CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 110

INTERROGAZIONI

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

  La seduta comincia alle 13.

5-00556 Gariglio: Procedura di acquisto di mezzi destinati al trasporto pubblico locale tramite Consip spa.

  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Davide GARIGLIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non chiarisce nessuna delle criticità evidenziate nell'interrogazione a sua firma e, in particolare, non prevede alcun intervento urgente del Governo volto ad evitare che le aziende del trasporto Pag. 111pubblico locale debbano acquistare i mezzi necessari ad un costo ben più elevato rispetto all'acquisto diretto dei mezzi. Alla gara unica si sono infatti presentati solo due fornitori nazionali, i quali, per scarsa fiducia nei confronti di alcune aziende di trasporto pubblico locale, come l'ATAC, che devono comunque coprire il 50 per cento dei costi, hanno praticato prezzi ben più alti di quelli reperibili sul mercato. La gara unica, bandita nel condivisibile intento di un contenimento dei costi, ha invece comportato per le aziende un onere più alto, con gravi danni per i loro bilanci e per i cittadini destinatari del servizio.

5-02193 Troiano: Realizzazione del «treno tram» Manfredonia-Lucera.

  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Francesca TROIANO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che evidenzia la necessità di un concreto impegno per garantire lo sviluppo del territorio anche prevedendo il completamento di infrastrutture ferroviarie strategiche.

5-01247 Carnevali: Raddoppio della tratta ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello.

  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica assai evasiva e lacunosa, ritenendo di poter piuttosto acquisire maggiori elementi conoscitivi dagli organi di stampa locali, molto più informati sull'evolversi della vicenda. Sottolinea, infatti, come la vera notizia sia rappresentata dal notevole aumento dei costi di realizzazione del raddoppio ferroviario di Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, lievitati da 70 milioni a 170 milioni di euro. Stigmatizza quindi che nella risposta del Governo non vi sia alcun riferimento a tale aumento dei costi, né alla disponibilità di RFI ad integrare tempestivamente i fondi necessari per il completamento del citato raddoppio ferroviario, né alla delibera CIPE intervenuta in materia.
  Sottolinea, pertanto, che l'atteggiamento tenuto in questa sede dal Governo, che non ha fornito alcun elemento informativo aggiuntivo, derivi dallo scarso rispetto per lo strumento del sindacato ispettivo e per il ruolo del Parlamento.

5-02335 Raffa: Iniziative volte a garantire l'accesso gratuito a internet a bordo dei treni su tutto il territorio nazionale.

  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Angela RAFFA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sottolinea la necessità di misure volte a garantire che RFI e Trenitalia garantiscano un servizio adeguato ai passeggeri e che le attuali difficoltà tecniche di copertura della rete siano rapidamente superate.

  Alessandro MORELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

  La seduta comincia alle 13.25.

