionale e a rilanciare l'intero settore. Più in particolare, l'intervento si connota con i caratteri della necessità e dell'urgenza, dovendo dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), che, con riferimento proprio alle fondazioni lirico-sinfoniche, ha rilevato il mancato rispetto delle norme europee in materia di contratto a tempo determinato, di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. Con tale sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che tale clausola osta a una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.
  Date queste premesse, pertanto, il comma 1 introduce i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che, nel testo previgente, escludeva il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale dall'applicazione delle disposizioni in materia di apposizione di un termine e durata massima del contratto a tempo determinato e di proroghe e rinnovi della medesima tipologia di contratto, recate, rispettivamente, dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo medesimo. Sulla base del comma 3-bis, che, tuttavia, non si applica ai lavoratori stagionali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in presenza di esigenze contingenti o temporanee che rendono necessario l'impiego di personale ulteriore o la sostituzione di quello assente, possono Pag. 137stipulare, con contratto scritto a pena di nullità, uno o più contratti a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, a decorrere dal 1o luglio 2019, non superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Il contratto, a pena di nullità, deve indicare la causale che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche mediante il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche. La violazione di tali disposizioni, ai sensi del nuovo comma 3-ter, non comporta la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno e le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme erogate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o a colpa grave. Come si legge nella relazione illustrativa, le nuove norme sono volte a impedire la predisposizione di programmazione artistiche di carattere ordinario che si manifestino fin dal principio come incompatibili con le risorse umane a disposizione delle fondazioni medesime.
  Il comma 2, modificando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce la disciplina applicabile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il nuovo comma 2 del citato articolo 22 dispone che le fondazioni procedano al reclutamento del personale attraverso esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, sulla base dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità stabiliti con propri provvedimenti, in mancanza dei quali trova diretta applicazione l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il mancato rispetto di tali procedure comporta, sulla base del nuovo comma 2-bis, la nullità del contratto, facendo salva, come disposto dall'articolo 2126 del codice civile, la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Il medesimo comma devolve alla competenza del giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. I successivi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies delineano il procedimento per l'adozione delle dotazioni organiche su proposta di ciascuna fondazione, sulla base di uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Segnala che la proposta, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, deve essere corredata da una relazione tecnica che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento; da un documento di programmazione che illustri come la dotazione organica sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento; dall'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio e di quelli in essere alla data della proposta e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo. Infine, è prevista la possibilità e, nel caso del venire meno del requisito della sostenibilità economico-finanziaria, l'obbligo della revisione della dotazione organica. Dopo aver segnalato che il nuovo comma 2-sexies dispone che il reclutamento del personale a tempo indeterminato sia limitato al contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione, rileva che i commi 2-septies, 2-octies e 2-novies recano una disciplina transitoria per il reclutamento di Pag. 138personale a tempo indeterminato. In particolare, il comma 2-septies, facendo salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, prevede il diritto di precedenza dei candidati che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità. Il nuovo comma 2-octies, inoltre, dispone che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché, con procedure distinte, di personale amministrativo, vi provvedano, in deroga all'obbligo di procedure selettive pubbliche, in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo diverso a seconda della tipologia del personale (artistico, tecnico o amministrativo). Sino alla medesima data, infine, le fondazioni lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. Infine, il comma 2-novies introduce precisi limiti finanziari e condizioni per le assunzioni effettuate sulla base della disciplina transitoria. Rileva, quindi, che il nuovo comma 2-decies dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 dispone che, a decorrere dalla data di approvazione delle nuove dotazioni organiche le piante organiche approvate ai sensi della normativa previgente siano prive di ogni effetto.
  Segnala, quindi, che i commi 3 e 4 recano disposizioni di coordinamento normativo e che il comma 4-bis, con l'interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, dispone che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovino applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
  Passa quindi, brevemente, all'articolo 2, che dispone finanziamenti a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, e all'articolo 3, che introduce misure per la promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi. Tra le disposizioni introdotte, segnala, al comma 1, lettera c), che, tra i parametri cui commisurare l'aumento della quota obbligatoria di investimento degli introiti netti in Italia da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, vi è anche il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, secondo le modalità disciplinate da uno specifico regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM).
  Dopo avere segnalato che l'articolo 3-bis introduce modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, rileva che l'articolo 4 esclude gli spettacoli viaggianti dalla disciplina in materia di titoli di accesso nominativi agli spettacoli in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, di cui all'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016; l'articolo 4-bis proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l'adeguamento alla normativa Pag. 139antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido; l'articolo 5 autorizza Roma Capitale a nominare un commissario straordinario per la manifestazione UEFA Euro 2020, con il compito di provvedere all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva; l'articolo 5-bis, infine, introduce disposizioni relative agli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti che hanno come finanziatori enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario.
  L'articolo 6, da ultimo, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.10.