CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 maggio 2019
187.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 13 maggio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
C. 1816 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 maggio 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, in considerazione dei tempi di esame previsti dalla Commissione di merito e della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 27 maggio, la Commissione renderà il parere sul testo presentato dal Governo, ferma restando la possibilità di tornare nuovamente ad esprimersi sul testo eventualmente modificato in sede referente, qualora le modifiche apportate riguardino materie di sua competenza. Nessuno domandando di intervenire, chiede alla relatrice se sia già nelle condizioni formulare una proposta di parere.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ritiene opportuno effettuare un ulteriore approfondimento e si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta già convocata per domani.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, anche al fine di contribuire con il suo parere all'istruttoria presso la Commissione di merito, la Commissione renderà il parere sul testo presentato dal Governo ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo ritengano e ve ne siano le condizioni, di tornare nuovamente ad esprimersi sul testo eventualmente modificato in sede referente, qualora le modifiche apportate riguardino materie di sua competenza.
  In sostituzione della relatrice, illustra quindi i contenuti del provvedimento, segnalando preliminarmente che esso consta di 51 articoli, ripartiti in 4 capi e soffermandosi sugli aspetti che considera di precipuo interesse per la Commissione. In tal senso osserva che il capo I, che comprende gli articoli da 1 a 16, reca misure fiscali, in massima parte novellando provvedimenti legislativi già in vigore. Mentre l'articolo 1, in materia di cosiddetto super-ammortamento, proroga l'aumento della voce di costo per l'acquisizione di beni strumentali per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti di arti e professioni, fino all'importo massimo di 2 milioni e mezzo di euro, così consentendo l'abbattimento della base imponibile, l'articolo 2 modifica l'aliquota dell'IRES, secondo un meccanismo di progressiva riduzione correlata al solo reimpiego degli utili. Ricorda che l'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022. Fa presente che incentivi fiscali per titolari di reddito d'impresa sono previsti anche nell'articolo 4, in merito ai redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (cosiddetta patent box), consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, mentre nell'articolo 5 sono previste modifiche a diversi provvedimenti già in vigore in materia di incentivo al rientro dei lavoratori dall'estero e su cui è già in corso in Assemblea un dibattito nel contesto della proposta di legge n. 1074-A. Evidenzia che tale disposizione modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali. In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si incrementa, tra l'altro, la riduzione dell'imponibile dal 50 al 70 per cento, salve altre misure. Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (in sostanza, dall'anno 2020), segnala che la durata del regime di favore fiscale viene prolungata da 4 a 6 anni. Si prevede inoltre che le agevolazioni in favore dei richiamati soggetti si applichino anche ai redditi d'impresa prodotti dai lavoratori impatriati, se avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2020. Sottolinea che la norma si preoccupa chiarire – mediante una novella al decreto-legge n. 148 del 2017 – che il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati si applica nel rispetto della disciplina generale dei cd. aiuti de minimis, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica, Pag. 97stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  Osserva che nell'articolo 6 vengono portate modifiche al regime dei forfetari già previsto nella legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) con relative deroghe al statuto del contribuente, mentre nell'articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate e rispetto delle norme antisismiche. Inoltre, il successivo articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.
  Ricorda che l'articolo 9 prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche (definite specificamente dal comma 2), derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisce, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP): l'articolo in esame estende a tutti gli emittenti il trattamento fiscale appena richiamato, specificando ulteriormente le caratteristiche di cui devono essere dotati gli strumenti finanziari e, contestualmente, provvede all'abrogazione della disciplina speciale contenuta nell'articolo 2, comma 22-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011. Evidenzia, come peraltro viene esposto nella Relazione illustrativa del Governo, che la modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, la quale ha ritenuto che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Ricorda inoltre che nell'articolo 10 sono previsti ulteriori incentivi in campo edilizio, sia per l'efficienza energetica, sia per il contrasto del rischio sismico mentre nell'articolo 11 sono previste agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale e nell'articolo 12 si prevede che la fatturazione elettronica delle operazioni una cui parte sia la Repubblica di San Marino sia eseguita secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Segnala che, in tema di vendita di beni su piattaforme digitali, l'articolo 13 dispone che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore: anche il soggetto passivo che ha facilitato le vendite a distanza di apparecchi elettronici tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1o maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019. Evidenzia che l'articolo 14 estende le agevolazioni previste a fini IRPEF alle associazioni assistenziali, mentre l'articolo 15 estende le disposizioni inerenti alla cosiddetta definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti anche ai crediti vantati dalle regioni e dagli enti locali.
