CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 238

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge C. 1898 Governo, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato in prima lettura dal Senato. Ricorda che, essendo l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea previsto a partire dalle ore 15.30 della seduta odierna, il prescritto parere dovrà essere espresso, al più tardi, entro le ore 13 di oggi, per dar modo alla Commissione referente di conferire il mandato al relatore in tempo utile per l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, tenuto conto anche dei tempi di predisposizione e di stampa del testo per l'Aula.
  Ricorda, infine, che l'esame in sede consultiva potrà avere inizio immediatamente dopo la relazione del deputato Tucci e proseguire anche nel corso della seduta già convocata per le ore 12 della Pag. 239giornata odierna, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.
  Invita, quindi, il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, sottolinea preliminarmente che si tratta di un provvedimento, composto di quarantanove articoli, suddivisi in tre Capi, che, nel complesso, non può essere ricondotto direttamente alla competenza della Commissione lavoro, ma la cui applicazione porterà senz'altro effetti positivi sul piano occupazionale.
  Segnala, quindi, che, al Capo I (articoli da 1 a 5-septies), che reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, l'articolo 1, come sostituito dal Senato, dispone, da un lato, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e, dall'altro, introduce norme sperimentali per la disciplina di alcune fattispecie per il medesimo periodo. Per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, rileva che, al comma 6, si mantiene ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, anche laddove si prevede che, per gli anni 2019-2020, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione. Segnala poi che la disposizione, in ogni caso, fa salva, al comma 16, la vigente disciplina riguardante il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione, laddove, invece, per gli altri documenti e certificati richiesti ai partecipanti alla procedura di selezione, la norma prevede una procedura di acquisizione semplificata. Al comma 20, lettera t), n. 3, inoltre, modificando l'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, si escludono esplicitamente i contratti ad alta intensità di manodopera dalla possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto.
  Con riferimento all'articolo 4, segnala, al comma 4, la previsione in base alla quale i Commissari straordinari, nominati per il completamento degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni. Tale possibilità è estesa anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 145 del 2018. Rileva, quindi, che il comma 6-bis dispone la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del Sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, nonché alle procedure tecnico-amministrative per la gestione e la manutenzione del Sistema stesso.
  Segnala, altresì, che l'articolo 4-ter dispone la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, che si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da personale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle amministrazioni territoriali, degli Enti e degli Istituti di ricerca e delle Università, nonché di ANAS SpA. Anche il successivo articolo 4-quinquies prevede la nomina di un Commissario straordinario, individuato nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche della carriera prefettizia, per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria.
  Rileva, quindi, che l'articolo 5-quinquies prevede l'istituzione di una società per azioni denominata «Italia Infrastrutture S.p.a.», a cui sono assegnate funzioni per assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche e che si può avvalere Pag. 240di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e di esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima.
  Si sofferma sull'articolo 5-septies, che, riproducendo in parte il contenuto di un testo unificato approvato dalla Camera dei deputati (C. 1066 e abbinate), esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI, introduce disposizioni per garantire la videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. A tale scopo, la norma si limita a disporre l'istituzione di due distinti fondi, le cui risorse costituiscono limiti di spesa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.
  Osserva che al Capo II (articoli da 6 a 20-bis), recante disposizioni per accelerare la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea attraverso la nomina di Commissari straordinari, l'articolo 14-bis autorizza i Comuni della città metropolitana di Catania, previo provvedimento del Commissario straordinario, ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga alla disciplina relativa al rapporto medio tra dipendenti e popolazione, di cui al comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale, complessivamente fino a quaranta unità di personale per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Con riferimento alle medesime professionalità e nei limiti delle risorse finanziarie e delle unità di personale assegnate, ciascun Comune, sempre negli anni 2019 e 2020, può incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti a tempo parziale già in essere e può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale superiore a quello autorizzato. Le assunzioni possono essere effettuate attingendo alle graduatorie vigenti, anche per assunzioni a tempo indeterminato e anche di altre amministrazioni. In caso di impossibilità, ciascun Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli. Nelle more dell'espletamento di tali procedure, la norma autorizza ciascun Comune, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale, a sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2019, che possono essere rinnovati una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione, il cui compenso non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D del comparto Regioni e autonomie locali.
