CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Atto n. 95.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto n. 95 è fissato al 13 agosto prossimo e che il provvedimento non è corredato del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Le Commissioni riunite potranno quindi avviare l'esame dello schema di decreto legislativo, ma non potranno esprimersi fin quando non sarà trasmesso il predetto parere.
  Invita quindi i relatori Centemero, per la VI Commissione, e Di Sarno, per la II Commissione, a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, rammenta che l'Atto del Governo n. 95 – che le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) esaminano ai fini del parere da rendere al Governo – intende recepire nell'ordinamento interno la V direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2018/843) che modifica la IV direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849, recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017, a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.Pag. 55
  La V direttiva antiriciclaggio – il cui termine di recepimento è fissato al 10 gennaio 2020 – intende ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento ed è parte di un piano d'azione lanciato dopo l'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2015 e nel 2016.
  Tra le principali novità della normativa comunitaria segnala le seguenti: un maggiore accesso alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da migliorare la trasparenza sulla titolarità delle società e dei trust; l'attenzione ai rischi connessi alle carte prepagate e alle valute virtuali; la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria; il potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.
  Avverte che si limiterà nella seduta odierna ad una illustrazione dei primi tre articoli del provvedimento, lasciando poi la parola al collega Di Sarno per l'illustrazione degli articoli da 4 a 6.
  L'articolo 1 specifica alcune definizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, interviene sui poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza, modifica alcune norme in materia di cooperazione nazionale ed internazionale.
  In particolare il comma 1 precisa la definizione di amministrazioni e organismi interessati; la competenza della vigilanza Ivass nell'ambito del gruppo assicurativo; il criterio per l'individuazione dello stretto legame tra persone politicamente esposte e altri soggetti; le definizioni di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale nonché di prestatori di servizi di portafoglio digitali e di valuta virtuale.
  Il comma 2 interviene sul Capo II del Titolo I del decreto legislativo n. 231, in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle amministrazioni, degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Il comma 2 inserisce inoltre cinque nuovi commi (da 4-bis a 4-sexies), dopo il comma 4 dell'articolo 7, in materia di poteri delle autorità di vigilanza di settore in particolare ai fini della cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l'autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo. Si consente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di acquisire dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi anche attraverso ispezioni e controlli. Viene altresì previsto l'accesso alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia all'anagrafe immobiliare integrata.
  Per gli organismi di autoregolamentazione si prevede l'obbligo di pubblicare una relazione annuale con particolare riferimento al numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari.
  Il comma 3 modifica il Capo III, del Titolo I, del decreto legislativo 231 del 2007, recante disposizioni in materia cooperazione nazionale ed internazionale.
  La lettera a), novellando l'articolo 12 del decreto legislativo 231, interviene in materia di cooperazione tra autorità nazionali, che sono individuate nel Ministero dell'economia, UIF (Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia), Direzione investigativa antimafia e Guardia di Finanza.
  La lettera b) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 231 in materia di cooperazione internazionale, disponendo che le autorità di vigilanza nazionali cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e assistenza non siano impediti dall'attinenza alla materia fiscale dell'informazione o dell'assistenza, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale.
  La lettera c) introduce due nuovi articoli dedicati, rispettivamente, alla cooperazione tra l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e le altre Financial Intelligence Units – FIU (nuovo articolo 13-bis) e alla cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (nuovo articolo 13-ter). Le disposizioni Pag. 56sono dirette a garantire, nell'ambito della collaborazione nazionale e internazionale, un approccio efficiente e coordinato.
  Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame apporta alcune modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 231 in materia di procedure di mitigazione del rischio, stabilendo che in caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dall'Autorità di vigilanza di settore e disponendo che qualora le misure adottate non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.
  L'articolo 2 contiene una serie di modifiche alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 231, in cui sono contenuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti elencati dall'articolo 3 del citato decreto.
  Il comma 1, lettera a) modifica il comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 231, recante le disposizioni generali sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, fornendo specifiche indicazioni sulle tempistiche di esecuzione della verifica.
