CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 17 luglio 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.05.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che nella serata di ieri è pervenuta alla Giunta l'integrazione documentale richiesta all'Autorità giudiziaria, che è a disposizione dei colleghi.
  Ricorda che, nella scorsa seduta, tenuto conto che il termine regolamentare – su questa domanda di autorizzazione così come su quella relativa agli arresti domiciliari – per riferire all'Assemblea scadrà il prossimo 26 luglio, si era concordato un calendario dei lavori in base al quale nella seduta odierna si sarebbe proceduto ad ascoltare la proposta della relatrice e a svolgere il dibattito; nella prossima seduta, inizialmente convocata per domani, giovedì 18 luglio, si sarebbe proceduto alla deliberazione. Alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, si riserva di convocare tale seduta all'inizio della prossima settimana.
  Invita la relatrice ad intervenire.

  Ingrid BISA (Lega), relatrice, ricorda che la domanda in titolo è pervenuta alla Camera il 26 giugno 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano.
  Come noto, essa è strettamente connessa alla domanda di autorizzazione domanda di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del medesimo deputato Sozzani, pervenuta l'8 maggio 2019.
  La richiesta in titolo è avanzata dal GIP in relazione alle seguenti attività di intercettazione:
   1) trascrizione Sessione n. 35 – Attività progr. 57, 59, 63, 66, 68, 69 – telematica – Gioacchino Caianiello, del 10 dicembre 2018;
   2) trascrizione Sessione n. 68 – Attività progr. 106, 107, 115, 116, 117, 118 – Telematica – Gioacchino Caianiello, dell'11 gennaio 2019;Pag. 5
   3) trascrizione Sessione n. 80 – Attività progr. 41, 42, 43, 44 – telematica – Gioacchino Caianiello, del 24 gennaio 2019;
   4) trascrizione prog. 3263 e 3264 Linea 12889 – Intercettazione ambientale in autovettura in uso a Mauro Tolbar, dell'11 gennaio 2019;
   5) trascrizione Sessione n. 158 – Attività progr. 72 – telematica – Gioacchino Caianiello, del 12 aprile 2019.

  Al riguardo, precisa che il Giudice richiede «l'autorizzazione prevista dall'articolo 6 comma 2 e 3 L. 20 giugno 2003 n. 140 all'utilizzazione delle seguenti intercettazioni», elencando in effetti cinque blocchi di trascrizioni, ciascuno dei quali riferito a più attività, per un totale di diciannove conversazioni in un arco di tempo che va dal 10 dicembre 2018 al 19 aprile 2019.
  Nel dettaglio, quattro blocchi si riferiscono ad attività di captazione telematica in modalità spyware su IMEI in uso a Gioacchino Caianiello.
  Un blocco si riferisce a captazione ambientale su un'autovettura in uso a Mauro Tolbar.
  A tale proposito, segnala che è il GIP medesimo a ritenere che «nel caso in esame [...] nell'ambito delle intercettazioni di cui alla richiesta del PM debbano operarsi delle distinzioni».
  La prima di queste riguarda la ricordata intercettazione del 23 marzo 2018 alle ore 9.44, sull'utenza di Mauro Tolbar, oggetto di una preventiva segnalazione della Giunta, atteso che l'articolo 1 del Regolamento della Camera dispone che i deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, che per Sozzani era avvenuta il 19 marzo 2018. Di conseguenza, si era prospettata al GIP la necessità di richiedere l'autorizzazione anche per tale intercettazione.
  Il Pubblico Ministero ha in effetti formulato richiesta al GIP in tal senso. Tuttavia, come emerge dalla richiesta pervenuta alla Camera, il GIP ha ritenuto che la conversazione del 23 intercettata andasse espunta da quelle «casuali» per cui si chiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 140 del 2003, non perché tale autorizzazione non sia necessaria, bensì perché tale conversazione sarebbe comunque inutilizzabile in quanto «indiretta», alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
  Premesso che il GIP medesimo fa presente che tutte le conversazioni da o per utenze riferibili a Sozzani sono state «automaticamente escluse dalle operazioni di registrazioni ed ascolto» a far data dalla prima seduta della Camera dei deputati, avvenuta il 23 marzo 2018, è lo stesso GIP che perviene a conclusioni diverse per l'intercettazione captata nel periodo tra la data della proclamazione e la prima seduta della Camera, allorquando Sozzani era già deputato a pieno titolo.