  Segnala che l'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse: l'articolo chiarisce, inoltre, come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.
  Per quanto riguarda il capo II del decreto-legge, ricorda che esso è composto dagli articoli da 17 a 30 e reca misure per Pag. 98il rilancio di investimenti privati. In particolare l'articolo 17 dispone l'istituzione, all'interno del Fondo di garanzia per le imprese, già previsto dalla legge finanziaria per il 1997 (n. 662 del 1996), di una sezione speciale destinata alla concessione a titolo oneroso di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni di euro secondo la durata specificata nella disposizione mentre l'articolo 18 prevede semplificazioni nella gestione del predetto Fondo, nonché l'introduzione di nuovi sistemi di finanziamento tra cui il social lending e il crowdfunding.
  Rileva che l'articolo 19 rifinanzia con 100 milioni di euro per il 2019 il fondo di garanzia per la prima casa, mentre l'articolo 20 modifica il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetta «legge nuova Sabatini») che costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI per l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. In particolare, segnala che si innalza l'importo massimo del sostegno e vengono modificate le modalità di erogazione, in un'unica soluzione). Al medesimo proposito, l'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cosiddetta «legge nuova Sabatini» anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
  Per ciò che concerne le intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea, ricorda che gli aiuti statali concessi a valere sulla «legge nuova Sabatini» sono aiuti di Stato in esenzione a valere sui regolamenti europei relativi al settore di riferimento e pertanto non sono in regime di esenzione de minimis. Le agevolazioni, configurabili, sulla base della disciplina generale della citata legge, come «contributo in conto impianti», sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dalle pertinenti norme europee di settore.
  Sottolinea che l'articolo 22, nel novellare il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, prevede che sia data evidenza distinta nel bilancio sociale delle società ai tempi con cui le imprese effettuano i reciproci pagamenti. Ricorda in proposito che il citato decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  Osserva che l'articolo 23 inerisce alla disciplina delle cartolarizzazioni modificando la legge n. 130 del 1999, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPL) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari. Segnala in proposito l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un nuovo quadro normativo europeo per le cartolarizzazioni, allo scopo di favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e una migliore allocazione del rischio all'interno del sistema finanziario. Viene introdotta una disciplina uniforme avente caratteristiche di semplicità, trasparenza e standardizzazione (cosiddette cartolarizzazioni STS). Le norme dell'Unione europea si applicano alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi dal 1o gennaio 2019. Evidenzia che l'articolo 24 reca norme per il completamento della liquidazione dell'Ente pugliese di irrigazione e trasformazione fondiaria, mentre l'articolo 25 detta ulteriori disposizioni per la dismissione degli immobili pubblici, con particolare riguardo a quelli degli enti territoriali. Segnala che l'articolo 26 reca disposizioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo per sostenere l'economia circolare, richiamando espressamente il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato mentre l'articolo 27, novellando il Testo unico della finanza del 1998, concepisce l'istituto della «società di investimento semplice». Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa del Governo, con l'introduzione di tale nuova forma di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) Pag. 99«alternativo» si intende offrire agli investitori, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio, uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital. Per quanto riguarda le politiche pubbliche in sede locale, segnala che l'articolo 28 reca semplificazioni nella disciplina dei patti territoriali e dei contratti d'area. Ricorda che nell'articolo 29 sono portate modifiche al decreto legislativo n. 185 del 2000 per agevolare le imprese di più recente costituzione, richiamando espressamente il rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, mentre l'articolo 30 destina contributi ai comuni che attuino interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea finalizzati alla riduzione del consumo finale lordo di energia e ad accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero.
