CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 giugno 2019
200.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Venerdì 7 giugno 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico, Sen. Andrea Cioffi.

  La seduta comincia alle 14.40.

D.L n. 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Elena LUCCHINI (Lega), relatrice, ricorda che il provvedimento originario consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
  Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose disposizioni. In ragione della ristrettezza dei tempi disponibili, si riserva di effettuare – ove richiesto – integrazioni della propria la relazione a seguito di un più approfondito esame del testo, anche avvalendosi dell'edizione definitiva della documentazione degli uffici che, al momento, ha inevitabilmente carattere provvisorio.
  L'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, consta di 30 commi, in gran parte innovativi rispetto alla versione originaria del provvedimento.
  Il nuovo testo del comma 1, risultante dalla riscrittura dell'articolo in esame operata durante l'esame al Senato, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici di seguito citate.
  Viene sospeso l'articolo 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e Pag. 4forniture. Il testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge, prevedeva che qualora tali comuni assumessero le funzioni di stazione appaltante dovessero ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure procedere mediante unioni di comuni, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o, ancora, ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.
  Il testo originario del decreto tramutava tali obblighi in facoltà, consentendo quindi ai comuni in questione anche di procedere autonomamente. Adesso la disposizione in oggetto riassume carattere obbligatorio ma tale obbligo viene però sospeso fino al 31 dicembre 2020 dal comma in esame.
  La seconda disposizione interessata è l'articolo 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di «appalto integrato» (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
  Ancora, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
  Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 77 prevede – per i casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, a far data dalla costituzione dell'apposito Albo presso l'ANAC (non ancora costituito).
  Il comma 2 prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
  Il comma 3 prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'articolo 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori – limitatamente alle procedure aperte – di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti (se tale facoltà era esplicitamente prevista nel bando di gara o nell'avviso). Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
  Il comma 4 consente per gli anni 2019-2020 ai soggetti attuatori di opere (cioè alle stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dall'avvenuta progettazione consegue che le opere sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
  Il comma 5 autorizza i soggetti attuatori di opere ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
  Il comma 6 reca una disposizione transitoria che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, precipuamente finalizzata a consentirne l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. In sintesi, si conferma quanto già previsto prima dell'approvazione del decreto-legge con l'unica differenza che la disciplina transitoria previgente si applicava fino all'entrata in vigore di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture (mai emanato). Mentre Pag. 5il decreto-legge originario dettava una disciplina «a regime», adesso essa opera in via transitoria per il 2019 e 2020.
  I commi da 7 a 9 intervengono sulla materia del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 7 eleva, fino al 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per importi inferiori a 75 milioni di euro si prevede che il parere sia espresso dai comitati tecnici amministrativi (c.d. C.T.A.) presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
  Il comma 8 riduce, fino al 31 dicembre 2020, a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.
  Il comma 10 stabilisce che – fino al 31 dicembre 2020 – possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, che concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice medesimo, che consente di definire in via stragiudiziale le controversie che potrebbero insorgere fra le parti durante la fase dell'esecuzione del contratto di appalto pubblico.
  I commi da 11 a 14 riguardano la nomina e le funzioni del Collegio consultivo tecnico.
  Il comma 11 consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del «regolamento unico» – un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
  Il comma 12 prevede che il collegio sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, scelti di comune accordo tra le parti ovvero concordando la nomina di un componente per parte, ai quali compete la scelta del terzo. In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.
  Il comma 13 consente, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio di favorire la rapida risoluzione delle controversie e di convocare le parti in contraddittorio. L'eventuale accordo delle parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volontà delle parti stesse.
  Il comma 14 prevede lo scioglimento del collegio al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
  Il comma 15 introduce una disposizione transitoria (applicabile per gli anni 2019-2020) volta a disciplinare l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi, approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata avviata prima dell'entrata in vigore del Codice. La disposizione riproduce (ad eccezione del limite di applicazione temporale) quella prevista dal comma 1-ter dell'articolo 216 del Codice, come modificato dal testo originario del decreto-legge e, in sostanza, prevede che le varianti in questione, siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato o dal CIPE, in caso contrario. Pag. 6
  Il comma 16 introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 86 del Codice al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori. Viene pertanto introdotta una previsione di generale validità temporale di sei mesi dalla data del rilascio per tutti i certificati e documenti (anche, dunque, non provenienti da pubbliche amministrazioni) utilizzati come mezzi di prova, ai soli fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione per i soggetti ausiliari e i subappaltatori.
  La norma precisa, inoltre, che i certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.
  Il comma 17 riscrive la disposizione (dettata dal testo previgente del comma 6-bis dell'articolo 36) che, nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo articolo 36, disciplina la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione e la integra con l'aggiunta di un ulteriore comma (6-ter) volto a disciplinare la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali in capo all'aggiudicatario.
  In particolare, si estende a tutti i contratti «sottosoglia» la disciplina che si applicava ai soli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e si stabilisce – quanto alle verifiche – che esse sono effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), sopprimendo la possibilità di verifica sull'aggiudicatario. Tale aspetto è ora disciplinato dal nuovo comma 6-ter che dispone che, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici in questione, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. Viene quindi precisato che precisare che resta ferma la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione.
  Rispetto al testo iniziale del decreto, viene espunta la previsione relativa alla possibilità di usare formulari standard in luogo del DGUE (documento di gara unico europeo)
  Il comma 18 detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici. Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020. Si prevede che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  Tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
  È inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il quale – per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell'importo delle opere medesime.
  Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice concernenti l'indicazione in sede di offerta della terna di subappaltatori nei casi ivi previsti (comma 6 dell'articolo 105), l'obbligo di indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che si intende subappaltare a terzi (comma 2 dell'articolo 174), nonché le verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore (articolo 80).
  Il comma 19 detta i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, riscrivendo il comma 3 dell'articolo 184-ter del Pag. 7Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) che reca la disciplina transitoria (end of waste).
  Ricorda, in sintesi che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa criteri specifici. I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero «in mancanza», caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali.
  In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due soli regolamenti end of waste per specifiche tipologie mentre, per gli altri materiali, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai precedenti decreti, fermo restando il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi «caso per caso». Successivamente, però, con la sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione.
  Sulla questione è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'UE, con la sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18, nonché la nuova direttiva rifiuti (n. 2018/851/UE).
  La soluzione normativa contemplata dal comma in esame chiarisce che, nelle more dell'emanazione di criteri end of waste, la disciplina transitoria (vale a dire le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente) continua ad applicarsi in relazione alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti. Inoltre, il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti avviene, da parte delle regioni, che possono utilizzare i parametri indicati nei richiamati decreti ministeriali (decreto ministeriale 5 febbraio 1998; decreto ministeriale 161/2012; decreto ministeriale 269/2005).
  Viene altresì specificato che le citate autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.
  La norma in esame prevede altresì – per garantirne l'uniforme applicazione sul territorio nazionale – l'emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente (mediante decreto, non avente natura regolamentare) che dovranno fare particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto e ai controlli sugli oggetti e/o sostanze risultanti dalle operazioni di recupero svolte nell'impianto medesimo, nonché tener comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
  Successivamente, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida, i titolari delle autorizzazioni rilasciate in forza delle disposizioni recate dal comma in esame devono presentare all'autorità competente apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida in questione.
  Passiamo alle disposizioni del comma 20.
  La lettera a), numero 1) reca una serie di novelle al Codice che riguardano la disciplina dei contenuti della progettazione, che viene demandata al nuovo regolamento unico; le fasi di elaborazione e i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché i documenti su cui si basa il progetto medesimo; la disciplina delle spese strumentali. Il numero 2) demanda al nuovo regolamento unico la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e disciplina la normativa transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento. Viene altresì disciplinato l'affidamento di concessioni agli affidatari di incarichi di progettazione.
  Il nuovo testo mantiene, nella sostanza, due diverse fasi di elaborazione, così come il testo previgente. La prima fase, così come previsto dal testo previgente, è solo Pag. 8eventuale e consiste nella redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali. La vera differenza sostanziale rispetto al testo previgente risiede nel fatto che l'espletamento della prima fase non è più condizionato dal contesto bensì dall'importo del contratto (il documento di fattibilità delle alternative progettuali è reso obbligatorio solo per i lavori pubblici «sopra soglia», mentre per quelli «sottosoglia» solo, eventualmente, su richiesta della stazione appaltante).
  La lettera a), numero 3 reca alcune modifiche puntuali al comma 6 dell'articolo 23 del Codice, che disciplina i documenti e le attività che stanno alla base dell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di precisare la portata di alcuni dei documenti considerati.
  La lettera a) numero 4 introduce il nuovo comma 11-bis dell'articolo 23 del Codice sul computo delle spese di carattere strumentale tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico. La lettera a) numero 5 introduce il comma 11-ter sempre con riguardo alle spese strumentali per la manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche ponendole a carico del Demanio.
  La lettera b), numero 1 novella il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico (numero 2) la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Viene altresì modificata la disciplina transitoria, prevedendo che nelle more dell'emanazione del regolamento unico si applichino le disposizioni del nuovo comma 27-octies, in luogo dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 216 del Codice.
  La lettera b), numero 3) novella il comma 7 dell'articolo 24 del Codice, che nel testo previgente vietava (salvo il verificarsi di precise condizioni) agli affidatari di incarichi di progettazione, per progetti posti a base di gara, di poter ottenere l'affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali avessero svolto la suddetta attività di progettazione.
  La lettera c) novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.
  La lettera d), per ragioni di coordinamento, abroga all'articolo 29 del codice, il riferimento ai termini per l'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 2-bis, abrogata a sua volta.
  La lettera e) modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice – in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC – il compito di definire la disciplina sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), nonché l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Si stabilisce, inoltre, che fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal nuovo comma 27-octies dell'articolo 216 del Codice, introdotto dalla lettera gg) del comma in esame, e dunque dalle linee guida n. 3 dell'ANAC.
