CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2019. — Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.
C. 2019 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, espone che il decreto-legge è stato esaminato dal Senato in prima lettura ed è stato trasmesso alla Camera con diverse modifiche; scade il 27 agosto 2019.
  Nell'articolo 1, modificato in Senato, sono contenute varie misure relative al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, al reclutamento ed alle assunzioni ed alla definizione della dotazione organica. Si tratta di disposizioni che vanno incontro alla cronica situazione di difficoltà degli enti lirico-sinfonici, storicamente connotati dal precariato. In proposito ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono, per esempio, la Scala di Milano, il teatro Carlo Felice di Genova, il San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo e altri di analoga fama. Evidenzia che le disposizioni in esame trovano applicazione anche con riguardo ai «teatri di tradizione» e ai soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applichino, nei contratti di lavoro con i dipendenti, il contratto collettivo nazionale.
  L'articolo 2 stanzia risorse per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. La relazione illustrativa specifica che si tratta di Pag. 68risorse aggiuntive per soddisfare esigenze di carattere generale dell'Amministrazione.
  L'articolo 3 inerisce alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, prorogando l'applicazione della nuova disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane dal 1o luglio 2019 al 1o gennaio 2020 (commi 1 e 2) e modificando la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (comma 3). Ulteriori disposizioni del medesimo articolo aumentano da 5 a 15 il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando anche che la valutazione attiene alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto (comma 4). Si provvede inoltre ad inserire i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati con la cosiddetta 18app, la «carta cultura» assegnata al compimento del diciottesimo anno di età (comma 4-bis).
  Circa i sistemi di videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo, osserva che si prevede che l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, esclusivamente al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 4-ter).
  L'articolo 3-bis concerne più da vicino le competenze della Commissione finanze, giacché reca incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, ovvero quelli il cui importo supera almeno dell'1 per cento quello dell'esercizio precedente. Si dispone che il credito di imposta, previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019, sia concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
  Dal 2019, alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1o al 31 ottobre.
  Si tratta di una disposizione inserita al Senato, a modifica dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Sottolinea in particolare che viene riformulata la misura dell'incentivo e viene individuata la copertura dei relativi oneri a partire dal 2019.
  Al riguardo ricorda che il comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore dei soggetti precedentemente menzionati. La misura dell'incentivo, nel limite massimo di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018 (comma 3 dell'articolo 57-bis), è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
  Per completezza, rammenta che il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 57-bis, prescrive che la modalità applicative delle misure di agevolazione e sostegno devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato Pag. 69il testo del citato articolo 57-bis al fine di specificare i parametri normativi dell'UE che devono essere rispettati.
  La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il decreto è stato poi effettivamente emanato il 16 maggio 2018 (n. 90).
  Osserva in definitiva che il decreto-legge n. 50 del 2017 aveva previsto lo stanziamento di risorse soltanto per il 2018 e il presente articolo 3-bis provvede al suo rifinanziamento: le modifiche in esame sono volte a prevedere la copertura degli incentivi a decorrere dall'anno 2019. Il credito di imposta è destinato, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, ma nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, restando ferma la necessità di garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (nuovo comma 1-bis dell'articolo 57-bis).
  Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione prevede l'applicazione del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, specificando che, per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sono presentate dal 1o al 31 ottobre. La precisazione si è resa necessaria in quanto il periodo di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione è fissato dal Regolamento nella finestra temporale che va dal 1o al 31 marzo, sul presupposto dell'esistenza della disponibilità delle necessarie risorse entro tale data.
  L'articolo 4 inerisce alla materia di secondary ticketing (il cosiddetto bagarinaggio on line). Come si ricorderà, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), modificando la legge n. 232 del 2016, ha stabilito che, dal 1o luglio 2019, i biglietti per le attività di spettacolo in impianti con più di 5.000 spettatori devono essere nominativi, riportando l'indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso. Con la modifica introdotta, lo spettacolo viaggiante viene escluso da questa regola.
  L'articolo 4-bis riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido; mentre – in punto di interventi per la manifestazione UEFA Euro 2020 – l'articolo 5 prevede la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020 a Roma.
  L'articolo 5-bis riguarda gli istituti superiori musicali non statali e Accademie di belle arti non statali finanziati da enti locali e incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinarvi nel 2019. per un totale, dunque, di 32,5 milioni. Le risorse aggiuntive sono utilizzate per consentire allo Stato di assumere l'onere delle situazioni debitorie pregresse delle stesse Istituzioni, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Silvia FREGOLENT (PD) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.