CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 62

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.

  La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.
C. 1056 Fiano.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Raffaella PAITA (PD), relatrice per la IX Commissione, evidenzia che la proposta di legge in esame, presentata dal gruppo del Partito democratico a prima firma Fiano, riguarda l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta concernente la diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. Si tratta in particolare di un provvedimento che il gruppo del Partito democratico ha depositato da tempo, consapevole delle storture di questo tempo e delle implicazioni che la rete ha sulla vita democratica.
  Sottolinea preliminarmente come Internet abbia rivoluzionato le modalità di comunicazione e di informazione; è assai difficile infatti ricordarsi quali fossero le modalità di informazione e di comunicazione che si usavano prima della sua diffusione. In poco più di due lustri si sono aperti nuovi scenari e si è lanciata una sfida alle democrazie liberali sul piano della libertà e della partecipazione alla vita civile.
  Evidenzia che negli ultimi tempi la libertà della rete e le occasioni di maggiore partecipazione che offre alla vita sociale e politica sono seriamente minacciate dalle informazioni false («fake news») e dai «discorsi d'odio» («hate speech») che si diffondono on line. Le notizie false, le Pag. 63cosiddette «bufale», non sono certamente una novità nel mondo dell'informazione tradizionale: la novità è rappresentata dalla rete internet e dalle caratteristiche sue proprie.
  Ritiene che l'assenza dei meccanismi di controllo e di responsabilità che sono legalmente previsti per gli editori accentui la facilità di produrre questo genere di notizie. Le tradizionali barriere all'ingresso, che caratterizzavano l'industria dell'informazione tradizionale, sono ormai crollate ed è proprio la genetica dinamica dei social network che accentua la possibilità di diffusione. Una notizia non vera diventa «virtualmente vera» sulla rete e appare tale anche nella realtà e, in un sistema in cui a prevalere è la logica dell'algoritmo, diventa vero e condiviso e forma l'opinione pubblica ciò che riceve più «mi piace», più «like».
  Rileva quindi come si sia assistito ad una sistematica demolizione della fiducia nei media tradizionali, ritenuti controllati e rappresentanti di non meglio specificati sistemi e quindi orientati, in nome della libertà del cittadino di doversi formare una propria idea sulla base di notizie neutrali, fenomeno comune a tutte le democrazie occidentali. Questa è una delle ragioni culturali del successo delle notizie false diffuse on line e quello che preoccupa è che queste falsità utilizzano sentimenti neutrali della pubblica opinione perché orchestrati da esperti manipolatori, dietro i quali emerge anche il sospetto che possano muoversi Governi stranieri influenzando di fatto altre democrazie.
  Ritiene che il primo caso eclatante che in qualche modo ha fatto emergere questa criticità può essere individuato sicuramente nelle ultime elezioni presidenziali USA, nonché la consultazione referendaria per la Brexit. Abbiamo visto crescere l'utilizzo nelle campagne elettorali di profili finti, algoritmi e programmi automatizzati utilizzati per diffondere notizie false o per bersagliare di insulti o di minacce gli avversari politici.
  Ricorda quindi che Facebook è stata oggetto, pochi giorni fa, di una multa miliardaria da parte della Commissione federale Usa per il commercio per l'imponente violazione della privacy relativa al caso Cambridge Analytica.
  Tutto ciò premesso evidenzia che con la proposta di legge in esame si intende affrontare una questione di straordinaria attualità.
  Osserva, altresì, che quasi il 55 per cento degli italiani, in base a quanto risulta dai dati statistici riportati dal rapporto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accedono all'informazione on line prevalentemente attraverso fonti cosiddette «algoritmiche», in particolare social network e motori di ricerca (blog, Google, Facebook, Twitter, Instagram...). In tal modo si finisce per essere inondati da notizie non veritiere, da problemi amplificati e percezioni che diventano strutturali. Si sono alimentate paure e si continuano ad alimentarle generando così «nemici». Così è successo per il caso della Capitana Carola, ma l'elenco è purtroppo lunghissimo. Diffamazione, uso violento del linguaggio, minacce, rischiano di alimentare un clima di condizionamento non facile. Ma questa diffusione di falsità è qualcosa di profondo e radicato che interessa anche altri ambiti e riguarda ad esempio anche la scienza. Il caso no vax è lì a testimoniarlo. Una forma di orientamento pericoloso e con possibili conseguenze sulla salute delle persone e della collettività. Sottolinea come non si possa scherzare o minimizzare, in quanto la minaccia al diritto all'informazione è un pericolo reale che corrono le democrazie liberali.