  Le lettere f), g) e h) novellano gli articoli del Codice che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (c.d. sottosoglia). Tali novelle riguardano: il calcolo del valore stimato degli appalti nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti e la disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore.
  La lettera h) interviene invece sulle modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia». Poiché tali modifiche si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all'anno 2019, dal Pag. 9comma 912 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), tale comma viene abrogato dal comma 24 dell'articolo in esame.
  Ulteriori novelle recate dalla lettera h) riguardano: la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti «sottosoglia», delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; l'utilizzo del criterio del «minor prezzo» come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti «sottosoglia».
  Tali disposizioni, in parte modificate durante l'esame al Senato, ripropongono quelle recate dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 1 del testo iniziale.
  La lettera i) modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre – tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.
  La lettera l) novella l'articolo 47 del codice, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione, e non più alle Linee guida ANAC, di stabilire ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. In base alla novella, non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane.
  Viene poi aggiunto nella norma novellata del codice un nuovo comma 2-bis, in base al quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
  La lettera m) novella l'articolo 59 del codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione.
  Detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
  Si stabilisce che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino invece i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
  Inoltre, viene inserito nell'articolo oggetto di novella un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso.
  Si stabilisce inoltre che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentino i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
  La lettera n) novella l'articolo 76 del codice in materia di informazione dei Pag. 10candidati e degli offerenti, prevedendo che ai candidati e ai concorrenti venga dato avviso – con le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (o strumento analogo negli altri Stati membri) – del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, con l'indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
  Viene introdotto nella norma novellata un nuovo comma 2-bis, in base al quale si stabiliscono obblighi informativi e comunicativi a favore dei soggetti partecipanti alle procedure di gara.
  La lettera o) novella taluni commi dell'articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.
  La lettera p) novella l'articolo 83, comma 2, del Codice demandando l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al regolamento anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Le lettere q), r) e s) intervengono sul sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, novellando in più puntigli articoli 84, 86 e 89 del Codice, in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In particolare, all'articolo 84 è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Si porta a quindici anni – anziché dieci – l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali. Si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Si dettano infine disposizioni di coordinamento, volte a rinviare al regolamento anziché alle previste Linee guida.
  La lettera r), intervenendo sull'articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al regolamento di attuazione. Così, analogamente la lettera s) che novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avvalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello al regolamento di attuazione, per la individuazione delle opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento.
  La lettera t) modifica l'articolo 95 in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto.
  Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
  Al comma 4 dell'articolo 95, sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
  Si novella altresì la lettera b) della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio Pag. 11del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
  La lettera u) reca modifiche all'articolo 97 del Codice in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Una modifica stabilisce che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. Ulteriore novella mira ad introdurre due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'articolo 97 del Codice, la novella in esame limita, tra l'altro, l'applicazione del calcolo ivi previsto ai casi di ammissione di tre o più offerte.
  La lettera v) interviene sull'articolo 102, comma 8, del codice le parole sostituendo con il riferimento al regolamento unico quello – previgente – al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC) per la disciplina e definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo.
  Inoltre, si sopprime anche il terzo periodo del comma novellato, in base al quale nel decreto dovevano essere disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori,
  La lettera z) novella l'articolo 111 del codice, in materia di controllo tecnico, contabile e amministrativo, inserendo il riferimento al regolamento anziché ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti – per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo. Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
  La lettera aa) abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196, che prevedono (al comma 3) l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Con la soppressione del comma 4, viene anche meno la previsione della fissazione di criteri, di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità (oltreché di modalità di iscrizione all'albo e nomina, nonché di compensi nei limiti normativi previsti) in materia di collaudatori e direttori di lavori per gli appalti aggiudicati con la formula del contraente generale.
  La lettera ee) novella l'articolo 197 in materia di Sistema di qualificazione del contraente generale demandando la qualificazione del contraente generale alla disciplina del regolamento di attuazione anziché attraverso il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Si abroga il comma 3 della norma, in base al quale le classifiche di qualificazione erano determinate dall'ANAC e si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, demandandone la disciplina al regolamento
  La lettera ff) novella l'articolo 199 del codice, in materia di gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di coordinare le previsioni.
  La lettera gg) modifica ed integra le norme transitorie previste nell'articolo 216 del Codice (in particolare con riferimento agli affidamenti delle concessioni autostradali in scadenza) e disciplinano l'emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nonché le disposizioni applicabili nelle more della sua entrata in vigore.
  Oltre alle norme di coordinamento volte a modificare il termine di operatività della disciplina transitoria, che adesso scade non più alla data di entrata in vigore di apposite linee guida bensì del nuovo regolamento unico, si interviene sulle modalità di affidamento delle concessioni autostradali in scadenza e in cui prevale l'attività di gestione (lettera gg), numero 3).
  La norma amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali – in virtù Pag. 12della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell'attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria – era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019.
  In realtà, la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento (su cui si baseranno le procedure di gara per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno predisposto dal medesimo concedente.
  Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri elementi (e non solo sul citato fabbisogno).
  La lettera gg) numero 4 introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l'emanazione, entro 180 giorni di un regolamento «unico» di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, mediante un apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che continuano ad applicarsi (più precisamente la norma dispone che «rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore» del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le materie ivi precisate, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice.
  Al Senato sono state introdotte alcune integrazioni, tra cui l'autorizzazione al Ministro delle infrastrutture e all'ANAC ad apportare modifiche rispettivamente ai decreti e alle linee guida adottati in materia per specifiche finalità, la definizione dei contenuti del nuovo regolamento unico, e la cessazione dell'efficacia delle linee guida a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico.
  Il comma 21 precisa che le disposizioni del comma 20 si applicano alle procedure pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
  Il comma 22 interviene sull'articolo 120 del Codice del processo amministrativo, che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il cosiddetto «rito super accelerato». Il comma 23 ne definisce l'ambito di applicazione.
  I commi da 24 a 26 dispongono il differimento di termini previsti dal programma «piccoli investimenti dei comuni» istituito e finanziato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 e, per gli stessi comuni, fanno salve le modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia» previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio.
  Per i comuni in questione viene disposto che, per il periodo di vigenza del presente decreto-legge, sono fatti salvi gli effetti del comma 912 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (che ha modificato le procedure di affidamento dei lavori di importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro), che risulta contestualmente abrogato dal comma 30 dell'articolo in esame.
  La finalità sembra essere quella di neutralizzare, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per i comuni in questione e alle condizioni contemplate, le modifiche introdotte alle modalità di affidamento dei lavori «sottosoglia» dal testo iniziale del decreto-legge.
  Il comma in esame dispone altresì un differimento dei termini previsti dal programma Pag. 13«piccoli investimenti dei comuni» finanziato e disciplinato dai commi 107-114 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che si applica agli stessi Comuni (cioè quelli beneficiari del programma in questione che, alla dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno avviato l'iter di progettazione ma non l'esecuzione dei lavori). Per tali Comuni viene previsto:
   il differimento al 10 luglio 2019 del termine entro il quale iniziare l'esecuzione dei lavori (previsto dal comma 109 della legge di bilancio 2019 e scaduto il 15 maggio scorso);
   il differimento al 31 luglio 2019 del termine (che scade il prossimo 15 giugno) entro il quale il Ministero dell'interno (soggetto erogatore dei contributi) può revocare, in tutto o in parte il contributo assegnato ai comuni che non abbiano rispettato il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o utilizzato tutto il contributo assegnato;
   il differimento, dal 15 ottobre al 15 novembre 2019, del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori da parte dei comuni beneficiari di una riassegnazione di contributi revocati.

  I commi da 27 a 29 riguardano la Società Sport e Salute S.p.A. e il fondo sport e periferie
  Il comma 27 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata come «centrale di committenza», al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)
  I commi 28 e 29, stabiliscono che le risorse del Fondo sport e periferie già destinate al CONI sono trasferite alla Sport e Salute S.p.A. e che, per l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del medesimo Fondo attribuite all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso si avvale della medesima società.
  Il comma 30 interviene sulle modalità di affidamento dei lavori di costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione dei Centri di permanenza per i rimpatri, confermando la possibilità – prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 113/2018 – di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità e i termini previsti dalla medesima disposizione.
  L'articolo 2, modificato al Senato solo sul piano formale, reca disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi, in sostanza anticipando il testo contenuto nell'articolo 372 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, che entra in vigore il 15 agosto 2020.
  In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici, esclude che possa partecipare a nuove gare un'impresa fallita, mentre lo si consente all'impresa che ha fatto domanda di concordato con continuità aziendale, rendendo obbligatorio l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto fino a quando la domanda non è accolta o comunque se l'ANAC – non più sentendo il giudice delegato – lo ritenga necessario.
  I commi 2 e 3 precisano che tale novella si applica alle procedure il cui bando o avviso è pubblicato tra il 19 aprile 2019 (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del citato articolo 372.
  Il comma 4 reca alcuni coordinamenti con la legge fallimentare. In particolare, relativamente all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, si chiarisce che il curatore fallimentare può eseguire i contratti pendenti solo con l'autorizzazione del giudice delegato. Inoltre, si precisa che l'esecuzione del contratto prosegue non solo in caso di concordato con continuità aziendale, ma anche in caso di concordato liquidatorio quando il professionista attesti che l'esecuzione del contratto è necessaria alla migliore liquidazione Pag. 14dell'azienda; Infine, si individua l'autorità giudiziaria competente ad autorizzare la partecipazione dell'impresa in concordato a procedure di affidamento lavori nel tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato, e nel giudice delegato, dopo il decreto di apertura del concordato stesso.
