CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 maggio 2019.

Seguito dell'audizione del professor Pasquale Tridico, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 22).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.35.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
Nuovo testo C. 875 Corda e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IV Commissione (Difesa), del nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Invita il relatore, onorevole Tripiedi, a svolgere la relazione introduttiva.

  Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame, che consta di diciotto articoli, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede la possibilità per i militari, ad eccezione degli allievi delle scuole militari e delle accademie militari, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Tale diritto è esercitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della Costituzione, che definisce sacro il dovere di difendere la Patria. La norma, infine, prevede che l'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.
  In base all'articolo 2, le associazioni sindacali dei militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. La norma, inoltre, elenca i principi ai quali devono essere improntati gli statuti: democraticità ed elettività delle cariche; neutralità rispetto alle competizioni politiche; assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento; assenza di scopo di lucro; rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.
  Quanto alla procedura di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rileva che, come disposto dall'articolo 3, è necessario il preventivo assenso del Ministro della difesa o, nel caso di associazioni tra appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il successivo articolo 4 introduce i divieti che limitano l'operato delle associazioni a carattere sindacale. Si tratta, in particolare, dei divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate; di preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi (divieto già previsto dall'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare); di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio; di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale; di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza; di promuovere iniziative di organizzazioni politiche e supportare a qualsiasi titolo campagne elettorali; di stabilire domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze; di assumere rappresentanza a carattere interforze. Segnalo che la norma dispone che, in ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di una singola associazione professionale a carattere sindacale tra i militari non deve superare il limite del settantacinque per cento dei propri iscritti.
  Passa, quindi, all'articolo 5, che individua le competenze delle associazioni a carattere sindacale tra militari, che rappresentano e tutelano i propri iscritti sulle materie di interesse del personale rappresentato con alcune eccezioni, strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale.Pag. 121
  Sulla base dell'articolo 6, gli statuti possono prevedere articolazioni periferiche delle associazioni a carattere sindacale, di cui, contestualmente, definiscono le competenze, tra le quali sono comunque ricomprese le seguenti materie: condizioni di lavoro; sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica sull'applicazione degli accordi contrattuali.
  Quanto alle modalità di finanziamento, rileva che l'articolo 7 prevede il finanziamento realizzato esclusivamente attraverso i contributi sindacali degli iscritti e il divieto di ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, ad eccezione della devoluzione di patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I contributi sono riscossi mediante l'apposita delega rilasciata a favore dell'associazione a carattere sindacale per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, tacitamente rinnovata annualmente, se non revocata dall'interessato. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto del Ministro competente per la definizione delle modalità di versamento alle associazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulla retribuzione in base alle deleghe. È, infine, disposto l'obbligo per le associazioni a carattere sindacale di predisporre annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità.
  Passa all'articolo 8, che dispone l'elettività delle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riservate esclusivamente ai militari in servizio effettivo, da almeno cinque anni. La durata delle cariche è di quattro anni e non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Segnalo, infine, che la norma individua i requisiti per l'eleggibilità e prevede il divieto di distacco sindacale per più di cinque volte. Il successivo articolo 9 disciplina lo svolgimento dell'attività sindacale, fuori dell'orario di servizio e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Tali attività si sostanziano, tra l'altro, nella presentazione di proposte e osservazioni ai ministeri competenti, nella possibilità di essere auditi dalle Commissioni parlamentari, dai Ministri competenti e dagli organi militari. Infine, la norma delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni, in attività operativa, addestrativa ed esercitativa, o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente. L'unico principio e criterio direttivo sulla base del quale il Governo dovrà esercitare la delega è costituito dalla necessità di conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  Rileva, quindi, che l'articolo 10 disciplina le modalità di esercizio del diritto di assemblea. In particolare, le riunioni sindacali possono tenersi fuori dall'orario di servizio e ad esse i militari possono partecipare in uniforme, se tenute in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d'uso, o in borghese, se tenute in luoghi aperti al pubblico. Nell'orario di servizio, le riunioni, su materie di competenza delle associazioni, sono autorizzate nel limite di dieci ore annue individuali, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati e sono concordate quanto alle modalità di tempo e di luogo con i comandanti, al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.
