CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2019
192.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 maggio 2019.

Audizione di Tommaso Edoardo Frosini, Professore di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale presso l'Università «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

Pag. 14

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 28 maggio 2019.

Audizione di Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Forense, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante «Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Emendamenti C. 875-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 875-A e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
Emendamenti C. 1816-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C.1816-A, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Pag. 15Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso.
C. 1679, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1679, d'iniziativa del Senatore Petrocelli (S. 678), approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.
  Segnala preliminarmente come in passato siano state più volte presentati alle Camere progetti di legge aventi le medesime finalità del provvedimento in esame: da ultimo, durante la XVII legislatura, un disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato (S. 2813) prevedeva l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi in campo culturale, tra i quali i due Accordi con la Corea del sud oggi nuovamente all'esame del Parlamento (il predetto disegno di legge, alla conclusione della legislatura, risultava ancora all'esame della Commissione Affari esteri del Senato).
  Quanto al contenuto degli Accordi di cui si propone la ratifica, l'Accordo in materia di cooperazione culturale, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 e volto a sostituire l'Accordo attualmente vigente (fatto a Seoul il 9 marzo 1965), è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.
  Esso, secondo quanto affermato nel preambolo, scaturisce dal desiderio delle Parti di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'impegno delle Parti a intraprendere una cooperazione su base paritaria nel settore culturale: in particolare, verranno promosse attività bilaterali e multilaterali, suscettibili anche di inserirsi nel quadro di programmi delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e la Corea del sud sono parte.
  L'articolo 3 impegna le Parti a sostenere le iniziative tese a promuovere lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte.
  L'articolo 4 è relativo alla cooperazione nel settore dell'istruzione, che si attuerà con scambi di documenti e visite di esperti, con l'obiettivo di giungere a un Accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati di istruzione dei due Paesi, previa comparazione dei rispettivi sistemi e piani di studio.
  L'articolo 5 riguarda la promozione e l'agevolazione delle attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche di ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte.
  L'articolo 6 intende promuovere la collaborazione diretta tra le università ed altri istituti superiori o specializzati, con scambi di lettori, ricercatori ed esperti e la partecipazione a conferenze, convegni e seminari.
  L'articolo 7 concerne la promozione delle collaborazioni dirette nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura, anche con la partecipazione a festival ed esposizioni.
  L'articolo 8 impegna le Parti a favorire la cooperazione e la coproduzione cinematografica.
  L'articolo 9 riguarda la promozione (con premi e altri incentivi) della traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro Paese.
  L'articolo 10 concerne la cooperazione tra le autorità governative per assicurare la protezione della proprietà intellettuale. Pag. 16
  L'articolo 11 riguarda la cooperazione diretta tra musei, istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale e biblioteche.
  L'articolo 12 prevede la cooperazione, anche attraverso ricerche congiunte, nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia.
  In base all'articolo 13, nei limiti dei fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, verranno assegnate dalle Parti contraenti borse di studio a studenti, insegnanti e lettori dell'altro Paese, ai quali verranno altresì assicurate le condizioni più favorevoli previste dalle normative in vigore nel Paese ospitante.
  L'articolo 14, come di consueto negli accordi bilaterali in materia culturale, prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per combattere il traffico illegale di opere d'arte, di beni culturali, di audiovisivi, di documenti ed altri oggetti di valore.
  In base all'articolo 15 si promuoverà lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani e di libertà politiche e civili, nonché di pari opportunità tra i generi e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
  L'articolo 16 prevede sia incoraggiata la cooperazione nei settori delle attività giovanili e dello sport.
  L'articolo 17 riguarda la promozione della collaborazione nei settori della radio e della televisione.
  L'articolo 18 prevede la possibilità di coinvolgimento di Paesi terzi nei progetti di cooperazione.
  L'articolo 19 istituisce una Commissione mista per la cooperazione culturale, con compiti di supervisione sull'attuazione dell'Accordo nonché di approvazione di eventuali programmi e accordi successivi.
  Gli articoli 20, 21 e 22 riguardano, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, le procedure per le modifiche, la durata (illimitata, salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte) e l'entrata in vigore.
  Per quanto riguarda l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 16 febbraio 2007, esso consta di un breve preambolo, di 11 articoli e di un Annesso.
  L'Accordo, stando al preambolo, è volto a rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi e a incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione.
  L'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.
  In base all'articolo 2, le Parti vengono impegnate a promuovere specifici accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi.
  L'articolo 3 riguarda la cooperazione multilaterale (in particolare, nell'ambito di progetti dell'Unione europea o con altre organizzazioni internazionali).
  L'articolo 4 individua i settori prioritari di cooperazione, mentre l'articolo 5 specifica le forme della cooperazione.
  L'articolo 6 subordina le attività di cooperazione alla disponibilità di fondi e alle normative nazionali delle due Parti, ciascuna delle quali, comunque, faciliterà in ogni modo compatibile con il proprio ordinamento la permanenza e l'attività di cittadini dell'altra Parte inviati nell'ambito della collaborazione.
  L'articolo 7 riguarda la tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell'attuazione dell'Accordo e rinvia all'Annesso sulla proprietà intellettuale, nel quale le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione.
  L'articolo 8 istituisce una Commissione mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con compiti di coordinamento, promozione e proposta nonché di discussione di ogni questione relativa all'esecuzione dell'Accordo.
  Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, le procedure per le modifiche, la durata (illimitata, salva la facoltà di denuncia di ciascuna Parte) e l'entrata in vigore dell'Accordo.Pag. 17
  Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, che consta di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca disposizioni di copertura finanziaria relative ad alcuni articoli, specificamente indicati, dei due Accordi, mentre l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, per i quali non è prevista la copertura.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
  Il decreto-legge si compone di 52 articoli, suddivisi in 4 Capi.
  Il Capo I, recante misure fiscali per la crescita economica, comprende gli articoli da 1 a 16.
