CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2019
215.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 1206-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 3.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che rispetto al fascicolo n. 1 – sul quale la Commissione bilancio aveva già espresso il proprio parere nella seduta del 26 giugno scorso – presenta le nuove proposte emendative Cirielli 1.105 e Colletti 1.0101.
  Al riguardo propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Cirielli 1.105, che non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Pag. 30
  Propone invece di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.0101, identico all'articolo aggiuntivo Vitiello 1.01, sul quale la Commissione bilancio, nella citata seduta del 26 giugno, ha espresso parere contrario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Il viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2019.

  Il viceministro Massimo GARAVAGLIA comunica che al fine della predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento, richiesta nel corso dell'ultima seduta, si è in attesa della verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, nella seduta del 26 giugno 2019, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda altresì che, in tale sede, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da predisporre nel termine di cinque giorni.
  Segnala che la Commissione cultura, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha tuttavia concluso l'esame in sede referente del nuovo testo del provvedimento, nella seduta del 26 giugno 2019, approvando un emendamento all'articolo 2 che prevede, recependo osservazioni della Commissione Affari costituzionali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ai fini dell'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura debba essere acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il parere della medesima. Rileva che tale modifica non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.
  Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione nella seduta del 26 giugno 2019.

  Il viceministro Massimo GARAVAGLIA comunica che al fine della predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento si è in attesa di elementi informativi da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 Pag. 31novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere sulla base della documentazione depositata nella precedente seduta dal rappresentante del Governo:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1476 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, comma 8, che sostituisce l'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, per quanto riguarda gli oneri assicurativi per gli impianti, la possibile riduzione degli importi assicurati per ciascun impianto non sembrerebbe suscettibile di cagionare un incremento apprezzabile del profilo di rischio per lo Stato;
    difatti l'ipotesi sugli importi da assicurare, che saranno non superiori a 140 milioni, con gradazione dei massimali da 70 a 140 milioni, è stata elaborata dall'ISPRA (oggi ISIN) sulla base delle conoscenze in materia, in relazione alla massima capacità di impatto del singolo impianto a causare danni;
    pertanto appare remota la possibilità che possa essere ammesso un margine di errore qualora nella situazione di un incidente reale vi fossero elementi di maggiore impatto;
    all'articolo 3, comma 9, che modifica l'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, con riferimento all'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti, le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tale finalità non sono già impegnate per la prestazione di altre garanzie e le stesse non necessitano di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli;
    all'articolo 3, comma 10, che aggiunge un ulteriore comma 3 all'articolo 23 della legge n. 1860 del 1962, l'istituzione di una sezione informativa sui siti internet dei Ministeri interessati (MISE e MATTM) sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 1, appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria, al fine di imputare la riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al vigente bilancio triennale 2019-2021;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere le parole:
delle proiezioni;
   sostituire le parole: bilancio triennale 2018-2020 con le seguenti: bilancio triennale 2019-2021;
   sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per l'anno 2019».