  Al riguardo, scrive infatti testualmente il GIP che tale conversazione non può «considerarsi «casuale» o «fortuita» e prosegue affermando che, dal momento che Tolbar «aveva intrattenuto, fino a quel momento numerose conversazioni telefoniche con Diego Sozzani, deve altresì ritenersi che le operazioni di intercettazioni fossero dirette a captare sia le conversazioni del primo che del secondo qualificandosi, quindi, come intercettazioni indirette nei confronti del soggetto già rivestente a tutti gli effetti la carica di parlamentare».
  Tale asserzione del GIP può far comprendere come già dalla data di proclamazione fosse nota la qualità di parlamentare dell'indagato.
  In altri termini, è lo stesso GIP a dichiarare che Sozzani costituiva bersaglio effettivo delle attività di indagine indirettamente indirizzate anche verso Mauro Tolbar.
  Con riferimento all'intercettazione ambientale nell'autovettura in uso a Tolbar, dell'11 gennaio 2019, invece, il GIP perviene a differenti conclusioni, sebbene si tratti, anche in questo caso, di un'intercettazione di una conversazione tra Tolbar e Sozzani.
  Il Giudice ritiene infatti che, poiché l'intercettazione non è telefonica ma ambientale, le modalità dell'intercettazione Pag. 6rendono evidente come «l'attività captativa mirasse a ricercare prove in ordine alle responsabilità di Tolbar e non potesse considerarsi un mezzo per captare indirettamente le conversazioni del parlamentare».
  Afferma infatti il Giudice che «la casualità della captazione deve essere valutata con riguardo non al soggetto con cui il parlamentare interloquisce, bensì al luogo ove è attiva la captazione». Su tali basi «il giudizio non può che ancorarsi ad una dimensione di tipo statistico», richiamando, sotto il profilo soggettivo, il concetto della «non prevedibilità».
  Appare tuttavia difficilmente sostenibile, da un lato, che non fosse casuale l'intercettazione sull'utenza di Tolbar del neo parlamentare Sozzani, il quale era per espressa ammissione del Giudice bersaglio diretto della captazione telefonica avvenuta il 23 marzo 2018; e, dall'altro, che fosse invece fortuita la captazione ambientale avvenuta l'11 gennaio 2019 nell'autovettura di Tolbar, che lo stesso Giudice qualifica più volte nell'ordinanza come «suo amico e stretto collaboratore».
  Di conseguenza, dal momento che Tolbar collaborava a vario titolo con Sozzani (e con suo fratello), non può certo considerarsi imprevedibile o fortuita la presenza del parlamentare nell'auto di un suo collaboratore, non diversamente da quanto si è ritenuto per le conversazioni telefoniche tra i due.
  Passando all'esame dei quattro blocchi di attività di captazione telematica mediante spyware nei confronti di Gioacchino (detto «Nino») Caianiello, occorre svolgere alcune considerazioni ulteriori, sia di metodo sia di merito.
  In via preliminare, peraltro, segnala che, dal punto di vista cronologico, esse avvengono, rispettivamente, il 10 dicembre 2018, l'11 gennaio, il 24 gennaio e il 12 aprile 2019.
  Dal punto di vista del metodo, assume particolare rilevanza le modalità telematiche attraverso le quali vengono effettuate le captazioni e cioè lo spyware, un particolare software inserito nel telefono cellulare, che sostanzialmente diventa come una sorta di microspia «personale».
  Richiama l'attenzione su tale circostanza in quanto, anche in base all'esame dei precedenti, questa appare essere, verosimilmente, la prima occasione in cui la Giunta è chiamata a deliberare su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di captazioni effettuate con siffatti sistemi di indagine.
