CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2019
213.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.
Audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma.
(Svolgimento e conclusione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi le audizioni nel quadro dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.
  L'ordine del giorno prevede l'audizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Informa quindi che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
  Saluta il dottor Mauro Palma, lo ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione e gli dà la parola.

  Mauro PALMA, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, il Presidente Giuseppe BRESCIA, Pag. 6nonché i deputati Barbara POLLASTRINI (PD) e Andrea GIORGIS (PD).

  Mauro PALMA, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, risponde ai quesiti posti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia il dottor Mauro Palma e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
Testo unificato C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno scorso.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che sono state presentate quattro proposte emendative al testo unificato adottato come testo base (vedi allegato).
  Informa inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 22 luglio prossimo.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate, ritiene ragionevole, nel momento in cui si è raggiunta un'ampia condivisione sull'equiparazione dell'elettorato attivo per le due Camere, intervenire anche sull'elettorato passivo, uniformandolo a venticinque anni. Ritiene, viceversa, che la proposta, avanzata dal gruppo di Fratelli d'Italia, volta a equiparare l'elettorato passivo a quello attivo, costituisca una forzatura, non essendo al momento ancora matura una decisione riflessione al riguardo.
  Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo premissivo Meloni 01.1, nonché sull'emendamento Meloni 1.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, mentre condivide il parere espresso dal relatore Ceccanti sull'articolo premissivo Meloni 01.1 e sull'emendamento Meloni 1.1, sui quali, quindi, esprime parere contrario, esprime parere contrario anche sugli emendamenti Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3. Fa infatti notare come sia opportuno mantenere una differenziazione nell'elettorato passivo delle due Camere, onde garantire gli equilibri tra di esse.
  Rileva inoltre come il testo unificato in esame, che consente appunto di salvaguardare taluni equilibri istituzionali ormai consolidatisi tra i due rami del Parlamento, si sia raggiunta un'ampia condivisione che permetterà di concludere speditamente l’iter di esame.

  Il Sottosegretario Simone VALENTE si rimette alla Commissione sulle proposte emendative presentate.

  Emanuele PRISCO (FdI), mentre comprende, per certi versi, il ragionamento logico seguito dal relatore Ceccanti nell'espressione dei suoi pareri, non condivide l'orientamento contrario espresso in termini così netti dalla relatrice Corneli, facendo notare come un intervento limitato all'elettorato attivo rischia di apparire privo di reale efficacia e sostanza, nonché poco comprensibile, in danno della rappresentatività Pag. 7dei più giovani. Ritiene infatti ingiusto condizionare il diritto di elettorato, sia attivo sia passivo, a determinate condizioni, che siano l'età, il censo o altri requisiti, dal momento che appare necessario concentrarsi sul merito e sulla qualità della persona chiamata ad esprimere un voto o a candidarsi in Parlamento.
  Auspica dunque un ripensamento dei relatori sui pareri espressi, in particolare sull'articolo premissivo Meloni 01.1 e sull'emendamento Meloni 1.1, al fine di definire un testo maggiormente condiviso, in coerenza con quelle che erano le premesse iniziali della discussione.

  Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ricorda come l'origine della differenziazione dell'elettorato passivo fra le due Camere risieda nell'orientamento dell'Assemblea costituente volto a configurare il Senato quale una Camera alta, una Camera degli anziani, composta da personalità di maggiore esperienza, espressione di particolari istanze o articolazioni della società, e come, all'elemento di differenziazione costituito dall'età si sarebbe dovuto aggiungere, sulla base degli accordi allora intervenuti tra le forze politiche, quello dato dalla diversità dei sistemi elettorali. Rileva, dunque, come, stante l'impraticabilità, nell'attuale contesto politico e istituzionale, di definire sistemi elettorali diversi tra le due Camere, la limitazione dell'elettorato passivo per il Senato costituisca al momento l'unico elemento di differenziazione fra le due Camere e ritiene che tale elemento di differenziazione debba essere mantenuto. Osserva, infatti, come sarebbe irragionevole che le due Camere, che esercitano le stesse funzioni, fossero elette con un identico sistema e con gli stessi requisiti di elettorato attivo e passivo, e come pertanto, laddove si volesse introdurre l'equiparazione anche dell'elettorato passivo, oltre che di quello attivo, si dovrebbe valutare nel contempo l'opportunità di prevedere altri elementi di differenziazione, ad esempio sotto il profilo del sistema elettorale o delle funzioni.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), pur condividendo le premesse del ragionamento sviluppato dal deputato Cecconi, ritiene che da esse si debbano trarre conclusioni diverse.
  Evidenzia come, a seguito del risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, sia emersa una volontà popolare tesa alla conferma del bicameralismo perfetto, di cui non si può far altro che prendere atto, uniformando l'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato. Dal momento che i due rami del Parlamento svolgono la medesima attività, ritiene dunque importante uniformare la platea elettorale, eventualmente anche riferendo alla maggiore età il diritto di elettorato attivo e passivo, considerata l'elevata consapevolezza politica dei giovani di oggi.
  Pur esprimendo soddisfazione per l'accordo raggiunto sul testo unificato in esame, invita pertanto a riflettere sull'opportunità di svolgere una ulteriore riflessione sugli aspetti dell'elettorato passivo, valutando l'esigenza di uniformare la disciplina tra Camera e Senato.

