CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2019
213.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 27 giugno 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

  La seduta comincia alle 12.30.

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
C. 1806, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 600 Mandelli).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 600, d'iniziativa del deputato Mandelli, recante «Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Rosa MENGA (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, recante disposizioni in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, è stata approvata dall'Assemblea del Senato il 29 aprile 2019.Pag. 50
  Premette che la materia in oggetto è stata più volte affrontata durante le passate legislature. In particolare, nel corso della XVII legislatura il testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abbinate fu approvato in sede legislativa dalla Commissione Affari sociali della Camera. Il provvedimento fu poi trasmesso al Senato (S. 1534), che non ne concluse l’iter in tempo utile.
  In assenza di una normativa specifica, l'utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal Regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dedica il Capo VI al tema del rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43). Le prescrizioni del Regolamento di polizia mortuaria rinviano all'articolo 32 del regio decreto n. 1592 del 1933, recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che riserva all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti del nucleo familiare (fino al sesto grado) o di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (esclusi i casi di suicidio). Il Comitato nazionale di bioetica, nel parere espresso nel 2013, ha stigmatizzato tale disposizione dal punto di vista etico, sottolineando come la donazione del corpo post mortem debba, al contrario, ispirarsi a un principio di solidarietà che presupponga una libera e consapevole decisione.
  Fa presente che la proposta di legge in esame si compone di dieci articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della proposta, fa riferimento a disposizioni in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso, secondo le modalità di seguito stabilite. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai princìpi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Si specifica che sono utilizzabili per le predette finalità il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge n. 578 del 1993, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», e dei successivi decreti attuativi. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio per almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
  L'articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Si prevede che, da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative volte a diffondere la conoscenza delle disposizioni in oggetto tra i medici e gli esercenti le professioni sanitarie e a diffondere tra i cittadini una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
  L'articolo 3, concernente le forme in cui deve essere manifestato il consenso, dispone al comma 1 che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017, sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Pertanto, ai sensi dell'articolo in esame, la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, poi, esplicitamente che la dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi Pag. 51alla banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita presso il Ministero della salute. Allo stato attuale, la banca dati non è operativa poiché non è stato ancora adottato il decreto regolamentare sulle modalità di registrazione delle DAT.
  La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità richieste per la sua espressione e deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla suddetta banca dati. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscano di procedere alla revoca del consenso nelle predette forme, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni (comma 5).
  I commi da 2 a 4 sono dedicati alla figura del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario. Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione). Il comma 6 specifica che, per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
  L'articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. I centri sono individuati – dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
  L'articolo 5 prevede l'istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell'elenco nazionale dei centri di riferimento.
  L'elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento – acquisita, mediante la banca dati sulle DAT, la prova del consenso espresso – provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
  L'articolo 6 dispone che i centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
  L'articolo 7 stabilisce che l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti.Pag. 52
  L'articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'abrogazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui al regio decreto n. 1592 del 1933).
  Fa presente, infine, che la proposta di legge C. 600, di iniziativa del deputato Mandelli, che è stata abbinata nella seduta odierna, reca un contenuto molto simile a quello della proposta di legge approvata dal Senato, appena illustrata, pur essendo meno articolata e completa rispetto a quest'ultima.
  Per le ragioni esposte, annuncia fin da ora l'intenzione di proporre di adottare la proposta di legge C. 1806, approvata dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame.