  Illustrando il capo III (articoli 31 e 32) ricorda che in esso sono recate norme di tutela del Made in Italy. In particolare l'articolo 31 concerne i marchi storici, di fatto riversando nel testo del decreto-legge parte significativa dei contenuti di due proposte il cui esame era già in corso presso la X Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Ricorda che le proposte ivi abbinate erano quella del deputato Molinari (c. 1631) e quella del deputato Fornaro (c. 1518), volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle sedi produttive dei cosiddetti marchi storici: mentre la proposta Fornaro prevedeva unicamente la decadenza dall'uso del marchio per la società che acquistasse il controllo dell'impresa ma poi delocalizzasse, la proposta Molinari conteneva – accanto alla predetta causa di decadenza – un più articolato sistema di incentivo al mantenimento della sede produttiva in Italia, prevedendo in particolare la registrazione del marchio come storico, ove riferito a una produzione d'eccellenza, legata in modo specifico al territorio di prima registrazione. Osserva che il decreto-legge all'esame si muove su questo secondo solco, prevedendo plurime modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà intellettuale), con l'aggiunta di 3 nuovi articoli (l'11-bis, il 185-bis e il 185-ter).
  Rileva come la direttiva (UE) n. 2015/1535 disciplini l'obbligo e la procedura di notifica alla Commissione europea delle regolamentazioni tecniche nazionali prima della loro adozione. Oggetto di vaglio preventivo sono anche i progetti di regole volti a istituire marchi che collegano la qualità di un prodotto alla sua origine, in ragione del potenziale danno che simili regole possono portare alla libera circolazione delle merci e dunque al mercato interno, ai sensi dell'articolo 34 del TFUE.
  Ricorda quindi che l'articolo in commento, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. La norma precisa che gli interventi del Fondo sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).
  Segnala inoltre che anche nell'articolo 32 vengono disposte modifiche del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2005, in materia di contrasto del cosiddetto Italian sounding. Ricorda che per Italian sounding si intende l'insieme delle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana dei prodotti. Peraltro, il comma 1 prevede un contributo diretto per le spese dovute alla tutela legale (nella misura del 50 per cento di tali spese) alle imprese danneggiate dalle pratiche di Italian sounding, senza tuttavia richiamare espressamente i limiti derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Evidenzia che la relazione illustrativa segnala che viene, inoltre, introdotta la possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l'Italia di avvalersi della procedura di esame presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi Pag. 100(«fase nazionale») in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell'esame svolto presso l'Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta «fase regionale». Ricorda che, secondo la relazione, la possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe ai richiedenti i seguenti vantaggi: una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea; la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità; la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale; maggiori introiti per lo Stato italiano che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.
  Illustra quindi il capo IV (articoli 33-51) ove sono previste ulteriori misure di crescita, a partire dall'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni (articolo 33).
  Ricorda che nell'articolo 34 sono destinate risorse per i grandi investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), per favorire le imprese insediate al loro interno nonché attrarre nuove iniziative imprenditoriali in esse, mentre l'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge n. 124 del 2017. In particolare segnala che il nuovo articolo 1, comma 125-quinquies – che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 3-quater, comma 1 del decreto-legge n. 135/2018 – prevede che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, esaurisce gli obblighi di pubblicazione sopra illustrati per associazioni ed imprese, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
  Sottolinea che nell'articolo 36 sono previste modifiche in materia di Banche popolari, con la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine per l'adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari, motivata, ad avviso del Governo, dalla pendenza di un giudizio davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'articolo novella poi anche le disposizioni contenute nella legge di bilancio relative al fondo indennizzo per i risparmiatori precisandone la portata.
  Evidenzia che nell'articolo 37 è prevista la sostanziale scissione dell'Alitalia in due società: l'una, l'attuale in amministrazione straordinaria; e l'altra, come nuova compagnia. Anche questa disposizione investe con una certa consistenza il tema, di competenza della XIV Commissione, degli aiuti di Stato.
  Ricorda in materia che la Commissione europea ha emanato una comunicazione (la 2014/C 249/01) che reca gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e le ristrutturazioni di imprese non finanziarie in difficoltà, anche alla luce della quale potrà essere valutato l'articolo in esame.
  Ripercorre brevemente la vicenda riguardante l'Alitalia – destinataria di diversi contributi fin dagli anni ’90 e poi di un prestito ponte nel 2008 – ricordando che essa ha avuto un ulteriore prestito di 600 milioni di euro, assegnato con decreto-legge n. 50 del 2017, a titolo oneroso e per sei mesi la cui restituzione era stata via via prorogata al 15 dicembre 2018.