  Dopo avere segnalato che, all'articolo 16, il comma 3-bis introduce disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale nei ruoli della Polizia di Stato, si sofferma sull'articolo 17, che disciplina i criteri per la scelta degli operatori economici a cui affidare i servizi di architettura e di ingegneria, introducendo, al comma 1, la condizione relativa al rispetto delle norme contributive e previdenziali ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) quale ulteriore requisito per l'affidamento di incarichi e, al comma 3, la disciplina della determinazione dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, stabiliti in percentuale al netto di IVA e contributi previdenziali. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 18, che disciplina la struttura di ciascuno dei Commissari straordinari, la cui dotazione di personale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche, come previsto dal comma 2, alle dirette dipendenze del Pag. 241singolo Commissario, è composta da un contingente massimo di cinque unità (di cui una unità dirigenziale di livello non generale), per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso, e da dieci unità (di cui due unità dirigenziali di livello non generale) per l'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni del Catanese. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma prevede anche la possibilità, sempre nel rispetto del limite del contingente, di scegliere soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore a 48.000 euro annui. Ai sensi del comma 3, il personale della struttura alle dipendenze del Commissario è posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale spettante presso l'amministrazione di appartenenza. Il medesimo comma 3 disciplina le modalità di corresponsione da parte delle amministrazioni di appartenenza del trattamento economico fondamentale e accessorio. Segnala che il comma autorizza i Commissari straordinari, nel limite della disponibilità della contabilità speciale loro intestata, a corrispondere al personale della struttura, dipendente di pubbliche amministrazioni e più direttamente impegnato, ulteriori emolumenti, consistenti, per il personale non dirigenziale, in compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003, e, per il personale dirigenziale, in un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, commisurato ai giorni di effettivo impiego. Segnala che, come disposto dal comma 4-bis, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Commissario straordinario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la struttura, che provvede esclusivamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Sulla base del comma 5, infine, la struttura commissariale cessa alla scadenza della gestione straordinaria.
  Rileva, quindi, che il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 22, che, con riferimento al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione, introduce modifiche alla normativa previgente, recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). In particolare, il comma 1 sopprime il limite numerico di cento unità di personale pubblico da cui attingere per la dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, pari a 225 unità di personale (lettera a)); stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), il Commissario straordinario provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (lettera b)); dispone che gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati Pag. 242raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari. A tali ultimi soggetti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché per la copertura assicurativa, connesse all'espletamento delle attività demandate (lettera c)). Il comma 2, modificando la disciplina delle assunzioni da parte dei Comuni del personale negli Uffici speciali per la ricostruzione, sopprime il limite numerico di unità da assumere nel biennio 2017-2018 (lettera 0a)); consente al Commissario straordinario di autorizzare gli Uffici speciali per la ricostruzione e i Comuni a stipulare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 per duecento unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione (lettera 0b)); consente di assumere anche con contratti a tempo parziale il personale da impiegare negli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera a)); autorizzare la stipula di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di determinate attività, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019 e superando i limiti, previsti dalla normativa previgente, al rinnovo dei contratti (lettera b)) e al numero dei contratti da stipulare (lettera c)), ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea. Il comma 3 stabilisce l'assegnazione temporanea del personale, in servizio alla data del 1o luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere. Il comma 4-bis, infine, introduce modifiche ai parametri per la rideterminazione delle piante organiche di ciascun Comune, per tenere conto del personale assegnato.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 22-bis estende ai professionisti i benefici connessi alla Zona franca urbana nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016, rileva che l'articolo 23, al comma 1, lettera e-ter, dispone il rinvio dal 1o giugno al 31 ottobre 2019 della ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza, sospesi nelle medesime zone colpite dal sisma dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
  L'articolo 23-bis, infine, introduce norme per consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, tra le quali segnalo la possibilità di istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docente nonché di personale ATA e di modificarne le assegnazioni, nel caso prestino servizio presso edifici parzialmente o totalmente inagibili.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 12 di oggi, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna antimeridiana.

