CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 40

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 14 maggio 2019.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Esame emendamenti C. 506-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.55 e dalle 17.55 alle 18.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.
C. 1680 approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge C. 1680, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. Segnala che la proposta in esame riproduce parzialmente il testo di un disegno di legge presentato nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati nel novembre del 2017 ma il cui iter al Senato non fu ultimato a causa della conclusione della legislatura. Evidenzia che l'Accordo in esame, che costituisce la revisione dell'Accordo di sede risalente al 1992 (e modificato l'anno successivo), deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.
  Ricorda inoltre che L'IDLO (International Development Law Organization), istituita nel 1988 e dal 2001 in possesso dello status di osservatore presso le Nazioni Unite, è l'unica organizzazione intergovernativa esclusivamente dedicata alla promozione dello Stato di diritto, ed è ormai considerata un riferimento fondamentale, a livello internazionale, nel settore della giustizia. L'organizzazione, che ha il proprio quartiere generale a Roma e dal 2014 un ufficio distaccato a L'Aia, svolge attività a sostegno di comunità e governi nel settore delle riforme legislative e dello sviluppo delle istituzioni al fine di promuovere pace, giustizia, sviluppo sostenibile e opportunità economiche; si occupa, inoltre, di attività di ricerca nel settore del diritto e sui temi della giustizia. L'IDLO, attiva in Americhe, Asia, Europa, Medio Oriente ed Africa, può vantare competenza nello sviluppo istituzionale e legal empowerment, esperienza in diversi sistemi giuridici ed un ampio corpus di ricerca su diritto e giustizia.
  Quanto al contenuto dell'Accordo di sede in esame, rileva che lo stesso consta di 18 articoli dedicati alle definizioni (articolo I), alla idoneità e fruibilità della sede centrale dell'IDLO (articolo II), all'inviolabilità della medesima (articolo III), alla sua protezione (articolo IV) ed alla fornitura dei servizi pubblici (articolo V). L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione, che godrà dell'immunità Pag. 41giurisdizionale, con riferimento a qualsiasi atto di natura sia pubblica sia privata, e dei suoi beni, che saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione confisca ed esproprio o qualsiasi altro intervento di qualsivoglia natura od origine. Con l'articolo VII il Governo riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IDLO e la capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
  Dopo l'articolo VIII, relativo al regime delle comunicazioni, che non potranno essere soggette a censura o ad altra forma di ingerenza o di intercettazione, l'articolo IX dispone l'esenzione da ogni imposizione diretta ed indiretta. L'articolo X riguarda le agevolazioni finanziarie e l'articolo XI le assicurazioni sociali e sanitarie. Disposizioni sul transito e soggiorno del personale dell'IDLO sono contenute nell'articolo XII. Sottolineo che altre norme individuano i privilegi e le immunità per i rappresentanti degli Stati e i membri del Consiglio consultivo (articolo XIII) e per gli esperti impegnati in missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione (articolo XIV), nonché per il personale stabile della struttura (articolo XV), precisando che tali privilegi e immunità non sono conferiti a vantaggio personale degli interessati ma ad esclusivo interesse dell'Organizzazione (articolo XVI). L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie e l'articolo XVIII, infine, reca le disposizioni finali.
  Quanto alla proposta di legge, fa presente che essa si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rilevare che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in titolo dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 326.071 euro annui a decorrere dal 2019, chiede se la Commissione Bilancio abbia già provveduto ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione stessa.

  Enrico COSTA (FI) osserva che l'articolo VIII dell'Accordo in titolo, relativo al regime delle comunicazioni, dispone che le comunicazioni non potranno essere soggette a censura o ad altra forma di ingerenza o di intercettazione. Chiede chiarimenti in ordine a tale disposizione, a suo avviso difforme rispetto alla normativa nazionale in materia di intercettazioni, non comprendendo le ragioni di un regime di deroga sulle stesse.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rammenta che il testo dell'Accordo in titolo non è suscettibile di modificazioni, dovendo la Commissione esprimersi esclusivamente sul disegno di legge di ratifica e di esecuzione dello stesso.

  Enrico COSTA (FI) precisa di aver richiesto un chiarimento su un aspetto specifico dell'Accordo proprio per poter valutare come esprimersi sul disegno di legge di ratifica dello stesso.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, sottolinea che l'articolo VIII dell'Accordo in titolo dispone che tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a Pag. 42censura o ad altra forma di intercettazione o di ingerenza. Ricorda, inoltre, che la Sezione 11 dell'Accordo si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

  Enrico COSTA (FI) rileva che quindi è prevista un'esenzione analoga a quella dei diplomatici.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.
