CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI avverte che la relazione tecnica sul provvedimento in esame redatta dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 26 giugno, risulta ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato, confidando tuttavia che le relative attività di verifica possano essere completate auspicabilmente entro la giornata di oggi.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.
C. 1822-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, Pag. 69recante Modifiche di termini in materia di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, nella seduta del 18 giugno 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in tale sede, la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Avverte inoltre che la Commissione trasporti, nella seduta del 19 giugno 2019, ha conferito mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, approvando, altresì, una proposta di coordinamento formale. Fa quindi presente che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, sul quale, in considerazione del carattere formale delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, propone di esprimere parere favorevole.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Scagliusi 1.50, che – limitandosi a prorogare il termine entro cui il Governo è autorizzato ad adottare i decreti correttivi e integrativi dei decreti legislativi in materia di riforma del codice della nautica da diporto – non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tanto premesso, propone pertanto di esprimere sulla citata proposta emendativa un parere di nulla osta.

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478-A e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2019.

  La viceministra Laura CASTELLI fa presente che sul provvedimento in esame, sul quale la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica nella seduta dello scorso 26 giugno, è ancora in corso l'acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di ogni elemento utile proveniente dalle diverse amministrazioni competenti, in modo tale da consentire una puntuale verifica delle effettive implicazioni di carattere finanziario recate dal provvedimento in oggetto, che nella sua formulazione attuale presenta indubbiamente talune criticità.

  Andrea MANDELLI (FI), pur nella consapevolezza che la Commissione bilancio non è chiamata a pronunciarsi sulle questioni di merito attinenti ai provvedimenti sottoposti al suo esame, auspica tuttavia un supplemento di riflessione in merito all'articolo 9 della proposta di legge in titolo, che a suo avviso introduce un immotivato limite all'applicazione di sconti sul prezzo di vendita da parte delle piccole librerie, mentre una analoga misura non è prevista nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni operanti sul web. In considerazione di ciò, ritiene pertanto che la suddetta norma sia suscettibile di penalizzare i piccoli esercenti, prestandosi altresì ad una possibile censura da parte dell'Autorità competente a garantire il rispetto della concorrenza e del mercato.

