CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2019
208.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 giugno 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Salvatore Giuliano.

  La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 86.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, per l'espressione del parere parlamentare (Atto n. 86), che dovrà essere espresso entro il 29 luglio 2019. Tale schema di decreto legislativo è stato assegnato anche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.
  Fa presente che la richiesta di parere non è corredata dal prescritto parere della Conferenza unificata. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e all'urgenza segnalata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni VII e XII non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputata Frate per la VII Commissione, deputata Locatelli per la XII Commissione per lo svolgimento delle relazioni.

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  Flora FRATE (M5S), relatrice per la VII Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 15 articoli, introduce disposizioni integrative e correttive nel decreto legislativo n. 66 del 2017, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», il quale è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  Secondo la relazione governativa che accompagna lo schema di decreto legislativo, occorre «rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione» del citato decreto legislativo n. 66, nonché «assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità» e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione.
  Precisa che la sua relazione tratterà delle principali disposizioni dello schema di decreto rientranti nell'ambito di competenza della Commissione cultura e che gli articoli 4 e 5 saranno illustrati dalla collega Locatelli, relatrice per la XII Commissione.
  Per il dettaglio delle modifiche che il provvedimento in esame introduce nel decreto n. 66 del 2017, con particolare riferimento a quelle di carattere formale, rinvia al dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
  Entrando nel merito del provvedimento, osserva che con l'articolo 3 si introduce il principio «dell'accomodamento ragionevole», come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità. Tale articolo interviene quindi sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 al fine di evitare una sovrapposizione di competenze tra il personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e i collaboratori scolastici. Un'ulteriore modifica apportata all'articolo 3 del decreto n. 66 riguarda il coinvolgimento, mediante l'intesa, della Conferenza unificata, in luogo della Conferenza Stato-Regioni. Viene quindi sostituita l'espressione «enti locali» con «enti territoriali» e viene introdotto il concetto di accessibilità e fruibilità fisica, senso-percettiva e comunicativa degli strumenti delle scuole, con l'obiettivo di prevedere la rimozione di tutte le situazioni che rendono difficile l'autonomia dei soggetti con disabilità sensoriale. Si introduce inoltre il comma 5-bis, in base al quale, con accordo in sede di Conferenza unificata, sono definite le procedure di determinazione del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali, le modalità attuative degli stessi ed i relativi standard qualitativi.
  L'articolo 6 novella l'articolo 7, riguardante il Piano educativo individualizzato (PEI), che, in base alle modifiche, viene elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola. Oltre ai soggetti che, a normativa vigente, elaborano e approvano il PEI, nel Gruppo di lavoro operativo viene ora prevista anche la presenza di un rappresentante designato dall'ente locale. Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione. La realizzazione delle modalità attuative deve avvenire ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite di organico docente e ATA assegnato a livello regionale; la dotazione organica non può essere incrementata. La definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e dello stesso modello di PEI viene affidata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le nuove disposizioni hanno vigore dal 1o settembre 2019.Pag. 32
  L'articolo 7 interviene sul Piano per l'inclusione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2017. A seguito delle modifiche apportate con il provvedimento in esame, tale Piano, redatto dalle scuole nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, dovrà includere anche l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni studente. Secondo la relazione governativa di accompagnamento, le modifiche consentiranno al docente di sostegno di essere inserito in un ambito organizzativo più ampio – caratterizzato da risorse interne ed esterne alla scuola, da facilitatori, dal superamento di barriere – nell'ottica di favorire la partecipazione di tutto il personale scolastico ai processi di inclusione.
  L'articolo 8 modifica nel dettaglio la composizione, le funzioni e l'interazione dei diversi organismi che intervengono, a livelli differenti, nei processi di inclusione degli alunni e degli studenti disabili. Si tratta, in primo luogo dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), già previsti a normativa vigente, che vengono ora costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori. Si interviene quindi sui Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) – già previsti presso ciascuna istituzione scolastica con il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei PEI – prevedendo che in sede di definizione ed attuazione del Piano di inclusione il singolo GLI possa avvalersi anche della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità. Viene inoltre prevista la costituzione, presso ogni scuola, di Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. È assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione delle istituzioni scolastiche che – quali centri territoriali di supporto (CTS) – fungeranno da riferimento per la consulenza, la formazione, il collegamento e il monitoraggio a supporto dei processi di inclusione e per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità. I CTS collaboreranno con i GIT per il supporto alle scuole.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina relativa all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. In particolare, si prevede che il dirigente scolastico, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole, invii all'Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva di posti di sostegno (e non più una richiesta distinta per ciascun grado di istruzione), dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT. Inoltre, il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, dovrà trasmettere agli enti competenti la richiesta di assegnazione di misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico, sulla base dei PEI.
  L'articolo 10 interviene in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In particolare, si amplia l'oggetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente alla definizione dei piani di studio, delle modalità attuative e del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione dei crediti formativi universitari (CFU) per l'accesso al corso di specializzazione stesso.
  L'articolo 11 modifica le norme relative alla continuità del progetto didattico. In particolare, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.Pag. 33
  L'articolo 13 introduce nel decreto legislativo n. 66 del 2017 il nuovo articolo 15-bis, recante misure di accompagnamento alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto. Dette misure di accompagnamento saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e riguarderanno iniziative formative per il personale scolastico; attivazione di progetti e iniziative per il supporto alle scuole; composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, ai cui componenti non spettano compensi.
  L'articolo 14 novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 66 sull'istruzione domiciliare. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti di sostegno impegnati in attività di istruzione domiciliare.
  L'articolo 15 novella l'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 in tema di decorrenze e norme transitorie.

