CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 190

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2019.

  Andrea CRIPPA, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato nella seduta del 9 maggio, dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva e che nella seduta di ieri la relatrice si è riservata di formulare una proposta di parere.

  Guido Germano PETTARIN (FI) intervenendo sui lavori della Commissione rileva come, in linea generale, dovrebbe essere consentito ai deputati di svolgere più di un intervento nell'ambito della stessa discussione in sede consultiva.

  Piero DE LUCA (PD) intervenendo sui lavori della Commissione si associa alla richiesta del deputato Pettarin sottolineando che le modalità seguite presso altre Commissioni parlamentari sembrano assicurare una discussione più ampia e libera, ove tutti gli interventi richiesti vengono svolti.
  Nel merito del provvedimento all'esame chiede che la relatrice voglia approfondire Pag. 191taluni aspetti che riguardano diverse parti del testo. Per quanto riguarda la disposizione relativa al commissario ad acta della regione Calabria chiede di sapere quale sia la scadenza prevista per tale carica, ricordando che, ordinariamente, gli incarichi di commissario straordinario hanno una durata di 18 mesi; ritiene che la questione della sua durata sia del tutto rilevante in considerazione del fatto che il decreto prevede tutta una serie di investimenti anche di non breve periodo per i quali si pone un problema di continuità e quindi del periodo in cui è in carica il predetto commissario ad acta. Ricorda che l'articolo 6, comma 1, dispone l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip per gli acquisti del servizio sanitario regionale, ovvero, previa convenzione, di stipulare convenzioni con altri centrali di committenza regionali nonché, al comma 2, la stipula di un protocollo d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per l'affidamento di appalti e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Su tale ultimo aspetto sottolinea che, con la ultima legge di bilancio, sono stati ritoccati al rialzo limiti per l'affidamento diretto, e osserva che la disposizione del testo all'esame sembra quindi in contraddizione con quanto recentemente stabilito, con tutto ciò che ne deriva in materia di rischi di infiltrazione della malavita. Per quanto riguarda l'articolo 9, che prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del corpo della Guardia di finanza in favore del commissario ad acta della regione Calabria, in considerazione del fatto che il testo prevede con precisione i relativi oneri, chiede se alla base di tale esatta previsione vi siano studi preliminari e materiali istruttori eventualmente ostensibili che la giustifichino. Osserva che in modo simile il decreto reca disposizioni circa la consistenza di personale, in particolar modo quello medico, senza che sia chiara la metodologia seguita per arrivare a tali conclusioni e determinare certi numeri e certe cifre di spesa: in tal senso ricorda gli articoli 11, 12 e 13, il primo recante misure finalizzate a superare la cronica carenza di personale del servizio sanitario, il secondo recante disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale, destinato agli Atenei, e il terzo recante disposizioni in materia di carenza di medicinali. Ritiene infatti che l'aumento delle spese previste per il 2020 non siano adeguatamente giustificate nel senso che non appare chiara la metodologia seguita e non è noto come siano state determinate. Ricorda peraltro che le modalità di assunzione dei medici come anche quanto concerne il loro sistema formativo sono oggetto di direttive dell'Unione europea e ritiene che sarebbe opportuno conoscere con precisione se vi sia una deroga alla normativa comunitaria e in base a quale norma. Osserva che è necessario capire ciò nel dettaglio in quanto possibili violazioni di normative europee, soprattutto circa la formazione dei medici comportano anche rischi professionali. Conclude ribadendo la sua richiesta di chiarimenti alla relatrice sulle predette problematiche.