  L'articolo 2-bis interviene, al comma 1, sulla disciplina della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita, dall'articolo 1 del decreto-legge 135/2015, per interventi in garanzia a favore delle PMI titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
  Nel dettaglio, il comma 1 modifica le condizioni per l'intervento in garanzia della Sezione, disponendo che la garanzia sia rilasciata sui predetti finanziamenti, anche se assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali. La formulazione vigente, invece, si riferisce a finanziamenti «anche assistiti da ipoteca», che l'entità del premio – versato dalle banche o dagli intermediari finanziari alla Sezione speciale a fronte della concessione della garanzia – può essere posta a carico della PMI beneficiaria del finanziamento in una misura massima determinata dal decreto ministeriale attuativo della Sezione. La formulazione vigente invece prevede che l'entità del premio può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.
  Il comma 2 prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. In particolare la modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 c.c., sono innalzate le soglie – di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo.
  Il comma 3 apporta un coordinamento di natura formale.
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di semplificazione edilizia, con particolare riferimento alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
  In primo luogo, esso apporta una serie di modifiche – volte a semplificare le procedure e ad alleggerire gli oneri burocratici – all'articolo 65 del testo unico dell'edilizia, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché all'articolo 67, in materia di collaudo statico.
  Esso interviene poi sull'articolo 93, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, e introduce un nuovo articolo 94-bis, recante disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, che fornisce la definizione degli interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità. Per alcuni degli interventi di minore rilevanza e per quelli privi di rilevanza sono previste ulteriori semplificazioni burocratiche. Si affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire apposite linee guida da adottare entro 60 giorni.
  Al Senato, è stato altresì inserita una disposizione che, intervenendo sull'articolo 59 del codice, consente di autorizzare taluni laboratori ad effettuare, oltre alle prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce, anche prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; si demanda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi (comma 1-bis).Pag. 15
  L'articolo 4 prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e sentito il Ministro dell'economia, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari (comma 1), la cui struttura e i cui compensi saranno definiti da successivi provvedimenti governativi (comma 5).
  Il comma 1 prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari.
  Durante l'esame al Senato, è stata prevista l'individuazione dei predetti interventi con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Con norma introdotta nel corso dell'esame al Senato è stata prevista inoltre la possibilità che entro il 31 dicembre 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri individui, con uno o più decreti successivi, ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
  Il comma 2 attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.
  I Commissari straordinari sono individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.
  In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto. In materia di tutela ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
  Durante l'esame al Senato è stata introdotta la previsione dell'applicazione dei suddetti termini anche per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione Lazio e di Roma Capitale.
  Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti.
  I Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50 del 2016).
  In tale ambito, è fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari operino in raccordo con InvestItalia (la struttura prevista all'articolo 1, comma 179, della legge 145 del 2018 – legge di bilancio 2019).
  Durante l'esame al Senato è stata aggiunta la previsione secondo cui le modalità e le deroghe previste dal comma 4, dal comma 2 (fatta eccezione per i procedimenti di tutela di beni culturali e paesaggistici) e dal comma 3 dell'articolo in esame sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale contro il dissesto.
  Il comma 5 prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire i termini, le Pag. 16modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.
  I Commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni.
  Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario volto a fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio.
  Il comma 6-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede la nomina di un Commissario straordinario per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come Sistema Mo.S.E.
  Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.
  Il comma 6-ter prevede, al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, la ripartizione, per le annualità 2018 e 2019, delle risorse destinate ai Comuni della laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge del 29 novembre 1984 n. 798. Le risorse previste sono state assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge di bilancio 2018, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
  Il comma 6-quater prevede che, al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», prevede che la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Parma possano adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione.
  Il comma 7 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali «6000 Campanili» e «Nuovi Progetti di Intervento» (decreto-legge 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e decreto-legge 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  I commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 4, introdotti al Senato, rinviano ad un decreto interministeriale per l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici.
  Il comma 8 è volto garantire la realizzazione e il completamento degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tra cui rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda (articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – legge finanziaria 2003).
  Il comma 9 attribuisce alla Regione Campania la competenza per il completamento delle attività relative al «Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda», subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere.
  Il comma 10 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per la costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce «Lioni-Grottaminarda».Pag. 17
  Il comma 11 prevede la riassegnazione, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai commi 8 e 9, delle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale, alle amministrazioni titolari degli interventi (Ministero delle infrastrutture, Ministero dello sviluppo economico e Regione Campania), ove necessario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  Il comma 12 prevede – per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9 – l'applicazione delle disposizioni di agevolazione fiscale di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
  Il comma 12-bis aggiunge il comma 148-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che disciplina l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio per gli anni 2021-2033.
  Il comma 12-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, esclude per legge, in ogni caso di cessazione anticipata di rapporti di concessione autostradale, la colpa grave e la responsabilità amministrativa conseguente, purché il danno tragga origine da un decreto vistato e registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, svolto su richiesta dell'amministrazione procedente.
  Il comma 12-quater aggiunge un secondo comma all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che prevede, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che il CIPE venga presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato.
  Il comma 12-quinquies modifica l'articolo 61 del decreto-legge 50/2017 che disciplina la realizzazione degli interventi del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.
  Il comma 12-sexies, introdotto al Senato, prevede che le somme che la società concessionaria dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare in un apposito fondo attualmente destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona, possano altresì essere utilizzate per iniziative concernenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala ed al porto fluviale di Valdaro.
  I commi 12-septies e 12-octies, introdotti al Senato, prevedono l'unificazione dei progetti ferroviari attualmente esistenti e denominati «Potenziamento Infrastrutturale Voltri – Brignole», «Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi» e «Potenziamento Genova – Campasso», nonché l'autorizzazione all'avvio del sesto lotto costruttivo della linea ferroviaria del terzo valico dei Giovi.
  Passando agli articoli aggiuntivi all'articolo 4 introdotti nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 4-bis reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contributi erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti. Le modifiche proposte, che stabiliscono eccezioni a tale recupero, mirano a consentire ai comuni beneficiari dei contributi previsti per l'anno 2018 (ammontanti a 150 milioni di euro) di portare a compimento le opere previste.
  L'articolo 4-ter prevede la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). È inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento.
  L'articolo 4-quater prevede l'applicazione sperimentale per il triennio 2019-Pag. 182021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale.
  L'articolo 4-quinquies reca misure per l'accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria. Per assicurare una tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ritenuti prioritari, l'articolo detta disposizioni dirette ad evitare l'automatica risoluzione sia degli accordi di programma per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento, che di quelli ammessi al finanziamento per i quali gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e per i quali sia inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente autorizzato dal Ministero della salute.
  L'articolo 4-sexies autorizza la spesa di 5 milioni di euro all'anno per il periodo 2019-2023 per l'acquisto e la costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'adeguamento, anche strutturale, e l'ammodernamento di quelle esistenti.
  L'articolo 4-septies reca disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

  Roberto TRAVERSI (M5S), relatore, riferisce che l'articolo 5, modificato al Senato, al comma 1, reca alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione. A tal fine, si prevede che le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (che consentono a regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici) sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell'edificio demolito.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta una disposizione di interpretazione autentica, in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C) (ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi).
  Il comma 1-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – rifinanzia, per l'importo di euro 500 mila per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, prevedendo la relativa copertura dell'onere. La citata legge n. 80 ha previsto interventi a favore del comune di Pietrelcina, ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori.
  Il comma 1-ter – anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede che le risorse disponibili relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica dei comuni di Cosenza Zimella (VR) e Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari a 200 mila euro e a 150 mila euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018 Pag. 19ai sensi della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017) e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 1, comma 104, della legge di bilancio per il 2019, che ha previsto l'istituzione di un «Fondo per le autostrade ciclabili» con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019: sostituendo la definizione ivi prevista di «autostrade ciclabili» – che non trova riscontro nella normativa vigente – con quella di «ciclovie interurbane» (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 2 del 2018; differendo al 31 agosto 2019 il termine – prima fissato a 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio – entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà definire le modalità di erogazione delle risorse del citato Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità indicate.
  L'articolo 5-ter – introdotto nel corso dell'esame al Senato – novella l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) ai fini di un aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti.
  In particolare, il comma 1, lettera a) interviene sulla disposizione che prevede, nel caso di opere di interesse statale, la convocazione di una conferenza di servizi qualora l'accertamento di conformità dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, sostituendo il riferimento presente all'articolo 2, comma 14, della L. 537/1993 con il riferimento agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/1990, come da ultimo modificati dal D.Lgs 127/2016, che recano una disciplina nuova della conferenza dei servizi, caratterizzata da diverse modalità di svolgimento e dalla riduzione dei termini procedimentali.
  Il comma 1, lettera b), sempre al fine di ricondurre la relativa disciplina alle norme generali in materia di conferenza dei servizi di cui alla legge 241/1990, dispone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, recanti una disciplina speciale della conferenza dei servizi per la localizzazione di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici.
  L'articolo 5-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede la proroga di mutui erogati al fine del completamento di opere di interesse pubblico, trasferiti al Ministero dell'economia in relazione alla trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, il cui piano di rimborso sia scaduto il 31 dicembre 2018 e le cui somme residue non siano state utilizzate dai soggetti mutuatari. In tal caso, la norma prevede che l'erogazione delle somme sia effettuata dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione delle predette opere.
  L'articolo 5-quinquies – introdotto nel corso dell'esame al Senato – con la finalità di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, istituisce dal 1o settembre 2019 la società in house «Italia Infrastrutture S.p.a.», dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'articolo disciplina quindi le modalità Pag. 20di erogazione delle risorse e demanda a differenti decreti l'adozione dello statuto della società e la designazione del consiglio di amministrazione. La società può avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni nonché stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con esperti di elevata professionalità.
  L'autorizzazione di spesa è di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le citate convenzioni da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture. La copertura dell'onere è a valere sulle entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione civile, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, e in particolare sulla quota del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture.
  L'articolo 5-sexies – introdotto nel corso dell'esame in Senato – detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.
  In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale. La richiesta può essere effettuata nelle situazioni in cui non si prendano i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.
