CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 9.40.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
C. 1603-bis-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 18 giugno 2019.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI, con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo, di cui all'articolo 1, evidenzia la necessità di prevedere il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – il quale prevede che qualora dall'adozione di decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri questi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse – per la copertura di eventuali oneri connessi all'esercizio della delega.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera i), segnala che il richiamo all'articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è connesso alla riforma della governance del CONI e al fatto che l'erogazione dei contributi finanziari alle federazioni spetta alla società Sport e Salute S.p.A. e il riconoscimento del potere di revoca all'autorità di Governo competente in materia di sport rendono necessario l'adeguamento della composizione del collegio dei revisori.
  In relazione all'articolo 2, in materia di centri sportivi scolastici, osserva che le scuole potranno chiedere alle famiglie di contribuire finanziariamente alle attività dei centri sportivi scolastici, come già possono farlo per ogni attività, laboratoriale o meno, extracurricolare, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio. Assicura pertanto che il citato articolo 2 potrà essere attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Conferma quindi che dall'articolo 3, in materia di disciplina del titolo sportivo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Quindi, con riferimento alla delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, all'articolo 5, comma 1, Pag. 69lettera c), laddove si prevede l'individuazione, senza oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, segnala che, allorché in sede attuativa dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i relativi decreti legislativi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 5.
  Infine, all'articolo 9, comma 1, lettera b), segnala la necessità di sopprimere la disposizione di cui al numero 3), che prevede l'obbligo di dotare, ove possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, in considerazione della difficoltà di quantificare gli oneri a carico degli enti locali nel caso in cui siano proprietari delle piste e di provvedere alla relativa copertura finanziaria.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge 1603-bis Governo, recante Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell'associazionismo sportivo, di cui all'articolo 1, appare necessario prevedere il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – il quale prevede che qualora dall'adozione di decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri questi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse – per la copertura di eventuali oneri connessi all'esercizio della delega;
    con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera i), il richiamo all'articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è connesso alla riforma della governance del CONI e al fatto che l'erogazione dei contributi finanziari alle federazioni spetta alla società Sport e Salute S.p.A. e il riconoscimento del potere di revoca all'autorità di Governo competente in materia di sport rendono necessario l'adeguamento della composizione del collegio dei revisori;
    le scuole potranno chiedere alle famiglie di contribuire finanziariamente alle attività dei centri sportivi scolastici, come già possono farlo per ogni attività laboratoriale o meno extracurricolare, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio;
    pertanto l'articolo 2, in materia di centri sportivi scolastici, potrà essere attuato nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   dall'articolo 3, in materia di disciplina del titolo sportivo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    con riferimento alla delega per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, all'articolo 5, comma 1, lettera c), laddove si prevede l'individuazione, senza oneri per la finanza pubblica, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, allorché in sede attuativa dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i relativi decreti legislativi potranno essere adottati solo previo reperimento delle relative risorse, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo;
    all'articolo 9, comma 1, lettera b), appare necessario sopprimere la disposizione di cui al numero 3), che prevede Pag. 70l'obbligo di dotare, ove possibile, ogni pista degli impianti per discipline sportive invernali di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, in considerazione della difficoltà di quantificare gli oneri a carico degli enti locali nel caso in cui siano proprietari delle piste e di provvedere alla relativa copertura finanziaria,
  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  All'articolo 9, comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3)».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Michele GUBITOSA (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Luigi MARATTIN (PD) sottolinea la peculiarità del provvedimento in esame, il quale prevede, all'articolo 2, la possibilità di istituire centri sportivi scolastici in ogni scuola senza stanziare alcuna risorsa per la realizzazione di tali centri, ma limitandosi a prevedere che le scuole debbano provvedere con i propri mezzi finanziari.