  Osserva che le procedure della contrattazione sono disciplinate dall'articolo 11, che attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. La negoziazione si conclude la stipula degli accordi sindacali e l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, Pag. 122il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. La norma dettaglia quindi la composizione delle delegazioni abilitate alla negoziazione. In particolare, per la parte pubblica, partecipano il Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. La delegazione sindacale è composta da rappresentanti di ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Anche le materie oggetto di contrattazione sono individuate dalla norma: per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Si prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni in materia di riserva di legge, di procedimento e di raffreddamento dei conflitti, per quanto compatibili, recate dagli articoli, 4, 5, 6,7 e 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995.
  Rileva, quindi, che, sulla base dell'articolo 12, le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenute a comunicare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che, direttamente o indirettamente, riguardano la condizione lavorativa del personale militare.
  Si sofferma sull'articolo 13, in base al quale sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni sindacali che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività. Il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale è demandato ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.
  Rileva che l'articolo 15 introduce le garanzie a tutela dei militari che ricoprono cariche elettive. Si tratta, in particolare, della non perseguibilità disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni; nel divieto di essere trasferiti ad altra sede o sostituiti nell'incarico, salvo casi specifici; nel divieto di essere impiegati in territorio estero; nel diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non classificate come segrete; nel diritto di inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 16, che introduce disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione dei militari sui nominativi dei rappresentanti sindacali e sull'operato delle associazioni, prevede l'inserimento negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari della materia del «diritto sindacale in ambito militare», osserva che l'articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi n. 195 del 1995 e n. 66 del Pag. 1232010. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale, per la determinazione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto dal precedente articolo 13. Infine, la norma prevede il rinvio a un successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del regolamento di attuazione della presente legge.
  Quanto alla decisione in materia di controversie, rileva che l'articolo 17-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, ai commi 1 e 2, prevede la possibilità di introdurre ricorso sia relativamente a comportamenti antisindacali sia relativamente alle procedure di contrattazione nazionale di settore da parte, rispettivamente, di una associazione professionale di carattere sindacale tra militari, o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, e dell'amministrazione competente o di una associazione professionale di carattere sindacale tra militari. Sulla base del comma 3, tali controversie, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi il rito ordinario
previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
  L'articolo 18, infine, reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alla V e VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), del disegno di legge n. 1807 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
  Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.
  Avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 maggio, tale parere sarà reso sul testo originario del provvedimento, ferma restando la possibilità di integrare l'esame e, dunque, il parere medesimo qualora le Commissioni di merito dovessero introdurre modifiche rientranti nella sfera di competenza della XI Commissione e qualora il nuovo testo, risultante dall'approvazione di tali modifiche, fosse trasmesso in tempo utile.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Murelli, a svolgere la relazione introduttiva.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, dopo avere preliminarmente segnalato che il decreto-legge consta di cinquantuno articoli, suddivisi in tre Capi, precisa che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni che appaiono più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro.Pag. 124
  Infatti, al Capo I, recante misure di carattere fiscale, si sofferma sull'articolo 5, che, modificando la disciplina delle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, ne amplia l'ambito applicativo, estendendo tale regime anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di impresa prodotti dai medesimi soggetti, e semplifica le condizioni richieste per l'accesso ai benefici. La norma prevede, inoltre, l'applicazione del beneficio per ulteriori cinque periodi di imposta nel caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne a carico, nonché nel caso in cui i lavoratori siano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Si prevede anche l'aumento della percentuale dei redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo nei casi in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni e nel caso in cui i lavoratori impatriati si trasferiscano in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Dopo aver segnalato che si introducono modifiche anche al regime del rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ricorda che in materia interviene anche la proposta di legge C. 1074 Ruocco, su cui la Commissione si è espressa lo scorso 11 aprile e che è attualmente all'esame dell'Assemblea.
  Osserva, quindi, che l'articolo 6 introduce, al comma 1, modifiche alla disciplina riguardante i contribuenti che applicano il regime forfetario, i quali devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, semplificando per i lavoratori interessati, come si legge nella relazione illustrativa, la gestione degli adempimenti fiscali, evitando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'IRPEF, nonché le addizionali regionali e comunali. La norma, inoltre, prevede, al comma 2, il frazionamento delle ritenute fiscali in tre rate mensili allo scopo di renderne, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto nei primi mesi del 2019. Infine, il comma 3 chiarisce che gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale che applicano l'imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  Con riferimento al Capo II, che reca misure per il rilancio degli investimenti privati, segnala che, all'articolo 24, volto a sbloccare gli investimenti idrici nel Sud, al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della nuova società prevista dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il comma 1, lettera b), prevede l'estinzione delle passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario da parte dell'ente posto in liquidazione, che vi provvede con le risorse finanziarie nella propria disponibilità.