  Rammenta che nel frattempo era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della cosiddetta legge Marzano (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003). Con il Pag. 101decreto-legge n. 38 del 2018, sono stati spostati al 31 ottobre 2018 i termini per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia; successivamente tali termini sono stati spostati al 30 giugno 2019. Una nuova fase della procedura di cessione è in corso dal 19 ottobre 2018 con i soggetti che hanno manifestato interesse ad acquisirla.
  Sottolinea quindi che in questo contesto, il comma 1 dell'articolo in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell'Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall'importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro.
  Segnala che il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
  Ricorda che il citato finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato alla Commissione europea nel gennaio 2018, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha comunicato di avere aperto «un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato». Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione europea di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Segnala che in merito a tale indagine non sono state adottate decisioni e ritiene, pertanto, che per quanto di competenza della XIV Commissione appare opportuno attendere gli sviluppi di questa procedura.
  Evidenzia quindi che l'articolo 38 concerne i debiti degli enti locali mentre l'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.
  Segnala che l'articolo 40 viene incontro alle esigenze manifestate dalle popolazioni residenti nelle zone appenniniche interessate dalla chiusura della Tiberina E45, che l'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga e che l'articolo 42 riguarda la verificazione degli strumenti di misura.
  Rileva che l'articolo 43 reca semplificazioni per gli adempimenti nella gestione degli enti del terzo settore e alle disposizioni relative agli obblighi di trasparenza di partiti e movimenti politici, mentre l'articolo 44 contiene norme di semplificazione nella programmazione e nella vigilanza sull'attuazione degli interventi di coesione: la finalità delle norme contenute nel suddetto articolo è quella di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.
  Più in particolare, evidenzia che la disposizione prevede che, su proposta del Ministro per il Sud, si proceda a una Pag. 102riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio – ricorda, infatti che oggi esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 accordi di programma quadro (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e addenda), 188 accordi di programma quadro rafforzati (FSC 2007-2013), 11 programmi operativi (FSC 2014-2020), 23 patti per lo sviluppo (11 regioni, 12 patti città metropolitane). Sottolinea che ogni strumento individua specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di governance che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.
  Osserva inoltre che l'articolo 45 porta una proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali mentre l'articolo 46 prevede modifiche al decreto-legge n. 1 del 2015 relativo all'ILVA di Taranto, disponendo, in particolare, la limitazione dal punto di vista oggettivo dell'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del cosiddetto piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.
  Segnala che l'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture a provvedere all'assunzione di 100 unità di personale ad alta specializzazione ed elevata professionalità – 80 tra ingegneri e architetti e geologi e 20 tra le professionalità giuridiche per compiti amministrativi –, finalizzata al più celere ed efficace espletamento dei compiti dei provveditorati interregionali delle opere pubbliche.
  Rileva che l'articolo 48 destina ulteriori fondi per l'attuazione degli impegni del COP 21 di Parigi in materia di cambiamenti climatici, mentre l'articolo 49 prevede un credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali; segnala, in particolare, che il comma 3 dell'articolo 49 chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
  Conclude segnalando che l'articolo 50 prevede, infine, le disposizioni di copertura finanziaria e l'articolo 51 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Piero DE LUCA (PD) chiede che il relatore, relativamente all'articolo 37 del provvedimento in esame riguardante l'Alitalia, approfondisca la questione circa la possibile violazione della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede che il relatore verifichi se quanto recato all'articolo 38 del provvedimento in esame, concernente i debiti degli enti locali, rispetti gli obblighi del nostro Paese nel quadro della normativa dell'Unione europea.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.