  Andrea CRIPPA, presidente, avverte che si riserva di comunicare le osservazioni dei deputati De Luca e Pettarin, concernenti l'organizzazione dei lavori della Commissione, al presidente.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) intervenendo sui lavori della Commissione segnala che anche lei è favorevole ad una maggiore flessibilità dello svolgimento dei lavori e quindi alla possibilità che venga assicurato un ampio dibattito. Tuttavia sottolinea che ciò richiede anche una ferma autodisciplina dei commissari affinché sia assicurata una gestione dei lavori corretta che scongiuri inutili ritardi ed eviti essa si traduca in sterili polemiche e perdite di tempo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, replicando al deputato De Luca ricorda che la durata in carica del commissario ad acta per la regione Calabria è strettamente collegata alla situazione concernente i livelli essenziali di assistenza (LEA) della medesima regione, che sono assai al di sotto della soglia minima della griglia LEA pubblicata da parte del Ministero della salute ed in tal senso ritiene che sia al momento non prevedibile stabilirne il termine. Pag. 192Per quanto riguarda le altre osservazioni, ritiene che solo quelli concernenti gli articoli 12 e 13 riguardino profili di competenza della XIV Commissione e su di essi si riserva di rispondere dopo i necessari approfondimenti.
  Rileva inoltre che il decreto determina certi livelli di intervento sulla base delle carenze che sono state specificamente individuate, con ciò ponendo rimedio ad esse, e che eventuali deroghe riferite alla normativa europea sono connesse a precise norme e relative alle esigenze riscontrate nel campo dei medici di medicina generale e tendono ad evitare gravi ripercussioni alla salute dell'intero Paese. Conclude segnalando che, nonostante ritenga già maturate le condizioni per la formulazione di una proposta di parere, qualora la Commissione lo ritenesse, si rende disponibile a rinviarla per riferire sugli approfondimenti richiesti.

  Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata e specifica che andrebbe esattamente individuata quale sia la norma che consente di derogare ai percorsi di formazione relativi alle assunzioni dei medici di medicina generale nel quadro della normativa europea. Osserva inoltre che la carenza di tali medici riguarda l'intero Paese e non la sola Calabria e sottolinea che la finalità del commissariamento concerne la soluzione di problemi amministrativi e non l'assunzione di personale medico che rappresenta altra cosa. Su tale ultimo aspetto intende portare all'attenzione che anche le regioni più virtuose ricorrono ad altri strumenti per colmare tali lacune, ad esempio chiedendo la collaborazione di medici già pensionati e ciò perché le assunzioni presso il servizio sanitario nazionale debbono avvenire, come costituzionalmente previsto, attraverso concorso pubblico. È dell'avviso che l'immissione di medici che non hanno seguito un adeguato percorso professionale, soprattutto di medici chirurghi, possa essere controproducente e realizzare una vera e propria eterogenesi dei fini. Ribadisce comunque che tali assunzioni sembrano avulse dal senso proprio di un commissariamento che ha scopi amministrativi. Conclude rinnovando la richiesta che si controlli e verifichi se sia rispettata la normativa europea anche relativamente alle disposizioni recate nell'articolo 6 in materia di affidamento diretto e di soglie per gli appalti.

  Andrea CRIPPA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2019.

  Andrea CRIPPA, presidente, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta svoltasi ieri, dedicata allo svolgimento della relazione introduttiva e che sono state avanzate alcune richieste di approfondimento dai deputati De Luca e Pettarin.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, replicando alla richiesta di chiarimenti del deputato De Luca, ribadisce che nell'articolo 37 è prevista la sostanziale scissione dell'Alitalia in due società, l'una in amministrazione straordinaria e l'altra, come nuova compagnia. Questa disposizione investe con una certa consistenza il tema, di competenza della XIV Commissione, degli aiuti di Stato. Sul punto ricorda che gli aiuti di Stato alle imprese produttrici di beni e servizi sono vietati dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il pericolo che essi portano alla libera concorrenza e alla creazione di un sano mercato interno dell'intera Unione europea. Specifica che per aiuto di Stato si intende un contributo a un determinato operatore commerciale o a un determinato prodotto che avvenga con risorse direttamente o indirettamente Pag. 193imputabili allo Stato e che sia suscettibile di falsare la concorrenza e – dunque – la parità delle opportunità per le imprese ma rileva che la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia è ferma nel ritenere che tale divieto non sia assoluto né inderogabile. Sottolinea, infatti, che, in primo luogo, vi sono delle eccezioni espresse già nell'articolo 107 del TFUE, per esempio, in caso di calamità naturali o in caso di necessità di riequilibrio territoriale per zone svantaggiate. Osserva quindi che esso è oggetto di un apposito procedimento – disciplinato dall'articolo 108 del TFUE – e pertanto tiene conto di diversi fattori, tra cui le esigenze pubbliche di stabilità del sistema economico e di garanzia di continuità dei servizi pubblici. Rammenta, inoltre, che vi sono fonti di diritto derivato, come i regolamenti nn. 1407 e 1408 del 2013 sui cosiddetti aiuti de minimis che ammettono l'aiuto di Stato fino a una certa soglia, ritenuta compatibile con il mercato interno. In ogni caso, rileva che, secondo l'articolo 108 del TFUE ogni aiuto di Stato deve essere notificato alla Commissione per consentire la relativa istruttoria. La stessa Commissione europea ha – dunque e a sua volta – emanato una comunicazione (la 2014/C 249/01) che reca i suoi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e le ristrutturazioni di imprese non finanziarie in difficoltà, anche alla luce della quale potrà essere valutato l'articolo in esame. Ricorda ancora che l'Alitalia – destinataria di diversi contributi, fin dagli anni ’90 dello scorso secolo, e poi di un prestito ponte nel 2008 – ha avuto un ulteriore prestito di 600 milioni di euro, assegnato con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a titolo oneroso e per sei mesi. La restituzione era stata via via prorogata fino al 15 dicembre 2018. Nel frattempo era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi articoli 1 e 2 del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ricorda che, con il decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 77, sono stati spostati al 31 ottobre 2018 i termini per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. Precisa che, successivamente, tali termini sono stati spostati al 30 giugno 2019. Osserva che una nuova fase della procedura di cessione è in corso dal 19 ottobre 2018 con i soggetti che hanno manifestato interesse ad acquisirla. Rileva che, in questo contesto, il comma 1 dell'articolo 37 del provvedimento in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i complessi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. Rileva che la copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3, a titolo di interessi sul prestito, quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro. Il comma 2 prevede che alla società Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricorda che il citato finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Rammenta altresì che il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto «un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato». Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale, argomentando che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del TFUE. In merito a tale indagine non sono state adottate decisioni. Ribadisce quindi che appare opportuno attendere gli sviluppi di questa procedura.