  Emanuele FIANO (PD), condividendo l'orientamento manifestato dal relatore Ceccanti, preannuncia che il suo gruppo si asterrà sull'articolo premissivo Meloni 01.1 e sull'emendamento Meloni 1.1, auspicando su di essi un supplemento di riflessione in vista dell'esame in Assemblea. Preannuncia altresì il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo premissivo Meloni 01.1, nonché gli emendamenti Meloni 1.1, Bruno Bossio 1.2 e Speranza 1.3.

  Gianluca VINCI, presidente, ricorda che sulle proposte di legge non sono previsti pareri da parte di altre Commissioni: avverte pertanto che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di condividere l'ampliamento dell'elettorato Pag. 8attivo per il Senato, previsto dal provvedimento in esame, mentre esprime perplessità sul mantenimento delle limitazioni all'elettorato passivo. Rileva, in particolare, l'opportunità di prevedere che in almeno una delle due Camere sia favorita la rappresentanza dei giovani, equiparando l'elettorato passivo a quello attivo. Auspicando un'ulteriore riflessione al riguardo, dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alle città di Brindisi, Salerno e Torino.
Testo unificato C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno scorso.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base.
  Ricorda quindi che sulle proposte di legge non sono previsti pareri da parte di altre Commissioni: pertanto sarà ora posta in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Stefano CECCANTI (PD) auspica che sul provvedimento in esame maturino le condizioni per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

  Gianluca VINCI, presidente, rileva come la proposta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa potrà essere valutata dai gruppi.

  La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Gianluca VINCI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FdI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1295 Lollobrigida, recante disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge, sottolinea come la finalità dell'intervento legislativo sia quella di permettere alle imprese pubbliche e private italiane che operano in settori strategici in aree estere, dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima – di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali. Ritiene infatti che tale possibilità possa offrire un vantaggio competitivo al «sistema Italia», rispondendo a molteplici e diverse esigenze. Innanzitutto, da un punto di vista prettamente economico, incoraggiare lo sviluppo di un mercato della sicurezza privata porterebbe nuove risorse all'erario grazie alla limitazione dell'uscita dallo Stato di ingenti risorse Pag. 9economiche utilizzate dalle nostre imprese di punta per pagare la sicurezza privata all'estero. In secondo luogo, uno sviluppo in tal senso permetterebbe l'impiego di quel personale che, già formato, troverebbe quale naturale sbocco professionale l'impiego in attività di sicurezza privata ad alta qualificazione.
  Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge, rileva innanzitutto come l'articolo 1, il quale individua l'ambito di applicazione del provvedimento, preveda che i servizi di vigilanza privata possano essere svolti con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci e dei valori delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.
  Al riguardo ricorda che la normativa di riferimento in materia di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate è contenuta nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e nel relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e seguenti).
  In base a tale normativa, le guardie private (definite anche «particolari» in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o «giurate» poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati (articolo 133) o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia. In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari. Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.
  Segnala, altresì, come l'articolo 4 del decreto-legge n. 59 del 2008, abbia inserito nel T.U.L.P.S l'articolo 134-bis, in materia di disciplina delle attività già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea, il quale prevede, in particolare, che l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia sottoposto alle medesime condizioni dell'imprese ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto.
  Più recentemente il decreto-legge n. 107 del 2011, ha stabilito (all'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria.
  L'articolo 2 della proposta di legge definisce i requisiti richiesti alle guardie giurate per poter svolgere attività di protezione in territorio estero, prevedendo al comma 1 che i servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 «sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria».
  In proposito rammenta che i servizi di sicurezza sussidiaria, che possono essere espletati, direttamente o attraverso istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, Pag. 10dei terminal passeggeri e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, a norma dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, sono definiti in particolare dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2009, n. 154. Viene specificato che restano esclusi dall'applicazione i servizi di controllo per il cui espletamento è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
  In tale contesto il comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, devono essere in possesso di licenza di porto di arma corta e di arma lunga per difesa personale e di almeno uno dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del TULPS:
   a) aver superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
   b) aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni e aver partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa.

