CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2019
226.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Emendamenti C. 1603-ter-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato Pag. 11a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 1603-ter-A, recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. Rileva come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Emendamenti Testo unificato C. 181 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-A, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della strada.
Emendamenti Testo unificato C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinate-A, recante modifiche al codice della strada. Rileva come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa.
C. 1625 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1625, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, abbia lo scopo di apprestare un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, esso è composto da un breve preambolo (nel quale le Parti confermano tra l'altro il loro impegno in riferimento alle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale ed agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite) e da 12 articoli.
  L'articolo 1 enuncia i princìpi e lo scopo dell'Accordo, stabilendo che la cooperazione tra le Parti, regolata dai princìpi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse, avverrà in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali delle Parti, al fine di mantenere, promuovere e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.
  L'articolo 2 reca la definizione delle autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (per l'Italia l'autorità competente è individuata nel Ministero della difesa).
  L'articolo 3 disciplina l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione, che potrà includere:
   sicurezza militare e politica di difesa;
   ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
   industria militare e di difesa nonché politiche di approvvigionamento;
   importazione ed esportazione di armamenti, conformemente alle rispettive leggi e regolamentazioni nazionali;
   gestione del personale, formazione e addestramento;
   questioni ambientali;
   sanità militare;
   storia militare;
   sport militare;
   altri settori di comune interesse.

  Quanto alle modalità della cooperazione, essa potrà avvenire, fra l'altro, attraverso visite reciproche, scambio di esperienze, partecipazione ad attività di formazione e seminari, scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi, supporto a iniziative commerciali relative a prodotti e servizi per la difesa.
  Per ciò che concerne le modalità di attuazione, è prevista la sottoscrizione di un'intesa tecnica per l'implementazione della cooperazione e lo sviluppo di programmi annuali e pluriennali.
  L'articolo 4 riguarda la cooperazione nel campo dei prodotti della difesa ed enumera le categorie di armamenti previste.
  L'articolo 5 riguarda la proprietà intellettuale e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 6 riguarda gli aspetti finanziari, prevedendo che ciascuna Parte provveda alle spese di sua competenza e fornisca, ove necessario, cure mediche d'urgenza al personale della Parte inviante. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.
  L'articolo 7 è relativo alla giurisdizione e attribuisce alla Parte ospitante la giurisdizione Pag. 13sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la propria legislazione. Tuttavia, lo Stato inviante ha diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione per reati commessi dal proprio personale nel territorio dello Stato ospitante nel caso di reati che minaccino la sicurezza o i beni dello Stato inviante o connessi con il servizio.
  L'articolo 8 concerne il risarcimento dei danni e stabilisce che eventuali danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante sarà risarcito da quest'ultima. Le Parti, inoltre, rimborseranno, previa intesa, le perdite o i danni di cui siano responsabili congiuntamente.
  L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni classificate, in conformità alle leggi dei due Stati. Viene previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte originatrice, né utilizzati a danno di una delle due Parti. Per gli ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate non contenuti nell'Accordo si rimanda alla stipulazione di uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
  L'articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
  L'articolo 11 disciplina la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi, di definire programmi di attuazione dell'accordo e di apportare emendamenti o revisioni all'Accordo mediante protocolli separati.
  L'articolo 12 regola l'entrata in vigore, la durata e il termine dell'Accordo, prevedendo che esso resti in vigore fino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale consta di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca invece disposizioni di copertura finanziaria relative all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo (spese di viaggio e di missione in Turkmenistan), mentre l'articolo 4 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, rinviando peraltro, al comma 2, a provvedimenti legislativi ad hoc per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti da talune disposizioni dell'Accordo.
  L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore della legge, stabilita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Marco DI MAIO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e auspica una rapida conclusione dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito e dell'Assemblea, rilevando come esso si inquadri nell'ambito del consolidamento delle relazioni bilaterali fra i due Paesi. Rileva infatti come la ratifica dell'Accordo in esame, al pari della ratifica dell'Accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti di cui al disegno di legge C. 1956, sia particolarmente attesa in Turkmenistan, richiamando al riguardo la recente visita ad Ashgabat da lui compiuta in quanto membro di una delegazione presieduta dal Vicepresidente della Camera Rosato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa.
C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1626, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018
  Rileva anzitutto come l'Accordo in sia finalizzato al consolidamento della collaborazione in materia di sicurezza, nel quadro del comune proposito di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.