  La lettera b) modifica il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 231, che contiene specifiche indicazioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per garantire l'adozione di un glossario omogeneo rispetto a quello della V direttiva antiriciclaggio.
   La lettera c) modifica il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231, per introdurre una precisazione richiesta – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa del Governo – dall'autorità di vigilanza del settore assicurativo e diretta ad eliminare il riferimento alle attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, che non troverebbe riscontro nel Codice delle assicurazioni private.
  La lettera d) modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 231, introducendo un correttivo che consiste nell'inversione dei commi 4 e 5 di tale articolo. L'inversione sarebbe funzionale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, a rendere più comprensibile la norma, ad esito delle modifiche apportate dallo schema in esame.
  La lettera e) integra il comma 6 del citato articolo 20, ai sensi del quale i soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, specificando che i soggetti obbligati dovranno altresì tenere traccia delle ragioni che non ne hanno consentito l'individuazione.
  Le lettere da f) a i) modificano, al fine di recepire le novità introdotte dalla V direttiva antiriciclaggio rispetto alla IV, gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 231, che recano, rispettivamente, la disciplina della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, e gli obblighi del cliente.
  Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 23 del decreto legislativo n. 231, su cui incide l'articolo 2, comma 1, lettera l), e l'articolo 24, integrato dall'articolo 2, comma 1, lettere dalla m) alla p), in materia di misure di adeguata verifica della clientela.
  Il comma 1, lettera q) modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 recante le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare, viene limitato l'ambito applicativo delle verifiche rafforzate previste per i rapporti di corrispondenza, includendo i soli rapporti che comportano l'esecuzione di pagamenti.
  Ulteriori modifiche all'articolo 25 sono apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera r). In primo luogo, vengono individuate, nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 25, le misure di adeguata verifica rafforzata da Pag. 57attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio. Si prevede, inoltre, nel nuovo comma 4-ter dell'articolo 25, che le autorità di vigilanza possano indicare misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata e prevedere, sempre in via normativa, obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi. Vengono infine introdotti, nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 25, una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio, quali, ad esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.
  Il comma 1, lettera s) modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 231, ai sensi del quale, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi (sostanzialmente altri intermediari bancari e finanziari) per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. Il comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 riporta l'elenco dei soggetti ai quali è possibile ricorrere: con l'intervento in esame viene esclusa la possibilità di ricorrere agli agenti in attività finanziaria.
  Il comma 1, lettere t) e u) modifica l'articolo 27, che contiene le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi.
  Il comma 1, lettera v) modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 231, aprendo alla possibilità che si realizzi un'esternalizzazione a terzi non appartenenti al gruppo, nel rispetto delle cautele che verranno individuate dalle autorità di vigilanza di settore, delle fasi dell'identificazione e della verifica dell'identità (mentre resta escluso il monitoraggio dell'operatività). Secondo la Relazione del governo, tale modifica è tesa a ridurre il gap competitivo che si sta aprendo fra gli intermediari italiani e quelli europei, che fanno sempre maggior ricorso a soggetti terzi specializzati e caratterizzati da modalità di realizzazione delle verifiche basate su soluzioni tecnologiche in grado di ridurne i costi.
  L'articolo 2, comma 2, dello schema in esame prevede modifiche al Titolo II, Capo II del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo agli obblighi di conservazione.
  L'articolo 2, comma 3, dello schema in esame prevede modifiche al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.
  L'articolo 2, comma 4, dello schema in esame prevede modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Tale articolo, fermi restando gli obblighi di segnalazione, dispone l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, comunicazioni aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La modifica è diretta a prevedere che le informazioni derivanti da tali comunicazioni siano trattate con mezzi idonei a garantirne la riservatezza e siano utilizzate efficacemente, anche ai fini dell'approfondimento investigativo delle operazioni sospette.
  L'articolo 3 dello schema in esame intende stabilire, accanto al vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, anche il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.