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  Piero DE LUCA (PD) ricorda che secondo l'articolo 107 del TFUE «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Ricorda altresì che il medesimo articolo prevede al comma 3 i casi in cui tali aiuti sono consentiti, mentre altri aiuti possono essere dichiarati compatibili, ma solo da parte della Commissione europea, che decide all'esito di una precisa procedura che prevede passaggi formali ben definiti, e non certamente da parte del soggetto che li eroga. Sottolinea peraltro che durante questa fase i soggetti eroganti sono invece tenuti ad attendere il giudizio della Commissione europea prima di effettuare l'erogazione degli aiuti, perché agendo diversamente quell'erogazione potrebbe essere illegittima. Ribadisce che se si dispone direttamente un aiuto illegittimo se ne pagano le conseguenze, mentre se si segue la via della notifica alla Commissione europea si deve attendere. Osserva che la misura in questione è stata oggetto di notifica alla Commissione europea e che, come evidenziato anche nel corso della relazione sul provvedimento, questa non si è ancora pronunciata. È quindi dell'avviso che la Commissione non si trovi nelle condizioni di poter esprimere un parere positivo in materia in quanto l'Italia è tenuta ad attendere la pronuncia della Commissione europea. Osserva infatti che, qualora fosse considerata illegittima l'erogazione dei 145 milioni a favore di Alitalia, non solo questi ultimi dovrebbero essere restituiti, in quanto aiuti di Stato non compatibili con la normativa europea, ma si potrebbero altresì arrecare danni alla medesima Alitalia che dovrebbe trovare una liquidità, probabilmente, inesistente. Sottolinea comunque che vi è un problema più schiettamente politico che riguarda l'intenzione del Governo di nazionalizzare o meno l'Alitalia: ritiene che se questo è il fine che si propone l'Esecutivo andrebbe detto chiaramente ai cittadini che Lega e MoVimento 5 Stelle intendono realizzare una sua nazionalizzazione.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime forti perplessità per le molte detrazioni fiscali, deroghe normative e comunque altre utilità economiche, disposte nel provvedimento all'esame che, a suo avviso, rischiano di compromettere l'equilibrio di bilancio. Ricorda, ad esempio, che l'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, cosa che ritiene abnorme considerato che l'intero territorio italiano è classificato come zona a rischio sismico 3 e che quindi tale beneficio si estenderebbe a tutto il Paese. Si chiede quindi se le attuali condizioni economiche italiane rendano possibile permettersi gli effetti di tale deroga. Peraltro ritiene che sia molto più utile per l'Italia incentivare il restauro degli immobili, anche per scongiurare che, attraverso la politica delle demolizioni, si provochi la scomparsa di vecchi borghi, piuttosto che demolire e ricostruire. Conclude osservando che, al di là del fatto se tutto ciò rappresenti o meno un aiuto di Stato, tali misure sembrano insensate.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ritiene che sulle aree individuate dal decreto all'esame sia doveroso intervenire e non vede ragionevoli impedimenti a farlo. Quindi, replicando alla richiesta di chiarimenti del deputato Pettarin, ricorda che l'articolo 38 concerne la situazione debitoria del comune di Roma. Al riguardo, per completezza d'informazione – pur in un ambito non di stretta attinenza alla materia di competenza della Commissione – rammenta che all'atto dell'insediamento del sindaco Alemanno nel 2008, il Governo di allora emanò un decreto-legge che scorporava dal bilancio del comune di Roma tutti i debiti maturati fino al 28 aprile 2008 e li assegnava a una gestione commissariale. Ricorda che si sono succeduti altri due commissari straordinari e che l'attuale commissario, nel corso di un'audizione presso le Commissioni di merito ha depositato un'approfondita documentazione da cui si possono trarre ragguagli completi sulla situazione del debito dell'amministrazione Pag. 195di Roma. Rileva che, modificando quanto previsto nella legge di bilancio per il 2019, l'articolo 38 del decreto-legge dispone il trasferimento a «Roma capitale» della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale. Segnala che l'argomento è – per un verso – connotato da aspetti tecnico-contabili molto complessi; per l'altro, esso è esposto alla libera valutazione di ciascuno. Infine, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che non vi sono motivi ostativi, tenuto anche conto che la solidarietà e la coesione territoriale sono valori ben presenti all'Unione europea, specie ai sensi dell'articolo 174 del TFUE.