  Ricorda che il 24 maggio 2012 Italia e Messico, in occasione della III riunione della Commissione binazionale svoltasi a Roma, hanno firmato una dichiarazione congiunta di partenariato strategico, che sancisce l'impegno tra i due Paesi nella cooperazione bilaterale in numerosi ambiti, tra i quali anche quello della sicurezza. In tema di sicurezza e giustizia, in particolare, le Parti hanno confermato l'interesse a rafforzare la collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, un fenomeno di portata globale che rappresenta un pericolo per l'economia, la democrazia, la stabilità e il progresso dell'intera comunità internazionale.
  Il 3 marzo 2016, inoltre, è stato siglato un memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana, da una parte, e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani, dall'altra parte, sulla cooperazione nel settore della difesa.
  La cooperazione tra Italia e Messico prevista dall'Accordo del 17 agosto 2018 in esame mira a incrementare le relazioni a livello tecnico-industriale con uno Stato con il quale esistono solidi legami istituzionali e che risulta essere un attore di rilievo nel panorama politico, economico e tecnologico del continente americano. In particolare, il perfezionamento dell'Accordo consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi.
  Come rilevato anche nella relazione illustrativa, le due componenti della difesa messicana (il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare) hanno mostrato, in più occasioni, interesse all'acquisizione di materiali militari prodotti dall'industria italiana. L'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo messicano in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali di armamento stabiliti dalla legge 9 luglio Pag. 151990, n. 185 (recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).
  Quanto al contenuto, l'Accordo, esso è composto da undici articoli, preceduti da un breve preambolo in cui sono richiamati i documenti negoziali bilaterali del 2012 e del 2016 sopra ricordati, nonché l'Accordo generale di cooperazione tra Italia e Messico firmato a Roma l'8 luglio 1991 (ratificato dalla legge n. 204 del 1994).
  L'articolo I enuncia gli obiettivi dell'Accordo, dichiarando che esso intende disciplinare la reciproca fornitura di supporto tecnico e amministrativo a iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore. È previsto che le Parti individuino le aree di cooperazione allo scopo di realizzare la collaborazione e stabiliscano un dettagliato processo per l'acquisizione e/o la fornitura di attrezzature militari.
  L'articolo II, reca le definizioni dei termini ricorrenti nel corpo dell'articolato e individua quali strumenti di attuazione dell'Accordo le intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia.
  L'articolo III individua l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui princìpi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza. È previsto che ciascuna Parte offra sostegno all'altra in ogni fase del processo dell'eventuale acquisizione di materiali e servizi prodotti dall'industria nazionale, dalla specificazione dei requisiti tecnici alle fasi relative alla produzione, comprese le attività di prova e quelle iniziali di qualificazione e certificazione, di aeronavigabilità e di gestione della configurazione dei sistemi eventualmente acquisiti.
  L'articolo IV elenca le possibili aree di cooperazione tra le Parti, il novero delle quali potrà essere ulteriormente ampliato. Si tratta, in particolare, di sistemi terrestri, sistemi di monitoraggio atmosferico ed oceanico, sistemi di previsione atmosferica e oceanica, aeromobili e sistemi di addestramento a terra, elicotteri, sistemi di difesa aerea, sistemi senza equipaggio, navi ed equipaggiamenti militari, sottomarini, attrezzature per il rilevamento subacqueo, sistemi e sensori di controllo dei confini e delle coste, sistemi satellitari di osservazione della terra, armi automatiche e relativo munizionamento, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (escluse le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi e propellenti, sistemi elettronici, materiali speciali blindati, materiali per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamenti per la fabbricazione e il collaudo, monitoraggio di armi e munizioni, equipaggiamenti speciali oltre a ulteriori aree militari che potessero essere di reciproco interesse. La norma stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente.
  Ai sensi dell'articolo V le procedure di dettaglio necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.
  L'articolo VI, dedicato agli aspetti finanziari, stabilisce che l'Accordo non prevede alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.
  L'articolo VII reca la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo; essa avverrà ai sensi delle rispettive normative nazionali, nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti Pag. 16classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali governativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente da chi abbia una specifica necessità di conoscerle e sia provvisto di un'adeguata abilitazione di sicurezza, nonché per gli scopi contemplati dall'Accordo, e che tali informazioni non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. La regolamentazione di ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo in commento è demandata ad uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
  L'articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle parti nel cui territorio esse si applicano. Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale previsione è a favore della Parte italiana, atteso che il trasferimento di materiali avverrà esclusivamente dall'Italia al Messico, nazione in via di sviluppo che sta attuando una politica di ammodernamento degli equipaggiamenti militari e che ha una produzione di materiali di difesa fortemente limitata e non di interesse per le Forze armate italiane.
