CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2019
226.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 luglio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.
C. 1771 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1771 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019».
  Rammenta che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), è formata da delegazioni parlamentari dei 27 Stati membri dell'Unione europea (il Regno Unito non ha mai aderito all'iniziativa), di quattro Paesi rivieraschi europei (Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco e Montenegro), del Parlamento europeo e di 11 Paesi partner mediterranei (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia). La Presidenza dell'Assemblea è assicurata a turno, per un periodo di un anno, dai 4 Paesi che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza (Bureau). La Presidenza di turno organizza riunioni periodiche (di norma quattro) dell'Ufficio di Presidenza e una Sessione plenaria. Nel quadriennio 2016-Pag. 292020 i Paesi componenti dell'Ufficio di Presidenza sono l'Italia, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo maggio 2016-maggio 2017, il Parlamento egiziano che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo 2017-2018, il Parlamento europeo, che ha esercitato la Presidenza di turno nel periodo 2018-2019 e la Turchia attuale Presidente di turno.
  Segnala che in occasione della Sessione Plenaria dell'AP-UpM che si è svolta a Roma il 12-13 maggio 2017, a conclusione del turno di Presidenza italiana, con una modifica regolamentare è stata prevista l'istituzione di un Segretariato permanente dell'AP-UpM. Il Parlamento italiano, il 30 marzo 2018, con lettera a firma dei Presidenti delle Camere ha presentato la candidatura di Roma grazie alla disponibilità del Comune di Roma che ha messo a disposizione dei locali siti in Trastevere, in via della Penitenza. La candidatura è stata quindi supportata dal Ministro degli Affari esteri che il 9 aprile 2018, ha inviato alla Presidenza egiziana di turno dell'AP-UpM, una lettera di sostegno alla candidatura, nonché la disponibilità a negoziare un Accordo di sede per il Segretariato permanente. Il 13 luglio 2018, a Bruxelles, in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, è stata decisa all'unanimità l'assegnazione della sede del Segretariato permanente dell'AP-UpM alla città di Roma.
  Ciò premesso, nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, segnala che lo stesso Accordo, costituito da un preambolo e da sette articoli, è propedeutico all'insediamento nel nostro Paese della sede del costituendo Segretariato permanente dell'AP-UpM.
  Per ciò che concerne gli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, osserva che l'articolo 3 dell'Accordo prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi che sono specificati nell'Allegato II. In particolare, il predetto allegato prevede l'inviolabilità e la protezione dei locali; l'inviolabilità degli archivi, le immunità riconosciute al Segretario; l'impegno del Governo a garantire la fruibilità dei servizi pubblici; il diritto del Segretariato di esporre la bandiera e il simbolo, nonché le bandiere dei membri e degli Stati che cooperano con essi nei locali e nei mezzi di trasporto che utilizza nelle attività ufficiali; l'esenzione dalle imposte dirette nello svolgimento delle proprie attività e l'esenzione dai controlli finanziari; l'inviolabilità delle comunicazioni; i benefici per i rappresentanti e per i membri dello staff.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'erogazione di alcuni contributi per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria, mentre l'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Enrico COSTA (FI) sottolinea come l'Accordo in esame contenga alcuni profili di particolare delicatezza in merito alle immunità e ai privilegi concessi al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati membri, al personale e agli esperti. Nel sottolineare come i colleghi del Movimento Cinque Stelle siano solitamente molto attenti a tali profili, auspica che il provvedimento sia esaminato attentamente dalla Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nell'evidenziare che il relatore non ha ancora predisposto una proposta di parere sul provvedimento in discussione, sottolinea che il testo dell'Accordo non è modificabile Pag. 30e che la Commissione si deve esprimere sul disegno di legge di ratifica dello stesso.

  Enrico COSTA (FI), pur consapevole del fatto che il testo dell'Accordo in esame non sia soggetto a modifiche, evidenzia che la Commissione può comunque rilevare i profili critici dello stesso formulando alcune osservazioni. In particolare, sottolinea che la clausola 1 dell'Allegato II all'Accordo in esame prevede che nessun ufficiale o funzionario della Repubblica italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno della Repubblica italiana, può avere accesso ai locali per compiervi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del capo del Segretariato. Nel ritenere che, al confronto, il cosiddetto «lodo Alfano» appaia, relativamente alle immunità e ai privilegi, decisamente meno incisivo, invita i colleghi del Movimento Cinque Stelle a valutare attentamente il provvedimento in discussione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva dell'Atto Camera 1806, recante disposizioni in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, trasmesso dal Senato il 29 aprile scorso.
  Rammenta che tale proposta di legge , che si compone di dieci articoli, prevede, in sintesi, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219 del 2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento in esaminato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge n. 578 del 1993, e dei successivi decreti attuativi. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
  Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme Pag. 31previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Ricordo che le DAT sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
  Rileva che l'articolo in discussione, prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita presso il Ministero della salute (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 219 del 2017, le DAT possono essere raccolte presso «le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al servizio sanitario nazionale».
  Evidenzia che la revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5). I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme di cui al comma 1) da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184 del 1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
  Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 61/2019: Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C. 2000 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca CANTALAMESSA (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, trasmesso dal Senato il 18 luglio scorso e assegnato in sede referente alla V Commissione.
  Segnala preliminarmente che il decreto-legge in esame, composto da due soli articoli, fa parte dell'insieme di misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018. Alla correzione di bilancio proposta dal Governo italiano nell'ambito della suddetta negoziazione contribuiscono tra l'altro i risparmi attesi nel 2019 dal minor utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata «quota 100». A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dispone che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge n. 4 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Rileva che, a salvaguardia dell'effettivo realizzo di tali risparmi per un importo almeno pari a 1,5 miliardi di euro nel 2019, con il successivo comma 2 si dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa indicate nell'Allegato 1 al decreto medesimo. Per consentire la necessaria flessibilità gestionale, il medesimo comma 2 consente di rimodulare gli accantonamenti di spesa nell'ambito degli stati di previsione, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le rimodulazioni dovranno essere disposte, su richiesta dei Ministri interessati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della giustizia, osserva che l'accantonamento è pari a 1.675.000 euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 1.350.000 euro concernenti il programma Indirizzo politico e 325.000 euro il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).
  Rammenta che il comma 3 subordina la conferma o meno degli accantonamenti disposti dal comma 2 alla effettiva realizzazione dei risparmi di spesa di cui al comma 1. In particolare, gli accantonamenti di cui al comma 2 sono confermati, in tutto o in parte, per l'esercizio in corso o sono resi disponibili con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La conferma o meno degli accantonamenti è disposta sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti per le misure di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, comunicata entro il 15 settembre 2019, risultante dai monitoraggi di cui agli articoli 12, comma 10, e 28, comma 3, del decreto-legge medesimo e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno.
  Evidenzia che il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano – sia per il 2019 sia a regime – il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle Pag. 33norme relative al Reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state poste dal citato decreto-legge n. 4). Il comma 5 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.