C. 1648 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna, pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 1648, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. L'Accordo in esame contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan, adottata per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. La strategia, che trova applicazione in una pluralità di ambiti, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli paesi dell'area. Per quanto riguarda, in particolare, il Kazakhstan, l'Accordo rappresenta il coronamento di un percorso di progressivo avvicinamento all'Unione europea iniziato nel 2008 e si definisce rafforzato, in quanto, secondo una formula innovativa, intende dare conto dell'approfondimento delle relazioni applicabili dalla UE a Paesi partner che, pur non rientrando nella Politica europea di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave. In tale contesto, l'Accordo, il primo del genere con un Paese dell'Asia centrale, è volto a innovare il quadro giuridico dei rapporti tra l'UE e il Kazakhstan e amplia, rispetto al precedente assetto, i settori di collaborazione, con particolare riferimento alla cooperazione economica. Ricordo infine che il Parlamento europeo, che ha espresso parere favorevole alla conclusione dell'Accordo, ha approvato lo scorso 14 marzo una risoluzione in cui esorta il Kazakhstan al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, adempiendo agli obblighi internazionali assunti.
  Rammenta che l'Accordo – che consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo – stabilisce i princìpi generali e gli obiettivi (titolo I) e contiene disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II); commercio e imprese (titolo III, che regola gli aspetti doganali, la prestazione di servizi e lo stabilimento, gli investimenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, la soluzione delle controversie e gli arbitrati); cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV, che comprende la fiscalità, i trasporti, l'ambiente, la società dell'informazione, l'agricoltura, le politiche sociali e le pari opportunità) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V). Vi sono anche previsioni in materia di cultura, ricerca e Pag. 43innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI). Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione. È istituito inoltre un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo.
  Per i profili di competenza della Commissione Giustizia, rilevano il titolo III, Commercio e imprese, contenente disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale (capo 7) e la risoluzione delle controversie (capo 14), e il titolo V relativo alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.
  Segnala, in particolare, che tra gli obiettivi del citato capo 7 vi è il conseguimento di un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine il capo integra e precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e dagli altri accordi internazionali nel settore, prevedendo che le autorità giudiziarie di ciascuna delle parti, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, possano adottare misure provvisorie e cautelari nonché misure correttive, stabilendo altresì i criteri per la determinazione del risarcimento del danno. Il capo XIV definisce invece un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate. Tale meccanismo, qualora la controversia non sia stata risolta mediante procedure di consultazione in buona fede, prevede il ricorso ad un collegio arbitrale, costituito da esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai governi delle parti. In caso di ricorso al collegio arbitrale, la parte attrice indica nella richiesta la misura contestata e fornisce la base giuridica della contestazione; quanto alla parte convenuta, essa adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale del collegio arbitrale, presentata entro 120 giorni dalla richiesta. Le parti possono ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC.
  Come anticipato, il titolo V – denominato cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia – riguarda in particolare la cooperazione giuridica, la protezione dei dati personali, la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. Rileva inoltre che l'Accordo impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. È rafforzata, inoltre, la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. Ciò può includere, se del caso e a seconda delle procedure applicabili, l'adesione della Repubblica del Kazakhstan alle convenzioni del Consiglio d'Europa e la relativa attuazione nei procedimenti penali, l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e la cooperazione con Eurojust.
  In tema di lotta alla criminalità, l'Accordo prevede che la collaborazione si estenda alla repressione di tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a Pag. 44dare efficace attuazione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, e ai suoi tre Protocolli, utilizzando tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo, pari a euro 15.280 annui a decorrere dal 2019, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nello stigmatizzare la scarsa attenzione posta dai colleghi della maggioranza ai lavori della Commissione, auspica, per il futuro, che la stessa possa disporre di tempi congrui per effettuare le opportune valutazioni sui provvedimenti al suo esame.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, prende atto della richiesta della collega Bartolozzi, scusandosi per le condizioni di lavoro nelle quali sono stati posti i colleghi, ma sottolinea che i lavori dell'Assemblea si sono protratti fino alle 14.30 della giornata odierna e che riprenderanno alle ore 15.30, contraendo, di fatto, il tempo a disposizione delle Commissioni. Rammenta inoltre che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
C. 1798 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna, pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere alla deliberazione del prescritto parere.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge relativo all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
  Relativamente al secondo Protocollo aggiuntivo, segnala che lo stesso mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Servirà quindi a migliorare e a completare la Convenzione del 1959 e il Protocollo addizionale del 1978, in particolar modo ampliando la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca assistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di assistenza. Tiene inoltre conto dell'esigenza di proteggere i Pag. 45diritti individuali nell'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.
  Tale Protocollo è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi (come, ad esempio, l'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica, la trasmissione spontanea di informazioni, la restituzione dei beni ottenuti attraverso reati, l'osservazione transfrontaliera, la consegna sorvegliata, le operazioni di infiltrazione, le squadre investigative comuni, la responsabilità penale e civile riguardo ai funzionari).
  Il secondo Protocollo è entrato in vigore il 1o febbraio 2004, dopo la ratifica di tre stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Danimarca e Polonia). Attualmente il Protocollo è in vigore in 39 Stati, tra cui Cile e Israele non membri del Consiglio d'Europa. Lo stesso è articolato in tre capitoli. Il capitolo I contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959 (articoli 1-6), il capitolo II raggruppa le disposizioni nuove (articoli 7-29) e il capitolo III contiene le disposizioni finali (articoli 30-35).