  Passa ora al Capo III, che riguarda la tutela del made in Italy. Infatti, l'articolo 31, integrando il decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale, introduce la disciplina per la tutela dei marchi storici. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento si è reso necessario per contrastare il preoccupante fenomeno della chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, e la conseguente perdita di posti di lavoro. La nuova disciplina si fonda sull'istituzione del registro speciale dei marchi storici italiani, iscrivendosi al quale le imprese con determinate caratteristiche possono utilizzare il «Marchio storico di interesse nazionale» per finalità commerciali e promozionali. Segnala, in particolare, il nuovo articolo 185-ter, introdotto dal comma 1, lettera b), che, al comma 2, introduce una specifica disciplina per la salvaguardia dei livelli Pag. 125occupazionali e la continuazione dell'attività produttiva. Si prevede, infatti, l'obbligo, per l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale che intenda chiudere il sito produttivo per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative alla chiusura, con particolare riguardo alle motivazioni alla base della decisione; alle misure che si intendono adottare per ridurre l'impatto occupazionale (incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione dei dipendenti all'interno del gruppo); alle azioni da intraprendere per trovare un acquirente; alle opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto e ogni altra possibilità per gli stessi di recuperare gli asset. Per consentire lo svolgimento dei nuovi adempimenti, il comma 3 dell'articolo 31 in esame autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, da assegnare all'Ufficio italiano brevetti e marchi, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Come specificato dalla relazione tecnica al decreto-legge, si richiede una particolare competenza nella dematerializzazione e nella ricerca archivistica della documentazione risalente nel tempo, relativa ai marchi storici. La norma prevede, inoltre, che le assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria; senza la prevista previa autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato; in deroga alla disposizione secondo cui dal 1o gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici.
  Osserva, quindi, che l'articolo 33, superando la rigidità delle attuali regole e introducendo criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, nel rispetto della stabilità finanziaria, detta, per le regioni a statuto ordinario, al comma 1, e per i comuni, al comma 2, la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata (ivi incluse, per le regioni, quelle relative al Servizio sanitario nazionale) e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La norma rinvia l'individuazione dei parametri ad un successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La norma precisa, inoltre, che gli enti, il cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia, adottano un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto, fino al conseguimento, nell'anno 2025, del valore soglia. Si prevede, quindi, a decorrere dal 2025, l'applicazione, alle regioni e ai comuni che ancora registrano un rapporto superiore al valore soglia, di un turnover pari al 30 per cento, fino al conseguimento del valore soglia. Infine, la disposizione prevede le modalità di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite al trattamento accessorio del personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per la remunerazione degli incarichi di Pag. 126posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  Si sofferma, altresì, sull'articolo 39, che, modificando l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, autorizza l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), limitatamente al triennio 2019-2021, ad avvalersi di società in house già esistenti nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza. Tali società possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.. La relazione illustrativa precisa che la norma è necessaria per permettere il veloce adeguamento delle procedure telematiche alle nuove misure introdotte dal decreto-legge sul reddito di cittadinanza, al fine di garantire l'efficacia e l'efficientamento delle strutture a ciò preposte.
  Rileva, quindi, che l'articolo 40, al comma 1, riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada S.S. 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. L'indennità, corrisposta direttamente dall'INPS a decorrere dal 16 gennaio 2019 per un massimo di sei mesi, è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa. Sulla base del comma 2, inoltre, è riconosciuta un'indennità una tantum di 15.000 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del medesimo evento.
  Il successivo articolo 41, ampliando la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa la mobilità in deroga, dispone la proroga per il 2019, per ulteriori dodici mesi, della mobilità in deroga, estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Come si legge nella relazione illustrativa, la ratio dell'intervento è la valorizzazione, attraverso gli strumenti di sostegno al reddito, delle aree di crisi industriali complesse, al fine di sostenere l'attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un'ottica di crescita, opportune iniziative produttive.