  Il comma 2 stabilisce che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali sono effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città.
  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5-septies – introdotto durante l'esame presso il Senato – reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.
  In particolare, il comma 1 prevede uno stanziamento di 5 milioni per il 2019; 15 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024 per l'istituzione di un Fondo per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature per la conservazione delle immagini per un arco di tempo adeguato.
  Il comma 2 reca analoga disposizione con analogo stanziamento in relazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura socio-sanitarie e socio-assistenziale.
  Il comma 3 demanda l'attuazione delle suddette disposizioni, nel limite di spesa citato, ad un successivo provvedimento normativo.
  Il comma 4 reca la copertura degli oneri, a valere sulla quota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese nonché sulle risorse del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.
  Nel Capo II (articoli 6-20) sono contenute le disposizioni finalizzate a favorire la ricostruzione nei comuni della regione Molise e dell'area Etnea, indicati nell'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018.
  L'articolo 6 prevede la nomina, rispettivamente per la provincia di Campobasso e la Città metropolitana di Catania, di due Commissari straordinari per la ricostruzione, che durano in carica fino al 31 dicembre 2021, data in cui cessa anche la gestione straordinaria istituita per l'attuazione delle misure di ricostruzione e di assistenza oggetto delle norme in esame. La nomina dei Commissari è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Presidenti Pag. 21delle Giunte regionali competenti per territorio, con il quale saranno determinati anche i compensi ad essi spettanti.
  I Commissari straordinari sono tenuti ad assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori interessati dagli interventi, attraverso Piani di riparazione di la ricostruzione degli immobili privati e pubblici, di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana, finalizzati a ridurre le situazioni di rischio sismico e idrogeologico e a tutelare il paesaggio. Gli interventi e i piani prescritti devono essere attuati in conformità alle disposizioni di tutela degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché agli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette nazionali e regionali.
  L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate.
  Al riguardo, si evidenzia che ai Commissari straordinari, tra le altre, è attribuita dal comma 1 la funzione di vigilare sugli interventi che riguardano gli immobili privati, nonché di coordinare la concessione e l'erogazione dei relativi contributi; di effettuare la ricognizione dei danni e dei fabbisogni, determinandone il quadro complessivo e programmando le risorse necessarie per farvi fronte; di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche, sulla base di uno specifico piano; di realizzare la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; di provvedere a dotare i comuni indicati nell'allegato 2 al decreto-legge, per i quali non siano già stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per l'adozione dei medesimi strumenti, di un piano di microzonazione pubblica di terzo livello e di disciplinare la concessione di appositi contributi; di sostenere le imprese che hanno sede nei territori colpiti dal sisma e di fornire assistenza alla popolazione ivi residente.
  Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari esercitino le funzioni di cui al comma 1 tramite propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i Commissari possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia), sulla base di apposita convenzione.
  L'articolo 8 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità introdotti dal provvedimento, istituisce, per il quinquennio 2019-2023, un apposito Fondo per la ricostruzione, con una dotazione iniziale di 236,7 per Catania e 39 per Campobasso, da assegnare alle contabilità speciali intestate ai due Commissari straordinari, su cui confluiscono le risorse finanziarie stanziate per la ricostruzione, nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina della ricostruzione privata.
  Il comma 1 affida ai commissari, ai fini del riconoscimento dei contributi, il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito.
  Il comma 2 individua le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  Il comma 3 stabilisce che i contributi per la ricostruzione privata sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra il danno, anche in relazione alla sua entità e i predetti eventi sismici. Tale nesso – specifica la norma – va comprovato da apposita perizia asseverata.
  Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste per gli aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE. Pag. 22
  In base al comma 5, agli oneri si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di ciascun Commissario.
  L'articolo 10, modificato al Senato fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
  In primo luogo, disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.
  Sono quindi individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi, la cui misura è riconosciuta fino al 100 per cento dei costi necessari alla realizzazione dell'intervento.
  Ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, in base al comma 3, è volta ad impedire l'erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o, in base ad una modifica apportata dal Senato, dall'autorità amministrativa (se non previa revoca).
  Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative.
  Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
  In base ai commi 4, 7 e 8, il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici percepiti, deve essere richiesto dichiarando il possesso dei requisiti previsti e la sua concessione è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dei Commissari straordinari, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
  Ulteriori disposizioni riguardano l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali, al fine di rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto, Per essi sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi) e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  Il comma 10 prevede l'esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che – fino ad ora, si applicava invece per lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento, di costruzione completa o parziale di edifici.
  Il comma 11 prevede norme in materia di selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 16, in materia di legalità e trasparenza.
  L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
  In particolare, sono indicate le finalità dei contributi, riprendendo le analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia, integrate dalla ulteriore finalità di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati.
  L'articolo 12, modificato al Senato disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo che sia contestualmente presentata, da parte dei soggetti legittimati, l'istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato, con i necessari allegati tecnici riferiti all'intervento e alle competenze dell'impresa (comma 1). Per effetto delle modifiche del Senato, è stato precisato che il contributo sia calcolato, in base Pag. 23al computo metrico, sulla base del prezzario regionale in vigore e che, per gli interventi sugli edifici di interesse storico-artistico, sia richiesta una documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla tipologia di intervento.
  All'esito dell'istruttoria, il Comune rilascia il corrispondente titolo edilizio (comma 2) e quindi trasmette al Commissario straordinario la documentazione prodotta ai fini della concessione del contributo (comma 3). La definizione del procedimento è assegnata al Commissario straordinario competente o a suo delegato, ed avviene con decreto nella misura accertata e ritenuta congrua (comma 4).
  Il comma 5 prevede che il Commissario proceda con cadenza mensile – avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente – a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari, in misura non inferiore al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Tali verifiche possono condurre all'annullamento o revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi.
  Il comma 6 rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Il comma 7 prevede la sospensione del procedimento per la concessione dei contributi nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria; ne subordina l'erogazione all'accoglimento dell'istanza medesima.
  L'articolo 13, modificato al Senato, reca norme sulla ricostruzione pubblica.
  Il comma 1 demanda a provvedimenti dei Commissari straordinari (delle provincia di Campobasso e di Catania) la disciplina del finanziamento per gli interventi di demolizione, ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale. Tali interventi devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture.
  Per tale finalità, in base al comma 2, sempre con atti del Commissario straordinario competente si predispone un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici.
  Il comma 3 stabilisce che i Commissari straordinari individuano, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. La realizzazione di tali interventi ’prioritari’ costituisce presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando. Mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva che per gli appalti pubblici da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicassero le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici, con una modifica del Senato si rende facoltativa l'applicazione delle suddette disposizioni relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Al riguardo si indica un numero minimo di cinque operatori cui rivolgere l'invito sulla base del progetto definitivo e si affida ad una commissione giudicatrice la valutazione delle offerte.
  Il comma 4 incarica dell'espletamento delle procedure di gara le regioni territorialmente competenti e gli enti locali a tal fine individuati dalla regione stessa, relativamente agli immobili di loro proprietà e previa specifica intesa. Occorre tuttavia la previa approvazione da parte dei Commissari straordinari competenti, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di contabilità speciale.Pag. 24
  Secondo il comma 5, i Commissari straordinari provvedono alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale.
  Con una modifica del Senato, è stato introdotto il comma 5-bis, che stabilisce che i Commissari straordinari possono provvedere direttamente agli interventi per i quali l'ente proprietario non abbia manifestato la disponibilità a svolgere le funzioni di soggetto attuatore.
  In base al comma 6, i soggetti attuatori o i comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario, sulla base delle priorità stabilite dai Commissari stessi.
  Il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di affidare incarichi di progettazione, pianificazione e programmazione urbanistica – in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario – ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del Codice, in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità. La norma specifica che restano ferme le previsioni dell'articolo 24 del Codice, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici.
  Ai sensi del comma 8, i Commissari straordinari approvano definitivamente i progetti esecutivi ed adottano il decreto di concessione del contributo, previo esame dei progetti e verifica della loro congruità economica e, a seguito di una modifica del Senato, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi.
  Con altra modifica del Senato è stato introdotto poi il comma 8-bis, che prevede che con apposito atto commissariale siano indicate le modalità di attuazione del comma 6 nonché di acquisizioni dei pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, mediante apposita Conferenza di Servizi.
  Il comma 9 prevede l'erogazione in via diretta per i contributi previsti dalla disposizione in esame, nonché per le spese per l'assistenza alla popolazione, mentre il comma 10 concerne il monitoraggio dei finanziamenti.
  L'articolo 14 individua, al comma 1, i soggetti attuatori degli interventi legati alla ricostruzione post sisma. Si tratta, conformemente a quanto previsto in casi analoghi di regioni (Molise e Sicilia), ministeri (beni e attività culturali, infrastrutture e dei trasporti, istruzione), Agenzia del demanio, comuni interessati, soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, diocesi per interventi su immobili ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento ad eventi sismici la disposizione inserisce tra i soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica le Province o Città metropolitane.
  Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, stabilisce che nell'ambito dei programmi d'intervento in materia di ricostruzione pubblica, i Commissari straordinari possono autorizzare i citati soggetti attuatori ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza o a renderne disponibile il supporto.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza i comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e del 26 dicembre 2018, ad assumere, per gli anni 2019 e 2020, personale con contratto di lavoro a tempo determinato o, limitatamente allo svolgimento di determinati compiti, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale.
  Il comma 1 autorizza i comuni della città metropolitana di Catania, in deroga alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, ad assumere a tempo determinato ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020, o incrementare (comma 2) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a Pag. 25tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo.
  Il limite di spesa è di 830.000 euro per il 2019 e di 1.660.000 euro per il 2020, ai cui oneri si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  Il comma 3 demanda al Commissario la determinazione del numero massimo di unità di personale da assumere e del relativo profilo professionale. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate (comma 3).