  Alessandra LOCATELLI (Lega), relatrice per la XII Commissione, fa presente che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni che attengono specificamente a materie di competenza della Commissione affari sociali, pur avendo quest'ultima una competenza trasversale sull'intero provvedimento con riferimento al tema della disabilità.
  In particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto modifica la disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento relativo anche all'inclusione scolastica e conseguente all'accertamento della condizione di disabilità. Le novelle riguardano essenzialmente la domanda per l'accertamento suddetto, anche con l'introduzione di un'ulteriore domanda per l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica, la composizione delle relative commissioni mediche e la procedura di definizione del profilo di funzionamento.
  Si opera una revisione della composizione speciale delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per il caso di accertamento di disabilità di persone in età evolutiva (comma 1, lettera b), numero 1). In primo luogo, si specifica che i due membri medici specialisti devono essere, rispettivamente, specialisti in pediatria o in neuropsichiatria infantile e nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. In secondo luogo, si dispone che l'ulteriore membro, non medico, della commissione può essere – oltre che un assistente specialistico o un operatore sociale – anche uno psicologo, in servizio presso le aziende sanitarie locali, e che tale componente sia individuato, anziché dall'ente locale, dall'INPS nel caso in cui le regioni abbiano affidato a tale Istituto (attraverso convenzione) le funzioni relative all'accertamento della disabilità.
  Si introduce un'ulteriore procedura di accertamento, su richiesta dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale e contestuale all'accertamento summenzionato di disabilità di persona in età evolutiva (comma 1, lettera b), numero 2). La nuova procedura è svolta dalle medesime commissioni mediche e concerne l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. La successiva novella di cui al comma 1, lettera f), specifica che i genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.
  La domanda per l'accertamento suddetto della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica deve essere corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale, redatto dall'azienda sanitaria locale e contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento (comma 1, lettera a)). Resta fermo che la suddetta domanda deve essere presentata all'INPS, ai fini dell'accertamento da parte delle commissioni mediche Pag. 34delle aziende sanitarie locali. Il predetto certificato sostituisce, quindi, il certificato introduttivo del medico curante.
  Riguardo alla procedura di definizione del profilo di funzionamento, si opera (comma 1, lettera c)) una revisione della composizione dell'unità di valutazione multidisciplinare (operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale). In base alla nuova formulazione, l'unità è costituita da un medico specialista in neuropsichiatria infantile o da un altro medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore, e da almeno due tra le figure di esercente una professione sanitaria nell'area della riabilitazione, di psicologo dell'età evolutiva, di assistente sociale in rappresentanza dell'ente locale di competenza.
  L'articolo 5 modifica la procedura di definizione del Progetto individuale, con riferimento all'ipotesi in cui quest'ultimo concerna un soggetto per il quale sia stata accertata (secondo la procedura oggetto delle novelle di cui al precedente articolo 4) la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.
  Le norme procedurali in esame costituiscono disposizioni speciali rispetto alla disciplina generale del Progetto individuale, posta, con riferimento ai soggetti in condizione di handicap, dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. In particolare, in base alla formulazione finora vigente, il Progetto individuale – su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale – è redatto dal competente ente locale sulla base del summenzionato profilo di funzionamento ed anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; la novella inserisce nella procedura l'intesa con la competente azienda sanitaria locale e prevede in via tassativa e specifica la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

  Anna ASCANI (PD) richiede lo svolgimento di un ciclo di audizioni per approfondire le implicazioni del testo in esame, auspicando che possa svolgersi in congiunta con la competente Commissione del Senato.

  Valentina APREA (FI) si associa alla richiesta di audizioni avanzata della collega Ascani.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che il tema delle audizioni e, più in generale, dello svolgimento del seguito della discussione del provvedimento in esame, sarà oggetto di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che avrà luogo la prossima settimana. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.05.