  Evidenzia, quindi, che la Commissione europea uscente si è impegnata con tutte le parti interessate a definire un piano d'azione chiaro, completo e ampio per affrontare la diffusione e l'impatto della disinformazione on line in Europa e per garantire la protezione dei valori e dei sistemi democratici europei. Il diritto all'informazione è un valore fondante della convivenza democratica e della libera manifestazione delle opinioni, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale.
  Ricorda, inoltre, che con la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 Pag. 64– che ha sostituito la Raccomandazione del 2006 – è stata sottolineata come la competenza digitale comprende, fra l'altro, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso il possesso di competenze relative alla cibersicurezza), il pensiero critico. Ha evidenziato, infatti, che le persone dovrebbero assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali, e che dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi.
  Segnala, inoltre che a livello legislativo, la legge n. 107 del 2015 ha inserito fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo, fra l'altro, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Ha, altresì, previsto, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale. Quest'ultimo ha evidenziato che la sempre maggiore articolazione e complessità di contenuti digitali richiede competenze adeguate – fra le quali quelle logiche, argomentative e interpretative –, sottolineando che gli studenti devono trasformarsi da consumatori in «consumatori critici» e «produttori» di contenuti e architetture digitali, in grado, fra l'altro, di acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza.
  Auspica pertanto che a questa maturazione collettiva su un fenomeno così diffuso possa contribuire la costituzione di una specifica Commissione d'inchiesta ed è importante che il Parlamento se ne occupi coinvolgendo la società e facendo partecipare anche i cittadini.
  Lo strumento che ritiene più opportuno è quindi proprio quello di una Commissione di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false (fake news) attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.
  Ci sono tanti tasselli che stanno emergendo e che non sono affatto scollegati tra loro. Tutto si tiene insieme. Ci sono dei nemici delle democrazie liberali e non ne fanno neppure mistero. I populismi hanno trovato nella rete un importante megafono per la diffusione virale di sentiment negativi.
  Occorre quindi comprendere l'origine, la manipolazione e soprattutto le risorse, perché quelle ci faranno capire da dove arriva questa minaccia e se c’è una regia che è posta al di fuori dei confini nazionali.
  Passando, infine, all'articolato in esame, evidenzia che l'articolo 1 affida alla Commissione i seguenti compiti:
   a) indagare sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false o fuorvianti attraverso la rete internet, anche mediante la creazione di false identità digitali, di seguito denominata «disinformazione on line»;
   b) verificare se la disinformazione on line possa essere imputata a gruppi organizzati o, per alcuni profili, a Stati esteri che se ne servono allo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
   c) verificare se e in quale modo la disinformazione on line sia sostenuta anche finanziariamente da gruppi organizzati o da Stati esteri;
   d) verificare se esistano correlazioni tra la disinformazione on line e i cosiddetti «discorsi dell'odio o hate speech», ossia discorsi di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
   e) verificare se e in quali casi la disinformazione on line possa aver destato Pag. 65allarme presso la popolazione, condizionato la libertà dell'opinione pubblica o istigato campagne d'odio;
   f) accertare la congruità del vigente quadro normativo e regolamentare in materia, anche tenuto conto dei rischi connessi all'attività di disinformazione on line nell'ambito dei processi elettorali e delle consultazioni referendarie, indicando le eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie e promuovendo sistemi di monitoraggio e di contrasto della diffusione delle informazioni false in particolare nei periodi di campagna elettorale e referendaria;
   g) indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo che, anche in conformità alle politiche in materia previste dall'Unione europea, la stessa Commissione ritenga idonee allo scopo di assicurare un'esatta definizione delle informazioni false, di identificarle con chiarezza e di limitare la loro circolazione, favorendo al contempo la trasparenza e la differenziazione delle fonti di informazioni e delle procedure per la gestione dei reclami dei contenuti illegali formulati dagli utenti, garantendo risposte in tempi rapidi;
   h) valutare l'adeguatezza delle misure introdotte dalle piattaforme on line per prevenire la disinformazione on line, indicando altresì le eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie;
   i) valutare, anche sulla base delle esperienze di Paesi esteri, la possibilità di prevedere che le piattaforme on line adottino un codice di autoregolazione al fine di rimuovere la disinformazione on line, vietando altresì eventuali vantaggi pubblicitari per la diffusione massiva di informazioni false.