  L'articolo 1 reintroduce dal 1o aprile 2019 la misura del cosiddetto superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
  L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cosiddetta «Mini-IRES»), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.
  L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).
  L'articolo 4 è volto a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta patent box, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefìci fiscali.
  L'articolo 6 reca modifiche al regime tributario dei «forfetari», stabilendo che anche i contribuenti i quali applicano il Pag. 18regime forfetario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  L'articolo 7 dispone un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.
  L'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
  L'articolo 9, in materia di trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili, prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche, derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).
  L'articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene spese per migliorare l'efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.
  L'articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il bonus aggregazione. Tale agevolazione consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene pertanto introdotta una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.
  L'articolo 12 estende l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1o gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
  L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.
  Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1o maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserendo le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.
  Non si considerano, pertanto, commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, di conseguenza, i relativi proventi non costituiscono base imponibile per l'imposta sul reddito delle società.Pag. 19
  L'articolo 15 consente alle regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni.
  L'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (ai sensi dell'articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse.
  L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.
  Il Capo II, recante misure per il rilancio degli investimenti privati, comprende gli articoli da 17 a 30.
  L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali.
  A tale fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019 Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011).
  L'articolo 18 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), abrogando al comma 1, la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia.
  Il comma 2 stabilisce che nelle regioni sul cui territorio sia già disposta una limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia alla sola controgaranzia, la limitazione stessa rimanga in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge in esame, ovvero il minor termine previsto dalla delibera della Conferenza unificata.
  La relazione illustrativa giustifica l'intervento normativo con la necessità di evitare l'utilizzo distorto da parte di alcune regioni della facoltà loro concessa al fine di sostenere i confidi regionali in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo.
  L'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'articolo 50) del Fondo di garanzia per la prima casa.
  Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio
  L'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature compresi gli investimenti in beni strumentali (cosiddetta «Industria 4.0») e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.
  In particolare la disposizione aumenta fino a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e prevede che il contributo sia Pag. 20erogato in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti non superiori a 100.000 euro.
  L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cosiddetta «Nuova Sabatini» alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
  L'articolo 22 reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
  L'articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.
  L'articolo 24, volto a sbloccare il sistema degli investimenti idrici nel sud, apporta modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.
  Tali modifiche riguardano l'esercizio dei diritti di socio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la tutela occupazionale, l'estinzione delle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, il trasferimento dei diritti sui beni demaniali, il trasferimento dei crediti, debiti e dei beni immobili di natura non strumentale, gli effetti dei rapporti giuridici anche processuali, e le procedure di liquidazione dell'EIPLI.
  L'articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L'obiettivo delle modifiche è l'estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici e l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.
  L'articolo 26 reca agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.
  La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie è rimessa dal comma 1 a un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle regioni attraverso la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata sul predetto decreto attuativo.
  Al riguardo rileva l'opportunità di chiarire la formulazione del comma 1, che fa riferimento a un’«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-regioni: andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento.
  L'articolo 27 introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF), con un regime semplificato, denominata società di investimento semplice a capitale fisso (SIS).
  Al riguardo si prevede che la società gestisca direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali, che il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale Pag. 21deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro) e che l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.
  L'articolo 28 introduce semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area, introducendo, in primo luogo, una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area e prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.
  Viene altresì istituito un sistema di controlli e ispezioni sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi, nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si prevede quindi che le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.
  Anche in questo caso il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la previsione, al comma 3, di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali.
  In merito richiama l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali, che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati.
  L'articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (nuove imprese a tasso zero, smart & start e digital trasformation), di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.
  Il comma 2 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali.
  Al riguardo rileva l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale previsto dal comma 2.
  L'articolo 30 prevede, al comma 1, l'assegnazione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi sono corrisposti sulla base della popolazione residente alla data del 1o gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
  Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico previsto dal comma 1 della disposizione.Pag. 22
  Il Capo III, recante misure per la tutela del Made in Italy, si compone degli articoli 31 e 32.
  L'articolo 31 apporta diverse modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di:
   introdurre la definizione di marchio storico di interesse nazionale; istituire il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;
   valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa con la costituzione di un fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

  Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico previsti dalla disposizione.
  L'articolo 32 dispone un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding.
  Contestualmente, la disposizione inserisce nel Codice della proprietà industriale la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’Italian sounding.
  Il Capo IV, recante ulteriori misure per la crescita, si compone degli articoli da 33 a 51.
  L'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni.
  In particolare, si interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (al comma 1) e dei Comuni (al comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.
  Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno accedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
  In proposito l'adeguamento del sistema delle autonomie territoriali appare assicurato dalle previste intese in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei previsti decreti attuativi del Ministro della pubblica amministrazione.
  L'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.
  L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017) e specificando la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.
  L'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari.
  Viene inoltre modificata la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendo – accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l'esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche una procedura di indennizzo forfetario.
  L'articolo 37 autorizza il Ministro dell'economia a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia.
  Viene inoltre modificata la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che Pag. 23viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.
  L'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma Capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma.
  La norma dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti.
  L'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.
  L'articolo 40 al comma 1 riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada statale 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna.
  Ai sensi del comma 3 le indennità sono concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria».
  A tale ultimo riguardo segnala come l'espressione «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria» utilizzata dal comma 3 non risulti chiara e come occorrerebbe piuttosto fare riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria».
  L'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga.
  L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.
  Per quanto riguarda gli ambiti materiali di diretta attinenza alle competenze della I Commissione, l'articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.
  Il comma 1 reca modifiche alle norme per la trasparenza dei partiti politici di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti, sostituito dalla contribuzione volontaria e da contributi indiretti, e ha introdotto disposizioni in materia di trasparenza e democraticità dei partiti stessi.
  Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, che modifica il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, pospone il termine entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro. La trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo al raggiungimento del plafond, anziché entro il mese successivo come previsto dalla norma previgente. Per i singoli finanziamenti che superano l'importo unitario di 500 euro permane l'obbligo di trasmettere l'elenco dei finanziatori entro il mese solare successivo all'erogazione.
  La lettera b) del comma 1, modificando il comma 3, quarto periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149, interviene sulle modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti, prevedendo che essa possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata – PEC.
  La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 4 del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, il quale Pag. 24prevede l'equiparazione ai partiti e movimenti politici di fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di trasparenza già stabiliti per i partiti. La novella definisce e modifica parzialmente i «criteri di equivalenza» previsti dalla norma di legge, con la finalità di «precisare l'effettiva estensione della disciplina» ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento.
  Secondo il vigente impianto normativo l'equiparazione si basa sull'individuazione di indici di rilevanza del collegamento di fondazioni, associazioni e comitati con partiti o movimenti politici. Tali indici vengono modificati nella nuova formulazione introdotta dalla lettera c), enucleando tre diverse fattispecie.
  La prima fattispecie (nuovo comma 4, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013) conferma gli stessi obblighi di pubblicità e trasparenza dei partiti per le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi e – come aggiunto dalla disposizione – degli organi di gestione sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici.
  A tali enti si aggiungono le fondazioni, le associazioni e i comitati «la cui attività si coordina» con partiti o movimenti politici, «anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi».
  In merito, stante la formulazione letterale della disposizione, il collegamento tra lo svolgimento di un'attività che «si coordina» con quella del partito e le previsioni contenute nello statuto e nell'atto costitutivo dell'ente associativo sembra essere solo eventuale.
  In base alla seconda fattispecie (nuovo comma 4, lettera b), del medesimo articolo 5) risultano equiparati ai partiti – ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza – le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione (aggiunto, come nella lettera precedente, dalla disposizione in esame) siano composti per almeno un terzo (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse «in tutto o in parte») da:
   membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero
   persone che siano o siano state, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero
   persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale.