  Salvatore CAIATA (FdI) concorda con quanto evidenziato dal collega Marattin, osservando come sia inutile approvare una simile disposizione senza prevedere un idoneo stanziamento di risorse finanziarie per la sua attuazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 1.201, 5.201, 7.200 (Nuova formulazione), 7.201 e 9.201 della Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Rossi 2.4, il quale è volto a prevedere che all'attuazione dell'articolo 2, relativo ai centri sportivi scolastici, si provveda nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui, senza peraltro indicare a decorrere da quale anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale non reca, per alcun anno del triennio 2019-2021, le occorrenti disponibilità.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Marin 1.17, che è volta a prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento sportivo, l'istituzione di un comitato, costituito da rappresentanti del CONI, della società Sport e Salute spa e da rappresentanti degli enti sportivi, per la definizione di criteri e parametri di assegnazione e distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1;
   Cristina 1.19, che è volta a inserire, tra i principi e criteri direttivi della delega Pag. 71in materia di ordinamento sportivo, la previsione di meccanismi premiali per le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate che mettono in atto processi di aggregazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1;
   Marin 1.21, la quale è volta a prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento sportivo, che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute spa sia composto da cinque membri, anziché tre, come attualmente previsto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1;
   Marin 1.23, che è volta a prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento sportivo, che le sanzioni per irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa, applicate, entro il 30 giugno 2018, alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applichino nella misura del 10 per cento del loro importo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alla circostanza che le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie sopra indicate siano scontate o meno nei tendenziali di finanza pubblica;
   Rossi 2.6, che è volta a prevedere che all'attuazione dell'articolo 2, relativo ai centri sportivi scolastici, si provveda nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui, senza peraltro indicare a decorrere da quale anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta;
   Rossi 4.3, sostitutiva dell'articolo 4, che è volta a delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi e non è corredata di clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Carfagna 5.4, la quale è volta ad inserire, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega per il riordino e la riforma del rapporto di lavoro sportivo, la definizione di specifiche misure di tutela previdenziale per la maternità e la paternità, tra le quali il riconoscimento di un'indennità giornaliera di maternità. Alla copertura del relativo onere, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura proposta.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione degli emendamenti Marin 1.17 e 1.21 e Cristina 1.19, che, in conseguenza della condizione riferita all'articolo 1, comma 4, del provvedimento, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere testé approvato, ritiene possano essere attuati senza determinare effetti finanziari pregiudizievoli per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta Pag. 72sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.23, 2.5, 2.6, 4.3 e 5.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
C. 1549-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 25 giugno il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che dagli articoli da 1 a 3, recanti limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, l'esclusione della possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non determinerà una maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti, atteso che per le predette fattispecie non si ricorre usualmente alle aste elettroniche.
  Assicura poi che l'ulteriore implementazione dei dati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 4, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 5, che reca una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, sottolinea che la disposizione è corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri e pertanto l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1549-A, recante Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    dagli articoli da 1 a 3, recanti limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli Pag. 73sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    infatti, l'esclusione della possibilità di aste elettroniche quale metodo di aggiudicazione per gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non determinerà una maggiore spesa per le amministrazioni appaltanti, atteso che per le predette fattispecie non si ricorre usualmente alle aste elettroniche;
    l'ulteriore implementazione dei dati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 4, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 5 reca una delega legislativa per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari, corredata di una clausola di neutralità finanziaria nonché del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri;
    l'analisi dei profili di carattere finanziario potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Nevi 3.0103, che è volta a considerare imprenditori agricoli anche le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Nevi 3.0101, la quale prevede che i finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese agricole, collegate tra loro attraverso un contratto di rete, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Sasso 4.0100, che prevede per l'anno 2019 un contributo a favore dei frantoi oleari ubicati in zone infette dalla Xylella fastidiosa, provvedendo al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria proposta;
   Nevi 5.0100, la quale prevede che il Ministero della salute renda disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio sito internet tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi, animali vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 74
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 3.0101, 3.0103, 4.0100 e 5.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 1206-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Conte 1.2, che è volta a innalzare l'importo massimo dell'equa riparazione spettante alla vittima di ingiusta detenzione, portandolo da 516.456,90 euro a un milione di euro o all'entità del maggior danno provato dalla vittima. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Conte 1.3, che è volta ad aumentare, da 516.456,90 euro a un milione di euro, l'importo massimo dell'equa riparazione spettante alla vittima di ingiusta detenzione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Vitiello 1.01, che è volta ad aumentare il termine per la proposizione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, da tre a cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.
