CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2019
215.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 23

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 2 luglio 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Aeronautica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare (C. 875-A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).
Audizione di rappresentanti del Sindacato italiano dei militari – Guardia Costiera.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il Pag. 24sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
C. 1625 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe CHIAZZESE (M5S), relatore, osserva che lo scopo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, è quello di predisporre un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Esso, inoltre, mira anche a indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Ricorda che Turkmenistan in questi ultimi anni ha avviato una linea di dialogo e cooperazione con i principali attori della comunità internazionale e che l'Unione europea e la Cina sono stati gli interlocutori privilegiati del nuovo corso di politica estera, che ha attirato ingenti investimenti nei settori dell'esplorazione, sfruttamento e trasporto delle risorse energetiche.
  L'Accordo si compone di un breve preambolo e dodici articoli.
  In particolare, l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.
  L'articolo 2 individua nei Ministeri della difesa dei due Stati le autorità competenti all'attuazione dello strumento pattizio.
  L'articolo 3 riguarda le modalità della cooperazione che si svolgerà nei campi sicurezza militare e difesa; sviluppo e ricerca scientifica, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi della difesa; industria militare e della difesa; esportazione e importazione di armi nell'osservanza delle rispettive norme nazionali; cooperazione nel campo della politica di gestione del personale; formazione e addestramento; questioni relative all'ambiente, con riguardo alle contaminazioni ambientali dovute alle attività militari; sanità militare; storia; eventi sportivi militari; altri settori di comune interesse. La cooperazione potrà inoltre includere visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti, incontri tra rappresentanti della Difesa; scambi nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari e conferenze e supporto alle attività commerciali relative ai prodotti militari ed ai servizi nel campo della Difesa. È altresì previsto che le Parti potranno sottoscrivere un'Intesa per l'implementazione della cooperazione militare, nonché sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della Difesa.
  L'articolo 4, paragrafo 1, disciplina la cooperazione nel campo dell'industria della difesa nel rispetto degli ordinamenti nazionali, individuando le categorie di armamenti. Pag. 25Al riguardo, viene precisato che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito dell'Accordo o nel corso di operazioni che avranno luogo direttamente tra le Parti oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. Viene altresì precisato che i due Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi, senza l'assenso della parte cedente, il materiale acquisito nell'ambito dell'Accordo.
  Sempre all'articolo 4, paragrafo 2, si specifica che le attività nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere modalità quali ricerca scientifica, test e sviluppo, scambio di esperienze nel campo della tecnologia, produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti, supporto alle industrie della Difesa e Istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.
  L'articolo 5 impegna le Parti all'attuazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
  L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 7 detta norme relative alla giurisdizione mentre l'articolo 8 prevede il risarcimento in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse.
  L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate.
  L'articolo 10 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità che vengano sottoscritti protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso protocolli separati.
  Infine, l'articolo 12 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo e per la sua denuncia.
  Quanto al disegno di legge, questo si compone di cinque articoli che contengono le consuete clausole recanti l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) l'ordine di esecuzione (articolo 2) la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, che ammontano a 4.226 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, ascrivibili alle eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti da tenersi alternativamente nei due Paesi (articolo 3), l'invarianza finanziaria (articolo 4) e, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 5).
  Alla luce di quanto rilevato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
C. 1626 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo RIXI (Lega), relatore, osserva che l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato Pag. 26della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, è volto a consolidare la collaborazione in materia di sicurezza, nel comune intento di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.
  L'Accordo in esame fa seguito alla Dichiarazione congiunta di partenariato strategico tra i due Paesi firmata nel 2012 e al successivo Memorandum d'intesa, siglato nel marzo del 2016, tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana, da una parte, e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani, dall'altra, sulla cooperazione nel settore della difesa, che ha posto le basi per la cooperazione nei settori di competenza delle forze terrestri, aeree e marittime e riguarda, tra i vari ambiti di intervento, le operazioni umanitarie e di soccorso, le operazioni di mantenimento della pace, la formazione e l'addestramento.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge, il perfezionamento dell'Accordo consentirà un più efficace sostegno agli interessi delle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati industriali nel settore, anche in direzione dei mercati dei Paesi terzi. A questo proposito l'articolo IV dell'Accordo elenca le tipologie di materiali che saranno oggetto della cooperazione tra le Parti e stabilisce, inoltre, che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, le attività di procurement ivi disciplinate avverranno in accordo con i princìpi della legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di esportazione di materiali di armamento.
  Infatti, l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo messicano in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle previste dalla citata legge n. 185 del 9 luglio 1990.
  L'Accordo si compone di undici articoli, preceduti da un breve preambolo.
  L'articolo I enuncia gli obiettivi: esso intende fornire reciproco supporto tecnico e amministrativo per iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alla normativa internazionale di settore. È previsto che le Parti individuino le aree di cooperazione allo scopo di realizzare la collaborazione e stabiliscano un dettagliato processo per l'acquisizione e/o la fornitura di attrezzature militari.
  L'articolo II prevede che l'attuazione dell'Accordo avvenga tramite intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia.
  L'articolo III individua l'ambito di applicazione della cooperazione bilaterale, basata sui princìpi di reciproco rispetto e interesse e di eguaglianza. È previsto, inoltre, che ciascuna Parte offra sostegno all'altra in ogni fase del processo dell'eventuale acquisizione di materiali e servizi prodotti da un'industria nazionale.