  Maria Anna MADIA (PD) tiene a precisare che la norma richiamata dall'onorevole Mandelli in realtà è destinata ad applicarsi anche ai soggetti di grandi dimensioni operanti sul web, essendo viceversa Pag. 70la sua ratio proprio quella di sostenere le piccole librerie. Ritiene piuttosto che la Commissione bilancio dovrebbe quanto prima essere edotta in ordine alle eventuali criticità dal punto di vista finanziario del testo in esame in precedenza richiamate, sia pure indirettamente, dalla rappresentante del Governo, ciò al fine di procedere ad una valutazione consapevole del provvedimento stesso, che peraltro risulta già calendarizzato in Assemblea.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, tenuto conto della documentazione depositata nella seduta del 3 luglio scorso dalla rappresentante del Governo e rilevata comunque la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come emerso dai chiarimenti forniti dal Governo stesso nella predetta seduta, si tratta di oneri che rappresentano un fabbisogno, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 1913 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   ai fini della quantificazione delle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca in ragione dei poteri in tal senso attribuiti, dall'articolo 2, al prefetto territorialmente competente, si è considerato un valore indicativo, desunto dai tariffari utilizzati dalle Procure della Repubblica allorquando si procede alla liquidazione dei corrispondenti oneri derivanti da sequestro penale;
   in particolare, ipotizzandosi un numero di sequestri pari a 5 per ciascun semestre, con prevedibile riduzione degli stessi con il decorso del tempo, si è ritenuto prudente appostare per ciascuna imbarcazione una cifra pari a circa 60.000 euro anno/nave, sicché le somme stanziate dalla disposizione in commento appaiono più che sufficienti anche con riguardo agli effetti riconducibili alla deterrenza insita nella norma in oggetto;
   per altro, trattandosi di una spesa che si configura come un fabbisogno, appare necessario modificare il testo della disposizione in oggetto configurando i predetti oneri in termini di previsioni di spesa anziché come limiti di spesa;
   con riferimento all'articolo 3, che estende la competenza delle procure distrettuali e l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni preventive alle fattispecie di reato in materia di immigrazione illegale, si assicura che, anche in fase di prima applicazione della disposizione, le procure distrettuali potranno fronteggiare gli adempimenti connessi all'esercizio delle nuove funzioni ad esse attribuite con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, si è proceduto ad una stima necessariamente orientativa del fabbisogno relativo Pag. 71all'espletamento delle operazioni sotto copertura da parte di operatori stranieri, tenendo in considerazione le finalità alle quali sono state in passato già vincolate risorse economiche a legislazione vigente e seguendo un criterio in grado di ricomprendere le diverse tipologie e modalità di espletamento delle predette operazioni;
   così come per il 2019, anche per gli anni 2020 e 2021 l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, per le finalità di cui al medesimo articolo 4, appare compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, atteso il trend sia annuale che triennale della dotazione e della capienza del capitolo n. 3410 al quale affluiscono le predette entrate;
   per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, si precisa che il calcolo relativo alle giornate utili ai fini dell'erogazione dei buoni pasto è stato effettuato moltiplicando 4,5 settimane mensili per 2 buoni pasto a settimana per 11 mesi, ottenendo un totale di 99 buoni pasto su base annua per ciascun dipendente a tempo determinato;
   inoltre, nel richiamare quanto indicato nella relazione tecnica, si conferma che le risorse stanziate sono da considerare limiti massimi di spesa;
   con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dal predetto articolo 8, si segnala che sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   in merito ai profili relativi all'utilizzo del personale militare impiegato per la Universiade di Napoli 2019, previsto dall'articolo 10, si fa presente che la quantificazione riportata nella relazione tecnica evidenzia l'onere massimo nel presupposto che le 500 unità vengano impiegate tutte per tutte le giornate del periodo previsto;
   con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dal predetto articolo 10, si segnala che sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   in merito agli eventuali risparmi di spesa, di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 – ulteriori rispetto a quelli di cui al primo periodo del medesimo comma 767 – da destinare all'aumento della dotazione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, non si rilevano profili potenziali di pregiudizio per la funzionalità del Ministero dell'interno, posto che la realizzazione di tali ulteriori risparmi potrebbe, al contrario, incrementare e ottimizzare la funzionalità del predetto Ministero;
   rilevata la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come emerso dai chiarimenti forniti dal Governo, si tratta di oneri che rappresentano un fabbisogno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro con le seguenti: valutati in euro 500.000 per il 2019 e in euro 1.000.000.

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  Sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente:
  «1. L'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è implementato anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, valutati in 500.000 euro per l'anno 2019, in 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e in 1.500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

  Maria Anna MADIA (PD) ritiene che la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proposta dalla relatrice in riferimento al comma 1 dell'articolo 4 in materia di potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, sia motivata non tanto da una legittima esigenza di assicurare il rispetto del dettato costituzionale in tema di copertura delle leggi di spesa quanto piuttosto da una scelta di carattere politico, che a suo giudizio sottende la volontà di ampliare la portata applicativa delle citate disposizioni.

  Fabio MELILLI (PD) si associa alle perplessità testé manifestate dalla collega Madia, osservando come la riformulazione del comma 1 dell'articolo 4 proposta dalla relatrice sia in sostanza suscettibile di estendere la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, assicura che la condizione proposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in riferimento all'articolo 4, comma 1, del presente decreto si limita – sulla base dei chiarimenti forniti in tal senso dal Governo nonché in conformità a quanto prescritto dalla legge di contabilità pubblica – a precisare che gli oneri derivanti dalla citata disposizione, concernente il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, debbano essere configurati in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come in precedenza rilevato, i predetti oneri rappresentano un fabbisogno. Osserva pertanto che la citata condizione risponde ad una mera esigenza di carattere tecnico-formale, senza in alcun modo interessare il quantum delle risorse finanziarie destinate al predetto potenziamento, né tantomeno il merito della disposizione.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.30.