  Andrea CRIPPA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Andrea CRIPPA, presidente, chiede alla relatrice, Angela Ianaro, se intenda replicare alle osservazioni formulate nella seduta antimeridiana.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, replicando alle osservazioni svolte dal collega De Luca nel corso della seduta antimeridiana, ricorda che l'articolo 6 del provvedimento all'esame dispone per la regione Calabria l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip per gli acquisti del servizio sanitario regionale, ovvero, previa convenzione, di stipulare convenzioni con altri centrali di committenza regionali. La norma prevede inoltre la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC per l'affidamento di appalti e forniture di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di talché in realtà non le pare vi siano contraddizioni con gli orientamenti legislativi più recenti. Ricorda, per completezza, che tutta la materia degli appalti di lavori, forniture e servizi è trattata nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rimanendo peraltro modificato da successivi interventi di novella legislativa. Quanto alle soglie d'importo, cui ha fatto riferimento il deputato De Luca, rammenta che in realtà vi sono due grandi ambiti: la rilevanza comunitaria e le somme che sono al di sotto di tale rilevanza. Le norme applicabili a quest'ultimo ambito sono contenute negli articoli 30 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; mentre le norme applicabili agli importi di rilevanza comunitaria sono individuati e disciplinati a partire dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Per memoria, precisa che la rilevanza comunitaria è prevista dalle norme nazionali in attuazione di direttive e regolamenti europei, prima fra tutti la direttiva 2014/24/UE, il cui articolo 4 fissa le soglie nei seguenti importi, al netto dell'IVA: a) 5 milioni e 186.000 euro per gli appalti pubblici di lavori; b) 134.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative Pag. 196centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità, salve ulteriori specifiche; c) 207.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni, salve ulteriori specifiche; d) 750.000 euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XIV della direttiva. Tal importi sono riprodotti nel citato articolo 35, con le modeste modifiche imposte da un successivo regolamento dell'Unione europea. Quanto invece agli importi «sotto soglia» segnala che valgono le più generali regole di trasparenza, correttezza, non discriminazione e rispetto della concorrenza. Inoltre ricorda che l'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha in effetti introdotto, fino al 31 dicembre 2019, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti di lavori sotto la soglia europea al fine di prevedere: 1) l'affidamento diretto per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, in luogo della procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; 2) l'affidamento mediante procedura negoziata semplificata per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. Sottolinea che in pratica la semplificazione consiste nell'applicazione, fino alla soglia di 350.000 euro, delle modalità di affidamento ordinariamente previste per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro. Ribadisce, tuttavia, che questo assetto non è modificato dal decreto-legge all'esame. Con riferimento all'articolo 12, cui pure si riferiva il deputato De Luca, che reca disposizioni sulla formazione sanitaria e dei medici in medicina generale, ricorda che il comma 5 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»: in particolare, con quelle all'articolo 21, comma 1, prevede – per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in alternativa al possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale – l'iscrizione al corso di formazione, mentre con le modifiche all'articolo 24, comma 3, dispone l'abrogazione delle lettere d) ed e). ricorda che tali ultime lettere concernono condizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione a tempo parziale da parte delle regioni e possono ritenersi ricomprese nelle precedenti lettere a), b) e c), in osservanza del disposto dell'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale, alle condizioni previste dalle autorità competenti, facendo sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno, condizioni già riprese da tali lettere. Osserva che tale abrogazione appare coerente con le previsioni del citato articolo 9 del citato decreto-legge n. 135 del 2018, ove, al comma 2, si raccomanda alle regioni l'organizzazione dei corsi a tempo parziale, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo medesimo. Ricorda, in ultimo, che il deputato De Luca lamenta che queste sarebbero disposizioni di favore per la regione Calabria mentre anche altre regioni soffrirebbero della stessa carenza di medici: tuttavia, sottolinea in realtà, che l'articolo 12 rientra nel capo II del decreto-legge in esame che si applica a tutto il territorio nazionale e nulla impedisce che altre regioni possano giovarsene.

  Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per i chiarimenti forniti, ma ritiene che non sia stata ancora fatta piena luce su quale sia la precisa disposizione della normativa unionale, che consenta l'adozione delle misure derogatorie introdotte dal Governo. Ritiene quindi che ciò sia meritevole di ulteriori approfondimenti da parte della relatrice.

  Andrea CRIPPA, presidente, chiede alla relatrice, Angela Ianaro, se intenda ulteriormente Pag. 197replicare o se ritenga sussistere le condizioni per formulare la sua proposta di parere.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per gli approfondimenti che ha voluto condividere con i commissari e rimarca che la tematica concernente la carenza di farmaci in una parte del territorio italiano è assai rilevante e interessa tutti. Crede tuttavia che la strada intrapresa con il provvedimento in esame, peraltro dopo nove anni di commissariamento della sanità calabrese, sia sbagliata in quanto ritiene che esso non sia idoneo a risolvere i problemi rilevati e che, inoltre, vìoli il dettato costituzionale in materia di prerogative e diritti delle autonomie locali. Rileva che l'argomento è molto sentito nella stessa regione Calabria e ricorda che, recentemente, il Consiglio regionale di quella regione ha approvato un ordine del giorno per impegnare il presidente del Consiglio regionale e il presidente della Giunta ad attuare ogni iniziativa finalizzata «a non rendere operativo il decreto Calabria in materia sanitaria che non permette di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie concernenti i livelli essenziali di assistenza». Peraltro segnala che anche il medesimo ordine del giorno sottolinea che «il decreto vìola l'autonomia della regione sancita dalla Carta costituzionale». Per i motivi suesposti annuncia che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

  Piero DE LUCA (PD) si associa alle considerazioni del deputato Pettarin e rimarca che le perplessità da lui esposte sono anche quelle del gruppo Partito democratico. Ritiene che il provvedimento all'esame è inidoneo a risolvere i problemi della sanità calabrese e che vìoli la Costituzione e le prerogative costituzionali delle regioni e delle autonomie locali. Ribadisce peraltro che non sono stati affatto chiariti nemmeno gli aspetti critici, che ha sollevato in precedenza, relativi al possibile mancato rispetto dei vincoli europei. Per tali motivi annuncia che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

  Andrea CRIPPA, presidente, ricorda che nel corso della seduta antimeridiana la relatrice ha replicato ad alcune richieste di chiarimento e sono state formulate ulteriori richieste di approfondimento. Chiede pertanto alla relatrice, Francesca Galizia, se intenda replicare alle osservazioni formulate dai colleghi.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, in considerazione della rilevanza e della complessità delle richieste di chiarimento ricevute, si riserva di replicare in altra seduta.

  Andrea CRIPPA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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