  Il comma 4 disciplina le modalità di assunzione, mentre i commi da 5 a 7 autorizzano i comuni della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania ad effettuare, sempre in deroga alle norme di contenimento della spesa di personale, assunzioni con contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, nelle more dell'espletamento delle procedure per il reclutamento di personale, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi a determinati ambiti (ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti).
  I suddetti contratti sono sottoscritti previa valutazione dei titoli e della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Le risorse finanziarie necessarie alla sottoscrizione dei suddetti contratti sono assegnate con provvedimento del Commissario straordinario.
  L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati. Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario, precisando che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario e che la disposizione si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti per calamità naturali.
  L'articolo 16 estende l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, alla ricostruzione delle zone nella Provincia di Campobasso e Catania. In particolare, il comma 1 riguarda l'obbligo di avvalersi della Struttura di missione del Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale nonché l'obbligo di iscrizione alla cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
  Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari, quantificati in 1 milione di euro annui.
  Il comma 3 prevede che agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti.
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di promozioni della Polizia di Stato, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis al decreto legislativo n. 334 del 2000 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato).
  In particolare, la disposizione consente – per l'anno 2019 – di ’cadenzare’ le promozioni ivi indicate, per funzioni di livello dirigenziale, su due semestri (del Pag. 262019), anziché al termine dell'intero anno. Dunque la disponibilità dei posti è prevista come riferita al 30 giugno e al 31 dicembre del 2019 (anziché al solo 31 dicembre, come sarebbe secondo la disciplina vigente). Alle promozioni aventi decorrenza 1o luglio 2019 si applichino i medesimi criteri di valutazione dei titoli applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019. L'onere è quantificato in 500.000 euro.
  L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria, in primo luogo, al comma 1, fissando requisiti soggettivi (affidabilità e professionalità nonché in condizioni non ostative rispetto al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva).
  Il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi ricopra o abbia ricoperto nei tre anni precedenti le funzioni di legale rappresentante, titolare, socio ovvero direttore tecnico, nelle imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori.
  Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata a carico dei Commissari, stabilito in percentuale con i limiti massimi legati al valore dei lavori più contributi aggiuntivi per le sole indagini e prestazioni specialistiche.
  Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, rinviando a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una soglia massima di assunzione degli incarichi e di importo complessivo degli stessi.
  Il comma 5 reca la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato esso prevede l'affidamento diretto degli incarichi per importi fino a 40 mila euro, la procedura negoziata per importi superiori a 40 mila euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria prevedendo la previa consultazione di almeno 10 soggetti. Prevede altresì che le stazioni appaltanti affidino la redazione della progettazione al livello esecutivo, ad eccezione di comprovate specifiche ragioni legate alla specifica tipologia e dimensione dell'intervento.
  Ai sensi del comma 6 gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione sono a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 8.
  L'articolo 18 disciplina la struttura dei Commissari straordinari, delineandone la composizione e disciplinandone il trattamento economico e giuridico, ferma restando la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse assegnate anche con riguardo all'articolazione interna della struttura in questione (comma 1).
  I commi 2, 3 e 4 riguardano le dotazioni, nonché il trattamento economico, del contingente di personale delle nuove strutture di cui i Commissari si avvarranno, non superiore a 5 unità (di cui 1 unità dirigenziale di livello non generale) per l'emergenza dei Comuni della Provincia di Campobasso e 10 unità (di cui 2 unità dirigenziale di livello non generale) per i Comuni del Catanese.
  Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede – solo per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, e con invarianza di spesa – che il dirigente in servizio presso la struttura alle dirette dipendenze del Commissario possa esercitare le funzioni di quest'ultimo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, senza ricevere alcun compenso. Il comma 5, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, dispone che la struttura commissariale cessi alla scadenza della gestione straordinaria (e non alla scadenza dell'incarico del Commissario, come previsto nel testo originario).Pag. 27
  Il comma 6 e i commi 6-bis e 6-ter, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine alle spese di funzionamento delle strutture commissariali.
  L'articolo 19, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
  In particolare, il comma 1 concede contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 2 milioni di euro per il 2020, alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, nei suddetti comuni.
  Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario, da adottare entro 60 giorni, la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati. I contributi sono erogati ai sensi della normativa europea sugli aiuti «de minimis» conseguenti a calamità naturali (comma 3).
  L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, ubicati nelle provincia di Campobasso e Catania.
  Il comma 1 esclude dalla base imponibile nonché da IMU e TASI i redditi dei fabbricati distrutti o inagibili fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020.
  Il comma 2 quantifica gli oneri connessi
  Il comma 3 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze per il periodo che intercorre tra l'ordinanza di inagibilità ovvero di sgombero e la revoca delle stesse (energia elettrica, acqua, gas, e telefonia) Le competenti Autorità di regolazione individuano anche le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
  Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni, una compensazione della perdita del gettito della TARI.
  L'articolo 20-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone che i Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 approvano entro il 31 luglio 2019 il conto economico e lo stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018, laddove il Testo unico citato prevede il termine del 30 giugno. L'articolo in esame prevede inoltre che tali documenti siano inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione.
  Il Capo III reca le disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.
  L'articolo 21 prevede per gli anni 2019 e 2020, un contributo straordinario annuale di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo per il 2019 di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il medesimo 2019.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che stabilisce che la comunicazione sull'ammontare dei danni subiti a causa degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo venga presentata entro il 31 dicembre 2019, anziché entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento di recupero.Pag. 28
  L'articolo 22, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene, per quanto riguarda il sisma del 2016 in Centro Italia, in primo luogo introducendo una proroga al 31 dicembre 2019 delle esenzioni dalle imposte di registro e di bollo (comma 01).
  Inoltre, reca al comma 1 disposizioni riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, consentendo di attingere al personale della PA senza più limiti e stabilendo che, per il loro trattamento economico, il Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche. Infine gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti. Al Senato è stato quindi introdotta anche la disposizione che prevede il riconoscimento al Commissario straordinario e agli esperti, di rimborsi spese nel limite complessivo di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  Il comma 2 consente l'assunzione di personale nei comuni destinate agli Uffici speciali per la ricostruzione, anche con contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti.
  Il comma 3 – con riguardo al sisma dell'Abruzzo del 2009 – stabilisce l'assegnazione temporanea del personale, in servizio alla data del 1o luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere.
  Il comma 4 interviene sulle finalità che hanno determinato la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia, sopprimendo l'ulteriore finalità prevista riguardante la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti. Resta in vigore solo la finalità di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione.
  Il comma 4-bis, introdotto al Senato, prevede che la dotazione organica dei comuni interessati sia incrementata, in misura corrispondente – non più al personale in servizio al 30 settembre 2018 – quanto piuttosto al personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente previsto dalle norme per la ricostruzione nel comune di L'Aquila.
  L'articolo 22-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai professionisti già in attività e a quelli che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali della zona franca urbana istituita dal decreto-legge n. 50 del 2017 nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Tali esenzioni sono concesse per gli anni 2019 e 2020.
  L'articolo 23, modificato dal Senato, reca una serie di interventi alle norme del decreto-legge 189/2016, adottate in seguito agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Tali modifiche riguardano: l'affidamento di servizi tecnici «sottosoglia»; l'attribuzione ai comuni delle istruttorie relative agli edifici con danni lievi o gravissimi; gli obblighi e le facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata; nonché disposizioni di coordinamento (comma 1, lettere a, b) e c)).
  La lettera b-bis) introduce disposizioni finalizzate a consentire l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.
  Sono altresì previste modifiche alla disciplina dell’«elenco speciale» dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, nonché a quella degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti in questione (comma 1, lettere e) ed e-bis)).
  Viene inoltre disposto il differimento, al 15 ottobre 2019, del termine per l'effettuazione degli adempimenti e versamenti Pag. 29fiscali e contributivi sospesi in seguito agli eventi sismici di cui trattasi (commi 1, lettera e-ter).
  Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire ai comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, colpiti dagli eventi sismici in questione, l'utilizzo del 50 per cento della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, in deroga alla normativa vigente. Tale deroga è concessa al solo fine di procedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.
  L'articolo 23-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per assicurare la continuità del servizio scolastico dell'anno scolastico 2019/2020 nelle aree del Centro Italia e nell'isola di Ischia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  Si consente ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, ovvero le cui istituzioni scolastiche siano ospitate in strutture temporanee di emergenza o ospitano alunni sfollati, la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, istituire ulteriori posti di personale docente e di personale ATA.
  Si eleva l'autorizzazione di spesa per il 2019 da euro 4,5 a 6 mln di euro e si autorizza la spesa di euro 2,25 mln per il 2020, prevedendo la copertura del relativo onere.
  L'articolo 24 opera un duplice intervento sulla disciplina derogatoria (prevista dall'articolo 28 del citato decreto-legge n. 189) in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici causato dagli eventi sismici iniziati, in Italia centrale, il 24 agosto 2016.
  Un primo intervento è volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo procedure semplificate, le macerie con un ridotto contenuto di amianto.
  Un secondo intervento è invece finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina di utilizzo dei materiali da scavo per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
  L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito.
  L'articolo 26 reca misure di semplificazione delle procedure volte al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi. Il comma 1 precisa, quale criterio da seguire nell'emanazione dei provvedimenti di ricognizione dei fabbisogni e di ristoro dei soggetti danneggiati, che le eventuali misure di delocalizzazione non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, ove possibile, nell'ambito del territorio regionale.
  Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nel limite complessivo di 7 milioni di euro.
  Il comma 2-bis, inserito durante l'esame al Senato, dispone che ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti dettate dall'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).
  L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, reca misure per a favore dei territori nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. In particolare, Pag. 30il comma 1 estende alle risorse del Commissario il regione della impignorabilità delle risorse pubbliche assegnate per specifici interventi riguardanti la ricostruzione.
  Il comma 2 estende ai comuni di Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012 la proroga al 31 dicembre 2019 riguardante l'esenzione dalla applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
  L'articolo 27 integra di 15 unità, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare da destinare al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia.