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DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nel testo modificato dal Senato.
  Per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 3, commi 1 e 2, interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020.
  Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche intendono rendere più funzionali le modalità di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi: si ricorda, tra l'altro, che non sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi previsti dalla normativa previgente, tra cui quello relativo alle opere di espressione originale italiana, la cui mancanza avrebbe determinato, dal 1o luglio, un quadro giuridico incerto.
  In particolare, modificando l'articolo 44-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), si elimina la previsione di innalzamento progressivo, a decorrere dal 1o luglio 2019, degli obblighi di programmazione in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che, dunque, continuano ad essere pari, a regime, alla maggior parte del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. La disciplina previgente prevedeva che, fino al 30 giugno 2019, i fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari riservassero alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato ai servizi sopra indicati, innalzando tale quota al 53 per cento dal 1o luglio al 31 dicembre 2019, al 56 per cento per il 2020 e al 60 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  Si proroga inoltre dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari, per la concessionaria del servizio pubblico ad almeno la metà e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno un terzo. Per il 2020 si stabilisce peraltro che la sotto quota prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria, sia pari ad almeno un quinto.
  Viene poi limitato alla concessionaria del servizio pubblico l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12 per cento del tempo di diffusione (sempre escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite) a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, o documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti (espungendo, dunque, altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali). Al Pag. 113contempo, si riduce da almeno la metà ad almeno un quarto la sotto quota minima che la concessionaria deve riservare alle opere cinematografiche.
  Infine si dispone che tutte le percentuali debbano essere rispettate su base annua (anche quelle relative agli obblighi di programmazione delle opere di espressione originale italiana, per le quali la disciplina previgente prevedeva il rispetto su base settimanale).
  Viene poi modificato l'articolo 44-ter del testo unico, che disciplina gli obblighi di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
  In particolare, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico si proroga dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si prevede l'avvio dell'innalzamento della quota dei propri introiti netti annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando la misura dell'incremento; fino al 31 dicembre 2019 la quota continua dunque ad essere non inferiore al 10 per cento, mentre è fissata all'11,5 per cento per il 2020 e al 12,5 per cento a decorrere dal 2021 ed è interamente destinata all'investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Vengono inoltre disposti i regolamenti di attuazione che prevedono che una sotto quota pari almeno al 50 per cento della quota da destinare all'investimento in opere europee sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Ancora si proroga dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale, per i medesimi fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è innalzata al 3,5 per cento dei propri introiti netti annui la sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, eliminando al contempo gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019 rimane dunque ferma la sotto quota minima pari ad almeno il 3,2 per cento. I regolamenti di attuazione prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento della sotto quota da destinare all'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana sia riservata a opere prodotte, sempre da produttori indipendenti, negli ultimi cinque anni.
  Anche per la concessionaria del servizio pubblico, si proroga dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si prevede l'innalzamento della quota dei propri ricavi complessivi annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando l'incremento al 17 per cento e destinandolo interamente all'investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Al contempo, si eliminano gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Fino al 31 dicembre 2019, dunque, rimane ferma la quota minima del 15 per cento. Ancora, si proroga dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale, per la medesima concessionaria, è previsto l'innalzamento della sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, al contempo abbassando l'incremento. Nello specifico, tale sotto quota è fissata al 4 per cento nel 2020 e al 4,2 per cento a decorrere dal 2021; fino al 31 dicembre 2019, rimane dunque ferma la sotto quota pari ad almeno il 3,6 per cento. Inoltre si stabilisce che i regolamenti di attuazione prevedono che almeno l'85 per cento della sotto quota da destinare all'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, sia riservata alla coproduzione ovvero al preacquisto delle stesse. Infine, si ridefinisce la disciplina che individua la sotto quota (della quota che la concessionaria deve destinare a investimenti in opere europee) da destinare Pag. 114a opere per i minori, stabilendo che a opere prodotte da produttori indipendenti e specificatamente destinate ai minori è destinata una sotto quota non inferiore al 7 per cento, di cui almeno il 65 per cento riservato ad opere di animazione.
  Si interviene anche sull'articolo 44-quater del testo unico, che disciplina gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.
  In particolare, si proroga innanzitutto dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti dal regolamento dell'AGCOM.
  Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi si stabilisce che l'obbligo relativo alla programmazione di opere audiovisive europee si calcoli sui titoli del catalogo (e non sul monte ore messo a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo) e non contempli l'obbligo di programmare esclusivamente opere realizzate negli ultimi 5 anni; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento degli obblighi di investimento, da definire con il regolamento dell'AGCOM.
  Ulteriori modifiche riguardano la disciplina applicabile a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. In particolare, si riducono gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti e si elimina il riferimento alle opere recenti. Inoltre, si dispone che, con regolamento dell'AGCOM, la medesima quota obbligatoria di investimento possa essere innalzata fino al 20 per cento in una serie determinata di casi. Viene inoltre modifica la disciplina relativa alle sotto quote (delle quote da destinare alla programmazione e all'investimento in opere audiovisive europee) da riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, stabilendo che la sotto quota (pari almeno al 50 per cento) si riferisce esclusivamente alle opere prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti. Si dispone peraltro che i regolamenti di attuazione prevedono che almeno un quinto della sotto quota da destinare all'investimento in opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti, è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana, «di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni».
  Viene poi modificato l'articolo 44-quinquies del testo unico, sulla verifica da parte dell'AGCOM del rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento. Viene in particolare previsto che le eventuali oscillazioni in difetto – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento – nel limite massimo del 15 per cento della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno. Si introduce, al contempo, la previsione secondo cui, nel caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente.
  Si interviene, altresì, sull'articolo 44-sexies del testo unico, che reca disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana. Innanzitutto, si modifica la procedura con la quale devono essere adottati i regolamenti in materia dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, eliminando il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 3-bis del decreto-legge in esame dispone, infine, che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019 sia concesso ai medesimi soggetti Pag. 115nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati. Dal 2019, alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo.
  Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 101.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Bernardo MARINO (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
  Al riguardo ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 229 del 2017, entrato in vigore il 13 febbraio 2018), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti, e con le modalità previste per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo medesimo.
  Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 167 del 2015, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
  Evidenzia, quindi, che l’iter per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi o integrativi dovrebbe concludersi entro il 13 agosto 2019.
  Segnala che nella seduta odierna dell'Assemblea del Senato è programmato l'esame della proposta di legge S. 1416, che dispone la proroga di un ulteriore anno del termine per l'emanazione dei citati decreti legislativi correttivi (da 18 a 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017). Qualora tale proposta di legge venisse approvata il Pag. 116termine di scadenza per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi sarebbe posticipato al 13 agosto 2020.
  Ricorda inoltre che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione con riserva, in quanto la richiesta di parere non è corredata dalla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata né dai pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. La Commissione non potrebbe dunque pronunciarsi prima della trasmissione dei predetti atti.
  Passando all'esame del merito delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1 esplicita le finalità del decreto legislativo.
  L'articolo 2 introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto: l'uso, in forma itinerante, per la somministrazione di cibo e di bevande e per l'attività di commercio al dettaglio.
  L'articolo 3 corregge un refuso nella definizione della «nave da diporto minore storica» e introduce la nuova definizione di «unità da diporto a controllo remoto».
  L'articolo 4 modifica la documentazione di navigazione per le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche, introducendo una specifica licenza di navigazione dedicata unicamente alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
  L'articolo 5, al fine di consentire al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, prevede che – per ottenere l'iscrizione di una unità da diporto di propria costruzione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto – il cantiere presenti, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
  L'articolo 6 include il ruolino di equipaggio tra i documenti di bordo rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, al fine di consentire l'immediata ricerca di equipaggio, favorendo l'occupazione.
  L'articolo 7 prevede che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione rilasciata dallo sportello telematico del diportista (STED) sostituisce, per la durata massima di venti giorni, la licenza di navigazione in corso di rinnovo anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.
  L'articolo 8 prevede che il certificato di idoneità al noleggio sia rilasciato dallo STED, invece che dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile.