C. 1797 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 103

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione. Evidenzia che lo scopo che si intende raggiungere è il miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace. Segnala che si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e ricorda che la prima Convenzione, firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e vertente sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione, non è stata ratificata dall'Italia. Rileva che la relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame evidenzia che le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso. Osserva che la Convenzione in esame è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: la Convenzione europea di estradizione del 1957 e la Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977. Ricorda che la Convenzione di Dublino nasce dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune – che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla citata Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957. Con riferimento al contenuto, segnala che la Convenzione in esame consta di 20 articoli preceduti da un preambolo. L'articolo 1 detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui la Convenzione in esame intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro. Sottolinea che l'articolo 2 individua i fatti che danno luogo all'estradizione specificando (paragrafo 2) che essa non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente. Evidenzia che l'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere mentre l'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario. Ritiene opportuno segnalare la rilevanza, in particolare, dell'articolo 5, in forza del quale nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici, e dell'articolo 7 che detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali ove è stabilito che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato membro richiesto, Pag. 104come invece previsto dall'articolo 6, lettera a), della Convenzione europea di estradizione. Considera altresì rilevante il disposto dell'articolo 6, che disciplina l'estradizione in materia di reati fiscali e prevede che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio. Segnala inoltre che l'articolo 8 dispone che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte, e che l'articolo 9 disciplina la concessione dell'estradizione per reati coperti da amnistia. Aggiunge che l'articolo 10 disciplina i casi in cui è possibile sottoporre a giudizio penale la persona estradata per fatti commessi anteriormente alla consegna, l'articolo 11 riguarda la presunzione di consenso dello Stato membro richiesto e che l'articolo 12 concerne la riestradizione da uno Stato membro verso un altro. Ricorda altresì che gli articoli da 13 a 17 prevedono disposizioni procedurali. Evidenzia che l'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 18, è stabilita in novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione – da parte del Consiglio – dell'atto che stabilisce la Convenzione (avvenuta il 27 settembre 1996), che per ultimo procede a tale formalità. Ricorda che i Paesi membri dell'Unione europea alla data del 27 settembre 1996 erano quattordici: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria e Finlandia. Tra questi quattordici Paesi solo l'Italia non ha proceduto alla notifica e, conseguentemente, la Convenzione non è in vigore. Ricorda che l'articolo 19 stabilisce che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea: rammenta, peraltro, che tra gli Stati divenuti membri dell'Unione europea successivamente alla data di adozione della Convenzione hanno aderito alla medesima Cipro, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Slovenia. Segnala, infine, che l'articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione. Ricorda che il disegno di legge di ratifica – già presentato nel corso della XIII e della XIV legislatura senza che ne venisse ultimato l’iter di approvazione – si compone di quattro articoli. In particolare gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino, mentre l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione. Segnala, infine, che l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo, segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

  Guido Germano PETTARIN (FI) nel ringraziare il relatore per la relazione, rileva che, in considerazione dell'opportunità di garantire una rapida approvazione del provvedimento, la Commissione potrebbe esprimersi già nella seduta odierna, qualora il relatore ritenesse sussisterne le condizioni.

  Flavio DI MURO (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Pag. 105Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012.
C. 1798 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012. Ricorda, altresì, che la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 costituisce una delle principali basi legali nel campo dell'estradizione, cioè del procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna forzata di un individuo ricercato a un altro Stato, ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva e che il campo d'applicazione della Convenzione ingloba tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa più Israele, il Sudafrica e la Corea del Sud. Per quanto riguarda il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, rammento che quest'ultima costituisce il primo strumento internazionale che codifica le norme di assistenza giudiziaria sviluppatesi nel corso del tempo sulla base della prassi internazionale. Rileva che, poiché la Convenzione del 1959 non rispondeva più alle mutate esigenze imposte dalle forme moderne di criminalità, nel 1995 il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, incaricato di esaminare regolarmente il funzionamento e l'applicazione degli strumenti penali europei giunse alla conclusione che occorreva elaborare un Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione, per risolvere i problemi esistenti in materia di assistenza giudiziaria. Osserva, quindi, che il secondo Protocollo aggiuntivo mira