CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2019
213.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, al fine del parere da rendere alle commissioni riunite I e II, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Preannuncia quindi che le Commissioni di merito hanno deciso di svolgere una mirata attività conoscitiva il cui calendario è in corso di definizione. Segnala che vi sono anzitutto disposizioni in materia di immigrazione e, all'articolo 1, viene modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, attribuendo al Ministro dell'interno la facoltà – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi: per motivi di ordine e sicurezza pubblica; quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
  Evidenzia che l'articolo 2, modificando l'articolo 12 dello stesso testo unico sull'immigrazione, introduce una sanzione Pag. 59amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 10 mila a 50 mila euro, in caso di violazione – da parte del comandante di una nave – del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale italiano che venga disposto con provvedimento del Ministro dell'interno.
  Osserva che l'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale antimafia, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina: conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.
  Rileva che l'articolo 4 destina alcune risorse alla copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati stranieri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
  A questo riguardo e con specifico riferimento alle competenze della Commissione, osserva che si tratta di disposizioni che appaiono in linea con l'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani».
  Segnala che il regolamento 2016/1624/UE, di riforma dell'Agenzia europea Frontex (con sede a Varsavia), ai Considerando 20, 21, 33 e 34, premette – tra l'altro – che in uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia debba svolgere un ruolo di monitoraggio regolare e adeguato della gestione delle frontiere esterne. Ricorda che l'Agenzia dovrebbe provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi del rischio, lo scambio di informazioni e il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri che aiutino nella valutazione della vulnerabilità di ciascun Paese membro.
  Ricorda altresì che il regolamento 2016/1624 auspica anche che l'Agenzia svolga una valutazione della vulnerabilità, basata su criteri oggettivi, per verificare la capacità e la prontezza degli Stati membri nell'affrontare le sfide alle loro frontiere esterne, e che intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione europea e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Segnala, peraltro, che il Considerando 34 del Regolamento Frontex ha cura di precisare che l'Agenzia non dovrebbe entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei Paesi terzi interessati. In tal senso rinvia, in particolare, agli articoli 4 e 5 del regolamento Frontex per la declinazione normativa di questi princìpi.
  In proposito, ricorda che, nel settembre del 2018, la Commissione europea ha avviato l’iter legislativo della proposta di regolamento COM(2018)631 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Segnala che la nuova disciplina è volta a potenziare il sistema della Guardia di frontiera e costiera europea, tra l'altro, prevedendo in seno all'Agenzia europea omonima la costituzione di un corpo permanente di 10 mila unità operative, entro il 2020, termine che il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno convenuto di prorogare al 2027, abilitate a svolgere compiti che implicano competenze esecutive. Aggiunge che il regolamento Pag. 60rafforza inoltre il mandato dell'Agenzia prevedendo un suo maggior coinvolgimento nel sostegno alle procedure di rimpatrio effettuate dagli Stati membri e nella cooperazione con i Paesi terzi interessati.
  Evidenzia che il 20 febbraio 2019, il Consiglio dell'Unione europea ha concordato la sua posizione negoziale sulla proposta della Commissione europea e, sulla base di tale mandato, il 28 marzo 2019 è stato raggiunto un accordo politico con il Parlamento europeo. Il 1o aprile 2019, tale accordo è stato confermato in sede di Consiglio. A tal proposito, segnala che il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Maurizio Massari, in sede di audizione del 2 aprile 2019 presso le Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati, ha precisato che, in tale occasione, l'Italia, insieme alla Spagna e alla Slovenia, ha espresso voto contrario alla proposta, in quanto: la misura dell'istituzione del corpo permanente risulterebbe troppo onerosa, quantificata in circa 11 miliardi di euro, che secondo la Commissione europea potrebbero essere ridotti a 9 miliardi; la proposta sottrarrebbe, pertanto, risorse nazionali necessarie agli Stati membri per la gestione delle rispettive frontiere; essa, peraltro, non risulterebbe efficace per quanto riguarda la politica di rimpatrio. Ricorda, inoltre, che sulla base dell'accordo citato, il 17 aprile 2019, Parlamento europeo ha approvato la posizione in prima lettura sulla riforma, che è tuttora in attesa dell'adozione formale da parte del Consiglio. Proseguendo nell'esame del testo, evidenzia che l'articolo 11 introduce due fattispecie di ingresso in Italia – per missione e per gara sportiva – tra quelle per cui, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno.
