CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 giugno 2019
211.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 12.15.

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.
Emendamenti C. 622-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

Pag. 26

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 622-A, recante «Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino».
  Segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Emendamenti C. 1549-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1549 –A, recante «Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e di divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione»

  Anna MACINA (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Emendamenti C. 1603-bis-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 1603-bis, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione».
  In sostituzione del relatore, D'Ambrosio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio Pag. 271964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1476 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente), il disegno di legge C. 1476, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  I due Protocolli, firmati a Parigi il 12 febbraio 2004, intervengono in tema di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificando la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e la complementare Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 (entrambe le Convenzioni sono già state modificate con i Protocolli del 1964 e del 1982). Al riguardo ricorda che l'Italia ha proceduto alla ratifica delle due Convenzioni e dei Protocolli del 1964 con la legge n. 109 del 1974, mentre gli ulteriori Protocolli del 1982 sono stati ratificati con la legge n. 131 del 1985.
  Per quanto riguarda il Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, esso è stato negoziato per migliorare la compensazione delle vittime di danni causati da incidenti nucleari e prevede un aumento degli importi di responsabilità e l'estensione del regime di responsabilità civile nucleare ai danni ambientali.
  L'entrata in vigore del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi è subordinata alla ratifica di due terzi degli Stati contraenti e tale quota potrà essere raggiunta solo con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.
  In merito segnala come l'Italia sia l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004; la mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Quanto ai motivi all'origine del ritardo nella ratifica da parte del nostro Paese, la relazione illustrativa evidenzia come l'Italia abbia avviato una riflessione e abbia espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (Exposé des Motifs), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali. La nozione di incidente nucleare come «qualunque incidente nucleare occorso anche durante il normale esercizio dell'impianto» avrebbe significato – si legge nella relazione illustrativa – un'estensione troppo ampia dell'oggetto di incidente, comprendendo al suo interno anche i rilasci normali nell'ambito delle attività nucleari: ciò avrebbe escluso dalla Pag. 28definizione dell'incidente il carattere di rischio di eccezionale natura che dovrebbe essergli proprio. Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.
  Per quanto riguarda il Protocollo emendativo alla Convenzione di Bruxelles, complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, adottata nel 1963 allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare, in quanto i fondi della Convenzione di Parigi si erano rivelati insufficienti. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che tale risarcimento deve avvenire non solo a valere su fondi pubblici forniti dallo Stato sul territorio del quale si trova l'impianto nucleare dell'operatore responsabile, ma anche con il contributo di tutte le Parti alla Convenzione complementare di Bruxelles medesima. La Convenzione complementare di Bruxelles è soggetta alle disposizioni contenute nella Convenzione di Parigi. Nessuno Stato può diventare o rimanere Parte contraente della Convenzione di Bruxelles a meno che non sia già Parte contraente della Convenzione di Parigi.
  In tale contesto il Protocollo emendativo ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici (si tratta, precisa la relazione illustrativa, di una forma di responsabilità oggettiva, indipendente dalla prova della colpa dell'esercente).
  Quanto alle previsioni di maggiore rilievo contenute nel Protocollo, il paragrafo C, che sostituisce l'articolo 3 della Convenzione, prevede che il massimale del risarcimento per ogni incidente nucleare sia elevato dai 300 milioni di diritti speciali di prelievo (pari a 366 milioni di euro) previsti dal Protocollo del 1982 a 1.500 milioni di euro; entro questo limite, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (fino a 700 milioni di euro: assicurazione o altra garanzia finanziaria, ovvero fondi pubblici qualora l'assicurazione o la garanzia non sia disponibile o sufficiente; da 700 a 1200 milioni di euro: fondi pubblici; da 1200 a 1500 milioni di euro: riparto fra tutte le Parti contraenti e aderenti, sulla base di una chiave di ripartizione individuata dall'articolo 12 della Convenzione, come sostituito dal paragrafo L del Protocollo).
  In merito segnala come il Protocollo non sia ancora in vigore, in quanto non sono ancora stati depositati i sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione necessari.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 prevede norme di adeguamento dell'ordinamento interno, modificando la legge n. 1860 del 1962, che contiene norme sulla responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
  In particolare, il comma 1 prevede che le modifiche alla predetta legge decorrano dalla data di entrata in vigore del Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960.
  Il comma 2 modifica alcune definizioni recate dall'articolo 1 della citata legge n. 1860 (si tratta in particolare delle definizioni di «incidente nucleare», «impianti nucleari», «danno nucleare», «misure preventive» e «misure di reintegro»).
  Il comma 3, modificando il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 1860 del 1962, prevede che il decreto ministeriale ivi previsto (volto a recepire le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali) sia adottato dal Ministro Pag. 29dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato per sicurezza nucleare e la radioprotezione.
  Il comma 4 reca modifiche all'articolo 15 della legge n. 1860 del 1962, al fine di estendere la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare a quanto indicato dalla nuova definizione di danno nucleare e di escludere dalla responsabilità dell'esercente i danni prodotti, oltre che all'impianto nucleare in sé, anche agli impianti in corso di costruzione. Viene inoltre soppressa la disposizione per cui l'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare, in quanto ricompresa nella nuova definizione di danno nucleare.
  Il comma 5 modifica l'articolo 16 della legge n. 1860 del 1962, che disciplina la responsabilità dell'esercente nel caso di trasporto di materie nucleari, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente ai casi previsti nella nuova definizione di danno nucleare.
  I commi 6 e 7 modificano, rispettivamente, gli articoli 17 e 18 della legge n. 1860, al fine di estendere la responsabilità civile dell'esercente agli ambiti indicati nella nuova definizione di danno nucleare sia in caso di incidente relativo alla detenzione di materie nucleari sia in caso di diritto al risarcimento.
  I commi 8 e 9 recepiscono le modifiche introdotte con il Protocollo del 2004 alla Convenzione di Parigi del 1960 e alla Convenzione complementare del 1963, relativamente alla responsabilità finanziaria dell'esercente un impianto nucleare per i danni causati da un incidente nucleare.
  In particolare, il comma 8 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 1860, che attualmente fissa in circa 3,9 milioni di euro il limite massimo per le indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare. In suo luogo, il nuovo articolo 19 prevede che, per ciascun incidente nucleare, l'indennità dovuta dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati, sia pari a 700 milioni di euro.
  La disposizione demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. Gli importi comunque non potranno essere inferiori a 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari.
  Il nuovo articolo 19 prevede inoltre che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle Parti contraenti.
  Il comma 9 interviene poi sull'obbligo, disposto dall'articolo 22 della legge n. 1860 per ogni esercente un impianto nucleare, di stipulare e mantenere un'assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dalla stessa legge, all'articolo 19, o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. A tal fine viene sostituito il comma 1 del predetto articolo 22, specificando che l'assicurazione o garanzia finanziaria che ogni esercente è tenuto a stipulare deve essere di importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19; qualora Pag. 30l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Viene inoltre demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di stabilire i criteri e le modalità di concessione della garanzia statale. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Lo stesso comma 9, inoltre, interviene sul comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 1860, il quale prevede la non sequestrabilità e pignorabilità delle somme dovute per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari. La norma specifica che si deve trattare di danni nucleari. Infine, si aggiunge un ulteriore comma all'articolo 22 il quale prevede che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.
  Il comma 10 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 1860, prevedendo, in attuazione delle modifiche introdotte all'articolo 8 della Convenzione di Parigi, un termine di decadenza, per l'azione risarcitoria per danno nucleare, di tre anni, dal momento in cui la parte lesa è o dovrebbe essere ragionevolmente venuta a conoscenza del danno, nonché un termine di prescrizione di trenta anni, nel caso di decesso o danno alle persone, o di dieci anni, negli altri casi. È altresì previsto l'obbligo, per i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, di istituire, nei rispettivi siti istituzionali, un'apposita sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare.
  Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica riguardano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordinamento civile», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera a) e lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 12.25.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511 cost. Bruno Bossio, C. 1647 cost. Ceccanti, C. 1826 cost. Brescia e C. 1873 cost. Meloni e petizioni n. 311, limitatamente alla parte relativa alla modifica dell'articolo 58, e n. 341.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno scorso.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Corneli, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 2), facendo notare che essa è già Pag. 31stata trasmessa informalmente ai membri della Commissione la scorsa settimana. Nel far notare che su tale proposta non è pervenuta alcuna osservazione, propone che essa sia adottata dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame.