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  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione (Ambiente), del disegno di legge n. C. 1898 Governo, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, approvato in prima lettura dal Senato.
  Ricorda che, avendo nella seduta antimeridiana odierna il relatore, onorevole Tucci, svolto la sua relazione, in questa seduta la Commissione procederà all'espressione del parere.
  Invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Debora SERRACCHIANI (PD) sottolinea la scelta del gruppo Partito Democratico di non presentare una proposta di parere alternativa a quella del relatore, scelta che esprime tutta la contrarietà del suo gruppo nei confronti di un provvedimento profondamente sbagliato nei contenuti e portato all'approvazione del Parlamento secondo modalità altrettanto sbagliate. Ritiene ingiustificabile, infatti, che si costringa la Camera a esaminare un testo così importante in tempi tanto ristretti, impedendo ai deputati di approfondire le questioni più spinose e di proporre modifiche. Si tratta di una modalità di azione che permette alla maggioranza di compiere le proprie scelte, senza assumersene la piena responsabilità. Entrando, quindi, nel merito del provvedimento, mette in luce i punti che, a suo giudizio, presentano le maggiori criticità. In primo luogo, l'abbassamento della soglia per la possibilità di ricorrere al subappalto, motivata dalla necessità di adeguamento alla normativa europea, appare peraltro contraddetta dalla limitazione al solo anno 2020. Sulla scelta di eliminare la competenza del CIPE per l'approvazione di varianti di grandi infrastrutture strategiche che non superano il 15 per cento del valore del progetto approvato deve constatare il radicale mutamento della posizione del Movimento 5 Stelle, che, nella scorsa legislatura, si era battuto per limitare al massimo gli spazi dei soggetti aggiudicatari dell'appalto e per garantire la trasparenza delle procedure. Rileva, inoltre, l'ipocrisia di chi ha, di fatto, reintrodotto il criterio del massimo ribasso, aspramente criticato in passato dai partiti oggi in maggioranza perché strumento che incide negativamente sui diritti dei lavoratori. L'erosione del costo del lavoro, infatti, non solo comporterà la riduzione delle retribuzioni e la minore tutela dei dipendenti delle ditte appaltatrici, ma si rifletterà negativamente anche sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza in particolare, che già sconta gli effetti della riduzione dei finanziamenti all'INAIL disposta dall'ultima legge di bilancio. La reintroduzione surrettizia del criterio del massimo ribasso, ora chiamato minor prezzo, inoltre, favorirà il risorgere dei fenomeni di illegalità che il Codice dei contratti pubblici si era proposto di contrastare. Infine, sottolineando il gran numero di commissari straordinari la cui nomina è prevista dal decreto-legge in esame per la risoluzione di disparate questioni, ricorda la fiera opposizione, nella scorsa legislatura, del Movimento 5 Stelle al ricorso a un tale strumento, che certifica il fallimento della politica e richiederebbe personalità dalla sicura competenza, che, tuttavia, non si ritrova nelle nomine già compiute dal Governo. Su tali temi, che saranno oggetto di specifiche pregiudiziali di costituzionalità, il gruppo Partito Democratico condurrà ogni azione possibile, in tutte le sedi a disposizione, avanzando proposte per la modifica del testo, profondamente diverso da quello adottato dal Governo, nella consapevolezza che, purtroppo, la maggioranza è chiusa a qualsiasi contributo esterno.

  Carlo FATUZZO (FI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione Pag. 244sulla proposta di parere del relatore, pur esprimendo il suo compiacimento per i finanziamenti, disposti dall'articolo 5-septies, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Ritiene, tuttavia, auspicabile prevedere ulteriori risorse per rendere meno costose, e quindi più accessibili, le rette di tali istituti nonché per riconoscere, grazie a miglioramenti retributivi, il prezioso lavoro del personale di tali strutture, che si dedica con abnegazione alle persone a queste affidate, come ha avuto modo di constatare per esperienza diretta.

  Elena MURELLI (Lega), ricordando di essere stata relatrice per la XI Commissione sul testo unificato, approvato dalla Camera dei Deputati, delle proposte di legge recanti un contenuto analogo a quello dell'articolo 5-septies (C. 1066 e abbinate), ritiene importante la previsione di finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature di videosorveglianza per la tutela dei soggetti più deboli, dalle quali non conseguono effetti negativi per coloro che lavorano onestamente e secondo le regole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

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