  Il viceministro Massimo GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 1, concernente i poteri del Ministro dell'interno in materia di navigazione nel mare territoriale, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, relativo all'inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione, evidenzia preliminarmente che la norma reca oneri, pari ad euro 500.000 per il 2019 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2020, derivanti dalle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca in ragione dei poteri in tal senso attribuiti, dalla medesima disposizione, al prefetto territorialmente competente. Al riguardo, reputa necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei predetti oneri nonché elementi di valutazione riguardo alla configurazione degli stessi come limiti di spesa pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio, al sussistere dei relativi requisiti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dalla custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate in base al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico di cui al del decreto legislativo n. 286 del 1998, pari a 500.000 euro per il 2019 e a un milione di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale – poteri procure distrettuali e intercettazioni preventive – evidenzia preliminarmente che la disposizione estende la competenza delle procure distrettuali e l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni preventive – previste dall'articolo 51 del codice di procedura penale – alle fattispecie di reato in materia di immigrazione illegale, fattispecie le cui ipotesi aggravate già ricadono nell'ambito di applicazione del previgente testo dell'articolo 51 del codice di procedura penale. Al riguardo prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, circa la neutralità finanziaria di tale estensione. In particolare la relazione Pag. 33tecnica riferisce che, trattandosi di ordinaria attività giudiziaria, alla stessa si potrà far fronte con una rimodulazione delle attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari e che l'incremento – che si attende di modesta entità – delle attività connesse alle suddette intercettazioni potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente, nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia.
  Pur considerando la predetta rimodulazione di attribuzioni tra i diversi uffici giudiziari, andrebbe a suo parere acquisita conferma che, in particolare nella fase di prima applicazione delle disposizioni, le procure distrettuali possano usufruire delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle nuove funzioni ad esse attribuite.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, riguardante il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, rileva che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (euro 500.000 per il 2019, di euro 1.000.000 per il 2020 e di euro 1.500.000 per il 2021). La copertura dei summenzionati oneri viene disposta a valere su quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, che costituisce, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, una delle fonti di alimentazione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura». Al riguardo prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica che evidenziano, per il 2019, un saldo positivo tra le entrate annuali e le risorse impegnate a normativa vigente, prefigurabile in proiezione anche per il 2020. Rileva che non sono esplicitati i dati riferiti al 2021; inoltre gli importi indicati riguardano lo stato attuale degli impegni, alcuni dei quali variabili annualmente: ritiene che andrebbe quindi acquisita conferma che l'utilizzo previsto dalle norme in esame sia compatibile con finalità cui le risorse in questione risultano già destinate in base alla previgente normativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, nell'autorizzare la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, un milione di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 per il concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impegno sul territorio nazionale, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, che restano acquisite all'erario.
  In proposito ricorda che tali entrate sono quelle derivanti dal contributo corrispondente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto destinate, ai sensi della sopra citata disposizione, al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive, istituito presso il Ministero dell'interno. Rileva che dette entrate confluiscono nel capitolo 3410 dello stato di previsione dell'entrata, con una previsione, per il triennio 2019-2021, di circa 40,5 milioni di euro per il 2019 e di circa 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Al riguardo, preso atto che, come riportato nella relazione tecnica, le entrate relative all'anno 2019 risulterebbero superiori agli utilizzi delle medesime entrate previsti da disposizioni previgenti, giudica opportuno che il Governo confermi che anche per gli anni 2020 e 2021 si possa prevedere che l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, per le finalità di cui al presente articolo 4, sia compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.
  A proposito dei profili di quantificazione dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di comunicazione alla questura di persone alloggiate in strutture ricettive, Pag. 34dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico, e dell'articolo 7, recante ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ordine pubblico, non formula osservazioni, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, concernente le assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, evidenzia che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratti a termine fino a 800 unità di personale (600 con trattamento corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato di area II F2 e 200 col trattamento del personale a tempo indeterminato di area I F2). Osserva che l'assunzione viene disposta per la durata di un anno solare (dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2020) e che gli oneri assunzionali sono quantificati in euro 3.861.324 per il 2019 e in euro 27.029.263 per il 2020, con copertura a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per il federalismo amministrativo. In proposito prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica: in merito ai buoni pasto, andrebbero comunque a suo avviso esplicitati i motivi per i quali siano state calcolate 99 giornate utili. Inoltre, stante la formulazione della norma, ritiene che andrebbe confermato che le risorse in questione siano da considerare come limiti massimi di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, quantificati in 3.861.324 euro per il 2019 e in 27.029.263 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, fa presente che il citato Fondo presenta per l'anno 2019 la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, in base alla quale emerge che proprio nei giorni successivi all'emanazione del decreto-legge in esame sono state sottratte dal citato fondo le risorse necessarie a far fronte agli oneri recati dall'articolo in commento e dall'articolo 10, comma 2. Al riguardo reputa comunque necessario che il Governo assicuri che il Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi all'anno 2020 e che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 9, recante disposizioni in materia di protezione di dati personali, non formula osservazioni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, riguardante il presidio del territorio in occasione delle Universiadi di Napoli, evidenzia preliminarmente che la norma integra la composizione (con 500 unità militari per le esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019) del contingente impiegato nelle operazioni di supporto alle Forze di polizia nel controllo del territorio (c.d. «Operazioni strade sicure»). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.214.141 per il 2019, con copertura a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo. Al riguardo, osserva che la norma, per un verso, individua un contingente di personale da impiegare definito in misura fissa (500 unità aggiuntive) e, per altro verso, dispone che il predetto impiego sia consentito nell'ambito di specifici limiti di spesa. Pertanto, pur rilevando che la formulazione della norma così come i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica siano complessivamente analoghi a quelli desumibili dai precedenti interventi di proroga e rifinanziamento dell’«Operazione strade sicure» [da ultimo l'articolo 1, comma 688, della legge bilancio 2018 e l'articolo 27 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto sblocca cantieri) convertito in legge dalla legge 14 giugno 2019, n. 55], per quanto attiene al tenore letterale della norma, evidenzia che, al Pag. 35fine del rispetto dei limiti di spesa indicati, l'utilizzo del personale in questione dovrebbe intendersi «fino» al limite delle 500 unità indicate. In proposito andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale delle Forze armate in occasione dell'Universiade Napoli 2019, pari a 1.214.141 euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 8, comma 2, del provvedimento in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante disposizioni sui soggiorni di breve durata, non formula osservazioni, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 12, relativo al Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, non formula osservazioni, essendo il maggior onere limitato alle dotazioni (2 milioni di euro per il 2019) del fondo istituito dalla norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, il comma 3 dell'articolo 12 provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Al riguardo, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, prende atto che l'onere di cui al presente articolo 12 deriva da impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la stipula di intese con i Paesi di origine dei flussi migratori, come indicato nella relazione tecnica.
  Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 12 prevede la possibilità di incrementare il Fondo di premialità con un importo annuo non superiore a 50 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).
  In proposito, ferma restando l'opportunità che il Governo assicuri che l'utilizzo degli eventuali ulteriori risparmi che si dovessero realizzare rispetto a quelli indicati dall'articolo 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno già previste a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare in relazione all'articolo 12, comma 2, in considerazione del fatto che il Fondo di premialità potrà essere incrementato solo qualora dalla revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e per l'accoglienza dei migranti si dovessero realizzare risparmi eccedenti quelli indicati dal citato comma 767.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 13 a 17, concernenti il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme in esame.

  Il viceministro Massimo GARAVAGLIA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.