  Evidenzia che l'articolo 1, relativo al campo d'applicazione, obbliga lo Stato richiesto a trattare le domande di assistenza giudiziaria con celerità, ed estende il campo d'applicazione ai reati perseguiti da un'autorità amministrativa. La formulazione, che riprende quella dell'articolo 49, lettera a), della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, tiene conto del fatto che lo stesso reato è perseguito in alcuni Stati da un'autorità penale e in altri da un'autorità amministrativa (come nel caso delle violazioni in materia di circolazione stradale). Le condizioni necessarie per la cooperazione con un'autorità amministrativa sono soddisfatte quando quest'ultima può condurre inchieste relative a un reato e proporre, una volta terminata l'inchiesta, l'apertura di un procedimento giudiziario suscettibile di sfociare in una condanna penale. Viene inoltre esteso il campo di applicazione alle persone giuridiche, prevedendo altresì che la domanda di assistenza giudiziaria non possa più essere rifiutata per il solo motivo che il diritto dello Stato richiesto non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche.
  L'articolo 2 prevede che le persone partecipanti al procedimento straniero possano assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, quando lo Stato richiedente esige la presenza di tali persone perché ritenuta utile ai fini del procedimento.
  L'articolo 3 riguarda il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della Parte richiedente. Tale disposizione sostituisce l'articolo 11 della Convenzione, che prevedeva che le persone detenute nello Stato richiesto possano essere trasferite nello Stato richiedente soltanto quando lo Stato richiedente domanda la loro comparizione in qualità di teste o per un confronto nel quadro di un procedimento penale. Tale campo di applicazione si è rivelato troppo limitato.
  Segnala che la regolamentazione attuale non copre segnatamente il caso in cui la persona detenuta deve comparire nello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è perseguita penalmente. Se a tale persona non viene concessa la possibilità di essere presente nello Stato richiedente, il procedimento penale potrebbe essere rallentato o bloccato. Per tale motivo si è imposta una disposizione con un campo d'applicazione più ampio di quello attuale. La nozione « a scopo d'istruttoria « nel paragrafo 1 tiene conto di questa esigenza della prassi. La comparizione ai fini della sentenza è espressamente esclusa per evitare di fare confusione con l'estradizione. L'estradizione, che consiste nel trasferimento di una persona in vista di una decisione penale o dell'esecuzione di una pena, non è quindi coperta dalla disposizione. Il trasferimento di una persona detenuta in virtù dell'articolo Pag. 463 è possibile unicamente nella fase dell'istruzione che precede la sentenza. La disposizione si applica sia ai cittadini degli Stati contraenti sia a quelli di altri Paesi.
  L'articolo 4 è relativo alle vie di comunicazione e prevede che le domande di assistenza giudiziaria possono essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta e rispedite per la stessa via. Si prevede, altresì, la possibilità di scambi diretti per le domande di assistenza giudiziaria delle autorità amministrative, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3. La via diretta è aperta anche per le domande di consegna sorvegliata e di operazioni di infiltrazione, nonché per le domande di estratti del casellario giudiziale (paragrafi 4-6). In casi urgenti, la trasmissione può essere effettuata per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol, paragrafo 7). Il paragrafo 9 prevede la possibilità di ricorrere a mezzi moderni di telecomunicazione per la trasmissione di domande di assistenza giudiziaria e di altre comunicazioni, stabilendo altresì che l'autorità richiedente sia pronta a produrre, in qualsiasi momento, l'originale della domanda o del documento trasmesso, come pure una traccia scritta della trasmissione. Viene fatto salvo di diritto di ogni Stato di dichiarare a quali condizioni è disposto ad accettare le domande e le comunicazioni trasmesse per via elettronica o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione.
  Ricorda che l'articolo 5 prevede una nuova regolamentazione in materia di spese, mantenendo il principio di gratuità dell'assistenza giudiziaria. Una deroga a tale principio è prevista nel caso di spese relative a periti, trasferimento di persone detenute nonché di spese importanti o straordinarie, nel qual caso le Parti sono invitate a convenirne in anticipo la suddivisione. Lo Stato richiedente deve altresì assumersi tutti i costi legati alle videoconferenze, a meno che le Parti non convengano altrimenti. L'articolo 6 concerne l'indicazione delle autorità giudiziarie da parte degli Stati contraenti. L'articolo 7 prevede l'esecuzione differita delle domande, permettendo non soltanto di rifiutare l'assistenza giudiziaria, ma anche di differire l'esecuzione della domanda, di eseguire la domanda soltanto in parte o di vincolare l'esecuzione della stessa a determinate condizioni.
  Evidenzia che l'articolo 8 è relativo alla procedura e attenua leggermente il principio previsto dall'articolo 3 della Convenzione che stabilisce che le domande di assistenza giudiziaria siano trattate conformemente alla procedura dello Stato richiesto. La nuova norma prevede che lo Stato richiesto, in determinati casi, debba rispettare le modalità della procedura estera per eseguire una domanda di assistenza giudiziaria. L'applicazione del diritto procedurale estero è limitata: la formalità richiesta dallo Stato richiedente deve basarsi su una disposizione giuridica interna e non deve essere contraria ai princìpi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Inoltre, tale disposizione può essere invocata soltanto nella misura in cui il Secondo Protocollo addizionale non preveda espressamente che una domanda debba essere eseguita conformemente alla legislazione dello Stato richiesto. Ciò è il caso, ad esempio, per la consegna sorvegliata (articolo 18, paragrafo 3).