  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, Pag. 75propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, evidenzia la necessità di acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, al fine di valutarne in maniera puntuale le implicazioni di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con le considerazioni del relatore.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 giugno 2019 — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.25.

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
C. 1549-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 2.50 della Commissione, riferito alla proposta di legge in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna l'emendamento 2.50 della Commissione, il quale prevede che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) sia l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Poiché la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulla medesima.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di Pag. 76cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.
C. 1678, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri.
  In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 7 di detto Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione verrà effettuata in Belarus nel 2021.
  In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), conferma altresì che la Commissione mista prevista dall'articolo 8 di detto Accordo si riunirà alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione si terrà in Belarus nel 2021.Evidenzia, infine, che l'accoglienza in Italia di commissari del Belarus, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Belarus di commissari italiani.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1678, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica, si ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri;
    in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), si conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 7 di detto Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione verrà effettuata in Belarus nel 2021;
    in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), si conferma che la Commissione mista prevista dall'articolo 8 di detto Accordo si riunirà alternativamente in Italia e in Belarus e che la prima riunione si terrà in Belarus nel 2021;
    l'accoglienza in Italia di commissari del Belarus, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza Pag. 77pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Belarus di commissari italiani;
   ritenuto che:
    l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 109.720 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere «annuo»;
    l'onere di cui all'articolo 3, comma 2, pari a 67.100 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere «annuo»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
C. 1679, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica, ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri.
  In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione verrà effettuata in Corea nel 2021.
  In merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), conferma altresì che la Commissione prevista dall'articolo 7 di detto Accordo e dal relativo Annesso sulla proprietà intellettuale si riunirà alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si terrà in Corea nel 2021 e che la Commissione mista di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che il primo incontro verrà effettuato in Corea nel 2021.
  Evidenzia, inoltre, che l'accoglienza in Italia di commissari coreani, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dagli articoli 7, e relativo Annesso, e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Corea di commissari italiani. Assicura, infine, che la cooperazione diretta tra istituzione archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), avrà esiti operativi esclusivamente qualora sui pertinenti capitoli di Pag. 78spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali siano presenti effettive disponibilità finanziarie.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1679, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alla possibilità di configurare quali spese autorizzate le spese di missione derivanti dagli Accordi oggetto di ratifica, si ritiene ammissibile la previsione di un limite massimo di spesa in relazione all'esiguità di detti oneri;
    in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera a), si conferma che la Commissione mista, di cui all'articolo 19 del medesimo Accordo, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione verrà effettuata in Corea nel 2021;
    in merito alla modulazione temporale dell'onere dell'Accordo di cui all'articolo 1, lettera b), si conferma che la Commissione prevista dall'articolo 7 di detto Accordo e dal relativo Annesso sulla proprietà intellettuale si riunirà alternativamente in Italia e in Corea e che la prima riunione si terrà in Corea nel 2021 e che la Commissione mista di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Corea e che il primo incontro verrà effettuato in Corea nel 2021;
    l'accoglienza in Italia di commissari coreani, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dagli articoli 7, e relativo Annesso, e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese di viaggio, pernottamento e vitto saranno a carico della nazione di appartenenza dei commissari, come previsto anche dalla relazione tecnica per l'ipotesi di invio in Corea di commissari italiani;
    si conferma che la cooperazione diretta tra istituzione archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), avrà esiti operativi esclusivamente qualora sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali siano presenti effettive disponibilità finanziarie;
   ritenuto che:
    l'onere di cui all'articolo 3, comma 1, pari a 190.450 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere «annuo»;
    l'onere di cui all'articolo 3, comma 2, pari a 624.720 euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi a carattere «annuo»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 79

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento evidenzia preliminarmente che lo stesso reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 e del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Con riguardo al primo dei due summenzionati Protocolli, gli oneri – derivanti dalle disposizioni previste all'articolo I, paragrafo H (incremento degli importi minimi di cui è responsabile l'esercente per gli impianti nucleari e per i trasporti nucleari) e paragrafo K, lettera a) (obbligo, per gli esercenti, di prestare un'assicurazione o una garanzia a fronte delle proprie responsabilità) – vengono indicati dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 3.500.000 annui. Fa presente che la relazione tecnica stima tali oneri come risultanti dalla somma di 2.800.000 euro, conseguenti agli oneri assicurativi per i 14 impianti esistenti nel territorio nazionale, e di 700.000 euro, derivanti dagli oneri assicurativi per i 10 trasporti annui.