  Elena CARNEVALI (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal Senato, ricordando il percorso avviato, fin dall'inizio della passata legislatura, con l'esame della proposta di legge presentata dall'allora deputato del Partito democratico Gero Grassi. Segnala che il tema del provvedimento in oggetto presenta aspetti complessi, anche per i delicati profili di natura etica, e che allo stesso tempo occorre assicurare la possibilità di effettuare un percorso formativo completo per gli studenti di medicina. Sottolinea, come è emerso anche dalla relazione, che una piena attuazione della legge n. 219 del 2017, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, con l'adozione della relativa banca dati, costituisce il presupposto necessario ai fini di una corretta applicazione delle norme che si intende introdurre con il provvedimento in esame.
  Nel rilevare che, rispetto a quanto previsto nella passata legislatura, il testo contiene elementi innovativi in materia di ricerca scientifica, manifesta, a titolo personale, la necessità di svolgere un approfondimento su tale aspetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.
C. 687 Delrio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano LEPRI (PD) (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella giornata odierna, che si compone di quattro articoli, reca una delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'istituzione dell'assegno unico e della dote unica per i servizi. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la proposta di legge intende superare l'attuale frammentazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite all'istituzione dell'assegno unico e della dote unica per figli a carico ed aiutando pertanto le famiglie della fruizione delle misure di sostegno.
  Prima di illustrare il contenuto della proposta, ritiene opportuno richiamare qualche dato al fine di comprendere il contesto generale. Dal Rapporto annuale Istat sulle prospettive demografiche del nostro Paese, risulta che in Italia la flessione demografica, dal 2008 al 2018, ha subito un'accelerazione, segnando nel 2017 un saldo naturale negativo record (-191 mila unità, confermato dalla stima di -187 Pag. 53mila del 2018). Al 1o gennaio 2019, secondo le stime più recenti, i residenti in Italia sono circa 60,4 milioni, 400 mila in meno rispetto al 1o gennaio 2015. I giovani fino a 14 anni di età rappresentano il 13,2 per cento del totale dei residenti in Italia, la popolazione in età attiva il 64 per cento e gli anziani con 65 anni e oltre il 22,8 per cento. Il contributo dei cittadini stranieri alla natalità della popolazione residente si va lentamente riducendo. Dal 2012 al 2017 diminuiscono, infatti, anche i nati con almeno un genitore straniero (oltre 8 mila in meno) che scendono sotto i 100 mila (il 21,7 per cento del totale).
  Segnala inoltre che, come risulta dalla pubblicazione Istat «La povertà in Italia», i livelli di povertà, sia assoluta che relativa, sono particolarmente elevati per le famiglie più numerose, con quattro o cinque componenti e più, aumentando tra le famiglie più giovani.
  Ricorda che la situazione attuale determina una disparità nell'erogazione di trattamenti. A titolo di esempio, segnala che gli incapienti non possono godere della detrazione d'imposta per i figli a carico e che gli assegni familiari possono essere erogati solo ai lavoratori dipendenti o parasubordinati.
  Inoltre, alcune misure hanno carattere saltuario, in quanto legate spesso a una condizione lavorativa, e pertanto manca quella continuità d'aiuto che costituisce un presupposto necessario per il sostegno alla natalità. Sottolinea che la proposta che il Partito democratico porta all'attenzione della Commissione e, auspicabilmente, di tutto il Parlamento, tiene conto anche delle soluzioni recentemente adottate in altri Paesi.
  Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'articolo 1, comma 1, reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e il potenziamento delle misure di sostegno economico per i figli a carico e delle disposizioni volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità. Il comma 2 stabilisce i princìpi e i criteri direttivi generali e comuni ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, identificando le modalità di applicazione dei nuovi benefìci e le risorse da destinarvi. Si dispone, in particolare, che in aggiunta agli stanziamenti derivanti dalla razionalizzazione degli istituti esistenti in materia siano destinati al finanziamento delle misure previste ulteriori importi per un ammontare non inferiore, rispettivamente, a 3,2 e a 6,4 miliardi di euro nel biennio successivo a quello di entrata in vigore della legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno. Al comma 3 si stabilisce che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale di stato civile informi le famiglie sui benefìci previsti dalla legge per i figli a carico e sulla fruizione di servizi a sostegno della genitorialità.
  L'articolo 2 reca i princìpi e i criteri specifici per la delega relativa al riordino e potenziamento delle misure di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, si segnalano: il riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo fino a 240 euro per dodici mensilità; il riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 80 euro per dodici mensilità; l'introduzione di una maggiorazione del nuovo assegno rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità; la razionalizzazione e l'eliminazione degli istituti vigenti (assegni familiari, assegno di natalità (bonus bebè); Fondo di sostegno alla natalità; premio alla nascita (bonus mamma domani); l'adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della proposta di legge in esame; il coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione delle due misure.
  L'articolo 3 reca i seguenti princìpi e i criteri specifici per la delega sul riordino e il potenziamento delle misure volte a Pag. 54favorire la fruizione dei servizi a sostegno della genitorialità: istituzione di una dote unica per un ammontare fino a un massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età, utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia quali asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato; riconoscimento della dote unica in forma ridotta per i figli a carico nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni; riconoscimento di una dote unica maggiorata in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità; eliminazione dei voucher utilizzabili per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per fare fronte agli oneri della rete dei servizi per l'infanzia e del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia.
  L'articolo 4, infine, disciplina il procedimento per l'approvazione dei decreti legislativi, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e l'obbligo di motivazione da parte del Governo qualora non intenda conformarsi al suddetto parere. Il comma 2 reca del medesimo articolo le modalità per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi.