  Rispetto al testo previgente, inoltre, per quanto riguarda le assemblee elettive e gli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a comuni con più di 15.000 abitanti.
  Viene altresì eliminato dal testo della disposizione il rilievo al fatto che gli organi direttivi dell'ente siano composti da persone che ricoprano o abbiano ricoperto «incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici».
  La terza fattispecie individuata dal nuovo comma 4 dell'articolo 5, alla lettera c), riguarda le fondazioni, le associazioni e anche i comitati (che nella precedente formulazione non erano richiamati) che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne.
  Per tale fattispecie, già prevista, si specifica che l'erogazione è indice rivelatore anche se svolta in favore di membri, non solo di organi ma anche di articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici, nonché di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi e di governo. Quest'ultima espressione ha sostituito la precedente, che faceva riferimento, più genericamente, a persone che ricoprono incarichi istituzionali.Pag. 25
  La lettera d) del comma 1 dell'articolo 43, aggiungendo un comma 4-bis al citato articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, stabilisce che l'equiparazione prevista ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 43, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti in capo ai partiti e movimenti politici, non si applica:
   agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017); in merito il comma 2 dell'articolo 43 specifica ulteriormente che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, s'intendono esonerati dall'applicazione della disposizione di cui sopra gli enti del Terzo settore iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore ai sensi del citato decreto legislativo 117 del 2017;
   alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

  La deroga per i soggetti menzionati trova la sua ratio nella «vocazione solidaristica» degli enti esonerati, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. A tali soggetti si applicano in ogni caso gli obblighi di trasparenza previsti dal citato decreto legislativo n. 117 del 2017.
  Specifiche disposizioni finalizzate a delimitare l'applicazione degli obblighi di trasparenza nei confronti delle fondazioni, associazioni e comitati sono inoltre dettate dalle lettere c) e d) del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 43.
  Il comma 3 dell'articolo 43 introduce alcune modifiche alla legge n. 3 del 2019, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo ai partiti e movimenti politici.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 3 – modificando l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, della legge n. 3 del 2019 – pospone il termine entro il quale i partiti politici devono annotare in apposito registro le erogazioni (di importo complessivamente superiore nell'anno a 500 euro per soggetto erogatore); si tratta di un intervento analogo a quello di cui al comma 1, lettera a), per i termini temporali di trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti erogatori.
  Anche nel caso delle annotazioni delle contribuzioni nel registro si prevede che per quelle pari o inferiori a 500 euro le annotazioni siano effettuate entro il mese di marzo dell'anno successivo; resta fermo il termine del mese solare successivo all'erogazione per le contribuzioni superiori a 500 euro.
  Specifica, inoltre, che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere.
  È soppressa anche la previsione dell'obbligo di annotazione entro il mese solare successivo a quello di percezione nel caso in cui intervenga lo scioglimento anche di una sola Camera. Resta fermo il termine ridotto di 15 giorni decorrenti dalla data di scioglimento.
  La lettera b) del comma 3 interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia di obblighi di trasparenza introdotta dalla legge n. 3 del 2019, nella parte in cui (all'articolo 1, comma 21) è previsto che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applichi una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:
   acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell'articolo 1, comma 11, secondo periodo, della citata legge n. 3 del 2019);
   violazione del divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, o da persone giuridiche con sede in un altro Stato (in violazione dell'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 3 del 2019) o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste Pag. 26elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019).