  Per quanto riguarda gli oneri assicurativi per gli impianti, segnala che la relazione tecnica definisce cautelativa e prudenziale la scelta di assumere a base di calcolo un importo da assicurare pari a 700 milioni di euro per ciascun impianto. Rileva come la relazione precisi infatti che – sulla base di dati ISPRA – è possibile ipotizzare che tali importi saranno non superiori a 140 milioni di euro (più precisamente 70, 100 e 140 milioni di euro per i vari impianti); pertanto, con decreto interministeriale, sarà possibile fissare gli importi da assicurare in misura inferiore ai summenzionati 700 milioni di euro e da ciò deriverebbe una corrispondente riduzione dei premi assicurativi. In proposito, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere cautelativo e prudenziale di un massimale da assicurare pari a 700 milioni di euro, andrebbe chiarito, a suo avviso, se la predetta riduzione degli importi assicurati per ciascun impianto – pur tenuto conto del risparmio sui premi assicurativi – sia suscettibile di cagionare un incremento apprezzabile del profilo di rischio per lo Stato. Con riferimento all'ipotesi in cui lo Stato debba prestare garanzia per gli esercenti qualora gli stessi non reperiscano sul mercato garanzie o assicurazioni idonee, rileva che il nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962 prevede che agli oneri derivanti da tale garanzia si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: stante tale limite, andrebbe quindi confermato che le risorse non siano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e che le stesse non necessitino di essere integrate al fine di poter fronteggiare i nuovi rischi assunti per effetto della ratifica dei due Protocolli.
  Infine, con riferimento agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c) del primo Protocollo, concernente l'intervento statale in caso di insufficienza della garanzia o dell'assicurazione dell'esercente, e dall'articolo I, paragrafo C del secondo Protocollo, concernente l'intervento statale nel caso in cui il risarcimento superi i massimali Pag. 80fissati per l'esercente, la norma prevede che agli stessi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere eventuale di tali oneri, rinviando la verifica delle relative quantificazioni al futuro intervento normativo. Per quanto riguarda, infine, l'istituzione di una sezione informativa sui siti internet dei Ministeri interessati, ritiene che andrebbe confermato che la previsione possa essere attuata a invarianza di risorse.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede agli oneri, posti a carico della finanza pubblica, derivanti dall'attuazione del Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Tanto premesso, dal punto di vista formale, appare tuttavia necessario, a suo avviso, adeguare la disposizione in commento, al fine di imputare la riduzione del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente al vigente bilancio relativo al triennio 2019-2021. Non ha invece osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dei Protocolli oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 131 del 19852, tramite apposito provvedimento legislativo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 1), recante taluni elementi di risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, anche alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, si riserva pertanto di predisporre una proposta di parere.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
Nuovo testo C. 478 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, fa presente che il disegno di legge, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, non è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame è il testo come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame finora svolto in sede referente presso la VII Commissione Cultura.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti rispettivamente principi e finalità del provvedimento nonché il Piano d'azione nazionale, osserva che la norma riconduce gli oneri derivanti dal Piano d'azione nazionale per la lettura nonché dalle collaborazioni esterne per il Centro per il libro e la lettura entro limiti di spesa predeterminati. In proposito, non formula dunque osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti predisposti.
  Osserva peraltro che per entrambe le predette voci di spesa non viene esplicitato l'esercizio finanziario di decorrenza dell'onere, Pag. 81che – secondo quanto desumibile dalla norma di copertura – è individuabile nel 2020.
  Inoltre, per quanto riguarda il comma 4, secondo cui le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile, andrebbe a suo parere chiarito se dette attività di promozione debbano essere svolte a invarianza di oneri – pur in mancanza di una clausola espressa di neutralità – ovvero nell'ambito delle risorse previste per il Piano d'azione, pur essendo la previsione esterna a tale Piano.