  Al riguardo, ricorda che la legge n. 331 del 2000 ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. In particolare, la legge n. 226 del 2004, nell'anticipare al 1o gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale) e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Le richiamate figure si susseguono: il VFP1 può accedere al VFP4, il VFP4 poi, per concorso, può accedere al servizio permanente.
  L'articolo 3 della proposta di legge, al comma 1, demanda a un regolamento di servizio la fissazione delle modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione. Tale regolamento è approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del TULPS.
  La disposizione prevede che il regolamento debba essere predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile; tale allegato stabilisce i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi.
  Ai sensi del comma 2 i regolamenti di servizio devono in ogni caso tener conto delle seguenti prescrizioni:
   a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;
   b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie con maggior esperienza;
   c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio è svolto e comunque sempre nell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale.

  L'articolo 4 prevede innanzitutto, al comma 1, che l'autorizzazione relativa Pag. 11all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, su istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del TULPS, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del TULPS, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 110 del 1975, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge (). Il richiamato articolo 8 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) subordina il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica l'interessato deve sostenere apposito esame presso la Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti ed infiammabili.
  Il comma 2 stabilisce che le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, possono usare le armi comuni da sparo, esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero.
  In caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, la disposizione richiama l'applicazione della normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del TULPS e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione del TULPS.
  Il comma 3 individua il tipo di armamento a disposizione delle guardie giurate per lo svolgimento dei predetti servizi, che consiste, esclusivamente, nelle armi portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.
  L'articolo 5 stabilisce oggetto e modalità di comunicazione con le autorità estere e nazionali sull'impiego delle guardie giurate all'estero.
  In relazione a ciascun servizio da svolgere senza l'impiego di armi, al comma 1 si prevede che il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, deve comunicare alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza:
   l'elenco delle guardie giurate impiegate;
   i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto;
   le date presunte di inizio e di fine del servizio.

  La comunicazione è effettuata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
  Qualora, invece, l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, ad integrazione di quanto sopra previsto, il comma 2 prevede che occorre altresì comunicare:
   il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;
   le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;
   la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

  Il comma 4 specifica che presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza deve essere conservata copia delle comunicazioni effettuate.
  Con una disposizione di carattere generale e residuale, il comma 3 prevede che il legale rappresentante dell'impresa o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto a ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessari ai fini dello svolgimento Pag. 12del servizio di protezione, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le disposizioni del provvedimento siano riconducibili alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, nonché alla materia «professioni», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento alla materia «professioni», segnala come la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, abbia riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale. Per la Corte, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Non è dunque nei poteri delle Regioni dare vita a nuove figure professionali e l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.
  Sempre per la Corte, ulteriori profili attinenti alla legislazione sulle professioni sono invece riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale. Ad esempio è stata censurata una legge regionale laddove essa prevede l'obbligo – da parte di professionisti provenienti da altre regioni – di applicare tariffe determinate a livello regionale, ostacolando la competitività tra gli operatori. Peraltro, la legge regionale che comporta l'obbligo di iscrizione nell'albo della regione in cui si intende esercitare una determinata professione non prevede un obbligo di sostenere nuovamente le prove di abilitazione necessarie e dunque non configura un intralcio al libero regime concorrenziale.
  Esprimendo talune considerazioni conclusive, auspica un ampio dibattito tra i gruppi, al fine di elaborare un intervento adeguato che, da un alto, salvaguardi il know how delle imprese italiane chiamate ad operare all'estero, spesso in condizioni di difficoltà, garantendo un vantaggio competitivo al Paese, e, dall'altro, tuteli le esigenze della categoria professionale delle guardie giurate, consentendone un impegno all'estero in condizioni di piena sicurezza.

  Gianluca VINCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

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