  Segnala che l'articolo 9 tratta delle audizioni in videoconferenza fissandone le regole relativamente alle domande di audizione e allo svolgimento delle stesse. L'articolo si applica generalmente alle audizioni di periti e testimoni e, tuttavia, può essere applicato, nel rispetto delle condizioni particolari di cui al paragrafo 8, anche alle audizioni di accusati o imputati. L'audizione in videoconferenza deve essere conforme ai principi fondamentali del diritto interno dello Stato richiesto e garantire i diritti procedurali elementari. È previsto che l'Autorità giudiziaria rediga un verbale dell'audizione e lo trasmetta allo Stato richiedente. Il paragrafo 7 dispone che, qualora durante un'audizione mediante videoconferenza una persona si rifiuti di testimoniare o renda una falsa deposizione, lo Stato in cui si trova tale persona deve avere la possibilità di trattarla come sarebbe trattata se fosse comparsa Pag. 47a un'audizione nel quadro di un procedimento nazionale. Le Parti possono, con una dichiarazione trasmessa al Segretario generale del CdE, dichiarare di non ammettere l'audizione mediante videoconferenza di un accusato o imputato. L'articolo 10 prevede l'audizione mediante conferenza telefonica limitatamente a testimoni e periti e con il consenso di questi. Tale audizione, inoltre, deve essere prevista dal diritto nazionale dello Stato richiedente e non deve essere contraria ai princìpi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. L'articolo 11 stabilisce che lo scambio di informazioni previsto nell'ambito del riciclaggio di denaro sporco diventa una norma di diritto generale applicabile a tutti i tipi di reati. La norma conferisce alle Autorità competenti la possibilità di trasmettere, a determinate condizioni e senza domanda di assistenza giudiziaria preliminare, informazioni raccolte durante una propria indagine che potrebbero interessare un'autorità estera, preposta al perseguimento penale. L'articolo 12 estende ai beni provenienti da reato, la possibilità di consegna, prevista all'articolo 3 della Convenzione per gli oggetti a scopo probatorio. Tali oggetti sequestrati nello Stato richiesto e frutto di reati potranno essere messi a disposizione dello Stato richiedente ai fini della loro restituzione al legittimo proprietario.
  Evidenzia che l'articolo 13 prevede il trasferimento temporaneo di persone detenute nel territorio della parte richiesta. Tale trasferimento presuppone un accordo tra le autorità competenti delle due Parti e la possibilità da parte di uno Stato di chiedere il consenso della persona richiesta. L'articolo 14 disciplina la comparsa personale delle persone condannate e trasferite. Applicando la Convenzione del CdE del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, è emersa la mancanza di disposizioni che disciplinino il caso in cui, mentre una persona condannata sconta nel proprio Paese d'origine la pena pronunciata all'estero, nel Paese che ha pronunciato la condanna si apre un processo di revisione della sentenza per il quale è richiesta la comparsa personale della persona interessata. Per colmare tale lacuna, l'articolo in esame stabilisce che gli articoli 11 e 12 della Convenzione relativi al trasferimento temporaneo e all'immunità si applichino per analogia alla comparsa personale delle persone condannate e trasferite nel territorio della Parte che ha pronunciato la condanna, ai fini di revisione della sentenza. L'articolo 15 stabilisce che tutti i documenti devono essere notificati in lingua originale, tuttavia se l'Autorità che ha redatto il documento ritenga che il destinatario conosca soltanto un'altra lingua, deve tradurre il documento o almeno le sue parti più importanti. Inoltre se la notifica è effettuata per il tramite delle Autorità dello Stato richiesto, l'autorità che lo ha compilato dovrà corredarlo di una breve informazione sul suo contenuto in una delle lingue dello Stato richiesto.
  L'articolo 16 prevede la notifica a mezzo posta al fine di semplificare la notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie a destinatari che si trovano in un altro Paese, in particolare per atti di minore importanza (come multe per infrazioni al codice della strada).
  L'articolo 17 è relativo alla osservazione transfrontaliera e riprende quasi interamente l'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, estendendone, tuttavia, il campo d'applicazione alle persone nei confronti delle quali ci sono seri motivi di credere che possano portare all'identificazione o alla localizzazione di una persona ricercata. Inoltre, sono stati aggiunti alla lista dei reati il traffico di stranieri e l'abuso sessuale di fanciulli. Per osservazione s'intende l'osservazione segreta di una persona da parte di un'autorità di polizia durante un periodo prolungato, senza che sia previsto un contatto tra la persona osservata e gli agenti che la osservano.
  L'articolo 18 riguarda la possibilità di consegna sorvegliata e prevede l'impegno di ogni Parte contraente a garantire che, su richiesta di un'altra Parte, possano essere autorizzate consegne sorvegliate nel suo territorio, nel quadro di indagini penali relative a reati che possono dare luogo Pag. 48a estradizione. Le modalità pratiche da seguire per le consegne sorvegliate richiedono una consultazione e una stretta cooperazione tra i servizi e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati.