  Ritiene che andrebbero infine forniti elementi di valutazione idonei a verificare la possibilità per il Centro per il libro e la lettura di svolgere le funzioni allo stesso affidate, in relazione al Piano d'azione, con le risorse proprie e avvalendosi delle collaborazioni esterne nel limite di spesa sopra indicato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente i Patti locali per la lettura, rileva che i commi 1 e 2 stabiliscono che le Regioni e gli altri enti territoriali partecipano all'attuazione del Piano d'azione nazionale mediante propri «Patti locali per la lettura», quali ultimi dispongono interventi per la cui attuazione sono previsti specifici finanziamenti a valere sui bilanci degli enti territoriali.
  Osserva che le previsioni in esame pongono dunque a carico degli enti territoriali adempimenti di carattere obbligatorio, vale a dire gli «interventi», e oneroso, tali quindi da richiedere lo stanziamento di specifiche somme: in merito alla sostenibilità di tali oneri nell'ambito dei vincoli finanziari cui le regioni e gli altri enti territoriali sono sottoposti, reputa necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Segnala che il comma 3 pone a carico del Centro per il libro e la lettura, a invarianza di risorse, il compito del censimento periodico e della raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali: andrebbero a suo avviso acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per il Centro di provvedere a tali adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Circa i profili di quantificazione relativi all'articolo 4, riguardante la Capitale italiana del libro, non ha osservazioni da formulare circa il finanziamento dei progetti presentati dalla «Capitale italiana del libro», in quanto l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa; rileva peraltro, in analogia a quanto osservato per l'articolo 1, che la decorrenza dell'onere non viene esplicitata, ma si desume dalla norma di copertura di cui all'articolo 12 nonché, indirettamente, dall'assegnazione del titolo a decorrere dal 2020.
  Tenuto conto che lo stanziamento previsto è espressamente finalizzato al finanziamento dei progetti della città assegnataria del titolo, ritiene che andrebbe comunque acquisita conferma che gli adempimenti connessi alla selezione annuale dei progetti vincitori possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5, in materia di digitalizzazione, prende preliminarmente atto che l'onere è configurato nell'ambito di un limite di spesa, riferito agli anni dal 2020 al 2022. Considerato che tali finanziamenti sono espressamente definiti come «contributi» e che le iniziative per la digitalizzazione potrebbero comportare, oltre alle spese per la messa a punto del sistema, anche oneri di carattere permanente – quali, ad esempio, le spese per manutenzione, aggiornamento e assistenza dei sistemi informatici o per acquisizione e digitalizzazione di nuove opere o per canoni e corrispettivi contrattuali per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale – giudica opportuno acquisire elementi di valutazione circa le ulteriori fonti di finanziamento delle iniziative, che la norma sembra configurare come di carattere obbligatorio per i «soggetti pubblici».
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, relativo alla promozione della lettura a scuola, osserva che la Pag. 82norma pone a carico delle «scuole polo» il compito di promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rispettiva rete fra scuole e quelle del territorio, provvedendovi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, incluso l'organico dell'autonomia: andrebbero dunque a suo parere acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione che le «scuole polo» di ciascuna «rete fra scuole» possano effettivamente provvedere a tali nuovi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri.
  Per quanto concerne la formazione per il personale scolastico impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche, per cui si autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, non formula osservazioni, essendo l'onere limitato alla relativa autorizzazione di spesa, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le risorse individuate risultino sufficienti per la predetta finalità.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure per il contrasto della povertà educativa e culturale, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un Fondo per l'assegnazione di una carta elettronica per l'acquisto di libri. In proposito rileva che il Fondo opera nel limite delle risorse assegnate e stabilite dalla disposizione in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Su tale aspetto non ha, pertanto, osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  Con riguardo alla possibilità per le imprese di destinare al Fondo parte del proprio volume d'affari «senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive», ritiene che andrebbero in primo luogo acquisiti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile a tali conferimenti, precisando se si intenda riconoscere la deducibilità degli stessi ai fini della determinazione della base imponibile. In tal caso andrebbero verificati i relativi effetti di gettito anche alla luce della disciplina vigente riguardo al trattamento fiscale delle erogazioni liberali.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, riguardante le donazioni librarie, rileva che la norma estende l'ambito applicativo di una disciplina cui non sono stati ascritti – né nella versione originaria né in quella già novellata – effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, considera utile acquisire conferma della perdurante neutralità finanziaria della medesima disciplina anche a seguito delle modifiche previste dalla norma in esame.
