CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2019
223.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 44

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2019, e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, richiesta dalla Commissione in data 26 giugno scorso, non risulta ancora pervenuta. Ricorda altresì che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva espresso un parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento nella sua attuale formulazione, in considerazione delle specifiche criticità dal punto di vista finanziario rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato con apposita nota depositata nella seduta dello scorso 10 luglio.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, con riferimento alle criticità in ordine al provvedimento in titolo già rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato nella citata nota, segnala che le predette criticità potrebbero comunque essere superate, pur in mancanza della richiesta relazione tecnica, apportando al testo del provvedimento medesimo talune puntuali modifiche volte, in particolar modo, a ridurre l'ammontare complessivo degli oneri in funzione delle risorse di bilancio che possono effettivamente essere destinate alla relativa copertura. Nello specifico, riguardo alle citate proposte di modificazione del testo, segnala quanto segue.Pag. 45
  All'articolo 2 ritiene necessario prevedere che il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura sia attuato nei limiti delle risorse iscritte nell'apposito Fondo da istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvedendo a quota parte del relativo onere mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, a decorrere dal medesimo anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017.
  All'articolo 2, comma 6, ritiene necessario precisare che il limite di spesa di 150.000 euro annui per l'attribuzione di incarichi di collaborazione presso il Centro per il libro e la lettura decorre dall'anno 2020, considerati anche i tempi per la conclusione dell'iter legislativo del presente provvedimento.
  All'articolo 3 ritiene necessario precisare, da un lato, che gli altri enti territoriali, unitamente alle regioni, citati al comma 1 del medesimo articolo, sono rappresentati dai comuni, dall'altro, che sia le regioni sia i comuni aderiscono al Piano nazionale d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura compatibilmente con gli equilibri dei rispettivi bilanci, potendo le amministrazioni pubbliche coinvolte prevedere a tal fine specifici finanziamenti.
  All'articolo 4, comma 1, ritiene necessario precisare che il limite di spesa di 500.000 euro annui previsto per il finanziamento dei progetti della città assegnataria del titolo di «Capitale italiana del libro» decorre dall'anno 2020.
  All'articolo 4, comma 2, ritiene necessario precisare che le amministrazioni pubbliche promuovono l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Considera altresì necessario sopprimere l'articolo 5, in materia di digitalizzazione, giacché il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 105 del 2017, utilizzato per la copertura dell'onere derivante dal medesimo articolo 5, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, non reca le occorrenti disponibilità.
  All'articolo 6 ritiene necessario prevedere che le iniziative poste a carico di ciascuna scuola polo non rivestono carattere obbligatorio e potranno pertanto essere realizzate in presenza delle risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo tuttavia che per gli anni 2020 e 2021, ai fini della realizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 3 del citato articolo 6, venga autorizzata la spesa di 1 milione di euro in ragione d'anno, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come risultante dal rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018.
  All'articolo 7 ritiene necessario disciplinare più puntualmente le modalità di conferimento delle risorse derivanti dalle citate erogazioni finanziarie di cui ai commi 3 e 4 al Fondo «Carta della cultura», sopprimendo conseguentemente il secondo periodo del comma 3, che rinvia invece ad apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione delle modalità del suddetto conferimento.
  All'articolo 9 ritiene necessario sopprimere i commi 3, 4 e 5, recanti disposizioni in materia di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla vendita dei libri ai consumatori finali, giacché la citata disciplina appare suscettibile di determinare minori entrate a favore dei comuni prive di idonea quantificazione e copertura.
  All'articolo 10, comma 5, ritiene necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria, relativa all'attuazione del medesimo articolo, recante disposizioni in materia di librerie di qualità, al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Pag. 46
  All'articolo 11 ritiene necessario modificare la disposizione concernente l'incremento del credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, rideterminandone l'importo in funzione delle risorse disponibili per la copertura dell'onere da esso derivante, in misura pari a 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  All'articolo 12 ritiene necessario indicare l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, commi 5-bis e 6, 4, comma 1, 6, comma 3-bis, 7, comma 2, e 11, comma 1, del presente provvedimento, pari complessivamente a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, come rideterminato in funzione delle risorse disponibili per la relativa copertura quali risultanti dagli stanziamenti di bilancio, vale a dire l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, le risorse derivanti dalla soppressione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017 e, limitatamente agli anni 2020 e 2021, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018.