  Si prevede inoltre la possibilità di iniziative finalizzate a favorire il consolidamento di buone pratiche per contrastare la disinformazione online e i discorsi dell'odio con il coinvolgimento di enti istituzionali e i soggetti pubblici o privati interessati, e anche dei soggetti operanti nei mercati dell'informazione on line e, in particolare, le piattaforme che offrono servizi di social network e motori di ricerca.

  Anna ASCANI (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che si soffermerà in particolare sugli articoli da 2 a 8 dell'articolato che disciplinano l'istituzione, i poteri, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, indicandone vincoli e poteri.
  Con riferimento alla durata della Commissione, riferisce che l'articolo 2 stabilisce che la Commissione concluda i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenti alle Camere una relazione finale sui risultati delle sue indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione può anche presentare relazioni intermedie ogni volta che lo ritenga opportuno. La Commissione riferisce alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque al termine del primo anno di attività.
  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione. Si tratta di una Commissione bicamerale composta da 40 membri, venti senatori e venti deputati (comma 1), scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, ed eletto a scrutinio segreto (comma 2).
  Come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari, l'articolo 4 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli Pag. 66esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1).
  La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2).
  La Commissione ha inoltre facoltà di acquisire, anche in deroga all'obbligo del segreto processuale (articolo 329 c.p.p.), copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa (comma 3).
  La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (comma 4). La Commissione ha inoltre facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della proposta di legge all'esame (comma 5). Infine la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 6).
  L'articolo 5 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione.
  Si prevede in particolare che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice penale sul rifiuto di uffici legalmente dovuti e sulla falsa testimonianza (comma 1).
  Per il segreto di Stato si richiama la normativa vigente, prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, di riforma dei servizi di informazione. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario (comma 2), mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 3).
  Infine si prevede l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale, che stabilisce che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di sicurezza a rivelare i nomi degli informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio), salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). Le pene previste per tali fattispecie si applicano inoltre a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 3).
  L'articolo 7 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione. Si prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari (comma 1). Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 2). Inoltre, la Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di consulenti ed esperti del settore dell'informazione on line e di tutte le Pag. 67collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 3). Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro (comma 4).
  Per quanto riguarda le spese per il funzionamento della Commissione, esse sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura massima di 300.000 euro (comma 5).
   Alla Commissione spetta infine la cura dell'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività (comma 6).
  Ai sensi dell'articolo 8, la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Antonio PALMIERI (FI) sottolinea in primo luogo la rilevanza e la delicatezza del tema affrontato dalla proposta di legge, che ha a che fare con i pro e con i contro della libertà di parola e di espressione. Ricorda, in proposito, di aver lanciato nel 2004 il sito tematico «Caccia alle bufale online», per smentire le false notizie pubblicate nel web e veicolate anche tramite catene di email. Esprime poi l'avviso che sarebbe opportuno programmare un ciclo di audizioni di esperti della materia volto a fornire ai commissari gli strumenti per meglio capire il fenomeno e per decidere con piena consapevolezza l'atteggiamento da tenere nei confronti della proposta in esame. Al riguardo della proposta, ritiene peraltro che sarebbe importante conoscere la posizione della maggioranza, i cui esponenti, a suo avviso, specialmente in passato, si sono esercitati con disinvoltura nella pratica del cosiddetto «hate speech».

  Paolo LATTANZIO (M5S) ritiene che l'intervento provocatorio del deputato Palmieri – assieme al quale ha peraltro partecipato, dalla stessa parte del tavolo, a diversi convegni in materia di contrasto all'uso di linguaggi di odio e di violenza – non costituisca il modo migliore per iniziare a lavorare in spirito condiviso sul provvedimento. È dell'avviso che qui non si tratti di chiamare questa o quella forza politica a dare giustificazioni su episodi presunti di disinformazione – anche perché accuse del genere facilmente potrebbero essere ritorte contro chi le formula – ma di prendere posizione rispetto ad una proposta di legge di grande qualità, evitando attacchi sterili e demagogici. Fa appello quindi al comune sentire, anche della maggioranza parlamentare, rispetto a un tema che non deve essere affrontato come una sorta di gioco a dimostrare chi è il «più puro». Invita tutti a mantenere atteggiamenti e comportamenti in linea con lo spirito di collaborazione che ha sempre finora contraddistinto i lavori in Commissione cultura, evitando quel genere di provocazioni che caratterizzano tipicamente i dibattiti in aula. A parte questo, dichiara che, trattandosi di una proposta che potrebbe aprire scenari assai complessi, appoggia la proposta di svolgere un ciclo di audizioni.

  Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) intende richiamare l'attenzione su un aspetto che reputa alquanto delicato. Si riferisce alla necessità che avrà l'istituenda Commissione, per essere davvero efficiente e avere la giusta informazione, di chiamare soggetti stranieri a riferire: per costoro sarà necessario prevedere misure di garanzia, onde evitare che, a seguito delle loro dichiarazioni, possano trovarsi in situazioni di difficoltà, correndo rischi per la loro incolumità.

  Massimiliano CAPITANIO (Lega) ritiene senz'altro molto utile un confronto sul tema della correttezza dell'informazione. Giudica peraltro non condivisibile l'impostazione dell'articolo 1 della proposta di legge, che, nel definire le finalità del lavoro della Commissione di inchiesta, si concentra sulla disinformazione attraverso la rete internet. Osserva infatti che il fenomeno della diffusione di notizie false non riguarda Pag. 68solo la rete, ma anche i mass media tradizionali ed in particolare i giornali. Cita a titolo esemplificativo la questione dei 49 milioni della Lega, sulla quale è stato fatto passare il concetto, assolutamente sbagliato, che si tratti di fondi rubati. Si tratta di una notizia del tutto falsa, intenzionalmente diffusa da organi di informazione di un certo rilievo.
  Sul tema dell’«odio nella rete», desidera esprimere piena solidarietà alla presidente della Commissione giustizia Businarolo, che, in stato di gravidanza, è stata aggredita verbalmente, nel corso dei lavori delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia sul decreto-legge cosiddetto «sicurezza-bis». Sottolinea come questo deprecabile episodio getti discredito sul Parlamento, che dovrebbe invece essere un esempio per il resto del Paese.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.