  L'articolo X rimette alla consultazione tra le Parti la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo.
  L'articolo XI contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore, fino a un'eventuale denuncia di una Parte, a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali. L'eventuale denuncia di una Parte sarà effettiva a partire dal novantesimo giorno della sua notifica all'altra Parte. L'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo, pari a euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019, ai quali si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelle contenute nell'articolo V – non devono derivare nuovi o maggiori neri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce che agli oneri connessi alle eventuali modifiche apportate all'Accordo come previsto dall'articolo XI del medesimo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 5 reca, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.Pag. 17
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi.
C. 1850 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Vinci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
  Segnala innanzitutto come la Convenzione di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di garantire un ambiente accogliente e sicuro all'interno e all'esterno degli stadi, promuovendo una strategia e un approccio integrati e condivisi tra i soggetti pubblici e privati che hanno la responsabilità di garantire la sicurezza delle persone, di contrastare i comportamenti violenti e di assicurare servizi efficienti in occasione di eventi sportivi. A tale fine la Convenzione prevede una serie di misure volte a prevenire e punire atti violenti e intemperanze degli spettatori mediante divieti di accesso e sanzioni da applicare nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza del trasgressore.
  La relazione che accompagna il disegno di legge evidenzia che in Europa lo sport ed il calcio in particolare, per le sue caratteristiche e la sua portata mediatica, attrae un enorme numero di spettatori e non di rado all'interno e all'esterno degli stadi avvengono disordini e violenze, come altri comportamenti deprecabili, che ne rovinano il clima e gli intenti. La Convenzione riflette l'ampia esperienza europea, che riconosce come il concentrarsi sui soli rischi legati all'ordine pubblico non fornisca un approccio efficace per la riduzione dei rischi complessivi nell'ambito delle manifestazioni sportive.
  In tale contesto fa presente che nel 1985, a seguito di una raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e sulla scia della tragedia avvenuta nello stadio Heysel, è stata elaborata la Convenzione europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori durante le manifestazioni sportive e in particolare le partite di calcio, denominata «Convenzione n. 120», incentrata sulla prevenzione, la dissuasione e la risposta a episodi di violenza e a disordini all'interno o in prossimità degli stadi. Tale convenzione è entrata in vigore il 1o novembre 1985 ed è stata ratificata da 41 parti, tra cui la maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea.
  Nell'ultimo decennio, tuttavia, è divenuto evidente come tale strumento non risponda più alle esigenze di contrasto del fenomeno della violenza connessa con il gioco del calcio e necessiti di un aggiornamento. In generale, infatti, la Convenzione n. 120 confligge con le più recenti raccomandazioni e prassi instauratesi nel settore. Appare inoltre necessario tenere conto dei cambiamenti sociali legati allo sport, fra cui la trasmissione delle partite di calcio in luoghi pubblici distanti dagli stadi e gli spostamenti, sempre più numerosi, dei tifosi per assistere alle partite delle proprie squadre.
  Per tali motivi, in occasione della XII Conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d'Europa, svoltasi a Belgrado nel marzo 2012, è stato concordato di avviare uno studio volto a rivedere la Convenzione n. 120. Nel dicembre 2013 il Comitato dei Pag. 18Ministri ha deciso di aggiornare la Convenzione e ha incaricato a tale fine la Commissione permanente, che ha predisposto un nuovo testo, approvato dagli Stati membri ed aperta alla firma il 3 luglio 2016.
  Passando a illustrare il contenuto della Convenzione, che è composta da un breve preambolo e da 22 articoli, essa adotta princìpi e misure volti a definire, sviluppare e diffondere buone prassi per ridurre e contrastare efficacemente i rischi per la sicurezza connessi a eventi calcistici e sportivi in generale.
  Tali princìpi si focalizzano sulla necessità, da una parte, di adottare un approccio pluri-istituzionale che integri i tre «pilastri» della sicurezza fisica (safety), della sicurezza pubblica (security) e dell'assistenza e, dall'altra, di promuovere uno spirito di collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un evento sportivo.
  La Convenzione, firmata finora da 23 Stati e ratificata da nove, è entrata in vigore il 1o novembre 2017, dopo la ratifica della Convenzione di tre stati membri (Francia, Monaco e Polonia).