  L'articolo 19 è relativo alle operazioni di infiltrazione e riguarda esclusivamente le indagini penali condotte da agenti che intervengono segretamente o sotto falsa identità. Entrambe le Parti devono approvare l'intervento nel caso specifico di un agente infiltrato. Lo Stato richiesto ha il diritto di rifiutare la domanda.
  L'articolo 20 prevede la possibilità di costituire una squadra investigativa comune, sulla base di una domanda di assistenza giudiziaria, che può essere presentata da qualsiasi Parte interessata La squadra, che sarà rivolta a un obiettivo preciso, può essere formata da più stati e sarà costituita nello Stato in cui sarà svolta la maggior parte dell'indagine.
  La responsabilità penale e la responsabilità civile dei funzionari è trattata dagli articoli 21 e 22. L'articolo 21 stabilisce che i funzionari di uno Stato diverso dallo Stato in cui si svolge l'operazione siano equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati interessati. L'articolo 22 stabilisce che, a meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, vale il principio secondo cui uno Stato contraente è responsabile di tutti i danni causati dai suoi funzionari nell'adempimento della missione in questione. Tuttavia lo Stato contraente nel cui territorio sono stati causati i danni dovrà provvedere alla riparazione come fossero stati causati da propri funzionari. L'altro Stato dovrà rimborsare integralmente le indennità versate alle vittime e agli aventi diritto.
  L'articolo 23 consente a uno Stato di richiedere misure protezione di testimoni nel quadro di un procedimento penale e prevede che le Autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto debbano convenire misure volte a proteggere le persone interessate.
  L'articolo 24 stabilisce che, su domanda della parte richiedente, la parte richiesta, conformemente al suo diritto nazionale, può ordinare misure provvisionali al fine di preservare i mezzi probatori di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati (ad esempio il blocco di un conto bancario). La Parte richiesta può consentire alla domanda parzialmente o ponendo condizioni.
  L'articolo 25 prevede che la parte richiedente possa chiedere alla parte richiesta la confidenzialità della domanda, purché ciò sia compatibile con la sua esecuzione.
  L'articolo 26 è relativo alla protezione dei dati personali trasmessi sulla base della Convenzione e dei suoi protocolli.
  Gli articoli dal 27 al 35 contengono le disposizioni finali relative alla designazione delle autorità, ai rapporti del Protocollo con altri trattati, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.
  Quanto al Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010, segnala che lo stesso crea le basi legali che accelerano e deformalizzano la procedura di estradizione: l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che l'arrestato medesimo e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata (articolo 1-4). Al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità (articolo 5). Queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'estradizione.
  Nello specifico, segnala che l'articolo 1 introduce l'obbligo delle Parti di estradare reciprocamente gli individui ricercati secondo la procedura semplificata, a condizione che la parte richiesta e la persona interessata acconsentano all'applicazione Pag. 49della procedura. L'articolo 2, relativo all'avvio della procedura, prevede che se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio la procedura di estradizione semplificata non è subordinata alla richiesta formale di estradizione, ma sono sufficienti le informazioni richieste, comunicate dalla parte richiedente (par. 1). Se le informazioni richieste sono considerate insufficienti, la parte richiesta può – in deroga – richiedere informazioni complementari. L'articolo 3 prevede l'obbligo di comunicare all'interessato i motivi dell'arresto e la possibilità dell'applicazione della procedura semplificata. L'articolo 4 disciplina i requisiti formali per la validità del consenso all'estradizione semplificata e della rinuncia alla regola della specialità. L'articolo 5 riguarda la rinuncia alla «regola della specialità» che stabilisce che l'individuo consegnato non può essere né perseguito né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello che ha motivato l'estradizione.
  Evidenzia che l'articolo 6 riguarda le notificazioni in caso di arresto provvisorio e prevede che lo Stato richiesto deve comunicare al più presto allo Stato richiedente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto della persona perseguita penalmente se questa persona ha dato il suo consenso all'estradizione. Stabilisce inoltre che, nel caso lo Stato richiesto decida di non procedere all'estradizione semplificata, nonostante il consenso dell'interessato, deve darne tempestiva comunicazione allo Stato richiedente. L'articolo 7, al fine di snellire ulteriormente le procedure, stabilisce nel caso una persona perseguita decida di consentire all'estradizione semplificata, lo Stato richiesto deve decidere in merito all'estradizione entro venti giorni dal consenso dell'interessato e darne notifica allo Stato richiedente. L'articolo 8 prevede che le comunicazioni previste possano essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo da consentire alle Parti la verifica della sua autenticità, sia per il tramite dell'INTERPOL. La Parte può sempre essere richiesta di fornire l'originale o una copia certificata conforme degli atti di estradizione. In tale ambito va menzionata in particolare l'iniziativa e-Extradition con cui l'INTERPOL intende fornire agli Stati uno strumento per la trasmissione sicura e autenticabile per via elettronica degli atti di estradizione. L'articolo 9 stabilisce che l'individuo estradato debba essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.