  Circa i profili finanziari dell'articolo 9, concernente sconti e vigilanza sul prezzo di vendita dei libri, poiché la norma, intervenendo sulla disciplina delle percentuali massime di sconto applicabili alla vendita dei libri, incide principalmente su rapporti tra soggetti privati (novellando disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari), non formula osservazioni.
  Osserva che la competenza sanzionatoria sul rispetto delle disposizioni della legge n. 128 del 2011, relativamente alla disciplina del prezzo dei libri, è trasferita dai comuni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che si avvale della Guardia di finanza e della collaborazione di altri organi dello Stato.
  Pur rilevando che l'Autorità opera attraverso forme di autofinanziamento, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a dimostrare che la stessa nonché le strutture e gli uffici di cui essa può avvalersi possano effettivamente provvedere ai nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10, concernente la qualifica di libreria di qualità, rileva che la norma è corredata di una clausola di non onerosità, espressamente riferita alla disciplina delle modalità di formazione e tenuta dell'Albo delle librerie (comma 4), e di un'ulteriore clausola di carattere più generale, relativa alla complessiva attuazione dell'articolo in esame (comma 5). In proposito, andrebbero Pag. 83a suo parere acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle predette previsioni sulla base delle risorse già esistenti e, quindi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante incentivi fiscali per le librerie, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  Per quanto attiene invece ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
   adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per la cui attuazione sono previsti «stanziamenti entro il limite di spesa di 3.500.000 euro annui», ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Al riguardo, da un lato andrebbe a suo avviso valutata l'opportunità di prevedere, in luogo dell'attuale formulazione del testo, l'introduzione di una apposita autorizzazione di spesa – di importo equivalente a quello dianzi indicato – da destinare all'attuazione del citato Piano nazionale, dall'altro, reputa necessario esplicitare l'effettivo andamento temporale dei predetti oneri, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, giacché l'anno iniziale di decorrenza degli oneri è dato desumerlo solo indirettamente dalla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo 12;
   avvalimento di collaboratori esterni da parte del Centro per il libro e la lettura, «entro il limite di spesa di 150.000 euro annui» (articolo 2, comma 6). Anche a tale riguardo, giudica necessario indicare l'anno di decorrenza dei predetti oneri, che è dato ricavare solo indirettamente dalla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo 12;
   finanziamento dei progetti della città assegnataria del titolo di «Capitale italiana del libro», entro il limite di spesa di 500.000 euro annui (articolo 4, comma 1). Anche a tale riguardo, ritiene necessario indicare l'anno di decorrenza dei predetti oneri, che è dato ricavare solo indirettamente dalla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo 12;
   istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Fondo per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui all'articolo 5, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
   introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, rivolta allo svolgimento di iniziative di formazione del personale impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche (articolo 6, comma 3, lettera b));
   misure per il contrasto della povertà educativa e culturale, di cui all'articolo 7, dalla cui attuazione deriva un onere quantificato «entro il limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020». In proposito, andrebbe a suo parere acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito alla riconducibilità di detto onere esclusivamente alla istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7, del Fondo «Carta della cultura», del quale la norma in esame non definisce peraltro la dotazione di bilancio, ovvero se esso dipenda anche da ulteriori disposizioni del medesimo articolo 7;
   incremento, in misura pari a 3,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (articolo 11, comma 1).
  Rileva che alla copertura degli oneri testé descritti – pari complessivamente a 14,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e a 13,9 milioni di Pag. 84euro annui a decorrere dal 2023 – si provvede tramite le seguenti modalità:
   a) quanto a 7,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando, quanto a 4,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, l'accantonamento di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che recano entrambi le occorrenti disponibilità. Da un punto di vista formale, segnala tuttavia la necessità di riformulare in maniera conforme alla corrente prassi legislativa le clausole di copertura in esame, in particolare imputando la riduzione del fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al vigente bilancio triennale 2019-2021;
   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017. In proposito, reputa in primo luogo necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse ivi previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. In secondo luogo, appare a suo avviso necessario che il Governo confermi la natura integralmente di conto capitale degli oneri, oggetto di copertura, di cui all'articolo 5, al fine di escludere il potenziale verificarsi di una dequalificazione della spesa;
   c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018;
   d) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015;
   e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Con riferimento ai Fondi oggetto di riduzione, di cui alle lettere c), d) ed e), reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi. Tale esigenza risulta particolarmente avvertita con riferimento al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ciò alla luce delle numerose disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame delle Camere (S. 1354), che ne hanno previsto l'utilizzo con finalità di copertura.