  L'articolo 1 della Convenzione ne definisce l'ambito di applicazione, precisando che essa si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti. Le Parti possono comunque applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (ad esempio le competizioni scolastiche o non agonistiche) qualora ritenuto opportuno.
  L'articolo 2 precisa lo scopo della Convenzione, che è quello di fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive, a tal fine, le Parti adottano un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza e basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, diffondendone la consapevolezza tra gli enti interessati.
  L'articolo 3 reca alcune definizioni, tra cui in particolare si segnalano:
   le «misure di sicurezza fisica», relative alla sicurezza fisica degli individui, con riguardo alla loro salute e al loro benessere;
   le «misure di sicurezza pubblica», connesse all'ordine pubblico e volte a contrastare la violenza all'interno e fuori degli stadi tramite la prevenzione, la deterrenza e la sanzione di comportamenti negativi;
   le «misure di assistenza», volte a far sentire gli individui a loro agio e benvenuti nell'ambito delle manifestazioni calcistiche;
   «ente», dizione con cui si intende qualsiasi soggetto pubblico e privato responsabile a qualsiasi titolo della sicurezza e dell'assistenza nell'ambito di una manifestazione calcistica o sportiva;
   «parte interessata», dizione con cui si intendono gli spettatori, le comunità locali o altre parti che, pur in assenza di responsabilità giuridiche, sono coinvolte nelle manifestazioni calcistiche e possono giocare un ruolo importante per l'applicazione della Convenzione.

  L'articolo 4 prevede meccanismi per il coordinamento nazionale e impone alle parti di provvedere a istituire strutture di coordinamento a livello nazionale e locale al fine di sviluppare e attuare un approccio integrato pluri-istituzionale alla sicurezza, alla security e ai servizi.
  L'articolo 5 riguarda la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e l'assistenza negli stadi sportivi ed impone alle Parti l'obbligo di adottare misure legislative, regolamentari o amministrative per garantire la sicurezza, la security e i servizi all'interno degli stadi. Viene dunque ribadito l'obbligo di prevedere adeguate procedure per il rilascio di licenze e di certificazioni, così come l'obbligo di far sì che stadi, infrastrutture e predisposizioni per la gestione delle masse rispondano ai parametri e alle buone prassi nazionali e internazionali. Pag. 19Per quanto riguarda il funzionamento degli stadi, deve inoltre essere assicurato un efficace collegamento tra polizia e servizi di emergenza e altri organismi con cui collaborano, e comprendano politiche e procedure in materia, ad esempio, di comportamenti razzisti o discriminatori.
  L'articolo 6, dedicato alla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e all'assistenza nei luoghi pubblici, stabilisce che le Parti debbano parti incoraggiare tutti gli organismi competenti e i portatori di interessi a collaborare per creare un ambiente protetto, sicuro e accogliente nei luoghi pubblici al di fuori degli stadi.
  L'articolo 7 si concentra sui piani alternativi e di emergenza, riconosciuti come elementi cruciali, che devono essere sviluppati, sperimentati e perfezionati in esercitazioni regolari.
  L'articolo 8 riguarda l'impegno con tifosi e comunità locali, ed incoraggia gli enti pubblici e privati a sviluppare e perseguire una comunicazione proattiva e regolare con tutte le Parti interessate ad avviare e partecipare a comuni progetti di prevenzione del crimine e per favorire un clima di rispetto e comprensione reciproca.
  L'articolo 9 impone alle Parti che le strategie e le operazioni di polizia siano sviluppate, valutate e corrette alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali e internazionali, in particolare lavorando in collaborazione con gli organizzatori degli eventi e con le altre parti interessate, coerentemente con l'approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi; le parti devono inoltre garantire che la polizia operi in collaborazione con i portatori di interessi.
  L'articolo 10 completa il disposto dell'articolo 9, incentrando l'attenzione sulla prevenzione e sulla sanzione dei comportamenti illeciti e lesivi dell'ordine pubblico. A tal fine le Parti devono adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di episodi di violenza e disordini e per garantire, conformemente al diritto nazionale e internazionale, che siano predisposte misure di esclusione efficaci e adeguate alla natura e all'ubicazione del rischio, al fine di scoraggiare e prevenire tali episodi.
  Le Parti sono inoltre tenute a collaborare per far sì che alle persone che commettono illeciti all'estero vengano applicate adeguate sanzioni e a esaminare la possibilità di conferire alle autorità giudiziarie o amministrative competenti potere sanzionatorio nei confronti delle persone che hanno causato episodi di violenza e/o disordini legati al calcio o vi hanno contribuito, compresa la facoltà di imporre restrizioni di viaggio in caso di manifestazioni calcistiche che si svolgono in un altro Paese.