  La medesima lettera b) del comma 3 stabilisce che la predetta sanzione sia irrogata solo se i soggetti obbligati non abbiano provveduto al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:
   entro 3 mesi dal ricevimento, nell'ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato;
   entro 3 mesi dalla «piena» conoscenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

  La modifica in questione sembrerebbe dunque porre a carico della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici la verifica del momento in cui il partito o movimento politico abbia avuto la «piena conoscenza» della assenza dell'iscrizione nelle liste elettorali del soggetto erogante, momento dal quale decorrono i 3 mesi previsti dalla legge.
  La lettera c) del comma 3 coordina il comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 con quanto disposto dal nuovo comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, il quale, ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati, ha delimitato l'ambito di applicazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Tale previsione viene dunque richiamata nel testo e «fatta salvo» ai fini delle prescrizioni della legge n. 3 del 2019.
  Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 43 vengono altresì previste disposizioni per delimitare l'applicazione degli obblighi e delle sanzioni stabiliti dalla medesima legge n. 3 del 2019 alle fondazioni, associazioni e comitati (di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dall'articolo 43).
  Viene stabilito in particolare che:
   per le elargizioni, i finanziamenti e i contributi ricevuti a partire dal 30 maggio 2019 i termini per l'annotazione nell'apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute e per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità si intendono fissati, per tali soggetti, al secondo mese solare successivo per le suddette fondazioni, associazioni e comitati, fatta eccezione per i comitati elettorali (ai sensi del nuovo comma 28-bis all'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, introdotto dalla lettera d) del comma 3);
   a tali soggetti non si applica il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, introdotto per i partiti e movimenti politici (nonché per le liste partecipanti alle elezioni amministrative per i comuni con più di 15.000 abitanti) dall'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 3 del 2019;
   per tali soggetti il divieto per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi (di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019) non si applica nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

  Quindi la norma sembrerebbe trovare applicazione – per le predette fondazioni, associazioni e comitati – solo nel caso di elargizioni effettuate da parte di persone Pag. 27fisiche maggiorenni private del diritto di voto o non iscritte nelle liste elettorali per motivi diversi dall'appartenenza ad altro Paese (ad esempio per irreperibilità anagrafica) e comunque esclusivamente per contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo annuale superiore a 500 euro.
  L'articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014- 2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Sempre con riguardo agli ambiti materiali di diretta attinenza alle competenze della I Commissione, l'articolo 45, al comma 1, proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine – fissato dalla legge di bilancio 2019 – entro il quale le regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
  La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.
  Al riguardo ricorda che la rideterminazione dei vitalizi regionali è stata disposta dall'articolo 1, comma 965, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le predette cariche.
  I termini temporali fissati dalla legge di bilancio per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:
   entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro il 30 aprile 2019);
   entro sei mesi dalla medesima data (entro il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

  Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:
   Servizio sanitario nazionale;
   politiche sociali e per le non autosufficienze;
   trasporto pubblico locale.