  La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, d'intesa con la relatrice Corneli, ritiene auspicabile che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 10 della giornata di domani.

  Roberto SPERANZA (LeU) chiede se sia possibile ipotizzare un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti al testo unificato in esame, al fine di meglio approfondire le questioni in discussione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce di quanto emerso nella seduta odierna, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base è fissato alle ore 10 di giovedì 27 giugno.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia» alle città di Brindisi, Salerno e Torino.
C. 954 Elvira Savino, C. 1831 Macina, C. 1844 De Luca, C. 1848 Bilotti e C. 1849 Dadone.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno scorso.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 3) che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame, la quale era già stata informalmente trasmessa ai componenti della Commissione la scorsa settimana.
  Sottolinea come tale proposta di testo unificato preveda il conferimento del titolo di «città già capitale d'Italia», oltre che alle città di Brindisi e Salerno, anche alla città di Firenze, nonché del titolo di «città già prima capitale d'Italia» alla città di Torino, ricomprendendo dunque tutte le città che sono state capitali dello Stato italiano.

  La Commissione approva la proposta di adottare come testo base la proposta di testo unificato elaborata dalla relatrice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come testo base è fissato alle ore 10 di giovedì 27 giugno prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 25 giugno 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

Audizione di Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia, recanti «Disposizioni in materia di conflitti di interessi».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.55.

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