  L'articolo IV elenca le possibili aree di cooperazione tra le Parti, il novero delle quali potrà essere ulteriormente ampliato. La norma stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra le Parti in osservanza delle rispettive legislazioni nazionali.
  Ai sensi dell'articolo V le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, saranno oggetto di ulteriori strumenti di attuazione da stabilire separatamente tra le Parti.
  L'articolo VI, dedicato agli aspetti finanziari, stabilisce che l'Accordo non prevede Pag. 27alcun obbligo finanziario per le Parti e che gli aspetti finanziari per ciascuna attività di attuazione saranno definiti nei singoli strumenti di attuazione.
  L'articolo VII disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo, che avverrà nel rispetto delle normative nazionali, nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  L'articolo VIII regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali e atti classificati, specificando che la regolamentazione di ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nella disposizione in commento è demandata ad uno specifico Accordo di sicurezza tra i due Stati.
  L'articolo IX dispone che le tasse, i dazi doganali e gli oneri analoghi eventualmente applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle parti nel cui territorio esse si applicano.
  L'articolo X rimette alla consultazione tra le Parti la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo.
  Infine, l'articolo XI contiene le disposizioni finali dell'Accordo.
  Il disegno di legge di Ratifica si compone di cinque articoli: l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2), mentre l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo, pari a euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019; seguono, all'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria – ad esclusione degli oneri di cui all'articolo 3 – e all'articolo 5 la disposizione di entrata in vigore della legge.
  In conclusione, ribadisce la rilevanza della ratifica di tale Accordo e si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017.
C. 1814 Pacifico, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marianna IORIO (M5S), relatrice, osserva che lo Scambio di Note tra Governo italiano e la Multinational Force and Observers (MFO) apporta una modifica al comma 2 dell'articolo 12 dell'Accordo di sede con l'Italia, stipulato il 12 giugno 1982, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 968 del 1982 ed emendato con un Addendum nel 1995.
  La modifica è finalizzata ad incrementare fino a quattordici il numero massimo di funzionari ai quali estendere le immunità e i privilegi concessi in virtù dell'Accordo, con l'esclusione di quelli aventi nazionalità italiana, estendendo tali immunità e privilegi anche ai rispettivi congiunti. Si tratta dei medesimi privilegi, immunità, esenzioni e facilitazioni accordate ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equipollente.
  Ricorda che il citato comma 2, nella formulazione originaria dell'Accordo di sede, riconosceva immunità e privilegi a due funzionari, passati a sette dopo la modifica introdotta nel 1995.
  La Multinational Force and Observers (MFO) – il cui quartier generale è a Roma – è un'organizzazione internazionale indipendente, istituita nel 1981, per il mantenimento della pace nel Sinai a seguito degli accordi di pace di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti, Egitto e Israele e confermati dal Trattato di pace del 1979 con cui Israele restituiva all'Egitto la penisola del Sinai, occupata durante la guerra dei sei giorni nel 1977.
  Il personale che ne fa parte – circa 1.700 unità di personale militare e civile – proviene da dodici nazioni. Al finanziamento Pag. 28del MFO contribuiscono, in parti uguali, Egitto, Israele e Stati Uniti e altri Contributing Nations.
  L'Italia – che partecipa, con la Marina militare, a tempo indeterminato alle operazioni di MFO sin dalla sua istituzione – è il quarto Paese contributore in termini di uomini. L'attuale contributo nazionale è fissato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 (Doc. XXVI n. 2 – scheda n. 31/2019), che ha confermato per l'anno 2019 un volume massimo di 75 militari e 3 mezzi navali, attualmente all'esame della Camera.
  In particolare, il contingente militare italiano ha il compito di verificare la libertà di navigazione nello Stretto di Tiran, che unisce il Golfo di Aqaba al Mar Rosso, e di riportare possibili violazioni dell'articolo 5 del Trattato di pace tra Egitto e Israele. Tale compito viene assicurato con tre pattugliatori costieri classe Esploratore, che costituiscono la Coastal Patrol Unit (CPU), unico contingente navale dell'MFO. Gli assetti navali della CPU svolgono inoltre i normali compiti istituzionali demandati alla Forza armata, fra cui il supporto alle autorità locali nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare e di tutela dell'ambiente marino.
  Il fabbisogno finanziario della partecipazione italiana alla missione riferito al 2019 è stimato in 6.392.575 euro.
  Il nostro Paese ha inteso accordare la modifica all'Accordo di sede originario per aggiornarne i contenuti all'evoluzione nel frattempo intercorsa e resa necessaria a seguito del peggioramento delle condizioni di sicurezza della regione del Sinai.
  Segnala che il provvedimento in esame era contenuto in un più ampio disegno di legge della precedente legislatura (A.C. 4609), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. L’iter dell'iniziativa legislativa si era poi interrotto al termine dell'esame in Commissione esteri del Senato, in seguito alla conclusione della legislatura.
  La proposta di legge oggi in esame, approvata all'unanimità dal Senato il 29 aprile scorso (A.S. 961), riproduce la porzione del testo del disegno di legge governativo della passata legislatura, relativo al solo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO).
  In particolare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Tutto ciò considerato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.