  Le captazioni con lo spyware appaiono significativamente diverse, dal punto di vista operativo, sia dalle intercettazioni telefoniche sia da quelle ambientali tradizionali.
  Le intercettazioni telefoniche presentano, infatti, una esatta delimitazione temporale e un'individuazione del chiamante e del ricevente, che consente di stabilire che un'intercettazione è indiretta – e rispetto a ciò, potenzialmente non prevedibile – allorquando il parlamentare è colui che riceve la chiamata.
  Le captazioni ambientali sono legate a uno spazio fisico ben determinato, per il quale la casualità della captazione indiretta del parlamentare è da valutarsi, per costante giurisprudenza, in ragione dell’«ingresso accidentale del parlamentare nell'area di ascolto», secondo la locuzione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, citata dallo stesso GIP nella domanda rivolta alla Camera.
  Le captazioni mediante spyware pongono invece delle problematiche nuove, in sede di applicazione dei criteri individuati dalla Corte costituzionale, su cui in futuro potranno eventualmente rendersi necessari perfezionamenti sia a livello normativo, de iure condendo, sia a livello applicativo, de iure condito, da parte delle stesse Procure mediante l'individuazione di linee guida contenenti criteri per la richiesta di tali intercettazioni, come già avvenuto per quelle tradizionali.
  Segnala inoltre la sostanziale indeterminatezza dei limiti di tempo (all'interno del periodo per cui esse sono disposte dal GIP) e di luogo per tali captazioni che, attraverso il cellulare, sostanzialmente seguono ovunque e senza interruzioni l'intercettato.
  Di conseguenza, diventa difficoltoso, per le finalità del caso di specie, formulare Pag. 7un giudizio di casualità dell'ingresso del parlamentare nell'area di ascolto di un soggetto che potenzialmente è oggetto di un monitoraggio costante, esteso a qualunque ambito della sua vita relazionale.
  Se così è, appare ugualmente difficile ancorare tale giudizio ai criteri di valutazione fin qui seguiti dalla Giunta in modo tale da non rischiare di vanificare la stessa previsione delle prerogative parlamentari di cui all'articolo 68 della Costituzione.
  A tale proposito ricorda che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003 e dopo le varie pronunce della Corte costituzionale in materia di intercettazioni, in particolare sulla disciplina di quelle indirette, la Giunta ha svolto la propria attività istituzionale nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale.
  I criteri individuati dalla Corte medesima impongono infatti di valutare: a) la tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) l'attività criminosa oggetto di indagine; c) il numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) l'arco di tempo della captazione; e) il momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
  Come riferisce lo stesso Giudice, tali parametri non trovano perfetta applicazione nel caso in esame, rispetto al quale ci si affida al criterio del «luogo ove è attiva la captazione».
  Tuttavia, anche a voler accettare il criterio del locus dell'intercettazione – cosa di per sé opinabile, dal momento che lo strumento di captazione segue la persona, senza essere ancorata ad un luogo specifico – i luoghi nei quali avvengono le conversazioni cui partecipa Sozzani intercettate con lo spyware appaiono essere di frequentazione del parlamentare, oltre che di Caianiello, di modo che non poteva ritenersi imprevedibile la sua presenza.
  A tale proposito, sotto il profilo del merito, occorre ricordare che le quattro sessioni di intercettazione, come detto, comprendono in tutto diciassette conversazioni (rispettivamente sei «attività» per la sessione n. 35, sei nella sessione n. 67, quattro nella sessione n. 80 e una nella sessione n. 158).
  Tuttavia, all'interno delle trascrizioni di due di queste quattro sessioni (la n. 35 e la n. 67) sono presenti anche cinque ulteriori conversazioni alle quali prende parte Sozzani, che non sono oggetto della richiesta di autorizzazione formulata dal Giudice.
  Occorre pertanto precisare che la Giunta è chiamata a pronunciarsi sull'utilizzabilità esclusivamente delle diciannove intercettazioni elencate puntualmente ed esplicitamente nella domanda del Giudice.