  Come prescritto dall'articolo 1, comma 966, della citata legge di bilancio 2019 i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa sottoscritta il 3 aprile 2019.
  La medesima legge di bilancio 2019 (all'articolo 1, comma 966) ha demandato infatti ad un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'individuazione dei criteri e dei parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi. L'intesa, che come detto è stata sancita lo scorso 3 aprile (e quindi sostanzialmente in linea con il termine, del Pag. 2831 marzo, previsto al comma 966), è finalizzata a favorire l'armonizzazione delle normative territoriali.
  Qualora l'intesa non fosse stata raggiunta entro il predetto termine, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini previsti dal comma 965 e secondo il metodo di calcolo contributivo.
  L'intesa, firmata il 3 aprile 2019, ha individuato i seguenti parametri:
   la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
   la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;
   a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna regione non può superare la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata all'intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
   l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente;
   gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

  Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore.
  Inoltre, con l'intesa il Governo si è impegnato ad adottare tempestivamente le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi dal 30 aprile al 30 maggio 2019.
  L'articolo 46 interviene sulla disposizione (di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto.
  In particolare, la norma limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del cosiddetto piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.
  Nel dettaglio, la lettera a) dell'articolo 46 interviene sul primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 per circoscrivere l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato (ex decreto legislativo n. 231 del 2001), alle condotte connesse all'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale, eliminando ogni riferimento alle altre norme di tutela dell'ambiente (diverse da quelle previste dalla disciplina dell'AIA), di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
  La lettera b) dell'articolo 46, intervenendo sul secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1, precisa che l'esonero da responsabilità penale Pag. 29e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e dell'acquirente di ILVA (o dei loro delegati) opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il legislatore qualifica come «migliori regole preventive in materia ambientale». Eliminando il riferimento alle migliori regole preventive in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto-legge esclude l'esonero da responsabilità per la violazione di tali discipline.
  La lettera c), sostituendo l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1, l'articolo 46 individua nel 6 settembre 2019 il termine di applicazione dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di ILVA. La disposizione, infatti, fissa il nuovo termine di efficacia limitatamente alla «disciplina di cui al periodo precedente» (il secondo periodo). Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base alla formulazione letterale del terzo periodo, l'esonero da responsabilità penale e amministrativa era destinato ad operare fino al 29 marzo 2019 (ovvero 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del DPCM 29 settembre 2017).
  Rammenta, peraltro, che, sul punto, il parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico dall'Avvocatura dello Stato ha individuato nel 23 agosto 2023, data di scadenza dell'A.I.A., il termine di efficacia dell'esimente di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015.
  In merito ricorda inoltre che il tema dell'esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali, nonché di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – richiamate anche dalla relazione illustrativa – nella quale è stato posto in luce proprio questo «scollamento» tra il periodo dell'attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019), ritenendosi che la fissazione della scadenza al 2023 e l'introduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013. In tale pronuncia, la Corte aveva affermato che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».
  Rammenta inoltre che con la sentenza n. 58 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92 del 2015 che consentivano all'ILVA di continuare a servirsi di impianti sottoposti a sequestro anche quando lo stesso si riferiva ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, «per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio stesso della vita».
  Infine, ricorda che anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo, nella decisione 24 gennaio 2019 Cordella ed altri contro Italia, ha condannato l'Italia (per violazione degli articoli 8 e 13 CEDU) per non aver intrapreso azioni efficaci per migliorare l'impatto ambientale dello Stabilimento ILVA e per aver fissato, per la realizzazione del Piano Ambientale, la scadenza nel 2023.
  L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1o dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare Pag. 30e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
  L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.
  In dettaglio, la disposizione autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 50.
  L'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1o gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1o maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.
  L'articolo 50 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 51 dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo (1o maggio 2019) della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, segnala come nel suo complesso il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «sostegno all'innovazione dei settori produttivi», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto, in diverse pronunce, le disposizioni volte ad accelerare il processo di circolazione della conoscenza e accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali a materie spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (in particolare, alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi) e a quella residuale (industria).
  Nelle stesse occasioni la Corte ha ribadito che anche in tali materie possono esservi quelle «esigenze di carattere unitario» che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni. Tuttavia l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la «chiamata in sussidiarietà», richiede, per costante giurisprudenza costituzionale, che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Stefano CECCANTI (PD), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere formulata dalla relatrice, rileva come parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge, concernente l'assegnazione di contributi ai comuni.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, alla luce del rilievo espresso dal deputato Ceccanti, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 3), modificando l'osservazione di cui alla lettera d) nel senso di invitare le Commissioni di merito a prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ovvero della Conferenza unificata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

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