  Guido DE MARTINI (Lega), relatore, si riserva di intervenire in una fase successiva della discussione.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ringrazia i presentatori del provvedimento in discussione per aver proposto all'attenzione della Commissione un argomento così rilevante, con forti implicazioni rispetto al tema del sostegno alla natalità. Ribadisce la drammaticità dell'attuale situazione che vive il nostro Paese, sottolineata anche da una recente mozione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea. Richiama in proposito i dati allarmanti circa il numero di figli per donna in Italia, che appaiono molto lontani dall'obiettivo di garantire un adeguato tasso di sostituzione. Segnala altresì che il suo gruppo ha proposto, nell'ambito dell'esame di diversi provvedimenti, misure analoghe a quelle contenute nel testo in discussione, attraverso l'istituzione di un reddito di infanzia, l'introduzione di una fiscalità più equa e il riordino di una normativa di difficile comprensione per le famiglie.
  Manifesta, pertanto, la piena disponibilità del suo gruppo a contribuire alla discussione e a trovare soluzioni idonee, ricordando che il sostegno alla natalità dovrebbe essere un obiettivo prioritario del Parlamento.

  Dario BOND (FI) concorda sull'opportunità di procedere a una semplificazione della normativa di sostegno alle famiglie con figli, segnalando che attualmente molto spesso tali famiglie non conoscono tutte le opportunità che hanno a disposizione. Nel rilevare che anche la normativa regionale, spesso con misure di sostegno di carattere discontinuo, contribuisce alla frammentazione degli interventi, insiste per un maggior coordinamento tra la dimensione sociale e quella sanitaria, senza trascurare anche altri settori, a partire da quello dell'istruzione.

  Marialucia LOREFICE presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

  Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

  La seduta comincia alle 13.05.

7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico.
(Seguito discussione congiunta).

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  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, che si è concluso il 5 giugno scorso, al fine di approfondire le tematiche oggetto delle risoluzioni in titolo. Chiede, quindi, alla collega Bellucci, in qualità di presentatrice della prima delle risoluzioni all'ordine del giorno, come ritiene opportuno procedere.

  Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare i colleghi che attraverso la loro partecipazione hanno testimoniato una sensibilità e un desiderio di contribuire ad individuare soluzioni rispetto a una problematica di indubbia rilevanza, ritiene che, dopo il ciclo di audizioni svolto, si possa pervenire alla predisposizione di un testo condiviso. Esprime, pertanto, la propria disponibilità a elaborare una proposta di testo unificato che tenga conto degli aspetti caratterizzanti di tutte le risoluzioni presentate

  Marialucia LOREFICE, presidente, constatata la condivisione generale, da parte della Commissione, per il metodo proposto dalla deputata Bellucci, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.