  Tanto premesso, si riserva di formulare la proposta alla Giunta nella prossima seduta, anche all'esito del dibattito odierno e delle osservazioni dei colleghi.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea la necessità che la Giunta approfondisca puntualmente il profilo della casualità delle intercettazioni, sia in relazione all'impiego di strumenti di captazione nuovi e di vasta portata sia in relazione al rapporto di collaborazione intercorrente tra il parlamentare e l'intercettato.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) osserva che nel caso di specie non si possa parlare di casualità rispetto alle intercettazioni effettuate con modalità telematica, anche considerando che vi sono captazioni ulteriori, di cui non è richiesto l'utilizzo processuale, che sono un possibile indice di fumus persecutionis. Sottolinea infine l'indeterminatezza delle captazioni telematiche mediante tecnologia spyware, che sono da ritenere inutilizzabili, in quanto in grado di vanificare la stessa possibilità di applicazione dell'articolo 6 della legge 140 del 2003.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ricorda la portata ampia dell'articolo 68 della Costituzione, nella lungimirante formulazione scaturita dalla riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 1993. Reputa inoltre opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla complessa questione, Pag. 8prima che la Giunta sia chiamata a una deliberazione, sia in considerazione del fatto che sono recentemente pervenute le integrazioni documentali richieste all'autorità giudiziaria sia per affrontare le questioni di merito poste dai colleghi che lo hanno preceduto.

  Carlo SARRO (FI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, anche con riferimento al richiamo sulla portata innovativa del caso in esame. Sottolinea gli elementi di contraddittorietà che possono inficiare l’iter argomentativo seguito dal giudice nella richiesta; invita a valutare con cautela e prudenza la proposta che sarà formulata dalla relatrice, atteso il valore di precedente che tale deliberazione potrà assumere in futuro; dichiara la disponibilità del gruppo di appartenenza a pervenire rapidamente alla deliberazione.

  Carla GIULIANO (M5S) osserva che occorre evitare di considerare sempre indirette, e perciò non utilizzabili, tutte le intercettazioni in cui è coinvolto un parlamentare, dovendosi valutare sempre quale sia l'obiettivo dell'indagine, che nel caso in esame è un terzo, cioè Nino Caianiello. Il fumus persecutionis va valutato nel più ampio contesto dell'indagine, che è ampia e articolata. Le captazioni telematiche, che pure in generale costituiscono tema da approfondire, vanno valutate anche con riferimento al luogo in cui sono effettuate, che nel caso di specie è sempre sono sempre esercizi commerciali, quali bar e ristoranti, in cui è difficile prevedere chi possano essere gli avventori.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) precisa che era verosimile e perciò prevedibile che l'intercettato, nella sua qualità di coordinatore regionale di un partito politico, potesse interloquire con un parlamentare del territorio, appartenente al medesimo partito. Occorre, pertanto, interrogarsi per capire se l'intercettazione a carico di terzi non sia stato un modo per captare il parlamentare, reale bersaglio dell'atto di indagine.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ribadisce l'esigenza di discutere del caso in esame con riferimento ad un'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione che salvaguardi in modo equilibrato il campo di applicazione delle prerogative parlamentari rispetto agli aspetti, potenzialmente molto invasivi, delle più evolute tecniche investigative.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel condividere l'esigenza, da più parti prospettata, di svolgere ulteriori approfondimenti, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta.
  A tale proposito, ricorda che, al fine di rispettare il termine regolamentare per l'esame in Giunta, nella prossima settimana si procederà anzitutto alla deliberazione sul Doc. IV, n. 5, che sarà immediatamente trasmessa alla Presidenza della Camera per la calendarizzazione in Assemblea; in secondo luogo, s'intende procedere alla deliberazione sul Doc. IV, n. 4, salvo valutare, per quest'ultimo, l'opportunità di richiedere eventualmente una breve proroga, atteso che la documentazione integrativa è pervenuta nella giornata di ieri e che, data la sua mole, occorre disporre del tempo necessario per un adeguato esame.

  La seduta termina alle 10.15.