  Osserva, ancora, che l'articolo 45 dispone la proroga fino al 30 maggio 2019 del termine per l'adozione dei provvedimenti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare in attuazione dell'articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, al fine di rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La relazione illustrativa precisa che la proroga è disposta in attuazione dell'intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Si sofferma, infine, sull'articolo 47, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1o dicembre 2019, cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Pag. 127delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero medesimo. Le procedure concorsuali si svolgono in deroga alle procedure di mobilità volontaria e nelle forme del concorso unico mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. La norma prevede, inoltre, che, nelle more dell'emanazione di tale decreto ministeriale, si possa procedere con una procedura semplificata, anche in deroga alla disciplina vigente in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, per quanto riguarda la nomina e la composizione della commissione d'esame nonché la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 1816 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
  Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.
  Avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 maggio, tale parere sarà reso sul testo originario del provvedimento, ferma restando la possibilità di integrare l'esame e, dunque, il parere medesimo qualora la Commissione di merito dovesse introdurre modifiche rientranti nella sfera di competenza della XI Commissione e qualora il nuovo testo, risultante dall'approvazione di tali modifiche, fosse trasmesso in tempo utile.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Tucci, a svolgere la relazione introduttiva.

  Riccardo TUCCI (M5S), relatore, dopo avere preliminarmente segnalato che il decreto-legge consta di sedici articoli, suddivisi in tre Capi, rileva che al Capo I, che riguarda in particolare la situazione emergenziale in cui versa il servizio sanitario della Regione Calabria, l'articolo 1 specifica che le disposizioni speciali recate dal provvedimento sono connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale. Infatti, l'articolo 2 attribuisce al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario il compito di procedere a verifiche straordinarie, con cadenza almeno semestrale, sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, per accertarne la coerenza con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. In caso di valutazione negativa, la norma prevede la dichiarazione di immediata decadenza dall'incarico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, con provvedimento motivato del commissario ad acta, e la risoluzione del contratto. Rileva che la norma introduce una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria disciplinata dai Pag. 128commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di acquisire su tali provvedimenti il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
  Osserva, quindi, che l'articolo 3 delinea la procedura per la nomina di un commissario straordinario a seguito della rimozione del direttore generale e prevede la possibilità di nomina di un unico commissario straordinario per più enti sanitari regionali. La nomina compete al commissario ad acta, d'intesa con la Regione, o, in mancanza di tale intesa, al Ministro della salute, che provvede con proprio decreto, su proposta del commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale. Il commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. La norma, inoltre, richiama la legislazione vigente in materia di inconferibilità, incompatibilità e preclusioni e prevede che la nomina a commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Inoltre, il commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico. La misura del compenso, corrisposto dall'ente sanitario commissariato, è quella stabilita dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario, a cui si somma un compenso aggiuntivo per l'incarico di commissario straordinario, comunque non superiore a 50 mila euro al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Per i commissari straordinari residenti al di fuori del territorio regionale è altresì previsto il rimborso delle spese documentate, entro il limite di 20 mila euro annui. Il commissario straordinario, la cui azione è valutata periodicamente dal commissario ad acta, che lo può sostituire in caso di valutazione negativa, rimane in carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, comunque, fino alla nomina, se anteriore, dei nuovi direttori generali. Per l'individuazione di questi ultimi, la Regione avvia specifiche procedure selettive decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Segnala, infine, che l'incarico di commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
  Rileva, quindi, che l'attività di verifica e di valutazione riguarda anche i direttori amministrativi e sanitari, i quali, ai sensi dell'articolo 4, possono essere sostituiti dal commissario straordinario o dal direttore generale attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.
  Dopo aver ricordato che l'articolo 5 disciplina la procedura per il superamento del dissesto finanziario degli enti del servizio sanitario calabrese, che l'articolo 6 detta disposizioni in materia di appalti e forniture per i medesimi enti e che l'articolo 7 introduce misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione, si sofferma sull'articolo 8, che prevede il supporto tecnico e operativo al Commissario ad acta e ai Commissari straordinari da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), la quale, a tale scopo, può avvalersi di personale comandato e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile.