  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 27 del codice, relativo ai natanti da diporto, al fine di recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua già prevista dall'articolo 3 e di dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto che ha recentemente dato luogo a numerosi e complessi contenziosi amministrativi.
  L'articolo 10 prevede che l'apparato elettronico per la rilevazione della posizione – del quale è obbligatoria l'installazione a bordo per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le 12 miglia – non debba necessariamente essere satellitare, in quanto nuove e più avanzate soluzioni tecnologiche potrebbero portare a metodologie di rilevazione della posizione diverse da quelle satellitari. Esso chiarisce inoltre che la responsabilità degli obblighi relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo grava sul comandante.
  L'articolo 11 prevede che il ruolino di equipaggio debba essere richiesto anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Esso include inoltre l'autorità della navigazione interna quale possibile destinatario delle comunicazioni sull'effettiva composizione giornaliera dell'equipaggio in caso di rotazione dello stesso, in aggiunta all'autorità marittima, atteso che non sempre la competenza sulla materia ricade su quest'ultima.
  L'articolo 12 innalza a 900 cc il limite di cilindrata per i motori a due tempi a iniezione diretta di carburante ai fini dell'obbligo di patente nautica; include le Pag. 117moto d'acqua fra le unità da diporto al cui comando abilita la patente speciale di categoria D e modifica la disciplina delle prescrizioni conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.
  L'articolo 13 apporta alcune modifiche alla disciplina dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
  L'articolo 14 estende la disciplina del noleggio di unità da diporto al caso di noleggio di parte della stessa.
  L'articolo 15 prevede che per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale da parte del titolare, dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni.
  L'articolo 16 ridisciplina integralmente la figura dell'istruttore professionale di vela in modo da chiarire bene il diverso regime giuridico di tale professione rispetto a quello degli istruttori di vela che operano in ambito sportivo e dilettantistico.
  L'articolo 17 prevede, conseguentemente, l'istituzione dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, in luogo dell'elenco dell'istruttore di vela attualmente previsto dal codice.
  Con gli articoli 18 e 19 vengono sostituiti, per finalità di maggiore completezza e semplificazione normativa, gli articoli del codice che disciplinano le scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica, anche con l'obiettivo di chiarire e rendere più efficiente l'attività di vigilanza amministrativa e tecnica sul loro operato. Si tratta della modifica più ampia che viene fatta nell'ambito dell'intervento correttivo. In particolare, con riguardo alle scuole nautiche, si interviene sui requisiti per la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica e quelli di capacità morale dei presentatori della medesima SCIA che appaiono assai più dettagliati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Viene adeguato il regime dei controlli e quello sanzionatorio. Con modalità sostanzialmente analoghe si interviene nel merito dei centri di istruzione della nautica, dei quali viene precisato sin da subito l'elemento caratterizzante nell'assenza di scopo di lucro.
  Sono poi riviste, con l'articolo 20, le disposizioni relative agli accosti riservati al transito delle imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, al fine di aumentarne la fruibilità e l'accessibilità.
  Con l'articolo 21 il Ministero della difesa e la Marina militare sono inseriti tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi.
  Con l'articolo 22 le norme vigenti sulla vendita e la somministrazione delle bevande in mare vengono coordinate con la nuova forma di utilizzo commerciale delle unità da diporto introdotta dallo schema, volta proprio alla somministrazione di cibo e bevande e all'attività di commercio al dettaglio.
  L'articolo 23 procede all'istituzione di un archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti.
  L'articolo 24 incide sulla periodicità dell'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica.
  L'articolo 25 allinea alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica.
  L'articolo 26 integra il decreto legislativo n. 5 del 2016 sull'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998.
  Con l'articolo 27 si stabilisce che il piano regolatore portuale individui le strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.Pag. 118
  Gli articoli 28 e 29 recano rispettivamente, le norme transitorie e la clausola di invarianza finanziaria.

  Alessandro MORELLI, presidente, ribadisce, come già accennato dal relatore, che la richiesta di parere sullo schema di decreto in esame non è corredata dalla prescritta intesa in sede di Conferenza unificata né dai pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. Non sembrano sussistere quindi le condizioni affinché il procedimento possa concludersi entro il termine per l'esercizio della delega, attualmente fissato al 13 agosto, anche in considerazione della previsione nella norma di delega di un doppio parere parlamentare.
  Ricorda che l'Assemblea del Senato esaminerà nella giornata odierna il disegno di legge S. 1416, che dispone la proroga di un anno del termine per l'esercizio della delega.
  Ritiene quindi che la Commissione, in questa fase, debba sospendere l'esame del provvedimento nelle more dell'approvazione della richiamata legge di proroga del termine. In caso di proroga del termine in tempo utile per l'esercizio della delega, l'esame potrà proseguire alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e la Commissione potrà svolgere la necessaria istruttoria nel mese di settembre. Su tali profili richiede l'avviso del rappresentante del Governo al riguardo.

  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO concorda con il percorso indicato dal presidente relativo al prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

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