  Infine, sotto il profilo meramente formale all'articolo 12, comma 1, laddove vengono richiamate le «altre» disposizioni del presente provvedimento oggetto di copertura ai sensi del medesimo comma 1, considera opportuno specificare puntualmente le suddette disposizioni onerose, vale a dire quelle di cui agli articoli 2, commi 1 e 6, e 4.
  Tutto ciò considerato, alla luce dei profili problematici dal punto di vista finanziario inerenti a talune delle disposizioni richiamate nella sua illustrazione, ritiene che sarebbe opportuno acquisire sul provvedimento in esame una specifica relazione tecnica.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel riservarsi di fornire i chiarimenti Pag. 85richiesti dal relatore, concorda tuttavia preliminarmente circa l'opportunità, dallo stesso da ultimo richiamata, di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, evidenziando come, a suo avviso, essa potrà verosimilmente essere redatta dai competenti uffici in un breve lasso di tempo.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 giugno 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 86.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che, a sua volta, reca «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».
  Segnala che il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 3, in materia di prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica, rileva che le norme oggetto di modifica, per espressa previsione normativa, operano nell'ambito delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale reputa necessaria una conferma – che il criterio di «accomodamento ragionevole», richiamato dalla norma in esame, sia compatibile con le predette risorse.
  In ordine all'articolo 4, concernente le procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme appaiono in parte ricognitive della legislazione vigente e in parte di contenuto eminentemente procedurale.
  Circa l'articolo 5, relativo al progetto individuale per l'inclusione scolastica, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo all'articolo 6, riguardante il piano educativo individualizzato, non ha osservazioni da formulare atteso che le norme in esame hanno un carattere per lo più procedurale.
  Con riferimento all'articolo 8, riguardante i gruppi per l'inclusione, non ha osservazioni da formulare, sulla base dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e tenuto conto delle clausole di invarianza finanziaria.
  In merito all'articolo 9, in materia di sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura procedurale delle modifiche.Pag. 86
  Circa l'articolo 10, relativo alla specializzazione per attività di sostegno didattico, e all'articolo 11, riguardante la continuità educativa e didattica, non ha alcunché da osservare stante il carattere ordinamentale delle norme.
  Per quel che attiene all'articolo 12, concernente l'Osservatorio per l'inclusione, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo all'articolo 13, relativo alle misure di accompagnamento, prende preliminarmente atto degli elementi contenuti nella relazione tecnica, secondo la quale agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 66 del 2017 (introdotto appunto dall'articolo 13 in oggetto) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019. In tale quadro, rileva tuttavia che la norma istituisce un Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, ai cui componenti non spetta alcun emolumento: andrebbe dunque a suo parere chiarito se per il Comitato siano previste spese di funzionamento (diverse da compensi ed altri emolumenti per i componenti) e, in caso affermativo, se anche ad esse si provveda a valere sul comma 1138 sopra citato.
  Circa l'articolo 14, concernente il servizio di istruzione domiciliare, poiché la norma ha l'effetto di demandare (con clausola di invarianza finanziaria) ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione di una disciplina già prevista a legislazione vigente (e per la quale è, a sua volta, prevista una clausola di invarianza), non formula osservazioni nel presupposto del rispetto di tale prescrizione di neutralità.
  Con riguardo all'articolo 15, recante modifiche in materia di decorrenze e regime transitorio, ritiene che andrebbe confermato che le modifiche introdotte al regime delle decorrenze siano compatibili, dal punto di vista organizzativo e finanziario, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2), recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento testé formulate dal relatore.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, si riserva pertanto di predisporre una proposta di parere.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

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