  Osserva che l'articolo 12 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale ed è destinato a finanziare: interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale; intese bilaterali.
  Con riguardo alle disposizioni in materia di ordine pubblico, di più stretta attinenza interna, sottolinea che l'articolo 5 prescrive l'obbligo da parte dei gestori di strutture ricettive di comunicare, alla questura territorialmente competente, le generalità delle persone alloggiate con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, anziché entro ventiquattr'ore dal loro arrivo. È dunque modificato il testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Rileva che saranno le Commissioni referenti a stabilire se questa modifica sia troppo onerosa in termini di adempimento procedurale, anche in chiave concorrenziale e ricorda al proposito che gli ospiti delle strutture ricettive sono previamente identificati con un documento in corso di validità e, prima del dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicati telematicamente sul «Portale alloggiati della Polizia di Stato» entro 24 ore dall'arrivo.
  Segnala che l'articolo 6 interviene sulla legge 22 maggio 1975, n. 152, per inasprire la pena in caso di violazione del divieto di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il provvedimento, inoltre, prevede la reclusione da uno a quattro anni per chiunque, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere. Pag. 61
  Osserva che l'articolo 7 apporta modifiche al codice penale, per garantire il regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, il decreto-legge: aggrava i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; introduce una nuova ipotesi di danneggiamento a carico di chiunque commetta i fatti in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, con la previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni, con conseguente applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza. Ricorda che l'articolo 10 incrementa di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, il contingente di personale di Forze armate impiegate nei servizi di vigilanza a siti sensibili, nell'ambito del programma «Strade sicure», per assicurare la sicurezza durante lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019.
  Gli articoli da 13 a 17, che costituiscono il Capo III del decreto-legge, dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Osserva che il provvedimento d'urgenza anticipa così l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge A.C. 1603-ter, in corso di esame in Commissione Giustizia e, in particolare, il testo: interviene sulla disciplina del cosiddetto DASPO, cioè la misura di prevenzione che consiste nel divieto di accesso alle competizioni sportive, per ampliarne la portata; estende anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; estende il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati; interviene sul cosiddetto Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto; apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive; amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati, evidenziando al riguardo che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio per il 2019 – aveva già disposto similmente al riguardo con riferimento agli spettacoli musicali dal vivo.
  Ricorda che la Commissione europea è intervenuta sul tema della violenza sportiva con la Comunicazione COM(2011)12 final, con i cui contenuti le disposizioni in argomento paiono in sintonia.
  Evidenzia inoltre che vi sono altre significative disposizioni, tra cui l'articolo 8 che introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consentendo al Ministero della giustizia di procedere all'assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Segnala, infine, che l'articolo 9: interviene sulla disciplina della riservatezza, per ripristinare la vigenza, fino al 31 dicembre 2019, della disposizione relativa al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, di cui all'articolo Pag. 6257 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato dall'8 giugno scorso; interviene sulla disciplina delle intercettazioni, per prorogare al 1o gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquisterà efficacia la riforma introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.
  Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione che auspica di ampio respiro, anche in considerazione dei tempi a disposizione per l'espressione del parere, potendo ad esso dedicare l'intera prossima settimana.

  Sergio BATTELLI, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, in relazione ai tempi di esame del provvedimento previsti nelle Commissioni di merito, sarà possibile svolgere un'approfondita discussione nelle successive sedute che saranno dedicate all'esame del medesimo.