  L'articolo 10 nel caso l'individuo ricercato dia il proprio consenso all'estradizione semplificata dopo la scadenza del termine di dieci giorni, previsto all'articolo 6 del presente Protocollo, e la parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione, la Parte richiesta applicherà la procedura di estradizione semplificata.
  L'articolo 11 prevede che relativamente la domanda di transito della persona perseguita attraverso il territorio di una parte terza conterrà soltanto le informazioni previste per la procedura semplificata. La Parte cui è richiesto di concedere il transito potrà richiedere informazioni complementari, se quelle fornite siano ritenute insufficienti.
  Gli articoli da 12 a 19 contengono le disposizioni finali, relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione territoriale, alle dichiarazioni e alle riserve, alla denuncia e alle notificazioni.
  Con riferimento, infine, al Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, segnala che lo stesso emenda e completa un certo numero di disposizioni della Convenzione al fine di adattarla meglio alle esigenze attuali. Tali disposizioni riguardano in particolare i tempi di prescrizione, la richiesta e la Pag. 50presentazione dei documenti giustificativi, il principio di specialità, transito e riestradizione verso uno Stato terzo e le vie e i mezzi di comunicazione per l'applicazione della Convenzione.
  In particolare, l'articolo 1, relativo alla prescrizione, modifica le norme previste all'articolo 10 della Convenzione e stabilisce che la prescrizione può impedire l'estradizione solamente se il reato è prescritto secondo il diritto dello Stato richiedente (paragrafo 1). Ai sensi del paragrafo 2, l'estradizione non può di principio essere rifiutata invocando che l'azione penale o l'esecuzione della pena è prescritta secondo il diritto dello Stato richiesto. Con questa disposizione il Quarto Protocollo addizionale recepisce gli sviluppi intervenuti negli accordi multilaterali e bilaterali di estradizione di numerosi Stati. La disciplina prevista dai paragrafi 1 e 2 può, tuttavia, essere oggetto di una riserva. Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), è possibile formulare una riserva generale con riferimento a tutti i reati sui quali lo Stato richiesto ha esso stesso giurisdizione penale.
  L'articolo 2 innova la normativa vigente e stabilisce che le domande di estradizione non devono più essere presentate esclusivamente per via diplomatica o attraverso i ministeri della giustizia. Ogni parte che intenda designare un'Autorità competente diversa dal ministero della giustizia notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria autorità competente. La nuova norma tiene conto del fatto che in alcuni Stati contraenti non è il Ministero di giustizia a presentare o ricevere le domande di estradizione, bensì un'altra autorità, ad esempio la procura generale.
  L'articolo 3 modifica la regola della specialità prevista all'articolo 14 della Convenzione, con riferimento alle domande di estensione del perseguimento ad altri reati commessi prima dell'estradizione (cosiddetta «domanda suppletiva»). La funzione del paragrafo 1 consiste soprattutto nell'introdurre termini o rafforzare i termini vigenti affinché si possa rapidamente chiarire se la regola della specialità può essere eventualmente infranta e se lo Stato in cui un individuo è stato estradato può avviare un procedimento penale nei confronti di tale individuo anche per altri reati. Il paragrafo 2, lettera a), stabilisce, inoltre, che la regola della specialità non impedisce che nello Stato richiedente vengano condotti accertamenti nei confronti dell'estradato se tali accertamenti non limitano la sua libertà personale.
  Sottolinea che di particolare interesse è il paragrafo 3, introdotto nel Protocollo per evitare lacune nel perseguimento penale in determinate situazioni. In virtù di questo paragrafo, una Parte contraente può, mediante dichiarazione, consentire che la Parte richiedente contravvenga alla regola della specialità e limiti la libertà dell'individuo perseguito. La possibilità di limitare la libertà dell'individuo perseguito presuppone la reciprocità: la controparte deve a sua volta avere formulato un'analoga dichiarazione. Inoltre la Parte richiedente deve, contestualmente all'ordine di limitazione della libertà o successivamente, presentare alla Parte richiesta una domanda suppletiva ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e quest'ultima deve averne a sua volta confermata la ricezione. Questa norma è concepita per disciplinare la seguente situazione: uno Stato chiede l'estradizione di un individuo per perseguirlo per un determinato reato. L'individuo viene consegnato e viene condotta un'inchiesta penale. Nel corso dell'inchiesta i sospetti iniziali non vengono corroborati, ma emergono comunque prove del coinvolgimento dell'estradato in un altro reato, anche più grave. Per non violare la regola della specialità, l'estradato dovrebbe, quindi, essere scarcerato prima che lo Stato richiesto abbia la possibilità di acconsentire all'estensione dell'inchiesta penale per questa nuova fattispecie. Di conseguenza, l'individuo perseguito potrebbe sottrarsi con la fuga a un nuovo procedimento penale. La norma introdotta al paragrafo 3 permette di eliminare questo rischio: l'estradato può essere trattenuto in arresto se la Parte richiedente presenta direttamente una domanda suppletiva per la nuova fattispecie. Il paragrafo 4 conferma, Pag. 51infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione, ai sensi del quale se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedura l'individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l'estradizione.