  L'articolo 28, reca disposizioni per l'attivazione del sistema di allarme pubblico «IT-alert», finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.
  Il comma 1 reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/2003) volte a disciplinare il nuovo sistema di allarme pubblico, in particolare:
   a) introducendo in esso nuove definizioni (sistema di allarme pubblico, servizio di Cell Broadcast Service, messaggio IT-alert, servizio IT-alert, misure di autoprotezione;
   b) prevedendo la finalità – nell'ambito della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica – di promuovere e favorire l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile;
   c) introducendo – tra le attività che devono essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – l'attivazione del servizio IT-alert;
   d) includendo – tra gli obiettivi di interesse generale che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica – quello di promuovere e favorire l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini in previsione di eventi calamitosi;
   e) abrogando la possibilità degli enti pubblici territoriali di conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali;
   f) integrando l'elenco delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale con la condizione che sia garantita l'attivazione del servizio IT-alert;
   g) integrando la disciplina dell'esercizio delle reti con la previsione che gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possano rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico e recando la conseguente disciplina relativa al pagamento dei corrispettivi.

  Il comma 2 reca la disciplina attuativa, prevedendo l'emanazione, entro 3 mesi, di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – che dovrà definire la normativa di dettaglio
  Il comma 3 prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applichino le sanzioni – pecuniarie e penali – previste dall'articolo Pag. 3198 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
  Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Il comma 5 reca una definizione di «apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora» nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l'obbligo dal 1o giugno 2019 da parte delle aziende produttrici di vendere apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale. Al Senato è stata introdotta una disposizione che prevede, per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N che tale obbligo di commercializzazione al consumatore decorra dal 31 dicembre 2020. La disposizione prevede inoltre che per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1o gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.
  L'articolo 28-bis, reca la clausola di salvaguardia dell'autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni del decreto avvenga compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 29 reca le norme di copertura finanziaria degli interventi recati dagli articoli 8 (Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici), 20 (sospensione dei termini e l'esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto) e 25 (compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione dell'imposta per occupazione suolo pubblico e dell'imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui i immobili sono stati dichiarati inagibili) quantificati in 55 milioni per l'anno 2019, 84,928 milioni per l'anno 2020, 89,990 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  Il comma 1-bis reca la copertura gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-sexies.
  L'articolo 30 reca l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Chiara BRAGA (PD) lamenta l'assenza di tempo disponibile per approfondire l'enorme portata del decreto-legge, all'esame di questo ramo del Parlamento per un tempo ristrettissimo, dopo 49 giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri.
  Si tratta di un provvedimento, come dimostrano anche le relazioni testé svolte, che è stato stravolto nel corso dell'esame al Senato, durante il quale sono state approvate numerose norme nuove, frutto della confusione che ha regnato sovrana all'interno della maggioranza e del Governo. A rappresentarlo oggi è il senatore Cioffi, un esponente del Movimento 5 Stelle che, nella scorsa legislatura, si è lungamente occupato del codice degli appalti, con posizioni nettamente diverse da quelle assunte dall'attuale Governo. Quest'ultimo ha, infatti, deciso di sospendere per due anni le regole sui subappalti, sul massimo ribasso, sull'appalto integrato, diversamente da come ci si sarebbe aspettati in base alle posizioni del passato. Aggiunge che anche il metodo di confronto con le opposizioni in questa legislatura è decisamente diverso.
  Mentre la versione originaria del decreto-legge, neanch'essa condivisibile, aveva perlomeno il merito di affermare che alcune norme del codice degli appalti erano sbagliate e quindi da superare, a seguito degli emendamenti approvati al Senato quelle norme che si reputavano sbagliate sono state meramente sospese, manifestando la palese mancanza di coraggio di intervenire. Si tratta di norme di assoluta rilevanza, quali ad esempio la centralizzazione delle stazioni appaltanti, il divieto dell'uso dell'appalto integrato o Pag. 32la nomina dei commissari dall'albo che stava per essere reso pubblico dall'ANAC, come annunciato recentemente dal presidente Cantone, la cui efficacia è sospesa fino al 31 dicembre 2020, in attesa di una verifica degli effetti della sospensione che permetterà di decidere come operare. A fronte della decisione di procedere attraverso una verifica, vengono operate numerose altre sospensioni del codice degli appalti, sulle quali non si prevede invece alcuna valutazione di opportunità.
  Osserva che questo non può che essere l'esito di una mediazione al ribasso tra le due forze di maggioranza, che ha come conseguenza quella di togliere certezza alla disciplina degli appalti. Solo a titolo di esempio, cita in tal senso la sospensione della disposizione che prevede l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, che potrebbe generare una forte incertezza e instabilità per quelle amministrazioni che, allo scadere dei due anni di sospensione, non abbiano ancora affidato i lavori e che non saprebbero se dover applicare la disposizione che prevede la terna ovvero continuare ad operare in forza della sospensione.
  Il decreto interviene, quindi, su aspetti estremamente importanti, la cui criticità emergerà e dispiegherà presumibilmente effetti negativi già dai prossimi mesi.
  La vicenda dei subappalti è surreale: il Governo ha ritenuto di intervenire sulla disposizione che prevede una soglia per il subappalto, che nella versione originaria era fissata al 50 per cento, in ragione dell'obbligo di superare le obiezioni poste in sede europea, e che oggi viene sospesa per due anni e medio tempore ridotta al 40 per cento, a dimostrazione della mancanza di un disegno organico sul tema degli appalti. La delega che il Governo ha presentato per la riforma complessiva del codice degli appalti è, infatti, attualmente ferma al Senato e nulla si sa del suo iter.
  Osserva che un Ministero guidato da un esponente del gruppo del Movimento 5 Stelle ha approvato una disposizione che prevede che le varianti alle infrastrutture strategiche – le cosiddette grandi opere che gli esponenti del Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura affermavano di voler abrogare – fino al 50 per cento del loro valore possano essere approvate senza passare dal CIPE.
  Quello che il Governo chiama «minor prezzo» altro non è che il massimo ribasso, tanto vituperato nella precedente legislatura. Qualsiasi lavoro fino a 5 milioni di euro, infatti, può essere affidato indistintamente o con la regola del massimo ribasso o con il sistema dell'offerta più vantaggiosa, disciplina, questa, che porterà le stazioni appaltanti a non fare alcuno sforzo per cercare la qualità e ad utilizzare sempre la fattispecie del massimo ribasso. Il divieto di appalto integrato si sospende per due anni. Gli obblighi per i general contractor vengono cancellati.
  In ordine ai commissari straordinari, che prima rappresentavano per le forze che oggi sono nella maggioranza e che nella scorsa legislatura erano all'opposizione, una deviazione assoluta, osserva che, pur in presenza di una modifica del codice degli appalti volta a rendere le regole meglio applicabili, il Governo prevede la nomina di numerosi commissari straordinari – e altri se ne potranno nominare – che operano in deroga rispetto alla disciplina degli appalti.
  In sostanza il provvedimento mette in luce la mancanza di visione del Governo sul tema degli appalti pubblici e non affronta i veri nodi sulla riduzione dei tempi delle procedure rispetto alle quali non è stato fatto alcuno sforzo di semplificazione e pertanto non ci sarà nessuna ripresa degli investimenti né alcuno sblocco dei 49 miliardi di opere pubbliche attualmente ferme.
  La disposizione sull’end of waste, sulla quale ci sono stati comunicati trionfalistici di rappresentanti del Governo, è stata qualche ora dopo la sua approvazione criticata dalle imprese, che a hanno rilevato come essa non risolva il tema delle autorizzazioni rilasciate e metta, di fatto, una pietra tombale sulla competenza delle regioni ad emettere le autorizzazioni.
  Riservandosi, in conclusione, di approfondire nelle prossime ore il contenuto del testo, messo a disposizione nella imminenza Pag. 33dell'inizio della seduta, auspica che all'interno del provvedimento non siano presenti altri contenuti potenzialmente dannosi, che dispiegheranno i propri effetti nel prossimo futuro, ribadendo la convinzione che lo snellimento delle procedure non passi attraverso la soppressione delle regole.

  Piergiorgio CORTELAZZO (FI) nell'evidenziare preliminarmente l'insoddisfazione derivante dal dover esaminare un provvedimento al quale non potranno essere apportate modifiche, e di procedere ad un'istruttoria attraverso un corposo numero di audizioni di soggetti i cui suggerimenti non potranno essere tradotti in emendamenti utili, stigmatizza la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, il cui testo è stato possibile leggere solo da pochi minuti.
  Sottolineato il ruolo della autorità anticorruzione che negli ultimi quattro anni si è espressa sul tema degli appalti e ha costituito un riferimento per gli uffici pubblici chiamati ad operare in questo settore, ritiene che il codice degli appalti, il cui testo originario era a suo giudizio assai complesso, abbia subito una serie di modifiche peggiorative, prima attraverso la legge finanziaria e successivamente attraverso il testo originario del decreto-legge, che sono state solo parzialmente attenuate dalle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame al Senato.
  Giudica la sospensione delle norme del codice degli appalti un elemento di confusione ed incertezza, che genera disorientamento per le centrali di committenza, che il provvedimento estende in modo eccessivo, atteso che i piccoli comuni non possiedono certamente le necessarie competenze.
  Non condivide neanche la riduzione al 40 per cento della soglia per i subappalti e ritiene gli interventi operati dal governo di scarso respiro e pertanto non risolutivi né di prospettiva, come aveva peraltro segnalato anche l'ANCE, i cui suggerimenti non sono stati tenuti in considerazione.
  Giudica l'appalto integrato uno strumento utile ai fini dell'assunzione di responsabilità dell'impresa. Ritiene che un intervento come quello messo in campo dal Governo con il provvedimento in esame dovrebbe avere l'obiettivo primario di snellire le procedure, sbloccare le opere e permettere la ricrescita economica del paese, che non ritiene essere possibile vista la direzione verso la quale si è deciso di andare.
