CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 9 luglio 2019. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane.
C. 1908, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge Ermini C. 241 e Molteni C. 266).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione Giustizia in data 6 agosto 2018, la proposta di legge C. 266 Molteni ed altri, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di persone anziane o in condizioni di vulnerabilità», ed in data 13 settembre 2018, la proposta di legge C. 241 Ermini ed altri, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace». Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, ad integrazione della relazione sulla proposta di legge C. 1908, trasmessa dal Senato, svolta nella seduta del 26 giugno scorso, illustra le proposte di legge Ermini C. 241 e Molteni C. 266, vertenti su analoga materia, testè abbinate.
  Precisa che tutte le citate proposte di legge modificano il codice penale per rafforzare la tutela nei confronti dei soggetti vulnerabili in ragione dell'età avanzata. Le tre iniziative legislative intervengono sui delitti contro il patrimonio mediante frode, ma si differenziano per il tipo di fattispecie introdotta per punire coloro che si approfittino della condizione di debolezza dell'anziano: se la proposta di Pag. 34legge approvata dal Senato, infatti, introduce una nuova ipotesi di circonvenzione a danno di anziani (A.C. 1908), le altre proposte di legge prevedono una nuova ipotesi di frode (A.C. 241) e di truffa (A.C. 266).
  In particolare, nell'esaminare il contenuto della proposta di legge Ermini C. 241 – che riproduce il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, il cui iter si è poi interrotto al Senato (A.S. 2909) – rammenta che la stessa si compone di 5 articoli attraverso i quali si mira a reprimere penalmente le condotte di frode in danno di soggetti vulnerabili. L'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'articolo 643-bis, e l'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Il reato, pertanto, non ricorre in presenza di qualsiasi vulnerabilità, bensì solo di quella causata (»in ragione») dall'età avanzata, che non viene più precisamente definita. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti. Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è posto in essere secondo una delle seguenti modalità («ovvero»): nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali, di esercizi commerciali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo; simulando un'offerta commerciale di beni o servizi.
  Osserva che si tratta di un reato di pericolo, punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro ed aggravato (secondo comma del nuovo articolo 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente («ovvero»): con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.
  Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 640-quater del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.
  Rammenta che l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) e frode in danno di soggetti vulnerabili (articolo 643-bis del codice penale). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: alle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata); all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
  Rileva che l'articolo 3 modifica, integrandone il contenuto, il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
  Osserva che l'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo articolo 643-bis del codice penale) e che l'articolo 5, modificando l'articolo 643 del codice penale, innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro).
  Con riferimento al contenuto della proposta di legge Molteni C. 266, segnala che la stessa, composta da sei articoli, inserisce Pag. 35nel codice penale il reato di truffa ai danni di persone anziane e apporta alcune conseguenti modifiche al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 1 inserisce nel codice il nuovo articolo 640-bis.1, che punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque, fuori dei casi di circonvenzione di incapace, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusa della situazione di bisogno o della condizione emotiva.
  Rileva che il reato dunque ricorre se l'agente abusa, alternativamente («ovvero»): della debolezza o vulnerabilità collegati all'età; della situazione di bisogno o della condizione emotiva.
  Precisa che il nuovo articolo 640-bis.1 aggiunge poi che al reato si applica l'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993, cosiddetta «legge Mancino»: si tratta della disposizione – ora abrogata e confluita nell'articolo 604-ter del codice penale – in base alla quale le circostanze attenuanti, concorrenti con l'aggravante di discriminazione razziale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Come si evince dalla Relazione di accompagnamento della proposta di legge, l'intento dei proponenti è di non consentire, al fine di applicare una pena lieve, l'equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti o, come spesso capita, l'applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti.
  Segnala che l'articolo 2 interviene sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che in caso di condanna per il reato di truffa ai danni di persone anziane (articolo 640-bis.1 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa. La disposizione persegue dunque un intento analogo a quello dell'articolo 2 della proposta di legge C. 1908, trasmessa dal Senato.
  Rammenta che l'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale prevedendo che, agli indagati per il reato di truffa ai danni di persone anziane debba essere applicata sempre la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Vi è dunque per questo reato l'equiparazione ai gravi reati di competenza della procura distrettuale (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale), ai delitti di omicidio, di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale, per i quali, in presenza di gravi indizi di colpevolezza la misura coercitiva più idonea è astrattamente il carcere.
  Fa presente che l'articolo 4, modificando la lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio per chiunque sia colto in flagranza dei delitti di truffa ai danni di persone anziane (articolo 640-bis.1 del codice penale) e circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale). L'articolo 5 modifica il comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire i condannati per il delitto di truffa ai danni di persone anziane (articolo 640-bis.1 del codice penale) tra i detenuti ed internati che non possono accedere ai benefici penitenziari se non a seguito di collaborazione con la giustizia.
  Sottolinea, infine, che l'articolo 6 della proposta di legge C. 266 consente anche nelle indagini per il delitto di truffa in danno di persone anziane l'arresto in flagranza differita, mutuandone la disciplina da quella oggi prevista dalla legge n. 401 del 1989.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
C. 1603-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, non essendovi richieste di intervento dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo.
  Nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 luglio, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative a lunedì 15 luglio alle ore 12.

  La Commissione concorda.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, segnala che i primi articoli del provvedimento (articoli 6-10) sono confluiti nel medesimo testo nel decreto-legge n. 53 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I e II. Invita pertanto a valutare l'opportunità, ai fini di un'economia dei lavori, di concentrare l'attività emendativa sull'articolo 11.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Devis DORI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede, anche a nome della collega Ascari, che la Commissione Giustizia, congiuntamente alla Commissione Affari sociali, deliberi l'avvio di un'indagine conoscitiva sul funzionamento del sistema di collocamento dei minori al di fuori delle famiglie di origine. Sottolinea che l'esigenza di avviare tale indagine conoscitiva è emersa a seguito dell'inchiesta giudiziaria denominata «Angeli e demoni» e dell'inchiesta giornalistica «Veleno».

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nel prendere atto della richiesta dei colleghi Dori e Ascari, preannuncia che la stessa sarà da lei rappresentata alla presidenza della XII Commissione.

  Manfredi POTENTI (Lega), nel rammentare che nel marzo di quest'anno è stata approvata la legge istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», invita la presidenza a verificare che l'attività conoscitiva che le Commissioni riunite II e XII potrebbero decidere di avviare, non si sovrapponga a quella della Commissione parlamentare d'inchiesta.

  La seduta termina alle 13.30.