a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Europa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale. Sottolinea che tale secondo Protocollo è stato elaborato tenendo ampiamente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo dall'Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria dell'Unione europea del 29 maggio 2000 (MAP) e nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 che prevedono nuove modalità e strumenti investigativi: è entrato in vigore il 1o febbraio 2004, dopo la ratifica di tre stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Danimarca e Polonia). Ricorda che attualmente è in vigore in 39 Stati, tra cui Cile e Israele non membri del Consiglio d'Europa, e che l'Italia lo ha firmato il 23 gennaio 2013 ma non ancora ratificato: segnala che nell'ambito dell'Unione europea esso non è stato ancora ratificato anche dalla Grecia e dal Lussemburgo. Per quanto attiene al suo contenuto, ricorda brevemente che il Secondo Protocollo addizionale è articolato in tre capitoli: il capitolo I, che reca gli articoli da 1 a 6, contiene le disposizioni che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del 1959; il capitolo II, composto dagli articoli da 7 a 29, raggruppa le disposizioni nuove; il capitolo III, composto dagli articoli da 30 a 35, contiene le disposizioni finali. Evidenzia che dal punto di vista materiale, il Secondo Protocollo non modifica il tenore della Convenzione del 1959. Per quanto riguarda il Terzo Protocollo, composto di 19 articoli, addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010, ricorda che con esso si creano le basi legali che accelerano e deformalizzano Pag. 106la procedura di estradizione. Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il Terzo Protocollo addizionale il 7 luglio 2010 aprendolo alla firma per gli Stati membri della Convenzione rispettivamente il 10 novembre 2010. È entrato in vigore il 1o maggio 2012 ed è stato ratificato da 21 paesi, di cui 12 paesi membri dell'Unione europea. L'Italia ha firmato il Terzo protocollo il 23 gennaio 2013. Ribadisce che esso è volto ad accelerare e a deformalizzare la procedura di estradizione. Rileva, quindi, che il Terzo Protocollo reca disposizioni per favorire che l'individuo arrestato può essere consegnato senza domanda e procedura formale di estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell'esecuzione di una pena detentiva, a patto che l'individuo stesso e lo Stato interessato acconsentano alla procedura semplificata di cui agli articoli da 1 a 4. Sottolinea che, al tempo stesso, l'individuo in questione può rinunciare anche alla regola della specialità, prevista dall'articolo 5, nonché che queste disposizioni consentono alla Parte richiedente di giudicare altri reati, commessi anteriormente all'estradizione. Segnala che anche il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, entrato in vigore il 1o giugno 2014 e sottoscritto dal nostro Paese il 23 gennaio 2013, è inteso a semplificare e accelerare la procedura di estradizione. Osserva infatti che esso modifica e completa alcune disposizioni della Convenzione facilitando il lavoro delle autorità coinvolte e aumenta la probabilità che gli atti di estradizione vengano consegnati entro i termini. Sottolinea, in particolare, che è volto ad adeguare alle odierne esigenze le norme sulla prescrizione, in quanto ostacolo all'estradizione, ai sensi dell'articolo 1; sulla trasmissione della domanda e degli atti a sostegno di cui all'articolo 2; sulla regola della specialità in caso di domanda suppletiva di cui all'articolo 3; sulla riestradizione prevista dall'articolo 4 e sul transito disciplinato all'articolo 5. Evidenzia, in generale, che il Quarto Protocollo addizionale razionalizza i termini o ne introduce di nuovi e, inoltre, che prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di trasmettere la domanda e gli atti di estradizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 6. Ritiene opportuno segnalare che nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge si evidenzia che i Protocolli addizionali contengono norme che in larga misura sono già previste dal diritto nazionale e, pertanto, non comportano la necessità di adeguamenti legislativi. Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, ricorda che gli articoli 1 e 2 riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina la presentazione di dichiarazioni e riserve da parte del Governo italiano all'atto del deposito dello strumento di ratifica. Osserva che l'articolo 4 contiene disposizioni di adeguamento e prevede che gli articoli 18, 19 e 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, relativi rispettivamente a consegne sorvegliate, operazioni di infiltrazione e la costituzione di squadre investigative comuni, trovino applicazione in quanto compatibili con gli articoli del decreto legislativo 5 aprile 217, n. 52, relativo a Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Segnala inoltre che l'articolo 5 del disegno di legge contiene le disposizioni finanziarie e per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei protocolli e che, infine, l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento che riguarda la ratifica di strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità del nostro Stato di reagire contro la criminalità transfrontaliera, segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

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  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che, anche in relazione al disegno di legge in esame, sarebbe opportuna una rapida approvazione e chiede quindi al relatore se ritenga possibile formulare un parere già nella seduta odierna.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando in particolare l'importanza di adottare strumenti volti a migliorare la capacità degli Stati di reagire contro la criminalità transfrontaliera e sottolineando altresì che tale problematica è molto sentita nelle regioni nord-orientali del Paese che sono interessate sempre più da fenomeni di delinquenza proveniente dai Paesi balcanici, anche non appartenenti all'area dell'Unione europea.

