CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 169

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Atto n. 95.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 13 agosto. Ricorda, altresì, che l'atto è al momento sprovvisto del parere del Garante per la protezione dei dati personali e che la Commissione, pertanto, Pag. 170potrà avviarne l'esame ma dovrà concluderlo soltanto dopo la trasmissione del parere del Garante.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, riferendo – ai fini del parere da trasmettere al Governo – sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2018/843/UE in materia di riciclaggio, assegnato in via primaria alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, ricorda che si tratta del recepimento della cosiddetta V direttiva, che in parte modifica la IV. Premette che il diritto primario dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, identifica, tra le finalità dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, per conseguire tali obiettivi, prevede, tra l'altro, l'adozione di misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, volte alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e le attività connesse, di cui all'articolo 75 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Rammenta quindi che, conseguentemente, in materia di contrasto al riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate – in successione – numerose direttive: in particolare, più di recente, la direttiva n. 2015/849/UE, la cosiddetta «IV direttiva», recepita con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, a sua volta modificativo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e, da ultimo, la direttiva n. 2018/843/UE, la cosiddetta «V direttiva», del cui recepimento tratta lo schema di decreto legislativo in esame. Sottolinea che l'obiettivo fondamentale di tale legislazione è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari e che i mezzi per conseguirlo sono plurimi: l'individuazione di organi pubblici preposti al settore; la costante collaborazione, interna e internazionale, tra tali organi; la previsione di obblighi ed eventuali sanzioni a carico di operatori qualificati, tra gli altri banche, operatori finanziari, revisori legali, tra gli altri. Il principale obbligo, cui gli operatori sono tenuti a ottemperare, è la segnalazione delle operazioni sospette, vale a dire le transazioni a contenuto finanziario – formalmente lecite – ma connotate da caratteristiche di tempo, di modo e di quantità, che possano far ritenere che costituiscano modalità di riciclo o di reimpiego. Rileva che la V direttiva intende ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento: essa è parte di un piano d'azione lanciato dopo l'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2016 e intende consentire un maggiore accesso alle informazioni sui cosiddetti «titolari effettivi», in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; prestare specifica attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; promuovere la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio. Osserva che con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, è stata recepita nel nostro ordinamento la richiamata direttiva n. 2015/849/UE, sostanzialmente riscrivendo il corpus normativo antiriciclaggio nazionale. Osserva che il citato decreto legislativo n. 90 del 2017 ha introdotto diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. Più in dettaglio, segnala che con le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017, i controlli e le procedure antiriciclaggio sono stati graduati in funzione del rischio e che al Comitato di sicurezza finanziaria è stato attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. Sottolinea che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Osserva, altresì, che sono stati inoltre attribuiti nuovi compiti Pag. 171alle autorità di vigilanza e che le nuove norme hanno inteso infine accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati, anche diffusi, contemperando gli interessi in campo. Rammenta, tuttavia, che – proprio in relazione alla IV direttiva – è stata aperta una procedura d'infrazione a carico del nostro Paese. Segnala infatti che, con lettera di costituzione in mora del 7 marzo 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ex articolo 258 del TFUE, ritenendo che le misure comunicate dalla