  Rileva, quindi, che l'articolo 9 consente al commissario ad acta, ai commissari straordinari e ai commissari straordinari di liquidazione di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e che l'articolo 10 detta disposizioni riguardanti le aziende sanitarie disciolte a causa di infiltrazioni mafiose. A tale proposito, segnala la previsione Pag. 129della possibilità, per la Commissione straordinaria, che gestisce l'ente disciolto, di avvalersi anche, in via temporanea e in deroga alle disposizioni vigenti, di esperti nel settore pubblico sanitario, in posizione di comando o di distacco, nominati dal prefetto competente per territorio, su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
  Passa, quindi, al Capo II, che introduce disposizioni volte, come si legge nella relazione illustrativa, al superamento della cronica carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, determinatasi negli anni a seguito del blocco del turn over, anche in relazione ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia assunzionale, cronicità destinata ad acuirsi per l'accesso anticipato al pensionamento di numerose unità di personale attraverso il canale di «Quota 100». Infatti, l'articolo 11, al comma 1, individua, a decorrere dal 2019, il limite di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione, disponendo che essa non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 (ricordo che, a legislazione previgente, il parametro di determinazione della spesa era l'ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento), incrementato annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, comprendendo anche le risorse per il trattamento accessorio del personale, contestualmente aggiornate, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. La norma, inoltre, dispone che, dal 2021, tale incremento del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale. I successivi commi 2, 3 e 4 dettagliano le modalità e i criteri per la determinazione del nuovo livello di spesa per il personale, con riferimento a quello con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e al personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Infine, per superare le criticità determinatesi per la nomina dei direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali dopo l'istituzione, con il decreto legislativo n. 171 del 2016, dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, i cui requisiti di ammissione non sono coerenti con la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti a tali istituti, il comma 5 dispone che, per una fase transitoria, le nomine avvengano secondo la disciplina previgente, recata dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2012.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 12 introduce disposizioni in tema di formazione in materia sanitaria e di medici di medicina generale e che l'articolo 13 interviene per superare la carenza di medicinali e in tema di quota premiale in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, osserva che al Capo III, recante le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, l'articolo 14 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto, mentre l'articolo 15 prevede, al comma 1, che le disposizioni medesime abbiano una vigenza di diciotto mesi, periodo considerato, come si legge nella relazione illustrativa, un congruo punto di equilibrio per consentire alle nuove gestioni commissariali delle aziende l'adozione degli atti e delle verifiche straordinarie indicate dal decreto. Sulla base del comma 2, inoltre, sono revocate le nomine eventualmente effettuate dalla Regione Calabria nei trenta giorni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, nonché le procedure finalizzate a tali nomine. Il comma 3 dispone l'equiparazione della valutazione dell'incarico di commissario straordinario ai sensi del presente decreto e quello di commissario ad acta quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo Pag. 1301 del decreto legislativo n. 171 del 2016. L'articolo 16, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 maggio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.
Atto n. 81.
(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81), ai fini dell'espressione di rilievi alla V Commissione (Bilancio).
  Ricorda che, sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, la Commissione dovrà esprimersi entro otto giorni dall'assegnazione dell'atto da parte del Presidente della Camera, avvenuta lo scorso 9 maggio.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a svolgere la relazione introduttiva.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, fa presente, preliminarmente, che lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), che disciplina il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, istituito dai commi 95-96 della medesima legge, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.
  Ricorda che al riparto del Fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza di detto parere.
  I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva. Segnala che il medesimo comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede l'obbligo di indicazione delle modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  Le risorse del Fondo, pari a 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per Pag. 131l'anno 2020, 1.600 milioni per l'anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Tuttavia la norma istitutiva del Fondo ne destina espressamente una quota parte, peraltro non quantificata, alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria, nonché un importo, complessivamente pari a 900 milioni di euro, al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.
  Lo schema di decreto in esame, pertanto, che consta di un unico articolo, dispone in materia di riparto della quota residua del Fondo, per complessivi 42,7 miliardi di euro nel periodo 2029-2033, come disposto dal comma 1.
  Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, attraverso relazioni annuali presentate dalle Amministrazioni competenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  Segnala, quindi, che il comma 5 delinea la procedura per l'accertamento e la riassegnazione delle somme non impegnate alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo, anche con riferimento a interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente. Con riferimento alle somme assegnate per il 2019, la procedura di accertamento e riassegnazione è disciplinata dal comma 6.
  Osserva che la proposta di riparto delle somme in questione è esplicitata nell'Allegato 1 allo schema di decreto e che tale proposta, come risulta dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri.
  Premesso, quindi, che da tale proposta risulta che le risorse del Fondo, pari, come detto, a 42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 37,7 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, per il 13,6 per cento al Ministero della difesa e per il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, osserva che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano assegnati complessivamente 9 milioni di euro, ripartiti in 3 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione dei rilievi.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.05.