  Piero DE LUCA (PD) ritiene che gli strumenti proposti con il provvedimento all'esame siano del tutto necessari e positivi. Tuttavia ritiene che essi debbano essere affiancati da politiche coerenti da parte del Governo e della maggioranza che lo esprime; in tal senso osserva che non riesce a spiegarsi, quindi, perché i rappresentanti italiani del Movimento 5 Stelle e della Lega al Parlamento europeo abbiano assunto una posizione contraria, lo scorso 17 aprile, in occasione del voto sulla risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea volta a rafforzare i poteri e i mezzi dell'agenzia europea Frontex, in modo che possa sostenere i Paesi che devono affrontare un flusso di migranti, con la previsione di 10.000 agenti alle sue dipendenze. Osserva che pronunciarsi, da una parte, favorevolmente sul rafforzamento degli strumenti per combattere la criminalità transfrontaliera attraverso l'adozione del provvedimento in titolo, ma schierarsi, dall'altra, contro il rafforzamento di Frontex al Parlamento europeo confermi l'incoerenza dell'attuale maggioranza politica e il suo alto grado di confusione.

  Flavio DI MURO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea l'importanza e la peculiarità degli strumenti recati dal provvedimento all'esame, volti a combattere la criminalità transfrontaliera, ricordando come la delicatezza della questione sia stata anche alla base della recente missione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione presso il confine italo-francese di Ventimiglia. Conclude rimarcando che un maggior numero di strumenti volti a rafforzare la collaborazione tra le forze dell'ordine potrà aiutare certamente il lavoro di queste ultime nelle zone di confine.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, replicando alle osservazioni del deputato De Luca sottolinea che la ratifica in esame concerne strumenti internazionali diretti a migliorare la capacità di reagire contro la criminalità transfrontaliera cosa che valuta assai positivamente. Per quanto riguarda una valutazione più politica circa le operazioni in ambito unionale denominate Frontex e Sophia, osserva che l'Italia ha tutte le ragioni per potersi dire delusa dei loro esiti. Ritiene, peraltro, che, mentre è importante ed efficace velocizzare gli strumenti di estradizione, assumere 10.000 nuovi agenti senza conoscere le regole di ingaggio cui sarebbero legati non rappresenti un effettivo passo in avanti per il pieno controllo dei confini, in quanto questa iniezione di risorse umane non risolverebbe di per sé i problemi se i nodi politici connessi alla tematica non verranno sciolti prima. È dell'avviso che la politica dell'Unione europea riguardante i confini esterni sia di fatto inesistente e registra con delusione che l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che non ha saputo risolvere il problema dell'immigrazione è Pag. 108italiana: Federica Mogherini. Afferma che anch'egli desidera che la politica estera dell'Unione europea sia gestita in comune con gli altri Stati membri, a condizione però che non sia a vantaggio di singoli e ben individuati Stati. Ricorda, quindi, che quello all'esame è un provvedimento che riguarda la ratifica di strumenti di collaborazione giudiziaria e di estradizione tra Stati e non altro. Conclude auspicando che dal prossimo 26 maggio, con le elezioni del nuovo Parlamento europeo, si potrà realizzare una diversa politica riguardante i confini esterni ed interni dell'Unione europea.

  Piero DE LUCA (PD) precisa di avere evidenziato nel suo precedente intervento quanto non sia utile restare immobili di fronte all'insorgenza di problematiche legate alla gestione dei flussi migratori e che la predetta proposta della Commissione europea va nella direzione di realizzare un maggior grado di collaborazione tra gli Stati membri per difendere più efficacemente i propri confini attraverso forze di polizia che rappresentino tutti i Paesi dell'Unione europea, anche a prescindere dalle future politiche di gestione dei flussi migratori. Osserva invece che le cosiddette forze sovraniste stanno bloccando le politiche europee in materia e ritiene che gli interessi italiani siano ben diversi da quelli professati dai leader di Paesi vicini alle forze sovraniste italiane, come ad esempio l'Ungheria di Orban, che, a suo avviso, si avvantaggiano di tale immobilismo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.