Repubblica italiana per l'attuazione della normativa europea, in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, non costituiscano recepimento completo della citata direttiva, precisando una serie di disposizioni considerate inattuate. Per un'analisi dettagliata dei rilievi avanzati dalla Commissione europea sul parziale recepimento della IV direttiva rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici. Quanto invece alle novità recate dallo schema qui all'esame, segnala le seguenti: un maggiore accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; l'attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria. Rileva che la V direttiva introduce, tra i soggetti che devono sottostare agli obblighi antiriciclaggio, anche i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale e che sono inoltre ricompresi, in tale novero, anche i soggetti che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'aste, se il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro è pari o superiore a diecimila euro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. In tema di carte prepagate, segnala che la direttiva riduce le soglie preesistenti per il loro uso senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela.
  Sottolinea che sono potenziati e aumentati gli strumenti con cui è possibile adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Rileva in proposito che, ove il titolare effettivo individuato sia un dirigente di alto livello, i soggetti obbligati devono adottare misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica. Osserva che sono altresì rinforzati i controlli nel caso di rapporti d'affari ovvero operazioni riguardanti i Paesi terzi ad alto rischio, ai sensi del nuovo articolo 18-bis della IV direttiva antiriciclaggio, introdotto dall'articolo 1, par. 1, n. 11, per i quali sono previste misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. Segnala che le nuove disposizioni in tema di persone politicamente esposte, di cui al nuovo articolo 20-bis della IV direttiva, introdotto dall'articolo 1, comma 1, n. 13 della V direttiva, obbligano gli Stati membri a pubblicare e aggiornare un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'individuazione della categoria delle persone politicamente esposte. Evidenzia, in tal senso, che gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali. Tali elenchi sono inviati alla Commissione europea e possono essere resi pubblici.
  Ricordato che la Commissione potrà completare l'esame dell'atto in titolo dopo che sarà stato trasmesso il parere del Garante per la protezione dei dati personali, auspica che il tempo a disposizione possa opportunamente favorire il raggiungimento di una posizione chiara e condivisa su eventuali osservazioni da segnalare Pag. 172nella proposta di parere, anche considerato che il provvedimento in titolo è assai rilevante sia per i temi trattati che per l'impatto che la normativa recata può avere sulla vita delle persone e delle piccole imprese.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Cristina ROSSELLO (FI) è dell'avviso che su un tema così importante, e su una normativa che insiste su tutte le categorie produttive ed i settori merceologici, sia necessario condurre un'approfondita attività conoscitiva anche attraverso audizioni.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che richieste in tal senso potranno essere proposte e esaminate in sede di ufficio di presidenza.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede di avere chiarimenti circa l'individuazione delle autorità preposte al controllo a livello territoriale.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, osserva che i controlli sono effettuati su diversi livelli. Ritiene che i primi controlli saranno a carico degli stessi operatori finanziari e delle banche, anche in considerazione del fatto che si tratta dell'utilizzazione di mezzi di pagamento, come le carte prepagate che potrebbero consentire, ove non vi siano controlli o siano anonimi, operazioni non tracciabili ovvero frazionate nel loro ammontare senza sollevare immediati sospetti. Osserva che, in secondo luogo, tutte le informazioni raccolte andranno a confluire in una banca dati centralizzata cui potranno attingere le autorità di vigilanza previste dal sistema. Sottolinea che la normativa all'esame si sforza di non danneggiare il sistema economico per così dire «pulito».

  Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che quanto stabilito dal provvedimento all'esame si inserisce in un quadro giuridico normativo che prevede altresì le regole recate dalle cosiddette direttive MiFID e MiFID II, nonché dalle normative concernenti i sistemi bancari sia negli Stati Uniti che nell'Unione europea. Si chiede pertanto se non sia opportuno approfondire se vi siano interferenze e incompatibilità tra di loro e comunque che tipo di impatto si potrebbe avere sul sistema produttivo.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, replicando al deputato Pettarin, osserva che le direttive da lui citate sono relative a strumenti finanziari del mercato e alla tutela dei risparmiatori che in esso agiscono mentre la normativa all'esame è focalizzata sui mezzi di pagamento e sui possibili pericoli di un loro uso illecito: a tal proposito ricorda che a differenza che in Italia in alcuni Paesi le carte prepagate possono essere anonime. Rileva, peraltro, che i punti in base ai quali la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese sono stati tenuti in debito conto dal Governo nella predisposizione dello schema di decreto all'esame, mentre con riferimento ai rilievi ritenuti non giustificati da una rigorosa applicazione della medesima direttiva, lo stesso Governo ha replicato esaustivamente alla Commissione europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
Nuovo testo C. 181 Gallinella e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 173

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 22 luglio.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia l'esame al fine del parere da rendere alla XII Commissione (Affari sociali) sul testo unificato delle proposte di legge in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione referente nella seduta di ieri e che il testo, si compone di 9 articoli. Osserva che l'articolo 1 introduce l'obbligo, anche per le Pubbliche amministrazioni che abbiano almeno 15 dipendenti e servizi aperti al pubblico, di dotarsi entro il 31 dicembre 2025, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato per il loro utilizzo. Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà definito il programma pluriennale di attuazione di tale obbligo e che detto programma individua le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità che tiene conto della ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, dell'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. Segnala che è comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, che le procedure di acquisto dei DAE sono disciplinate dal comma 5, stabilendo che le pubbliche amministrazioni interessate si avvarranno degli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP e che il comma 6 prevede l'erogazione di un contributo da parte dello Stato per le amministrazioni che non possano fare fronte agli oneri derivanti dall'installazione dei DAE con le risorse già previste a legislazione vigente, nei limiti di 4 milioni per il 2020 e di 2 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Ricorda che l'articolo 2 dispone che gli enti territoriali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adottino propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Segnala che l'articolo 2, al comma 3, prevede che gli enti territoriali incentivino, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente. Osserva che in proposito, potrebbe essere opportuno precisare che tali misure siano adottate nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Rileva che l'articolo 3 novella la legge 2 aprile 2001, n. 120, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, evidenziando che le modifiche sono volte ad inserire nell'ambito di applicazione della legge che disciplina l'uso di tali dispositivi anche i defibrillatori automatici al personale sanitario non medico o non sanitario che abbia ricevuto specifica formazione. Sottolinea che al comma 1 dell'articolo 3 si precisa inoltre che, in caso di assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti richiamati, escludendo la punibilità in sede penale di tali soggetti che abbiano agito per stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale. Ricorda che l'articolo 4 estende l'obbligo di dotazione di DAE anche agli scali aerei, ferroviari e marittimi, e ai mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi che effettuino tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, ai gestori di pubblici servizi e ai titolari di servizi di trasporto extraurbano in concessione. Segnala che l'articolo disciplina, inoltre, l'utilizzo Pag. 174dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche: in tali casi la loro presenza dovrà essere prevista sia durante le competizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri. Osserva che l'articolo 5 dispone che, nell'ambito delle iniziative di formazione rivolte agli studenti, già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, devono essere comprese anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, estendendo tali iniziative anche al personale docente e amministrativo. Sottolinea che l'articolo 6 prevede, al fine di consentire la localizzazione del DAE più vicino in caso di un evento di arresto cardiaco, e fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, che i soggetti pubblici e privati che siano già dotati di un DAE debbano darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, le caratteristiche, marca e modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. In proposito, ricorda che la normativa europea in materia di numero unico di emergenza non esclude la coesistenza di numeri nazionali settoriali, come quelli già operanti in Italia. Segnala che l'articolo 7 prevede che vengano stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza, a tal fine prevedendo uno stanziamento fino a 250.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020. Evidenzia che l'articolo 8 modifica la tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo al 5 per cento l'aliquota IVA sui DAE e individuando le relative coperture, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e a 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, ricorda che la disciplina relativa all'IVA è armonizzata a livello di Unione europea e disciplinata dalla direttiva n. 2006/112/CE, che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ricorda, quindi, che in materia di aliquote, l'articolo 97 della direttiva stabilisce che l'aliquota normale d'imposta fissata da ciascun Paese membro non può essere inferiore al 15 per cento ma che, tuttavia, gli articoli 98 e 99 consentono, rispettivamente, agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte e fissano la misura minima per le aliquote ridotte al 5 per cento. Rammenta che, avvalendosi di tale facoltà, oltre all'aliquota ridotta del 10 per cento, il comma 960 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito una nuova aliquota ridotta dell'IVA pari 5 per cento, compatibile con il diritto dell'Unione europea. Segnala che non è invece compatibile con la richiamata normativa europea l'inserimento di beni nell'ambito dell'elenco di quelli a cui si applica la cosiddetta aliquota super ridotta del 4 per cento, vigente prima dell'entrata in vigore della direttiva IVA. Evidenzia, infine, che l'articolo 9 prevede che, ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, vi sia una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da enti nazionali e internazionali. Conclude ricordando che il provvedimento all'esame è calendarizzato in quota opposizione, auspicando altresì che si possa Pag. 175raggiungere un ampio consenso tra i commissari.

  Piero DE LUCA (PD) si dichiara favorevole in linea di principio sui contenuti recati dal provvedimento all'esame. In ordine all'osservazione del relatore circa l'opportunità di precisare che le misure previste siano adottate nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, ritiene che la modica spesa rappresentata dagli apparecchi defibrillatori ben difficilmente dovrebbe superare la soglia prevista dal regolamento de minimis. In tal senso, ritiene che inserire un'osservazione di tale tenore nel parere della Commissione potrebbe essere anche eccessivo.

  Cristina ROSSELLO (FI) si associa alle considerazioni espresse dal deputato De Luca.