  Le norme in esame modificano l'articolo 50 del decreto legislativo n. 231 del 2007 che, nella formulazione vigente, vieta l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (comma 1) nonché l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri (comma 2).
  Con la lettera a) la rubrica dell'articolo è integrata al fine di ricomprendervi il riferimento ai prodotti di moneta elettronica anonimi.Pag. 58
  La lettera b) introduce il divieto di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.
  La lettera c) vieta l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi emessi presso Stati esteri.
  La lettera d) introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 50, ai sensi del quale il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi decorre dal 10 giugno 2020.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), relatore per la II Commissione, avverte che, come anticipato dal relatore per la VI Commissione, nel corso della presente relazione si soffermerà sulle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto legislativo in discussione. Osserva, in particolare, che l'articolo 4 modifica le norme del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con particolare riferimento alle sanzioni amministrative – e alle relative procedure di irrogazione – per la violazione degli obblighi posti dalle disposizioni antiriciclaggio dal medesimo decreto legislativo n. 231. Con la lettera a) viene integrato l'articolo 58, che disciplina le conseguenze dell'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
  Precisa che, con le modifiche in commento le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'omissione di segnalazione di operazioni sospette sono rese applicabili, oltre che al personale dei soggetti obbligati alla segnalazione (e cioè al personale di intermediari bancari e finanziari e di società fiduciarie), anche ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale, i quali sono sottoposti – ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007 – ad uno specifico obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione, purché responsabili – in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano – dell'omessa segnalazione di operazione sospetta. Le lettere da b) a e) modificano l'articolo 62, che prevede disposizioni sanzionatorie ad hoc per i soggetti sottoposti alle Autorità di vigilanza e vincolati agli obblighi antiriciclaggio.
  Osserva che, con una prima modifica (ai commi 1, 4 e 5) le sanzioni previste all'articolo 62 sono rese applicabili anche alle violazioni che riguardano l'organizzazione dei soggetti vigilati in rapporto alla normativa antiriciclaggio, come disciplinata dalle autorità di vigilanza (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2007). Inoltre, si chiarisce che la Banca d'Italia e l'IVASS (modifica al comma 7) irrogano le sanzioni anche nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario vigilato, alle circostanze di legge. Viene introdotto un nuovo comma 7-bis all'articolo 62 in base al quale la Banca d'Italia può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria – pagamento di una somma da 2.500 a 350.000 euro – in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adottate nei confronti dei cd. trasporto valori vigilati; si tratta, in base all'articolo 3, comma 5, lettera f) del decreto legislativo n. 231, dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di apposita licenza. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale, ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile
  Fa presente che con le modifiche al comma 8 dell'articolo 62 si chiarisce che la CONSOB irroga le specifiche sanzioni non solo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ma anche nei confronti dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Correggendo un refuso, si chiarisce che la CONSOB è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati nei confronti Pag. 59dei revisori legali ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 – in luogo del vigente riferimento al comma 3 – ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro dei revisori legali. Le lettere da f) a l) apportano modifiche al procedimento sanzionatorio, disciplinato dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 231 del 2007, di cui alcune meramente formali (correttive di riferimenti erronei o meri refusi).
  Segnala, che in primo luogo (lettera f)) si chiarisce che le sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabili al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, sono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche nei confronti dei già menzionati cd. trasporto valori (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 231 del 2007), salve le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS per il caso di violazioni più gravi.
  Osserva che con una seconda modifica si dispone che, alle condizioni di legge, le sanzioni pecuniarie per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette siano irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche ai responsabili degli incarichi di revisione, nell'ambito delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, salve le competenze della CONSOB per violazioni di maggiore entità.
  Segnala che viene introdotta poi una disposizione di chiusura, che attribuisce al MEF (articolo 65, comma 1, nuova lettera c-bis)) il compito di irrogare ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.