  L'articolo 11, dedicato alla cooperazione internazionale, obbliga le Parti a istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio che operi come canale unico designato per lo scambio di tutte le informazioni e dell’intelligence relative a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia. A questo scopo, esso obbliga le Parti a stabilire nell'ambito delle proprie forze di polizia un Punto nazionale d'informazione (National Football Information Point – NFIP).
  L'articolo 12 apre la sezione della Convenzione dedicata alle clausole procedurali, richiedendo alle Parti di trasmettere al Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi ogni informazione rilevante in merito alle misure adottate per l'applicazione della Convenzione.
  L'articolo 13 istituisce il Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi, prevedendo che ogni Parte abbia il diritto ad un voto e sia rappresentata da uno o più delegati degli enti governativi nazionali competenti, preferibilmente responsabili per lo sport e la sicurezza.
  L'articolo 14 definisce le funzioni del Comitato, che riguardano essenzialmente il monitoraggio dell'applicazione della Convenzione, anche con visite alle Parti per garantire consulenza e supporto e raccogliere ed elaborare informazioni fornite dalle Parti medesime. Pag. 20
  L'articolo 15 stabilisce la modalità per emendare la Convenzione.
  Per quanto riguarda le clausole finali della Convenzione, che si basano essenzialmente sul modello di clausole finali per le convenzioni e gli accordi conclusi in seno al Consiglio d'Europa del febbraio 1980 e sulle clausole finali della Convenzione n. 120, l'articolo 16 riguarda la firma della Convenzione, subordinando la ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione stessa da parte degli Stati Parte della Convenzione n. 120 alla previa o contestuale denuncia della medesima, per evitare potenziali contraddizioni; l'articolo 17 regola l'entrata in vigore della Convenzione; l'articolo 18 disciplina l'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa; l'articolo 19 regola gli effetti della Convenzione per quanto riguarda la Convenzione n. 120; l'articolo 20 riguarda l'applicazione territoriale; gli articoli 21 e 22 attengono, rispettivamente all'eventuale denuncia della Convenzione e alle notifiche che il Segretario generale del Consiglio d'Europa è tenuto a eseguire, in qualità di depositario della Convenzione.
  Per quel che attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di cinque articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione.
  L'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, valutato in euro 27.030, a decorrere dall'anno 2019. Per la copertura finanziaria di tale importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il paragrafo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, segnala che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, illustrando sinteticamente il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 ne definisca l'oggetto, prevedendo, fra l'altro, al comma 2, che l'utilizzo del corpo Pag. 21umano e dei tessuti post mortem è informato ai princìpi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano e, al comma 4, che dopo il decesso e la dichiarazione di morte il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
  L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di attuazione, iniziative volte a diffondere tra i medici e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia e a diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
  L'articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017, per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo). La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di registrazione delle DAT di cui al comma 418 della legge n. 205 del 2017.
  I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).
  Ai sensi del comma 5, la revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscano di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
  Il comma 6 stabilisce che per i minori di età il consenso deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari. La revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti menzionati.
  L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I centri sono individuati – dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Le attività dei centri di riferimento Pag. 22che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
  L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento. Tale Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro, acquisita, tramite la banca dati, la conferma dell'esistenza del consenso, provvede al prelievo del corpo.
  L'articolo 6 prevede che i centri di riferimento sono tenuti a restituire il corpo alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna. I relativi oneri sono a carico del centro di riferimento.
  L'articolo 7 stabilisce, al comma 1, che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
  In base al comma 2 eventuali donazioni effettuate da privati sono destinate alla gestione dei centri di riferimento.
  L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), che attualmente riserva all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti o di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti (esclusi i casi di suicidio).
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il provvedimento appaia riconducibile, in primo luogo, alla materia, «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso di cui all'articolo 3, l'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, dei corpi dei defunti alla famiglia entro dodici mesi di cui all'articolo 6, il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro di cui all'articolo 7.
  Per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica», richiamando, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo post mortem di cui all'articolo 3 e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione dei corpi dei defunti di cui all'articolo 3.
  Conseguentemente a questo intreccio di competenze emerge la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; al riguardo, il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei Pag. 23centri di riferimento di cui all'articolo 4 e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
Emendamenti testo unificato C. 1511-1647-1826-1873-A.

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