  Elena MURELLI (Lega) si associa alle considerazioni espresse dai deputati De Luca e Rossello.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, tenendo conto dei suggerimenti emersi dal dibattito e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Elena MURELLI (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Ritiene assai rilevante la tematica del provvedimento anche in ragione della sua città di provenienza, Piacenza, che è la più «cardioprotetta» d'Europa. Ricorda, peraltro, che un sistema che prevede la diffusione capillare di apparecchi di defibrillazione funziona soprattutto se essi sono identificabili nella loro locazione e se vi è una mappatura dettagliata, aggiornata, e accessibile nonché, naturalmente, se essi sono pienamente funzionanti e quindi costantemente mantenuti. Ritiene quindi necessario che sia offerta continua formazione, nonché informazione, non solo a chi utilizza tali apparecchiature per ragioni professionali ma anche agli altri, a partire dagli studenti, nonché alle mamme e alle future madri.

  Piero DE LUCA (PD) chiede chiarimenti sulle modalità di acquisto di tali apparecchiature.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, ricorda, come già evidenziato nella sua relazione, che le procedure di acquisto dei DAE sono disciplinate dall'articolo 1, comma 5, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni interessate si avvarranno degli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione di merito non ha ancora trasmesso il testo emendato del disegno di legge essendo ancora in corso l'esame degli emendamenti.
  Rinvia pertanto l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 17.

Pag. 176

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Nuovo testo C. 1603-ter Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che la discussione del disegno di legge in Assemblea è prevista da lunedì 22 luglio e che come convenuto nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il parere della Commissione dovrà essere espresso nel corso della seduta odierna.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame al fine del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, sull'atto Camera 1603-ter, risultante dallo stralcio dell'atto Camera n. 1603, che consisteva nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019, in materia di sport. Rammenta che lo stralcio ha dato luogo a diversi testi e ricorda che, nella seduta del 18 giugno 2019, la XIV Commissione si è già pronunziata sull'atto Camera n. 1603-bis su cui era competente in sede referente la Commissione Cultura. Avverte che la Commissione competente nel merito ha soppresso gli articoli da 6 a 10 del testo, dal momento che le disposizioni ivi contenute sono già in vigore per opera del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, mantenendo il solo articolo 11, recante una norma di delega che concerne il riordino delle disposizioni di legge in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive. Illustra quindi la disposizione di delega che si compone di 7 commi, segnalando che i princìpi e i criteri direttivi sono contenuti nei commi 2 e 3 e ineriscono diversi aspetti. Segnala, in primo luogo, che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla ricognizione, al riordino, al coordinamento e all'armonizzazione della normativa anche penale e processuale di prevenzione e contrasto della violenza sportiva, che non sia già contenuta nell'apparato codicistico penale e processuale penale. Osserva quindi che, come spesso accade, il Governo è delegato anche a rendere la normativa la più chiara possibile mediante la semplificazione del linguaggio normativo e l'indicazione espressa delle norme abrogate. Ricorda che nel comma 3 sono indicati i princìpi e criteri direttivi più direttamente riferiti alle società sportive, rispetto alle quali è previsto che il decreto delegato debba prevedere i casi in cui esse siano tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori, stabilendo compiti e obblighi di collaborazione con la pubblica sicurezza. Evidenzia che il Governo è altresì delegato a prevedere i casi nei quali le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti in seguito ai quali esse possono rifiutare la vendita dei biglietti ovvero ritirarli a chi li abbia già comprati. Quanto al procedimento di emanazione del decreto legislativo, sottolinea che il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato. Segnala che lo schema del decreto legislativo è quindi trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunziano entro i 60 giorni salva la consueta regola dello «slittamento», in virtù della quale, nel caso in cui la trasmissione avvenga negli ultimi 30 giorni precedenti la scadenza della delega il termine è prorogato di 90 giorni, essendo altresì prevista la possibilità di decreti correttivi e l'adozione di un testo unico. Quanto agli aspetti di specifica competenza della XIV Commissione, ricorda che la materia sportiva – di per sé – rientra nella sfera della legislazione concorrente tra Unione europea e Stati nazionali. Evidenzia, infatti, che l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che questa contribuisca alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle Pag. 177sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Ricorda che l'azione dell'Unione europea è intesa, tra l'altro, a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
  Osserva, peraltro, che vertendo la delega essenzialmente sugli aspetti di prevenzione e di contrasto della violenza che prende come pretesto le manifestazioni sportive, le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che paiono più calzanti al riguardo sono quelle dell'articolo 87 in materia di cooperazione di polizia, dato che spesso gli episodi di vandalismo, intolleranza e violenza si hanno durante le manifestazioni delle competizioni internazionali, specie di club. Infine, non rinvenendo motivi ostativi all'ulteriore prosieguo del provvedimento basati sull'ordinamento comunitario, conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 17.10.

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