  L'articolo 4 stabilisce che la Parte richiesta debba decidere nel termine di novanta giorni se consentire la riestradizione dell'estradato verso uno Stato terzo.
  L'articolo 5 novella le disposizioni relative al transito e stabilisce che vada in linea di principio consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che l'estradizione non si basi su un reato considerato dalla parte richiesta di natura politica o militare. Il paragrafo 2 descrive il contenuto di una domanda di transito. I paragrafi 3 e 4 disciplinano questioni di applicazione che possono sorgere nell'ambito del transito. Il paragrafo 5 consente comunque di emettere su questa disposizione una riserva. Il paragrafo 6 conferma, infine, la disciplina attualmente prevista all'articolo 21, paragrafo 6, della Convenzione, che vieta il transito attraverso il territorio di uno Stato nel quale i diritti umani dell'estradato potrebbero essere minacciati.
  L'articolo 6 è relativo ai canali e mezzi di comunicazione e prevede ce le notificazioni possano effettuarsi per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile in modo da garantirne l'autenticità. In ogni caso la Parte interessata dovrà essere in grado di fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o copia certificata conforme.
  Gli articoli da 7 a 15 contengono le consuete disposizioni finali relative alla relazione del Protocollo con la Convenzione e con gli altri accordi internazionali, alla composizione amichevole, alla firma e all'entrata in vigore, all'adesione, all'applicazione temporale e territoriale, alle dichiarazioni e riserve, alla denuncia e alle notificazioni.
  Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei richiamati Protocolli.
  L'articolo 3 disciplina le dichiarazioni e le riserve. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo rende le dichiarazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e appone le riserve di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 21, paragrafo 5, della Convenzione europea di estradizione, come modificati dagli articoli 1 e 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Nuovo testo C. 875 Corda ed abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate Pag. 52e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione Difesa.
  Precisa che si limiterà ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua descrizione dettagliata, per soffermarsi sulle sole parti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala pertanto che mentre i primi cinque articoli della proposta generale delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3), i successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
  A quest'ultimo proposito, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che – come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente – è eleggibile alle cariche delle suddette associazioni il personale militare che, tra gli altri requisiti, non abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato né si trovi in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari. Oltre a stabilire i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale (articolo 9), la proposta di legge al nostro esame reca disposizioni in merito all'esercizio del diritto di assemblea, rinviando alle disposizioni dell'articolo 17-bis la regolazione delle relative controversie (articolo 10), alle procedure della contrattazione (articolo 11), agli obblighi di comunicazione delle Amministrazioni nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale (articolo 12) nonché ai requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale di dette associazioni (articolo 13). Mentre l'articolo 14 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Difesa, segnalo che l'articolo 15 interviene in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive. Il successivo articolo 16 reca disposizioni in materia di pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame, mentre l'articolo 17 prevede la delega al Governo per il necessario coordinamento normativo con la normativa vigente e l'adozione delle disposizioni per l'attuazione del provvedimento in esame.
  L'articolo 17-bis, introdotto in sede referente, investe i profili di competenza della Commissione Giustizia, intervenendo in materia di giurisdizione. Ai sensi del comma 1 del citato articolo, le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare. Ai sensi del successivo comma 2, le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dal presente provvedimento, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari. In ogni caso le controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo avviene in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro Pag. 53alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolute al giudice ordinario, con le eccezioni indicate dal comma 1 del medesimo articolo, nonché in deroga all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). Ricorda che tale articolo stabilisce il principio secondo il quale qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'articolo 18 reca infine abrogazioni e norme transitorie.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, assegnato in sede referente alle Commissioni V e VI. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni del provvedimento, composto da quattro capi e da 51 articoli, precisa che si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia (articoli 31, 35 e 46). In particolare, evidenzia che l'articolo 31 introduce nel Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005: la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale; la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione; il logo «marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico; la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, Pag. 54modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017. La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo in ragione del fatto che la disciplina sulla trasparenza di cui alla legge n. 124 del 2017 non ha, ad oggi, trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in modo chiaro le differenti modalità di adempimento in capo ai diversi soggetti, In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni). Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell'obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese. Sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche in questione differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato. Per le imprese, viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo. Si introduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione di tale obbligo. Evidenzia in particolare che l'articolo 35, comma 1, riformula la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche prevista dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, tramite la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi che introducono sia modifiche sostanziali sia modifiche di coordinamento.