  Ritiene, infine, necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 4, il comma 4 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo 6, il comma 6 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 11, che, alla luce della citata riformulazione dell'articolo 12, appaiono privi di contenuto sostanziale.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, prende positivamente atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, volti a superare le criticità sotto il profilo finanziario dianzi evidenziate. Ciò posto, ritiene altresì necessario precisare all'articolo 2, comma 2, che lo schema di decreto con cui viene adottato il Piano d'azione debba essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti non solo per materia, ma anche per i profili finanziari. Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 478 e abb.-A, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 2 appare necessario prevedere che il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura sia attuato nei limiti delle risorse iscritte nell'apposito Fondo da istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, provvedendo a quota parte del relativo onere mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, a decorrere dal medesimo anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017;
    all'articolo 2, comma 6, appare necessario precisare che il limite di spesa di 150.000 euro annui per l'attribuzione di incarichi di collaborazione presso il Centro per il libro e la lettura decorre dall'anno 2020, considerati anche i tempi per la conclusione dell'iter legislativo del presente provvedimento;
    all'articolo 3 appare necessario precisare, da un lato, che gli altri enti territoriali, unitamente alle regioni, citati al comma 1 del medesimo articolo, sono rappresentati dai comuni, dall'altro, che sia le regioni sia i comuni aderiscono al Piano nazionale d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura compatibilmente con gli equilibri dei rispettivi bilanci, potendo le amministrazioni pubbliche coinvolte prevedere a tal fine specifici finanziamenti;
    all'articolo 4, comma 1, appare necessario precisare che il limite di spesa di 500.000 euro annui previsto per il finanziamento Pag. 47dei progetti della città assegnataria del titolo di “ Capitale italiana del libro ” decorre dall'anno 2020;
    all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare che le amministrazioni pubbliche promuovono l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    appare necessario sopprimere l'articolo 5, in materia di digitalizzazione, giacché il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 105 del 2017, utilizzato per la copertura dell'onere derivante dal medesimo articolo 5, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, non reca le occorrenti disponibilità;
    all'articolo 6 appare necessario prevedere che le iniziative poste a carico di ciascuna scuola polo non rivestono carattere obbligatorio e potranno pertanto essere realizzate in presenza delle risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilendo tuttavia che per gli anni 2020 e 2021, ai fini della realizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 3 del citato articolo 6, venga autorizzata la spesa di 1 milione di euro in ragione d'anno, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come risultante dal rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;
    all'articolo 7, appare necessario disciplinare più puntualmente le modalità di conferimento delle risorse derivanti dalle citate erogazioni finanziarie di cui ai commi 3 e 4 al Fondo “ Carta della cultura ”, sopprimendo conseguentemente il secondo periodo del comma 3, che rinvia invece ad apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione delle modalità del suddetto conferimento;
    all'articolo 9 appare necessario sopprimere i commi 3, 4 e 5, recanti disposizioni in materia di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla vendita dei libri ai consumatori finali, giacché la citata disciplina appare suscettibile di determinare minori entrate per i comuni prive di idonea quantificazione e copertura;
    all'articolo 10, comma 5, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria, relativa all'attuazione del medesimo articolo, recante disposizioni in materia di librerie di qualità, al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato;
    all'articolo 11 appare necessario modificare la disposizione concernente l'incremento del credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, rideterminandone l'importo in funzione delle risorse disponibili per la copertura dell'onere da esso derivante, in misura pari a 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    all'articolo 12 appare necessario indicare l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento di cui agli articoli 2, commi 5-bis e 6, 4, comma 1, 6, comma 3-bis, 7, comma 2, e 11, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, come rideterminato in funzione delle risorse disponibili per la relativa copertura quali risultanti dagli stanziamenti di bilancio, vale a dire l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, le risorse derivanti dalla soppressione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017 e, limitatamente agli anni 2020 e 2021, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;Pag. 48
    appare necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 4, il comma 4 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo 6, il comma 6 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 11, che alla luce della citata riformulazione dell'articolo 12, risultano privi di contenuto sostanziale;
   ritenuto che all'articolo 2, comma 2, al fine di assicurare la verifica in sede parlamentare anche per i profili finanziari, appare necessario precisare che lo schema di decreto con cui viene adottato il Piano d'azione debba essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che il parere stesso debba essere reso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto in parola potrà comunque essere adottato,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: prevedendo fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 5-bis;
   sostituire il comma 2 con il seguente: Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere;
   al comma 4, dopo le parole: industria editoriale, inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   Al comma 6, dopo le parole: 150.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
   sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole da: Le regioni fino a: danno attuazione con le seguenti: I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono;
   al comma 2, sostituire le parole da: sono previsti: fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1 possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, specifici finanziamenti.

  Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: 500.000 euro annui inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
   sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

Pag. 49

  Conseguentemente all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ciascuna scuola polo può, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   al comma 3, lettera a), sostituire la parola: promuove con la seguente: promuovere e le parole da: I predetti progetti fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: I predetti progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI – Radiotelevisione italiana;
   al comma 3, lettera b), sostituire la parola: organizza con la seguente: organizzare e sopprimere le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera medesima;
    dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
    sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo “ Carta della cultura ”, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente;
   al comma 3 sopprimere il secondo periodo;
   sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo;
   sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 3, 4 e 5.

  Conseguentemente all'articolo 10, comma 5, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

  Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1 sostituire le parole: è incrementata di 3.750.000 euro con le seguenti: è incrementata di 3.250.000 euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020;
   sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. – (Abrogazioni) – 1. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati:
   a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   b) il decreto interministeriale 3 maggio 2018, n. 227.

  Conseguentemente all'articolo 12 sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 5-bis e 6, 4, comma 1, 6, comma 3-bis, 7, comma 2, e 11, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni Pag. 502020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “ Fondi da ripartire ” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
   b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista dall'articolo 11-bis, comma 1, lettera a);
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ai componenti della Commissione di esaminare con la dovuta attenzione la proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione delle diverse modificazioni al testo in essa contenute, volte a garantire il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione.

  La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 13.20.

  Luigi MARATTIN (PD) rileva preliminarmente che la pluralità delle modifiche proposte dal relatore, sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, configurano di fatto, qualora accolte, un testo assai differente rispetto a quello elaborato dalla Commissione di merito, in particolare nel senso di procedere ad un ridimensionamento degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento stesso, prevedendo tra l'altro che talune delle attività ivi contemplate possano essere svolte solo in presenza delle occorrenti risorse disponibili a legislazione vigente.
  Tanto premesso, richiama in particolare l'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi sulla proposta di soppressione dei commi da 3 a 5 dell'articolo 9, relativi all'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di specifici compiti di vigilanza sul rispetto della disciplina del prezzo di vendita dei libri, di cui all'articolo 2 della legge n. 128 del 2011. Sul punto osserva infatti che la predetta soppressione, qualora recepita, manterrebbe inalterata la situazione attuale, nella quale le citate funzioni di vigilanza sono esercitate dai comuni, anche attraverso l'ausilio dei rispettivi corpi di polizia municipale. In tale quadro, esprime pertanto perplessità circa il fatto che gli enti dianzi richiamati possano effettivamente adempiere in maniera adeguata ai predetti compiti, tenuto anche conto che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, costituisce oggetto della predetta attività di vigilanza pure la vendita dei libri per corrispondenza ovvero quella effettuata tramite commercio elettronico.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, pur prescindendo da considerazioni di merito sulle singole disposizioni del provvedimento in esame, la cui valutazione attiene esclusivamente alla competente Commissione in sede referente, conferma che dalla soppressione dei commi da 3 a 5 dell'articolo 9 discende il mantenimento della normativa vigente in materia di vigilanza sulla disciplina del prezzo di vendita dei libri, di cui all'articolo 2 della legge n. 128 del 2011, assicurando che i relativi compiti potranno essere adeguatamente esercitati dai comuni – come del resto già avviene – nell'ambito delle risorse umane, strumentali Pag. 51e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Andrea MANDELLI (FI), nel rinviare alle considerazioni critiche già svolte nella seduta del 9 luglio scorso in merito alla riduzione dal 15 al 5 per cento dello sconto massimo consentito nella vendita dei libri al consumatore finale disposta dall'articolo 9, comma 2, del presente provvedimento, ribadisce la natura palesemente illiberale di tale ultima disposizione, auspicando che la stessa possa essere emendata nel corso del successivo esame in Assemblea. Tanto premesso, preannunzia l'astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, avverte che l'Assemblea, in data 10 luglio 2019, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, comunica che gli emendamenti 2.200, 3.200 e 3.202 della Commissione, in esso contenuti, sono stati ritirati.
  Avverte inoltre che l'Assemblea ha trasmesso gli ulteriori emendamenti 2.203, 2.204, 2.205, 2.206 e 9.201 (Nuova formulazione) della Commissione.
  Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
   Fratoianni 3.1, che è volta a prevedere che i patti locali per la lettura riconoscano il ruolo delle biblioteche pubbliche e garantiscano l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla predetta proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Fusacchia 6.100 e 6.101, che autorizzano una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per iniziative di promozione della lettura, da attuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura individuata dalle citate proposte emendative.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 2.203, 2.204, 2.205, 2.206 e 9.201 (Nuova formulazione) della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 3.1 e Fusacchia 6.100 e 6.101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, preso atti dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 6.100 e 6.101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 52