  Piero DE LUCA (PD) nel condividere le osservazioni del presidente, intende tuttavia anticipare taluni aspetti su cui sono necessari approfondimenti istruttori e chiarimenti del relatore. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, ritiene che sia necessario comprendere meglio l'effettivo significato dispositivo recato dalla norma che consente al Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. Osserva infatti che dovrebbe essere chiarito se questa previsione normativa voglia significare che attualmente il Ministro dell'interno non ha il potere di agire in tal modo, e se quindi, in questo momento, nonostante il Governo stia chiudendo i porti all'accesso di talune navi, tali decisioni non potrebbero essere assunte e messe in pratica non sussistendo la base legale che lo consente. Osserva peraltro che vi sono solamente due opzioni sulla problematica: o la norma proposta è inutile, perché il potere ivi disposto già esiste nel corpus legislativo italiano, oppure essa serve a sanare il fatto che l'esecutivo sta agendo illegalmente sotto il profilo dell'ordinamento interno – senza che sia peraltro necessario anche valutare i profili attinenti all'ordinamento internazionale. Rimarca che gli aspetti concernenti la legalità dell'azione governativa saranno certamente portati anche all'attenzione delle Commissioni competenti nel merito. È tuttavia dell'avviso che il dibattito debba essere condotto anche in questa Commissione per l'impatto che l'agire senza base giuridica legale ha rispetto alle normative europee. Auspica quindi che prima di avviare la discussione su tutti gli altri aspetti connessi al provvedimento all'esame si approfondiscano adeguatamente le questioni che ha testé illustrate ritenendo, conclusivamente, la norma citata assai pericolosa e il potere di chiudere porti, che si è arrogato il Ministro dell'interno, al momento inesistente.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore, riservandosi gli opportuni approfondimenti, nonché interlocuzioni con i relatori delle Commissioni competenti nel merito sul provvedimento, ricorda che il testo in esame, in quando decreto-legge, è già in vigore nel nostro ordinamento. Sottolinea che tale strumento normativo ha carattere di necessità e urgenza ed è volto, in questo specifico caso, ad affrontare la problematica della sicurezza e dell'ordine pubblico che è particolarmente sentita dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, che ritengono di interpretare così la volontà dei propri elettori. Evidenzia che è proprio attraverso la modifica di norme preesistenti che si cerca di rendere possibile l'azione del Governo in modo che sia coerente con la volontà popolare.
  Osserva, inoltre, che non rientra certamente nel perimetro dei profili di competenza della Commissione giudicare la legittimità della norma. Ritiene invece che il confronto potrà essere utilmente avviato, oltre che sugli aspetti precedentemente indicati dal deputato De Luca, anche sulle Pag. 63tematiche concernenti l'immigrazione contemplate nell'articolo 2 del decreto-legge.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.
C. 1767 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame, al fine di rendere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Segnala che l'Accordo si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volte a realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.
  Osserva che la struttura dell'Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Segnala inoltre che il testo dell'Accordo accoglie gli elementi costituenti il livello minimo di un progetto OCSE-G20 inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e che sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutuate dallo stesso progetto.
  Per la dettagliata analisi del contenuto rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici e segnala che l'Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  Si limita, in tal senso, a ricordare l'articolo 13 che disciplina i compensi per servizi – disposizione questa considerata irrinunciabile da parte giamaicana – prevedendo la tassazione concorrente di tali remunerazioni nello Stato della fonte, con un'aliquota massima del 10 per cento, indipendentemente da una presenza minima temporale dell'operatore non residente nel suo territorio, con l'esclusione, su richiesta dalla Parte italiana, di alcune significative tipologie di servizi amministrativi e di supporto di routine connessi al normale svolgimento dell'attività d'impresa (par. 5). Sottolinea che, a ulteriore garanzia dell'interesse italiano in ordine alle suddette tipologie di reddito, è stato inoltre ottenuto l'inserimento nel Protocollo, lettera E), di una clausola cosiddetta della «nazione più favorita», in base alla quale è previsto che, qualora dopo l'entrata in vigore dell'Accordo la controparte firmi un accordo della medesima specie con un altro Stato membro dell'Unione europea con aliquote di tassazione alla fonte inferiori (comprese eventuali aliquote pari a 0) a quelle concordate con l'Italia, a partire dalla data di entrata in vigore di tale Pag. 64accordo dette aliquote di maggior favore sostituiranno automaticamente quelle vigenti per l'Italia.
  Ricorda, infine, che il disegno di legge in titolo, si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono pervenire oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nel raccomandare un rapido esame del provvedimento, segnala che i gruppi in Commissione esteri hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti.
  Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Guido Germano PETTARIN (FI) valuta positivamente il testo all'esame e, non individuando elementi ostativi, auspica che la Commissione possa rilasciare con celerità il parere richiesto.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se vi siano le condizioni per presentare una proposta di parere alla Commissione.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

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