  Con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che, attraverso la sostituzione del comma 125, quarto periodo, della legge n. 124 del 2017, che sanzionava l'omessa pubblicazione con «la restituzione delle somme ai soggetti eroganti», il nuovo comma 125-ter: introduce, a partire da 1o gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari «all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro»; introduce la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell'obbligo da cui deriva la sanzione principale. Si ricorda che, in base alla legge n. 689 del 1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione; conferma che, qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme. Rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la restituzione entro 3 mesi dalla scadenza dell'obbligo di pubblicazione, il decreto-legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo, specifica che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione Pag. 55dunque demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981. Con riferimento poi alle disposizioni di cui all'articolo 46, faccio presente che esso interviene sulla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, la quale esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto. In particolare, il decreto-legge: interviene sul primo periodo del comma 6 per circoscrivere l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato (ex decreto legislativo n. 231 del 2001), alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA, in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale. Eliminando ogni riferimento alle altre norme di tutela dell'ambiente (diverse da quelle previste dalla disciplina dell'AIA), di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, l'esonero da responsabilità amministrativa della società opera limitatamente alle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA; intervenendo sul secondo periodo del comma 6, precisa che l'esonero da responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e dell'acquirente di ILVA (o dei loro delegati) opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il legislatore qualifica come «migliori regole preventive in materia ambientale». Eliminando il riferimento alle migliori regole preventive in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto-legge esclude l'esonero da responsabilità per la violazione di tali discipline; infine, sostituendo l'ultimo periodo del comma 6, individua nel 6 settembre 2019 il termine di applicazione dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di ILVA. La disposizione, infatti, fissa il nuovo termine di efficacia limitatamente alla «disciplina di cui al periodo precedente» (il secondo periodo). Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base alla formulazione letterale del terzo periodo, l'esonero da responsabilità penale e amministrativa era destinato ad operare fino al 29 marzo 2019 (ovvero 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017). Peraltro, il tema dell'esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali e di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, richiamate anche dalla relazione illustrativa. In particolare, nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, emessa in data 8 febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto (pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2019), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5 e 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, nella parte in cui prorogano alla scadenza dell'AIA (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano Ambientale ed escludono la responsabilità penale per le condotte attuative del Piano. Secondo il GIP, l'operatività dell'esimente è stata prorogata sino al 30 marzo 2019 e «non sono chiare le ragioni di questo «scollamento» tra il periodo dell'attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019) e non si comprende in forza di quali norme l'Avvocatura di Stato, nel parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali (......), abbia dichiarato che «l'esimente di cui all'articolo 2, comma 6 cit. operi per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione», per cui «detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023)». Secondo il GIP, la fissazione della scadenza al 2023 e l'introduzione Pag. 56della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013, nella quale la Corte aveva affermato che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, assegnato in sede referente alla XII Commissione. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni del provvedimento, composto da tre capi e da 16 articoli, precisa che si soffermerà esclusivamente sulle parti di competenze della Commissione Giustizia.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 7 modifica la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario della regione Calabria. La modifica in esame, ai sensi del successivo articolo 15, comma 1, si applica per diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Le misure oggetto del presente articolo concernono, nell'ambito delle varie fattispecie contemplate dalla disciplina vigente, l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per determinati delitti, ovvero riscontri situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, nei confronti di un'impresa che eserciti (in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni) attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale.
  In proposito, rammenta che, secondo la procedura prevista in via generale, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al prefetto competente per territorio, in via alternativa: di ordinare la rinnovazione degli organi sociali, con la sostituzione del soggetto coinvolto, e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione dell'accordo in oggetto (oppure, per fattispecie non inerenti al settore sanitario, del contratto di appalto o della concessione); di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla suddetta completa esecuzione.
  L'articolo 7 prevede invece che una delle due misure alternative sia proposta al prefetto dal Commissario straordinario dell'ente o azienda del Servizio sanitario, eventualmente nominato ai sensi dei precedenti articoli. Il medesimo Commissario Pag. 57dà contestuale informazione (della proposta formulata) al Presidente dell'ANAC ed al Commissario ad acta.
  Sottolinea che l'articolo 13, al comma 1, interviene in tema di carenza di medicinali, estendendo il termine temporale (da due a quattro mesi) entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute ad informare l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) dell'interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).Viene, inoltre, modificato l'articolo 148 del Codice dei medicinali attraverso l'introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (a normativa vigente tale fattispecie non è sanzionata). L'importo della sanzione è proporzionato (da tremila a diciottomila euro), come già previsto dal citato articolo 148, comma 1, del Codice dei medicinali. L'ulteriore modifica, operata sull'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 17 del 2014, precisa che AIFA non è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di carenza di medicinali.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 21.35.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Nuovo testo C. 875 Corda ed abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

  Eugenio SAITTA (M5S) illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in considerazione della complessità della proposta di parere testé illustrata dal relatore, chiede che la sua approvazione possa essere rinviata, per consentirne una attenta valutazione da parte dei componenti la Commissione.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, precisa che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul testo originario del decreto-legge, anche in considerazione della prossima scadenza del termine per la presentazione di emendamenti presso le Pag. 58Commissioni di settore, e che, qualora si creassero le condizioni per l'espressione di un parere sul testo come eventualmente modificato dalle stesse Commissioni di merito, la Commissione tornerà a riunirsi.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), preannuncia, quindi, voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, non per motivazioni attinenti al merito ma esclusivamente per le modalità di lavoro.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3)

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 21.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 21.50.

Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di trasmissione della sentenza che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati.
C. 1206 Costa.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione illustrativa del provvedimento ed è stata avviata la discussione generale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Propone quindi di fissare al 30 maggio alle ore 11 il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in titolo.

  La Commissione concorda.

  Francesca BUSINAROLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 21.55.

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