  In conclusione, stigmatizza il metodo che il Governo ha inteso seguire per la conversione del decreto-legge e, nella consapevolezza della necessità della posizione della questione di fiducia, preannuncia la posizione contraria del proprio gruppo e la presentazione di ordini del giorno su aspetti puntuali, che auspica possano essere accolti.

  Rossella MURONI (LeU) osserva che entrare nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento, oltre ad essere assai complicato in ragione della ristrettezza dei tempi di esame, è anche inutile, nella certezza della posizione del voto di fiducia. Il decreto-legge rappresenta un'occasione mancata per il Governo che, pur individuando correttamente gli ambiti nei quali intervenire, tuttavia ha rinunciato a trovare soluzioni innovative ed efficaci per lo sblocco dei cantieri e per la promozione dell'economia circolare, di cui ha sottovalutato le potenzialità dal punto di vista imprenditoriale.
  Stigmatizza la scelta di nominare commissari straordinari che operino in deroga al codice degli appalti e l'aumento delle stazioni appaltanti, che affidano di fatto lo sviluppo territoriale e infrastrutturale a quelle amministrazioni che più di altre si sono dimostrate permeabili alle infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere pubbliche.
  Ritiene la disposizione che prevede la cessazione della qualifica di rifiuto un compromesso al ribasso di una delle due forze di maggioranza di fronte alla richiesta dell'altra di mettere in discussione il codice degli appalti. La disposizione fa infatti riferimento ad una norma del 1998, senza tenere in conto ciò che è successo negli ultimi vent'anni nel Paese in questo Pag. 34settore dal punto di vista imprenditoriale. Osserva che le tematiche ambientali non vengono messe in correlazione con le esigenze infrastrutturali del paese. Avrebbe auspicato, infatti, che il Governo potesse utilizzare i progressi tecnologici in campo ambientale per mettere in campo una vera e propria economia circolare, le cui potenzialità vengono continuamente mortificate.
  Auspica che gli eventuali danni che dovessero derivare al paese in conseguenza all'applicazione delle disposizioni in esame, che abbattono alcuni punti cardine imposti in passato non per furore ideologico bensì per una tutela collettiva, non siano eccessivi e che il paese non debba pagare caro lo scontro in atto tra le forze di maggioranza.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) evidenzia con disappunto l'impossibilità di avere contezza dei contenuti del decreto-legge, il cui testo è stato possibile avere solo a ridosso dell'inizio della seduta. Ritiene inspiegabile la lotta contro il tempo che il Parlamento è chiamato a fare per un provvedimento di tale rilievo che, allo stato attuale, rappresenta solo il compromesso finale di un regolamento di conti tra le due forze di maggioranza.
  Sul tema degli appalti il proprio gruppo aveva già avuto occasione di rappresentare direttamente al presidente Cantone il rallentamento provocato dal previgente codice, che aveva sottoposto le amministrazioni locali a fatiche e ritardi inaccettabili. Avrebbe auspicato un confronto tra le forze politiche volto ad approfondire gli aspetti problematici del codice, al fine di una loro modifica efficace.
  Ritiene la sospensione delle disposizioni del codice una aberrazione, e non solo dal punto di vista normativo, e una caduta di stile anche per quella parte della maggioranza che ama rappresentarsi decisa e ferma e che invece procede per tentativi. Si tratta di una norma che denuncia che il Governo in carica non è il governo del cambiamento bensì della propaganda.
  Al Governo mancano due elementi fondamentali, la visione e il coraggio, necessari per mettere in atto qualsiasi rivoluzione.
  Sottolinea la discrasia dell'operato del Governo, che da un lato afferma che gli interventi sul codice degli appalti sbloccheranno i cantieri e dall'altro, laddove ci sono cantieri di maggiore rilievo, nomina commissari straordinari, figura della quale il Governo abusa. A questi ultimi sono stati riconosciuti – per motivi incomprensibili – poteri assai differenziati, potendo il commissario straordinario nominato a seguito del crollo del ponte Morandi operare con pieni poteri, in modo assai diverso dai commissari per il terremoto, che hanno poteri estremamente limitati.
  Esprime la propria indignazione anche per l'atteggiamento tenuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che poco prima delle consultazioni elettorali ha radunato i sindaci del cratere, senza portare loro alcun elemento di novità e evidenziando ancora una volta il dadaismo decisionale del Governo. Di fronte alle richieste sensate dei sindaci dei comuni interessati, che hanno evidenziato il perdurare dei problemi e lo spopolamento dei territori, suggerendo altresì alcune soluzioni efficaci, come quella di affidare ai sindaci la ricostruzione e prevedere adeguato sostegno alle imprese, nessuno degli emendamenti presentati in tal senso dal proprio gruppo è stato accolto, né in questo né nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti di urgenza.
  Ritiene evidente che la ricostruzione del Centro Italia è fuori dall'agenda del Governo e che quei territori sono utili solo per le passerelle elettorali. Per tali ragioni ritiene che il proprio gruppo non possa manifestare alcuna disponibilità per eventuali mediazioni proposte dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento, in cui intende ribadire con forza e costanza la propria contrarietà.

  Roberto MORASSUT (PD) nel concordare con il giudizio negativo espresso sul provvedimento, a nome del gruppo del Pag. 35Partito Democratico, dalla deputata Braga, desidera sottolineare alcuni aspetti.
  Rileva prima di tutto che l'attribuzione al decreto della qualificazione di «sbloccacantieri» dovrebbe presupporre una semplificazione di norme e procedimenti, finalizzata alla trasparenza e alla lotta all'infiltrazione criminale, che ovviamente costituisce un ostacolo all'efficace azione amministrativa. Ma i fatti non corrispondono alle parole e qui si rivolge specialmente al Movimento 5 Stelle, che in passato ha fatto della trasparenza nelle procedure una propria bandiera. Chiede a quella forza politica come si possano appoggiare norme in contrasto con l'azione della Direzione investigativa antimafia e criticate dall'Agenzia nazionale anticorruzione. Si tratta di norme, infatti, che favoriscono infiltrazioni criminali grazie agli affidamenti diretti e allo scarso controllo sui subappalti.
  Un altro aspetto critico che intende sottolineare riguarda la rigenerazione urbana, cui il testo del decreto-legge dedica un articolo dal contenuto poco chiaro e contraddittorio. Non si comprende quale direzione si voglia prendere, poiché si prefigura la modifica dei famosi standard urbanistici definiti dallo «storico» decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che poneva dei limiti di distanza di edificazione ai fabbricati in contesti cittadini ben diversi da quelli attuali, ma lo si fa con delle disposizioni che addirittura paiono contraddittorie tra di loro. Con la prima si autorizza alla demolizione di manufatti esistenti e alla ricostruzione, ma mantenendo limiti e volumi. Invece, con la successiva disposizione si dice che dove ci sono spazi edificabili, si può derogare al limite dei 10 metri fissato dal citato decreto del 1968. Nelle città di adesso, però, c’è un assoluto bisogno di spazi maggiori rispetto al 1968, specialmente in zone a bassa densità, spesso originate dall'abusivismo edilizio, che quindi mancano di adeguati servizi e giardini. Si chiede se questa è una politica di rigenerazione delle periferie, che necessitano di cose ben diverse da un'ulteriore riduzione di spazi.
  Sarebbe necessaria una revisione organica del decreto del 1968, magari con un adeguato ausilio tecnico e professionale. In questo modo pare che ci si rivolga solo a quella piccola edilizia che ha sempre ruotato intorno ai condoni e si uccidono le periferie, invece di rigenerarle. Mentre questo atteggiamento lo si può comprendere se viene da una forza di destra che ha un'idea sviluppista basata sul rilancio dell'industria del cemento, non lo si comprende se accettata da una forza, come il Movimento 5 Stelle che della lotta all'abusivismo aveva fatto una propria bandiera.
  In conclusione con il decreto in discussione si stravolgono il codice degli appalti e si penalizzano le periferie, e per questo il giudizio non può che essere molto severo.

  Mario MORGONI (PD) concorda con il giudizio negativo sul provvedimento espresso, a nome del Partito Democratico, dalla deputata Braga, con riferimento in particolare al suo iter accidentato e tormentato e all'ennesima riproposizione, da parte di questo Governo, di un metodo che cerca delle scorciatoie ai problemi e non li risolve. Scorciatoie non solo illusorie, ma anche pericolose, che rischiano di accentuare i mali storici di questo Paese, come l'illegalità, evidenziata, ad esempio, dal dato di più di mille imprese colpite nel 2018 dall'interdittiva antimafia. Si mettono toppe e non si affrontano i problemi strutturali, come il numero eccessivo di stazioni appaltanti. Il provvedimento sembra, a suo avviso, basarsi sull'assunto che smantellare le regole significa semplificare e limitare la burocrazia, ma non è così.
  Pur non volendo soffermarsi su aspetti particolari del provvedimento, desidera però sottolineare il proliferare di Commissari per l'esecuzione di singole opere sancito dal decreto. È una scelta che equivale a una resa rispetto all'obiettivo di riformare per via ordinaria un sistema che presenta rilevanti criticità, indirizzandosi invece solo su interventi di carattere straordinario. Pag. 36
  Nel suo intervento desidera in particolare porre l'accento sulle disposizioni del testo che riguardano la ricostruzione delle zone colpite dai sismi del 2016 e del 2017.
  Su questo aspetto, il decreto, stando alle dichiarazioni del Governo, doveva stupire con effetti speciali, svaniti dentro un testo con poche novità, pochi impegni e ancor meno risorse. Sottolinea la situazione drammatica di quelle zone, dove la ricostruzione è al palo e la situazione economica è a livello di lotta per la sopravvivenza, cose che creano nella popolazione uno stato d'animo di sfiducia e di rassegnazione. Servivano, per una vera svolta, scelte coraggiose, delle quali nel decreto non vi è traccia.