  Fa presente che le modifiche di cui alle lettere g) e h) sono, come anticipato, di natura formale. La lettera i) interviene sul comma 9 dell'articolo 65, relativo al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e finanze, per specificare che all'accertamento e contestazione delle violazioni provvede la stessa autorità che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio disciplinati dal decreto legislativo n. 231 del 2007. In merito, si ricorda che in generale la legge n. 689 del 1981 – richiamata dalla disposizione novellata – già prevede che l'accertamento delle violazioni sia effettuato dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (articolo 13). Con le modifiche di cui alla lettera l) si interviene sul procedimento di irrogazione delle sanzioni da parte della Banca d'Italia nei confronti dei già menzionati trasporto valori. Il vigente articolo 65, comma 11 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede l'applicazione delle norme del Testo unico bancario sul procedimento sanzionatorio (articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993) ove la Banca d'Italia irroghi ai cd. trasporto valori le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di astensione, nonché di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni rilevanti (di cui agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007).
  Fa presente che con le modifiche in esame, le predette norme del Testo unico bancario non si applicano al solo procedimento sanzionatorio conseguente all'inosservanza dei menzionati obblighi (adeguata verifica, astensione e conservazione), ma – con una prescrizione più generale – dette regole sono rese operative ogniqualvolta la Banca d'Italia, nell'esercizio della potestà sanzionatoria, rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei cd. trasporto valori vigilati.
  Osserva che con le modifiche di cui alla lettera m) si adegua la norma transitoria per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme.
  Segnala che l'articolo 5, al comma 1, modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di contratti di credito ai consumatori e disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere l'obbligo di iscrizione, nel registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Pag. 60(OAM), anche dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. Tali soggetti sono inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Rammenta che l'articolo 5, al comma 2, modifica il decreto legislativo n. 90 del 2017 prevedendo un ampliamento del termine da dodici a trentasei mesi per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, per la definizione degli aspetti attuativi relativi alla comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. L'articolo 5, comma 3 modifica il decreto legislativo n. 90 del 2017 prevedendo un ampliamento del termine da dodici a trentasei mesi per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007. L'articolo 5, comma 4, infine, modifica il decreto legislativo n. 92 del 2017, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016. In particolare, viene integrato l'articolo 11, comma 1, attribuendo alla competenza degli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche il procedimento sanzionatorio per l'inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al successivo comma 5.
  Evidenzia che l'articolo 6, infine, stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni e le istituzioni pubbliche dovranno provvedere all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte facendo più efficiente ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Luca PASTORINO (LeU) ritiene che il provvedimento in esame sia di particolare importanza e chiede ai relatori se intendano svolgere audizioni e abbiano già predisposto un elenco di soggetti da ascoltare. Segnala in particolare l'opportunità di ascoltare l'Unità d'informazione finanziaria presso la Banca d'Italia.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore per la VI Commissione, propone, d'intesa con il collega relatore per la II Commissione, di procedere innanzitutto all'audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza e dell'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia presso la Banca d'Italia, nonché del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Agli ulteriori soggetti che dovessero essere successivamente individuati potrebbe essere richiesto un contributo scritto.

  Carla RUOCCO, presidente, riterrebbe opportuno verificare la possibilità di svolgere le audizioni congiuntamente con le omologhe Commissioni del Senato, impegnate sul medesimo provvedimento.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) chiede se i gruppi parlamentari avranno la possibilità di indicare ulteriori soggetti da audire sul provvedimento o se, invece, è stato delimitato il perimetro delle audizioni.

  Carla RUOCCO, presidente, invita il collega Vitiello e in generale tutti i colleghi ad avanzare proposte al fine di integrare l'elenco dei soggetti da audire, fermo restando che, sulla base dei tempi a disposizione delle Commissioni, si valuterà se procedere alle audizioni o richiedere contributi per iscritto.

  Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM) chiede quindi che le Commissioni procedano all'audizione del professor Valerio Vallefuoco, docente universitario esperto della materia.

  Carla RUOCCO, presidente, preso atto della richiesta del collega Vitiello e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.