CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti sugli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato (derivante dalla unificazione delle proposte di legge C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella) recante Modifiche al Codice della strada, come risultante dai numerosi emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato è ora composto di 10 articoli.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandosi in questa sede unicamente Pag. 224sulle norme recate dall'articolo 7, che investono le competenze della Commissione Finanze.
  L'articolo 1 reca disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.
  L'articolo 2 interviene con una serie di modifiche al Codice della strada finalizzate alla sicurezza stradale.
  L'articolo 3 modifica alcuni articoli del Codice della strada per favorire la mobilità urbana ed extraurbana.
  L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica.
  L'articolo 5 introduce una serie di modifiche al Codice che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori, e relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni.
  L'articolo 6 reca disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole.
  L'articolo 7 interviene in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico. Per quanto attiene i profili di interesse della Commissione Finanze, si segnala il comma 3, lettera a), che modifica l'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, in materia di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici.
  Il citato articolo 63 prevede, al comma 1, che siano esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, tali veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  Con la modifica apportata, si aggiunge un periodo che specifica che, a tale fine, nei registri dei veicoli di interesse storico e collezionistico indicati dall'articolo 60, comma 4, del Codice, debbano essere indicati i periodi di produzione dei veicoli.
  L'articolo 7, comma 3, lettera b), introduce una seconda modifica all'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, sostituendone il comma 1-bis.
  Si modifica in tal modo la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1048, della legge n. 145 del 2018), che ha disposto la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni in possesso del certificato di rilevanza storica. Il comma 1-bis viene novellato prevedendo, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'esenzione integrale dalla tassa per gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione, rimettendo l'individuazione dei veicoli rientranti nell'agevolazione ad una determinazione, da aggiornare annualmente, degli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dal Codice per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
  Si segnala infine che, in base al comma 4 dell'articolo 63 del Codice, i veicoli esentati dalla tassa automobilistica di cui al comma 1 restano comunque assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di «lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli». Con la lettera d) del comma 3 dell'articolo 7 tale tassa forfetaria viene estesa anche ai veicoli ultraventennali esentati in base al comma 1-bis.
  L'articolo 8 reca disposizioni in materia di veicoli di soccorso.
  L'articolo 9, introdotto dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, inserisce un nuovo articolo 12-bis al Codice, che reca disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta.
  L'articolo 10 reca disposizioni di attuazione e finali.
  Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

  Massimo UNGARO (PD) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo, auspicando tuttavia che durante il prosieguo Pag. 225dell'esame del provvedimento si intervenga per risolvere l'annoso problema creatosi dopo l'introduzione, con il decreto n. 113 del 2018, cosiddetto sicurezza, delle norme che vietano la circolazione in Italia ai veicoli con targa estera di proprietà di cittadini che abbiano la residenza in Italia da più di sessanta giorni e che impongono che i veicoli immatricolati negli Stati esteri siano ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno. Le nuove disposizioni stanno provocando infatti gravi disagi agli italiani residenti all'estero.

  Raffaele BARATTO (FI) non condivide la logica punitiva insita nel provvedimento, che in alcuni casi prevede addirittura una quadruplicazione delle sanzioni per chi viola le norme del Codice della strada. Sebbene sia certamente condivisibile l'esigenza di punire chi trasgredisce le norme, occorre tuttavia improntare l'impianto sanzionatorio a principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  Sestino GIACOMONI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sul parere favorevole formulato dal relatore. In particolare, si dichiara in totale disaccordo con le disposizioni che prevedono l'ampliamento dei poteri degli ausiliari del traffico, tema sul quale il suo gruppo ha presentato – e si riserva di presentare nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea – numerosi emendamenti. Non condivide inoltre la possibilità per le biciclette, introdotta dalla proposta di legge, di percorrere le strade contromano ed invita il Governo a porre su questi temi una maggiore attenzione.

  Alessandro CATTANEO (FI) si associa ai colleghi del suo gruppo per ribadire il voto contrario di Forza Italia sul provvedimento in esame. Essendo stato amministratore locale, ritiene prioritaria la battaglia che Forza Italia conduce da tempo contro le contravvenzioni, che in molti casi servono ai comuni solo per «fare cassa». Rammenta in proposito che il suo gruppo presentò al decreto n. 113 del 2018 numerosi emendamenti, volti a prevedere che l'incasso derivante dal pagamento delle multe fosse destinato dai comuni a lavori di manutenzione e sicurezza stradale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) rivolgendosi al collega Giacomoni, precisa che la norma che permette alle biciclette di circolare contromano prevede che il sindaco abbia la facoltà di stabilire, con una specifica ordinanza, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, i velocipedi possano circolare in senso opposto a quello previsto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Pertanto non si tratta di una facoltà generale, ma di una deroga debitamente disciplinata e circoscritta, che potrà essere valutata caso per caso e concessa laddove, sulla base della conformazione della singola strada, la stessa non costituisca un pericolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.

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Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.