  Segnala, anzi, il pasticcio che si è creato con la cosiddetta busta paga pesante. Il Governo ha presentato un emendamento che proroga la restituzione al 30 ottobre, proroga poi anticipata al 15 ottobre, ma intanto, sono partite le procedure per la restituzione del prestito, generando una totale confusione. Osserva che le misure degne di nota nel provvedimento si riducono a tre. La prima è la possibilità per i comuni di gestire alcune tipologie di istruttorie per i danni subiti. La seconda è la possibilità di costruire strutture abitative temporanee. La terza, infine, che recepisce un emendamento del Partito Democratico, riguarda la possibilità di deroga alla formazione delle classi nelle scuole.
   Per il resto non vi è nulla degno di menzione, nonostante le dichiarazioni e le invettive critiche contro le azioni dei Governi precedenti. Lo dimostrano le poche ordinanza dell'attuale Commissario Farabollini, per lo più di proroga di precedenti ordinanze. Tra le questioni non risolte segnala quella dei tempi eccessivamente lunghi per i pagamenti alle imprese e le procedure farraginose che andrebbero semplificate.
  Desidera poi fare un breve cenno ad altri aspetti. Il primo riguarda la carenza di personale. Vi è, infatti, un'estrema lentezza dei procedimenti di esame delle pratiche, peraltro non numerose ed evase solo per il dieci per cento. Bisogna strutturare gli uffici preposti con una organizzazione adeguata per quantità e per qualità. Si deve poi rendere possibile utilizzare le risorse finanziarie non utilizzate per i comandi e i distacchi dalle pubbliche amministrazioni, così come quelle stanziate non spese, In questo modo si potrebbe dare continuità immediata a 41 contratti di somministrazione, specialmente con riguardo alla Regione Marche. Va inoltre prevista la possibilità di utilizzo, per le attività inerenti la ricostruzione, di personale delle società in house delle pubbliche amministrazioni, come supporto specialistico e qualificato.
  Ritiene poi decisivo il tema di un nuovo sviluppo economico, anche ai fini di una rinascita del tessuto sociale e civile.
  Manca, da parte del Governo, una visione organica nonché la capacità di rendere operative le misure già adottate dai precedenti esecutivi, che si vanno progressivamente esaurendo. Cita i finanziamenti agevolati senza interessi, previsti dall'articolo 24 della legge n. 189 del 2016, e il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, previsto, per le imprese del cratere, dalla legge n. 45 del 2017. Così come il danno indiretto che, con l'approvazione di un emendamento della deputata Pezzopane, è stato esteso al 2019 con un contributo di 5 milioni di euro. È stato modificato il limite del 30 per cento del fatturato e il riconoscimento è stato esteso anche alle attività riprese nel 2019 e nel 2020. Non è stato però ancora completato l’iter attuativo del decreto, firmato dal Ministro dello sviluppo economico, ma non ancora da quello dell'economia e delle finanze e che deve passare al vaglio della Corte dei conti.
  Per quanto riguarda le zone franche urbane, se ne è prevista la proroga e l'estensione a professionisti e imprese che intraprendono una nuova iniziativa, ma senza risorse.
  Sottolinea poi la pericolosità della disposizione, sancita all'articolo 23, che permette di vendere un manufatto prima che termini la sua ricostruzione. Pericolosa per la speculazione, e che certamente non contrasta lo spopolamento dei territori.Pag. 37
  Criticità risiedono anche nella norma che voleva risolvere i problemi della presenza di amianto nelle macerie, che hanno creato problemi giudiziari, specie nella zona di Macerata, con conseguente difficoltà nello smaltimento delle macerie medesime, considerate rifiuto pericoloso. A suo avviso, il porre il limite della presenza dello 0,01 per cento di amianto non porta chiarezza, che si poteva ottenere con riferimento a norme consolidate, come quelle UNI e ai regolamenti dell'Unione europea sulla materia.
  In conclusione, si tratta di un decreto-legge a suo avviso inadeguato e negativo.

  Ilaria FONTANA (M5S), ritenendo positivo ogni momento di confronto con le opposizioni soprattutto su temi rilevanti, come quelli all'esame della Commissione, valuta assai favorevolmente il decreto-legge che a suo giudizio rappresenterà uno strumento efficace per la crescita e la ripresa economica del Paese. I dati evidenziano infatti più di 600 opere bloccate per un importo pari a circa 50 miliardi di euro.
  A seguito dell'approvazione di un emendamento presentato al Senato dal proprio gruppo, il provvedimento affronta la questione della depurazione delle acque reflue, che da tempo richiedeva un intervento normativo volto ad accelerare gli interventi sugli agglomerati oggetto di condanna della Corte di Giustizia europea per il mancato adeguamento dell'Italia alla direttiva sulle acque.
  A tal fine si attribuiscono al Commissario unico compiti di coordinamento all'interno di un procedimento che coinvolge le Regioni e gli enti di Governo d'ambito, finalizzato ad una complessiva ricognizione dei piani e dei progetti esistenti, a verificare lo stato di attuazione degli interventi e ad effettuare una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente. Il Commissario unico assumerà anche le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi da realizzare. Con il medesimo decreto sono individuate anche le risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
  Segnala inoltre che l'emendamento consente di estendere le competenze del Commissario unico anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione.
  A seguito dell'approvazione di un altro emendamento all'articolo 4, sono state estese ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici le modalità operative e le deroghe ivi previste per far fronte agli interventi infrastrutturali prioritari.
  Il decreto interviene inoltre sul tema dell’«end of waste», per il quale, all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 2018, sono state prospettate difficoltà ed incertezze da autorità competenti alle autorizzazioni e di operatori in ordine al regime autorizzatorio. La disposizione contenuta nel decreto ha il merito di fare riferimento espressamente a linee guida necessarie per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del regime autorizzatorio sull’end of waste, quale agile strumento da definirsi quanto prima e che comunque va affiancato da una intensa e costante produzione di norme, che prevedano criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuto.
  Ritiene, in conclusione, che la semplificazione rappresenti la strada maestra per garantire trasparenza e concorrenza e ribadisce la propria convinzione che le misure messe in campo dal decreto-legge possano velocizzare le procedure e far ripartire il Paese.

  Il sottosegretario Andrea CIOFFI evidenzia l'importanza dell'intervento di modifica agli articoli 95 e 97 del codice, con l'obiettivo di accelerare i tempi e snellire le forme delle procedure di assegnazione dei lavori e la loro conclusione. Ricorda che il meccanismo di assegnazione basato Pag. 38sul massimo ribasso si articola sulla scelta dell'offerente che indica il prezzo più basso, eventualmente anche al di sotto della soglia di anomalia, purché quest'ultimo possa giustificare – cosa che avviene spesso ma in modo non sempre verificabile – la sua offerta. La modifica, invece, permette di agire in modo automatico «tagliando» le offerte che non rientrano in parametri di normalità.
  In questo, come in tanti altri ambiti, il Governo si è orientato nel senso di predisporre dei correttivi immediati ma transitori, riservandosi di intervenire in modo organico attraverso lo strumento della legge di delega e del decreto legislativo attuativo, come usualmente avviene in questo comparto normativo e come già avvenuto nella scorsa legislatura. Per questo ritiene ingiusta la critica di aver previsto la mera sospensione di alcune disposizioni, senza disporre una disciplina a regime che invece, a suo avviso, è opportunamente demandata ad una fonte normativa più idonea allo scopo.
  Analogamente, è evidente che la scelta in ordine ai commissari di gara non va intesa nel senso che si riducono le garanzie di imparzialità, ma solo che si definisce un meccanismo che ne renda più agevole l'individuazione. Anche la modifica dell'articolo 177 del codice va letta in un'ottica di chiarificazione di una disposizione che era stato oggetto di controversie interpretative da parte dell'ANAC e in seno al Consiglio di Stato, con potenziali ripercussioni negative su decine di migliaia di lavoratori.
  Ritiene altresì necessaria – proprio per assicurare la piena tutela degli interessi pubblici – la disposizione che tutela i funzionari pubblici da contenziosi eventualmente promossi da soggetti estremamente forti e agguerriti quali i potenziali concessionari stradali destinatari di provvedimenti di revoca.
  Quanto all'effetto di ampliare il novero dei soggetti che possono svolgere le funzioni di stazione appaltante, ritiene che sia estremamente opportuno superare le attuali limitazioni, anche se conviene sulla necessità di garantirne la necessaria specializzazione, circostanza che suggerisce di non superare un certo numero di soggetti, intorno al migliaio.
  Ricorda quindi che la modifica della normativa sull'appalto integrato risponde ad una pressante richiesta degli enti territoriali, che vi facevano ricorso in modo massiccio.
  Considera altresì opportuno anche il superamento della disciplina che imponeva l'indicazione della terna di subappaltatori, essendo un vincolo che a sua memoria era stato criticato dalla stessa maggioranza parlamentare della scorsa legislatura.
  Dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Fontana sull'importanza di dare adeguati poteri al Commissario chiamato a conformare gli impianti italiani di depurazione delle acque a regole e obblighi europei cui si doveva adempiere fin dal 2000 e che hanno condotto all'apertura di procedure di infrazione, e preannuncia che tale tema sarà comunque oggetto di un apposito disegno di legge promosso dal Ministero dell'ambiente.
  Infine, ritiene ingenerose le critiche di mancanza di coraggio ad un Esecutivo che – pur non spingendosi a sottoscrivere fantomatici accordi sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina come i precedenti – ha operato in modo serio ed incisivo.

  Paolo TRANCASSINI (FdI), evidenziando come il rappresentante del Governo non abbia ritenuto necessario soffermarsi sulle critiche, da lui espresse, in relazione alle norme riguardanti la ricostruzione post sisma, dichiara di non comprendere il senso della battuta riguardante il ponte sullo stretto di Messina, se non per il suo tono poco rispettoso nei confronti dei deputati che, pur nella ristrettezza dei tempi disponibili, intendono apportare contributi positivi all'azione legislativa.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.10.

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