CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 giugno 2019
206.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 giugno 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 12.05.

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
Nuovo testo C. 1603-bis Governo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), relatore, nell'illustrare il provvedimento, segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi ricorda il riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi. È prevista anche l'introduzione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto di effettuare scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti ed il sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del Codice delle pari opportunità.
  L'articolo 2 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire Centri sportivi scolastici.Pag. 149
  L'articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.
  L'articolo 3-bis dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.
  L'articolo 4 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. Tra i principi e criteri direttivi vi è l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza. I decreti legislativi sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Con la delega si dovrà provvedere alla disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; e all'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale.
  L'articolo 12 – gli articoli da 6 a 11 sono stati oggetto di uno stralcio e sono andati a costituire un provvedimento autonomo – reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici. Tra i principi e criteri direttivi ricorda l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata.
  L'articolo 13 recava, nel testo iniziale, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI. A tale finalità, durante l'esame in sede referente, si è aggiunta quella riferita alla semplificazione di adempimenti relativi ai medesimi organismi (e non a loro carico). In Pag. 150particolare, i principi e criteri direttivi sono costituiti, tra gli altri, dalla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi e dalla semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica.
  L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di garantire standard di sicurezza più elevati. Tra i principi e criteri direttivi ricorda l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco anche nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, inclusi i fuori pista; l'obbligo di dotare ogni pista, ove possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata; l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico, assicurando la presenza di personale formato per il suo utilizzo.
  L'articolo 14-bis prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. costituzionale 3/2001.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che rileva, anzitutto, la materia ordinamento sportivo, che è inclusa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione fra gli ambiti di legislazione concorrente e che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424/2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive. Rilevano, inoltre, le materie istruzione (articolo 2), professioni (articolo 4), governo del territorio (artt. 12 e 14), tutela della salute (artt. 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente. Rileva, infine, la materia formazione professionale (articolo 4), affidata dallo stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa regionale.
  In questo quadro, il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12.
  Al riguardo, segnala che il 7 marzo 2019 la Conferenza unificata ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – anche per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 4.

  La senatrice Daniela SBROLLINI (PD) segnala la contrarietà del suo gruppo al provvedimento, che deriva da un dissenso sulla sua impostazione di fondo. Ricorda infatti che fin dalla scorsa Legislatura si è lavorato ad una riforma del CONI e si è anche pensato ad una migliore regolamentazione della figura del lavoratore sportivo. E si tratta di questioni ora affrontate dal provvedimento in esame. Tuttavia, questo si caratterizza soprattutto per il tentativo di affossare il CONI, organismo autonomo, per sostituirlo con la società Sport e Salute Spa, emanazione diretta del Governo. Al riguardo osserva che, se potevano essere condivise l'esigenza di un migliore controllo dell'utilizzo delle risorse pubbliche e quella di evitare incrostazioni di potere, dove a decidere sono sempre le stesse persone, la risposta a tali esigenze non può essere certo rappresentata dall'assunzione di un controllo diretto da parte del Governo. Occorreva piuttosto valorizzare l'autonomia del mondo sportivo e le diverse articolazioni territoriali di questo mondo che risulta in crescita, come testimoniano i dati ISTAT e come dimostrato dal recente interesse per i successi della squadra nazionale di calcio femminile.

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  Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), relatore, formula una proposta di parere con condizioni.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Ulteriore nuovo testo C. 1549.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, nell'illustrare il provvedimento, segnala che l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 nel senso di ammettere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Viene, quindi, specificato che per «invenduto a rischio deperibilità» si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, il divieto delle aste elettroniche a doppio ribasso, relativamente al prezzo di acquisto, per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Il comma 2 prevede che chiunque contravviene al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 3 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
  L'articolo 3 prevede che gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non possano essere oggetto di aste elettroniche.
  L'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari; definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Il decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, ricorda che il Pag. 152provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e dell'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lett. l), entrambe di competenza esclusiva statale. Assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma) ed agricoltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma). In proposito segnala che l'articolo 5 (delega sulle «filiere etiche») prevede, ai fini del coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di competenze» sottese alla materia, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti legislativi.
  Nel constatare che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 12.30.

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