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) e che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte C. 24 Brambilla e abbinate, come modificato durante l'esame in sede referente, svolto presso la IX Commissione trasporti. Rileva altresì che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Passando quindi all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 1, recante disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, evidenzia che le disposizioni in esame recano una serie di modifiche al codice della strada volte a tutelare i soggetti vulnerabili. Tali misure assumono prevalentemente carattere facoltativo (riserva di spazi per la sosta anche ai veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso rosa, ai veicoli in condivisione e ad altre categorie di veicoli e utenti per finalità pubbliche e collettive; segnalazione luminosa per gli attraversamenti dei pedoni; adozione di sistemi di rallentamento della velocità). In ordine a tali disposizioni non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli eventuali interventi ad opera dei comuni e degli altri enti proprietari delle strade siano realizzati al sussistere delle risorse disponibili, in conformità ai rispettivi vincoli di bilancio.
  Quanto alle misure di carattere non facoltativo, rileva che la modifica introdotta all'articolo 188, comma 1, del Codice della strada prevede che l'obbligo per gli enti proprietari della strada di allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, si applichi anche al fine di consentire ed agevolare la mobilità dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa. Poiché tali misure sono configurate come di carattere obbligatorio, reputa necessario acquisire chiarimenti circa gli oneri derivanti dagli interventi a carico dei soggetti pubblici responsabili delle strade e dall'acquisizione della strumentazione necessaria a garantire la tutela in oggetto.
  Per quanto riguarda il termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, entro il quale dovrà essere svolto il collaudo degli adattamenti utilizzati dai soggetti che presentano minorazioni anatomiche o funzionali, ritiene necessario acquisire conferma che gli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile, chiamati allo svolgimento di detto collaudo, siano in grado adempiervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alle disposizioni che incrementano l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, non ha osservazioni da formulare atteso che il relativo gettito aggiuntivo non viene scontato preventivamente ai fini dei saldi di finanza pubblica. Riguardo all'esenzione per i veicoli al servizio di persone con disabilità dalla corresponsione di somme per l'occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento, andrebbe a suo parere chiarito se la disposizione sia suscettibile di ridurre quote di gettito eventualmente scontate nei bilanci degli enti interessati.
  In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 2, recante disposizioni per la sicurezza stradale, evidenzia che le disposizioni prevedono una serie di misure volte a incrementare il livello di sicurezza statale.
  Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, osserva che le norme prevedono il loro incremento, introducendo nuove fattispecie sottoposte a sanzioni o inasprendo le sanzioni già esistenti. In proposito, non ha osservazioni da formulare, atteso che il relativo gettito aggiuntivo non viene scontato preventivamente ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Inoltre, in merito all'obbligo di dotare gli scuolabus di cinture di sicurezza dal 2024, pur considerando che la decorrenza differita consentirà la sostituzione e/o l'adattamento graduale dei veicoli, ritiene che andrebbe chiarito quali siano gli oneri Pag. 53a carico della finanza pubblica, in relazione ad interventi da effettuare sui veicoli di proprietà pubblica ovvero ad eventuali incrementi di costi per servizi gestiti in appalto.
  Infine, in merito alle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, finalizzate ad informare l'utenza sul divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni, rileva che le stesse dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: in proposito sarebbe a suo avviso utile acquisire conferma che le campagne informative in questione possano essere effettivamente realizzate in condizioni di neutralità e senza pregiudizio di altre iniziative di carattere obbligatorio già avviate o programmate.
  In merito ai profili di quantificazione riguardanti gli articoli 3 e 4, recanti disposizioni per favorire la mobilità, giudica necessario acquisire chiarimenti circa i possibili oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi in esame, di carattere obbligatorio, previsti a carico dei soggetti proprietari delle strade e riguardo all'effettiva possibilità per gli stessi di realizzare gli interventi medesimi nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla vigente normativa – si fa riferimento, in particolare, alle modifiche da apportare ai semafori, la cui luce gialla non deve avere durata inferiore a tre secondi, e alla propedeutica verifica che le apparecchiature in uso siano conformi alla nuova disciplina o bisognose di adeguamento: ciò, tenuto anche conto del fatto che la norma in esame non prevede una fase transitoria.
  Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, evidenzia che le norme prevedono il loro incremento, introducendo nuove fattispecie sottoposte a sanzioni o inasprendo le sanzioni già esistenti. In proposito, non ha osservazioni da formulare, atteso che il relativo gettito aggiuntivo non viene scontato preventivamente ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 5, recante disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza, rileva che tali disposizioni prevedono misure volte anche alla trasmissione e alla pubblicazione per via informatica di dati e di certificazioni – con riguardo, tra l'altro, all'ammontare derivante dalle sanzioni, comunicato dai soggetti abilitati alla loro irrogazione e pubblicato sul proprio sito ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nonché misure per la verifica telematica del possesso dei documenti da parte del conducente. In proposito, ritiene che andrebbe fornita una stima del fabbisogno finanziario necessario per i predetti adempimenti e per l'implementazione delle dotazioni informatiche da parte dei soggetti pubblici interessati nonché indicazioni circa le risorse a tal fine disponibili. Ciò al fine di verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni e, quindi, la possibilità di dare attuazione alle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alle modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria, segnala che le disposizioni prevedono che: non si proceda all'irrogazione della sanzione amministrativa laddove, a seguito di contestuale verifica telematica, siano comunque accertate l'esistenza e la validità dei documenti; per i veicoli per i quali è disponibile un servizio elettronico di recapito certificato qualificato del proprietario o di altro obbligato in solido, alla notificazione si provveda esclusivamente per via telematica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di violazione multipla, al trasgressore cui non è stata contestata la prima violazione, si applichi la sanzione prevista per tale prima violazione rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo; il prefetto, in caso di ricorso, ingiunga il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al minimo edittale, aumentato del 50 per cento.
  In proposito, considera utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità di provvedere nel senso indicato in condizioni di Pag. 54neutralità finanziaria. Andrebbe inoltre a suo avviso acquisita una valutazione del Governo al fine di verificare se dalle disposizioni possano discendere effetti significativi sul gettito da sanzioni, qualora scontato ai fini dei bilanci degli enti interessati.
  Per quanto attiene infine al rilascio del duplicato di targa e alla previsione di un'ulteriore prova pratica per l'abilitazione alla guida, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui reputa utile una conferma, che l'importo delle tariffe e dei diritti previsti assicuri l'invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti previsti.
  In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 6, recante disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole, con riferimento alle modifiche da apportare al regime dei controlli in materia di imprese concessionarie dei servizi di revisione, rileva che le stesse sono demandate a un decreto ministeriale. In proposito, in mancanza di indicazioni di dettaglio, reputa utile acquisire elementi volti ad escludere che dette modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi di ispezione, non adeguatamente compensate dal gettito delle tariffe da porre a carico delle imprese.
  In merito ai profili di quantificazione riguardanti l'articolo 7, recante disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'integrale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico, attualmente prevista nella misura del 50 per cento ai sensi dell'articolo 63, comma 1-bis della legge n. 342 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1048, della legge di bilancio 2019. Fa presente che i relativi oneri sono valutati in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e che tale quantificazione ha quindi l'effetto di raddoppiare l'onere riferito al suddetto articolo 1, comma 1048. Ciò presumibilmente nel presupposto che l'intervento in esame sia finanziariamente equivalente a quello introdotto con la legge di bilancio 2019.
  Peraltro, rileva che le disposizioni in esame non si limitano a raddoppiare l'esenzione dalle tasse automobilistiche, ma ampliano anche la categoria dei veicoli esentati, in particolare includendovi i ciclomotori e le macchine agricole ultra-quarantennali. Ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione circa la stima degli effetti onerosi ascrivibili alle norme in esame, sia in relazione all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già ricompresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione introdotta dall'ultima legge di bilancio, sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'estensione dell'esenzione dalle tasse automobilistiche agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  In merito ai profili di quantificazione concernenti l'articolo 8, recante disposizioni in materia di veicoli di soccorso, andrebbero a suo avviso acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a consentire una verifica della stima dell'onere indicata dal comma 4. Andrebbe inoltre chiarito a quale titolo sia prevista la spesa in questione, anche al fine di verificare la congruità della configurazione dell'onere medesimo in termini di limite di spesa.
  In proposito segnala che le concessionarie autostradali, salvo eccezioni (Autostrada Pedemontana Lombarda Spa) non rientrano in genere nel settore della pubblica amministrazione di cui all'apposito elenco ISTAT, pur essendo talune di esse Pag. 55partecipate in misura prevalente da soggetti pubblici (come per esempio la Autobrennero Spa). Pertanto l'esenzione dal pedaggio è suscettibile di determinare effetti diretti sul conto consolidato della pubblica amministrazione solo per gli enti inclusi nell'elenco ISTAT, mentre negli altri casi è possibile prefigurare soltanto conseguenze di carattere indiretto e/o eventuale, legate ad esempio al riconoscimento di un eventuale ristoro – peraltro non espressamente previsto dalla norma in esame – in relazione al rapporto di concessione in essere, ovvero al venir meno di utili di gestione per gli enti pubblici partecipanti.
  Andrebbe pertanto a suo parere chiarito il procedimento seguito per la stima degli oneri e a quale delle ipotesi indicate la stessa faccia riferimento. Inoltre, andrebbe chiarito se gli oneri stimati includano in ogni caso il mancato gettito Iva, dovuto sui pedaggi autostradali.
  Infine, rileva che gli oneri sono configurati come limite massimo di spesa: ritiene in proposito necessario acquisire chiarimenti tenuto conto che la norma non appresta meccanismi idonei a limitare la fruizione del beneficio economico da parte degli aventi diritto e quindi a ricondurre l'onere annuo entro un importo massimo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dei veicoli di soccorso, pari a 80.000 euro per il 2019 e a 300.000 euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
  Infine, dal punto di vista meramente formale ritiene che andrebbe precisato nel testo che l'onere di 300.000 euro previsto a regime dalla disposizione in commento riveste carattere «annuo».
  In merito ai profili di quantificazione riguardanti l'articolo 9, concernente la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta, evidenzia che le attribuzioni in esame assumono carattere facoltativo: non ha quindi osservazioni da formulare, nel presupposto che gli enti locali interessati possano esercitarle compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, anche in attesa degli elementi che dovrebbero essere prossimamente trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.
C. 313-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), relatore, fa presente che il progetto di legge in titolo reca disposizioni in materia di attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia e che oggetto di esame è il testo iniziale della proposta di legge C. 313, assegnata in sede referente alla VI Commissione finanze. Osserva che tale testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli 1 e 2, recanti Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia, segnala che l'articolo 1 è volto a disporre il trasferimento al Ministero dell'economia e delle Pag. 56finanze delle quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati e che il trasferimento delle quote deve avvenire al loro valore nominale.
  In merito all'acquisizione delle quote da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che la proposta in esame non quantifica oneri derivanti dal corrispettivo che il citato Ministero dovrà versare ai detentori privati.
  Segnala inoltre che la proposta fa riferimento al valore nominale «stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141». Evidenzia che la norma, abrogata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2013, prevedeva che il capitale della Banca fosse di trecento milioni di lire, rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate.
  Pertanto, qualora si intenda far riferimento – come sembrerebbe evincersi dall'indicazione testuale – al valore iniziale non rivalutato, andrebbe a suo avviso verificato se possano determinarsi effetti di gettito per il sopravvenire di minusvalenze in capo ai soggetti venditori delle quote. Ritiene che in ordine agli aspetti evidenziati andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Andrebbe inoltre a suo parere chiarito se la vendita obbligatoria delle quote ad un valore nominale inferiore a quello attuale legislativamente determinato possa far sorgere un obbligo di indennizzo degli attuali partecipanti con eventuali oneri a carico del bilancio statale.
  Osserva infine che, sulla base dello Statuto della Banca d'Italia, le quote di partecipazione possono appartenere anche a taluni enti di previdenza (casse) che, pur essendo soggetti privati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 509 del 1994, sono ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione. Ritiene che andrebbe quindi verificato se possano determinarsi effetti negativi per gli equilibri di bilancio di tali enti.

  Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.